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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
\N. R.G. 1026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. OV CC Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. EA TI Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1809/2024, estensore
Dott.ssa RO Chirieleison promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GIAN Parte_1 C.F._1
AR MO, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA AUGUSTO ANFOSSI 36, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GIOVANNI TAGLIALATELA e dell'avv. MONICA TAGLIALATELA
( ) elettivamente domiciliato in MILANO, VIA BIGLI 19, presso Studio C.F._3
LEAD
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 15 (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARGHERITA CASAGLI, elettivamente domiciliato in MILANO
VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale ) presso il difensore CP_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 30.9.2025
PER L'APPELLATO Controparte_1
Come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 30.9.2025.
PER CP_3
Come da memoria difensiva del 28.11.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1809/2024 pubblicata il 10/06/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
ha così deciso: “rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto CP_3
; compensa tra le parti le spese di lite;
nulla per la parte rimasta CP_1 Controparte_2 contumace”.
Con ricorso depositato in data 05/02/2024 aveva convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e , domandando l'accertamento di un unico rapporto Controparte_1 Controparte_2 CP_3
di lavoro subordinato con i coniugi e con mansioni di colf convivente e orario di CP_1 CP_2
lavoro a tempo pieno, dal 10.1.2005 al 29.7.2019. Deduceva che tale rapporto si era svolto con le modalità del lavoro ripartito di cui all'art. 8, comma 4, CCNL Lavoro Domestico, con periodi durante i quali il lavoro era svolto da altra persona ( con le medesime mansioni di Persona_1
collaboratrice domestica. Chiedeva, quindi, il pagamento di differenze retributive per lavoro ordinario, riposo infrasettimanale, festività, tredicesima, ferie, preavviso ed il TFR per un totale complessivo pari ad euro 96.679,05, oltre al pagamento a titolo risarcitorio (danno emergente) degli onorari di avvocato per la fase stragiudiziale par ad euro 2.195,00 oltre spese generali e accessori di legge. Chiedeva altresì condannare i convenuti alla regolarizzazione previdenziale del rapporto nei confronti dell' . CP_3
A supporto delle sue domande deduceva:
- di avere prestato, nel periodo dal 10.01.2005 al 29.07.2019, la propria attività lavorativa, con mansioni di colf convivente, con orario di lavoro a tempo pieno, in favore dei IG.ri CP_2
e , presso la loro abitazione di Milano Via Conservatorio 11;
[...] Controparte_1
pagina 2 di 15 - che la giornata lavorativa tipo aveva inizio alle 07:00 del mattino, allorquando la lavoratrice doveva preparare la colazione per i datori di lavoro e per i figli. Preparava per gli stessi anche il pranzo e la cena;
-che, durante la giornata, la ricorrente doveva lavare le stoviglie, spolverare la casa, preparare i letti, pulire i bagni, stirare, fare il bucato, lavare le finestre, ordinare gli armadi, pulire l'argenteria di casa;
- che l'orario di lavoro richiesto alla stessa era dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00 con la precisazione che il giovedì l'orario da rispettare era dalle 07:00 alle 14:00 e dalle
19:00 alle 21:00;
-che, quanto alla retribuzione: “La retribuzione mensile inizialmente riconosciuta dai IG.ri
[...]
e a favore della ricorrente era di € 900,00. A far CP_2 CP_1 Controparte_1 data dal mese di maggio 2007 la retribuzione mensile veniva elevata ad € 1.000,00 mensili. Dal mese di gennaio 2010 la retribuzione mensile veniva stabilita in € 1.100,00 mensili. Infine, dal mese di gennaio 2012 la retribuzione mensile veniva portata ad € 1.200,00 mensili.”
-che durante le assenze per ferie doveva garantire ai datori di lavoro la sostituzione con altra lavoratrice con le medesime mansioni.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto insistendo per il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto. La IG.ra rimaneva contumace. si costituiva rimettendosi CP_2 CP_3 all'accertamento del giudice, eccependo comunque la prescrizione quinquennale dei contributi.
Il IG. , pur non negando che la avesse svolto attività lavorativa in alcuni periodi presso CP_1 Pt_1 la propria abitazione, precisava che la stessa determinava liberamente i propri orari e l'attività da svolgere e che per lunghi periodi, decisi autonomamente dalla medesima, ritornava in Polonia. La ricorrente aveva a disposizione due stanze e bagno nell'abitazione dei convenuti e aveva piena autonomia, non svolgeva mansioni di cucina ma solo di pulizia della casa. Deduceva, inoltre, che nonostante la proposta datoriale di assunzione con regolare contratto, era stata la ricorrente a chiedere di non procedere in tal senso, volendo conservare la libertà di rientrare, anche per lunghi periodi, in
Polonia, per ragioni di famiglia. La ricorrente avrebbe, quindi, lavorato al più per 4 o 5 mesi all'anno, decidendo autonomamente quando e per quanto tempo assentarsi. Non avrebbe, inoltre, mai svolto lavoro notturno, festivo o straordinario.
Il IG. ha poi dedotto che era stata la ricorrente stessa a chiedere di essere pagata in contanti CP_1
poiché aveva mantenuto la residenza in Polonia, ove percepiva benefici previdenziali. Per tale ragione la signora non si era mai iscritta all'anagrafe italiana. Pt_1
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, secondo il convenuto, si sarebbe trattato, al più, di singoli e distinti rapporti di lavoro, di volta in volta instauratisi, con prescrizione estintiva quinquennale pagina 3 di 15 maturata alla fine di ognuno di essi;
ciò coerentemente con il fatto che la non aveva mai Pt_1
chiesto di regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano, dovendo così rientrare in Polonia al termine del periodo di legittimo soggiorno in Italia.
Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale chiedendo -in ipotesi di accertamento del diritto vantato dalla ricorrente- la condanna di , al pagamento in proprio favore della somma Parte_1 di € 28.320,15 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale somma pagata in più rispetto alle previsioni del CCNL.
Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammesse le prove orali e ascoltati tre testimoni, ha pronunciato la sentenza impugnata in cui non ha ritenuto applicabile al caso di specie l'istituto del lavoro ripartito, dal momento che la normativa prevista dall'art. 8 CCNL non era applicabile ai fatti di causa poiché introdotta solo dal 2020; respingeva tutte le domande della ricorrente, unitamente alla domanda svolta in via riconvenzionale dal IG. , rilevando che: “Tale CP_1
retribuzione era stata pacificamente oggetto di accordo nel quantum indicato in atti, sicché gli importi versati non sono ripetibili”.
Nel merito il primo Giudice, circa la durata della prestazione lavorativa della ricorrente, così si esprimeva: “I testi escussi hanno riferito, con dichiarazioni necessariamente generiche a causa del tempo trascorso e dell'assenza di tracciamento dell'attività, che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa presso l'abitazione dei convenuti per periodi di “tre o quattro mesi” alla volta, intervallati da periodi di assenza di altrettanta lunghezza. Nei periodi non lavorati era presente presso
l'abitazione altra lavoratrice. Persona_2
Va a questo punto sottolineato che, nello schema delle “assenze” riportato dalla ricorrente alla facciata n. 5 del ricorso, sono indicate dalla stessa ricorrente assenze, a volte, ben più lunghe, ad esempio dal 29.4.2005 al 1.12.2005 (7 mesi) e dal 1.4.2006 al 16.5.2007 (oltre un anno); a volte, corrispondenti a periodi variabili tra tre e cinque mesi.
Esaminando i periodi di assenza indicati dalla ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso), sia con riferimento alla collocazione nel corso dell'anno, sia in relazione alla durata, non è dato rinvenire alcuno schema che possa far ritenere che vi fosse una predeterminazione concordata dei periodi di lavoro.
Le deposizioni sopra citate non consentono, poi, di pervenire ad alcuna conclusione in ordine all'orario di lavoro quotidianamente e settimanalmente svolto, né consentono di ritenere accertato che la ricorrente abbia svolto lavoro festivo, domenicale e straordinario...”.
In relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro il Tribunale così statuiva: “E' tuttavia pacifico che la ricorrente organizzasse liberamente, di volta in volta, le proprie partenze e i propri rientri in
Italia, decidendo quando e quanto volesse lavorare.
pagina 4 di 15 Viene anche meno, quindi, la configurabilità di un unico rapporto di lavoro a tempo parziale, non essendovi prova che la ricorrente fosse tenuta a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di tempo determinato o determinabile.
Deve, pertanto, ritenersi che la ricostruzione dell'instaurazione di volta in volta di singoli e distinti rapporti di lavoro, da qualificare, per tali periodi, come lavoro subordinato in virtù dell'inserimento all'interno della famiglia e dello svolgimento di attività di collaborazione domestica, sia la più rispondente alle risultanze in atti.
Tale conclusione comporta, tuttavia, il rigetto del ricorso, considerato che la ricorrente chiede
l'accertamento di un rapporto di lavoro unitario a decorrere dal 2005 con le differenze retributive connesse a tale specifico accertamento”.
Quanto, invece, alla domanda della ricorrente in merito alla retribuzione anche per i periodi di assenza, dalla stessa definiti “periodi di ferie” il primo giudice rilevava che: “Ciò contrasta con la stessa normativa citata dalla ricorrente a fondamento del proprio ricorso, ossia con la normativa sul lavoro ripartito, la quale prevede, in ossequio al principio di corrispettività tra prestazione e retribuzione, che quest'ultima debba essere riproporzionata al lavoro effettivamente svolto”; da ultimo, quanto invece alle differenze sulla retribuzione ordinaria il Tribunale statuiva che: “la ricorrente non ne ha chiarito i presupposti, sicché non è possibile procedere alla verifica della correttezza della retribuzione effettivamente corrisposta nel corso dei rapporti via via intercorsi.
È infatti pacifico che la ricorrente, per i periodi lavorati, dalla stessa scelti a sua discrezione, abbia percepito la retribuzione indicata in ricorso.
Stante quanto sopra, pacifico il percepito, indimostrato il lavoro svolto oltre l'orario normale oppure di domenica o nei giorni festivi, infondata la pretesa di vedersi riconoscere una retribuzione per i periodi di assenza, la domanda deve essere respinta anche sotto il profilo della mancanza di prova delle differenze pretese”.
***
con atto depositato in data 27/09/2024, ha proposto appello, insistendo per la riforma Parte_1
della sentenza e per l'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta una erronea valutazione del diritto applicabile sotto il profilo dell'istituto del lavoro ripartito.
Sul punto, parte appellante replica che il CCNL prodotto (nel suo testo vigente al momento del deposito del ricorso, che recepisce i CCNL precedenti) non introduceva per la prima volta l'istituto del lavoro ripartito. Infatti, al momento dell'assunzione (che parte appellante colloca al 10.01.2005) il
CCNL vigente non prevedeva ancora il lavoro ripartito, introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003 ed abrogato pagina 5 di 15 dal D.Lgs. 81/2015; l'istituto fu recepito nel CCNL del 2006 (con entrata in vigore a marzo 2007) e, pertanto, a quell'arco temporale del rapporto lavorativo in questione (dal 10.01.2005 al 01.03.2007) - anche a non voler applicare il lavoro ripartito in forza dell'art. 8 CCNL - il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza della natura subordinata del rapporto nella sua concreta attuazione a prestazioni ripartite in forza del D.Lgs. n. 276/2003.
Con il secondo motivo di appello si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del rapporto come successione di singoli rapporti lavorativi anziché come rapporto subordinato indeterminato a tempo pieno. impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che “non vi è prova che la Pt_1
ricorrente, la IGnora ed il IG. si fossero accordati nel senso di assumere le due Per_1 CP_1 lavoratrici l'impegno solidale ad adempiere un'unica e identica obbligazione lavorativa” dal momento che risultava provato che, al contrario, nell'arco temporale in cui prestava lavoro come collaboratrice familiare dei IG.ri e in via Controparte_2 Controparte_1
Conservatorio n. 11; ivi vi lavorava anche la IGnora seppur in giorni e/o Persona_1 periodi diversi, e cioè quando l'appellate era assente da lavoro, e che le due collaboratrici svolgevano entrambe le medesime mansioni di colf. Tale circostanza era stata ammessa anche in sede di interrogatorio libero all'udienza del 21.09.23 dal IG. . Controparte_1
La IG.ra impugna anche il seguente passo della sentenza: “E' tale obbligazione solidale, Pt_1
infatti, che caratterizza il lavoro ripartito rispetto ad altre forme di prestazione lavorativa a tempo parziale” ribadendo sul punto che il lavoro a tempo parziale era istituto del tutto estraneo alla fattispecie come risultata anche in corso di causa;
infatti, la teste all'udienza del 17.01.2024 Per_1 ed anche il teste di controparte all'udienza del 23.04.2024 nella causa Testimone_1
R.G.N.R. 2126/2023 (del cui verbale parte appellante chiede l'acquisizione ai documenti di appello come documento sopravvenuto - doc. 8) avevano confermato che le collaboratrici domestiche Pt_2
( ) e ( si alternavano, in periodi diversi, presso la medesima famiglia e Parte_1 Per_1 Per_1 che l'orario che dovevano osservare era a tempo pieno, 6 giorni a settimana, mattino e pomeriggio.
Conclude l'appellante, quindi, ribadendo che non si trattava di part-time ma di tempo pieno in regime di convivenza e di lavoro ininterrotto a tempo indeterminato per numerosi anni come colf convivente nell'abitazione di via Conservatorio 11, Milano.
Con il terzo motivo di appello, denuncia la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale (a pag. 10 della sentenza, capo 5), dapprima riconosceva la natura subordinata del rapporto
“in virtù dell'inserimento all'interno della famiglia e dello svolgimento di attività di collaborazione domestica” e poi, ciononostante, rigettava inspiegabilmente tale domanda della ricorrente.
pagina 6 di 15 Con il quarto motivo di appello si lamenta erronea valutazione delle risultanze documentali.
Sul punto parte appellante ribatte che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'esame della documentazione prodotta (anche da parte resistente/appellata) consentiva di dare per provato che la
IG.ra lavorava, dal 2005 al 2019, per una media di circa 6 mesi all'anno, come peraltro Pt_1 emerso dall'istruttoria testimoniale: di tali risultanze probatorie il Tribunale non pareva aver tenuto conto.
Con ulteriore doglianza si denuncia erronea valutazione della documentazione sopravvenuta (doc.8) rilevante ai fini del giudizio (verbale di udienza del 23.05.24 nella causa parallela r.g.n.r. 2126/2023 proposta dalla IG.ra . Censura, inoltre, la sentenza del Tribunale sotto il profilo Per_1
motivazionale laddove non teneva conto della testimonianza della teste Persona_1
Sul punto, l'appellante si duole del fatto che, invece di valutare tale prova testimoniale dal “punto privilegiato” che meritava, aveva sostenuto, limitandosi ad una valutazione superficiale dell'attendibilità della teste, la “limitata attendibilità della teste a causa dell'ipotizzabile interesse a rendere testimonianza idonea a supportare la propria ricostruzione nella causa parallela”.
Con il quinto motivo l'appellante denuncia la mancata disposizione di CTU contabile. Insiste quindi in questa sede perché la Corte disponga consulenza tecnica di ufficio, da effettuarsi una volta accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo a tempo pieno ed in regime di convivenza, tenuto conto del fatto che controparte, seppur genericamente, aveva contestato i conteggi di parte ricorrente. Rammenta che in ricorso di primo grado i conteggi portavano a un totale dovuto di € 96.679,05 e venivano spiegati in dettaglio con riferimento alle singole voci (differenze retribuzione ordinaria, straordinario feriale diurno, lavoro in giorno di riposo infrasettimanale, festività, ferie, tredicesima e TFR).
Con il sesto e ultimo motivo di appello insiste nel pagamento dei compensi per attività legale Pt_1
stragiudiziale. Nella sentenza di primo grado impugnata, lamenta parte appellante, non vi era traccia di alcuna pronuncia in tale senso, come del resto non vi era in merito alla richiesta di condanna degli allora resistenti alla regolarizzazione della posizione previdenziale , certamente dovuta in CP_3 relazione al riconoscimento dell'esistenza del rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato full time ed in regime di convivenza durato dal 2005 al 2019.
Con memoria depositata in data 29/11/2024 si è costituito in giudizio . Controparte_1
Preliminarmente l'appellato chiede la pronuncia di inammissibilità dell'appello dolendosi del fatto che la sig.ra con copioso ricorso nel quale erano reiterate le richieste di primo grado inserite in un Pt_1
contesto espositivo di non agevole lettura, aveva esposto motivi di censura senza riferimenti specifici ai capi di sentenza impugnati sin dalle prime pagine del ricorso, tanto da rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.
pagina 7 di 15 Nel merito l'appellato insiste nel considerare la natura non subordinata dei singoli rapporti intercorsi con l'appellante e ripropone l'eccezione di prescrizione di eventuali crediti che la Corte dovesse accertare, dovendosi, in ipotesi, ritenere intercorsi distinti rapporti di lavoro subordinato al termine di ognuno dei quali iniziava il periodo prescrizionale. Eccepisce, inoltre, che non sono stati prodotti da parte appellante i contratti collettivi precedenti a quello del 2020 e produce sentenza n. 3531/2024 del
Tribunale di Milano che ha respinto il parallelo ricorso di Persona_1
Con memoria depositata in data 28/11/2024 si è costituito in giudizio l . CP_3
L'istituto appellato conferma che non era mai stata presentata alcuna denuncia per il rapporto di lavoro CP_ in lite. Di conseguenza, nessun accertamento è stato compiuto dall' in relazione al periodo per cui
è causa, e quindi eccepisce la prescrizione quinquennale dei contributi. Conclude, quindi, affinché la
Corte si pronunci sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente in primo grado relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, le differenze di retribuzione imponibili e tutte le altre indennità e benefici assoggettati per legge a prelievo contributivo nonché l'effettivo periodo interessato nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art.3 commi 9 e 10 L. 335/1995.
All'udienza di discussione, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi e dichiarata la contumacia della sig.ra il Collegio ha disposto CTU contabile, invitando le parti Controparte_2
e a produrre nota in cui fossero chiaramente evidenziati i singoli periodi che si Pt_1 CP_1
assumevano lavorati dall'appellante. Quindi, preso atto del deposito delle note esplicative richieste, ha affidato al perito l'incarico di accertare le differenze retributive eventualmente dovute per ferie, tredicesima e TFR calcolate sugli importi percepiti nelle misure affermate da parte appellante e non contestate.
All'esito del deposito della relazione peritale, le parti e hanno precisato le proprie Pt_1 CP_1
conclusioni, ed in particolare ha chiesto alla Corte di valutare di disporre giuramento CP_1
suppletorio in ordine alla volontà della appellante di dimettersi alla fine di ogni periodo lavorato per recarsi in Polonia
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 2.10.2025, in cui la difesa dell'appellante ha confermato le conclusioni per il pagamento dell'importo risultante dall'ipotesi di conteggio del CTU con termine del rapporto al luglio 2019, considerando gli importi per vitto e alloggio.
***
L'appello è parzialmente fondato come si passa ad esporre.
Preliminarmente si nota:
pagina 8 di 15 - l'eccezione di inammissibilità dell'appello va respinta, in quanto l'atto di gravame risponde ampiamente ai requisiti procedimentali di cui all'art. 434 c.p.c. anche nella recente modifica legislativa intervenuta, come risulta dall'esposizione che precede;
-l'appellato non ha impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale per cui sul punto la CP_1
sentenza merita conferma essendo coperta dal giudicato;
- non ricorrono le condizioni per il giuramento suppletorio (art. 2736 c.c.) richiesto da parte appellata in via subordinata;
questo, infatti, può essere disposto di ufficio (rientrando nella discrezionalità del
Giudice del merito) al fine di decidere la causa, quando la domanda o l'eccezione non è pienamente provata ma non è del tutto sfornita di prova. La volontà della sig.ra di dimettersi e quindi di Pt_1
interrompere il rapporto di lavoro non si può in alcun modo presumere, ma non risulta neppure ipotizzabile in base alle dichiarazioni dell'appellato che ha detto che le signore e “si Per_1 Pt_1 alternavano quanto ai periodi in cui stavano presso la mia abitazione” confermando che vi era un accordo in tal senso e che, quindi, quando la si recava in Polonia non vi era una sua volontà di Pt_1
interrompere il rapporto ma solo di sospenderlo temporaneamente, facendosi sostituire dalla Per_1
Quindi, non si ravvisa alcuna semiplena probatio, presupposto del giuramento suppletorio.
Ciò premesso, i motivi di appello sono strettamente connessi per cui vanno esaminati congiuntamente, eccetto la questione sulle spese stragiudiziali.
Sulla natura subordinata della prestazione.
L'impianto motivazionale della sentenza impugnata si basa sostanzialmente sulla ritenuta carenza di prova sulle caratteristiche del lavoro ripartito, sui periodi lavorati e sull'orario di fatto osservato dall'appellante, avendo, tuttavia, il Tribunale affermato il carattere subordinato delle prestazioni. Il
Tribunale ha altresì affermato che vi era stata la corresponsione di somme di denaro per il lavoro svolto e, non essendo stati provati i fatti costitutivi della pretesa della ricorrente, quali appunto le caratteristiche del lavoro ripartito e l'orario di lavoro svolto, la domanda non meritava accoglimento.
Il Collegio non concorda con tale ricostruzione, ritenendo sostanzialmente fondate le censure svolte dall'appellante sotto il secondo, terzo e quarto motivo.
Dalle dichiarazioni raccolte, risulta l'articolazione di un unico rapporto di lavoro prestato dall'appellante, la quale, per accordi con l'altra colf e il sig. , prestava opera in determinati CP_1
periodi alternandosi appunto con la sig.ra Il sig. ha dichiarato: “La ricorrente veniva a Per_1 CP_1
stare a casa mia per dei periodi di tre mesi, tre mesi e mezzo. Questo più o meno per dieci anni. Io la
pagavo tutti i mesi, in contanti, in quanto la ricorrente non voleva essere assunta perché aveva questioni
fiscali in Polonia e non era interessata ad essere regolarizzata.
pagina 9 di 15 L'altra persona, la sig.ra , aveva le stesse esigenze e anche lei veniva a stare da noi per tre Per_1
mesi, tre mesi e mezzo.
Le due signore agivano autonomamente.
Le due signore si alternavano quanto ai periodi in cui stavano presso la mia abitazione e avevano a disposizione una stanza con il bagno.”
Il sig. figlio dell'appellato e convivente nel periodo di lite ha affermato Testimone_1
“Conosco la signora ha lavorato presso di noi fino al 2019, non ricordo se dal 2006 o 2007. Pt_1
Viveva anche con noi, aveva una sorta di appartamento, aveva due stanze più il bagno e una sorta di disimpegno. Il rapporto non era però continuativo, perché la ricorrente andava e veniva ogni quattro
o cinque mesi. Tornava in Polonia perché diceva che aveva necessità personali. In Polonia restava circa quattro o cinque mesi.
In un anno da noi lavorava quattro o cinque mesi, poi tornava in Polonia e ci stava quattro o cinque mesi, ecc.
Quando la andava in Polonia c'era un'altra persona a lavorare da noi, che si chiama Pt_1 Per_1
non ricordo il cognome. È l'altra teste presente fuori.
Non ricordo l'orario di lavoro della ricorrente, so per certo che non lavorava il giovedì pomeriggio e tutta la domenica.
Faceva le pulizie di casa e dava una mano a sparecchiare la sera.
ADR Avv. Resistente. Tutti i rapporti con la ricorrente venivano tenuti da mio padre, era lui che la pagava.
La pagava in contanti su richiesta esplicita della ricorrente. Non so quanto venisse pagata”.
Risulta pertanto provato che vi era una collaborazione domestica continuativa, sia pure intervallata da periodi anche lunghi di assenza in cui il servizio era coperto da altra lavoratrice;
risulta altresì incontestata e comunque provata la convivenza dell'appellante, il pagamento mensile dei compensi per le prestazioni rese;
il fatto che il sig. abbia affermato che la non Testimone_1 Pt_1
lavorava il giovedì pomeriggio e la domenica dimostra che comunque vi era un orario di lavoro, il che del resto difficilmente sarebbe revocabile in dubbio, vista la tipologia di collaborazione. Tutto ciò comporta la sussistenza degli elementi quanto meno sussidiari, da cui si può, secondo l'ormai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, evincere l'eterodirezione: sicuramente un inserimento stabile nella organizzazione familiare, la messa a disposizione di energie generiche, la natura elementare e ripetitiva delle prestazioni -predeterminate nelle modalità esecutive- per cui non occorre un potere conformativo penetrante ed assiduo, l'assenza di profili di rischio di impresa, il mancato apporto di attrezzature e materiali, l'erogazione di una retribuzione fissa mensile (gli importi indicati dall'appellante non sono stati contestati ed anzi hanno fondato la domanda riconvenzionale).
pagina 10 di 15 Sotto tale profilo va anche ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoro domestico è una fattispecie tipica di lavoro subordinato ove vi sia corresponsione di vitto e alloggio e di un compenso in denaro, quanto meno in mancanza di prova di un diverso rapporto (es. il rapporto alla pari di cui alla legge 18.5.1973 n. 403) (Cfr. Cass. sentenza n. 25859/2010 del 22.12.2010)
Sull'individuazione della parte datoriale ha affermato, fin dalla propria memoria di costituzione, di essere stato Controparte_1
il soggetto che ha intrattenuto rapporti con la sig.ra escludendo quindi il coinvolgimento dal Pt_1
lato giuridico della sig.ra Fatto confermato dal teste La CP_2 Testimone_1
conclusione è che alcuna domanda può essere accolta nei confronti della sig.ra e non va CP_2
disposta alcuna pronuncia sulle spese, stante la contumacia della medesima.
