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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/12/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1188/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1188/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
23/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR ON, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Ugo Buozzi
n. 20, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE OPPONENTE
E
c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Controparte_2 P.IVA_2
Lazzaro, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Milano, Via Amedeo D'Aosta n.
6, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 23/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 tardiva, ex art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 1013/2011, con il quale veniva ingiunta, in qualità di fideiussore di s.r.l. , al pagamento, in solido Parte_2 anche con gli altri garanti, della somma pari ad € 736.669,33, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti di Controparte_1
L'opponente citava in giudizio titolare originaria del credito, e Controparte_1 [...]
quale cessionaria della pretesa creditoria. CP_2
I motivi di opposizione si incentravano su: 1) la violazione della concorrenza, stante l'adozione di clausole riproduttive del modello di fideiussione ABI;
2) contrasto con la disciplina in materia di consumatori, stante la vessatorietà delle suddette clausole;
3) conseguente nullità parziale delle stesse;
4) illegittima segnalazione in centrale rischi;
5) carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
Per tutte queste ragioni formulava le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa affinché,
• in via preliminare sospenda, sussistendo i gravi motivi sopra esposti, anche inaudita altera parte, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Grosseto n°
1013/2011 RG n° 2799/2011 del 07.11.2011;
• nel merito, e conformemente a quanto sopra esposto, accerti e dichiari, ai sensi degli art. 1419 c.c., nulli gli articoli 2, 6 e 9 della fideiussione prestata, in quanto riproduttivi di clausole ritenute illegittime dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, e quindi configurative di intese restrittive anti-concorrenziali in grave violazione con l'art.
2 della L. n. 287/90, ovvero per illiceità dell'oggetto, come meglio argomentato in narrativa così come espressamente chiarito prima dalla Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n° 41994/2021 del 30 dicembre 2021, poi dalla Corte di
Giustizia Europea (Grande Sezione) del 17.05.2022 ed infine dalla suprema Cassazione
Civile Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479 (all. n° 20 e 21);
• in ragione della nullità parziale ex art. 1419 c.c. degli art. 2, 6 e 9, della fideiussione omnibus impugnata, dichiari inesigibile il credito poiché non azionato nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. per i motivi argomentati e provati, in narrativa ed in allegato, al punto
n. 3;
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• ordini, anche inaudita altera parte, la cancellazione effettuata, per l'odierno attore, dell'iscrizione presso le centrali rischi, poiché illegittima per i motivi nell'atto esposti;
• dichiari la carenza di legittimazione ad agire e la legittimazione processuale sostanziale del diritto a procedere ad avanzare richieste da parte della Controparte_2 in danno del sig. poiché dichiaratasi successori a titolo particolare ai Parte_1 sensi dell'art. 58 TUB, per i motivi esposti in diritto al punto n. 5, quanto il difetto della titolarità attiva e passiva del rapporto;
• per l'effetto, revochi il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Grosseto in data
07.11.2011 per euro 736.669,33 r.g. n° 2799/2011 n° 1013/2011;
• in ogni caso, condannare le parti convenute alla rifusione delle spese di lite ex D.M.
55/2014, oltre spese e oneri accessori in favore dell'avvocato che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Curia, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione: respingere l'opposizione tardiva e rigettare le domande e le eccezioni tutte svolte da parte opponente, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio”.
Non si costituiva in giudizio pur avendo ricevuto regolare notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 30.05.2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 23.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione. Sulla nullità per conformità al modello ABI.
Orbene, passando all'analisi del merito dell'opposizione, la stessa risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
La presente opposizione origina dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023, nella parte in cui dispone che la stabilità del decreto ingiuntivo
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non opposto dal consumatore possa essere messa in discussione relativamente alla questione concernente la sussistenza o meno di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di una motivazione sul punto nel titolo monitorio.
