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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/11/2025, n. 8747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8747 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22582/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 22582/2025 promossa da:
Parte_1
Nata a PASIG MM (FILIPPINE) il 11/05/1994
Residente in VIA BORDONE PARIS 22 20149 MILANO ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
Con l'avv. ANTONELLA QUADRI come da procura in atti;
parte attrice
contro
Controparte_1
Nato a BATANGAS CITY (FILIPPINE) il 26/05/1995
Residente in VIA ROGOREDO 113 20138 MILANO ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni precisate nell'interesse di parte attrice all'udienza del giorno 05/11/2025:
“in via principale di merito:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e – con Parte_1 Controparte_1 addebito al marito per le ragioni tutte esposte in narrativa - i quali hanno contratto matrimonio in data 23.7.2021 presso il Consolato generale delle Filippine in Milano (con atto ivi ritualmente registrato al n. 23 anno 2021, altresì registrato in Italia;
2) Affidare i figli minori e alla madre in via super Persona_1 Persona_2 esclusiva;
3) Disciplinare il diritto di visita del padre delegando i servizi sociali del Comune di Milano, a calendarizzare gli incontri con modalità osservate e protette (allo stato tenuto conto anche delle esigenze di allattamento della secondogenita), previa valutazione circa la loro rispondenza all'interesse dei minori e con facoltà di sospensione ove di pregiudizio;
4) Collocare i figli minori presso la madre;
allo stato attuale nell'abitazione sita in Cinisello Balsamo
(MI) viale Romagna 31/b nella disponibilità della zia materna SI.ra ; Persona_3
5) Porre a carico del padre SI. , a titolo di mantenimento dei figli minori, un Controparte_1 assegno mensile misura ritenuta di giustizia;
6) Prevedere che l'assegno unico per i figli istituito e disciplinato dagli artt.
1-2 D. Lgs.vo 230/21 sia percepito, con riguardo ai figli minori e in via Persona_1 Persona_2 esclusiva dalla madre SI.ra ”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in data 23/07/2021 presso il Parte_1 Controparte_1
in Milano, atto registrato nei Registri del Comune di Milano come da Controparte_2 certificato anagrafico in atti.
Dal matrimonio sono nati due figli: (in data 25/07/2021) e Persona_1 Persona_2
(in data 07/01/2025).
[...] Con ricorso depositato in data 16/06/2025 e regolarmente notificato al convenuto, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
di disporre l'affido super esclusivo a sé dei minori e con Persona_1 Persona_2 collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna e con regolamentazione della frequentazione paterna con delega ai Servizi Sociali;
di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma omnicomprensiva di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio/a) al mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori e con AU interamente a favore della madre.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 05/11/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso in punto di affidamento super esclusivo a sé dei figli minori e di regolamentazione della frequentazione paterna, rinunciando alla domanda di addebito della separazione e rimettendosi alla decisione del Tribunale adito in punto di contributo economico.
Il Giudice delegato ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente ai figli minori, non hai partecipato in modo fattivo alla cura e alla gestione quotidiana degli stessi né ha provveduto al loro mantenimento neanche indiretto;
ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art.
337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità;
considerato che il minore nato il [...], necessità di accertamenti urgenti presso Persona_1
l'Uonpia su segnalazione della scuola dell'infanzia;
considerato che entrambi i minori sono sprovvisti di documenti d'identità e il padre, invitato a presentarsi in Questura per prestare il relativo consenso, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente,
non si è presentato il giorno dell'appuntamento, manifestando così l'intenzione di non collaborare con la ricorrente per richiederne il rilascio;
ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
ritenuto che la regolamentazione della frequentazione paterna a tutela dei minori debba avvenire, anche nell'ottica di garantire serenità alla madre stante la perdurante conflittualità con il convenuto, con l'intervento dei servizi sociali come dettagliato in dispositivo;
considerato che il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.)