Sull'ipotesi di lavoro ripartito
Il Collegio ritiene che non si possa inquadrare direttamente la fattispecie di cui è causa nel rapporto di lavoro ripartito, poiché tale figura presuppone un'unica parte lavoratrice composta da due persone che si obbligano solidalmente alla prestazione lavorativa in maniera, appunto, ripartita. Fattispecie del tutto peculiare, che non può trovare applicazione in carenza di un contratto scritto (forma prevista ad probationem dall'abrogato art. 42 del D.Lgs. n. 276/2003) che disciplini esattamente le obbligazioni delle parti. In ogni caso, non vi è prova dell'accordo trilaterale fra l'appellato da una parte e le due lavoratrici e dall'altra, nel senso della distribuzione concordata fin dall'inizio del Pt_1 Per_1 rapporto per una prestazione collocata in determinati periodi dell'anno.
Si tratta, invero, di un rapporto in cui vi era di volta in volta un accordo per la sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione per un determinato periodo o determinati periodi dell'anno; dato che il rapporto è ormai cessato, non si pone una questione di disciplina normativa, ma solo di individuare le conseguenze economiche di tale peculiare situazione.
A tali fini si è posto il problema di individuare i periodi in cui l'appellante ha prestato la propria opera.
Sul punto le prove orali raccolte in primo grado sono del tutto generiche, ma entrambe le parti hanno fornito la propria ricostruzione, per cui il Collegio, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., ha ritenuto di individuare i periodi affermati da entrambe le parti, che sono stati poi quelli precisati nel quesito posto alla CTU ovvero i seguenti:
dal 01.01.2006 al 31.03.2006;
dal 20.05.2007 al 30.07.2007;
dal 30.10.2007 al 20.12.2007;
dal 10.08.2008 al 15.11.2008;
dal 20.02.2009 al 30.05.2009;
pagina 11 di 15 dal 10.01.2010 al 10.04.2010;
dal 01.09.2010 al 20.12.2010;
dal 10.04.2011 al 10.08.2011;
dal 10.01.2012 al 27.04.2012;
dal 01.08.2012 al 20.12.2012;
dal 20.04.2013 al 05.07.2013;
dal 05.10.2013 al 20.12.2013:
dal 01.04.2014 al 20.05.2014;
dal 01.09.2014 al 20.10.2014;
dal 02.01.2015 al 20.03.2015;
dal 30.08.2015 al 20.10.2015;
dal 20.03.2016 al 31.05.2016;
dal 01.03.2017 al 20.04.2017;
dal 15.5.2017 al 05.08.2017;
dal 1.9.2017 al 20.10.2017;
dal 05.01.2018 al 15.01 2018;
dal 20.3.2018 al 20.5 2018;
Poiché il teste ha fatto riferimento nella propria deposizione alla cessazione del rapporto nel CP_1
2019 e non nel 2018, il Collegio ha anche incaricato il CTU di provvedere a redigere una ipotesi di conteggio che tenesse presente degli ulteriori periodi come affermati da parte appellante:
dal 29.5.2018 al 05.07.2018;
dal 17.10.2018 al 20.12.2018;
dal 3.3.2019 al 08.5.2019;
dal 12.6.2019 al 29.7.2019;
All'esito della discussione appare da confermarsi l'ipotesi di cessazione del rapporto al 29.7.2019, visto che non vi sono state specifiche eccezioni sul punto e che deve comunque darsi notevole attendibilità alla deposizione del figlio dell'appellato, tendenzialmente avente un interesse contrario alle conseguenze dell'affermazione in oggetto.
L'orario di lavoro
Su tale punto manca qualsiasi prova dello svolgimento di orario eccedente le ore massime previste dal
CCNL per la colf convivente, ovvero 54 ore settimanali. Al pari, nulla risulta provato circa ulteriori compensi che presuppongono la prova della prestazione lavorativa in giorni di permesso, ferie o festività.
pagina 12 di 15 La retribuzione percepita.
Appare superiore alla retribuzione contrattuale per l'orario pieno di 54 ore settimanali e comunque, non potendosi determinare con sufficiente certezza l'orario di fatto svolto, non possono riconoscersi ulteriori differenze. Sul punto quindi la sentenza merita conferma.
Gli istituti di ferie, tredicesima e TFR
La CTU ha avuto per oggetto la determinazione del quantum di tali istituti spettanti per legge e per contratto collettivo applicabile, sulla base del percepito. Sicuramente è dovuto il trattamento di fine rapporto, che matura alla conclusione del rapporto medesimo e che non è stato corrisposto. Il trattamento di fine rapporto va considerato unitariamente e non per i singoli periodi, visto che dalle dichiarazioni delle parti e dalla stessa ricostruzione offerta da parte convenuta non emerge in alcun modo il susseguirsi di rapporti a tempo determinato, e ciò sia per mancanza della forma scritta, sia perché manca qualsiasi prova della predeterminazione ex ante della durata del periodo lavorato.
Per quanto riguarda ferie e tredicesima, si osserva che parte convenuta non ha tempestivamente eccepito l'assorbimento degli istituti di ferie e tredicesima nell'eventuale maggiore importo percepito;
in ogni caso il principio dell'assorbimento, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, è applicabile quando sussista un rapporto disciplinato come autonomo (e comunque quando sia previsto dal contratto individuale un compenso come corrispettivo complessivo della prestazione) mentre in questo caso non vi è stata alcuna regolamentazione della natura del rapporto e, di conseguenza, della retribuzione, nel senso che non risulta provato ad opera del datore di lavoro che la somma mensile corrisposta fosse pattuita quale comprensiva di ratei di ferie e tredicesima (c.d. patto di conglobamento).
In mancanza di prova circa accordi fra le parti, invece, non spetta alcuna retribuzione per i periodi non lavorati, e in questi periodi non sono maturate ferie né ratei di tredicesima.
Si è, inoltre, optato per l'ipotesi comprensiva delle somme per vitto e alloggio visto che il rapporto era in regime di convivenza.
Da quanto sopra emerge che le somme dovute da sono euro 7.351,60 per tredicesima, euro CP_1
7.351,60 per ferie ed euro 7.981,19 per tfr, oltre agli accessori dalle scadenze al saldo, per il totale di cui al dispositivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Contribuzione
Quanto ai contributi, questi sono limitati al periodo prescrizionale quinquennale (essendo mancata la denuncia del lavoratore;
cfr., da ultimo, Cass. n. 2498/2025) e devono essere versati dal datore di lavoro integralmente e su tutta la retribuzione, percepita e percipienda, come risultante dalla CTU in atti. Il periodo va calcolato a ritroso dal momento in cui l ha interrotto la prescrizione, momento CP_3
pagina 13 di 15 che non può che coincidere con il deposito della memoria di costituzione in primo grado in data
25.6.2023, dovendosi con l'atto difensivo ritenere manifestata la volontà dell' di realizzare il CP_3
proprio credito contributivo (cfr. Cass. n. 8552/2025).
Non può essere accolto il motivo di gravame relativo alle spese stragiudiziali poiché manca la prova del pagamento da parte dell'appellante al proprio difensore (v. Cass. n. 15732/2022).
Spese di lite
Come già detto, non vi è luogo a provvedere sulle spese a favore di stante la contumacia della CP_2
medesima.
Per il resto, l'accoglimento della domanda in misura ampiamente inferiore alla richiesta, oltre al rigetto della domanda circa le spese stragiudiziali, impone una parziale compensazione delle spese di lite che il Collegio individua nella misura di 2/3, con il residuo a carico della parte appellata . L'intero CP_1
viene liquidato in base allo scaglione di valore della domanda (euro 52.000-260.000) nella misura ridotta del 50%, vista la natura e la non elevata complessità della controversia e tenendo conto di fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria in ciascun grado di giudizio, per un totale di euro 6.699,00 per il primo grado ed euro 7.160,00 per l'appello. Sulla somma di euro 13.860,00 va calcolata la quota di 1/3 a carico dell'appellato in euro 4.620,00 come in dispositivo, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, come richiesto.
Le spese di lite vanno liquidate anche a favore dell' come in dispositivo, tenendo conto, ai fini CP_3
del valore, del limitato importo della somma dovuta a titolo di contributi stante l'intervenuta prescrizione per gran parte del rapporto.
Sono, infine, a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1809/2024 del Tribunale di Milano:
1. -accerta che tra e è Controparte_1 Parte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel Livello 2 dal 10.1.2005 al
28/02/2007 e nel livello B dal 01/03/2007 al 29/7/2019 del CCNL Lavoro Domestico – personale convivente;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 22.683,39 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi
[...]
legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna al versamento in favore dell' della Controparte_1 CP_3
contribuzione dovuta e omessa, nei limiti della prescrizione quinquennale.
4. conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata;
pagina 14 di 15 5. compensa per 2/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio fra e Parte_1
e condanna Controparte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di della residua quota, liquidata in
[...] Parte_1
euro 4.620,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario dell'appellante
6. condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio nei confronti dell' , liquidate nell'importo di euro 2.800,00 oltre CP_3
spese generali;
7. pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_1
come liquidate da separato provvedimento.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
EA TI OV CC
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. OV CC Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. EA TI Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1809/2024, estensore
Dott.ssa RO Chirieleison promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. GIAN Parte_1 C.F._1
AR MO, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA AUGUSTO ANFOSSI 36, presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. GIOVANNI TAGLIALATELA e dell'avv. MONICA TAGLIALATELA
( ) elettivamente domiciliato in MILANO, VIA BIGLI 19, presso Studio C.F._3
LEAD
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
pagina 1 di 15 (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. MARGHERITA CASAGLI, elettivamente domiciliato in MILANO
VIA SAVARE' 1 (Ufficio Legale Distrettuale ) presso il difensore CP_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 30.9.2025
PER L'APPELLATO Controparte_1
Come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 30.9.2025.
PER CP_3
Come da memoria difensiva del 28.11.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1809/2024 pubblicata il 10/06/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
ha così deciso: “rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto CP_3
; compensa tra le parti le spese di lite;
nulla per la parte rimasta CP_1 Controparte_2 contumace”.
Con ricorso depositato in data 05/02/2024 aveva convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, e , domandando l'accertamento di un unico rapporto Controparte_1 Controparte_2 CP_3
di lavoro subordinato con i coniugi e con mansioni di colf convivente e orario di CP_1 CP_2
lavoro a tempo pieno, dal 10.1.2005 al 29.7.2019. Deduceva che tale rapporto si era svolto con le modalità del lavoro ripartito di cui all'art. 8, comma 4, CCNL Lavoro Domestico, con periodi durante i quali il lavoro era svolto da altra persona ( con le medesime mansioni di Persona_1
collaboratrice domestica. Chiedeva, quindi, il pagamento di differenze retributive per lavoro ordinario, riposo infrasettimanale, festività, tredicesima, ferie, preavviso ed il TFR per un totale complessivo pari ad euro 96.679,05, oltre al pagamento a titolo risarcitorio (danno emergente) degli onorari di avvocato per la fase stragiudiziale par ad euro 2.195,00 oltre spese generali e accessori di legge. Chiedeva altresì condannare i convenuti alla regolarizzazione previdenziale del rapporto nei confronti dell' . CP_3
A supporto delle sue domande deduceva:
- di avere prestato, nel periodo dal 10.01.2005 al 29.07.2019, la propria attività lavorativa, con mansioni di colf convivente, con orario di lavoro a tempo pieno, in favore dei IG.ri CP_2
e , presso la loro abitazione di Milano Via Conservatorio 11;
[...] Controparte_1
pagina 2 di 15 - che la giornata lavorativa tipo aveva inizio alle 07:00 del mattino, allorquando la lavoratrice doveva preparare la colazione per i datori di lavoro e per i figli. Preparava per gli stessi anche il pranzo e la cena;
-che, durante la giornata, la ricorrente doveva lavare le stoviglie, spolverare la casa, preparare i letti, pulire i bagni, stirare, fare il bucato, lavare le finestre, ordinare gli armadi, pulire l'argenteria di casa;
- che l'orario di lavoro richiesto alla stessa era dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00 con la precisazione che il giovedì l'orario da rispettare era dalle 07:00 alle 14:00 e dalle
19:00 alle 21:00;
-che, quanto alla retribuzione: “La retribuzione mensile inizialmente riconosciuta dai IG.ri
[...]
e a favore della ricorrente era di € 900,00. A far CP_2 CP_1 Controparte_1 data dal mese di maggio 2007 la retribuzione mensile veniva elevata ad € 1.000,00 mensili. Dal mese di gennaio 2010 la retribuzione mensile veniva stabilita in € 1.100,00 mensili. Infine, dal mese di gennaio 2012 la retribuzione mensile veniva portata ad € 1.200,00 mensili.”
-che durante le assenze per ferie doveva garantire ai datori di lavoro la sostituzione con altra lavoratrice con le medesime mansioni.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto insistendo per il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto. La IG.ra rimaneva contumace. si costituiva rimettendosi CP_2 CP_3 all'accertamento del giudice, eccependo comunque la prescrizione quinquennale dei contributi.
Il IG. , pur non negando che la avesse svolto attività lavorativa in alcuni periodi presso CP_1 Pt_1 la propria abitazione, precisava che la stessa determinava liberamente i propri orari e l'attività da svolgere e che per lunghi periodi, decisi autonomamente dalla medesima, ritornava in Polonia. La ricorrente aveva a disposizione due stanze e bagno nell'abitazione dei convenuti e aveva piena autonomia, non svolgeva mansioni di cucina ma solo di pulizia della casa. Deduceva, inoltre, che nonostante la proposta datoriale di assunzione con regolare contratto, era stata la ricorrente a chiedere di non procedere in tal senso, volendo conservare la libertà di rientrare, anche per lunghi periodi, in
Polonia, per ragioni di famiglia. La ricorrente avrebbe, quindi, lavorato al più per 4 o 5 mesi all'anno, decidendo autonomamente quando e per quanto tempo assentarsi. Non avrebbe, inoltre, mai svolto lavoro notturno, festivo o straordinario.
Il IG. ha poi dedotto che era stata la ricorrente stessa a chiedere di essere pagata in contanti CP_1
poiché aveva mantenuto la residenza in Polonia, ove percepiva benefici previdenziali. Per tale ragione la signora non si era mai iscritta all'anagrafe italiana. Pt_1
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, secondo il convenuto, si sarebbe trattato, al più, di singoli e distinti rapporti di lavoro, di volta in volta instauratisi, con prescrizione estintiva quinquennale pagina 3 di 15 maturata alla fine di ognuno di essi;
ciò coerentemente con il fatto che la non aveva mai Pt_1
chiesto di regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano, dovendo così rientrare in Polonia al termine del periodo di legittimo soggiorno in Italia.
Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale chiedendo -in ipotesi di accertamento del diritto vantato dalla ricorrente- la condanna di , al pagamento in proprio favore della somma Parte_1 di € 28.320,15 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale somma pagata in più rispetto alle previsioni del CCNL.
Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammesse le prove orali e ascoltati tre testimoni, ha pronunciato la sentenza impugnata in cui non ha ritenuto applicabile al caso di specie l'istituto del lavoro ripartito, dal momento che la normativa prevista dall'art. 8 CCNL non era applicabile ai fatti di causa poiché introdotta solo dal 2020; respingeva tutte le domande della ricorrente, unitamente alla domanda svolta in via riconvenzionale dal IG. , rilevando che: “Tale CP_1
retribuzione era stata pacificamente oggetto di accordo nel quantum indicato in atti, sicché gli importi versati non sono ripetibili”.
Nel merito il primo Giudice, circa la durata della prestazione lavorativa della ricorrente, così si esprimeva: “I testi escussi hanno riferito, con dichiarazioni necessariamente generiche a causa del tempo trascorso e dell'assenza di tracciamento dell'attività, che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa presso l'abitazione dei convenuti per periodi di “tre o quattro mesi” alla volta, intervallati da periodi di assenza di altrettanta lunghezza. Nei periodi non lavorati era presente presso
l'abitazione altra lavoratrice. Persona_2
Va a questo punto sottolineato che, nello schema delle “assenze” riportato dalla ricorrente alla facciata n. 5 del ricorso, sono indicate dalla stessa ricorrente assenze, a volte, ben più lunghe, ad esempio dal 29.4.2005 al 1.12.2005 (7 mesi) e dal 1.4.2006 al 16.5.2007 (oltre un anno); a volte, corrispondenti a periodi variabili tra tre e cinque mesi.
Esaminando i periodi di assenza indicati dalla ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso), sia con riferimento alla collocazione nel corso dell'anno, sia in relazione alla durata, non è dato rinvenire alcuno schema che possa far ritenere che vi fosse una predeterminazione concordata dei periodi di lavoro.
Le deposizioni sopra citate non consentono, poi, di pervenire ad alcuna conclusione in ordine all'orario di lavoro quotidianamente e settimanalmente svolto, né consentono di ritenere accertato che la ricorrente abbia svolto lavoro festivo, domenicale e straordinario...”.
In relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro il Tribunale così statuiva: “E' tuttavia pacifico che la ricorrente organizzasse liberamente, di volta in volta, le proprie partenze e i propri rientri in
Italia, decidendo quando e quanto volesse lavorare.
pagina 4 di 15 Viene anche meno, quindi, la configurabilità di un unico rapporto di lavoro a tempo parziale, non essendovi prova che la ricorrente fosse tenuta a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di tempo determinato o determinabile.
Deve, pertanto, ritenersi che la ricostruzione dell'instaurazione di volta in volta di singoli e distinti rapporti di lavoro, da qualificare, per tali periodi, come lavoro subordinato in virtù dell'inserimento all'interno della famiglia e dello svolgimento di attività di collaborazione domestica, sia la più rispondente alle risultanze in atti.
Tale conclusione comporta, tuttavia, il rigetto del ricorso, considerato che la ricorrente chiede
l'accertamento di un rapporto di lavoro unitario a decorrere dal 2005 con le differenze retributive connesse a tale specifico accertamento”.
