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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13704 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 75397/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 75397 per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(cod. fisc.: , con domicilio Parte_1 C.F._1
eletto in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso avvocati Parte_2 CP_1
che, con l'avv. Mauro Longo (cod. fisc: ), lo rappresenta CP_2 C.F._2
e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio (posta elettronica:
fax: 0696708811; posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
- APPELLANTE
E
(codice fiscale ), con sede in Roma, Piazza del CP_3 P.IVA_1
Campidoglio n. 1, in persona del Sindaco p.t., On. rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv. Daniela Dante (codice fiscale ), elettivamente C.F._3
domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura generale alle liti del Dott. , Notaio in Roma, Persona_1
Rep. n. 22013 Racc. n. 11730 del 4 agosto 2022 [All. 1]. Ai sensi dell'art. 133 c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec daniela oma.it; fax 06-6781417. Email_3 CP_5
- APPELLATA
Nonché nei confronti di
, ente pubblico economico, il quale subentra a Controparte_6
titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali della società
in virtù di quanto espressamente disposto Controparte_7
dall'art.1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla
Legge 1° dicembre 2016 n. 225 con decorrenza dal 1° luglio 2017, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F., P. IVA , iscritto al numero RM – P.IVA_2
1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma, in persona del procuratore speciale sig. , nato a [...] il [...], CP_8
C.F. , in virtù dei poteri conferiti giusta atto notarile, rep. n. C.F._4
177893 del 28.04.2022, racc. n. 11776, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi De Feo,
C.F. , presso il cui studio sito in Marano di Napoli, al Corso C.F._5
Mediterraneo n. 15 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere, al seguente numero di fax 081/3425925 e/o al seguente indirizzo di P.E.C. le comunicazioni Email_4
di atti e di avvisi
- APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8801/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Roma, depositata il 17.6.2022, non notificata. Conclusioni per parte appellante:
Conclusioni Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n. 09720200221224951 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula l'insussistenza del credito azionato;
dichiarare con ogni miglior formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo;
in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante
l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la rateizzazione del carico sanzionatorio;
condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Conclusioni Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n.
09720200221224951 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula
l'insussistenza del credito azionato;
dichiarare con ogni miglior formula
l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo;
in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la rateizzazione del carico sanzionatorio;
condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art.
93 c.p.c.
Conclusioni appellata CP_3
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni esposte, rigettare l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
8801 resa inter partes, in data 17 giugno 2022, dal Giudice di Pace di Roma, nel giudizio iscritto al n. R.G. 9510/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori, anche a titolo di oneri riflessi, nella misura dovuta per legge.
Conclusioni appellata Controparte_6
1) accertare e dichiarare l'infondatezza, in punto di fatto ed in punto di diritto, dell'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 8801/2022, emessa in data 12.05.2022, depositata in cancelleria in data 17.06.2022 e non notificata tra le parti in causa dal Giudice di
Pace di Roma, in persona del dott. Oliviero Campana a definizione del giudizio RGN
9510/2022; 2) con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per Legge da distrarsi in favore dell'avv.to Luigi De Feo che se ne dichiara antistatario. 1) accertare e dichiarare l'infondatezza, in punto di fatto ed in punto di diritto, dell'appello proposto dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 8801/2022, emessa in data 12.05.2022, depositata in cancelleria in data 17.06.2022 e non notificata tra le parti in causa dal Giudice di
Pace di Roma, in persona del dott. Oliviero Campana a definizione del giudizio RGN
9510/2022; 2) con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per Legge da distrarsi in favore dell'avv.to Luigi De Feo che se ne dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.3.2022 innanzi al G,d.P. di Roma, Parte_1
impugnava la cartella esattoriale n. 09720200221224951 (avente ad oggetto
[...]
sanzioni per violazioni al C.d.S.), asseritamente notificatagli il 3.2.2022, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi: 1) nullità della notifica della cartella esattoriale;
Parte_ 2) omessa notifica 3) decadenza, essendo decorso il biennio dalla consegna del ruolo senza che gli fosse stata notificata la cartella esattoriale;
4) omessa ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto nei termini;
5) prescrizione della pretesa, in quanto il la violazione risalirebbe al 2018 e da allora non avrebbe ricevuto alcun atto dalla P.A.;
6) illegittimità delle maggiorazioni;
7) vizi formali della cartella.
