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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/12/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
RG IM pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
12.10.2020
d a
, Parte_1 Parte_2 [...]
, , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Pt_10 Pt_11 Parte_12 Parte_13
rappresentati e difesi dall'avv. Federico Fior pec Email_1
ricorrenti contro pagina 1 di 28 socio unico Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Filippo Valcanover pec Email_2
convenuta
Controparte_2
rappresentata e difesa dal prof. avv. RG Frus pec
, dall'avv. Andrea Buchicchio pec Email_3
e dall'avv. Nicola Mangione pec Email_4
Email_5
convenuta
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
“Nel merito:
1) previo accertamento, eventualmente in via incidentale, della inefficacia del licenziamento/risoluzione del rapporto di lavoro da parte di OS s.c. (o comunque l'inopponibilità dello stesso ai ricorrenti e/o la nullità e/o illegittimità dello stesso), dichiarare che la successione di e Pt_14 Controparte_1
nell'appalto presso l'Università degli Studi di Trento costituisce trasferimento
d'azienda ai sensi dell'art. 2112 e dell'art. 29 del D. lgs. 276/2003 e che, conseguentemente, il rapporto di lavoro dei ricorrenti con (per Controparte_1
quanto concerne i sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e (per
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_14
quanto concerne i sig.ri , Parte_7 Parte_8 Parte_9
e è la prosecuzione, senza soluzione Parte_15 Parte_12 Parte_13
di continuità, del precedente rapporto di lavoro con OS s.c. pagina 2 di 28 2) Conseguentemente, accertato che la risoluzione del rapporto di lavoro con OS
s.c. e la coeva riassunzione da parte di e costituisce Pt_14 Controparte_3
condotta complessivamente elusiva dell'art. 2112 c.c., condannare le società convenute in solido tra loro, o proporzionalmente al rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento in favore dei lavoratori del danno subito stabilendo
a tal fine un'indennità commisurata a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con applicazione eventualmente analogica dei parametri dell'art. 18 L. n. 300/1970.
3) Comunque, per tutte le ragioni di cui in ricorso, accertare che i rapporti di lavoro dei ricorrenti con (per quanto concerne i sig.ri Controparte_1 Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e e (per quanto concerne i sig.ri
[...] Parte_6 Pt_14 Parte_7
e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_15 Parte_12
debba essere regolato (anche sotto il profilo retributivo) dal CCNL Parte_13
per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi già precedentemente applicato da OS s.c. con conservazione dei diritti maturati in punto di inquadramento e in conseguenza dell'anzianità di servizio e, per l'effetto, condannarsi e al pagamento delle differenze Controparte_1 Pt_14
retributive tra i due CCNL (Commercio e Multiservizi) maturate dal cambio
d'appalto alla data odierna [al 28 febbraio 2023] da determinare a mezzo di CTU contabile.
4) In subordine rispetto alla domanda sub 3), accertare e dichiarare l'illegittimità del mutamento di categoria legale da impiegato ad operaio, nonché il diritto dei ricorrenti all'inquadramento al 3° livello CCNL multiservizi e per l'effetto
Part condannare (per quanto concerne i sig.ri Controparte_1 Parte_1 pagina 3 di 28 , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (per quanto concerne i sig.ri , Parte_6 Pt_14 Parte_7
e al Parte_8 Parte_9 Parte_15 Parte_12 Parte_13
pagamento delle differenze retributive maturate dal 16 luglio 2019 alla data della sentenza da quantificarsi a mezzo di CTU contabile;
5) In subordine rispetto alla domanda sub 3) e in cumulo con la domanda sub 4) accertare e dichiarare, in applicazione dell'art. 32 LP 2/2016, dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., il diritto dei ricorrenti alla conservazione del trattamento economico in atto al momento del trasferimento d'azienda, o comunque del cambio
d'appalto, e quindi condannare (per quanto concerne i sig.ri Controparte_1
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e e (per quanto concerne i sig.ri Parte_5 Parte_6 Pt_14
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_15 Pt_12
e al pagamento in favore dei ricorrenti di un superminimo
[...] Parte_13
individuale non assorbibile, da determinarsi a mezzo CTU contabile, pari alla differenza mensile tra la retribuzione riconosciuta agli stessi (in ragione dell'anzianità individuale di servizio) in applicazione del 5° livello CCNL terziario/commercio, alla data del trasferimento/cambio d'appalto e quanto è successivamente dovuto in applicazione del 3° livello CCNL multiservizi o, in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub 4), del 2° livello CCNL multiservizi.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA, CNPA e al 15% per spese generali”
pagina 4 di 28 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
socio unico Controparte_1
“In via preliminare affinché venga dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo già dichiarato di voler profittare delle Controparte_1
transazioni intervenute tra i ricorrenti e la aventi ad oggetto CP_4 CP_5
l'intero presunto debito solidale;
in via principale, per il rigetto del ricorso introduttivo in ogni caso, per l'integrale rifusione delle spese di giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_2
“Voglia il Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO, rigettare tutte le domande dei ricorrenti per i motivi sopra esposti;
IN OGNI CASO, con il favore delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 151/2024 del 24.9.2024 questo giudice ha così statuito: pagina 5 di 28 “Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. RG IM, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dalle società convenute Controparte_1
e di “intervenuta
[...] Controparte_2
cessazione della materia del contendere”.
2. Dichiara che l'avvicendamento nell'esercizio della medesima (o quanto meno analoga) attività afferente al servizio presso l'Università degli Studi di Trento – riguardante la società convenuta , quale appaltatrice Controparte_6
uscente in data 15.7.2019, e le società convenute e Controparte_1
, quali appaltatrici entranti in Controparte_2
data 16.7.2019 – ha integrato la fattispecie, disciplinata dalla direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, recepita mediante l'art. 2112 cod.civ., del trasferimento di azienda di un ramo di azienda (quello CP_7
concernente lo svolgimento del servizio oggetto del contratto di appalto che la società datrice aveva stipulato, quale appaltatrice, Controparte_6
con l'Università degli Studi di Trento, quale appaltante, in data 21.4.2010).
3. Dichiara che i rapporti di lavoro subordinato costituiti tra la società
[...]
e i ricorrenti sono, in data 16.7.2019, continuati, ai sensi Controparte_6
dell'art. 2112 co.1 cod. civ., con la società o, CP_1 CP_1
rispettivamente, con la società . Controparte_2
4. Annulla i recessi intimati, con comunicazioni del 6.6.2019, ai ricorrenti da all'esito della procedura di licenziamento collettivo Controparte_6
con effetto al 15.7.2019.
pagina 6 di 28 5. Rigetta le domande risarcitorie proposte dai ricorrenti nei confronti delle società convenute , e Controparte_6 Controparte_1 [...]
in dipendenza dei recessi sub 4. Controparte_2
6. Rigetta le domande di parte ricorrente volte ad accertare l'assoggettamento dei rapporti di lavoro subordinato, costituiti da e Controparte_1
e lavoro con i ricorrenti, alla disciplina Controparte_2
prevista dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi già precedentemente applicato da , e la Controparte_6
conservazione dei diritti maturati dai ricorrenti in punto di inquadramento e retribuzione all'epoca del rapporto con . Controparte_6
7. Accerta in favore dei ricorrenti:
❖ il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con le società appaltatrici e, rispettivamente, Controparte_1 [...]
; Controparte_2
❖ il diritto di percepire dalle rispettive società datrici le relative differenze retributive (anche considerando l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3.).
8. Rigetta la seconda domanda di ordine retributivo proposta dai ricorrenti in via subordinata e volta ad accertare, in applicazione dell'art. 32 co. 4 L.P. 9.3.2016, n.
2, dell'art. 2103 cod.civ. e dell'art. 36 Cost., il diritto alla conservazione del trattamento economico “in atto al momento del trasferimento d'azienda o comunque del cambio d'appalto”,
pagina 7 di 28 9. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra i ricorrenti e la società
[...]
coatta amministrativa. Controparte_8
10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali in ordine agli altri rapporti processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. ai fini della liquidazione dei crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni dell'odierna sentenza,
NOMINA consulente tecnico d'ufficio il dott. – Trento, via A. Rosmini, 58. Persona_1
FISSA per la comparizione del c.t.u. l'udienza del 29 ottobre 2024, ore 13,00”.
§2 la consulenza tecnica d'ufficio
Il c.t.u. consulente del lavoro dott. ha depositato in data 27.10.2025 la Persona_1
propria relazione.