Quanto, invece, alla domanda della ricorrente in merito alla retribuzione anche per i periodi di assenza, dalla stessa definiti “periodi di ferie” il primo giudice rilevava che: “Ciò contrasta con la stessa normativa citata dalla ricorrente a fondamento del proprio ricorso, ossia con la normativa sul lavoro ripartito, la quale prevede, in ossequio al principio di corrispettività tra prestazione e retribuzione, che quest'ultima debba essere riproporzionata al lavoro effettivamente svolto”; da ultimo, quanto invece alle differenze sulla retribuzione ordinaria il Tribunale statuiva che: “la ricorrente non ne ha chiarito i presupposti, sicché non è possibile procedere alla verifica della correttezza della retribuzione effettivamente corrisposta nel corso dei rapporti via via intercorsi.
È infatti pacifico che la ricorrente, per i periodi lavorati, dalla stessa scelti a sua discrezione, abbia percepito la retribuzione indicata in ricorso.
Stante quanto sopra, pacifico il percepito, indimostrato il lavoro svolto oltre l'orario normale oppure di domenica o nei giorni festivi, infondata la pretesa di vedersi riconoscere una retribuzione per i periodi di assenza, la domanda deve essere respinta anche sotto il profilo della mancanza di prova delle differenze pretese”.
***
con atto depositato in data 27/09/2024, ha proposto appello, insistendo per la riforma Parte_1
della sentenza e per l'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta una erronea valutazione del diritto applicabile sotto il profilo dell'istituto del lavoro ripartito.
Sul punto, parte appellante replica che il CCNL prodotto (nel suo testo vigente al momento del deposito del ricorso, che recepisce i CCNL precedenti) non introduceva per la prima volta l'istituto del lavoro ripartito. Infatti, al momento dell'assunzione (che parte appellante colloca al 10.01.2005) il
CCNL vigente non prevedeva ancora il lavoro ripartito, introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003 ed abrogato pagina 5 di 15 dal D.Lgs. 81/2015; l'istituto fu recepito nel CCNL del 2006 (con entrata in vigore a marzo 2007) e, pertanto, a quell'arco temporale del rapporto lavorativo in questione (dal 10.01.2005 al 01.03.2007) - anche a non voler applicare il lavoro ripartito in forza dell'art. 8 CCNL - il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza della natura subordinata del rapporto nella sua concreta attuazione a prestazioni ripartite in forza del D.Lgs. n. 276/2003.
Con il secondo motivo di appello si lamenta l'erronea qualificazione giuridica del rapporto come successione di singoli rapporti lavorativi anziché come rapporto subordinato indeterminato a tempo pieno. impugna la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che “non vi è prova che la Pt_1
ricorrente, la IGnora ed il IG. si fossero accordati nel senso di assumere le due Per_1 CP_1 lavoratrici l'impegno solidale ad adempiere un'unica e identica obbligazione lavorativa” dal momento che risultava provato che, al contrario, nell'arco temporale in cui prestava lavoro come collaboratrice familiare dei IG.ri e in via Controparte_2 Controparte_1
Conservatorio n. 11; ivi vi lavorava anche la IGnora seppur in giorni e/o Persona_1 periodi diversi, e cioè quando l'appellate era assente da lavoro, e che le due collaboratrici svolgevano entrambe le medesime mansioni di colf. Tale circostanza era stata ammessa anche in sede di interrogatorio libero all'udienza del 21.09.23 dal IG. . Controparte_1
La IG.ra impugna anche il seguente passo della sentenza: “E' tale obbligazione solidale, Pt_1
infatti, che caratterizza il lavoro ripartito rispetto ad altre forme di prestazione lavorativa a tempo parziale” ribadendo sul punto che il lavoro a tempo parziale era istituto del tutto estraneo alla fattispecie come risultata anche in corso di causa;
infatti, la teste all'udienza del 17.01.2024 Per_1 ed anche il teste di controparte all'udienza del 23.04.2024 nella causa Testimone_1
R.G.N.R. 2126/2023 (del cui verbale parte appellante chiede l'acquisizione ai documenti di appello come documento sopravvenuto - doc. 8) avevano confermato che le collaboratrici domestiche Pt_2
( ) e ( si alternavano, in periodi diversi, presso la medesima famiglia e Parte_1 Per_1 Per_1 che l'orario che dovevano osservare era a tempo pieno, 6 giorni a settimana, mattino e pomeriggio.
Conclude l'appellante, quindi, ribadendo che non si trattava di part-time ma di tempo pieno in regime di convivenza e di lavoro ininterrotto a tempo indeterminato per numerosi anni come colf convivente nell'abitazione di via Conservatorio 11, Milano.
Con il terzo motivo di appello, denuncia la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale (a pag. 10 della sentenza, capo 5), dapprima riconosceva la natura subordinata del rapporto
“in virtù dell'inserimento all'interno della famiglia e dello svolgimento di attività di collaborazione domestica” e poi, ciononostante, rigettava inspiegabilmente tale domanda della ricorrente.
pagina 6 di 15 Con il quarto motivo di appello si lamenta erronea valutazione delle risultanze documentali.
Sul punto parte appellante ribatte che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'esame della documentazione prodotta (anche da parte resistente/appellata) consentiva di dare per provato che la
IG.ra lavorava, dal 2005 al 2019, per una media di circa 6 mesi all'anno, come peraltro Pt_1 emerso dall'istruttoria testimoniale: di tali risultanze probatorie il Tribunale non pareva aver tenuto conto.
Con ulteriore doglianza si denuncia erronea valutazione della documentazione sopravvenuta (doc.8) rilevante ai fini del giudizio (verbale di udienza del 23.05.24 nella causa parallela r.g.n.r. 2126/2023 proposta dalla IG.ra . Censura, inoltre, la sentenza del Tribunale sotto il profilo Per_1
motivazionale laddove non teneva conto della testimonianza della teste Persona_1
Sul punto, l'appellante si duole del fatto che, invece di valutare tale prova testimoniale dal “punto privilegiato” che meritava, aveva sostenuto, limitandosi ad una valutazione superficiale dell'attendibilità della teste, la “limitata attendibilità della teste a causa dell'ipotizzabile interesse a rendere testimonianza idonea a supportare la propria ricostruzione nella causa parallela”.
Con il quinto motivo l'appellante denuncia la mancata disposizione di CTU contabile. Insiste quindi in questa sede perché la Corte disponga consulenza tecnica di ufficio, da effettuarsi una volta accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo a tempo pieno ed in regime di convivenza, tenuto conto del fatto che controparte, seppur genericamente, aveva contestato i conteggi di parte ricorrente. Rammenta che in ricorso di primo grado i conteggi portavano a un totale dovuto di € 96.679,05 e venivano spiegati in dettaglio con riferimento alle singole voci (differenze retribuzione ordinaria, straordinario feriale diurno, lavoro in giorno di riposo infrasettimanale, festività, ferie, tredicesima e TFR).
Con il sesto e ultimo motivo di appello insiste nel pagamento dei compensi per attività legale Pt_1
stragiudiziale. Nella sentenza di primo grado impugnata, lamenta parte appellante, non vi era traccia di alcuna pronuncia in tale senso, come del resto non vi era in merito alla richiesta di condanna degli allora resistenti alla regolarizzazione della posizione previdenziale , certamente dovuta in CP_3 relazione al riconoscimento dell'esistenza del rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato full time ed in regime di convivenza durato dal 2005 al 2019.
Con memoria depositata in data 29/11/2024 si è costituito in giudizio . Controparte_1
Preliminarmente l'appellato chiede la pronuncia di inammissibilità dell'appello dolendosi del fatto che la sig.ra con copioso ricorso nel quale erano reiterate le richieste di primo grado inserite in un Pt_1
contesto espositivo di non agevole lettura, aveva esposto motivi di censura senza riferimenti specifici ai capi di sentenza impugnati sin dalle prime pagine del ricorso, tanto da rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.
pagina 7 di 15 Nel merito l'appellato insiste nel considerare la natura non subordinata dei singoli rapporti intercorsi con l'appellante e ripropone l'eccezione di prescrizione di eventuali crediti che la Corte dovesse accertare, dovendosi, in ipotesi, ritenere intercorsi distinti rapporti di lavoro subordinato al termine di ognuno dei quali iniziava il periodo prescrizionale. Eccepisce, inoltre, che non sono stati prodotti da parte appellante i contratti collettivi precedenti a quello del 2020 e produce sentenza n. 3531/2024 del
Tribunale di Milano che ha respinto il parallelo ricorso di Persona_1
Con memoria depositata in data 28/11/2024 si è costituito in giudizio l . CP_3
L'istituto appellato conferma che non era mai stata presentata alcuna denuncia per il rapporto di lavoro CP_ in lite. Di conseguenza, nessun accertamento è stato compiuto dall' in relazione al periodo per cui
è causa, e quindi eccepisce la prescrizione quinquennale dei contributi. Conclude, quindi, affinché la
Corte si pronunci sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente in primo grado relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, le differenze di retribuzione imponibili e tutte le altre indennità e benefici assoggettati per legge a prelievo contributivo nonché l'effettivo periodo interessato nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art.3 commi 9 e 10 L. 335/1995.
