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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA MI Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 942/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza di omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e SS. D.Lgs n. 14/2019 datata il 16.04.2025, nel procedimento n.393-1/2024, per RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE presentato da , (c.f. ) Parte_1 C.F._1
promosso da
Avv. NICOLA IL Co d. Fisc. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Altamura, alla via De Pinedo, n. 42, presso e nello studio professionale dell'avv. Gianfranco LOIUDICE
Cod. Fisc. ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato al C.F._3
reclamo, con domicilio digitale presso l'indirizzo gianfranco. . Email_1
RECLAMANTE
Contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Viti (c.f. Parte_1 C.F._1
) e dall' Avv. Claudio Viti ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5
presso lo studio dei predetti in Altamura alla via Pasquale Caso n. 2, giusta procura allegata all'atto di costituzione, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento presso le seguenti PEC: – Email_2 Email_3
RESISTENTE
All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con istanza del 30/04/2024 adiva l'OCC presso il COA di Bari, chiedendo la nomina Parte_1
di un Gestore della crisi al fine di depositare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. del CCII.
Deduceva la che Pt_1
✓ La situazione di crisi e successivamente, di insolvenza era cominciata con la richiesta di compensi avanzata dall'Avv. Nicola IL, formalmente per la prima volta nel 2022, per €
18.319,95 per una serie di attività defensionali rese dal medesimo nel suo interesse e sfociata nel giudizio R.G. n. 611/2023, all'esito del quale il Tribunale di Bari, con ordinanza n.
6904/2024 del 15/04/2024, aveva ridotto il valore della domanda di corresponsione degli onorari spettanti all'Avv. IL da € 17.084,84, al netto dell'acconto versato dalla Pt_1
pari ad € 1.200,00, ad € 7.270,23 oltre accessori di legge e spese legali.
✓ nelle more del giudizio, la medesima, a mezzo del proprio difensore, comunicava, per le vie brevi, l'impossibilità da parte sua di corrispondere la somma suddetta all'Avv. Barile che, in virtù dell'amicizia ultraventennale che li legava, l'aveva sempre rassicurata circa la corresponsione dei compensi per le varie attività, svolte nel suo interesse, che a suo dire sarebbero stati posti a carico dell'ex coniuge, in considerazione della sua esigua disponibilità reddituale (circa 1.000 euro netti mensili – come da ultima busta paga disponibile) e invitava detto professionista ad accettare una proposta a stralcio di 5/6.000 € a tacitazione di ogni pretesa;
proposta non accettata.
✓ All'esito del giudizio R.G. n. 611/2023, l'Avv. IL, a mezzo del proprio difensore, aveva precettato le somme di cui in ordinanza, e la reclamata aveva opposto nuovamente l'impossibilità di saldare quanto dovuto per ragioni conosciute dal reclamante che invitava a soprassedere da eventuali azioni esecutive che avrebbero solo peggiorato l'esposizione debitoria della medesima che stava per depositare l'istanza al competente OCC.
✓ il reclamante, invece, in data 02/09/2024 aveva promosso pignoramento c/o terzi in danno della reclamata nei confronti di (datore di lavoro della Parte_2
Cont
), e , instaurando la procedura esecutiva R.G.E. n. 3107/2024. Pt_1 CP_2 ✓ Nelle more del deposito del piano di ristrutturazione, il nominato della Avv. Pt_3 Pt_4
Antonia Magistro, aveva dato impulso all'istruttoria, prodromica al deposito del ricorso ex artt. 67 e ss, al fine di valutare gli elementi soggettivi di meritevolezza, richiesti dal CCII per l'accesso alla procedura.
✓ Accertati i requisiti di meritevolezza della , recepiti nella relazione particolareggiata Pt_1
ex art. 68, c. 2 CCII a cura del Gestore, quest'ultima depositava ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. incardinando il giudizio R.G. n. 393-1/2024, ed il
Giudice Delegato concedeva le misure protettive, sospendendo la procedura R.G.E.
3107/2024 inibendo eventuali ed ulteriori azioni esecutive sino a conclusione del procedimento a garanzia del piano.
✓ Il giudizio è stato definito con sentenza di omologa n. 113/2025 del 18/04/2025, con la quale il Giudice osservava che “Tenuto conto dell'indicato reddito medio della ricorrente a fronte delle spese correnti mensili, di per sé insostenibili senza il contributo economico dei genitori con particolare riguardo al mutuo ipotecario, sussiste il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni….Nel caso di specie deve escludersi colpa grave della ricorrente nell'assunzione dei debiti, posto che il mutuo ipotecario è stato contratto prima della separazione, allorché la poteva contare sul contributo economico del coniuge;
d'altra parte, dalla Pt_1
pronuncia irrevocabile prodotta dal creditore emerge che l'avv. Barile ha patrocinato la ricorrente nel procedimento di separazione coniugale e di modifica delle relative condizioni, nonché nella fase esecutiva dell'ordinanza presidenziale.
La prestazione difensiva è stata dunque richiesta per imprescindibili necessità difensive, originate dalla crisi coniugale.
Non è altresì ravvisabile colpa grave nel prolungato inadempimento all'obbligo di corresponsione dei compensi professionali, seguito da contestazione giudiziaria dei credito, ove si considerino i modesti redditi della ricorrente - a carico della quale di fatto gravava in via esclusiva il mantenimento dei figli, non essendo emersa la capacità e l'effettiva contribuzione dell'ex coniuge – e la remota speranza di non dovervi fare fronte per il documentato risalente rapporto di amicizia, oltre che il ridimensionamento del credito professionale, vantato in ricorso, per i soli procedimenti civili, in € 10.554,84, oltre accessori ed accertato nella pronuncia irrevocabile nel minore importo di € 7.270,23 oltre accessori”. Il piano di rientro, contemplava il versamento dell'importo mensile di € 70,00 per 43 mensilità e un' ultima rata da € 76,19 a saldo dei creditori privilegiati, con accantonamento annuo in prededuzione della somma di € 50,00 sulla tredicesima mensilità per il rimborso delle spese vive di canone per il rinnovo annuale del domicilio digitale dedicato alla procedura;
previo accantonamento in prededuzione di € 900,00 per 4 mensilità e una 5° rata di € 731,43 fino alla concorrenza di € 4.332,43 pagati da finanza terza, ossia dai genitori della debitrice, i coniugi e . CP_3 Persona_1
Secondo il piano all'Avv. Barile sarebbe stati corrisposti gli onorari nella misura di € 3.039,52 in 44 mensilità; il mutuo sarebbe stato corrisposto unicamente dai genitori della così come il Pt_1
compenso per l' Pt_5
L'Avv. Nicola IL ha reclamato la sentenza di omologa n. 113/2025 del 18/04/2025, insistendo per la revoca del piano in quanto meno conveniente dell'alternativa liquidatoria.
Costituitasi, la reclamata ha chiesto il rigetto del reclamo in quanto infondato.
Con le note successive di udienza ha altresì chiesto, in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del reclamo in quanto tardivo.
Il reclamante ha eccepito, a sua volta, la tardività della costituzione della Pt_1
All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65-73 CCI), si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Si tratta di uno strumento volto a favorire l'esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili.
Si segnala in merito la modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter), art. 2 lett.e) rispetto alla quale può ritenersi «consumatore» la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo
V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
L'art. 56 comma 4 del correttivo ter stabilisce che
“
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
L'art. 1, comma 1, lettera a) del correttivo ter modifica la definizione di consumatore, specificando che lo stesso può accedere “agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (solo) “per debiti contratti in tale qualità”.
Tanto premesso rileva la Corte che la reclamata ha eccepito la tardività del ricorso proposto dall'Avv.
IL per inosservanza del termine di cui all'art. 51 cc.1 e 3 del D.L.vo 12/01/2019 nr. 14 in quanto, la notifica della sentenza di omologa da parte della cancelleria sarebbe, a suo dire, avvenuta il
18/04/2025 mentre il reclamo era stato depositato il 03/06/2025.