Con congrua e logica motivazione di ordine tecnico il c.t.u. ha così determinato i crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni dell'odierna sentenza:
➢ per € 16.275,12, di cui € 1.131,02 a titolo di TFR, Parte_1
➢ per € 15.694,60, di cui € 968,12 a titolo di Parte_2
TFR,
➢ per € 16.708,30, di cui € 1.341,46 a titolo di TFR, Parte_3 pagina 8 di 28 ➢ per € 16.292,54, di cui € 1.108,82 a titolo di TFR, Parte_4
➢ per € 16.351,29, di cui € 1.163,99 a titolo di TFR, Parte_5
➢ per € 8.686,68, di cui € 661,24 a titolo di TFR, Parte_6
➢ per € 14.676,10, di cui € 854,77 a titolo di TFR, Parte_7
➢ per € 16.438,18, di cui € 106,30 a titolo di TFR, Parte_8
➢ per € 11.126,48, di cui € 1.200,67 a titolo di TFR, Parte_9
➢ per € 12.506,68, di cui € 188,97 a titolo di TFR, Pt_15 Pt_11
➢ per € 14.105,82, di cui € 1.408,07 a titolo di TFR, Parte_12
➢ per € 15.532,65, di cui € 953,30 a titolo di TFR. Parte_13
Il c.t. di parte ricorrente e il c.t. di parte convenuta hanno formulato osservazioni in ordine alle quali il c.t.u. ha svolto esaustive e condivisibili repliche (per di più le osservazioni del c.t. di parte ricorrente si fondano su circostanze né allegate tempestivamente, né a fortiori provate, come ha ben evidenziato il c.t.u. a pag. 6 del proprio elaborato: “Il passaggio dalla qualifica di operaio alla qualifica di impiegato è dunque riconducibile alla natura dei lavori svolti nell'appalto di NI (data inizio
21.4.2010), ma non anche in precedenti appalti nei quali non sono note le mansioni svolte, né mai si riferisce negli atti di causa che anche prima del 2010 tali lavoratori avessero acquisito mansioni impiegatizia” e soprattutto non vi è alcun elemento che possa far ritenere che quei cambi di appalto costituissero in realtà dei trasferimenti di azienda.
La società convenuta con nota depositata in data 16.11.2025, Controparte_2
ha chiesto:
“di disporre la rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, precisando che il
CTU è tenuto a calcolare gli scatti di anzianità previsti dall'art. 22 CCNL Multiservizi dal luglio
2019; pagina 9 di 28 in subordine, di convocare il CTU per l'acquisizione di chiarimenti in contraddittorio tra le parti sulle questioni sollevate e sulle osservazioni della convenuta, disponendo, ove ritenuto opportuno, la successiva integrazione o correzione della relazione peritale nei limiti dell'incarico originariamente conferito”.
α
Ad avviso della convenuta dalle statuizioni contenute nella Controparte_2
sentenza non definitiva, le quali hanno accertato:
❖ “il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con la società convenuta
[...]
”; Controparte_2
❖ “il diritto di percepire dalla società convenuta Controparte_2
produzione le relative differenze retributive (anche considerando CP_2
l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3., […]”, il c.t.u. “ha tratto l'indebita conclusione che siano dovuti dalla cessionaria in favore dei lavoratori anche gli scatti di anzianità astrattamente maturati dagli stessi durante il rapporto di lavoro presso la cedente, in base ad una applicazione retroattiva del CCNL Multiservizi”.
β
Più concretamente parte convenuta si duole che il c.t.u., ai fini del computo delle CP_2
differenze retributive scaturenti dal riconoscimento del diritto all'inquadramento nel III livello, abbia “inserito l'equivalente di quattro scatti di anzianità (a seconda dell'anzianità pregressa), ulteriori rispetto al primo scatto biennale spettante in applicazione dell'art. 22 del ccnl
Multiservizi, secondo cui per gli impiegati il diritto allo scatto matura dopo due anni di anzianità
“presso una stessa impresa””. pagina 10 di 28 γ
Afferma che “il riconoscimento di scatti di anzianità relativi al periodo pregresso alla cessione sulla base di un contratto collettivo all'epoca non applicato è indebito per varie ragioni”, vale a dire:
1) “il riconoscimento dell'anzianità convenzionale a partire dall'inizio del rapporto di lavoro presso la cedente, insito nella continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità propria dell'art. 2112, primo comma, c.c., non comporta la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata presso il cedente”;
2) “nel corso del rapporto presso il cedente i lavoratori hanno percepito gli scatti loro spettanti secondo la disciplina collettiva applicabile in forza del precedente NL (Turismo): non si vede, pertanto, la ragione di una nuova erogazione per il medesimo titolo (tanto più sulla base di un contratto collettivo non applicato nel periodo precedente rispetto alla cessione e al mutamento di contrattazione collettiva)”;
3) “l'anzianità pregressa, quale fatto storico, di per sé non genera “diritti”, a meno che il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria non la contempli come presupposto per il riconoscimento di determinati benefici (come ad esempio, avviene ai fini dell'inquadramento nel III livello retributivo degli impiegati esecutivi, dove il CCNL riconosce un automatico diritto a tale livello dopo 18 mesi di effettivo servizio nel livello precedente)”;
4) “diversamente, l'anzianità pregressa non genera automaticamente alcun diritto, nemmeno quello agli scatti (che nel caso di specie sono già stati percepiti presso e, seguendo CP_6
l'impostazione errata del consulente, dovrebbero essere nuovamente pagati dalla cessionaria!)”;
5) “nel caso in esame l'art. 22 del ccnl Multiservizi stabilisce che, per gli impiegati, l'anzianità di servizio maturata “presso una stessa impresa” determina uno scatto biennale;
dunque, il pagina 11 di 28 presupposto che determina il sorgere del diritto agli scatti l'anzianità di servizio presso uno stesso datore di lavoro, non invece quella legata agli anni di servizio prestati nel settore”;
6) “laddove le parti sociali abbiano voluto dare rilievo all'anzianità di servizio nel settore, anziché nell'impresa, lo hanno detto esplicitamente: come, ad esempio, nel caso della disciplina degli scatti per gli operai (v. sempre art. 22 CCNL Multiservizi)”;
7) “ne discende che gli unici scatti di anzianità cui i lavoratori hanno diritto di percepire dalla cessionaria sono quelli maturati a partire dal biennio successivo al momento in cui hanno iniziato a prestare servizio alle dipendenze della stessa cessionaria”;
8) “a conferma di quanto precede, occorre ricordare che, secondo un orientamento ormai consolidato tra la giurisprudenza di legittimità, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente
è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria, anche se più sfavorevole (Cass. 10614/2011; Cass n. 5882/2010), e che tale sostituzione non può ovviamente comportare l'applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso, ma regolare il periodo successivo”.
- - -
Si tratta assunti che non possono essere condivisi.
a)
Come specificato sia nella sentenza non definitiva sia nella contestuale ordinanza ex art. 279 co.1 n.4 e 2, questo giudice ha ritenuto necessario avvalersi di c.t.u. “ai fini della liquidazione dei crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni della
[predetta] sentenza”, vale a dire:
“2. Dichiara che l'avvicendamento nell'esercizio della medesima (o quanto meno analoga) attività afferente al servizio presso l'Università degli Studi di Trento – riguardante la società convenuta , quale appaltatrice Controparte_6
uscente in data 15.7.2019, e la società convenuta di Controparte_2 pagina 12 di 28 produzione e lavoro, nonché la società quali Controparte_1
appaltatrici entranti in data 16.7.2019 – ha integrato la fattispecie, disciplinata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, recepita mediante l'art. 2112 cod.civ., del trasferimento di azienda melius di un ramo di azienda (quello concernente lo svolgimento del servizio oggetto del contratto di appalto che la società datrice aveva stipulato, quale appaltatrice, con l'Università Controparte_6
degli Studi di Trento, quale appaltante, in data 21.4.2010)”;
“4. Dichiara che, ad eccezione della posizione di , i rapporti di lavoro CP_9
subordinato costituiti tra la e i ricorrenti sono, CP_6 Controparte_6
in data 16.7.2019, continuati, ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod. civ., con la società convenuta ”; Controparte_2
“7. Accerta in favore dei ricorrenti:
❖ il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con la società convenuta;
Controparte_2
❖ il diritto di percepire dalla società convenuta Controparte_2
le relative differenze retributive (anche considerando
[...]
l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3., ad eccezione della posizione di )” CP_9
b)
Come appare evidente, i crediti, che il c.t.u. è stato chiamato a liquidare nell'espletamento dell'incarico affidatogli, riguardano il periodo di lavoro che i ricorrenti hanno svolto alle dipendenze di (o di Controparte_2 Controparte_1
e che ha avuto inizio a decorrere dal 16.7.2019.
[...] pagina 13 di 28 c)
Come anche espressamente precisato in sentenza sub §2 4. e nel punto 4. del dispositivo, trovando nella vicenda in esame applicazione il disposto ex art. 2112 co.1 cod.civ., i rapporti di lavoro subordinato costituiti tra l'apparente appaltatore uscente, ma in realtà imprenditore cedente ( e i ricorrenti sono, in data Controparte_6
16.7.2019, continuati con l'apparente appaltatore entrante, ma in realtà imprenditore cessionario ( o , ad eccezione Controparte_2 Controparte_1
del ricorrente per una ragione a lui peculiare. CP_9
Correlativamente, il periodo di lavoro, che, a far data dal 16.7.2019, ciascun ricorrente ha svolto alle dipendenze di (o di Controparte_2 Controparte_1
, afferisce al rapporto di lavoro subordinato da lui iniziato alle dipendenze di
[...]