e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, di giovane età, abbia integra capacità lavorativa, in assenza di elementi di segni contrario;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede direttamente in via esclusiva alla cura materiale e affettiva dei figli minori, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
evidenziato che secondo quanto dichiarato dalla stessa, il resistente, di giovane età ed integra capacità lavorativa, lavorava occasionalmente come magazziniere e vive in una casa di proprietà della famiglia senza sostenere onere abitativi;
ritenuto, in ragione di quanto, sopra nonché delle esigenze di vita e dei figli minori, di quantificare il contributo al mantenimento ordinario indiretto dei minori a carico del padre nella misura di €
400,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità giugno 2025), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano di giugno 2025;
ritenuto che l'assegno unico debba essere percepito per intero a favore della madre affidataria esclusiva die figli minori;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) DISPONE l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, presso la quale rimarranno collocati, nell'abitazione di Cinisello Balsamo, viale Romagna n. 31/b, che eserciterà in via esclusiva ex art.
337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che la frequentazione padre-figli, ove il padre manifesti la seria e responsabile volontà di costruire una relazione affettiva con i figli, abbia luogo almeno in una prima fase in Spazio Neutro delegando i Servizi Sociali territorialmente competenti all'avvio dell'intervento;
4) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, entro il giorno 17 di ogni mese la somma di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano;
assegno unico integralmente a favore della madre”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo entrambi i coniugi nazionalità filippina, è in Italia
l'ultima residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. B) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. e comunque anche ai sensi delle lettere a) e b) essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
23/07/2021 presso il in Milano, atto registrato presso il Comune di Milano Controparte_2 come da certificato anagrafico in atti.
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito
Nulla si dispone sulla domanda avanzata dalla ricorrente in punto di addebito della separazione al marito, avendovi la stessa rinunciato all'udienza del giorno 05/11/2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli minori.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale. Secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente ai figli minori, non hai partecipato in modo fattivo alle loro scelte di vita, non ha instaurato con i figli un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al loro mantenimento.
La madre ha, altresì, dedotto oggettive difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'assunzione di scelte tempestive nell'interesse dei minori medesimi, stante l'assenza del padre.
Peraltro, il comportamento processuale del resistente, che non si è costituito in giudizio ne è comparso all'udienza di comparizione parti, non fa che confermare il suo totale e completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, va disposto l'affidamento esclusivo alla madre per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto dalla ricorrente nel corso del giudizio, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse dei figli minori e tutelante per i medesimi.
Si provvede come da dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
Negli atti introduttivi del giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla medesima ricorrente della somma omnicomprensiva di Euro 500,00 al mese (Euro 250,00 per ciascuno figlio/a), con attribuzione alla madre dell'Assegno Unico nella misura del 100%.
All'udienza del giorno 05/11/2025, parte ricorrente, in punto di quantificazione del contributo al mantenimento della prole, si è rimessa alla decisione del Tribunale adito.
Con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 05/11/2025, il Giudice delegato ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, entro il giorno 17 di ogni mese, la somma di Euro 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano.
La ricorrente ha riferito di non svolgere alcuna attività lavorativa e di aver lavorato, in precedenza, con contratti a termine ed a tempo parziale, nel settore delle pulizie e della collaborazione domestica.
Dalle CU 2025 risultano redditi di Euro 3.171,49 e di Euro 2.442,10 da lavoro dipendente a tempo determinato ed, inoltre, un reddito complessivo di Euro 1.010,66, percepito a titolo di NASPI (vedi docc. 5, 6, 8).
Dalla dichiarazione sostitutiva della dichiarazione del reddito rilasciata dal datore di lavoro relativa al periodo lavorativo ricompreso tra il 01/10/2024 ed il 24/12/2024, risulta un reddito netto di Euro
1488,06 ed un importo di Euro 120,96, percepito a titolo di TFR (vedi doc. 7).
, insieme ai due figli minori, in un immobile della di lei zia sito a Cinisello Balsamo, Controparte_3
Viale Romagna 31/b.
Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, il convenuto ha lavorato occasionalmente come magazziniere e vive in una casa di proprietà della di lui famiglia, senza sostenere onere abitativi.