All'udienza di discussione, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi e dichiarata la contumacia della sig.ra il Collegio ha disposto CTU contabile, invitando le parti Controparte_2
e a produrre nota in cui fossero chiaramente evidenziati i singoli periodi che si Pt_1 CP_1
assumevano lavorati dall'appellante. Quindi, preso atto del deposito delle note esplicative richieste, ha affidato al perito l'incarico di accertare le differenze retributive eventualmente dovute per ferie, tredicesima e TFR calcolate sugli importi percepiti nelle misure affermate da parte appellante e non contestate.
All'esito del deposito della relazione peritale, le parti e hanno precisato le proprie Pt_1 CP_1
conclusioni, ed in particolare ha chiesto alla Corte di valutare di disporre giuramento CP_1
suppletorio in ordine alla volontà della appellante di dimettersi alla fine di ogni periodo lavorato per recarsi in Polonia
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 2.10.2025, in cui la difesa dell'appellante ha confermato le conclusioni per il pagamento dell'importo risultante dall'ipotesi di conteggio del CTU con termine del rapporto al luglio 2019, considerando gli importi per vitto e alloggio.
***
L'appello è parzialmente fondato come si passa ad esporre.
Preliminarmente si nota:
pagina 8 di 15 - l'eccezione di inammissibilità dell'appello va respinta, in quanto l'atto di gravame risponde ampiamente ai requisiti procedimentali di cui all'art. 434 c.p.c. anche nella recente modifica legislativa intervenuta, come risulta dall'esposizione che precede;
-l'appellato non ha impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale per cui sul punto la CP_1
sentenza merita conferma essendo coperta dal giudicato;
- non ricorrono le condizioni per il giuramento suppletorio (art. 2736 c.c.) richiesto da parte appellata in via subordinata;
questo, infatti, può essere disposto di ufficio (rientrando nella discrezionalità del
Giudice del merito) al fine di decidere la causa, quando la domanda o l'eccezione non è pienamente provata ma non è del tutto sfornita di prova. La volontà della sig.ra di dimettersi e quindi di Pt_1
interrompere il rapporto di lavoro non si può in alcun modo presumere, ma non risulta neppure ipotizzabile in base alle dichiarazioni dell'appellato che ha detto che le signore e “si Per_1 Pt_1 alternavano quanto ai periodi in cui stavano presso la mia abitazione” confermando che vi era un accordo in tal senso e che, quindi, quando la si recava in Polonia non vi era una sua volontà di Pt_1
interrompere il rapporto ma solo di sospenderlo temporaneamente, facendosi sostituire dalla Per_1
Quindi, non si ravvisa alcuna semiplena probatio, presupposto del giuramento suppletorio.
Ciò premesso, i motivi di appello sono strettamente connessi per cui vanno esaminati congiuntamente, eccetto la questione sulle spese stragiudiziali.
Sulla natura subordinata della prestazione.
L'impianto motivazionale della sentenza impugnata si basa sostanzialmente sulla ritenuta carenza di prova sulle caratteristiche del lavoro ripartito, sui periodi lavorati e sull'orario di fatto osservato dall'appellante, avendo, tuttavia, il Tribunale affermato il carattere subordinato delle prestazioni. Il
Tribunale ha altresì affermato che vi era stata la corresponsione di somme di denaro per il lavoro svolto e, non essendo stati provati i fatti costitutivi della pretesa della ricorrente, quali appunto le caratteristiche del lavoro ripartito e l'orario di lavoro svolto, la domanda non meritava accoglimento.
Il Collegio non concorda con tale ricostruzione, ritenendo sostanzialmente fondate le censure svolte dall'appellante sotto il secondo, terzo e quarto motivo.
Dalle dichiarazioni raccolte, risulta l'articolazione di un unico rapporto di lavoro prestato dall'appellante, la quale, per accordi con l'altra colf e il sig. , prestava opera in determinati CP_1
periodi alternandosi appunto con la sig.ra Il sig. ha dichiarato: “La ricorrente veniva a Per_1 CP_1
stare a casa mia per dei periodi di tre mesi, tre mesi e mezzo. Questo più o meno per dieci anni. Io la
pagavo tutti i mesi, in contanti, in quanto la ricorrente non voleva essere assunta perché aveva questioni
fiscali in Polonia e non era interessata ad essere regolarizzata.
pagina 9 di 15 L'altra persona, la sig.ra , aveva le stesse esigenze e anche lei veniva a stare da noi per tre Per_1
mesi, tre mesi e mezzo.
Le due signore agivano autonomamente.
Le due signore si alternavano quanto ai periodi in cui stavano presso la mia abitazione e avevano a disposizione una stanza con il bagno.”
Il sig. figlio dell'appellato e convivente nel periodo di lite ha affermato Testimone_1
“Conosco la signora ha lavorato presso di noi fino al 2019, non ricordo se dal 2006 o 2007. Pt_1
Viveva anche con noi, aveva una sorta di appartamento, aveva due stanze più il bagno e una sorta di disimpegno. Il rapporto non era però continuativo, perché la ricorrente andava e veniva ogni quattro
o cinque mesi. Tornava in Polonia perché diceva che aveva necessità personali. In Polonia restava circa quattro o cinque mesi.
In un anno da noi lavorava quattro o cinque mesi, poi tornava in Polonia e ci stava quattro o cinque mesi, ecc.
Quando la andava in Polonia c'era un'altra persona a lavorare da noi, che si chiama Pt_1 Per_1
non ricordo il cognome. È l'altra teste presente fuori.
Non ricordo l'orario di lavoro della ricorrente, so per certo che non lavorava il giovedì pomeriggio e tutta la domenica.
Faceva le pulizie di casa e dava una mano a sparecchiare la sera.
ADR Avv. Resistente. Tutti i rapporti con la ricorrente venivano tenuti da mio padre, era lui che la pagava.
La pagava in contanti su richiesta esplicita della ricorrente. Non so quanto venisse pagata”.
Risulta pertanto provato che vi era una collaborazione domestica continuativa, sia pure intervallata da periodi anche lunghi di assenza in cui il servizio era coperto da altra lavoratrice;
risulta altresì incontestata e comunque provata la convivenza dell'appellante, il pagamento mensile dei compensi per le prestazioni rese;
il fatto che il sig. abbia affermato che la non Testimone_1 Pt_1
lavorava il giovedì pomeriggio e la domenica dimostra che comunque vi era un orario di lavoro, il che del resto difficilmente sarebbe revocabile in dubbio, vista la tipologia di collaborazione. Tutto ciò comporta la sussistenza degli elementi quanto meno sussidiari, da cui si può, secondo l'ormai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, evincere l'eterodirezione: sicuramente un inserimento stabile nella organizzazione familiare, la messa a disposizione di energie generiche, la natura elementare e ripetitiva delle prestazioni -predeterminate nelle modalità esecutive- per cui non occorre un potere conformativo penetrante ed assiduo, l'assenza di profili di rischio di impresa, il mancato apporto di attrezzature e materiali, l'erogazione di una retribuzione fissa mensile (gli importi indicati dall'appellante non sono stati contestati ed anzi hanno fondato la domanda riconvenzionale).
pagina 10 di 15 Sotto tale profilo va anche ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoro domestico è una fattispecie tipica di lavoro subordinato ove vi sia corresponsione di vitto e alloggio e di un compenso in denaro, quanto meno in mancanza di prova di un diverso rapporto (es. il rapporto alla pari di cui alla legge 18.5.1973 n. 403) (Cfr. Cass. sentenza n. 25859/2010 del 22.12.2010)
Sull'individuazione della parte datoriale ha affermato, fin dalla propria memoria di costituzione, di essere stato Controparte_1
il soggetto che ha intrattenuto rapporti con la sig.ra escludendo quindi il coinvolgimento dal Pt_1
lato giuridico della sig.ra Fatto confermato dal teste La CP_2 Testimone_1
conclusione è che alcuna domanda può essere accolta nei confronti della sig.ra e non va CP_2
disposta alcuna pronuncia sulle spese, stante la contumacia della medesima.