Controparte_6
Quindi ciascun ricorrente è stato parte prestatrice dell'unico rapporto di lavoro subordinato, nel quale ha svolto il ruolo di datore prima in Controparte_6
seguito (o . Controparte_2 Controparte_1
L'unicità del rapporto di lavoro subordinato ha comportato, come espressamente statuito nella sentenza non definitiva in sentenza sub §2
6. b) – non modificabile in questa fase –
“la conservazione dell'anzianità di servizio, la quale è un effetto indefettibile della continuità del rapporto ex art. 2112 co.1 cod.civ.”.
d)
Alla luce dei suesposti richiami si ritengono non persuasive le critiche formulate dalla convenuta in ordine all'elaborato del c.t.u.. Controparte_2 ad α
Secondo parte convenuta, dalle statuizioni della sentenza non definitiva il c.t.u. “ha tratto l'indebita conclusione che siano dovuti dalla cessionaria in favore dei lavoratori anche gli pagina 14 di 28 scatti di anzianità astrattamente maturati dagli stessi durante il rapporto di lavoro presso la cedente, in base ad una applicazione retroattiva del CCNL Multiservizi”.
Di contro, a ben vedere, il c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di CP_2
(o di : Controparte_6 Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_6
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di (o di Controparte_2
. Controparte_1
a β
Secondo parte convenuta il c.t.u. ha “inserito l'equivalente di quattro scatti di anzianità (a seconda dell'anzianità pregressa), ulteriori rispetto al primo scatto biennale spettante in applicazione dell'art. 22 del ccnl Multiservizi, secondo cui per gli impiegati il diritto allo scatto matura dopo due anni di anzianità “presso una stessa impresa””.
Di contro il c.t.u. ha correttamente applicato l'art. 22 co. 1 CCNL Multiservizi, atteso che, nell'ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'imprenditore cedente e l'imprenditore cessionario devono considerarsi, stante l'unicità del rapporto di lavoro, di cui prima l'uno e poi l'altro sono stati parte, ognuno quale datore, “una stessa impresa” ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva, e, quindi, l'anzianità di servizio, concernente il lavoro prestato dai ricorrenti in favore prima di poi di (o Controparte_6 Controparte_2
, in esecuzione dell'unico rapporto di lavoro, deve Controparte_1 pagina 15 di 28 considerarsi maturata presso “una stessa impresa”, sempre ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva.
a γ 1)
La società convenuta sostiene che “il riconoscimento dell'anzianità convenzionale a partire dall'inizio del rapporto di lavoro presso la cedente, insito nella continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità propria dell'art. 2112, primo comma, c.c., non comporta la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata presso il cedente”.
L'assunto, se fosse accolto comporterebbe de plano il disconoscimento ai ricorrenti dell' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la Controparte_6
sentenza non definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro attribuito per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario ( o Controparte_2
. Controparte_1
a γ 2)
La società ricorrente deduce: “nel corso del rapporto presso il cedente i lavoratori hanno percepito gli scatti loro spettanti secondo la disciplina collettiva applicabile in forza del precedente
NL (Turismo): non si vede, pertanto, la ragione di una nuova erogazione per il medesimo titolo
(tanto più sulla base di un contratto collettivo non applicato nel periodo precedente rispetto alla cessione e al mutamento di contrattazione collettiva)”.
Di contro, i conteggi predisposti dal c.t.u. non determinano alcuna “nuova erogazione per il medesimo titolo” di quanto percepito dai ricorrenti nel periodo in cui hanno lavorato in favore della cedente Infatti., come già evidenziato ad α, il Controparte_6
c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far pagina 16 di 28 data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di (o di Controparte_2
: Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_6
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di (o di Controparte_2
. Controparte_1
a γ 3)
La società ricorrente sostiene che: “l'anzianità pregressa, quale fatto storico, di per sé non genera “diritti”, a meno che il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria non la contempli come presupposto per il riconoscimento di determinati benefici (come ad esempio, avviene ai fini dell'inquadramento nel III livello retributivo degli impiegati esecutivi, dove il CCNL riconosce un automatico diritto a tale livello dopo 18 mesi di effettivo servizio nel livello precedente)”;
Così opinando, parte ricorrente, come già a γ 1), nega ai ricorrenti l' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la sentenza non Controparte_6
definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro riconosciuto per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario ( o Controparte_2
. Controparte_1
a γ 4)
Ad avviso della società convenuta “l'anzianità pregressa non genera automaticamente alcun diritto, nemmeno quello agli scatti (che nel caso di specie sono già stati percepiti presso CP_6 pagina 17 di 28 e, seguendo l'impostazione errata del consulente, dovrebbero essere nuovamente pagati dalla cessionaria!)”.
In ordine alla prima parte dell'assunto, appare sufficiente richiamare quanto statuito a proposito di γ 1) e γ 3) in punto riconoscimento, da parte della sentenza non definitiva, della anzianità maturata presso l'imprenditore cedente, per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario ( o Controparte_2 Controparte_1
.
[...]
In ordine alla seconda parte dell'assunto, appare sufficiente richiamare quanto statuito a proposito di γ 2) in ordine al fatto che i conteggi predisposti dal c.t.u. non determinano in favore dei ricorrenti alcun “nuovo pagamento” degli “scatti … percepiti presso ”. CP_6
a γ 5) e a γ 6)
La società convenuta deduce:
“nel caso in esame l'art. 22 del ccnl Multiservizi stabilisce che, per gli impiegati, l'anzianità di servizio maturata “presso una stessa impresa” determina uno scatto biennale;
dunque, il presupposto che determina il sorgere del diritto agli scatti l'anzianità di servizio presso uno stesso datore di lavoro, non invece quella legata agli anni di servizio prestati nel settore;
”
“laddove le parti sociali abbiano voluto dare rilievo all'anzianità di servizio nel settore, anziché nell'impresa, lo hanno detto esplicitamente: come, ad esempio, nel caso della disciplina degli scatti per gli operai (v. sempre art. 22 CCNL Multiservizi)”.
Si tratta di assunti non convincenti alla luce della statuizioni di cui a β: nell'ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod.civ.,
l'imprenditore cedente e l'imprenditore cessionario devono considerarsi, stante l'unicità del rapporto di lavoro, di cui prima l'uno e poi l'altro sono stati parte, ognuno quale pagina 18 di 28 datore, “una stessa impresa” ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva, e, quindi, l'anzianità di servizio, concernente il lavoro prestato dai ricorrenti in favore prima di poi di (o Controparte_6 Controparte_2
, in esecuzione dell'unico rapporto di lavoro, deve Controparte_1
considerarsi maturata presso “una stessa impresa”, sempre ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva.
a γ 7)
La società convenuta afferma che: “gli unici scatti di anzianità cui i lavoratori hanno diritto di percepire dalla cessionaria sono quelli maturati a partire dal biennio successivo al momento in cui hanno iniziato a prestare servizio alle dipendenze della stessa cessionaria”.
Così opinando, parte ricorrente, come già a γ 1) e a γ 3), nega ai ricorrenti l' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la sentenza Controparte_6
non definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro riconosciuto per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario ( o Controparte_2
. Controparte_1
a γ 8)
La società convenuta – richiamando l' “orientamento ormai consolidato tra la giurisprudenza di legittimità”, secondo cui “la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria, anche se più sfavorevole
(Cass. 10614/2011; Cass n. 5882/2010)” – afferma che “tale sostituzione non può ovviamente comportare l'applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso, ma regolare il periodo successivo”.
pagina 19 di 28 Orbene, i conteggi predisposti dal c.t.u. non comportano alcuna “applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso” ossia alcuna applicazione del CCNL
Multiservizi in riferimento al periodo in cui i ricorrenti lavoravano in favore di
[...]
, venendo assoggettati a diverso CCNL. Controparte_6
Infatti, come già statuito ad α e a γ 2), il c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di
(o di : Controparte_2 Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_6
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di (o di Controparte_2
. Controparte_1
Quindi non possono essere accolte le istanze, formulate dalla convenuta CP_2
, di “rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio” o, in
[...]
subordine, di convocazione del c.t.u. “per l'acquisizione di chiarimenti”.
- - -
All'udienza odierna la difesa della convenuta si è richiamata Controparte_2
alla sentenza della Suprema Corte Cass. 12.8.2021, n. 22834 e la difesa di CP_1
alla sentenza Cass. 25.11.2014, n. 25021.
[...]
Si tratta di pronunce espressive di un ormai consolidato orientamento (nello stesso senso
Cass. 5.6.2013, n. 14208; Cass. 20.5.2015, n. 10385; Cass. 28.9.2018, n. 23618; Cass.
9.12.2019, n. 32070), secondo cui “deve ritenersi non imposta dall'art. 2112 cod.civ. la pagina 20 di 28 ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata in precedenza presso l'ente cedente"”.
Tuttavia, come hanno precisato Cass. 22834/2021 cit. e Cass. 25021/2014 cit., la portata precettiva di questa statuizione deve essere considerata tenendo conto della primauté che connota le sentenze interpretative della Corte di giustizia, le quali, secondo le giurisdizioni superiori (per tutte Corte cost. n. 113 del 1985 e n. 389 del 1989; tra le più recenti Cass. 22.5.2025, n. 13675; Cass. 14.4.2025, n. 9749) “hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”; ad esse va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità”.
Orbene, nella sentenza del 6 settembre 2011, C- 108/10, , ECLI:EU:C:2011:542, ò Per_2
Corte di giustizia – esaminando “sostanzialmente” la questione “se l'art. 3 della direttiva
77/187 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della retribuzione di lavoratori oggetto di un trasferimento ai sensi di detta direttiva, il cessionario debba tener conto dell'anzianità lavorativa maturata dai citati lavoratori presso il cedente”
(punto 67) – ha statuito che:
l' “obiettivo” perseguito dalla direttiva 77/187 “consiste, essenzialmente, nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (punto 75);
“Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni pagina 21 di 28 globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica di detta direttiva” (punto
76);
“Viceversa, la direttiva 77/187 non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento d'impresa” (punto 77); in una situazione nella quale vi sia la possibilità che, “a causa di un riconoscimento parziale dell'anzianità”, i lavoratori trasferiti “subiscano un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, sarebbe contrario allo scopo della direttiva 77/187, quale ricordato e delineato nei punti 75–77 della presente sentenza, non tener conto di detta anzianità nei limiti necessari all'approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto da detti lavoratori presso il cedente” (punto 78);
“È compito del giudice del rinvio verificare se la ricorrente nella causa principale abbia sofferto, all'atto del suo trasferimento, un siffatto peggioramento retributivo” (punto
82); la Corte ha, quindi, dichiarato:
“Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato pagina 22 di 28 riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo”.
- - -
Di conseguenza, occorre ora accertare nella vicenda in esame: da un lato, se negando ai ricorrenti il riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso la cedente (come pretenderebbero le convenuta Controparte_6
, essi subiscano, all'atto della Controparte_10
determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso la cessionaria CP_11
un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla loro posizione, presso CP_1
la cedente immediatamente precedente al trasferimento;
CP_6
dall'altro, se riconoscendo ai ricorrenti l'anzianità da loro maturata presso la cedente
(come ha fatto il c.t.u. nel predisporre i conteggi ai fini Controparte_6
dell'assolvimento del suo incarico), essi ottengano presso la cessionaria
[...]
un miglioramento delle condizioni retributive rispetto alla loro posizione, CP_12
presso la cedente immediatamente precedente al trasferimento. CP_6
A tal fine appare sufficiente, stante l'assenza di differenze sostanziali, esaminare la situazione di uno solo dei ricorrenti, scelto casualmente tra i trasferiti alle dipendenze di
Controparte_13
Orbene, come emerge dal prospetto paga di luglio 2019 (doc. 12 fasc. ric.), egli, nel periodo immediatamente precedente il trasferimento alle dipendenze di CP_2
, percepiva una retribuzione mensile complessiva (composta da paga base,
[...]
contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento) di € 1.638,49; pagina 23 di 28 secondo i conteggi predisposti dalla società convenuta (che ha disconosciuto del CP_2
tutto l'anzianità maturata dalla lavoratrice presso la cedente ), Controparte_6
a spetterebbe per il mese di agosto 2019 una retribuzione complessiva di € Pt_8
1.239,39 (composta da paga base, contingenza ed EDR); secondo i conteggi predisposti dal c.t.u. (che ha riconosciuto integralmente l'anzianità maturata dal lavoratore presso la cedente , a Controparte_6 Pt_8
spetterebbe per il mese di agosto 2019 una retribuzione complessiva di € 1.487,72
(composta da paga base, contingenza, scatti di anzianità ed EDR).
In definitiva: il disconoscimento dell'anzianità maturata dalla lavoratrice presso la cedente
[...]
comporterebbe, all'atto della determinazione della sua posizione di Controparte_6
partenza presso la cessionaria , un netto peggioramento retributivo rispetto alla sua CP_2
posizione, presso la cedente immediatamente precedente al trasferimento;
CP_6
invece l'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata dal lavoratore presso la cedente non comporta, all'atto della determinazione della sua Controparte_6
posizione di partenza presso la cessionaria , un miglioramento rispetto alla sua CP_2
posizione, presso la cedente immediatamente precedente al trasferimento. CP_6
Quindi la liquidazione dei crediti derivati in favore dei ricorrenti dalla statuizioni della sentenza non definitiva deve avvenire secondo i conteggi predisposti dal c.t.u..
Non meritano, perciò, accoglimento le istanze, formulate dalla convenuta CP_2
, di “rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio” o, in
[...]
subordine, di convocazione del c.t.u. “per l'acquisizione di chiarimenti” e le analoghe istanze espresse da Controparte_1
pagina 24 di 28 §3 conclusioni
In definitiva, la convenuta va condannata a corrispondere: Controparte_3
➢ in favore di la somma di € 16.275,12, di cui € 1.131,02 a titolo Parte_1
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 15.694,60, di cui Parte_2
€ 968,12 a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.708,30, di cui € 1.341,46 a Parte_3
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.292,54, di cui € 1.108,82 a titolo Parte_4
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.351,29, di cui € 1.163,99 a Parte_5
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 8.686,68, di cui € 661,24 a Parte_6
titolo di TFR.
La convenuta va condannata a Controparte_2
corrispondere:
➢ in favore di la somma di € 14.676,10, di cui € Parte_7
854,77 a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.438,18, di cui € 106,30 a titolo di Parte_8
TFR,
➢ in favore di la somma di € 11.126,48, di cui € 1.200,67 a titolo Parte_9
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 12.506,68, di cui € 188,97 a titolo Parte_15
di TFR,
pagina 25 di 28 ➢ in favore di la somma di € 14.105,82, di cui € 1.408,07 a titolo Parte_12
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 15.532,65, di cui € 953,30 a titolo di Parte_13
TFR; tali somme vanno maggiorate ex art. 429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co.36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459).
Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura di un quarto.
La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore dei ricorrenti, dei residui tre quarti.
Le spese di c.t.u. vengono poste a definitivo carico delle società convenute, le quali ne hanno dato origine.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. RG IM, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la convenuta a corrispondere: Controparte_3
➢ in favore di la somma di € 16.275,12, di cui € 1.131,02 a Parte_1
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 15.694,60, di Parte_2
cui € 968,12 a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.708,30, di cui € 1.341,46 a Parte_3
titolo di TFR, pagina 26 di 28 ➢ in favore di la somma di € 16.292,54, di cui € 1.108,82 a Parte_4
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.351,29, di cui € 1.163,99 Parte_5
a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 8.686,68, di cui € 661,24 a Parte_6
titolo di TFR, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna la convenuta a Controparte_2
corrispondere:
➢ in favore di la somma di € 14.676,10, di cui € Parte_7
854,77 a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.438,18, di cui € 106,30 a Parte_8
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 11.126,48, di cui € 1.200,67 a Parte_9
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 12.506,68, di cui € 188,97 a Parte_15
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 14.105,82, di cui € 1.408,07 a Parte_12
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 15.532,65, di cui € 953,30 a titolo Parte_13
di TFR,
pagina 27 di 28 con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
3. Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura di un quarto.
4. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore Controparte_1
dei ricorrenti, dei residui tre quarti, liquidati nella somma di € 7.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e
CNPA..
5. Condanna la società convenuta Controparte_2
alla rifusione, in favore dei ricorrenti, dei residui tre quarti, liquidati nella somma di €
7.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n.
55, oltre ad IVA e CNPA..
6. Pone a definitivo carico delle società convenute, in quote eguali, le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 4.11.2025, salva la solidarietà in favore del c.t.u..
Trento, 4 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. RG IM
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
RG IM pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
12.10.2020
d a
, Parte_1 Parte_2 [...]
, , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Pt_10 Pt_11 Parte_12 Parte_13
rappresentati e difesi dall'avv. Federico Fior pec Email_1
ricorrenti contro pagina 1 di 28 socio unico Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Filippo Valcanover pec Email_2
convenuta
Controparte_2
rappresentata e difesa dal prof. avv. RG Frus pec
, dall'avv. Andrea Buchicchio pec Email_3
e dall'avv. Nicola Mangione pec Email_4
Email_5
convenuta
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
“Nel merito:
1) previo accertamento, eventualmente in via incidentale, della inefficacia del licenziamento/risoluzione del rapporto di lavoro da parte di OS s.c. (o comunque l'inopponibilità dello stesso ai ricorrenti e/o la nullità e/o illegittimità dello stesso), dichiarare che la successione di e Pt_14 Controparte_1
nell'appalto presso l'Università degli Studi di Trento costituisce trasferimento
d'azienda ai sensi dell'art. 2112 e dell'art. 29 del D. lgs. 276/2003 e che, conseguentemente, il rapporto di lavoro dei ricorrenti con (per Controparte_1
quanto concerne i sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e (per
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_14
quanto concerne i sig.ri , Parte_7 Parte_8 Parte_9
e è la prosecuzione, senza soluzione Parte_15 Parte_12 Parte_13
di continuità, del precedente rapporto di lavoro con OS s.c. pagina 2 di 28 2) Conseguentemente, accertato che la risoluzione del rapporto di lavoro con OS
s.c. e la coeva riassunzione da parte di e costituisce Pt_14 Controparte_3
condotta complessivamente elusiva dell'art. 2112 c.c., condannare le società convenute in solido tra loro, o proporzionalmente al rispettivo grado di responsabilità, al risarcimento in favore dei lavoratori del danno subito stabilendo
a tal fine un'indennità commisurata a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con applicazione eventualmente analogica dei parametri dell'art. 18 L. n. 300/1970.
3) Comunque, per tutte le ragioni di cui in ricorso, accertare che i rapporti di lavoro dei ricorrenti con (per quanto concerne i sig.ri Controparte_1 Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
e e (per quanto concerne i sig.ri
[...] Parte_6 Pt_14 Parte_7
e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_15 Parte_12
debba essere regolato (anche sotto il profilo retributivo) dal CCNL Parte_13
per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi già precedentemente applicato da OS s.c. con conservazione dei diritti maturati in punto di inquadramento e in conseguenza dell'anzianità di servizio e, per l'effetto, condannarsi e al pagamento delle differenze Controparte_1 Pt_14
retributive tra i due CCNL (Commercio e Multiservizi) maturate dal cambio
d'appalto alla data odierna [al 28 febbraio 2023] da determinare a mezzo di CTU contabile.
4) In subordine rispetto alla domanda sub 3), accertare e dichiarare l'illegittimità del mutamento di categoria legale da impiegato ad operaio, nonché il diritto dei ricorrenti all'inquadramento al 3° livello CCNL multiservizi e per l'effetto
Part condannare (per quanto concerne i sig.ri Controparte_1 Parte_1 pagina 3 di 28 , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (per quanto concerne i sig.ri , Parte_6 Pt_14 Parte_7
e al Parte_8 Parte_9 Parte_15 Parte_12 Parte_13
pagamento delle differenze retributive maturate dal 16 luglio 2019 alla data della sentenza da quantificarsi a mezzo di CTU contabile;
5) In subordine rispetto alla domanda sub 3) e in cumulo con la domanda sub 4) accertare e dichiarare, in applicazione dell'art. 32 LP 2/2016, dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., il diritto dei ricorrenti alla conservazione del trattamento economico in atto al momento del trasferimento d'azienda, o comunque del cambio
d'appalto, e quindi condannare (per quanto concerne i sig.ri Controparte_1
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e e (per quanto concerne i sig.ri Parte_5 Parte_6 Pt_14
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_15 Pt_12
e al pagamento in favore dei ricorrenti di un superminimo
[...] Parte_13
individuale non assorbibile, da determinarsi a mezzo CTU contabile, pari alla differenza mensile tra la retribuzione riconosciuta agli stessi (in ragione dell'anzianità individuale di servizio) in applicazione del 5° livello CCNL terziario/commercio, alla data del trasferimento/cambio d'appalto e quanto è successivamente dovuto in applicazione del 3° livello CCNL multiservizi o, in caso di mancato accoglimento della domanda formulata sub 4), del 2° livello CCNL multiservizi.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA, CNPA e al 15% per spese generali”
pagina 4 di 28 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
socio unico Controparte_1
“In via preliminare affinché venga dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo già dichiarato di voler profittare delle Controparte_1
transazioni intervenute tra i ricorrenti e la aventi ad oggetto CP_4 CP_5
l'intero presunto debito solidale;
in via principale, per il rigetto del ricorso introduttivo in ogni caso, per l'integrale rifusione delle spese di giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Controparte_2
“Voglia il Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO, rigettare tutte le domande dei ricorrenti per i motivi sopra esposti;
IN OGNI CASO, con il favore delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.”
MOTIVAZIONE
§1 la sentenza non definitiva e l'ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
Con sentenza non definitiva n. 151/2024 del 24.9.2024 questo giudice ha così statuito: pagina 5 di 28 “Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. RG IM, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dalle società convenute Controparte_1
e di “intervenuta
[...] Controparte_2
cessazione della materia del contendere”.
2. Dichiara che l'avvicendamento nell'esercizio della medesima (o quanto meno analoga) attività afferente al servizio presso l'Università degli Studi di Trento – riguardante la società convenuta , quale appaltatrice Controparte_6
uscente in data 15.7.2019, e le società convenute e Controparte_1
, quali appaltatrici entranti in Controparte_2
data 16.7.2019 – ha integrato la fattispecie, disciplinata dalla direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, recepita mediante l'art. 2112 cod.civ., del trasferimento di azienda di un ramo di azienda (quello CP_7
concernente lo svolgimento del servizio oggetto del contratto di appalto che la società datrice aveva stipulato, quale appaltatrice, Controparte_6
con l'Università degli Studi di Trento, quale appaltante, in data 21.4.2010).
3. Dichiara che i rapporti di lavoro subordinato costituiti tra la società
[...]
e i ricorrenti sono, in data 16.7.2019, continuati, ai sensi Controparte_6
dell'art. 2112 co.1 cod. civ., con la società o, CP_1 CP_1
rispettivamente, con la società . Controparte_2
4. Annulla i recessi intimati, con comunicazioni del 6.6.2019, ai ricorrenti da all'esito della procedura di licenziamento collettivo Controparte_6
con effetto al 15.7.2019.
pagina 6 di 28 5. Rigetta le domande risarcitorie proposte dai ricorrenti nei confronti delle società convenute , e Controparte_6 Controparte_1 [...]
in dipendenza dei recessi sub 4. Controparte_2
6. Rigetta le domande di parte ricorrente volte ad accertare l'assoggettamento dei rapporti di lavoro subordinato, costituiti da e Controparte_1
e lavoro con i ricorrenti, alla disciplina Controparte_2
prevista dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi già precedentemente applicato da , e la Controparte_6
conservazione dei diritti maturati dai ricorrenti in punto di inquadramento e retribuzione all'epoca del rapporto con . Controparte_6
7. Accerta in favore dei ricorrenti:
❖ il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con le società appaltatrici e, rispettivamente, Controparte_1 [...]
; Controparte_2
❖ il diritto di percepire dalle rispettive società datrici le relative differenze retributive (anche considerando l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3.).
8. Rigetta la seconda domanda di ordine retributivo proposta dai ricorrenti in via subordinata e volta ad accertare, in applicazione dell'art. 32 co. 4 L.P. 9.3.2016, n.
2, dell'art. 2103 cod.civ. e dell'art. 36 Cost., il diritto alla conservazione del trattamento economico “in atto al momento del trasferimento d'azienda o comunque del cambio d'appalto”,
pagina 7 di 28 9. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra i ricorrenti e la società
[...]
coatta amministrativa. Controparte_8
10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali in ordine agli altri rapporti processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione”.
Con ordinanza ex art. 279 co. 2 in relazione al co. 1 n. 4 cod.proc.civ. pronunciata alla medesima udienza si è, altresì, statuito:
“Il giudice, vista la propria sentenza non definitiva di data odierna, ritenuta la necessità di avvalersi di c.t.u. ai fini della liquidazione dei crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni dell'odierna sentenza,
NOMINA consulente tecnico d'ufficio il dott. – Trento, via A. Rosmini, 58. Persona_1
FISSA per la comparizione del c.t.u. l'udienza del 29 ottobre 2024, ore 13,00”.
§2 la consulenza tecnica d'ufficio
Il c.t.u. consulente del lavoro dott. ha depositato in data 27.10.2025 la Persona_1
propria relazione.