Chiedeva quindi sospendersi l'esecutività del provvedimento impugnato ed annullarlo in quanto illegittimo.
Si costituiva la quale chiedeva dichiarare inammissibile o rigettare il CP_3
Parte_ ricorso, in quanto vi era prova della regolare notifica del .
Si costituiva , la quale chiedeva dichiararsi la propria Controparte_9
Parte_ carenza di legittimazione passiva quanto all'omessa notifica del ed il rigetto del ricorso, alla luce della regolare notifica della cartella esattoriale.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti.
A fondamento della pronuncia di inammissibilità, il giudice di primo grado poneva l'impossibilità di mutare il rito speciale del lavoro, essendo stato introdotto il giudizio con ricorso ex Legge 150/11, in rito ordinario, previa la qualificazione della domanda proposta dal ricorrente, come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.
Il sig. impugnava la suddetta sentenza, per i seguenti motivi: Pt_1
1) Erronea dichiarazione di inammissibilità dell'azione.
L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità dell'azione proposta ai sensi del D.Lgs 150/2011, sia Parte_ perché riteneva ritualmente notificato il sotteso alla cartella esattoriale, sia perché riteneva impossibile mutare il rito, in ragione dell'art.4 D.Lgs 150/2011, il quale prevedeva solamente il passaggio inverso, ossia dal rito ordinario al rito speciale, ed essendo, comunque possibile per il ricorrente proporre una nuova azione, ai sensi dell'art.615, comma 1 c.p.c.
Ad avviso dell'appellante, la motivazione era erronea, avendo il Giudice di primo grado del tutto omesso di applicare il generale principio di conservazione degli atti giuridici, teso ad evitare che un atto che abbia comunque raggiunto il suo scopo, venga inutilmente privato di effetti per mere ragioni formali. Osservava che dal combinato disposto degli articoli 156, comma terzo e 159 c.p.c., si evinceva che, quando la legge impone l'introduzione di un giudizio con citazione anziché con ricorso, con conseguente applicazione del rito ordinario invece di quello speciale, è comunque possibile riconoscere la validità dell'atto introduttivo introdotto con modalità impropria, laddove lo stesso contenga i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge e sempre che non sia maturata una decadenza. Nel caso di specie, rilevava che il ricorso introduttivo del giudizio ben poteva essere qualificato dal primo giudice in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., giacché tale ultima azione non prevedeva alcun termine perentorio ed il giudice adito era competente sulla materia in questione.
2) Omessa pronuncia circa il merito della domanda.
Lamentava l'appellante, che la pronuncia di inammissibilità, aveva impedito di accertare l'intervenuta estinzione del credito, in ragione dell'avvenuto annullamento Parte_ del sotteso all'avversa pretesa. Infatti, come già argomentato in primo grado, ribadiva che il VAV n. 13181246686, ricevuto in data 28/11/2018, era stato impugnato innanzi al Prefetto, con ricorso inviato in data 13/12/2018 a mezzo PEC di
[...]
. Non avendo il Prefetto provveduto a notificare al ricorrente alcun CP_3
provvedimento di rigetto, entro i termini di cui al combinato disposto degli artt. 203 e
204 C.d.S., il verbale doveva intendersi, ai sensi dell'art.204, comma 1 bis C.d.S., annullato. Pertanto, essendo venuto meno il verbale sotteso al ruolo esattoriale, il
Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata. Chiedeva dunque condannarsi in solido i resistenti in primo grado, al pagamento delle spese processuali.
Concludeva pertanto come in epigrafe.
Si costituiva la quale sulla inammissibilità del proposto gravame, CP_3
eccepiva che anche a voler applicare il principio di conservazione degli atti, il libello introduttivo doveva essere notificato ed iscritto a ruolo entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Nella fattispecie in esame invece, evidenziava che la sentenza n. 8801/22 era stata depositata in Cancelleria in data 17 giugno 2022, mentre l'atto di appello, notificato in data 16 dicembre, era stato iscritto a ruolo in data 22 dicembre 2022 e, dunque, oltre il decorso semestrale del termine di impugnazione. Pertanto, riteneva comunque l'appello inammissibile, in quanto tardivamente proposto, non applicandosi la sospensione feriale, dal momento che lo stesso appellante riteneva la propria azione qualificabile come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., non contenendo l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze ed in particolare: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e delle modifiche che venivano richieste;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto che il Sig.
[...]
nel proprio atto di appello, non aveva concluso chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza impugnata, essendosi limitato semplicemente a trascrivere le conclusioni rassegnate in primo grado.
Quanto al merito, rilevava che correttamente il Giudice di Pace, sulla base delle allegazioni documentali di aveva accertato la regolarità della notifica CP_3
del verbale di accertamento n. 13181246686, verificando che era stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito alla per CP_10
l'assenza del destinatario e di altri soggetti legittimati a ritirare l'atto, e che successivamente, risultava anche inviata la prescritta raccomandata, che era stata regolarmente ritirata in data 28.11.2018. Pertanto, stante la rituale notifica del verbale, eccepiva che l'azione recuperatoria proposta, opponendo la cartella di pagamento, era inammissibile.
Quanto al mutamento di rito, richiamava la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva sancito in relazione all'art.4 citato, che “detta disciplina non opera, invece, nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c. Ciò è dato intendere anche dall'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2011, che, per le controversie assoggettate al rito del lavoro dal Capo II del decreto legislativo, stabilisce espressamente l'inapplicabilità, fra gli altri, degli articoli 426, 427 e 439 del codice di procedura civile” ( Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 927/2022).
Quanto alla censura secondo la quale il verbale doveva intendersi caducato, a seguito del ricorso proposto al Prefetto, eccepiva la tardività di tale doglianza, che doveva essere ritualmente sollevata, opponendo il verbale di accertamento e non in sede di opposizione alla cartella di pagamento.
Concludeva quindi come in epigrafe.
Si costituiva , la quale sosteneva la correttezza della Controparte_11
sentenza impugnata e concludeva come in epigrafe.
L'appello proposto è inammissibile, per carenza di interesse ad agire.
Nel caso di specie, si rileva che l'opposizione esperita in primo grado dall'appellante avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non è ammissibile, per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che, in quanto condizione dell'azione, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e deve sussistere sino al momento della decisione ( cfr. ex multis Cass. 6130/2018; Cass. 11204/2017; Cass. SS.UU.
25278/2006).
Invero, l'appellante fin dal primo grado di giudizio, contesta innanzitutto che la cartella impugnata non gli sia mai stata notificata. Con l'opposizione decisa con la sentenza oggetto di gravame, l'appellante chiedeva, oltre ad accertarsi l'illegittimità del titolo per mancata notifica della stessa, anche per Parte_ la mancata notifica del , per l'omessa emissione dell'ordinanza ingiunzione nei termini, nonché per l'intervenuta prescrizione del credito.
Nei casi come quello in esame, emerge la problematica dell'effettiva sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale, in asserita mancanza di una valida notifica di un atto del procedimento di riscossione coattiva.
Com' è noto, la questione era stata dapprima affrontata dalla Corte di Cassazione a
SS.UU. del 2.10.2015, n.19704), che, in un primo momento, si pronunciava in senso positivo per il contribuente, statuendo la sussistenza dell'interesse ad agire del debitore
(come risultante dall'estratto di ruolo), per ottenere, in via preventiva e anticipata, una tutela giurisdizionale volta a far dichiarare l'invalidità o carenza della notifica e per l'effetto l'inefficacia della cartella di pagamento o di altri atti del procedimento di riscossione coattiva, senza dover aspettare l'inizio dell'esecuzione (in senso proprio) o la notifica di un successivo atto esattoriale.
