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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/10/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3522/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CERA NICOLA
e
IU NA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato LEALINI GIAMPAOLO
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
1) Le Parti si accordano che, a far data da giugno 2025 compreso, il contributo al mantenimento per i figli e , previsto in capo al sig. verrà ridotto da Per_1 Per_2 Pt_1
€ 500,00 ad € 450,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a partire da giugno 2026, che egli corrisponderà con bonifico alle note coordinate bancarie
1 della sig.ra TO, entro il giorno 5 del mese;
fermo restando l'obbligo di ciascun coniuge di provvedere alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto in materia dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla presentazione di idonea documentazione giustificativa;
2) Le Parti riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto espressamente precisato al punto 1), e di non vantare, alla data della sottoscrizione, alcun credito residuo l'uno nei confronti dell'altra, a qualsivoglia titolo (e, quindi, nemmeno per il pregresso mantenimento ordinario e/o a titolo di spese straordinarie per i figli sostenute nei mesi precedenti);
3) Tutte le altre condizioni di divorzio non modificate dal presente accordo si intendono confermate;
4) Le parti si impegnano sin d'ora a prestare acquiescenza rispetto all'emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio;
5) Le spese legali sono integralmente compensate;
6) I legali delle parti dichiarano di rinunciare al principio di solidarietà ex art. 13 L.P.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473.bis.51 c.p.c. depositato in data 26/09/2025
[...]
e TO IA hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di Parte_1
cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 86/2020 del 15/01/2020.
In particolare, le parti chiedono una riduzione del contributo al mantenimento dei figli e , previsto in capo al padre, da € 500,00 ad € 450,00 per ciascun figlio, Per_1 Per_2
stante il mutamento delle condizioni economiche delle parti.
2 Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti,
in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 86/2020 del 15/01/2020 vengano modificate nei termini seguenti:
- a far data da giugno 2025 compreso, il contributo al mantenimento per i figli e Per_1
, previsto in capo al sig. verrà ridotto da € 500,00 ad € 450,00 per ciascun Per_2 Pt_1
figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a partire da giugno 2026, che egli corrisponderà con bonifico alle note coordinate bancarie della sig.ra TO, entro il giorno
5 del mese;
fermo restando l'obbligo di ciascun coniuge di provvedere alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto in materia dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla presentazione di idonea documentazione giustificativa;
- le parti riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto espressamente precisato al punto precedente, e di non vantare, alla data della sottoscrizione, alcun credito residuo l'uno nei confronti dell'altra, a qualsivoglia titolo (e,
quindi, nemmeno per il pregresso mantenimento ordinario e/o a titolo di spese straordinarie per i figli sostenute nei mesi precedenti);
- tutte le altre condizioni di divorzio non modificate dal presente accordo si intendono confermate;
b) compensa le spese.
3 Così deciso in Vicenza il 21.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3522/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato CERA NICOLA
e
IU NA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato LEALINI GIAMPAOLO
In punto: modifica condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
1) Le Parti si accordano che, a far data da giugno 2025 compreso, il contributo al mantenimento per i figli e , previsto in capo al sig. verrà ridotto da Per_1 Per_2 Pt_1
€ 500,00 ad € 450,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a partire da giugno 2026, che egli corrisponderà con bonifico alle note coordinate bancarie
1 della sig.ra TO, entro il giorno 5 del mese;
fermo restando l'obbligo di ciascun coniuge di provvedere alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto in materia dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla presentazione di idonea documentazione giustificativa;
2) Le Parti riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto espressamente precisato al punto 1), e di non vantare, alla data della sottoscrizione, alcun credito residuo l'uno nei confronti dell'altra, a qualsivoglia titolo (e, quindi, nemmeno per il pregresso mantenimento ordinario e/o a titolo di spese straordinarie per i figli sostenute nei mesi precedenti);
3) Tutte le altre condizioni di divorzio non modificate dal presente accordo si intendono confermate;
4) Le parti si impegnano sin d'ora a prestare acquiescenza rispetto all'emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio;
5) Le spese legali sono integralmente compensate;
6) I legali delle parti dichiarano di rinunciare al principio di solidarietà ex art. 13 L.P.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473.bis.51 c.p.c. depositato in data 26/09/2025
[...]
e TO IA hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di Parte_1
cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 86/2020 del 15/01/2020.
In particolare, le parti chiedono una riduzione del contributo al mantenimento dei figli e , previsto in capo al padre, da € 500,00 ad € 450,00 per ciascun figlio, Per_1 Per_2
stante il mutamento delle condizioni economiche delle parti.
2 Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti,
in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 86/2020 del 15/01/2020 vengano modificate nei termini seguenti:
- a far data da giugno 2025 compreso, il contributo al mantenimento per i figli e Per_1
, previsto in capo al sig. verrà ridotto da € 500,00 ad € 450,00 per ciascun Per_2 Pt_1
figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a partire da giugno 2026, che egli corrisponderà con bonifico alle note coordinate bancarie della sig.ra TO, entro il giorno
5 del mese;
fermo restando l'obbligo di ciascun coniuge di provvedere alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto in materia dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla presentazione di idonea documentazione giustificativa;
- le parti riconoscono di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto espressamente precisato al punto precedente, e di non vantare, alla data della sottoscrizione, alcun credito residuo l'uno nei confronti dell'altra, a qualsivoglia titolo (e,
quindi, nemmeno per il pregresso mantenimento ordinario e/o a titolo di spese straordinarie per i figli sostenute nei mesi precedenti);
- tutte le altre condizioni di divorzio non modificate dal presente accordo si intendono confermate;
b) compensa le spese.
3 Così deciso in Vicenza il 21.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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