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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 27/01/2025, da:
, (C.F. ), nata a [...] Pt_1 Parte_2 C.F._1
(BG) il 26/11/1964, e
, (C.F. ), nato Pt_3 Pt_4 Parte_5 C.F._2
a DALMINE (BG) il 09/10/1963, entrambi con i proc. dom. avv. SAVONA Marta e avv. GOLDANIGA Gabriele, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 concordatario in data 30/07/1988 a Dalmine, dalla cui unione non è nata prole. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza dell'11/07/2013, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto del 16/09/2013.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
09/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei difensori comuni, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 04/04/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n.
74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti. Anche l'importo convenuto ai sensi art. 5, comma
8 Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, a titolo di assegno divorzile in una unica soluzione (una tantum), appare equo in relazione alla durata del matrimonio, all'età e alla condizione personale di ciascun coniuge, per come emersa dal ricorso.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in Dalmine il Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
30/07/1988 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1988, atto n. 45, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 C. DICHIARA equo l'importo stabilito a titolo di assegno divorzile una tantum;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DALMINE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n.
396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 27/01/2025, da:
, (C.F. ), nata a [...] Pt_1 Parte_2 C.F._1
(BG) il 26/11/1964, e
, (C.F. ), nato Pt_3 Pt_4 Parte_5 C.F._2
a DALMINE (BG) il 09/10/1963, entrambi con i proc. dom. avv. SAVONA Marta e avv. GOLDANIGA Gabriele, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 concordatario in data 30/07/1988 a Dalmine, dalla cui unione non è nata prole. Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza dell'11/07/2013, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto del 16/09/2013.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
09/04/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei difensori comuni, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 04/04/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n.
74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti. Anche l'importo convenuto ai sensi art. 5, comma
8 Legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, a titolo di assegno divorzile in una unica soluzione (una tantum), appare equo in relazione alla durata del matrimonio, all'età e alla condizione personale di ciascun coniuge, per come emersa dal ricorso.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in Dalmine il Pt_1 Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
30/07/1988 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1988, atto n. 45, parte II, serie A);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
2 C. DICHIARA equo l'importo stabilito a titolo di assegno divorzile una tantum;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DALMINE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n.
396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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