Attualmente la questione inerente all'interesse ad agire va valutata alla luce della novella legislativa introdotta con l'art 3bis del D.L 21.10.2021 n.146, il quale ha previsto all'art 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, l'aggiunta del comma 4bis, che così dispone: “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Va quindi affermato, ex art.363 c.p.c., il seguente principio di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando l'art.12 del
d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti - anche non tributari - poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.3, 24, 101,104, 113, 11 7 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n.1 della
Convenzione”.
Sancita l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti (retroattività della norma) anche non tributari, resta in capo all'opponente, in corso di giudizio,
l'onere di fornire prova della sussistenza dell'interesse ad agire, come delimitato dal legislatore nel comma 4bis dell'articolo 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
La Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 26283/22, ha precisato che la contestazione del ruolo e/o della cartella, è un'azione di accertamento negativo.
Tuttavia, l'azione di accertamento negativo del credito è ammissibile, solo qualora sussista l'interesse ad agire, ovvero un pregiudizio, consistente per esempio nell'ipotesi in cui sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella.
La Corte però ha evidenziato che in queste ipotesi non è ammissibile l'impugnazione del ruolo e della cartella, che si lamenta non notificata o non validamente notificata, esistendo già nel mondo del diritto uno strumento processuale ad hoc, ovvero la tutela postuma, consistente nell'impugnazione dell'atto successivo alla notifica della cartella (impugnazione ad una intimazione di pagamento, al preavviso di fermo), destinato proprio a contestare la non notifica della cartella stessa (conf. Cass.
n. 2617/2023).
Quindi, la prescrizione maturata può giustificare l'azione, ove non si contesti la notifica della cartella di pagamento, come invece accaduto nel caso in esame, altrimenti un interesse ad agire sussisterà solo in caso di successiva notifica di un'intimazione di pagamento o comunque di un altro atto del procedimento di riscossione.
Nel caso di specie, rilevato che l'appellante lamenta di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento (eccependone la invalidità, per violazione delle norme sulla notifica a mezzo PEC), l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria non costituisce motivo di ammissibilità dell'azione, dovendo l'attore dimostrare la sussistenza di una delle tre condizioni di cui all'arr.4 bis sopra citato.
Diversamente, l'opponente non ha dedotto, né provato, alcuna delle condizioni di ammissibilità di cui sopra.
Va però osservato che, qualora il ricorrente, come nel caso di specie, impugna il ruolo e/o la cartella esattoriale, eccependo l'estinzione della pretesa creditoria, dal momento che si tratta di una contestazione su fatti SUCCESSIVI alla formazione del titolo e SOPRAVVENUTI ALLA NOTIFICA, trattasi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., come correttamente qualificata dal giudice di primo grado.
L'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta dal sig. è dunque inammissibile, ma in Pt_1
aggiunta a quanto affermato dal giudice di prime cure, per la carenza di un concreto e attuale interesse ad agire.
Va altresì rilevato che l'appello è comunque da ritenersi inammissibile, per violazione dei presupposti di cui all'art.342 c.p.c., in quanto l'appellante non ha chiesto nemmeno in sede di conclusioni, la riforma della sentenza impugnata, né ha riportato tutte le parti della sentenza impugnata, in relazione a ciascun motivo di appello.
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ulteriori rilievi, l'appello va rigettato.
Riguardo alle spese di lite, i contrasti giurisprudenziali anche sul punto ed il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione (cfr art.
3-bis, d.l. 146/2021), giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_4
8801/22 così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata, anche se con integrazione della motivazione;
- compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti;
-sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato versato ai sensi del'art.13 comma 1 quater DPR
115/02.
Roma, così decisa il 6.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 75397 per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(cod. fisc.: , con domicilio Parte_1 C.F._1
eletto in Roma, Via Pompeo Magno 94, presso avvocati Parte_2 CP_1
che, con l'avv. Mauro Longo (cod. fisc: ), lo rappresenta CP_2 C.F._2
e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio (posta elettronica:
fax: 0696708811; posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
- APPELLANTE
E
(codice fiscale ), con sede in Roma, Piazza del CP_3 P.IVA_1
Campidoglio n. 1, in persona del Sindaco p.t., On. rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv. Daniela Dante (codice fiscale ), elettivamente C.F._3
domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, in virtù di procura generale alle liti del Dott. , Notaio in Roma, Persona_1
Rep. n. 22013 Racc. n. 11730 del 4 agosto 2022 [All. 1]. Ai sensi dell'art. 133 c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec daniela oma.it; fax 06-6781417. Email_3 CP_5
- APPELLATA
Nonché nei confronti di
, ente pubblico economico, il quale subentra a Controparte_6
titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali della società
in virtù di quanto espressamente disposto Controparte_7
dall'art.1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla
Legge 1° dicembre 2016 n. 225 con decorrenza dal 1° luglio 2017, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, C.F., P. IVA , iscritto al numero RM – P.IVA_2
1516984 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma, in persona del procuratore speciale sig. , nato a [...] il [...], CP_8
C.F. , in virtù dei poteri conferiti giusta atto notarile, rep. n. C.F._4
177893 del 28.04.2022, racc. n. 11776, rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi De Feo,
C.F. , presso il cui studio sito in Marano di Napoli, al Corso C.F._5
Mediterraneo n. 15 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere, al seguente numero di fax 081/3425925 e/o al seguente indirizzo di P.E.C. le comunicazioni Email_4
di atti e di avvisi
- APPELLATA
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8801/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Roma, depositata il 17.6.2022, non notificata. Conclusioni per parte appellante:
Conclusioni Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n. 09720200221224951 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula l'insussistenza del credito azionato;
dichiarare con ogni miglior formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo;
in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante
l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la rateizzazione del carico sanzionatorio;
condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Conclusioni Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: dichiarare con ogni miglior formula inesistente, nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico la cartella esattoriale n.
09720200221224951 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula
l'insussistenza del credito azionato;
dichiarare con ogni miglior formula
l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo;
in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, disporre comunque un'equa riduzione della sanzione amministrativa comminata, stante l'eccessiva severità della stessa proporzionata alla natura ed entità dell'infrazione ed in relazione ai motivi di cui sopra e, comunque, disporre la rateizzazione del carico sanzionatorio;
condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art.
93 c.p.c.
Conclusioni appellata CP_3
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni esposte, rigettare l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
8801 resa inter partes, in data 17 giugno 2022, dal Giudice di Pace di Roma, nel giudizio iscritto al n. R.G. 9510/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori, anche a titolo di oneri riflessi, nella misura dovuta per legge.
Conclusioni appellata Controparte_6
1) accertare e dichiarare l'infondatezza, in punto di fatto ed in punto di diritto, dell'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 8801/2022, emessa in data 12.05.2022, depositata in cancelleria in data 17.06.2022 e non notificata tra le parti in causa dal Giudice di
Pace di Roma, in persona del dott. Oliviero Campana a definizione del giudizio RGN
9510/2022; 2) con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per Legge da distrarsi in favore dell'avv.to Luigi De Feo che se ne dichiara antistatario. 1) accertare e dichiarare l'infondatezza, in punto di fatto ed in punto di diritto, dell'appello proposto dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 8801/2022, emessa in data 12.05.2022, depositata in cancelleria in data 17.06.2022 e non notificata tra le parti in causa dal Giudice di
Pace di Roma, in persona del dott. Oliviero Campana a definizione del giudizio RGN
9510/2022; 2) con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per Legge da distrarsi in favore dell'avv.to Luigi De Feo che se ne dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.3.2022 innanzi al G,d.P. di Roma, Parte_1
impugnava la cartella esattoriale n. 09720200221224951 (avente ad oggetto
[...]
sanzioni per violazioni al C.d.S.), asseritamente notificatagli il 3.2.2022, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi: 1) nullità della notifica della cartella esattoriale;
Parte_ 2) omessa notifica 3) decadenza, essendo decorso il biennio dalla consegna del ruolo senza che gli fosse stata notificata la cartella esattoriale;
4) omessa ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto nei termini;
5) prescrizione della pretesa, in quanto il la violazione risalirebbe al 2018 e da allora non avrebbe ricevuto alcun atto dalla P.A.;
6) illegittimità delle maggiorazioni;
7) vizi formali della cartella.