Con congrua e logica motivazione di ordine tecnico il c.t.u. ha così determinato i crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni dell'odierna sentenza:
➢ per € 16.275,12, di cui € 1.131,02 a titolo di TFR, Parte_1
➢ per € 15.694,60, di cui € 968,12 a titolo di Parte_2
TFR,
➢ per € 16.708,30, di cui € 1.341,46 a titolo di TFR, Parte_3 pagina 8 di 28 ➢ per € 16.292,54, di cui € 1.108,82 a titolo di TFR, Parte_4
➢ per € 16.351,29, di cui € 1.163,99 a titolo di TFR, Parte_5
➢ per € 8.686,68, di cui € 661,24 a titolo di TFR, Parte_6
➢ per € 14.676,10, di cui € 854,77 a titolo di TFR, Parte_7
➢ per € 16.438,18, di cui € 106,30 a titolo di TFR, Parte_8
➢ per € 11.126,48, di cui € 1.200,67 a titolo di TFR, Parte_9
➢ per € 12.506,68, di cui € 188,97 a titolo di TFR, Pt_15 Pt_11
➢ per € 14.105,82, di cui € 1.408,07 a titolo di TFR, Parte_12
➢ per € 15.532,65, di cui € 953,30 a titolo di TFR. Parte_13
Il c.t. di parte ricorrente e il c.t. di parte convenuta hanno formulato osservazioni in ordine alle quali il c.t.u. ha svolto esaustive e condivisibili repliche (per di più le osservazioni del c.t. di parte ricorrente si fondano su circostanze né allegate tempestivamente, né a fortiori provate, come ha ben evidenziato il c.t.u. a pag. 6 del proprio elaborato: “Il passaggio dalla qualifica di operaio alla qualifica di impiegato è dunque riconducibile alla natura dei lavori svolti nell'appalto di NI (data inizio
21.4.2010), ma non anche in precedenti appalti nei quali non sono note le mansioni svolte, né mai si riferisce negli atti di causa che anche prima del 2010 tali lavoratori avessero acquisito mansioni impiegatizia” e soprattutto non vi è alcun elemento che possa far ritenere che quei cambi di appalto costituissero in realtà dei trasferimenti di azienda.
La società convenuta con nota depositata in data 16.11.2025, Controparte_2
ha chiesto:
“di disporre la rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, precisando che il
CTU è tenuto a calcolare gli scatti di anzianità previsti dall'art. 22 CCNL Multiservizi dal luglio
2019; pagina 9 di 28 in subordine, di convocare il CTU per l'acquisizione di chiarimenti in contraddittorio tra le parti sulle questioni sollevate e sulle osservazioni della convenuta, disponendo, ove ritenuto opportuno, la successiva integrazione o correzione della relazione peritale nei limiti dell'incarico originariamente conferito”.
α
Ad avviso della convenuta dalle statuizioni contenute nella Controparte_2
sentenza non definitiva, le quali hanno accertato:
❖ “il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con la società convenuta
[...]
”; Controparte_2
❖ “il diritto di percepire dalla società convenuta Controparte_2
produzione le relative differenze retributive (anche considerando CP_2
l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3., […]”, il c.t.u. “ha tratto l'indebita conclusione che siano dovuti dalla cessionaria in favore dei lavoratori anche gli scatti di anzianità astrattamente maturati dagli stessi durante il rapporto di lavoro presso la cedente, in base ad una applicazione retroattiva del CCNL Multiservizi”.
β
Più concretamente parte convenuta si duole che il c.t.u., ai fini del computo delle CP_2
differenze retributive scaturenti dal riconoscimento del diritto all'inquadramento nel III livello, abbia “inserito l'equivalente di quattro scatti di anzianità (a seconda dell'anzianità pregressa), ulteriori rispetto al primo scatto biennale spettante in applicazione dell'art. 22 del ccnl
Multiservizi, secondo cui per gli impiegati il diritto allo scatto matura dopo due anni di anzianità
“presso una stessa impresa””. pagina 10 di 28 γ
Afferma che “il riconoscimento di scatti di anzianità relativi al periodo pregresso alla cessione sulla base di un contratto collettivo all'epoca non applicato è indebito per varie ragioni”, vale a dire:
1) “il riconoscimento dell'anzianità convenzionale a partire dall'inizio del rapporto di lavoro presso la cedente, insito nella continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità propria dell'art. 2112, primo comma, c.c., non comporta la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata presso il cedente”;
2) “nel corso del rapporto presso il cedente i lavoratori hanno percepito gli scatti loro spettanti secondo la disciplina collettiva applicabile in forza del precedente NL (Turismo): non si vede, pertanto, la ragione di una nuova erogazione per il medesimo titolo (tanto più sulla base di un contratto collettivo non applicato nel periodo precedente rispetto alla cessione e al mutamento di contrattazione collettiva)”;
3) “l'anzianità pregressa, quale fatto storico, di per sé non genera “diritti”, a meno che il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria non la contempli come presupposto per il riconoscimento di determinati benefici (come ad esempio, avviene ai fini dell'inquadramento nel III livello retributivo degli impiegati esecutivi, dove il CCNL riconosce un automatico diritto a tale livello dopo 18 mesi di effettivo servizio nel livello precedente)”;
4) “diversamente, l'anzianità pregressa non genera automaticamente alcun diritto, nemmeno quello agli scatti (che nel caso di specie sono già stati percepiti presso e, seguendo CP_6
l'impostazione errata del consulente, dovrebbero essere nuovamente pagati dalla cessionaria!)”;
5) “nel caso in esame l'art. 22 del ccnl Multiservizi stabilisce che, per gli impiegati, l'anzianità di servizio maturata “presso una stessa impresa” determina uno scatto biennale;
dunque, il pagina 11 di 28 presupposto che determina il sorgere del diritto agli scatti l'anzianità di servizio presso uno stesso datore di lavoro, non invece quella legata agli anni di servizio prestati nel settore”;
6) “laddove le parti sociali abbiano voluto dare rilievo all'anzianità di servizio nel settore, anziché nell'impresa, lo hanno detto esplicitamente: come, ad esempio, nel caso della disciplina degli scatti per gli operai (v. sempre art. 22 CCNL Multiservizi)”;
7) “ne discende che gli unici scatti di anzianità cui i lavoratori hanno diritto di percepire dalla cessionaria sono quelli maturati a partire dal biennio successivo al momento in cui hanno iniziato a prestare servizio alle dipendenze della stessa cessionaria”;
8) “a conferma di quanto precede, occorre ricordare che, secondo un orientamento ormai consolidato tra la giurisprudenza di legittimità, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente
è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria, anche se più sfavorevole (Cass. 10614/2011; Cass n. 5882/2010), e che tale sostituzione non può ovviamente comportare l'applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso, ma regolare il periodo successivo”.
- - -
Si tratta assunti che non possono essere condivisi.
a)
Come specificato sia nella sentenza non definitiva sia nella contestuale ordinanza ex art. 279 co.1 n.4 e 2, questo giudice ha ritenuto necessario avvalersi di c.t.u. “ai fini della liquidazione dei crediti scaturenti in favore dei ricorrenti dalle statuizioni della
[predetta] sentenza”, vale a dire:
“2. Dichiara che l'avvicendamento nell'esercizio della medesima (o quanto meno analoga) attività afferente al servizio presso l'Università degli Studi di Trento – riguardante la società convenuta , quale appaltatrice Controparte_6
uscente in data 15.7.2019, e la società convenuta di Controparte_2 pagina 12 di 28 produzione e lavoro, nonché la società quali Controparte_1
appaltatrici entranti in data 16.7.2019 – ha integrato la fattispecie, disciplinata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, recepita mediante l'art. 2112 cod.civ., del trasferimento di azienda melius di un ramo di azienda (quello concernente lo svolgimento del servizio oggetto del contratto di appalto che la società datrice aveva stipulato, quale appaltatrice, con l'Università Controparte_6
degli Studi di Trento, quale appaltante, in data 21.4.2010)”;
“4. Dichiara che, ad eccezione della posizione di , i rapporti di lavoro CP_9
subordinato costituiti tra la e i ricorrenti sono, CP_6 Controparte_6
in data 16.7.2019, continuati, ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod. civ., con la società convenuta ”; Controparte_2
“7. Accerta in favore dei ricorrenti:
❖ il diritto all'inquadramento nel III (terzo) livello CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in costanza dei rapporti di lavoro subordinato con la società convenuta;
Controparte_2
❖ il diritto di percepire dalla società convenuta Controparte_2
le relative differenze retributive (anche considerando
[...]
l'anzianità maturata per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro, di cui alla statuizione sub 3., ad eccezione della posizione di )” CP_9
b)
Come appare evidente, i crediti, che il c.t.u. è stato chiamato a liquidare nell'espletamento dell'incarico affidatogli, riguardano il periodo di lavoro che i ricorrenti hanno svolto alle dipendenze di (o di Controparte_2 Controparte_1
e che ha avuto inizio a decorrere dal 16.7.2019.
[...] pagina 13 di 28 c)
Come anche espressamente precisato in sentenza sub §2 4. e nel punto 4. del dispositivo, trovando nella vicenda in esame applicazione il disposto ex art. 2112 co.1 cod.civ., i rapporti di lavoro subordinato costituiti tra l'apparente appaltatore uscente, ma in realtà imprenditore cedente ( e i ricorrenti sono, in data Controparte_6
16.7.2019, continuati con l'apparente appaltatore entrante, ma in realtà imprenditore cessionario ( o , ad eccezione Controparte_2 Controparte_1
del ricorrente per una ragione a lui peculiare. CP_9
Correlativamente, il periodo di lavoro, che, a far data dal 16.7.2019, ciascun ricorrente ha svolto alle dipendenze di (o di Controparte_2 Controparte_1
, afferisce al rapporto di lavoro subordinato da lui iniziato alle dipendenze di
[...]