Pur in assenza di dati precisi sulle attuali condizioni personali e reddituali del convenuto, egli è di giovane età, ha esperienza professionale pregressa e deve contribuire al mantenimento dei figli, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale. In merito alla determinazione dell'importo, alla luce di tutti i dati evidenziati e delle circostanze sopra analizzate, considerato che la condizione economica della parte ricorrente non ha subito variazioni rispetto a quella già esaminata, considerato che il padre non sopporta oneri di mantenimento diretto dei figli, si reputa equo e congruo confermare il contributo a carico del signor Controparte_1 per il mantenimento dei figli minori nella misura di Euro 400,00 che lo stesso dovrà corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di Giugno 2025, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 che si richiamano integralmente.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data di domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'Assegno Unico deve essere percepito dalla madre, affidataria esclusiva, che si occupa nella quotidianità dei figli minori.
Sulle spese processuali
In ragione della mancata costituzione della parte resistente che non ha avanzato domande né svolto difese le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte resistente, così statuisce:
1)Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 23/07/2021 presso il in
[...] CP_2 Controparte_2
Milano;
2) Dispone l'affidamento dei figli minori (nato in data [...]) e (nata Persona_1 Persona_2 in data 07/01/2025) , in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cinisello Balsamo, viale Romagna n. 31/b, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che la frequentazione padre-figli, ove il padre manifesti la seria e responsabile volontà di costruire una relazione affettiva con i figli, abbia luogo almeno in una prima fase in Spazio Neutro delegando i Servizi Sociali territorialmente competenti all'avvio dell'intervento;
4) Pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, entro il giorno 17 di ogni mese la somma di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione giugno 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.
5) Assegno Unico interamente a favore della signora;
Parte_1
6)Dichiara irripetibili le spese di lite;
7)Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile
e per quant'altro di sua competenza.
Si comunichi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025.
Il Giudice relatore estensore Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice
Nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 22582/2025 promossa da:
Parte_1
Nata a PASIG MM (FILIPPINE) il 11/05/1994
Residente in VIA BORDONE PARIS 22 20149 MILANO ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
Con l'avv. ANTONELLA QUADRI come da procura in atti;
parte attrice
contro
Controparte_1
Nato a BATANGAS CITY (FILIPPINE) il 26/05/1995
Residente in VIA ROGOREDO 113 20138 MILANO ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni precisate nell'interesse di parte attrice all'udienza del giorno 05/11/2025:
“in via principale di merito:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e – con Parte_1 Controparte_1 addebito al marito per le ragioni tutte esposte in narrativa - i quali hanno contratto matrimonio in data 23.7.2021 presso il Consolato generale delle Filippine in Milano (con atto ivi ritualmente registrato al n. 23 anno 2021, altresì registrato in Italia;
2) Affidare i figli minori e alla madre in via super Persona_1 Persona_2 esclusiva;
3) Disciplinare il diritto di visita del padre delegando i servizi sociali del Comune di Milano, a calendarizzare gli incontri con modalità osservate e protette (allo stato tenuto conto anche delle esigenze di allattamento della secondogenita), previa valutazione circa la loro rispondenza all'interesse dei minori e con facoltà di sospensione ove di pregiudizio;
4) Collocare i figli minori presso la madre;
allo stato attuale nell'abitazione sita in Cinisello Balsamo
(MI) viale Romagna 31/b nella disponibilità della zia materna SI.ra ; Persona_3
5) Porre a carico del padre SI. , a titolo di mantenimento dei figli minori, un Controparte_1 assegno mensile misura ritenuta di giustizia;
6) Prevedere che l'assegno unico per i figli istituito e disciplinato dagli artt.
1-2 D. Lgs.vo 230/21 sia percepito, con riguardo ai figli minori e in via Persona_1 Persona_2 esclusiva dalla madre SI.ra ”. Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in data 23/07/2021 presso il Parte_1 Controparte_1
in Milano, atto registrato nei Registri del Comune di Milano come da Controparte_2 certificato anagrafico in atti.
Dal matrimonio sono nati due figli: (in data 25/07/2021) e Persona_1 Persona_2
(in data 07/01/2025).