Dunque, le Sezioni Unite, oltre ad imporre al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale in ordine all'assenza di clausole vessatorie, quando viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, ha stabilito che, ove tale motivazione manchi, la nullità delle clausole vada rilevata, anche in via officiosa, in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
Pertanto, in questa sede il sindacato giurisdizionale deve involgere unicamente il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo, non prevedendo quest'ultimo una motivazione in tal senso, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, alla luce del bilanciamento tra il valore dell'intangibilità del giudicato e il principio di effettività della tutela consumeristica, di matrice eurounitaria.
Ed infatti, il thema decidendum del presente giudizio non potrà che involgere unicamente l'eventuale abusività delle clausole con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo, restando fuori ogni altra questione.
Pertanto, in tale sede, alcun sindacato potrà aversi in merito alla questione della legittimazione attiva della cessionaria ed all'asserita illegittima segnalazione alla centrale rischi, trattandosi di contestazioni che non attengono al carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo.
Orbene, in primo luogo, contesta la validità della fideiussione dallo Parte_1 stesso rilasciata, chiedendone l'accertamento della nullità parziale, per violazione delle norme poste a tutela della concorrenza, in quanto riproduttive del modello ABI.
Relativamente alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 02.05.2005 (all. 9 di parte opponente) emesso dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal
12.01.2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005, avente ad oggetto il
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denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”).
In tale provvedimento l'Autorità Garante ha messo in evidenza che le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI, in relazione alla fideiussione omnibus, essendo deliberazioni di un'associazione di imprese rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 2, comma 1, legge n. 287/1990. Tale disposizione prevede che: “sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate, ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Ciò che rileva, secondo l'Autorità Garante, è la capacità di tale schema contrattuale di creare una situazione di uniformità idonea ad incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza.
La Banca d'Italia concludeva nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso
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in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza pertanto dispone che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”, in seguito al quale il consumatore, che subisce un danno da contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte, ha a propria disposizione l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno (art. 33, legge 287 del 1990) (“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”, Cass. Civ., sez. I, del
02.08.2024, la n. 21841).
La nullità dell'intesa a monte determina, inoltre, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole (“Il provvedimento di Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello, trovando applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1419 c.c., in base al quale la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale”, Cass. Civ., sez. I, del 26.09.2019, la n. 24044; “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
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1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell' art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, Cass. Civ., S.S.U.U., del
30.12.2021, la n. 41994).
E' pertanto evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
Fatta questa necessaria premessa, risulta importante specificare che la fideiussione rilasciata dalla parte opponente riproduce pedissequamente il modello di schema contrattuale ABI, contenendo le tre clausole di cui sopra.
Tuttavia, ciò che assume rilievo, ai fini del rigetto dell'eccezione di nullità parziale è la data della fideiussione.
Ed infatti la fideiussione omnibus prestata da è stata sottoscritta in data Parte_1
01.09.2008 (all. 1 di parte opponente).
A tal proposito, trattasi di una fideiussione che non rientra nell'ambito di operatività del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, motivo per il quale quest'ultimo non può fornire una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, in quanto le garanzie oggetto del presente giudizio sono state sottoscritte in un periodo di gran lunga successivo a quello oggetto di accertamento dell'autorità garante, conclusosi nel maggio 2005.
L'opponente, pertanto, non può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente perché un simile accertamento riguarda un periodo diverso da quello in cui si collocano le fideiussioni che avrebbero leso la sfera giuridica delle parti attrici.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto coperte dall'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia nel 2005 solo le condotte anteriori al provvedimento n. 55 del 22 maggio 2005, ritenendo operante una presunzione di sussistenza dell'illecito solo per quelle di poco successive all'adozione del provvedimento dell'autorità (Cass. Civ., sez.
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del 12.12.2017, la n. 29810; Cass. Civ., n. 21978/2019). Ciò non può di certo operare per la fideiussione di cui al presente giudizio, essendo stata la stessa stipulata a distanza di anni dal periodo oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia, ossia tre anni dopo.
Trattasi, pertanto, di fideiussioni pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI (“Le fideiussioni, sottoscritte in data 15.12.2015, non subiscono gli effetti dell'accertamento compiuto dalla
Banca d'Italia, nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale
è stato emanato il provvedimento n. 55 del 2005 relativo alla normativa antitrust. In virtù del predetto provvedimento, le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI sono state valutate come anticoncorrenziali. Alla luce di ciò, deve considerarsi infondata la domanda riconvenzionale di nullità della garanzia omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto contenente clausole asseritamente predisposte sulla scorta del c.d.
