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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 590/2024 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Cuneo, Lungogesso C.so Giovanni XXIII n. 24, presso lo studio dell'Avv. Alessandro De Bellis, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO con sede in Montanera (CN), Via Circonvallazione n. 23, in persona del CP_1
legale rappresentante protempore sig. , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Cuneo, Via Mameli n. 4 bis, presso lo studio dell'avv. Giorgio Panero, che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione di licenziamento
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.12.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 28.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 499/2024 pubblicata il 29.10.2024, il Tribunale di Cuneo ha respinto il ricorso proposto da di impugnazione del licenziamento Parte_1
disciplinare irrogato dal datore di lavoro con lettera in data 31.5.2022, CP_1 avendo ritenuto, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, dimostrato il
1
comportamento contestato al lavoratore con lettera del 10.5.2022 ed avendo valutato detto comportamento tanto grave da integrare la giusta causa di licenziamento.
Nella lettera del 10.5.2022 veniva sollevata nei confronti del lavoratore la seguente contestazione disciplinare: “In data 07 maggio u.s. alle ore 7:00, all'inizio del turno di Pt_ lavoro , nel locale di lavorazione, dopo aver ricevuto le indicazioni dell'area dove avrebbe dovuto operare dal suo responsabile reagiva senza alcun Parte_3
motivo, in modo violento spintonandolo ripetutamente;
Il signor non ha Pt_3
fortunatamente reagito a tale aggressione. Tale fatto avveniva davanti a numerosi colleghi che, sentiti dalla scrivente azienda, hanno confermato il fatto. Il suo comportamento violento è grave e per tale gravità, in attesa delle sue giustificazioni e per evitare il ripetersi di episodi come quello contestato Ella è sospeso dal lavoro ma non dalla retribuzione”.
Dopo essere stato sentito con l'assistenza dell'organizzazione sindacale in data
30.5.2022, con lettera del 31.5.2022, ha comminato la sanzione del CP_1 licenziamento: “Ella nell'incontro ha raccontato fatti completamente difformi da quanto effettivamente avvenuto, negando di aver spintonato ripetutamente il sig. suo Pt_3
responsabile, rifiutandosi di svolgere le mansioni che le venivano indicate. Quanto contestato ha avuto la conferma di più persone presenti e dimostra come Parte_4 pur nell'evidenza dei fatti. La gravità del suo comportamento ci impone di applicare, ai sensi dell'art. 70 del citato CCNL Alimentari aziende industriali il provvedimento disciplinare del licenziamento con immediata risoluzione e perdita dell'indennità di preavviso. …”.
2. Propone appello , sostenendo l'erroneità della sentenza: Parte_1
1) per violazione dell'art. 116 c.p.c. in combinato con gli artt. 2697 e 2727 c.c., per erronea valutazione dell'attendibilità del teste e della deposizione Parte_3 testimoniale da lui resa, considerato anche il suo interesse all'esito del presente giudizio visto il giudizio penale che lo coinvolgeva relativo ai medesimi fatti, nonché per contrasto tra la deposizione di detto teste e quelle rese dagli altri testi e per erronea valutazione dell'attendibilità degli altri testi e delle deposizioni da loro rese;
secondo l'appellante se il Tribunale avesse correttamente valutato detti elementi probatori avrebbe dovuto ritenere non assolto da parte del datore di lavoro l'onere della prova ad esso spettante in relazione al comportamento addebitato al lavoratore;
2) per violazione della normativa contrattuale applicata (art. 69 CCNL), dell'art. 18 L.
300/1970 in combinato con l'art. 1362 c.c. e degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., per
2
omessa motivazione e/o difetto di motivazione rispetto al principio di proporzionalità e all'applicazione delle norme collettive applicate al rapporto di lavoro secondo le regole di interpretazione letterale e sistematica dei contratti collettivi, non avendo il Tribunale motivato sulla proporzionalità tra la sanzione inflitta e il comportamento contestato;
secondo l'appellante il comportamento non è sussumibile nell'art. 70 CCNL (che, al n.