Controparte_6
Quindi ciascun ricorrente è stato parte prestatrice dell'unico rapporto di lavoro subordinato, nel quale ha svolto il ruolo di datore prima in Controparte_6
seguito (o . Controparte_2 Controparte_1
L'unicità del rapporto di lavoro subordinato ha comportato, come espressamente statuito nella sentenza non definitiva in sentenza sub §2
6. b) – non modificabile in questa fase –
“la conservazione dell'anzianità di servizio, la quale è un effetto indefettibile della continuità del rapporto ex art. 2112 co.1 cod.civ.”.
d)
Alla luce dei suesposti richiami si ritengono non persuasive le critiche formulate dalla convenuta in ordine all'elaborato del c.t.u.. Controparte_2 ad α
Secondo parte convenuta, dalle statuizioni della sentenza non definitiva il c.t.u. “ha tratto l'indebita conclusione che siano dovuti dalla cessionaria in favore dei lavoratori anche gli pagina 14 di 28 scatti di anzianità astrattamente maturati dagli stessi durante il rapporto di lavoro presso la cedente, in base ad una applicazione retroattiva del CCNL Multiservizi”.
Di contro, a ben vedere, il c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di CP_2
(o di : Controparte_6 Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_6
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di (o di Controparte_2
. Controparte_1
a β
Secondo parte convenuta il c.t.u. ha “inserito l'equivalente di quattro scatti di anzianità (a seconda dell'anzianità pregressa), ulteriori rispetto al primo scatto biennale spettante in applicazione dell'art. 22 del ccnl Multiservizi, secondo cui per gli impiegati il diritto allo scatto matura dopo due anni di anzianità “presso una stessa impresa””.
Di contro il c.t.u. ha correttamente applicato l'art. 22 co. 1 CCNL Multiservizi, atteso che, nell'ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'imprenditore cedente e l'imprenditore cessionario devono considerarsi, stante l'unicità del rapporto di lavoro, di cui prima l'uno e poi l'altro sono stati parte, ognuno quale datore, “una stessa impresa” ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva, e, quindi, l'anzianità di servizio, concernente il lavoro prestato dai ricorrenti in favore prima di poi di (o Controparte_6 Controparte_2
, in esecuzione dell'unico rapporto di lavoro, deve Controparte_1 pagina 15 di 28 considerarsi maturata presso “una stessa impresa”, sempre ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva.
a γ 1)
La società convenuta sostiene che “il riconoscimento dell'anzianità convenzionale a partire dall'inizio del rapporto di lavoro presso la cedente, insito nella continuazione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità propria dell'art. 2112, primo comma, c.c., non comporta la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata presso il cedente”.
L'assunto, se fosse accolto comporterebbe de plano il disconoscimento ai ricorrenti dell' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la Controparte_6
sentenza non definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro attribuito per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario ( o Controparte_2
. Controparte_1
a γ 2)
La società ricorrente deduce: “nel corso del rapporto presso il cedente i lavoratori hanno percepito gli scatti loro spettanti secondo la disciplina collettiva applicabile in forza del precedente
NL (Turismo): non si vede, pertanto, la ragione di una nuova erogazione per il medesimo titolo
(tanto più sulla base di un contratto collettivo non applicato nel periodo precedente rispetto alla cessione e al mutamento di contrattazione collettiva)”.
Di contro, i conteggi predisposti dal c.t.u. non determinano alcuna “nuova erogazione per il medesimo titolo” di quanto percepito dai ricorrenti nel periodo in cui hanno lavorato in favore della cedente Infatti., come già evidenziato ad α, il Controparte_6
c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far pagina 16 di 28 data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di (o di Controparte_2
: Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_6
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di (o di Controparte_2
. Controparte_1
a γ 3)
La società ricorrente sostiene che: “l'anzianità pregressa, quale fatto storico, di per sé non genera “diritti”, a meno che il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria non la contempli come presupposto per il riconoscimento di determinati benefici (come ad esempio, avviene ai fini dell'inquadramento nel III livello retributivo degli impiegati esecutivi, dove il CCNL riconosce un automatico diritto a tale livello dopo 18 mesi di effettivo servizio nel livello precedente)”;
Così opinando, parte ricorrente, come già a γ 1), nega ai ricorrenti l' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la sentenza non Controparte_6
definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro riconosciuto per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario ( o Controparte_2
. Controparte_1
a γ 4)
Ad avviso della società convenuta “l'anzianità pregressa non genera automaticamente alcun diritto, nemmeno quello agli scatti (che nel caso di specie sono già stati percepiti presso CP_6 pagina 17 di 28 e, seguendo l'impostazione errata del consulente, dovrebbero essere nuovamente pagati dalla cessionaria!)”.
In ordine alla prima parte dell'assunto, appare sufficiente richiamare quanto statuito a proposito di γ 1) e γ 3) in punto riconoscimento, da parte della sentenza non definitiva, della anzianità maturata presso l'imprenditore cedente, per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario ( o Controparte_2 Controparte_1
.
[...]
In ordine alla seconda parte dell'assunto, appare sufficiente richiamare quanto statuito a proposito di γ 2) in ordine al fatto che i conteggi predisposti dal c.t.u. non determinano in favore dei ricorrenti alcun “nuovo pagamento” degli “scatti … percepiti presso ”. CP_6
a γ 5) e a γ 6)
La società convenuta deduce:
“nel caso in esame l'art. 22 del ccnl Multiservizi stabilisce che, per gli impiegati, l'anzianità di servizio maturata “presso una stessa impresa” determina uno scatto biennale;
dunque, il presupposto che determina il sorgere del diritto agli scatti l'anzianità di servizio presso uno stesso datore di lavoro, non invece quella legata agli anni di servizio prestati nel settore;
”
“laddove le parti sociali abbiano voluto dare rilievo all'anzianità di servizio nel settore, anziché nell'impresa, lo hanno detto esplicitamente: come, ad esempio, nel caso della disciplina degli scatti per gli operai (v. sempre art. 22 CCNL Multiservizi)”.
Si tratta di assunti non convincenti alla luce della statuizioni di cui a β: nell'ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 co.1 cod.civ.,
l'imprenditore cedente e l'imprenditore cessionario devono considerarsi, stante l'unicità del rapporto di lavoro, di cui prima l'uno e poi l'altro sono stati parte, ognuno quale pagina 18 di 28 datore, “una stessa impresa” ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva, e, quindi, l'anzianità di servizio, concernente il lavoro prestato dai ricorrenti in favore prima di poi di (o Controparte_6 Controparte_2
, in esecuzione dell'unico rapporto di lavoro, deve Controparte_1
considerarsi maturata presso “una stessa impresa”, sempre ai fini della portata precettiva della suddetta clausola collettiva.
a γ 7)
La società convenuta afferma che: “gli unici scatti di anzianità cui i lavoratori hanno diritto di percepire dalla cessionaria sono quelli maturati a partire dal biennio successivo al momento in cui hanno iniziato a prestare servizio alle dipendenze della stessa cessionaria”.
Così opinando, parte ricorrente, come già a γ 1) e a γ 3), nega ai ricorrenti l' anzianità maturata presso l'imprenditore cedente ( che la sentenza Controparte_6
non definitiva – immodificabile in questa fase – ha loro riconosciuto per effetto della continuazione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 co.1 cod.civ., ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante nel periodo in cui hanno lavorato alle dipendenze dell'imprenditore cessionario ( o Controparte_2
. Controparte_1
a γ 8)
La società convenuta – richiamando l' “orientamento ormai consolidato tra la giurisprudenza di legittimità”, secondo cui “la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria, anche se più sfavorevole
(Cass. 10614/2011; Cass n. 5882/2010)” – afferma che “tale sostituzione non può ovviamente comportare l'applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso, ma regolare il periodo successivo”.
pagina 19 di 28 Orbene, i conteggi predisposti dal c.t.u. non comportano alcuna “applicazione retroattiva di norme contrattuali non vigenti nel periodo pregresso” ossia alcuna applicazione del CCNL
Multiservizi in riferimento al periodo in cui i ricorrenti lavoravano in favore di
[...]
, venendo assoggettati a diverso CCNL. Controparte_6
Infatti, come già statuito ad α e a γ 2), il c.t.u. ha determinato il trattamento retributivo afferente al periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di
(o di : Controparte_2 Controparte_1
✓ considerando, in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 co.1 cod.civ., l'anzianità maturata a decorrere dalla costituzione, in data 21.4.2010, di quel rapporto con la cedente Controparte_6
);
[...]
✓ applicando il CCNL Multiservizi vigente durante il periodo di lavoro svolto, a far data dal 16.7.2019, dai ricorrenti in favore di (o di Controparte_2
. Controparte_1
Quindi non possono essere accolte le istanze, formulate dalla convenuta CP_2
, di “rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio” o, in
[...]
subordine, di convocazione del c.t.u. “per l'acquisizione di chiarimenti”.
