Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione Civile -
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di ruolo generale 523/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[P.IVA Parte_1
] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel P.IVA_1 presente giudizio, dall'Avv. Fulvio Villa, dall'Avv. Luca Pietra e dall'Avv. Michele Pozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, corrente in Parma, Strada Petrarca n. 8
APPELLANTE
CONTRO
[C.F. ] rappresentata e difesa, nel Controparte_1 C.F._1 presente giudizio, dall'avv. Domenico Capra e dall'Avv. Elisa Cappellini, elettivamente domiciliata presso lo studio di Piacenza, Via Scalabrini n. 31
P.IVA ] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti, presso lo studio dei quali in Milano, Viale Brianza n. 30 elegge domicilio,
PARTI APPELLATE
AVV. FANTIGROSSI UMBERTO [C.F. ] C.F._2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
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Sentenza
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 95/2024, resa dal Giudice di Pace di Piacenza, R.G.
1437/2021, pubblicata in data 13 febbraio 2024.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di p.c. ex art. 352 c.p.c. depositati telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) L'avv. promuoveva un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti Controparte_1
della società e dei due soci Parte_1
illimitatamente responsabili per il pagamento di crediti professionali maturati con riferimento all'attività difensiva svolta – unitamente al collega Avv. Umberto Fantigrossi – in due controversie d'appello avanti la l' Controparte_3 CP_4
(nello specifico R.G. n. 992/2019 e 994/2019) e in due causa di primo grado avanti la
(R.G. n. 27/2020 e R.G. n. 30/2020). Il Controparte_5 ricorso in parola veniva accolto mediante l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 486/2021 del 26.04.2021 per l'importo capitale di € 4.071,60.
Tale decreto veniva opposto dall'ingiunta, la quale eccepiva l'insussistenza del credito in quanto fondato su preventivi non conformi ai sensi della l. n. 124/2017, oltreché generici e non sottoscritti. Inoltre, le parcelle azionate non risultavano corredate del parere dell'ordine professionale di riferimento.
L'opponente, in via riconvenzionale, chiedeva la ripetizione delle somme versate a titolo di compenso per l'attività svolta, per il complessivo importo di € 33.280,60, oltre al risarcimento del danno patito a titolo di responsabilità professionale.
Il Giudice di Pace, pronunciandosi sull'opposizione, con sentenza n. 95/2024 confermava il decreto opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo e dichiarava l'incompetenza per valore con riferimento alle domande riconvenzionali formulate dall'opponente, rimettendo le parti avanti al Tribunale di Piacenza.
La società opponente ha proposto appello avverso tale sentenza nella parte in cui ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto;
a) della carenza del titolo costitutivo della pretesa creditoria azionata, stante l'invalidità dei preventivi comunicati e la non conformità degli stessi ai crismi redazionali previsti dalla legge sull'ordinamento forense;
b) la genericità delle voci di spesa esposte e l'arbitraria previsione di una percentuale con funzione premiale sull'onorario espresso (c.d. success fee); c) il difetto di notifica alla società destinataria dell'attività professionale, ovvero al soggetto dotato dei poteri di firma,
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autorizzato al conferimento del mandato difensivo;
d) la mancata accettazione formale dei preventivi inviati a mezzo posta elettronica ordinaria.
2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'Avv. CP_1
contestando i motivi di appello e chiedendone, perciò, il rigetto. Insisteva per
[...]
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice CP_2
e del co-difensore Avv. Fantigrossi, destinatari degli effetti della pronuncia impugnata e,
[...]
pertanto, litisconsorti necessari.
3) All'udienza del 16.07.2024, il Giudice si riservava in punto all'istanza preliminare di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi formulata dall'appellata. A scioglimento della riserva, ordinava l'integrazione del contraddittorio e rinviava la comparizione delle parti all'udienza del 14.01.2025.
4) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_2 quale sosteneva l'estraneità della compagnia assicurativa chiamata rispetto al thema decidendum e, pertanto, chiedeva l'estromissione dal giudizio. In via principale, contestava i motivi di appello tutti e insisteva per il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
5) nessuno si è costituito nel presente grado di giudizio per l'Avv. Umberto Fantigrossi.
6) All'udienza del 14.01.2025, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per tale incombente, l'udienza del 06.05.2025 assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. In tale ultima sede, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7) In via preliminare, l'atto di appello si palesa inammissibile con riferimento alle domande riconvenzionali formulate dalla parte appellante, che ha chiesto la condanna dell'opposta al rimborso di tutte le somme a questi indebitamente versate nel corso del rapporto professionale, oltre al risarcimento del danno per non aver correttamente adempiuto agli obblighi nascenti dal predetto rapporto.
L'odierna appellante, infatti, non ha promosso impugnazione specifica del capo della sentenza del primo grado con il quale il Giudice ha dichiarato la propria incompetenza per valore con riferimento alle due domande riconvenzionali. Piuttosto, si è limitata ad insistere nelle conclusioni già formulate, in via riconvenzionale, in primo grado e pedissequamente riportate nell'atto d'appello, senza che le stesse fossero collegate ad uno specifico motivo di impugnazione.
La specificità dei motivi si cui all'art. 342 c.p.c. è previsione collegata all'onere di indicazione puntuale dei singoli capi della decisione impugnati che precede l'esposizione analitica delle ragioni della censura, potendo far calare il giudicato sul capo della decisione non
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specificamente gravato. Dunque, la chiesta specificità può determinare l'inammissibilità allorquando la sua mancanza si concreti in un atto inidoneo a determinare l'effetto devolutivo proprio dell'appello.
Ciò posto, è da ritenersi precluso il riesame della relativa questione, stante la conclamata carenza del requisito di legge ex all'art. 342 c.p.c.
8) Sempre in via preliminare, si osserva che l'integrazione del contraddittorio in sede di appello nei confronti della compagnia assicuratrice (e dell'Avv. Fantigrossi) CP_2
è stata necessaria in quanto tali soggetti hanno rivestito la qualifica di parti nel processo di primo grado, sicché la loro partecipazione al presente giudizio – al netto del loro interesse sostanziale o meno a contraddire nell'odierna sede – è stata resa necessaria in forza della loro qualifica formale di parti del processo di primo grado.
9) ciò posto, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
In primo luogo, emerge dagli atti del giudizio l'esistenza di un mandato professionale conferito dalla società in favore della professionista Avv. , Parte_1 Parte_1 CP_1 per lo svolgimento dell'attività difensiva nelle sedi tributarie menzionate.
Negli scritti difensivi di parte appellante non emerge in realtà alcuna specifica contestazione in punto all'effettivo svolgimento di attività difensiva da parte dall'odierna appellata, non essendo in realtà controversa l'effettiva esecuzione di attività difensiva.
Per converso, la professionista appellata ha provato l'esistenza e l'esecuzione dell'incarico professionale, fatto costitutivo del diritto al compenso per l'attività prestata.
Dalla documentazione versata in atti, emerge in maniera incontrovertibile la sussistenza di un rapporto avvocato-cliente fondato sulla costante condivisione della strategia difensiva da attuare nel caso di specie, nel corretto assolvimento da parte del professionista degli oneri informativi di carattere tecnico-giuridico ed economico relativi ai costi delle azioni giudiziarie intraprese e dei compensi della prestazione professionale prestata.
I mandati conferiti all'odierna appellata – e al codifensore Avv. Fantigrossi – nel corso degli anni 2019 e 2020 dalla società risultano dallo scambio dei carteggi a Parte_1
mezzo posta elettronica ordinaria intervenuti tra il professionista e il cliente.
Sussiste, quindi, la prova diretta dell'esistenza dell'incarico professionale.
Sul punto, è orientamento consolidato in giurisprudenza che in assenza di mandato scritto, il conferimento dell'incarico può ritenersi dimostrato anche in base alla sola email e dai fax. La
Corte di Cassazione con sentenza n. 1792/2017 ha statuito che “il rapporto di prestazione
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d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea
a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso”.
10) Venendo, quindi, alle contestazioni in merito al compenso da corrispondere, dalla documentazione agli atti emerge la pattuizione di precise tariffe professionali.
A fronte della redazione di due atti introduttivi da parte dei legali incaricati (due atti di appello e due ricorsi) il compenso complessivo richiesto risulta pari a € 5.000,0 oltre accessori da dividere paritariamente tra i professionisti, con la previsione di un acconto di € 1.500,0 oltre accessori all'atto di conferimento incarico e saldo del dovuto alla sentenza.
A tali elementi fissi si aggiunge anche la previsione di un ulteriore importo premiale a titolo di onorario, nell'ipotesi di vittoria della causa intrapresa, determinato nella misura fissa di €
2.000,0 oltre accessori (docc. 19 e 20 fascicolo monitorio parte appellata).
A fronte di tale concordato assetto di interessi, l'Avv. provvedeva a trasmettere le CP_1 note pro forma dell'acconto (doc. 21 e 22 fascicolo monitorio parte appellata) alla società assistita dando atto dell'intervenuta iscrizione a ruolo delle cause come da ricevute di sistema che venivano prontamente inoltrate.
Le note pro forma datate 01.07.2019 e 18.02.2020 risultano complete e conformi rispetto agli accordi sopra evidenziati, in quanto specificano l'oggetto dell'attività e le singole voci di spesa e, tra l'altro, sono corredate da un resoconto riepilogativo circa lo stato dell'arte della posizione trattata come si evince dal corpo della mail.
Giova evidenziare poi che negli anni di attività – si ricorda, dal luglio 2019 al 2021 per quanto
è causa (nello specifico, al 16.03.2021 momento in cui perveniva all'indirizzo PEC della società la rinuncia al mandato dell'Avv. di cui al doc. 24 fascicolo monitorio parte CP_1
appellata) – alcuna contestazione delle note pro forma risulta agli atti essere mai stata sollevata dall'appellante, la quale, anzi, ha provveduto al relativo saldo – limitatamente a quelle di acconto – come riportato dalle fatture emesse a quietanza del pagamento ricevuto dalla professionista (fatt. n. 8 23.7.2019 e fatt. n. 1 16.03.2020).
Si osserva, peraltro, che la società appellante ha confermato negli anni la fiducia accordata alla professionista, conferendo alla stessa diversi e numerosi incarichi a decorrere dal 2009, come risulta dalle fatture versate in atti dalla stessa appellante di cui al sub doc. 2 del fascicolo di primo grado.
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Dalla prospettazione di parte appellante si evince che la stessa ha provveduto al versamento in favore dell'Avv. dell'importo complessivo di € 38.738,77 a titolo di compensi CP_1
professionali (importo che costituisce oggetto di domanda riconvenzionale di ripetizione).
Ne consegue che la società ha potuto verificare, in corso di rapporto, Parte_1 la qualità dell'attività professionale svolta dall'odierna appellata e la congruità dei compensi.
Neppure nel presente giudizio la difesa di parte appellante contesta l'avvenuta esecuzione delle attività ampiamente illustrate dall'appellata nella propria comparsa né si premura di indicare – se non in via generica – quali delle prestazioni già remunerate e oggetto di domanda riconvenzionale siano state inutili e/o artatamente poste in essere al solo scopo di gonfiare la parcella.
11) Muovendo alla trattazione della conformità o meno dei preventivi trasmessi al dato formale di cui alla normativa di settore, nello specifico, all'art. 9 l. n. 27/2012 e all'art. 13 l. n.
247/2012, il Tribunale osserva quanto segue.
La legge ribadisce che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale, specificando che “in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi” (L. n. 27 del 2012, art. 9, comma 4, seconda parte, come modificato dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 150).
In linea di continuità con la norma citata si colloca l'art. 13 della L. n. 247/2012, il quale ha disposto l'abolizione tout court delle tariffe professionali, rinviando a successivi decreti ministeriali l'individuazione di parametri per la determinazione ovvero per la liquidazione in giudizio dei compensi dei professionisti. La previsione in parola dispone che la pattuizione dei compensi è libera e che “il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce
l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
Quanto affermato trova conferma nel codice civile all'art. 2233 c.c.
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Nella prospettiva della legge, dunque, l'accordo sul compenso tra professionista e cliente assume priorità su ogni altro criterio di determinazione della remunerazione del professionista.
Tant'è che la legge citata espressamente disciplina le ipotesi di mancato accordo tra avvocato e cliente prevedendo che il consiglio dell'ordine competente, su richiesta dell'iscritto, possa rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
Ancora, a tutela del cliente, in una logica di extrema ratio, il legislatore prevede la conformazione della volontà delle parti nelle ipotesi di accertato compenso iniquo, imposto dal professionista, con conseguente determinazione giudiziale del medesimo alla luce dei parametri di legge (art. 13-bis). Il legislatore considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale.
Orbene, con riferimento al caso di specie, l'Avv. risulta aver informato per iscritto CP_1 il cliente dei tempi e della consistenza delle difese da svolgere, dando atto dell'iter giudiziale, dei termini di decadenza per l'esercizio del diritto di difesa, del contenuto delle difese, condividendo le strategie processuali al fine di operare nel rispetto dell'interesse dell'assistito.
Sotto il profilo dei compensi professionali, la determinazione degli stessi risulta rispondente ai crismi di legge ritenuto che è avvenuta per iscritto, trasmessa in forma digitale al cliente, dettagliando le voci di spesa con riferimento a ciascuna posizione, e da quest'ultimo accettata.