1, prevede la “rissa o vie di fatto nello stabilimento”), ma piuttosto nell'art. 69 del CCNL
(che, al n. 9, punisce il “diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa”), di talché, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 129/2024, deve trovare applicazione la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 d. lgs. 23/2015. Quanto, inoltre, alla contestazione “del rifiuto alla mansione”, l'appellante deduce di avere tenuto una condotta corretta e rispettosa delle obbligazioni contrattuali potendosi a lui imputare al più di essersi rifiutato di svolgere una mansione contrattualmente non prevista e contraria al dettato dell'art. 2087 c.c.
considerato che
non disponeva dei necessari dispositivi di protezione individuale, avendogli nell'occasione il superiore gerarchico ordinato di lavorare presso un Pt_3
reparto diverso dove stava prestando servizio (reparto frattaglie) ossia nelle celle fredde/tunnel di abbattimento.
Resiste l'appellata.
All'udienza del 17.4.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
3.1. Come emerge dalla contestazione disciplinare sopra trascritta il comportamento addebitato all'appellante è di avere, il 7.5.2022, reagito alle direttive impartite dal superiore gerarchico in merito al reparto dove avrebbe dovuto Parte_3
svolgere la prestazione in modo violento, spintonandolo.
Dunque, secondo la contestazione disciplinare, non soltanto il lavoratore non ha eseguito l'ordine impartito dal responsabile, in tal modo rifiutandosi di svolgere la propria prestazione lavorativa, ma, in aggiunta, ha reagito in modo violento.
3.2. Va premesso che, con sentenza n. 25/2024 del 7.9.2024 del Giudice di Pace di
Mondovì (prodotta e richiamata dall'appellante, che, secondo quanto da questo affermato e non contestato dalla controparte, è ormai definitiva) l'odierno appellante è stato condannato per il reato di minaccia ex art. 612 c.p. ed è stato assolto per il reato di percosse ex art. 581 c.p..
3
Trattandosi di assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° comma c.p.p., il giudicato di assoluzione intervenuto non ha effetto preclusivo nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p., non contenendo un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto
(cfr. Cass. 17401/2004, Cass. 2851/2006).
3.3. Le risultanze istruttorie emerse in sede civile, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non presentano contraddizioni in merito all'episodio del 7.5.2022 e consentono pertanto di ritenere dimostrato il comportamento addebitato al lavoratore.
Più precisamente, è emerso univocamente che sabato 7.5.2022 l'appellante si trovava nel reparto frattaglie e il responsabile , in conformità alle indicazioni Parte_3 già comunicate a tutti, compreso l'appellante, mediante whatsapp (v. teste , Tes_1 ha ordinato all'appellante di andare a lavorare in un altro reparto, ossia al confezionamento, reparto dove si fanno le scatole per il sottovuoto e dove si mette la carne sottovuoto e nelle scatole di nylon (v. testi , e , e Pt_3 Tes_2 Tes_3 Tes_1
che i due reparti, frattaglie e confezionamento, sono tra loro vicini e hanno temperature simili (v. teste e teste il quale ha precisato che la temperatura di detti due Tes_3 Pt_3
reparti è di circa 8-10 gradi).
Alla richiesta del superiore gerarchico l'appellante ha reagito rifiutandosi (v. teste
“ si rifiutò. Non so perché. Iniziò ad urlare, mi aggredì Pt_3 Parte_1 spingendomi e urlando”, e v. teste a risposto che non ci sarebbe Tes_1 Pt_1 andato”, e teste “ i è rifiutato”), i due hanno litigato e l'appellante ha Tes_3 Pt_1
dato una spinta a (v. testi , e ); Pt_3 Pt_3 Tes_2 Tes_3 Tes_1 Tes_4 Tes_5
non ha reagito allo spintone ma è rimasto con le mani in tasca (v. testi Pt_3 Pt_3
) ed è andato da un'altra parte (v. testi e . Tes_1 Tes_5 Tes_1 Tes_3
L'appellante non è andato al confezionamento (v. testi , , ma ha lavorato Tes_2 Tes_3
per tre ore al reparto frattaglie, poi è arrivato (uno dei soci Testimone_6 dell'appellata) che ha comandato all'appellante e ad di andare a lavorare al Tes_1 reparto “carico”, dove si trovano le celle fredde (v. teste . Tes_1
Non è vero che il 7.5.2022 abbia ordinato all'appellante di andare a lavorare nel Pt_3
tunnel di abbattimento (v. testi e , né nelle celle frigorifere (v. teste Tes_2 Tes_1
. Pt_3
Il teste ha chiarito la differenza tra celle frigorifere – in cui si inserisce la carne Pt_3
fresca appena finito il processo di macellazione e la cui temperatura è al massimo di zero gradi – e tunnel di abbattimento, il quale durante la notte raggiunge la temperatura di meno 35 gradi e misura 7 metri per 7 e a cui accede una squadra di operatori addetti
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(di cui l'appellante non faceva parte), dotata di apposite dotazioni (felpe termiche, giubbotti e giacconi), con la precisazione che l'accesso al tunnel di abbattimento avviene di giorno, e che per consentire l'accesso viene spenta la refrigerazione e per conseguenza la temperatura, al momento dell'accesso dei lavoratori, è di circa 8 o 10 gradi sotto lo zero.
3.4. I testi indicati dal ricorrente ( e nulla hanno riferito in merito Tes_7 Tes_8 all'episodio del 7.5.2022, non avendovi assistito. Hanno pertanto reso dichiarazioni relative ad altre circostanze, come a pregressi comportamenti di riferendo che Pt_3 li trattava male e li insultava senza motivo, e che (v. teste ordinava loro – e Tes_8 anche all'appellante – di lavorare nella cella frigorifera (la cui temperatura, secondo detti testi, è tra 25 e 30 gradi sottozero), attività che consisteva nel mettere nella cella la carne fresca da congelare, nel girare la carne ancora non pronta per essere tolta dalla cella e nel tirare fuori dalla cella i bancali con i blocchi di carne congelata (v. testi e . Tes_7 Tes_8
Osservato che, come chiarito dai testi (v. in particolare testi e , il tunnel Tes_2 Pt_3
di abbattimento (che raggiunge le temperature negative di cui si è detto) funziona di notte mentre quando i lavoratori vi entrano per svolgere la loro attività il termostato viene spento per poi venire riattivato quando i lavoratori escono dal tunnel, costituisce in ogni caso circostanza decisiva che, come sopra osservato, il 7.5.2022 Sola non ha ordinato all'appellante di lavorare nel tunnel di abbattimento.
È stata pertanto smentita la prospettazione difensiva contenuta nel ricorso introduttivo secondo cui all'origine del diverbio del 7.5.2022 vi sarebbe stato l'ordine, impartito da all'appellante, di lavorare nel tunnel di abbattimento o nella cella frigorifera, a cui Pt_3
l'appellante si sarebbe opposto perché accusava dolore alla schiena.
È parimenti stata smentita dall'istruttoria orale l'affermazione contenuta nel ricorso introduttivo secondo cui si sarebbe rivolto all'appellante insultandolo per poi Pt_3
prendergli con forza il braccio, percuoterlo e spingerlo nella cella frigorifera costringendolo a lavorare lì, non avendo alcuno dei testi che hanno assistito all'episodio del 7.5.2022 riferito di alcun simile comportamento di nei confronti Pt_3 dell'appellante.
3.5. Le risultanze istruttorie hanno pertanto consentito di ricostruire l'episodio del
7.5.2022 in modo univoco: i testi che hanno assistito all'episodio hanno descritto l'evento nello stesso modo, tutti riferendo di una reazione dell'appellante ingiustificata, in quanto, al legittimo ordine del superiore (di andare a lavorare nel reparto Pt_3
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confezionamento, mansione di cui l'appellante non ha eccepito la non conformità rispetto al proprio inquadramento né l'incompatibilità rispetto alle proprie condizioni di salute), ha reagito rifiutandosi senza alcun motivo e dandogli uno spintone.
Un simile comportamento non ha costituito la reazione ad una provocazione di Pt_3
né a un ordine illegittimo da lui impartito, essendosi il superiore gerarchico limitato ad impartire all'appellante l'ordine di lavorare nel reparto confezionamento in base alle priorità di spedizione (v. teste . Pt_3
3.6. La deposizione di (che non versa in una situazione di incapacità a Pt_3
testimoniare, non potendo essere parte del presente giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento disciplinare dell'appellante), diversamente da quanto eccepito dall'appellante, è del tutto attendibile anche perché trova univoco riscontro nelle deposizioni degli altri testi che hanno assistito all'episodio del 7.5.2022, i quali ultimi, come scritto, hanno tutti fornito di esso una descrizione priva di contraddizioni.
3.7. Le osservazioni dell'appellante sulla descrizione dell'episodio del 7.5.2022 come risultante dalle dichiarazioni dei lavoratori raccolte dal datore di lavoro pochi giorni dopo il fatto, in parte diversa da quanto da loro riferito nel corso del giudizio, non sono fondate e, in particolare, non dimostrano una scarsa attendibilità dei testimoni.
I lavoratori che avevano assistito all'episodio avevano riferito in merito a Testimone_9
(moglie del presidente della e impiegata presso la società) e questa
[...] CP_1
aveva raccolto le loro dichiarazioni secondo cui il fatto si sarebbe verificato nello spogliatoio e non nel reparto frattaglie (v. doc. 2 appellata).
Tuttavia, l'eventuale fraintendimento in quel frangente non è rilevante nel presente giudizio, come parimenti è irrilevante che inizialmente fosse stato ipotizzato che l'appellante avesse tentato di colpire con un pugno. Pt_3
Il tentativo di sferrare il pugno non è indicato nelle dichiarazioni sub doc. 2 appellata né è mai stato oggetto di contestazione disciplinare (in essa il comportamento addebitato al lavoratore è la reazione aggressiva agli ordini del superiore, costituita dagli spintoni); e d'altra parte il luogo in cui si è verificato il fatto (che non rileva sotto il profilo dell'integrazione dell'illecito disciplinare) è stato correttamente indicato nella lettera di contestazione (in cui è scritto che si è verificato nel reparto lavorazione, e non negli spogliatoi), evidentemente essendosi successivamente chiarito in quale luogo si era verificato l'evento.
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Ciò che rileva è il rispetto del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e che i fatti accertati nel presente giudizio sono coerenti con quelli con essa addebitati al lavoratore.
3.8. Dall'istruttoria è pertanto emerso il rifiuto del lavoratore di eseguire l'ordine del superiore (di andare a lavorare nel reparto confezionamento anziché nel reparto frattaglie/lavorazione), rifiuto del tutto ingiustificato e manifestato in modo aggressivo mediante uno spintone.
Sebbene sia stato dimostrato un solo spintone e non (a differenza di quanto indicato nella lettera di contestazione disciplinare) ripetuti spintoni, la condotta dell'appellante integra, comunque, a parere del collegio, un comportamento grave, tanto da meritare la sanzione del licenziamento per giusta causa.
Invero, non soltanto essa integra le “vie di fatto nello stabilimento” previste dall'art. 70
CCNL (che elenca in via esemplificativa le mancanze punibili con il licenziamento), ma, costituendo un rifiuto di svolgimento delle proprie mansioni manifestato con modalità aggressiva, è altresì sussumibile nell'“insubordinazione grave verso i superiori” prevista sempre dall'art. 70 CCNL tra i comportamenti sanzionabili con il licenziamento.
In ogni caso, la giusta causa – com'è noto – è nozione legale e pertanto la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante per il giudice, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa (cfr. Cass. 3283/2020), e pertanto la previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta soltanto uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, così come può, al contrario, escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (v. Cass. 13412/2020).
In conclusione, il comportamento dell'appellante non soltanto è provato ma, tenuto conto di tutte le circostanze descritte (reazione del tutto ingiustificata rispetto ad un ordine legittimo del superiore gerarchico, rifiuto di rendere la prestazione per di più in presenza di numerosi colleghi, aggressione fisica costituita dallo spintone), esso è
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anche meritevole della sanzione del licenziamento per giusta causa, non potendo il datore di lavoro riporre fiducia in un proprio dipendente che rifiuta platealmente, in modo aggressivo e senza alcuna giustificazione, di rendere le proprie ordinarie mansioni.
4. L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, in misura inferiore ai valori medi, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni trattate.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato eventualmente dovuto (v. Cass. Sez. Un. 4315/2020) per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 4.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 17.4.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 590/2024 R.G.L. promossa da:
, residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Cuneo, Lungogesso C.so Giovanni XXIII n. 24, presso lo studio dell'Avv. Alessandro De Bellis, che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO con sede in Montanera (CN), Via Circonvallazione n. 23, in persona del CP_1
legale rappresentante protempore sig. , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Cuneo, Via Mameli n. 4 bis, presso lo studio dell'avv. Giorgio Panero, che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione di licenziamento
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.12.2024
Per l'appellata: come da memoria depositata il 28.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 499/2024 pubblicata il 29.10.2024, il Tribunale di Cuneo ha respinto il ricorso proposto da di impugnazione del licenziamento Parte_1
disciplinare irrogato dal datore di lavoro con lettera in data 31.5.2022, CP_1 avendo ritenuto, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, dimostrato il
1
comportamento contestato al lavoratore con lettera del 10.5.2022 ed avendo valutato detto comportamento tanto grave da integrare la giusta causa di licenziamento.
Nella lettera del 10.5.2022 veniva sollevata nei confronti del lavoratore la seguente contestazione disciplinare: “In data 07 maggio u.s. alle ore 7:00, all'inizio del turno di Pt_ lavoro , nel locale di lavorazione, dopo aver ricevuto le indicazioni dell'area dove avrebbe dovuto operare dal suo responsabile reagiva senza alcun Parte_3
motivo, in modo violento spintonandolo ripetutamente;
Il signor non ha Pt_3
fortunatamente reagito a tale aggressione. Tale fatto avveniva davanti a numerosi colleghi che, sentiti dalla scrivente azienda, hanno confermato il fatto. Il suo comportamento violento è grave e per tale gravità, in attesa delle sue giustificazioni e per evitare il ripetersi di episodi come quello contestato Ella è sospeso dal lavoro ma non dalla retribuzione”.
Dopo essere stato sentito con l'assistenza dell'organizzazione sindacale in data
30.5.2022, con lettera del 31.5.2022, ha comminato la sanzione del CP_1 licenziamento: “Ella nell'incontro ha raccontato fatti completamente difformi da quanto effettivamente avvenuto, negando di aver spintonato ripetutamente il sig. suo Pt_3
responsabile, rifiutandosi di svolgere le mansioni che le venivano indicate. Quanto contestato ha avuto la conferma di più persone presenti e dimostra come Parte_4 pur nell'evidenza dei fatti. La gravità del suo comportamento ci impone di applicare, ai sensi dell'art. 70 del citato CCNL Alimentari aziende industriali il provvedimento disciplinare del licenziamento con immediata risoluzione e perdita dell'indennità di preavviso. …”.
2. Propone appello , sostenendo l'erroneità della sentenza: Parte_1
1) per violazione dell'art. 116 c.p.c. in combinato con gli artt. 2697 e 2727 c.c., per erronea valutazione dell'attendibilità del teste e della deposizione Parte_3 testimoniale da lui resa, considerato anche il suo interesse all'esito del presente giudizio visto il giudizio penale che lo coinvolgeva relativo ai medesimi fatti, nonché per contrasto tra la deposizione di detto teste e quelle rese dagli altri testi e per erronea valutazione dell'attendibilità degli altri testi e delle deposizioni da loro rese;
secondo l'appellante se il Tribunale avesse correttamente valutato detti elementi probatori avrebbe dovuto ritenere non assolto da parte del datore di lavoro l'onere della prova ad esso spettante in relazione al comportamento addebitato al lavoratore;
2) per violazione della normativa contrattuale applicata (art. 69 CCNL), dell'art. 18 L.
300/1970 in combinato con l'art. 1362 c.c. e degli artt. 2104, 2106 e 2119 c.c., per
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omessa motivazione e/o difetto di motivazione rispetto al principio di proporzionalità e all'applicazione delle norme collettive applicate al rapporto di lavoro secondo le regole di interpretazione letterale e sistematica dei contratti collettivi, non avendo il Tribunale motivato sulla proporzionalità tra la sanzione inflitta e il comportamento contestato;
secondo l'appellante il comportamento non è sussumibile nell'art. 70 CCNL (che, al n.