- - -
All'udienza odierna la difesa della convenuta si è richiamata Controparte_2
alla sentenza della Suprema Corte Cass. 12.8.2021, n. 22834 e la difesa di CP_1
alla sentenza Cass. 25.11.2014, n. 25021.
[...]
Si tratta di pronunce espressive di un ormai consolidato orientamento (nello stesso senso
Cass. 5.6.2013, n. 14208; Cass. 20.5.2015, n. 10385; Cass. 28.9.2018, n. 23618; Cass.
9.12.2019, n. 32070), secondo cui “deve ritenersi non imposta dall'art. 2112 cod.civ. la pagina 20 di 28 ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata in precedenza presso l'ente cedente"”.
Tuttavia, come hanno precisato Cass. 22834/2021 cit. e Cass. 25021/2014 cit., la portata precettiva di questa statuizione deve essere considerata tenendo conto della primauté che connota le sentenze interpretative della Corte di giustizia, le quali, secondo le giurisdizioni superiori (per tutte Corte cost. n. 113 del 1985 e n. 389 del 1989; tra le più recenti Cass. 22.5.2025, n. 13675; Cass. 14.4.2025, n. 9749) “hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”; ad esse va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità”.
Orbene, nella sentenza del 6 settembre 2011, C- 108/10, , ECLI:EU:C:2011:542, ò Per_2
Corte di giustizia – esaminando “sostanzialmente” la questione “se l'art. 3 della direttiva
77/187 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della retribuzione di lavoratori oggetto di un trasferimento ai sensi di detta direttiva, il cessionario debba tener conto dell'anzianità lavorativa maturata dai citati lavoratori presso il cedente”
(punto 67) – ha statuito che:
l' “obiettivo” perseguito dalla direttiva 77/187 “consiste, essenzialmente, nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (punto 75);
“Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni pagina 21 di 28 globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica di detta direttiva” (punto
76);
“Viceversa, la direttiva 77/187 non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento d'impresa” (punto 77); in una situazione nella quale vi sia la possibilità che, “a causa di un riconoscimento parziale dell'anzianità”, i lavoratori trasferiti “subiscano un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, sarebbe contrario allo scopo della direttiva 77/187, quale ricordato e delineato nei punti 75–77 della presente sentenza, non tener conto di detta anzianità nei limiti necessari all'approssimativo mantenimento del livello retributivo goduto da detti lavoratori presso il cedente” (punto 78);
“È compito del giudice del rinvio verificare se la ricorrente nella causa principale abbia sofferto, all'atto del suo trasferimento, un siffatto peggioramento retributivo” (punto
82); la Corte ha, quindi, dichiarato:
“Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato pagina 22 di 28 riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all'atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo”.
- - -
Di conseguenza, occorre ora accertare nella vicenda in esame: da un lato, se negando ai ricorrenti il riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso la cedente (come pretenderebbero le convenuta Controparte_6
, essi subiscano, all'atto della Controparte_10
determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso la cessionaria CP_11
un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla loro posizione, presso CP_1
la cedente immediatamente precedente al trasferimento;
CP_6
dall'altro, se riconoscendo ai ricorrenti l'anzianità da loro maturata presso la cedente
(come ha fatto il c.t.u. nel predisporre i conteggi ai fini Controparte_6
dell'assolvimento del suo incarico), essi ottengano presso la cessionaria
[...]
un miglioramento delle condizioni retributive rispetto alla loro posizione, CP_12
presso la cedente immediatamente precedente al trasferimento. CP_6
A tal fine appare sufficiente, stante l'assenza di differenze sostanziali, esaminare la situazione di uno solo dei ricorrenti, scelto casualmente tra i trasferiti alle dipendenze di
Controparte_13
Orbene, come emerge dal prospetto paga di luglio 2019 (doc. 12 fasc. ric.), egli, nel periodo immediatamente precedente il trasferimento alle dipendenze di CP_2
, percepiva una retribuzione mensile complessiva (composta da paga base,
[...]
contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento) di € 1.638,49; pagina 23 di 28 secondo i conteggi predisposti dalla società convenuta (che ha disconosciuto del CP_2
tutto l'anzianità maturata dalla lavoratrice presso la cedente ), Controparte_6
a spetterebbe per il mese di agosto 2019 una retribuzione complessiva di € Pt_8
1.239,39 (composta da paga base, contingenza ed EDR); secondo i conteggi predisposti dal c.t.u. (che ha riconosciuto integralmente l'anzianità maturata dal lavoratore presso la cedente , a Controparte_6 Pt_8
spetterebbe per il mese di agosto 2019 una retribuzione complessiva di € 1.487,72
(composta da paga base, contingenza, scatti di anzianità ed EDR).
In definitiva: il disconoscimento dell'anzianità maturata dalla lavoratrice presso la cedente
[...]
comporterebbe, all'atto della determinazione della sua posizione di Controparte_6
partenza presso la cessionaria , un netto peggioramento retributivo rispetto alla sua CP_2
posizione, presso la cedente immediatamente precedente al trasferimento;
CP_6
invece l'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata dal lavoratore presso la cedente non comporta, all'atto della determinazione della sua Controparte_6
posizione di partenza presso la cessionaria , un miglioramento rispetto alla sua CP_2
posizione, presso la cedente immediatamente precedente al trasferimento. CP_6
Quindi la liquidazione dei crediti derivati in favore dei ricorrenti dalla statuizioni della sentenza non definitiva deve avvenire secondo i conteggi predisposti dal c.t.u..
Non meritano, perciò, accoglimento le istanze, formulate dalla convenuta CP_2
, di “rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio” o, in
[...]
subordine, di convocazione del c.t.u. “per l'acquisizione di chiarimenti” e le analoghe istanze espresse da Controparte_1
pagina 24 di 28 §3 conclusioni
In definitiva, la convenuta va condannata a corrispondere: Controparte_3
➢ in favore di la somma di € 16.275,12, di cui € 1.131,02 a titolo Parte_1
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 15.694,60, di cui Parte_2
€ 968,12 a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.708,30, di cui € 1.341,46 a Parte_3
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.292,54, di cui € 1.108,82 a titolo Parte_4
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.351,29, di cui € 1.163,99 a Parte_5
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 8.686,68, di cui € 661,24 a Parte_6
titolo di TFR.
La convenuta va condannata a Controparte_2
corrispondere:
➢ in favore di la somma di € 14.676,10, di cui € Parte_7
854,77 a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.438,18, di cui € 106,30 a titolo di Parte_8
TFR,
➢ in favore di la somma di € 11.126,48, di cui € 1.200,67 a titolo Parte_9
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 12.506,68, di cui € 188,97 a titolo Parte_15
di TFR,
pagina 25 di 28 ➢ in favore di la somma di € 14.105,82, di cui € 1.408,07 a titolo Parte_12
di TFR,
➢ in favore di la somma di € 15.532,65, di cui € 953,30 a titolo di Parte_13
TFR; tali somme vanno maggiorate ex art. 429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co.36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459).
Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura di un quarto.
La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore dei ricorrenti, dei residui tre quarti.
Le spese di c.t.u. vengono poste a definitivo carico delle società convenute, le quali ne hanno dato origine.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. RG IM, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la convenuta a corrispondere: Controparte_3
➢ in favore di la somma di € 16.275,12, di cui € 1.131,02 a Parte_1
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 15.694,60, di Parte_2
cui € 968,12 a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.708,30, di cui € 1.341,46 a Parte_3
titolo di TFR, pagina 26 di 28 ➢ in favore di la somma di € 16.292,54, di cui € 1.108,82 a Parte_4
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.351,29, di cui € 1.163,99 Parte_5
a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 8.686,68, di cui € 661,24 a Parte_6
titolo di TFR, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
2. Condanna la convenuta a Controparte_2
corrispondere:
➢ in favore di la somma di € 14.676,10, di cui € Parte_7
854,77 a titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 16.438,18, di cui € 106,30 a Parte_8
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 11.126,48, di cui € 1.200,67 a Parte_9
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 12.506,68, di cui € 188,97 a Parte_15
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 14.105,82, di cui € 1.408,07 a Parte_12
titolo di TFR,
➢ in favore di la somma di € 15.532,65, di cui € 953,30 a titolo Parte_13
di TFR,
pagina 27 di 28 con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
3. Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio nella misura di un quarto.
4. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore Controparte_1
dei ricorrenti, dei residui tre quarti, liquidati nella somma di € 7.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e
CNPA..
5. Condanna la società convenuta Controparte_2
alla rifusione, in favore dei ricorrenti, dei residui tre quarti, liquidati nella somma di €
7.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n.
55, oltre ad IVA e CNPA..
6. Pone a definitivo carico delle società convenute, in quote eguali, le spese di c.t.u., come liquidate nel decreto del 4.11.2025, salva la solidarietà in favore del c.t.u..
Trento, 4 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. RG IM
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