A sua volta il reclamante ha eccepito la tardività della costituzione della che in data Pt_1
04.07.2025 si era costituita nel procedimento nel Registro di VG (Volontaria Giurisdizione) - come da pec allegate – ma gli atti venivano rifiutati in quanto il deposito doveva essere fatto al n.rg.942/2025 del ruolo contenzioso ordinario – come risultato dalla IV pec in data 07.07.2025; cosicché, in pari data, la reclamata ha rinnovato la costituzione seguendo le prescrizioni della cancelleria, con esito positivo.
Entrambe le eccezioni si ritengono infondate.
Il deposito del ricorso non è tardivo in quanto, come documentato, per vero, da entrambe le parti processuali, la sentenza è stata notificata dalla Cancelleria unicamente all'avv. VITI, difensore della Part e all avv. MAGISTRO. Pt_1
Il deposito è quindi tempestivo.
Ugualmente tempestiva si ritiene la costituzione di posto che comunque l'atto era Parte_1
pervenuto per tempo nella disponibilità della cancelleria, anche se tramite un deposito irregolare.
Passando all'esame del merito, rileva la Corte che l'Avv. Nicola IL ha impugnato la sentenza con riferimento
1. Alla ritenuta erronea valutazione dei rapporti intrattenuti dalla debitrice con il professionista.
2. Alla inesistenza del requisito soggettivo della meritevolezza per l'accesso alla misura della ristrutturazione dei debiti del consumatore.
In particolare, il reclamate ha rilevato che la stessa nel procedimento instaurato dal Pt_1 IL, per la determinazione degli onorari dovuti per le prestazioni professionali civili svolte in favore della medesima, aveva dato atto delle ripetute richieste di pagamento del professionista, cosicché del tutto apodittica deve ritenersi l'affermazione, in sentenza, che la reclamata confidasse fondatamente nella gratuità delle prestazioni di cui si era giovata.
L'Avv. IL ha inoltre dedotto che la potesse fruire di redditi ulteriori, oltre quelli Pt_1
dichiarati, prodotti dal figlio maggiorenne e dal compagno, quest'ultimo asseritamente convivente more uxorio e apportati al nucleo familiare della medesima ed altresì nel maggior valore dell'immobile in comproprietà, elementi che avrebbero giustificato l'alternativa liquidatoria in luogo del piano di ristrutturazione.
Quanto alla meritevolezza, secondo il reclamante, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la non aveva posto in essere tutto quanto in suo potere per ottenere dall'ex marito e/o Pt_1
dai suoi familiari un contributo al mantenimento dei figli, ed altresì nulla aveva fatto per ottenere la rinegoziazione del mutuo e così facendo aveva aggravato il proprio indebitamento.
Peraltro, secondo l'Avv. Barile, tutto il procedimento era teso unicamente ad affrancarsi dal pagamento del dovuto in favore del medesimo, nonostante per 10 anni avesse usufruito delle sue prestazioni e tanto era dimostrato anche dal fatto che sarebbe rimasto unico debitore falcidiato e il compenso riconosciuto all'OCC era superiore a quello che, dilazionato in circa 4 anni sarebbe al medesimo residuato.
Le articolate doglianze non colgono nel segno.
Si condivide infatti, nella sostanza la decisione del primo giudice che ha ritenuto dovesse essere esclusa la colpa grave della ricorrente nell'assunzione dei debiti, posto che il mutuo ipotecario era stato contratto prima della separazione, allorché la poteva contare sul contributo Pt_1
economico del coniuge.
Ha rilevato, inoltre il Tribunale, con motivazione che va condivisa da questa Corte che, come emerge dalla pronuncia irrevocabile prodotta dall'avv. Barile, quest'ultimo aveva patrocinato la Pt_1
nel procedimento di separazione coniugale e di modifica delle relative condizioni, nonché nella fase esecutiva dell'ordinanza presidenziale;
cosicché è evidente la necessità per la reclamata di doversi avvalere dell'assistenza di un professionista.
Neppure deve ritenersi sorretto da colpa grave il prolungato inadempimento all'obbligo di corresponsione dei compensi professionali, cui era seguita la contestazione giudiziaria del credito, dato che la percepiva un reddito oggettivamente modesto, col quale doveva provvedere Pt_1
in via praticamente esclusiva al mantenimento dei figli, in assenza di un contributo da parte dell'ex coniuge che infatti era stato condannato penalmente proprio per l'inosservanza dei suoi obblighi verso i figli. Né può darsi rilevanza ai saltuari e occasionali lavoretti svolti dal figlio più grandi che al più potevano servire a soddisfare le sue modeste esigenze oltre che all'acquisto di carburante per i suoi spostamenti da Altamura all'Università di Bari.
Inoltre, quand'anche in parte smentito dal reclamante, era comprovato il rapporto di amicizia da lunga data fra la e il IL (vi è stata infatti la produzione di foto che ritraevano insieme Pt_1
i due quando erano molto giovani) che avrebbe ingenerato nella donna la convinzione, pur errata, di non dover provvedere al pagamento dei dovuti onorari all'Avv. IL.
Ugualmente, quanto alla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria va condivisa la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto il contrario, rilevando come la ricorrente è comproprietaria di unità abitativa, di circa 80 mq, e pertinenziale garage, in Altamura, del valore stimato nella perizia prodotta di € 106.735,00; che l'immobile è gravato da iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo in regolare ammortamento, con ratei mensili di € 850,00/900,00 circa e con debito residuo di €
136.579,68; che il patrimonio della famiglia è costituito dall'autovettura RE tg EV413TX quotata € 5.500,00, dal saldo di € 2.747,35 sul conto corrente BNL Banca s.p.a., dal saldo di € 4,88 sul libretto di risparmio postale n. 000027462992 e dal saldo di € 0,91 sul libretto di risparmio postale n. 000033391008.
Ai sensi del comma 7, ultima parte, dell'art. 70 CCII quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata
Nel caso di specie l'offerta al creditore privilegiato della somma indicata (pari al 15% del dovuto), non poteva ritenersi inferiore a quella realizzabile nella procedura liquidatoria, in quanto al creditore ipotecario si sarebbe interamente soddisfatto dal ricavato della vendita coattiva dell'immobile, pur se aggiudicato al primo tentativo, per il valore di stima indicato in € 106.735,00 – anche se normalmente in sede esecutiva l'aggiudicazione consegue al secondo tentativo soprattutto nelle ipotesi in cui come nella specie non risulta una particolare appetibilità dell'immobile -, e dello scarso valore del veicolo di risalente, oltre che dalla modestia degli importi liquidi nella disponibilità della
. Pt_1
Ragion per cui l'attuazione del piano proposto deve ritenersi comunque preferibile, posto anche che le modalità di soddisfazione dei creditori rispettano l'ordine delle cause di prelazione.
Certo non può sottacersi stanti anche le assicurate risorse fornite dai genitori della Pt_1 destinate al pagamento del mutuo, l'unico credito sottoposto a falcidia è quello relativo all'onorario in favore dell'Avv. IL (da versarsi peraltro in quasi 4 anni) e inferiore a quello garantito all'OCC.
Alcun peso può inoltre può dare la Corte alle poco commendevoli illazioni in ordine alla motivazione sottesa alle richieste di pagamento degli onorari che invece erano legittimamente conseguenti ad attività professionali effettivamente svolte e meritevoli di essere retribuite.
Il reclamo va, pertanto, respinto.
