Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1793.
(Diritti del possessore).
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresi' diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in piu' partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'art. 1795; egli puo' valersi della facolta' concessa dall'art. 1788.
(Diritti del possessore).
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresi' diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in piu' partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'art. 1795; egli puo' valersi della facolta' concessa dall'art. 1788.
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
Le sezioni concorsuali dei tribunali nella post pandemia, tra spinte in avanti e l'insidia della supplenza Pubblicato il 21/04/20 00:00 [Articolo 1793]
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Giurisprudenza • 6
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2021, n. 2671Provvedimento: […] Se anche i pegni fossero stati invalidi per incompletezza delle relative note, non spettava certo al depositario, che tali note aveva emesso, giudicarle successivamente inefficaci e così violare scientemente il disposto dell'art. 1793 cc, che consente la riconsegna della merce solo a chi possegga tanto le fedi di deposito quanto le note di pegno (nella specie, pacificamente in possesso della banche creditrici), e dell'art. 1795 cc, che consente il ritiro anche al possessore delle sole fedi di deposito ma alle condizioni ivi previste (deposito della somma dovuta al creditore pignoratizio).Leggi di più...
- intervento adesivo dipendente·
- art. 1795 c.c.·
- prova del ritiro merce·
- art. 1793 c.c.·
- appello civile·
- invalidità pegno·
- responsabilità del depositario·
- mancata riconsegna merce·
- art. 342 c.p.c.·
- pegno su merci