“Modello Standard ABI””, Tribunale Milano, sez. spec. Impresa, del 03.02.2023, la n.
896).
L'opponente avrebbe dovuto provare l'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito, con esclusione dell'applicazione del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia. Sul punto la parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, non producendo alcun documento, né, tanto meno, svolgendo alcuna istanza istruttoria volta a provare la configurabilità di una persistente intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di cui alla sottoscrizione della fideiussione. La stessa si è infatti limitata a produrre il provvedimento n. 55 della Banca D'Italia, senza provare la sussistenza di un'intesa illecita a monte tra istituti di credito, e soprattutto di cui sia parte anche la banca convenuta, idonea a falsare la concorrenza. Manca, inoltre, la prova del pregiudizio che l'opponente avrebbe subito in ragione della presunta intesa illecita.
Sulla nullità per contrasto con lo statuto dei consumatori.
Ed infatti, l'ulteriore questione sollevata con il presente giudizio attiene alla valutazione di vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di fideiussione omnibus stipulato da con Parte_1 Controparte_1
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Si richiama, nuovamente, sul punto, l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui l'opposizione tardiva è ammessa solo per far valere l'abusività delle clausole inserite nei contratti stipulati da un professionista e un consumatore (Cass. Civ. Sez. Un., del 06.04.2023, la n. 9479).
La fideiussione in esame prevede all'art. 6 che: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Tale clausola, dunque, contiene una deroga all'art. 1957 c.c., il quale prevede un termine semestrale entro il quale il creditore può escutere la garanzia (“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”).
In relazione a tale clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., l'opponente ha eccepito la nullità per contrarietà alla disciplina consumeristica in punto di clausole vessatorie.
Ciò in quanto l'opponente sostiene di aver rivestito la qualifica di consumatore al momento del rilascio della fideiussione, motivo per il quale invoca l'applicazione della disciplina dettata dal Codice del Consumo.
Segnatamente verrebbero in rilievo l'art. 33, comma 2, lett. t), D.lgs. n. 206/2005, a tenore del quale “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi” e l'art. 36, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”.
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Dal combinato disposto delle norme richiamate si evince che le clausole vessatorie, ossia quelle determinanti uno squilibrio di diritti e di obblighi a danno del consumatore, sono nulle con conseguente riviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c..
L'opponente ha contestato la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, rientrando nel campo di operatività dell'art. 33, comma 2, lett. t), Codice del Consumo.
Di conseguenza, ha eccepito la decadenza della creditrice parte opposta Parte_1 per decorrenza dei termini ex art. 1957 c.c., con liberazione del fideiussore.
L'eccezione di nullità sollevata da parte opponete sulla clausola di deroga all'art. 1957
c.c., indicata nell'art. 6 della fideiussione, richiede di verificare, in via preliminare, la sussistenza della qualifica di consumatore in capo a . Parte_1
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunciata il 19 novembre
2005 nella causa C-74/15, con interpretazione - vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha chiarito che “tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale
e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”, precisando che “occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia
o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo […]. Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva […]”.
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Ne deriva che i collegamenti funzionali tra fideiussore e società che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore riveste incarichi amministrativi all'interno della società o che detiene una partecipazione al suo capitale (“In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della Per_1 partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Cass. Civ., sez. VI, del 24.01.2020, la n.
1666), mentre si deve ritenere consumatore, il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (“Deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio”, Cass. Civ., sez. VI, del
16.01.2020, la n. 742).
Nel caso di specie, è circostanza documentalmente provata che l'opponente, pur non rivestendo la qualità di socio e/o amministratore della società debitrice principale (all.ti
13 e 14 alla comparsa), rivestiva, al momento del rilascio della fideiussione (01.09.2008), la qualità di socio al 20% e di consigliere della Controparte_3
(incarico del 30.06.2008). Quest'ultima è altra garante della debitrice principale,
[...]
, in virtù di una lettera di patronage (all. 16 alla comparsa), CP_3 Parte_2 nonché socio di maggioranza della stessa, così come risulta dalla visura prodotta agli atti.
Le due società, inoltre, concludevano un atto di compravendita, in data 04.02.2006.
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Appare, dunque, evidente che l'opponente abbia prestato la fideiussione per scopi inerenti all'attività professionale svolta, avendo un interesse commerciale convergente con quello della società garantita.
Inoltre, l'opponente nulla ha dedotto in merito agli scopi estranei all'esercizio dell'attività di impresa sulla base dei quali avrebbe rilasciato la fideiussione, né ha fornito alcuna prova idonea ad escludere l'emerso collegamento tra la garanzia e lo svolgimento dell'attività professionale.
Bisogna, pertanto, escludere che rivestisse la qualità di consumatore, Parte_1 con la conseguenza che la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. non può ritenersi nulla, non potendo trovare applicazione lo statuto del consumatore.
Per tutte queste ragioni l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo n. 1013/2011 deve essere confermato.
Ogni altra eccezione e domanda sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), in considerazione dell'attività concretamente svolta (per la fase istruttoria e decisionale valori minimi).
Non essendosi costituita in giudizio, nulla deve essere statuito in punto Controparte_1 di spese nel rapporto tra questa e l'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1013/2011 emesso dal Tribunale di Grosseto, già esecutivo;
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c) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Parte_1 Controparte_2 di lite che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) Nulla sulle spese in relazione al rapporto tra l'opponente e Controparte_1
Così deciso in Grosseto il 18.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1188/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
23/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR ON, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Ugo Buozzi
n. 20, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE OPPONENTE
E
c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Controparte_2 P.IVA_2
Lazzaro, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Milano, Via Amedeo D'Aosta n.
6, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 23/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 tardiva, ex art. 650 c.p.c., al decreto ingiuntivo n. 1013/2011, con il quale veniva ingiunta, in qualità di fideiussore di s.r.l. , al pagamento, in solido Parte_2 anche con gli altri garanti, della somma pari ad € 736.669,33, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nei confronti di Controparte_1
L'opponente citava in giudizio titolare originaria del credito, e Controparte_1 [...]
quale cessionaria della pretesa creditoria. CP_2
I motivi di opposizione si incentravano su: 1) la violazione della concorrenza, stante l'adozione di clausole riproduttive del modello di fideiussione ABI;
2) contrasto con la disciplina in materia di consumatori, stante la vessatorietà delle suddette clausole;
3) conseguente nullità parziale delle stesse;
4) illegittima segnalazione in centrale rischi;
5) carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
Per tutte queste ragioni formulava le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa affinché,
• in via preliminare sospenda, sussistendo i gravi motivi sopra esposti, anche inaudita altera parte, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Grosseto n°
1013/2011 RG n° 2799/2011 del 07.11.2011;
• nel merito, e conformemente a quanto sopra esposto, accerti e dichiari, ai sensi degli art. 1419 c.c., nulli gli articoli 2, 6 e 9 della fideiussione prestata, in quanto riproduttivi di clausole ritenute illegittime dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, e quindi configurative di intese restrittive anti-concorrenziali in grave violazione con l'art.
2 della L. n. 287/90, ovvero per illiceità dell'oggetto, come meglio argomentato in narrativa così come espressamente chiarito prima dalla Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n° 41994/2021 del 30 dicembre 2021, poi dalla Corte di
Giustizia Europea (Grande Sezione) del 17.05.2022 ed infine dalla suprema Cassazione
Civile Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479 (all. n° 20 e 21);
• in ragione della nullità parziale ex art. 1419 c.c. degli art. 2, 6 e 9, della fideiussione omnibus impugnata, dichiari inesigibile il credito poiché non azionato nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. per i motivi argomentati e provati, in narrativa ed in allegato, al punto
n. 3;
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• ordini, anche inaudita altera parte, la cancellazione effettuata, per l'odierno attore, dell'iscrizione presso le centrali rischi, poiché illegittima per i motivi nell'atto esposti;
• dichiari la carenza di legittimazione ad agire e la legittimazione processuale sostanziale del diritto a procedere ad avanzare richieste da parte della Controparte_2 in danno del sig. poiché dichiaratasi successori a titolo particolare ai Parte_1 sensi dell'art. 58 TUB, per i motivi esposti in diritto al punto n. 5, quanto il difetto della titolarità attiva e passiva del rapporto;
• per l'effetto, revochi il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Grosseto in data
07.11.2011 per euro 736.669,33 r.g. n° 2799/2011 n° 1013/2011;
• in ogni caso, condannare le parti convenute alla rifusione delle spese di lite ex D.M.
55/2014, oltre spese e oneri accessori in favore dell'avvocato che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Curia, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione: respingere l'opposizione tardiva e rigettare le domande e le eccezioni tutte svolte da parte opponente, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio”.
Non si costituiva in giudizio pur avendo ricevuto regolare notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo.
Con ordinanza del 30.05.2025 il giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 23.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il merito dell'opposizione. Sulla nullità per conformità al modello ABI.
Orbene, passando all'analisi del merito dell'opposizione, la stessa risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
La presente opposizione origina dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 9479/2023, nella parte in cui dispone che la stabilità del decreto ingiuntivo
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non opposto dal consumatore possa essere messa in discussione relativamente alla questione concernente la sussistenza o meno di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di una motivazione sul punto nel titolo monitorio.
Dunque, le Sezioni Unite, oltre ad imporre al giudice del monitorio un obbligo cognitivo e motivazionale in ordine all'assenza di clausole vessatorie, quando viene in rilievo un contratto stipulato da un consumatore, ha stabilito che, ove tale motivazione manchi, la nullità delle clausole vada rilevata, anche in via officiosa, in sede esecutiva fino al momento della vendita o dell'assegnazione, con avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nell'ambito della quale la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c..
Pertanto, in questa sede il sindacato giurisdizionale deve involgere unicamente il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo, non prevedendo quest'ultimo una motivazione in tal senso, senza che sia possibile rimettere in discussione l'intero rapporto, alla luce del bilanciamento tra il valore dell'intangibilità del giudicato e il principio di effettività della tutela consumeristica, di matrice eurounitaria.
Ed infatti, il thema decidendum del presente giudizio non potrà che involgere unicamente l'eventuale abusività delle clausole con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo, restando fuori ogni altra questione.
Pertanto, in tale sede, alcun sindacato potrà aversi in merito alla questione della legittimazione attiva della cessionaria ed all'asserita illegittima segnalazione alla centrale rischi, trattandosi di contestazioni che non attengono al carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del decreto ingiuntivo.
Orbene, in primo luogo, contesta la validità della fideiussione dallo Parte_1 stesso rilasciata, chiedendone l'accertamento della nullità parziale, per violazione delle norme poste a tutela della concorrenza, in quanto riproduttive del modello ABI.
Relativamente alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antistrust, la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 02.05.2005 (all. 9 di parte opponente) emesso dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal
12.01.2006, dei poteri all'AGCM per effetto della legge n. 262/2005, avente ad oggetto il
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denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”).
In tale provvedimento l'Autorità Garante ha messo in evidenza che le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI, in relazione alla fideiussione omnibus, essendo deliberazioni di un'associazione di imprese rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 2, comma 1, legge n. 287/1990. Tale disposizione prevede che: “sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate, ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
All'esito del procedimento, la Banca d'Italia disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Ciò che rileva, secondo l'Autorità Garante, è la capacità di tale schema contrattuale di creare una situazione di uniformità idonea ad incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza.
La Banca d'Italia concludeva nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso
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in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza pertanto dispone che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”, in seguito al quale il consumatore, che subisce un danno da contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione a monte, ha a propria disposizione l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno (art. 33, legge 287 del 1990) (“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla
Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”, Cass. Civ., sez. I, del
02.08.2024, la n. 21841).
La nullità dell'intesa a monte determina, inoltre, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole (“Il provvedimento di Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello, trovando applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1419 c.c., in base al quale la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale”, Cass. Civ., sez. I, del 26.09.2019, la n. 24044; “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
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1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell' art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, Cass. Civ., S.S.U.U., del
30.12.2021, la n. 41994).
E' pertanto evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
Fatta questa necessaria premessa, risulta importante specificare che la fideiussione rilasciata dalla parte opponente riproduce pedissequamente il modello di schema contrattuale ABI, contenendo le tre clausole di cui sopra.
Tuttavia, ciò che assume rilievo, ai fini del rigetto dell'eccezione di nullità parziale è la data della fideiussione.
Ed infatti la fideiussione omnibus prestata da è stata sottoscritta in data Parte_1
01.09.2008 (all. 1 di parte opponente).
A tal proposito, trattasi di una fideiussione che non rientra nell'ambito di operatività del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, motivo per il quale quest'ultimo non può fornire una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, in quanto le garanzie oggetto del presente giudizio sono state sottoscritte in un periodo di gran lunga successivo a quello oggetto di accertamento dell'autorità garante, conclusosi nel maggio 2005.
L'opponente, pertanto, non può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente perché un simile accertamento riguarda un periodo diverso da quello in cui si collocano le fideiussioni che avrebbero leso la sfera giuridica delle parti attrici.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto coperte dall'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia nel 2005 solo le condotte anteriori al provvedimento n. 55 del 22 maggio 2005, ritenendo operante una presunzione di sussistenza dell'illecito solo per quelle di poco successive all'adozione del provvedimento dell'autorità (Cass. Civ., sez.
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del 12.12.2017, la n. 29810; Cass. Civ., n. 21978/2019). Ciò non può di certo operare per la fideiussione di cui al presente giudizio, essendo stata la stessa stipulata a distanza di anni dal periodo oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia, ossia tre anni dopo.
Trattasi, pertanto, di fideiussioni pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI (“Le fideiussioni, sottoscritte in data 15.12.2015, non subiscono gli effetti dell'accertamento compiuto dalla
Banca d'Italia, nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale
è stato emanato il provvedimento n. 55 del 2005 relativo alla normativa antitrust. In virtù del predetto provvedimento, le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI sono state valutate come anticoncorrenziali. Alla luce di ciò, deve considerarsi infondata la domanda riconvenzionale di nullità della garanzia omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, in quanto contenente clausole asseritamente predisposte sulla scorta del c.d.
“Modello Standard ABI””, Tribunale Milano, sez. spec. Impresa, del 03.02.2023, la n.
896).
L'opponente avrebbe dovuto provare l'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito, con esclusione dell'applicazione del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia. Sul punto la parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, non producendo alcun documento, né, tanto meno, svolgendo alcuna istanza istruttoria volta a provare la configurabilità di una persistente intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di cui alla sottoscrizione della fideiussione. La stessa si è infatti limitata a produrre il provvedimento n. 55 della Banca D'Italia, senza provare la sussistenza di un'intesa illecita a monte tra istituti di credito, e soprattutto di cui sia parte anche la banca convenuta, idonea a falsare la concorrenza. Manca, inoltre, la prova del pregiudizio che l'opponente avrebbe subito in ragione della presunta intesa illecita.
Sulla nullità per contrasto con lo statuto dei consumatori.
Ed infatti, l'ulteriore questione sollevata con il presente giudizio attiene alla valutazione di vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di fideiussione omnibus stipulato da con Parte_1 Controparte_1
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Si richiama, nuovamente, sul punto, l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui l'opposizione tardiva è ammessa solo per far valere l'abusività delle clausole inserite nei contratti stipulati da un professionista e un consumatore (Cass. Civ. Sez. Un., del 06.04.2023, la n. 9479).
La fideiussione in esame prevede all'art. 6 che: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Tale clausola, dunque, contiene una deroga all'art. 1957 c.c., il quale prevede un termine semestrale entro il quale il creditore può escutere la garanzia (“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”).