Le circostanze evidenziate relative alla importante falcidia unicamente del credito del IL e le oscillazioni giurisprudenziali consentono di ritenere equa una compensazione totale delle spese di entrambi i giudizi.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari di omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e SS. D.Lgs n. 14/2019 datata il 16.04.2025, nel procedimento n.393-1/2024, così provvede:
- Rigetta il reclamo;
- spese del doppio grado compensate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 21.10.2025
Il presidente rel. est.
dr. MA MI
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA MI Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 942/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza di omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e SS. D.Lgs n. 14/2019 datata il 16.04.2025, nel procedimento n.393-1/2024, per RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE presentato da , (c.f. ) Parte_1 C.F._1
promosso da
Avv. NICOLA IL Co d. Fisc. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
Altamura, alla via De Pinedo, n. 42, presso e nello studio professionale dell'avv. Gianfranco LOIUDICE
Cod. Fisc. ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato al C.F._3
reclamo, con domicilio digitale presso l'indirizzo gianfranco. . Email_1
RECLAMANTE
Contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Donato Viti (c.f. Parte_1 C.F._1
) e dall' Avv. Claudio Viti ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._4 C.F._5
presso lo studio dei predetti in Altamura alla via Pasquale Caso n. 2, giusta procura allegata all'atto di costituzione, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento presso le seguenti PEC: – Email_2 Email_3
RESISTENTE
All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con istanza del 30/04/2024 adiva l'OCC presso il COA di Bari, chiedendo la nomina Parte_1
di un Gestore della crisi al fine di depositare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. del CCII.
Deduceva la che Pt_1
✓ La situazione di crisi e successivamente, di insolvenza era cominciata con la richiesta di compensi avanzata dall'Avv. Nicola IL, formalmente per la prima volta nel 2022, per €
18.319,95 per una serie di attività defensionali rese dal medesimo nel suo interesse e sfociata nel giudizio R.G. n. 611/2023, all'esito del quale il Tribunale di Bari, con ordinanza n.
6904/2024 del 15/04/2024, aveva ridotto il valore della domanda di corresponsione degli onorari spettanti all'Avv. IL da € 17.084,84, al netto dell'acconto versato dalla Pt_1
pari ad € 1.200,00, ad € 7.270,23 oltre accessori di legge e spese legali.
✓ nelle more del giudizio, la medesima, a mezzo del proprio difensore, comunicava, per le vie brevi, l'impossibilità da parte sua di corrispondere la somma suddetta all'Avv. Barile che, in virtù dell'amicizia ultraventennale che li legava, l'aveva sempre rassicurata circa la corresponsione dei compensi per le varie attività, svolte nel suo interesse, che a suo dire sarebbero stati posti a carico dell'ex coniuge, in considerazione della sua esigua disponibilità reddituale (circa 1.000 euro netti mensili – come da ultima busta paga disponibile) e invitava detto professionista ad accettare una proposta a stralcio di 5/6.000 € a tacitazione di ogni pretesa;
proposta non accettata.
✓ All'esito del giudizio R.G. n. 611/2023, l'Avv. IL, a mezzo del proprio difensore, aveva precettato le somme di cui in ordinanza, e la reclamata aveva opposto nuovamente l'impossibilità di saldare quanto dovuto per ragioni conosciute dal reclamante che invitava a soprassedere da eventuali azioni esecutive che avrebbero solo peggiorato l'esposizione debitoria della medesima che stava per depositare l'istanza al competente OCC.
✓ il reclamante, invece, in data 02/09/2024 aveva promosso pignoramento c/o terzi in danno della reclamata nei confronti di (datore di lavoro della Parte_2
Cont
), e , instaurando la procedura esecutiva R.G.E. n. 3107/2024. Pt_1 CP_2 ✓ Nelle more del deposito del piano di ristrutturazione, il nominato della Avv. Pt_3 Pt_4
Antonia Magistro, aveva dato impulso all'istruttoria, prodromica al deposito del ricorso ex artt. 67 e ss, al fine di valutare gli elementi soggettivi di meritevolezza, richiesti dal CCII per l'accesso alla procedura.
✓ Accertati i requisiti di meritevolezza della , recepiti nella relazione particolareggiata Pt_1
ex art. 68, c. 2 CCII a cura del Gestore, quest'ultima depositava ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. incardinando il giudizio R.G. n. 393-1/2024, ed il
Giudice Delegato concedeva le misure protettive, sospendendo la procedura R.G.E.
