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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Int. 3, Piano I, codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1 dall'avv. Rosi Cantale;
e da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
Castelferrato alla Via S. Maria di Gesù, 30, codice fiscale , rappresentato e C.F._2 difeso, per procura in atti, dall'avv. Simone Di Fini;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 27.03.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 16.02.2024, le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 05.02.2021, cron. 1444/2021, nel giudizio iscritto al n. 278/2020 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (recte: scioglimento del matrimonio) dagli stessi contratto in Troina il 21.09.2002, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina Atto n. 4, parte I, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
(nato a [...] il [...]), oggi maggiorenne.
[...]
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 16.02.2024.
In data 27.03.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Troina il 21.09.2002 tra Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Parte_2 il 24.12.1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Troina Anno 2002, Atto n. 4, parte I, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 16.02.2024, riportate in parte motiva e confermate all'udienza del 11.12.2024 , con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 16.02.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Int. 3, Piano I, codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti, C.F._1 dall'avv. Rosi Cantale;
e da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
Castelferrato alla Via S. Maria di Gesù, 30, codice fiscale , rappresentato e C.F._2 difeso, per procura in atti, dall'avv. Simone Di Fini;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 27.03.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 16.02.2024, le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Enna il 05.02.2021, cron. 1444/2021, nel giudizio iscritto al n. 278/2020 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (recte: scioglimento del matrimonio) dagli stessi contratto in Troina il 21.09.2002, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Troina Atto n. 4, parte I, Anno 2002, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nato il figlio Persona_1
(nato a [...] il [...]), oggi maggiorenne.
[...]
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 16.02.2024.
In data 27.03.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Troina il 21.09.2002 tra Parte_1
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]
[...] Parte_2 il 24.12.1972, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Troina Anno 2002, Atto n. 4, parte I, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 16.02.2024, riportate in parte motiva e confermate all'udienza del 11.12.2024 , con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 16.02.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo