Decreto cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 7711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7711 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07711/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5160 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Csa, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Circolo Didattico D D Carinaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Del provvedimento comunicato in data 26.08.2025 dalla scuola primaria in persona del Dirigente Scolastico, nonché del pei AS 24/25 di tutti gli atti prodromici e susseguenti ;
⁃ Nonché il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico ;
⁃ Di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Circolo Didattico D D Carinaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa AN PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso, ritualmente proposto e notificato il 10.10.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente scolastico, in risposta alla istanza della parte sulle ore di sostegno attribuite, ha comunicato che la scuola , a fronte di un orario di frequenza pari a 40
ore settimanali, ha riconosciuto un sostegno di ore 24.
Con il ricorso si afferma che le ore previste non sono sufficienti rispetto alla patologia in quanto al minore (già riconosciuta portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 104\1992), viene riconosciuto, per l’anno scolastico 2025/2026, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (24 ore), ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto e alle ore di scuola complessive (40).
Si chiede quindi l’accertamento del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia.
1.1.Il minore è iscritto, per l’anno scolastico 2025-2026, iscritto alla classe prima della scuola primaria dell’istituto indicato in epigrafe è portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/92.
Nel ricorso si sostiene quindi che la determinazione dell’Istituto sia illegittima ed errata considerato che il minore ha bisogno di un ausilio continuativo, e le ore di sostegno di cui necessita, previa adozione dei provvedimenti prodromici, non possono essere quantificate in misura inferiore all’intero orario di frequenza; inoltre il provvedimento mina la tranquillità dell’alunno nell’ambiente scolastico allontanandolo dagli obiettivi minimi perseguibili esclusivamente con il supporto continuativo dell’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza scolastica.
Non risulta redatto alcun PEI per l’anno in corso né risulta che sia stato svolto il GLO.
1.2. La domanda è affidata alle censure di violazione di legge anche sub specie di violazione dei principi costituzionali e di leggi internazionali, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili tra cui la contraddittorietà e il difetto di motivazione.
2. Con decreto monocratico n. 2267 del 2025 la tutela cautelare è stata concessa nei seguenti termini “ Ritenuto che è prossima la scadenza del termine per la redazione del PEI e che al
pregiudizio lamentato può porsi rimedio disponendo che l’organo competente dell’Istituto scolastico si determini rapidamente riguardo al PEI per l’anno in corso, ed alle ore di sostegno da assegnare al minore, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto o dalla notifica a cura di parte se anteriore;”.
8. Fatta questa necessaria premessa di ordine generale, nel caso oggetto del presente giudizio, l’attribuzione alla minore, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un numero limitato di ore di sostegno (24) è illegittima in quanto queste ore non sono state assegnate tramite PEI.
Pertanto, poiché alla data della camera di consiglio è scaduto il termine per la redazione dello stesso, e che in assenza del PEI e della previa riunione del GLO, la quantificazione delle ore di sostegno – nel qual caso in numero inferiore al rapporto 1:1 – non può essere fatta dal dirigente scolastico o dall’istituto scolastico o dall’Ufficio scolastico regionale, va dichiarata illegittima la nota impugnata in quanto: i) priva di supporto istruttorio e documentale; ii)riferita alla situazione dell’organico di fatto e dell’organico di diritto che invece, per granitica giurisprudenza del giudice amministrativo e soprattutto della Corte Costituzionale, non può costituire un parametro idoneo per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno agli alunni con disabilità; iii) non tiene conto della normativa applicabile alla materia de qua.
Peraltro, non vi è contestazione sull’esistenza di una disabilità “grave” (ovvero che necessita di sostegno intensivo), collegata a una patologia permanente e non suscettibile di guarigione, sicchè l’attribuzione alla minore, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un numero ore di sostegno (18) inferiori all’orario scolastico appare inadeguata rispetto alla diagnosi di invalidità contenuta nei documenti versati in atti.
Poiché è il P.E.I. a dover quantificare il numero di ore necessario, considerata l’illegittima omissione della sua redazione entro il termine di legge, e tenuto conto della primaria esigenza di tutela del diritto all’inclusione scolastica dell’alunno disabile avente diritto al sostegno intensivo, come risulta dai documenti in atti, si ritiene di ordinare l’immediata copertura dell’intero orario scolastico mediante assegnazione di insegnante di sostegno, oltre alla tempestiva redazione del P.E.I., comprensivo del numero definitivo di ore assegnate per l’anno scolastico in corso, fermo restando il diritto all’eventuale risarcimento dei danni – ove richiesto – come da sentenza n. 5668/2019 del T.a.r. Campania Napoli IV sezione.
10. In conclusione, il ricorso va accolto quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e al riconoscimento del diritto del minore in epigrafe ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione che sarà stata determinata dal GLO e dal PEI coerentemente con i contenuti dei medesimi e in deroga all’organico esistente
Al fine di garantire l’effettiva tutela di questo diritto si dispongono le misure sopra descritte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, , lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nei limiti indicati nella parte motiva e, dunque, nella parte in cui non risulta la redazione del P.E.I. entro il mese di ottobre 2025 ed è stato assegnato al minore indicata in epigrafe, per l’anno in corso, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiori all’orario scolastico, in contraddizione con la documentazione attestante il livello grave di disabilità e la necessità di “sostegno intensivo”;
b) per l’effetto, accerta il diritto della minore alla redazione del P.E.I. per l’anno scolastico 2025-2026 e ad essere assistito da insegnanti di sostegno secondo quanto stabilito dal P.E.I. medesimo;
c) condanna l’Amministrazione scolastica competente alla conseguente attribuzione alla minore di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate e, in attesa della redazione del P.E.I., di un numero di ore che coprano l’intero orario scolastico;
d) qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario dell'Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie competenze per la redazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente sentenza;
e) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila), oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto e versato.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- all’Istituto Circolo Didattico D D Carinaro;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione: dpit@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it;
- all’Osservatorio nazionale per le disabilità: osservatorionazionale.disabilita@governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.