Chiedeva quindi sospendersi l'esecutività del provvedimento impugnato ed annullarlo in quanto illegittimo.
Si costituiva la quale chiedeva dichiarare inammissibile o rigettare il CP_3
Parte_ ricorso, in quanto vi era prova della regolare notifica del .
Si costituiva , la quale chiedeva dichiararsi la propria Controparte_9
Parte_ carenza di legittimazione passiva quanto all'omessa notifica del ed il rigetto del ricorso, alla luce della regolare notifica della cartella esattoriale.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti.
A fondamento della pronuncia di inammissibilità, il giudice di primo grado poneva l'impossibilità di mutare il rito speciale del lavoro, essendo stato introdotto il giudizio con ricorso ex Legge 150/11, in rito ordinario, previa la qualificazione della domanda proposta dal ricorrente, come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.
Il sig. impugnava la suddetta sentenza, per i seguenti motivi: Pt_1
1) Erronea dichiarazione di inammissibilità dell'azione.
L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva dichiarato l'inammissibilità dell'azione proposta ai sensi del D.Lgs 150/2011, sia Parte_ perché riteneva ritualmente notificato il sotteso alla cartella esattoriale, sia perché riteneva impossibile mutare il rito, in ragione dell'art.4 D.Lgs 150/2011, il quale prevedeva solamente il passaggio inverso, ossia dal rito ordinario al rito speciale, ed essendo, comunque possibile per il ricorrente proporre una nuova azione, ai sensi dell'art.615, comma 1 c.p.c.
Ad avviso dell'appellante, la motivazione era erronea, avendo il Giudice di primo grado del tutto omesso di applicare il generale principio di conservazione degli atti giuridici, teso ad evitare che un atto che abbia comunque raggiunto il suo scopo, venga inutilmente privato di effetti per mere ragioni formali. Osservava che dal combinato disposto degli articoli 156, comma terzo e 159 c.p.c., si evinceva che, quando la legge impone l'introduzione di un giudizio con citazione anziché con ricorso, con conseguente applicazione del rito ordinario invece di quello speciale, è comunque possibile riconoscere la validità dell'atto introduttivo introdotto con modalità impropria, laddove lo stesso contenga i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge e sempre che non sia maturata una decadenza. Nel caso di specie, rilevava che il ricorso introduttivo del giudizio ben poteva essere qualificato dal primo giudice in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., giacché tale ultima azione non prevedeva alcun termine perentorio ed il giudice adito era competente sulla materia in questione.
2) Omessa pronuncia circa il merito della domanda.
Lamentava l'appellante, che la pronuncia di inammissibilità, aveva impedito di accertare l'intervenuta estinzione del credito, in ragione dell'avvenuto annullamento Parte_ del sotteso all'avversa pretesa. Infatti, come già argomentato in primo grado, ribadiva che il VAV n. 13181246686, ricevuto in data 28/11/2018, era stato impugnato innanzi al Prefetto, con ricorso inviato in data 13/12/2018 a mezzo PEC di
[...]
. Non avendo il Prefetto provveduto a notificare al ricorrente alcun CP_3
provvedimento di rigetto, entro i termini di cui al combinato disposto degli artt. 203 e
204 C.d.S., il verbale doveva intendersi, ai sensi dell'art.204, comma 1 bis C.d.S., annullato. Pertanto, essendo venuto meno il verbale sotteso al ruolo esattoriale, il
Giudice di Pace avrebbe dovuto dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata. Chiedeva dunque condannarsi in solido i resistenti in primo grado, al pagamento delle spese processuali.
Concludeva pertanto come in epigrafe.