Sull'ipotesi di lavoro ripartito
Il Collegio ritiene che non si possa inquadrare direttamente la fattispecie di cui è causa nel rapporto di lavoro ripartito, poiché tale figura presuppone un'unica parte lavoratrice composta da due persone che si obbligano solidalmente alla prestazione lavorativa in maniera, appunto, ripartita. Fattispecie del tutto peculiare, che non può trovare applicazione in carenza di un contratto scritto (forma prevista ad probationem dall'abrogato art. 42 del D.Lgs. n. 276/2003) che disciplini esattamente le obbligazioni delle parti. In ogni caso, non vi è prova dell'accordo trilaterale fra l'appellato da una parte e le due lavoratrici e dall'altra, nel senso della distribuzione concordata fin dall'inizio del Pt_1 Per_1 rapporto per una prestazione collocata in determinati periodi dell'anno.
Si tratta, invero, di un rapporto in cui vi era di volta in volta un accordo per la sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione per un determinato periodo o determinati periodi dell'anno; dato che il rapporto è ormai cessato, non si pone una questione di disciplina normativa, ma solo di individuare le conseguenze economiche di tale peculiare situazione.
A tali fini si è posto il problema di individuare i periodi in cui l'appellante ha prestato la propria opera.
Sul punto le prove orali raccolte in primo grado sono del tutto generiche, ma entrambe le parti hanno fornito la propria ricostruzione, per cui il Collegio, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., ha ritenuto di individuare i periodi affermati da entrambe le parti, che sono stati poi quelli precisati nel quesito posto alla CTU ovvero i seguenti:
dal 01.01.2006 al 31.03.2006;
dal 20.05.2007 al 30.07.2007;
dal 30.10.2007 al 20.12.2007;
dal 10.08.2008 al 15.11.2008;
dal 20.02.2009 al 30.05.2009;
pagina 11 di 15 dal 10.01.2010 al 10.04.2010;
dal 01.09.2010 al 20.12.2010;
dal 10.04.2011 al 10.08.2011;
dal 10.01.2012 al 27.04.2012;
dal 01.08.2012 al 20.12.2012;
dal 20.04.2013 al 05.07.2013;
dal 05.10.2013 al 20.12.2013:
dal 01.04.2014 al 20.05.2014;
dal 01.09.2014 al 20.10.2014;
dal 02.01.2015 al 20.03.2015;
dal 30.08.2015 al 20.10.2015;
dal 20.03.2016 al 31.05.2016;
dal 01.03.2017 al 20.04.2017;
dal 15.5.2017 al 05.08.2017;
dal 1.9.2017 al 20.10.2017;
dal 05.01.2018 al 15.01 2018;
dal 20.3.2018 al 20.5 2018;
Poiché il teste ha fatto riferimento nella propria deposizione alla cessazione del rapporto nel CP_1
2019 e non nel 2018, il Collegio ha anche incaricato il CTU di provvedere a redigere una ipotesi di conteggio che tenesse presente degli ulteriori periodi come affermati da parte appellante:
dal 29.5.2018 al 05.07.2018;
dal 17.10.2018 al 20.12.2018;
dal 3.3.2019 al 08.5.2019;
dal 12.6.2019 al 29.7.2019;
All'esito della discussione appare da confermarsi l'ipotesi di cessazione del rapporto al 29.7.2019, visto che non vi sono state specifiche eccezioni sul punto e che deve comunque darsi notevole attendibilità alla deposizione del figlio dell'appellato, tendenzialmente avente un interesse contrario alle conseguenze dell'affermazione in oggetto.
L'orario di lavoro
Su tale punto manca qualsiasi prova dello svolgimento di orario eccedente le ore massime previste dal
CCNL per la colf convivente, ovvero 54 ore settimanali. Al pari, nulla risulta provato circa ulteriori compensi che presuppongono la prova della prestazione lavorativa in giorni di permesso, ferie o festività.
pagina 12 di 15 La retribuzione percepita.
Appare superiore alla retribuzione contrattuale per l'orario pieno di 54 ore settimanali e comunque, non potendosi determinare con sufficiente certezza l'orario di fatto svolto, non possono riconoscersi ulteriori differenze. Sul punto quindi la sentenza merita conferma.
Gli istituti di ferie, tredicesima e TFR
La CTU ha avuto per oggetto la determinazione del quantum di tali istituti spettanti per legge e per contratto collettivo applicabile, sulla base del percepito. Sicuramente è dovuto il trattamento di fine rapporto, che matura alla conclusione del rapporto medesimo e che non è stato corrisposto. Il trattamento di fine rapporto va considerato unitariamente e non per i singoli periodi, visto che dalle dichiarazioni delle parti e dalla stessa ricostruzione offerta da parte convenuta non emerge in alcun modo il susseguirsi di rapporti a tempo determinato, e ciò sia per mancanza della forma scritta, sia perché manca qualsiasi prova della predeterminazione ex ante della durata del periodo lavorato.
Per quanto riguarda ferie e tredicesima, si osserva che parte convenuta non ha tempestivamente eccepito l'assorbimento degli istituti di ferie e tredicesima nell'eventuale maggiore importo percepito;
in ogni caso il principio dell'assorbimento, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, è applicabile quando sussista un rapporto disciplinato come autonomo (e comunque quando sia previsto dal contratto individuale un compenso come corrispettivo complessivo della prestazione) mentre in questo caso non vi è stata alcuna regolamentazione della natura del rapporto e, di conseguenza, della retribuzione, nel senso che non risulta provato ad opera del datore di lavoro che la somma mensile corrisposta fosse pattuita quale comprensiva di ratei di ferie e tredicesima (c.d. patto di conglobamento).
In mancanza di prova circa accordi fra le parti, invece, non spetta alcuna retribuzione per i periodi non lavorati, e in questi periodi non sono maturate ferie né ratei di tredicesima.
Si è, inoltre, optato per l'ipotesi comprensiva delle somme per vitto e alloggio visto che il rapporto era in regime di convivenza.
Da quanto sopra emerge che le somme dovute da sono euro 7.351,60 per tredicesima, euro CP_1
7.351,60 per ferie ed euro 7.981,19 per tfr, oltre agli accessori dalle scadenze al saldo, per il totale di cui al dispositivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Contribuzione
Quanto ai contributi, questi sono limitati al periodo prescrizionale quinquennale (essendo mancata la denuncia del lavoratore;
cfr., da ultimo, Cass. n. 2498/2025) e devono essere versati dal datore di lavoro integralmente e su tutta la retribuzione, percepita e percipienda, come risultante dalla CTU in atti. Il periodo va calcolato a ritroso dal momento in cui l ha interrotto la prescrizione, momento CP_3
pagina 13 di 15 che non può che coincidere con il deposito della memoria di costituzione in primo grado in data
25.6.2023, dovendosi con l'atto difensivo ritenere manifestata la volontà dell' di realizzare il CP_3
proprio credito contributivo (cfr. Cass. n. 8552/2025).
Non può essere accolto il motivo di gravame relativo alle spese stragiudiziali poiché manca la prova del pagamento da parte dell'appellante al proprio difensore (v. Cass. n. 15732/2022).
Spese di lite
Come già detto, non vi è luogo a provvedere sulle spese a favore di stante la contumacia della CP_2
medesima.
Per il resto, l'accoglimento della domanda in misura ampiamente inferiore alla richiesta, oltre al rigetto della domanda circa le spese stragiudiziali, impone una parziale compensazione delle spese di lite che il Collegio individua nella misura di 2/3, con il residuo a carico della parte appellata . L'intero CP_1
viene liquidato in base allo scaglione di valore della domanda (euro 52.000-260.000) nella misura ridotta del 50%, vista la natura e la non elevata complessità della controversia e tenendo conto di fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria in ciascun grado di giudizio, per un totale di euro 6.699,00 per il primo grado ed euro 7.160,00 per l'appello. Sulla somma di euro 13.860,00 va calcolata la quota di 1/3 a carico dell'appellato in euro 4.620,00 come in dispositivo, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, come richiesto.
Le spese di lite vanno liquidate anche a favore dell' come in dispositivo, tenendo conto, ai fini CP_3
del valore, del limitato importo della somma dovuta a titolo di contributi stante l'intervenuta prescrizione per gran parte del rapporto.
Sono, infine, a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 1809/2024 del Tribunale di Milano:
1. -accerta che tra e è Controparte_1 Parte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel Livello 2 dal 10.1.2005 al
28/02/2007 e nel livello B dal 01/03/2007 al 29/7/2019 del CCNL Lavoro Domestico – personale convivente;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 22.683,39 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi
[...]
legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna al versamento in favore dell' della Controparte_1 CP_3
contribuzione dovuta e omessa, nei limiti della prescrizione quinquennale.
4. conferma le rimanenti statuizioni di merito della sentenza impugnata;
pagina 14 di 15 5. compensa per 2/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio fra e Parte_1
e condanna Controparte_1 Controparte_1
al pagamento in favore di della residua quota, liquidata in
[...] Parte_1
euro 4.620,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario dell'appellante
6. condanna al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 doppio grado di giudizio nei confronti dell' , liquidate nell'importo di euro 2.800,00 oltre CP_3
spese generali;
7. pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_1
come liquidate da separato provvedimento.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
EA TI OV CC
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