In relazione a tale clausola di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., l'opponente ha eccepito la nullità per contrarietà alla disciplina consumeristica in punto di clausole vessatorie.
Ciò in quanto l'opponente sostiene di aver rivestito la qualifica di consumatore al momento del rilascio della fideiussione, motivo per il quale invoca l'applicazione della disciplina dettata dal Codice del Consumo.
Segnatamente verrebbero in rilievo l'art. 33, comma 2, lett. t), D.lgs. n. 206/2005, a tenore del quale “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: […] t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi” e l'art. 36, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”.
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Dal combinato disposto delle norme richiamate si evince che le clausole vessatorie, ossia quelle determinanti uno squilibrio di diritti e di obblighi a danno del consumatore, sono nulle con conseguente riviviscenza della disciplina legale di cui all'art. 1957 c.c..
L'opponente ha contestato la nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, rientrando nel campo di operatività dell'art. 33, comma 2, lett. t), Codice del Consumo.
Di conseguenza, ha eccepito la decadenza della creditrice parte opposta Parte_1 per decorrenza dei termini ex art. 1957 c.c., con liberazione del fideiussore.
L'eccezione di nullità sollevata da parte opponete sulla clausola di deroga all'art. 1957
c.c., indicata nell'art. 6 della fideiussione, richiede di verificare, in via preliminare, la sussistenza della qualifica di consumatore in capo a . Parte_1
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunciata il 19 novembre
2005 nella causa C-74/15, con interpretazione - vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha chiarito che “tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale
e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società”, precisando che “occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia
o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo […]. Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva […]”.
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Ne deriva che i collegamenti funzionali tra fideiussore e società che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore riveste incarichi amministrativi all'interno della società o che detiene una partecipazione al suo capitale (“In tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria
(CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità della Per_1 partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”, Cass. Civ., sez. VI, del 24.01.2020, la n.
1666), mentre si deve ritenere consumatore, il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (“Deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio”, Cass. Civ., sez. VI, del
16.01.2020, la n. 742).
Nel caso di specie, è circostanza documentalmente provata che l'opponente, pur non rivestendo la qualità di socio e/o amministratore della società debitrice principale (all.ti
13 e 14 alla comparsa), rivestiva, al momento del rilascio della fideiussione (01.09.2008), la qualità di socio al 20% e di consigliere della Controparte_3
(incarico del 30.06.2008). Quest'ultima è altra garante della debitrice principale,
[...]
, in virtù di una lettera di patronage (all. 16 alla comparsa), CP_3 Parte_2 nonché socio di maggioranza della stessa, così come risulta dalla visura prodotta agli atti.
Le due società, inoltre, concludevano un atto di compravendita, in data 04.02.2006.
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Appare, dunque, evidente che l'opponente abbia prestato la fideiussione per scopi inerenti all'attività professionale svolta, avendo un interesse commerciale convergente con quello della società garantita.
Inoltre, l'opponente nulla ha dedotto in merito agli scopi estranei all'esercizio dell'attività di impresa sulla base dei quali avrebbe rilasciato la fideiussione, né ha fornito alcuna prova idonea ad escludere l'emerso collegamento tra la garanzia e lo svolgimento dell'attività professionale.
Bisogna, pertanto, escludere che rivestisse la qualità di consumatore, Parte_1 con la conseguenza che la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. non può ritenersi nulla, non potendo trovare applicazione lo statuto del consumatore.
Per tutte queste ragioni l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo n. 1013/2011 deve essere confermato.
Ogni altra eccezione e domanda sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), in considerazione dell'attività concretamente svolta (per la fase istruttoria e decisionale valori minimi).
Non essendosi costituita in giudizio, nulla deve essere statuito in punto Controparte_1 di spese nel rapporto tra questa e l'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1013/2011 emesso dal Tribunale di Grosseto, già esecutivo;
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c) Condanna al pagamento nei confronti di delle spese Parte_1 Controparte_2 di lite che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) Nulla sulle spese in relazione al rapporto tra l'opponente e Controparte_1
Così deciso in Grosseto il 18.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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