3107/2024 inibendo eventuali ed ulteriori azioni esecutive sino a conclusione del procedimento a garanzia del piano.
✓ Il giudizio è stato definito con sentenza di omologa n. 113/2025 del 18/04/2025, con la quale il Giudice osservava che “Tenuto conto dell'indicato reddito medio della ricorrente a fronte delle spese correnti mensili, di per sé insostenibili senza il contributo economico dei genitori con particolare riguardo al mutuo ipotecario, sussiste il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni….Nel caso di specie deve escludersi colpa grave della ricorrente nell'assunzione dei debiti, posto che il mutuo ipotecario è stato contratto prima della separazione, allorché la poteva contare sul contributo economico del coniuge;
d'altra parte, dalla Pt_1
pronuncia irrevocabile prodotta dal creditore emerge che l'avv. Barile ha patrocinato la ricorrente nel procedimento di separazione coniugale e di modifica delle relative condizioni, nonché nella fase esecutiva dell'ordinanza presidenziale.
La prestazione difensiva è stata dunque richiesta per imprescindibili necessità difensive, originate dalla crisi coniugale.
Non è altresì ravvisabile colpa grave nel prolungato inadempimento all'obbligo di corresponsione dei compensi professionali, seguito da contestazione giudiziaria dei credito, ove si considerino i modesti redditi della ricorrente - a carico della quale di fatto gravava in via esclusiva il mantenimento dei figli, non essendo emersa la capacità e l'effettiva contribuzione dell'ex coniuge – e la remota speranza di non dovervi fare fronte per il documentato risalente rapporto di amicizia, oltre che il ridimensionamento del credito professionale, vantato in ricorso, per i soli procedimenti civili, in € 10.554,84, oltre accessori ed accertato nella pronuncia irrevocabile nel minore importo di € 7.270,23 oltre accessori”. Il piano di rientro, contemplava il versamento dell'importo mensile di € 70,00 per 43 mensilità e un' ultima rata da € 76,19 a saldo dei creditori privilegiati, con accantonamento annuo in prededuzione della somma di € 50,00 sulla tredicesima mensilità per il rimborso delle spese vive di canone per il rinnovo annuale del domicilio digitale dedicato alla procedura;
previo accantonamento in prededuzione di € 900,00 per 4 mensilità e una 5° rata di € 731,43 fino alla concorrenza di € 4.332,43 pagati da finanza terza, ossia dai genitori della debitrice, i coniugi e . CP_3 Persona_1
Secondo il piano all'Avv. Barile sarebbe stati corrisposti gli onorari nella misura di € 3.039,52 in 44 mensilità; il mutuo sarebbe stato corrisposto unicamente dai genitori della così come il Pt_1
compenso per l' Pt_5
L'Avv. Nicola IL ha reclamato la sentenza di omologa n. 113/2025 del 18/04/2025, insistendo per la revoca del piano in quanto meno conveniente dell'alternativa liquidatoria.
Costituitasi, la reclamata ha chiesto il rigetto del reclamo in quanto infondato.
Con le note successive di udienza ha altresì chiesto, in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del reclamo in quanto tardivo.
Il reclamante ha eccepito, a sua volta, la tardività della costituzione della Pt_1
All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65-73 CCI), si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Si tratta di uno strumento volto a favorire l'esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili.
Si segnala in merito la modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter), art. 2 lett.e) rispetto alla quale può ritenersi «consumatore» la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo
V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
L'art. 56 comma 4 del correttivo ter stabilisce che
“
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
L'art. 1, comma 1, lettera a) del correttivo ter modifica la definizione di consumatore, specificando che lo stesso può accedere “agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (solo) “per debiti contratti in tale qualità”.
Tanto premesso rileva la Corte che la reclamata ha eccepito la tardività del ricorso proposto dall'Avv.
IL per inosservanza del termine di cui all'art. 51 cc.1 e 3 del D.L.vo 12/01/2019 nr. 14 in quanto, la notifica della sentenza di omologa da parte della cancelleria sarebbe, a suo dire, avvenuta il
18/04/2025 mentre il reclamo era stato depositato il 03/06/2025.