[...] Con ricorso depositato in data 16/06/2025 e regolarmente notificato al convenuto, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
di disporre l'affido super esclusivo a sé dei minori e con Persona_1 Persona_2 collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna e con regolamentazione della frequentazione paterna con delega ai Servizi Sociali;
di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma omnicomprensiva di Euro 500,00 (Euro 250,00 per ciascun figlio/a) al mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori e con AU interamente a favore della madre.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 05/11/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nelle domande di cui al ricorso in punto di affidamento super esclusivo a sé dei figli minori e di regolamentazione della frequentazione paterna, rinunciando alla domanda di addebito della separazione e rimettendosi alla decisione del Tribunale adito in punto di contributo economico.
Il Giudice delegato ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente ai figli minori, non hai partecipato in modo fattivo alla cura e alla gestione quotidiana degli stessi né ha provveduto al loro mantenimento neanche indiretto;
ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art.
337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità;
considerato che il minore nato il [...], necessità di accertamenti urgenti presso Persona_1
l'Uonpia su segnalazione della scuola dell'infanzia;
considerato che entrambi i minori sono sprovvisti di documenti d'identità e il padre, invitato a presentarsi in Questura per prestare il relativo consenso, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente,
non si è presentato il giorno dell'appuntamento, manifestando così l'intenzione di non collaborare con la ricorrente per richiederne il rilascio;
ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
ritenuto che la regolamentazione della frequentazione paterna a tutela dei minori debba avvenire, anche nell'ottica di garantire serenità alla madre stante la perdurante conflittualità con il convenuto, con l'intervento dei servizi sociali come dettagliato in dispositivo;
considerato che il Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.)
e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, di giovane età, abbia integra capacità lavorativa, in assenza di elementi di segni contrario;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede direttamente in via esclusiva alla cura materiale e affettiva dei figli minori, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
evidenziato che secondo quanto dichiarato dalla stessa, il resistente, di giovane età ed integra capacità lavorativa, lavorava occasionalmente come magazziniere e vive in una casa di proprietà della famiglia senza sostenere onere abitativi;
ritenuto, in ragione di quanto, sopra nonché delle esigenze di vita e dei figli minori, di quantificare il contributo al mantenimento ordinario indiretto dei minori a carico del padre nella misura di €
400,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità giugno 2025), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano di giugno 2025;
ritenuto che l'assegno unico debba essere percepito per intero a favore della madre affidataria esclusiva die figli minori;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) DISPONE l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, presso la quale rimarranno collocati, nell'abitazione di Cinisello Balsamo, viale Romagna n. 31/b, che eserciterà in via esclusiva ex art.
337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che la frequentazione padre-figli, ove il padre manifesti la seria e responsabile volontà di costruire una relazione affettiva con i figli, abbia luogo almeno in una prima fase in Spazio Neutro delegando i Servizi Sociali territorialmente competenti all'avvio dell'intervento;
4) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, entro il giorno 17 di ogni mese la somma di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione giugno 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano;
assegno unico integralmente a favore della madre”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo entrambi i coniugi nazionalità filippina, è in Italia
l'ultima residenza abituale di entrambi i coniugi.
E', altresì, applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. B) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui viene adita l'autorità giurisdizionale.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G. e comunque anche ai sensi delle lettere a) e b) essendo entrambe le parti abitualmente residenti in Italia.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
23/07/2021 presso il in Milano, atto registrato presso il Comune di Milano Controparte_2 come da certificato anagrafico in atti.
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, nonché lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sulla domanda di addebito
Nulla si dispone sulla domanda avanzata dalla ricorrente in punto di addebito della separazione al marito, avendovi la stessa rinunciato all'udienza del giorno 05/11/2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli minori.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale. Secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente ai figli minori, non hai partecipato in modo fattivo alle loro scelte di vita, non ha instaurato con i figli un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al loro mantenimento.
La madre ha, altresì, dedotto oggettive difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'assunzione di scelte tempestive nell'interesse dei minori medesimi, stante l'assenza del padre.
