Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
L'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico" rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, soltanto allorquando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba, quindi, essere risolta con efficacia di giudicato. Al contrario, nelle controversie tra privati, nelle quali la demanialità civica di un bene sia eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, tale eccezione, risolvendosi nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, deve essere decisa dal giudice ordinario, con statuizione sul punto efficace solo "incidenter tantum". (Nella specie, l'esistenza dell'uso civico era stata dedotta dal convenuto per contestare la pretesa dell'attore al rilascio del fondo alla scadenza del rapporto agrario; nell'affermare il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento incidentale della qualità del suolo).
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FATTI DI CAUSA 1. C. Francesco, C. Sebastiano e C. Salvatore convennero in giudizio il Comune di Francofonte, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto di proprietà su un terreno di mq. 22 sito nell'abitato del convenuto Comune, posto a confine con la via Bolzano, da essi acquistato in forza dell'eredità del defunto C. Giovanni e comunque per usucapione, e che fosse dichiarato che tale terreno non faceva parte delle strade comunali. Il Comune di Francofonte, resistendo alla domanda attorea, dedusse l'appartenenza del terreno oggetto del giudizio al demanio stradale comunale ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/2002, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE NE UI, DE NE AN RO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 128, presso lo studio dell'avvocato MAURO PADRONI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ER LI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso lo Studio Legale CARBONI, rappresentata e difesa dall'avvocato ERMETE SOTIS, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 373/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
uditi gli Avvocati Mauro PADRONI, Ermete SOTIS;
udito il P.M. in persona dell'avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione del giudice ordinario, rinvio per il resto ad una sezione semplice.
Svolgimento del processo.
Con ricorso del 13 maggio 1997 LI RI conveniva davanti al Tribunale di Latina (Sezione agraria) UI e CE RO De MO, chiedendone la condanna al rilascio del fondo rustico sito in Sperlonga per scadenza, quanto meno alla data del 10 novembre 1997, del rapporto agrario di colonia parziaria o, per conversione, di affitto da lei intrattenuto con i convenuti. I De MO eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione del Commissario per gli usi civici, in ragione dell'appartenenza del fondo al demanio di uso civico. Eccepivano, inoltre, il difetto di legittimazione attiva della RI, assumendo che la stessa non era proprietaria del bene o titolare di altro diritto reale e che, quindi, non poteva agire per il rilascio del fondo demaniale da loro detenuto. Contestavano, poi, la fondatezza della pretesa e chiedevano, in via riconvenzionale, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la condanna della RI al pagamento dell'indennità per le migliorie apportate al fondo, prevista dagli artt. 17 e 38 della legge n.203 del 1982. Il Tribunale di Latina, con sentenza depositata il 3 maggio 1999, riteneva infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di assenza di legittimazione attiva della RI, dichiarava cessato al 10 novembre 1997 il rapporto agrario di colonia parziaria convertito in affitto agrario, condannava i convenuti al rilascio del bene e respingeva la domanda riconvenzionale.
A seguito di impugnazione del De MO, la Corte di appello di Roma - Sezione specializzata agraria, con la sentenza depositata il 31 marzo 2000, ha confermato la pronunzia di primo grado, ritenendo, per ciò che rileva in questa sede, che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, perché "la controversia concerne un rapporto privatistico e la qualitas soli è stata dedotta dai resistenti solo per contrastare, sotto gli indicati profili, l'avversa pretesa di rilascio, senza interferenza alcuna sulle eventuali operazioni riservate al Commissario per la liquidazione degli usi civici". UI e CE RO De MO hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, ai quali LI RI ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono il "difetto di giurisdizione dell'A.G.O. ex art. 37 c.p.c., con riferimento all'art. 360 n. 1 c.p.c.", osservando che la controversia è devoluta alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici, in quanto ha ad oggetto la demanialità del suolo e quindi involge un conflitto sulla qualitas soli. Aggiungono di avere fornito "la prova che trattavasi proprio di fondo gravato ... con produzione di copia della proposta di legittimazione del fondo", fatto che avrebbe dovuto comportare la sospensione del giudizio ordinario o l'espletamento della richiesta consulenza tecnica di ufficio.
Il motivo di ricorso è infondato.
Queste Sezioni Unite hanno, più volte, affermato che l'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico" (e quindi della qualitas soli menzionata dai ricorrenti) rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici (prevista dall'art.29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766) soltanto quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba, quindi, essere risolta con efficacia di giudicato. Al contrario, nelle controversie tra privati, nelle quali la demanialità civica di un bene sia eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, tale eccezione, risolvendosi nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, deve essere decisa dal giudice ordinario, con statuizione sul punto efficace solo incidenter tantum (v., da ultimo, le sentenze 19 giugno 1996 n. 5621 e 14 maggio 1993 n. 5506). I ricorrenti, mentre non menzionano detto orientamento di queste Sezioni unite, invocano a proprio sostegno la decisione del Cons. Giust. Amm. Sicilia 2 luglio 1997 n.245, che non viene prodotta dai ricorrenti e che è edita nella sola massima. Da tale massima (che ha affermato, nel caso giudicato, la giurisdizione del commissario per gli usi civici) non si desume se la contestazione sulla demanialità del suolo sia insorta incidentalmente in una controversia tra privati ovvero abbia formato l'oggetto principale di un giudizio, come sembra desumersi dal fatto che la decisione risulta emanata su ricorso dell'intendenza di finanza e che essa appare avere per oggetto non solo l'esistenza, ma anche l'estensione dei diritti di uso civico. Non sembra, quindi, che l'orientamento giurisprudenziale invocato dai ricorrenti si ponga in senso contrario alla richiamata giurisprudenza di queste Sezioni Unite.
In applicazione di tale giurisprudenza, poiché la presente controversia concerne il rapporto privato tra le parti e l'esistenza dell'uso civico è stata affermata dai convenuti solo per contestare l'avversa pretesa di rilascio, senza che sia necessario accertare con efficacia di giudicato se l'uso civico sussista o meno, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, erroneamente negata dai ricorrenti.
Ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, di competenza delle Sezioni unite, il ricorso va assegnato ad una sezione semplice della Corte per la decisione sugli altri motivi dedotti (art. 142 disp. att. c.p.c.) e per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla sezione semplice. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002