Si costituiva la quale sulla inammissibilità del proposto gravame, CP_3
eccepiva che anche a voler applicare il principio di conservazione degli atti, il libello introduttivo doveva essere notificato ed iscritto a ruolo entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Nella fattispecie in esame invece, evidenziava che la sentenza n. 8801/22 era stata depositata in Cancelleria in data 17 giugno 2022, mentre l'atto di appello, notificato in data 16 dicembre, era stato iscritto a ruolo in data 22 dicembre 2022 e, dunque, oltre il decorso semestrale del termine di impugnazione. Pertanto, riteneva comunque l'appello inammissibile, in quanto tardivamente proposto, non applicandosi la sospensione feriale, dal momento che lo stesso appellante riteneva la propria azione qualificabile come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., non contenendo l'impugnazione una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze ed in particolare: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e delle modifiche che venivano richieste;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto che il Sig.
[...]
nel proprio atto di appello, non aveva concluso chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza impugnata, essendosi limitato semplicemente a trascrivere le conclusioni rassegnate in primo grado.
Quanto al merito, rilevava che correttamente il Giudice di Pace, sulla base delle allegazioni documentali di aveva accertato la regolarità della notifica CP_3
del verbale di accertamento n. 13181246686, verificando che era stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito alla per CP_10
l'assenza del destinatario e di altri soggetti legittimati a ritirare l'atto, e che successivamente, risultava anche inviata la prescritta raccomandata, che era stata regolarmente ritirata in data 28.11.2018. Pertanto, stante la rituale notifica del verbale, eccepiva che l'azione recuperatoria proposta, opponendo la cartella di pagamento, era inammissibile.
Quanto al mutamento di rito, richiamava la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva sancito in relazione all'art.4 citato, che “detta disciplina non opera, invece, nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c. Ciò è dato intendere anche dall'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2011, che, per le controversie assoggettate al rito del lavoro dal Capo II del decreto legislativo, stabilisce espressamente l'inapplicabilità, fra gli altri, degli articoli 426, 427 e 439 del codice di procedura civile” ( Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 927/2022).
Quanto alla censura secondo la quale il verbale doveva intendersi caducato, a seguito del ricorso proposto al Prefetto, eccepiva la tardività di tale doglianza, che doveva essere ritualmente sollevata, opponendo il verbale di accertamento e non in sede di opposizione alla cartella di pagamento.
Concludeva quindi come in epigrafe.
Si costituiva , la quale sosteneva la correttezza della Controparte_11
sentenza impugnata e concludeva come in epigrafe.
L'appello proposto è inammissibile, per carenza di interesse ad agire.
Nel caso di specie, si rileva che l'opposizione esperita in primo grado dall'appellante avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non è ammissibile, per carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che, in quanto condizione dell'azione, può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e deve sussistere sino al momento della decisione ( cfr. ex multis Cass. 6130/2018; Cass. 11204/2017; Cass. SS.UU.
25278/2006).
Invero, l'appellante fin dal primo grado di giudizio, contesta innanzitutto che la cartella impugnata non gli sia mai stata notificata. Con l'opposizione decisa con la sentenza oggetto di gravame, l'appellante chiedeva, oltre ad accertarsi l'illegittimità del titolo per mancata notifica della stessa, anche per Parte_ la mancata notifica del , per l'omessa emissione dell'ordinanza ingiunzione nei termini, nonché per l'intervenuta prescrizione del credito.
Nei casi come quello in esame, emerge la problematica dell'effettiva sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale, in asserita mancanza di una valida notifica di un atto del procedimento di riscossione coattiva.
Com' è noto, la questione era stata dapprima affrontata dalla Corte di Cassazione a
SS.UU. del 2.10.2015, n.19704), che, in un primo momento, si pronunciava in senso positivo per il contribuente, statuendo la sussistenza dell'interesse ad agire del debitore
(come risultante dall'estratto di ruolo), per ottenere, in via preventiva e anticipata, una tutela giurisdizionale volta a far dichiarare l'invalidità o carenza della notifica e per l'effetto l'inefficacia della cartella di pagamento o di altri atti del procedimento di riscossione coattiva, senza dover aspettare l'inizio dell'esecuzione (in senso proprio) o la notifica di un successivo atto esattoriale.