Peraltro, il comportamento processuale del resistente, che non si è costituito in giudizio ne è comparso all'udienza di comparizione parti, non fa che confermare il suo totale e completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, va disposto l'affidamento esclusivo alla madre per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto dalla ricorrente nel corso del giudizio, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alla frequentazione paterna, reputa il Tribunale di integralmente confermare il provvedimento assunto dal Giudice delegato rispondente all'interesse dei figli minori e tutelante per i medesimi.
Si provvede come da dispositivo.
Sul contributo al mantenimento della prole
Negli atti introduttivi del giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla medesima ricorrente della somma omnicomprensiva di Euro 500,00 al mese (Euro 250,00 per ciascuno figlio/a), con attribuzione alla madre dell'Assegno Unico nella misura del 100%.
All'udienza del giorno 05/11/2025, parte ricorrente, in punto di quantificazione del contributo al mantenimento della prole, si è rimessa alla decisione del Tribunale adito.
Con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 05/11/2025, il Giudice delegato ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, entro il giorno 17 di ogni mese, la somma di Euro 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano.
La ricorrente ha riferito di non svolgere alcuna attività lavorativa e di aver lavorato, in precedenza, con contratti a termine ed a tempo parziale, nel settore delle pulizie e della collaborazione domestica.
Dalle CU 2025 risultano redditi di Euro 3.171,49 e di Euro 2.442,10 da lavoro dipendente a tempo determinato ed, inoltre, un reddito complessivo di Euro 1.010,66, percepito a titolo di NASPI (vedi docc. 5, 6, 8).
Dalla dichiarazione sostitutiva della dichiarazione del reddito rilasciata dal datore di lavoro relativa al periodo lavorativo ricompreso tra il 01/10/2024 ed il 24/12/2024, risulta un reddito netto di Euro
1488,06 ed un importo di Euro 120,96, percepito a titolo di TFR (vedi doc. 7).
, insieme ai due figli minori, in un immobile della di lei zia sito a Cinisello Balsamo, Controparte_3
Viale Romagna 31/b.
Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, il convenuto ha lavorato occasionalmente come magazziniere e vive in una casa di proprietà della di lui famiglia, senza sostenere onere abitativi.
Pur in assenza di dati precisi sulle attuali condizioni personali e reddituali del convenuto, egli è di giovane età, ha esperienza professionale pregressa e deve contribuire al mantenimento dei figli, essendogli ciò imposto dai doveri nascenti dalla responsabilità genitoriale. In merito alla determinazione dell'importo, alla luce di tutti i dati evidenziati e delle circostanze sopra analizzate, considerato che la condizione economica della parte ricorrente non ha subito variazioni rispetto a quella già esaminata, considerato che il padre non sopporta oneri di mantenimento diretto dei figli, si reputa equo e congruo confermare il contributo a carico del signor Controparte_1 per il mantenimento dei figli minori nella misura di Euro 400,00 che lo stesso dovrà corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di Giugno 2025, oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 che si richiamano integralmente.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data di domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'Assegno Unico deve essere percepito dalla madre, affidataria esclusiva, che si occupa nella quotidianità dei figli minori.
Sulle spese processuali
In ragione della mancata costituzione della parte resistente che non ha avanzato domande né svolto difese le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte resistente, così statuisce:
1)Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 23/07/2021 presso il in
[...] CP_2 Controparte_2
Milano;
2) Dispone l'affidamento dei figli minori (nato in data [...]) e (nata Persona_1 Persona_2 in data 07/01/2025) , in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Cinisello Balsamo, viale Romagna n. 31/b, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Dispone che la frequentazione padre-figli, ove il padre manifesti la seria e responsabile volontà di costruire una relazione affettiva con i figli, abbia luogo almeno in una prima fase in Spazio Neutro delegando i Servizi Sociali territorialmente competenti all'avvio dell'intervento;
4) Pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, entro il giorno 17 di ogni mese la somma di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
(prima rivalutazione giugno 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.
5) Assegno Unico interamente a favore della signora;
Parte_1
6)Dichiara irripetibili le spese di lite;
7)Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile
e per quant'altro di sua competenza.
Si comunichi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025.
Il Giudice relatore estensore Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato