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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1607/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Paola Elefante Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1607/2025 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. ARCIDIACONO PAOLA (c.f.
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in MATERA il 18/10/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 243, parte II, Serie A, dell'anno 2001;
1 - che dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...], maggiorenne e Per_1
Per_ non economicamente autosufficiente;
nata a [...] il [...] maggiorenne e non economicamente autosufficiente e nato a [...] il [...]; Per_3
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per i figli nati dal matrimonio ed economicamente non autosufficienti – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
MATERA (MT), e nato il [...] a [...], che hanno Parte_2
2 contratto matrimonio concordatario in MATERA il 18/10/2001, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 243 , parte II, Serie A, dell'anno 2001 ;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Paola Elefante
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Paola Elefante Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1607/2025 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. ARCIDIACONO PAOLA (c.f.
, che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in MATERA il 18/10/2001, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 243, parte II, Serie A, dell'anno 2001;
1 - che dal matrimonio sono nati i figli: nata a [...] il [...], maggiorenne e Per_1
Per_ non economicamente autosufficiente;
nata a [...] il [...] maggiorenne e non economicamente autosufficiente e nato a [...] il [...]; Per_3
- che la convivenza è diventata intollerabile.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi – essendo state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per i figli nati dal matrimonio ed economicamente non autosufficienti – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a Parte_1
MATERA (MT), e nato il [...] a [...], che hanno Parte_2
2 contratto matrimonio concordatario in MATERA il 18/10/2001, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 243 , parte II, Serie A, dell'anno 2001 ;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Paola Elefante
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