A sua volta il reclamante ha eccepito la tardività della costituzione della che in data Pt_1
04.07.2025 si era costituita nel procedimento nel Registro di VG (Volontaria Giurisdizione) - come da pec allegate – ma gli atti venivano rifiutati in quanto il deposito doveva essere fatto al n.rg.942/2025 del ruolo contenzioso ordinario – come risultato dalla IV pec in data 07.07.2025; cosicché, in pari data, la reclamata ha rinnovato la costituzione seguendo le prescrizioni della cancelleria, con esito positivo.
Entrambe le eccezioni si ritengono infondate.
Il deposito del ricorso non è tardivo in quanto, come documentato, per vero, da entrambe le parti processuali, la sentenza è stata notificata dalla Cancelleria unicamente all'avv. VITI, difensore della Part e all avv. MAGISTRO. Pt_1
Il deposito è quindi tempestivo.
Ugualmente tempestiva si ritiene la costituzione di posto che comunque l'atto era Parte_1
pervenuto per tempo nella disponibilità della cancelleria, anche se tramite un deposito irregolare.
Passando all'esame del merito, rileva la Corte che l'Avv. Nicola IL ha impugnato la sentenza con riferimento
1. Alla ritenuta erronea valutazione dei rapporti intrattenuti dalla debitrice con il professionista.
2. Alla inesistenza del requisito soggettivo della meritevolezza per l'accesso alla misura della ristrutturazione dei debiti del consumatore.
In particolare, il reclamate ha rilevato che la stessa nel procedimento instaurato dal Pt_1 IL, per la determinazione degli onorari dovuti per le prestazioni professionali civili svolte in favore della medesima, aveva dato atto delle ripetute richieste di pagamento del professionista, cosicché del tutto apodittica deve ritenersi l'affermazione, in sentenza, che la reclamata confidasse fondatamente nella gratuità delle prestazioni di cui si era giovata.
L'Avv. IL ha inoltre dedotto che la potesse fruire di redditi ulteriori, oltre quelli Pt_1
dichiarati, prodotti dal figlio maggiorenne e dal compagno, quest'ultimo asseritamente convivente more uxorio e apportati al nucleo familiare della medesima ed altresì nel maggior valore dell'immobile in comproprietà, elementi che avrebbero giustificato l'alternativa liquidatoria in luogo del piano di ristrutturazione.
Quanto alla meritevolezza, secondo il reclamante, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la non aveva posto in essere tutto quanto in suo potere per ottenere dall'ex marito e/o Pt_1
dai suoi familiari un contributo al mantenimento dei figli, ed altresì nulla aveva fatto per ottenere la rinegoziazione del mutuo e così facendo aveva aggravato il proprio indebitamento.
Peraltro, secondo l'Avv. Barile, tutto il procedimento era teso unicamente ad affrancarsi dal pagamento del dovuto in favore del medesimo, nonostante per 10 anni avesse usufruito delle sue prestazioni e tanto era dimostrato anche dal fatto che sarebbe rimasto unico debitore falcidiato e il compenso riconosciuto all'OCC era superiore a quello che, dilazionato in circa 4 anni sarebbe al medesimo residuato.
Le articolate doglianze non colgono nel segno.
Si condivide infatti, nella sostanza la decisione del primo giudice che ha ritenuto dovesse essere esclusa la colpa grave della ricorrente nell'assunzione dei debiti, posto che il mutuo ipotecario era stato contratto prima della separazione, allorché la poteva contare sul contributo Pt_1
economico del coniuge.
Ha rilevato, inoltre il Tribunale, con motivazione che va condivisa da questa Corte che, come emerge dalla pronuncia irrevocabile prodotta dall'avv. Barile, quest'ultimo aveva patrocinato la Pt_1
nel procedimento di separazione coniugale e di modifica delle relative condizioni, nonché nella fase esecutiva dell'ordinanza presidenziale;
cosicché è evidente la necessità per la reclamata di doversi avvalere dell'assistenza di un professionista.