1, prevede la “rissa o vie di fatto nello stabilimento”), ma piuttosto nell'art. 69 del CCNL
(che, al n. 9, punisce il “diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa”), di talché, anche alla luce di quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 129/2024, deve trovare applicazione la tutela prevista dall'art. 3 comma 2 d. lgs. 23/2015. Quanto, inoltre, alla contestazione “del rifiuto alla mansione”, l'appellante deduce di avere tenuto una condotta corretta e rispettosa delle obbligazioni contrattuali potendosi a lui imputare al più di essersi rifiutato di svolgere una mansione contrattualmente non prevista e contraria al dettato dell'art. 2087 c.c.
considerato che
non disponeva dei necessari dispositivi di protezione individuale, avendogli nell'occasione il superiore gerarchico ordinato di lavorare presso un Pt_3
reparto diverso dove stava prestando servizio (reparto frattaglie) ossia nelle celle fredde/tunnel di abbattimento.
Resiste l'appellata.
All'udienza del 17.4.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
3.1. Come emerge dalla contestazione disciplinare sopra trascritta il comportamento addebitato all'appellante è di avere, il 7.5.2022, reagito alle direttive impartite dal superiore gerarchico in merito al reparto dove avrebbe dovuto Parte_3
svolgere la prestazione in modo violento, spintonandolo.
Dunque, secondo la contestazione disciplinare, non soltanto il lavoratore non ha eseguito l'ordine impartito dal responsabile, in tal modo rifiutandosi di svolgere la propria prestazione lavorativa, ma, in aggiunta, ha reagito in modo violento.
3.2. Va premesso che, con sentenza n. 25/2024 del 7.9.2024 del Giudice di Pace di
Mondovì (prodotta e richiamata dall'appellante, che, secondo quanto da questo affermato e non contestato dalla controparte, è ormai definitiva) l'odierno appellante è stato condannato per il reato di minaccia ex art. 612 c.p. ed è stato assolto per il reato di percosse ex art. 581 c.p..
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Trattandosi di assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° comma c.p.p., il giudicato di assoluzione intervenuto non ha effetto preclusivo nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p., non contenendo un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto
(cfr. Cass. 17401/2004, Cass. 2851/2006).
3.3. Le risultanze istruttorie emerse in sede civile, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non presentano contraddizioni in merito all'episodio del 7.5.2022 e consentono pertanto di ritenere dimostrato il comportamento addebitato al lavoratore.
Più precisamente, è emerso univocamente che sabato 7.5.2022 l'appellante si trovava nel reparto frattaglie e il responsabile , in conformità alle indicazioni Parte_3 già comunicate a tutti, compreso l'appellante, mediante whatsapp (v. teste , Tes_1 ha ordinato all'appellante di andare a lavorare in un altro reparto, ossia al confezionamento, reparto dove si fanno le scatole per il sottovuoto e dove si mette la carne sottovuoto e nelle scatole di nylon (v. testi , e , e Pt_3 Tes_2 Tes_3 Tes_1
che i due reparti, frattaglie e confezionamento, sono tra loro vicini e hanno temperature simili (v. teste e teste il quale ha precisato che la temperatura di detti due Tes_3 Pt_3
reparti è di circa 8-10 gradi).
Alla richiesta del superiore gerarchico l'appellante ha reagito rifiutandosi (v. teste
“ si rifiutò. Non so perché. Iniziò ad urlare, mi aggredì Pt_3 Parte_1 spingendomi e urlando”, e v. teste a risposto che non ci sarebbe Tes_1 Pt_1 andato”, e teste “ i è rifiutato”), i due hanno litigato e l'appellante ha Tes_3 Pt_1
dato una spinta a (v. testi , e ); Pt_3 Pt_3 Tes_2 Tes_3 Tes_1 Tes_4 Tes_5
non ha reagito allo spintone ma è rimasto con le mani in tasca (v. testi Pt_3 Pt_3
) ed è andato da un'altra parte (v. testi e . Tes_1 Tes_5 Tes_1 Tes_3
L'appellante non è andato al confezionamento (v. testi , , ma ha lavorato Tes_2 Tes_3
per tre ore al reparto frattaglie, poi è arrivato (uno dei soci Testimone_6 dell'appellata) che ha comandato all'appellante e ad di andare a lavorare al Tes_1 reparto “carico”, dove si trovano le celle fredde (v. teste . Tes_1
Non è vero che il 7.5.2022 abbia ordinato all'appellante di andare a lavorare nel Pt_3
tunnel di abbattimento (v. testi e , né nelle celle frigorifere (v. teste Tes_2 Tes_1
. Pt_3
Il teste ha chiarito la differenza tra celle frigorifere – in cui si inserisce la carne Pt_3
fresca appena finito il processo di macellazione e la cui temperatura è al massimo di zero gradi – e tunnel di abbattimento, il quale durante la notte raggiunge la temperatura di meno 35 gradi e misura 7 metri per 7 e a cui accede una squadra di operatori addetti
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(di cui l'appellante non faceva parte), dotata di apposite dotazioni (felpe termiche, giubbotti e giacconi), con la precisazione che l'accesso al tunnel di abbattimento avviene di giorno, e che per consentire l'accesso viene spenta la refrigerazione e per conseguenza la temperatura, al momento dell'accesso dei lavoratori, è di circa 8 o 10 gradi sotto lo zero.