Attualmente la questione inerente all'interesse ad agire va valutata alla luce della novella legislativa introdotta con l'art 3bis del D.L 21.10.2021 n.146, il quale ha previsto all'art 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, l'aggiunta del comma 4bis, che così dispone: “
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Va quindi affermato, ex art.363 c.p.c., il seguente principio di diritto: in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n.215, col quale, novellando l'art.12 del
d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti - anche non tributari - poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.3, 24, 101,104, 113, 11 7 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.6 della CEDU e all'art.1 del Protocollo addizionale n.1 della
Convenzione”.
Sancita l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti (retroattività della norma) anche non tributari, resta in capo all'opponente, in corso di giudizio,
l'onere di fornire prova della sussistenza dell'interesse ad agire, come delimitato dal legislatore nel comma 4bis dell'articolo 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
La Corte di Cassazione a S.U. nella sentenza n. 26283/22, ha precisato che la contestazione del ruolo e/o della cartella, è un'azione di accertamento negativo.
Tuttavia, l'azione di accertamento negativo del credito è ammissibile, solo qualora sussista l'interesse ad agire, ovvero un pregiudizio, consistente per esempio nell'ipotesi in cui sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella.
La Corte però ha evidenziato che in queste ipotesi non è ammissibile l'impugnazione del ruolo e della cartella, che si lamenta non notificata o non validamente notificata, esistendo già nel mondo del diritto uno strumento processuale ad hoc, ovvero la tutela postuma, consistente nell'impugnazione dell'atto successivo alla notifica della cartella (impugnazione ad una intimazione di pagamento, al preavviso di fermo), destinato proprio a contestare la non notifica della cartella stessa (conf. Cass.
n. 2617/2023).
Quindi, la prescrizione maturata può giustificare l'azione, ove non si contesti la notifica della cartella di pagamento, come invece accaduto nel caso in esame, altrimenti un interesse ad agire sussisterà solo in caso di successiva notifica di un'intimazione di pagamento o comunque di un altro atto del procedimento di riscossione.
Nel caso di specie, rilevato che l'appellante lamenta di non aver ricevuto notifica della cartella di pagamento (eccependone la invalidità, per violazione delle norme sulla notifica a mezzo PEC), l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria non costituisce motivo di ammissibilità dell'azione, dovendo l'attore dimostrare la sussistenza di una delle tre condizioni di cui all'arr.4 bis sopra citato.
Diversamente, l'opponente non ha dedotto, né provato, alcuna delle condizioni di ammissibilità di cui sopra.
Va però osservato che, qualora il ricorrente, come nel caso di specie, impugna il ruolo e/o la cartella esattoriale, eccependo l'estinzione della pretesa creditoria, dal momento che si tratta di una contestazione su fatti SUCCESSIVI alla formazione del titolo e SOPRAVVENUTI ALLA NOTIFICA, trattasi di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., come correttamente qualificata dal giudice di primo grado.
L'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta dal sig. è dunque inammissibile, ma in Pt_1
aggiunta a quanto affermato dal giudice di prime cure, per la carenza di un concreto e attuale interesse ad agire.
Va altresì rilevato che l'appello è comunque da ritenersi inammissibile, per violazione dei presupposti di cui all'art.342 c.p.c., in quanto l'appellante non ha chiesto nemmeno in sede di conclusioni, la riforma della sentenza impugnata, né ha riportato tutte le parti della sentenza impugnata, in relazione a ciascun motivo di appello.
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ulteriori rilievi, l'appello va rigettato.
Riguardo alle spese di lite, i contrasti giurisprudenziali anche sul punto ed il carattere di ius superveniens della normativa citata in motivazione (cfr art.
3-bis, d.l. 146/2021), giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_4
8801/22 così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata, anche se con integrazione della motivazione;
- compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti;
-sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo di versare una somma pari al contributo unificato versato ai sensi del'art.13 comma 1 quater DPR
115/02.
Roma, così decisa il 6.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ornella Baiocco