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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 1939/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:20 sono presenti l'avv. MANNINO MARINA per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:37 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
IO LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1939 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MANNINO MARINA Parte_1
- opponente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1233/2024 reso in data 20.11.2024 nel procedimento n. 16207/2024RGL;
- dichiara prescritto il credito ingiunto dall' per il periodo corrente CP_2
dal 1.2.2003 al 28.4.2006;
- dichiara la debenza della ricorrente in favore dell' delle somme CP_2
ingiunte a far data dal 28.4.2006 al 31.8.2014 al netto delle somme trattenute in compensazione pari ad € 5.217,68;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione del 50% delle spese di lite in
2 favore dell' che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese CP_2
generali e oltre CPA e IVA se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/02/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_2
ingiuntivo n. 1333/2024 emesso per un presunto debito per aver indebitamente percepito per i periodi dal 01.02.2003 al 31.08.2014 la prestazione di invalidità civile cat. INVCIV num. 07048327, giusta sentenza del 27.06.2017 delTribu8nale di Palermo, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 1647/2020, deducendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa e nullità del decreto ingiuntivo emesso, chiedendone la revoca e chiedendo inoltre la condanna per lite temeraria della parte opposta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve osservarsi in primo luogo che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione, l'onere 3 della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca.
A tale disciplina generale deve parametrarsi la diversa distribuzione degli oneri probatori dettata dalla causa del credito vantato che, nel caso di specie,
è la ripetizione della prestazione erogata indebitamente, secondo la quale a fronte di una azione di ripetizione incombe sull'accipiens la prova del proprio diritto alla ritenzione.
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.
Deduce la parte ricorrente l'infondatezza della pretesa dell'opposto non essendo in alcun modo provato il percepimento indebito della prestazione d'invalidità, essendo nei processi penali indicati dall'ingiungente stata assolta con formula piena (perché il fatto non sussiste).
Deduce inoltre la pretestuosità della pretesa, non essendo supportata da alcuna prova documentale e, così, non avendo l' a dimostrazione del CP_2
proprio diritto alla ripetizione fornito alcuna prova del godimento illecito della prestazione.
Svolgendo infine domanda riconvenzionale, così chiedendo il pagamento di quanto in proprio diritto, giusto decreto di omologa del 21.1.2016 che le riconosceva i requisiti sanitari utili per il percepimento dell'assegno mensile d'assistenza, non pagato dall' perché posto in compensazione col CP_2
maggior credito vantato per le superiori argomentazioni.
Contrariamente deduce l' che l'indebito azionato in monitorio deriva CP_2
dalla rilevata falsità della documentazione medica apparentemente esaminata dalla commissione medica degli invalidi civili.
Rappresenta che in sede di prima liquidazione del 18.3.2005, comunicava alla sig.ra l'accoglimento della domanda del 23 gennaio 2003, con la Pt_1
conseguente liquidazione dell'assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV numero 07048327, con decorrenza dal 1° febbraio 2003, con il pagamento degli arretrati e delle annualità fino al 2014 quando, dopo il rinvio a giudizio della ricorrente, sospendeva il pagamento e con provvedimento del 8.4.2016 richiedeva all'opponente la restituzione del percepito. 4 Accantonando poi le somme in diritto della ricorrente in virtù del decreto di omologa summenzionato, ma non versandole alla stessa ed eliminando la prestazione a dicembre 2018.
Eccependo inoltre che l'assoluzione dal reato ascrittole in sede di rinvio a giudizio non determina in sé il diritto alla prestazione per il quale l'opponente, pur incombendo su di essa l'onere della prova, nessuna prova del diritto aveva fornito.
Sottolineando che detta sentenza di assoluzione l'aveva giudicata non colpevole dei fatti commissivi ascrittile, ma non aveva determinato affatto il suo diritto alla prestazione.
***
Va preliminarmente osservato che causa del credito azionato dall' è CP_2
la ripetizione dell'indebito pagamento avvenuto, secondo l'Istituto sine titulo, concretandosi quindi una ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 C.c.
Va quindi rilevato che, dalla sentenza n. resa dalla IV^ sez. penale del
Tribunale di Palermo, nel capo relativo a (pag. 155) è dato Parte_1
leggere: “l'imputata entrava nell'indagine perché, come già anticipato più accompagnava il figlio alla visita straordinaria sopra Parte_2
[accompagnamento del figlio alla visita medica – pag. Parte_2
153~154] (…) A carico dell'imputata non sono stati rinvenuti Parte_1
referti di interesse investigativo, di talché non può dirsi provata la sussistenza di artifizi posti in essere in tal modo.
Dovendosi escludere quindi, in assenza di referti a suo nome (certificati medici e verbali di visita falsificati) e di alcuna presenza nelle intercettazioni a carico degli altri coimputati artefici della truffa, [pagg. 39~47; 55~56;
57~64; 67~76; 78~91] la commissione da parte di quest'ultima del reato per il quale la Procura della Repubblica la denunciava all'autorità giudiziaria e, a cascata, non può essere presunta la falsità della documentazione presentata in sede di visita medica, né l'adozione di comportamenti atti a ingannare la
C.M.I..
Si legge ancora nella sentenza [pag. 156] Ritiene il Tribunale che il
5 contenuto del verbale sopra esposto non consente di affermare oltre ogni ragionevole dubbio, che abbia posto in essere un Parte_1
comportamento raggirante volto a far cadere in errore i componenti delle competenti commissioni mediche. Invero, il fatto che la donna non fosse collaborativa nei confronti della commissione medica nel rispondere alle domande, se può costituire un indizio circa la commissione di un volontario comportamento di natura raggirante, non ne costituisce una prova. In buona sostanza, il dato rimane non univoco.
Ciò premesso, deduce l' che “l'accertamento in sede penale si era CP_1
limitato a verificare se l'imputata avesse o meno commesso attività volta a far cadere in errore i componenti della Commissione medica. Non anche che la stessa avesse legittimamente e lecitamente conseguito il diritto all'assegno mensile di assistenza. Di tutto ciò, invero, controparte non ha allegato, né fornito prova alcuna. A tal proposito, si evidenzia che controparte non ha mai contestato la richiesta di restituzione notificata dall' , non ha mai contestato la revoca della prestazione, né CP_1
precedentemente, né ora con il ricorso in opposizione. Soprattutto, controparte non ha versato in atti né la domanda amministrativa del 2003, né il verbale della Commissione medica del 6.8.2014”.
Orbene appare evidente che tale assunto, nella prima sua affermazione appare privo di pregio;
il Tribunale sz. IV^ penale era chiamato per funzione ad accertare la commissione del reato non certo a statuire sul diritto alla prestazione;
dacché il fatto che non si sia espresso su questo punto deve ritenersi oltre che doveroso, quanto meno ovvio.
Riveste pregio viceversa la notazione circa l'inerzia della ricorrente alla ricezione del provvedimento d'indebito, nonché la mancata produzione della domanda amministrativa del 2005 né, ancora, il verbale di visita del
6.8.2014.
Rileva l'opposto che, nella documentazione medica presentata all'atto di tale visita non è presente alcun documento in tal senso relativo agli anni in contestazione, ma solo documentazione recente, dal 2012 in avanti (cfr. C.T.
6 dott. A, – in atti), indizio dell'assenza di patologie Per_1
antecedentemente a tali date o, quantomeno, di mancata prova di patologie antecedenti.
Eccepisce ancora l'incombenza dell'onere probatorio della sussistenza del diritto di ritenzione della prestazione a lei concessa, per il fatto di avere dedotto in giudizio il diritto come esistente in capo a se stessa (onus probandi incumbit ei qui dicit).
Chiarisce la locale Corte d'Appello (sent. n. 839/2025 che” il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass.
n. 1228 del 2011; Cass. n. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019)”.
Non dovendo trarre in inganno il termine pensionato, essendo il principio di diritto permutabile a chiunque abbia percepito una prestazione.
Ciò naturalmente s'innesta sul procedimento di recupero dell'indebito iniziato nel 2016, prima dell'azione monitoria ove l'Istituto richiedeva già la restituzione delle somme erogate.
Va sul punto e per altro verso, rilevato come la parte ricorrente non deduca in giudizio il proprio diritto alle somme chieste in restituzione per essere stata realmente invalida in quel periodo, limitandosi a contestare la legittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti per l'ingiunzione e per la ripetizione.
Non allega quindi in ricorso il proprio diritto di ritenzione come non aveva eccepito lo stesso al momento della prima richiesta di restituzione.
Tale circostanza, se da un lato depriva di contenuto la summenzionata incombenza dell'onere della prova (non incombendo nulla su ei qui non dicit) dall'altro riempie di contenuto la richiesta di restituzione, nulla allegando in senso contrario la ricorrente.
Se quindi il provvedimento monitorio potrebbe apparire supportato da una premessa non vera (il conseguimento – certo - della prestazione grazie a
7 una condotta raggirante giudicata in sede penale indiziaria e non provata, ma non inesistente) va rilevato che l'opponente medesima dice che il presupposto è falso, ma non dice di aver percepito legittimamente la prestazione, né lo prova.