3.4. I testi indicati dal ricorrente ( e nulla hanno riferito in merito Tes_7 Tes_8 all'episodio del 7.5.2022, non avendovi assistito. Hanno pertanto reso dichiarazioni relative ad altre circostanze, come a pregressi comportamenti di riferendo che Pt_3 li trattava male e li insultava senza motivo, e che (v. teste ordinava loro – e Tes_8 anche all'appellante – di lavorare nella cella frigorifera (la cui temperatura, secondo detti testi, è tra 25 e 30 gradi sottozero), attività che consisteva nel mettere nella cella la carne fresca da congelare, nel girare la carne ancora non pronta per essere tolta dalla cella e nel tirare fuori dalla cella i bancali con i blocchi di carne congelata (v. testi e . Tes_7 Tes_8
Osservato che, come chiarito dai testi (v. in particolare testi e , il tunnel Tes_2 Pt_3
di abbattimento (che raggiunge le temperature negative di cui si è detto) funziona di notte mentre quando i lavoratori vi entrano per svolgere la loro attività il termostato viene spento per poi venire riattivato quando i lavoratori escono dal tunnel, costituisce in ogni caso circostanza decisiva che, come sopra osservato, il 7.5.2022 Sola non ha ordinato all'appellante di lavorare nel tunnel di abbattimento.
È stata pertanto smentita la prospettazione difensiva contenuta nel ricorso introduttivo secondo cui all'origine del diverbio del 7.5.2022 vi sarebbe stato l'ordine, impartito da all'appellante, di lavorare nel tunnel di abbattimento o nella cella frigorifera, a cui Pt_3
l'appellante si sarebbe opposto perché accusava dolore alla schiena.
È parimenti stata smentita dall'istruttoria orale l'affermazione contenuta nel ricorso introduttivo secondo cui si sarebbe rivolto all'appellante insultandolo per poi Pt_3
prendergli con forza il braccio, percuoterlo e spingerlo nella cella frigorifera costringendolo a lavorare lì, non avendo alcuno dei testi che hanno assistito all'episodio del 7.5.2022 riferito di alcun simile comportamento di nei confronti Pt_3 dell'appellante.
3.5. Le risultanze istruttorie hanno pertanto consentito di ricostruire l'episodio del
7.5.2022 in modo univoco: i testi che hanno assistito all'episodio hanno descritto l'evento nello stesso modo, tutti riferendo di una reazione dell'appellante ingiustificata, in quanto, al legittimo ordine del superiore (di andare a lavorare nel reparto Pt_3
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confezionamento, mansione di cui l'appellante non ha eccepito la non conformità rispetto al proprio inquadramento né l'incompatibilità rispetto alle proprie condizioni di salute), ha reagito rifiutandosi senza alcun motivo e dandogli uno spintone.
Un simile comportamento non ha costituito la reazione ad una provocazione di Pt_3
né a un ordine illegittimo da lui impartito, essendosi il superiore gerarchico limitato ad impartire all'appellante l'ordine di lavorare nel reparto confezionamento in base alle priorità di spedizione (v. teste . Pt_3
3.6. La deposizione di (che non versa in una situazione di incapacità a Pt_3
testimoniare, non potendo essere parte del presente giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento disciplinare dell'appellante), diversamente da quanto eccepito dall'appellante, è del tutto attendibile anche perché trova univoco riscontro nelle deposizioni degli altri testi che hanno assistito all'episodio del 7.5.2022, i quali ultimi, come scritto, hanno tutti fornito di esso una descrizione priva di contraddizioni.