L'accettazione si evince dall'inizio della redazione degli atti introduttivi degli appelli avanti la che venivano condivisi a messo mail in data 24.05.2019 Controparte_3
(doc. 17 fascicolo monitorio parte appellata), successivamente alla condivisione del preventivo datato 03.05.2019, nonché dal versamento degli acconti richiesti dall'appellata
(docc. 21 e 22 già citati). Costituisce, altresì, argomento di prova a sostegno dell'accettazione dell'incarico professionale la pregressa e duratura attività difensiva e/o di consulenza legale svolta a decorrere dal 2009 in favore della società.
In altri termini, è verosimile che quest'ultima abbia inteso rinnovare la fiducia accordata alla professionista, già a conoscenza della realtà aziendale.
Da ultimo, non coglie nel segno la doglianza di parte appellante in punto alla errata comunicazione dei preventivi al solo socio accomandante privo del potere di esprimere con efficacia vincolante la volontà della società all'esterno (secondo tale lettura, il sig.
[...]
sarebbe privo del potere di rappresentanza della società). CP_6
la circostanza che il riscontro alle mail provenisse dal socio accomandate è, in realtà, privo di pregio al fine di escludere l'obbligo di versamento del compenso. Ciò tenuto conto che le mail
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prodotte si collocano nella fase esecutiva del rapporto professionale, rispetto alla quale non viene esercitato alcun potere rappresentativo, tenuto conto che l'accordo a monte risulta già stipulato dalle parti – verosimilmente anche in forma orale a mezzo di incontri presso la sede legale – e vigente nei termini pattuiti (oggetto della prestazione intellettuale e pattuizione e quantificazione degli onorari del professionista).
12) Ciò puntualizzato in ordine alla validità dei preventivi insoluti, occorre esaminare le ulteriori doglianze di parte appellante relative a specifiche clausole di previsione della c.d. success fee.
Dai preventivi in atti emerge la previsione di un palmario avente la funzione premiale di ampliare la remunerazione, comunque prevista, del lavoro dell'avvocato nel caso di risoluzione favorevole al cliente della vertenza oggetto del mandato.
Nella fattispecie, la clausola, identica per entrambi gli incarichi conferiti di cui è causa, accorda al professionista una somma fissa pari a € 2.000,0 oltre accessori collegata al risultato conseguito non quale unica remunerazione dell'opera svolta – nel caso sarebbe nulla in quanto contrastante con il divieto di patto di quota lite1 – bensì in aggiunta ad un compenso già previsto e pertanto, non sostituendosi all'onorario, ma sommandosi ad esso in funzione giustappunto premiale, tale clausola deve ritenersi valida ed efficace.
13) Venendo all'esame della doglianza di parte appellante relativa alla condotta colpevole tenuta dalla professionista nell'esecuzione del mandato difensivo, si osserva quanto segue.
L'appellante allega due condotte dell'odierna appellata, asseritamente dimostrative della imperita esecuzione del mandato: nello specifico, errata notifica dell'atto di appello avanti la che ha determinato la declaratoria di inammissibilità del Controparte_3
medesimo (sentenza 276/2019); errata redazione dei ricorsi avverso gli accertamenti IMU
2014-2016 stante l'indicazione di omessa dichiarazione in luogo di omesso parziale versamento.
In primo luogo, l'attività difensiva svolta nella causa che si è conclusa con la sentenza n.
276/2019 della (doc. 17 fascicolo primo grado parte Controparte_3
appellante) attiene ad un incarico risalente al 2016, non oggetto di ingiunzione di pagamento nel procedimento di primo grado, estraneo quindi rispetto al rapporto che parte appellante TRIBUNALE DI PIACENZA – SEZIONE CIVILE
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invoca al fine di paralizzare (mediante l'eccezione di inadempimento) la pretesa creditoria di parte appellata.
Quanto ai ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, le argomentazioni nell'atto di appello risultano generiche e puramente assertive, senza che venga compiutamente descritto l'inadempimento qualificato da parte del professionista, e senza che sia comprensibile quale pregiudizio ne sia determinato per parte appellante (non potendo l'atto d'appello rimandare all'atto di primo grado, ma dovendo prendere specifica posizione sul punto)
13) Tutto ciò premesso, l'appello deve essere respinto, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
14) Le spese del presente grado di giudizio tra parte appellante e l'appellata CP_1
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei
[...]
valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al 2022, in relazione alla fase studio, introduttiva e decisoria.
Le spese tra le altre parti del giudizio devono essere compensate integralmente, non ravvisandosi alcuna lite tra le stesse che possa determinare soccombenza.
La proposizione dell'appello in data successiva al 30/01/2013 comporta l'applicazione del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 95/2024, pubblicata in data 13 febbraio
2024;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata CP_7
delle spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma di euro
[...]
2.400,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra le altre parti;
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5) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 20/06/2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
Pagina nr. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi dell'art. 13 l. n. 247/2012 sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
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