Viceversa e più precisamente, nulla allega rispetto alla propria reale invalidità al momento della prima visita presso la CMI, limitandosi a contestare la legittimità del provvedimento monitorio e nulla eccependo circa il rapporto sotteso al provvedimento impugnato, ossia la ripetizione dell'indebito e le motivazioni ad essa sottese.
Non contesta infatti la richiesta di restituzione del 28.4.2016; se la mancata contestazione di quella richiesta non poteva considerarsi acquiescenza, la mancata contestazione in questa sede, nei termini sopra spiegati e, in vista della sovrapposizione e sostituzione del giudizio a cognizione piena a quello monitorio, si appalesa quale mancato assolvimento all'onere della prova su di lei imposto.
Col conseguente rigetto della domanda svolta quanto al merito della vicenda.
Va infine scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente in note conclusive.
In tal senso deve essere considerata quale elemento cardine l'assenza del reato nella condotta della ricorrente. Non essendovi alcun reato, nessuna sospensione o interruzione della prescrizione deve considerarsi verificata, di talché sono sicuramente cadute in prescrizione le somme erogate fino al
28.4.2006, essendo il provvedimento d'indebito stato notificato in data
28.4.2016.
Appare utile osservare che (pur in assenza di specifica contestazione) deve essere giudicata legittima la compensazione impropria operata dall' in CP_2
ragione della assoluta omogeneità delle partite creditorie/debitorie dedotte in giudizio, anche in ragione della circostanza che tale compensazione determina ex sé la revoca del decreto ingiuntivo, in virtù dell'unitarietà del titolo esecutivo (cfr. Cass. 21840/2013), dichiarando la debenza delle somme
8 ingiunte dal 28.4.2006 al 31.12.2014 depurate dalle somme già introitate in conseguenza della compensazione medesima, non potendo statuirsi sulla condanna al pagamento di dette somme in virtù della domanda unica svolta dal resistente di rigetto integrale del ricorso formulata dal resistente, senza alcuna domanda di pagamento della minor somma accertata in giudizio, già diminuita in sede di compensazione dall' stesso. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/11/2025
Il Giudice Onorario
IO LE
9
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 1939/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:20 sono presenti l'avv. MANNINO MARINA per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:37 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
IO LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1939 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MANNINO MARINA Parte_1
- opponente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1233/2024 reso in data 20.11.2024 nel procedimento n. 16207/2024RGL;
- dichiara prescritto il credito ingiunto dall' per il periodo corrente CP_2
dal 1.2.2003 al 28.4.2006;
- dichiara la debenza della ricorrente in favore dell' delle somme CP_2
ingiunte a far data dal 28.4.2006 al 31.8.2014 al netto delle somme trattenute in compensazione pari ad € 5.217,68;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione del 50% delle spese di lite in
2 favore dell' che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese CP_2
generali e oltre CPA e IVA se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11/02/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_2
ingiuntivo n. 1333/2024 emesso per un presunto debito per aver indebitamente percepito per i periodi dal 01.02.2003 al 31.08.2014 la prestazione di invalidità civile cat. INVCIV num. 07048327, giusta sentenza del 27.06.2017 delTribu8nale di Palermo, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 1647/2020, deducendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa e nullità del decreto ingiuntivo emesso, chiedendone la revoca e chiedendo inoltre la condanna per lite temeraria della parte opposta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
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Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve osservarsi in primo luogo che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione, l'onere 3 della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca.
A tale disciplina generale deve parametrarsi la diversa distribuzione degli oneri probatori dettata dalla causa del credito vantato che, nel caso di specie,
è la ripetizione della prestazione erogata indebitamente, secondo la quale a fronte di una azione di ripetizione incombe sull'accipiens la prova del proprio diritto alla ritenzione.
Ciò posto, nel merito si osserva quanto segue.
Deduce la parte ricorrente l'infondatezza della pretesa dell'opposto non essendo in alcun modo provato il percepimento indebito della prestazione d'invalidità, essendo nei processi penali indicati dall'ingiungente stata assolta con formula piena (perché il fatto non sussiste).
Deduce inoltre la pretestuosità della pretesa, non essendo supportata da alcuna prova documentale e, così, non avendo l' a dimostrazione del CP_2
proprio diritto alla ripetizione fornito alcuna prova del godimento illecito della prestazione.
Svolgendo infine domanda riconvenzionale, così chiedendo il pagamento di quanto in proprio diritto, giusto decreto di omologa del 21.1.2016 che le riconosceva i requisiti sanitari utili per il percepimento dell'assegno mensile d'assistenza, non pagato dall' perché posto in compensazione col CP_2
maggior credito vantato per le superiori argomentazioni.
Contrariamente deduce l' che l'indebito azionato in monitorio deriva CP_2
dalla rilevata falsità della documentazione medica apparentemente esaminata dalla commissione medica degli invalidi civili.
Rappresenta che in sede di prima liquidazione del 18.3.2005, comunicava alla sig.ra l'accoglimento della domanda del 23 gennaio 2003, con la Pt_1
conseguente liquidazione dell'assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV numero 07048327, con decorrenza dal 1° febbraio 2003, con il pagamento degli arretrati e delle annualità fino al 2014 quando, dopo il rinvio a giudizio della ricorrente, sospendeva il pagamento e con provvedimento del 8.4.2016 richiedeva all'opponente la restituzione del percepito. 4 Accantonando poi le somme in diritto della ricorrente in virtù del decreto di omologa summenzionato, ma non versandole alla stessa ed eliminando la prestazione a dicembre 2018.
Eccependo inoltre che l'assoluzione dal reato ascrittole in sede di rinvio a giudizio non determina in sé il diritto alla prestazione per il quale l'opponente, pur incombendo su di essa l'onere della prova, nessuna prova del diritto aveva fornito.
Sottolineando che detta sentenza di assoluzione l'aveva giudicata non colpevole dei fatti commissivi ascrittile, ma non aveva determinato affatto il suo diritto alla prestazione.
***
Va preliminarmente osservato che causa del credito azionato dall' è CP_2
la ripetizione dell'indebito pagamento avvenuto, secondo l'Istituto sine titulo, concretandosi quindi una ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 C.c.
Va quindi rilevato che, dalla sentenza n. resa dalla IV^ sez. penale del
Tribunale di Palermo, nel capo relativo a (pag. 155) è dato Parte_1
leggere: “l'imputata entrava nell'indagine perché, come già anticipato più accompagnava il figlio alla visita straordinaria sopra Parte_2
[accompagnamento del figlio alla visita medica – pag. Parte_2
153~154] (…) A carico dell'imputata non sono stati rinvenuti Parte_1
referti di interesse investigativo, di talché non può dirsi provata la sussistenza di artifizi posti in essere in tal modo.
Dovendosi escludere quindi, in assenza di referti a suo nome (certificati medici e verbali di visita falsificati) e di alcuna presenza nelle intercettazioni a carico degli altri coimputati artefici della truffa, [pagg. 39~47; 55~56;
57~64; 67~76; 78~91] la commissione da parte di quest'ultima del reato per il quale la Procura della Repubblica la denunciava all'autorità giudiziaria e, a cascata, non può essere presunta la falsità della documentazione presentata in sede di visita medica, né l'adozione di comportamenti atti a ingannare la
C.M.I..
Si legge ancora nella sentenza [pag. 156] Ritiene il Tribunale che il
5 contenuto del verbale sopra esposto non consente di affermare oltre ogni ragionevole dubbio, che abbia posto in essere un Parte_1
comportamento raggirante volto a far cadere in errore i componenti delle competenti commissioni mediche. Invero, il fatto che la donna non fosse collaborativa nei confronti della commissione medica nel rispondere alle domande, se può costituire un indizio circa la commissione di un volontario comportamento di natura raggirante, non ne costituisce una prova. In buona sostanza, il dato rimane non univoco.
Ciò premesso, deduce l' che “l'accertamento in sede penale si era CP_1
limitato a verificare se l'imputata avesse o meno commesso attività volta a far cadere in errore i componenti della Commissione medica. Non anche che la stessa avesse legittimamente e lecitamente conseguito il diritto all'assegno mensile di assistenza. Di tutto ciò, invero, controparte non ha allegato, né fornito prova alcuna. A tal proposito, si evidenzia che controparte non ha mai contestato la richiesta di restituzione notificata dall' , non ha mai contestato la revoca della prestazione, né CP_1
precedentemente, né ora con il ricorso in opposizione. Soprattutto, controparte non ha versato in atti né la domanda amministrativa del 2003, né il verbale della Commissione medica del 6.8.2014”.
Orbene appare evidente che tale assunto, nella prima sua affermazione appare privo di pregio;
il Tribunale sz. IV^ penale era chiamato per funzione ad accertare la commissione del reato non certo a statuire sul diritto alla prestazione;
dacché il fatto che non si sia espresso su questo punto deve ritenersi oltre che doveroso, quanto meno ovvio.
Riveste pregio viceversa la notazione circa l'inerzia della ricorrente alla ricezione del provvedimento d'indebito, nonché la mancata produzione della domanda amministrativa del 2005 né, ancora, il verbale di visita del
6.8.2014.
Rileva l'opposto che, nella documentazione medica presentata all'atto di tale visita non è presente alcun documento in tal senso relativo agli anni in contestazione, ma solo documentazione recente, dal 2012 in avanti (cfr. C.T.
6 dott. A, – in atti), indizio dell'assenza di patologie Per_1
antecedentemente a tali date o, quantomeno, di mancata prova di patologie antecedenti.
Eccepisce ancora l'incombenza dell'onere probatorio della sussistenza del diritto di ritenzione della prestazione a lei concessa, per il fatto di avere dedotto in giudizio il diritto come esistente in capo a se stessa (onus probandi incumbit ei qui dicit).
Chiarisce la locale Corte d'Appello (sent. n. 839/2025 che” il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass.
n. 1228 del 2011; Cass. n. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019)”.
Non dovendo trarre in inganno il termine pensionato, essendo il principio di diritto permutabile a chiunque abbia percepito una prestazione.
Ciò naturalmente s'innesta sul procedimento di recupero dell'indebito iniziato nel 2016, prima dell'azione monitoria ove l'Istituto richiedeva già la restituzione delle somme erogate.
Va sul punto e per altro verso, rilevato come la parte ricorrente non deduca in giudizio il proprio diritto alle somme chieste in restituzione per essere stata realmente invalida in quel periodo, limitandosi a contestare la legittimità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti per l'ingiunzione e per la ripetizione.
Non allega quindi in ricorso il proprio diritto di ritenzione come non aveva eccepito lo stesso al momento della prima richiesta di restituzione.
Tale circostanza, se da un lato depriva di contenuto la summenzionata incombenza dell'onere della prova (non incombendo nulla su ei qui non dicit) dall'altro riempie di contenuto la richiesta di restituzione, nulla allegando in senso contrario la ricorrente.
Se quindi il provvedimento monitorio potrebbe apparire supportato da una premessa non vera (il conseguimento – certo - della prestazione grazie a
7 una condotta raggirante giudicata in sede penale indiziaria e non provata, ma non inesistente) va rilevato che l'opponente medesima dice che il presupposto è falso, ma non dice di aver percepito legittimamente la prestazione, né lo prova.
Viceversa e più precisamente, nulla allega rispetto alla propria reale invalidità al momento della prima visita presso la CMI, limitandosi a contestare la legittimità del provvedimento monitorio e nulla eccependo circa il rapporto sotteso al provvedimento impugnato, ossia la ripetizione dell'indebito e le motivazioni ad essa sottese.
Non contesta infatti la richiesta di restituzione del 28.4.2016; se la mancata contestazione di quella richiesta non poteva considerarsi acquiescenza, la mancata contestazione in questa sede, nei termini sopra spiegati e, in vista della sovrapposizione e sostituzione del giudizio a cognizione piena a quello monitorio, si appalesa quale mancato assolvimento all'onere della prova su di lei imposto.
Col conseguente rigetto della domanda svolta quanto al merito della vicenda.
Va infine scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente in note conclusive.
In tal senso deve essere considerata quale elemento cardine l'assenza del reato nella condotta della ricorrente. Non essendovi alcun reato, nessuna sospensione o interruzione della prescrizione deve considerarsi verificata, di talché sono sicuramente cadute in prescrizione le somme erogate fino al
28.4.2006, essendo il provvedimento d'indebito stato notificato in data
28.4.2016.
Appare utile osservare che (pur in assenza di specifica contestazione) deve essere giudicata legittima la compensazione impropria operata dall' in CP_2
ragione della assoluta omogeneità delle partite creditorie/debitorie dedotte in giudizio, anche in ragione della circostanza che tale compensazione determina ex sé la revoca del decreto ingiuntivo, in virtù dell'unitarietà del titolo esecutivo (cfr. Cass. 21840/2013), dichiarando la debenza delle somme
8 ingiunte dal 28.4.2006 al 31.12.2014 depurate dalle somme già introitate in conseguenza della compensazione medesima, non potendo statuirsi sulla condanna al pagamento di dette somme in virtù della domanda unica svolta dal resistente di rigetto integrale del ricorso formulata dal resistente, senza alcuna domanda di pagamento della minor somma accertata in giudizio, già diminuita in sede di compensazione dall' stesso. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/11/2025
Il Giudice Onorario
IO LE
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