3.7. Le osservazioni dell'appellante sulla descrizione dell'episodio del 7.5.2022 come risultante dalle dichiarazioni dei lavoratori raccolte dal datore di lavoro pochi giorni dopo il fatto, in parte diversa da quanto da loro riferito nel corso del giudizio, non sono fondate e, in particolare, non dimostrano una scarsa attendibilità dei testimoni.
I lavoratori che avevano assistito all'episodio avevano riferito in merito a Testimone_9
(moglie del presidente della e impiegata presso la società) e questa
[...] CP_1
aveva raccolto le loro dichiarazioni secondo cui il fatto si sarebbe verificato nello spogliatoio e non nel reparto frattaglie (v. doc. 2 appellata).
Tuttavia, l'eventuale fraintendimento in quel frangente non è rilevante nel presente giudizio, come parimenti è irrilevante che inizialmente fosse stato ipotizzato che l'appellante avesse tentato di colpire con un pugno. Pt_3
Il tentativo di sferrare il pugno non è indicato nelle dichiarazioni sub doc. 2 appellata né è mai stato oggetto di contestazione disciplinare (in essa il comportamento addebitato al lavoratore è la reazione aggressiva agli ordini del superiore, costituita dagli spintoni); e d'altra parte il luogo in cui si è verificato il fatto (che non rileva sotto il profilo dell'integrazione dell'illecito disciplinare) è stato correttamente indicato nella lettera di contestazione (in cui è scritto che si è verificato nel reparto lavorazione, e non negli spogliatoi), evidentemente essendosi successivamente chiarito in quale luogo si era verificato l'evento.
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Ciò che rileva è il rispetto del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e che i fatti accertati nel presente giudizio sono coerenti con quelli con essa addebitati al lavoratore.
3.8. Dall'istruttoria è pertanto emerso il rifiuto del lavoratore di eseguire l'ordine del superiore (di andare a lavorare nel reparto confezionamento anziché nel reparto frattaglie/lavorazione), rifiuto del tutto ingiustificato e manifestato in modo aggressivo mediante uno spintone.
Sebbene sia stato dimostrato un solo spintone e non (a differenza di quanto indicato nella lettera di contestazione disciplinare) ripetuti spintoni, la condotta dell'appellante integra, comunque, a parere del collegio, un comportamento grave, tanto da meritare la sanzione del licenziamento per giusta causa.
Invero, non soltanto essa integra le “vie di fatto nello stabilimento” previste dall'art. 70
CCNL (che elenca in via esemplificativa le mancanze punibili con il licenziamento), ma, costituendo un rifiuto di svolgimento delle proprie mansioni manifestato con modalità aggressiva, è altresì sussumibile nell'“insubordinazione grave verso i superiori” prevista sempre dall'art. 70 CCNL tra i comportamenti sanzionabili con il licenziamento.
In ogni caso, la giusta causa – com'è noto – è nozione legale e pertanto la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante per il giudice, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa essere esteso, in relazione a condotte comunque rispondenti al modello di giusta causa (cfr. Cass. 3283/2020), e pertanto la previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta soltanto uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolate per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, così come può, al contrario, escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (v. Cass. 13412/2020).
In conclusione, il comportamento dell'appellante non soltanto è provato ma, tenuto conto di tutte le circostanze descritte (reazione del tutto ingiustificata rispetto ad un ordine legittimo del superiore gerarchico, rifiuto di rendere la prestazione per di più in presenza di numerosi colleghi, aggressione fisica costituita dallo spintone), esso è
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anche meritevole della sanzione del licenziamento per giusta causa, non potendo il datore di lavoro riporre fiducia in un proprio dipendente che rifiuta platealmente, in modo aggressivo e senza alcuna giustificazione, di rendere le proprie ordinarie mansioni.
4. L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, in misura inferiore ai valori medi, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni trattate.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato eventualmente dovuto (v. Cass. Sez. Un. 4315/2020) per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 4.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 17.4.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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