Neppure deve ritenersi sorretto da colpa grave il prolungato inadempimento all'obbligo di corresponsione dei compensi professionali, cui era seguita la contestazione giudiziaria del credito, dato che la percepiva un reddito oggettivamente modesto, col quale doveva provvedere Pt_1
in via praticamente esclusiva al mantenimento dei figli, in assenza di un contributo da parte dell'ex coniuge che infatti era stato condannato penalmente proprio per l'inosservanza dei suoi obblighi verso i figli. Né può darsi rilevanza ai saltuari e occasionali lavoretti svolti dal figlio più grandi che al più potevano servire a soddisfare le sue modeste esigenze oltre che all'acquisto di carburante per i suoi spostamenti da Altamura all'Università di Bari.
Inoltre, quand'anche in parte smentito dal reclamante, era comprovato il rapporto di amicizia da lunga data fra la e il IL (vi è stata infatti la produzione di foto che ritraevano insieme Pt_1
i due quando erano molto giovani) che avrebbe ingenerato nella donna la convinzione, pur errata, di non dover provvedere al pagamento dei dovuti onorari all'Avv. IL.
Ugualmente, quanto alla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria va condivisa la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto il contrario, rilevando come la ricorrente è comproprietaria di unità abitativa, di circa 80 mq, e pertinenziale garage, in Altamura, del valore stimato nella perizia prodotta di € 106.735,00; che l'immobile è gravato da iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo in regolare ammortamento, con ratei mensili di € 850,00/900,00 circa e con debito residuo di €
136.579,68; che il patrimonio della famiglia è costituito dall'autovettura RE tg EV413TX quotata € 5.500,00, dal saldo di € 2.747,35 sul conto corrente BNL Banca s.p.a., dal saldo di € 4,88 sul libretto di risparmio postale n. 000027462992 e dal saldo di € 0,91 sul libretto di risparmio postale n. 000033391008.
Ai sensi del comma 7, ultima parte, dell'art. 70 CCII quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata
Nel caso di specie l'offerta al creditore privilegiato della somma indicata (pari al 15% del dovuto), non poteva ritenersi inferiore a quella realizzabile nella procedura liquidatoria, in quanto al creditore ipotecario si sarebbe interamente soddisfatto dal ricavato della vendita coattiva dell'immobile, pur se aggiudicato al primo tentativo, per il valore di stima indicato in € 106.735,00 – anche se normalmente in sede esecutiva l'aggiudicazione consegue al secondo tentativo soprattutto nelle ipotesi in cui come nella specie non risulta una particolare appetibilità dell'immobile -, e dello scarso valore del veicolo di risalente, oltre che dalla modestia degli importi liquidi nella disponibilità della
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Ragion per cui l'attuazione del piano proposto deve ritenersi comunque preferibile, posto anche che le modalità di soddisfazione dei creditori rispettano l'ordine delle cause di prelazione.
Certo non può sottacersi stanti anche le assicurate risorse fornite dai genitori della Pt_1 destinate al pagamento del mutuo, l'unico credito sottoposto a falcidia è quello relativo all'onorario in favore dell'Avv. IL (da versarsi peraltro in quasi 4 anni) e inferiore a quello garantito all'OCC.
Alcun peso può inoltre può dare la Corte alle poco commendevoli illazioni in ordine alla motivazione sottesa alle richieste di pagamento degli onorari che invece erano legittimamente conseguenti ad attività professionali effettivamente svolte e meritevoli di essere retribuite.
Il reclamo va, pertanto, respinto.
Le circostanze evidenziate relative alla importante falcidia unicamente del credito del IL e le oscillazioni giurisprudenziali consentono di ritenere equa una compensazione totale delle spese di entrambi i giudizi.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari di omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e SS. D.Lgs n. 14/2019 datata il 16.04.2025, nel procedimento n.393-1/2024, così provvede:
- Rigetta il reclamo;
- spese del doppio grado compensate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 21.10.2025
Il presidente rel. est.
dr. MA MI