Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 04/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
composta dai magistrati:
TA TO
Ida CONTINO
RO IZ
IC UG
Cosmo SCIANCALEPORE Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al n.61861 del registro segreteria, proposto da:
- NA NO, nata a [...] il [...],
Codice fiscale [...];
- SC NO Codice fiscale [...];
[...], indirizzo di posta elettronica certificata paolo.mascaro@avvlamezia.legalmail.it, presso il quale è stato eletto domicilio;
nei confronti di
- Procura Generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;
SENT. 30/2026
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, in persona del Procuratore regionale p.t.;
avverso la sentenza n.119/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria, depositata il 1° luglio 2024.
Visti gli atti di appello e tutti i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 11 dicembre 2025, celebrata con SC SC (delegato e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale Dott.ssa Adelisa Corsetti.
FATTO
1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione depositata il 1° luglio 2024, ha condannato NA NO al pagamento, in favore della Regione Calabria, di 41.881,59 (oltre accessori), di cui percezione di contributi pubblici mediante falsa documentazione.
La vicenda può essere sinteticamente riassunta nei seguenti termini.
La Guardia di Finanza di IA ME, a seguito di indagini svolte in relazione al procedimento penale n.2201/17 r.g.n.r., ha segnalato alla Procura erariale che NA NO, anche grazie al concorso di SC NO, ha illecitamente percepito, negli anni dal 2016 al 2018, a seguito di domande presentate negli anni 2016 e 2017, per complessivi 20.330,98, utilizzando falsi contratti di affitto o di comodato di terreni agricoli e un falso contratto di compravendita di titoli. Una parte dei proprietari dei diversi terreni, ubicati nei Comuni di OL IC (CZ), PI (CZ), IA ME (CZ) e AV
(CZ), utilizzati per le domande di contributo, hanno, infatti, dichiarato di non aver mai sottoscritto i suddetti contratti o di aver sottoscritto il contratto in assenza della firma di NA NO, nella convinzione di aver stipulato il contratto con SC NO.
A seguito della successiva istruttoria svolta dalla Procura erariale, complessivo indebitamente erogato a NA NO, con riferimento alle domande presentate per le annualità di campagna 2016, 2017 e 2018, ammonta alla maggiore somma di 41.881,59 (
18.016,02 a carico del fondo F.E.A.S.R. ed 23.865,57 a carico del del 12 giugno 2020, nei confronti di NA NO, con relativa costituzione in mora, per il suddetto importo oltre interessi, non ha condotto ad alcun risult ha riferito di non essersi costituita parte civile nel procedimento penale presso il Tribunale di IA ME n.2201/17 r.g.n.r. relativo alla Il giudice territoriale, nella menzionata sentenza impugnata, ha preliminarmente affermato la giurisdizione contabile, sia nei confronti di NA NO stante agricoltura, sia, ma solo per gli anni 2017 e 2018, nei confronti di SC NO, poiché lavorava presso il C.A.A. responsabile e aveva contribuito alla formazione della falsa documentazione illecitamente utilizzata per ottenere i contributi in argomento. Nel merito, ha condannato SC NO (per il quale la domanda di condanna è sta 2017) per le esposte ragioni alla base dell affermata giurisdizione contabile e NA NO per aver percepito i contributi in argomento dichiarando di condurre terreni agricoli in virtù di diversi contratti disconosciuti dai proprietari. La condanna è stata o importo dei contributi percepiti in presenza di alcuni contratti non disconosciuti dai proprietari dei n.1306/2013. Ai condannati è stata attribuita una condotta dolosa, atteso che, per ottenere i contributi in argomento, sarebbe stata volutamente rappresentata una situazione non corrispondente alla realtà.
2. La sentenza n.119/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria è stata impugnata dai due condannati con un unico gravame.
In primo luogo, gli appellanti sostengono che la condanna deriva, erroneamente, solo dalle dichiarazioni dei vari proprietari dei terreni interessati, raccolte dalla Guardia di Finanza, in assenza di ogni ulteriore attività di verifica e supporto alle suddette dichiarazioni.
Gli appellanti contestano, dunque, nel merito, con varie argomentazioni, le dichiarazioni rese dai diversi proprietari dei terreni alla Guardia di Finanza e fanno notare, anche richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, che si tratta di dichiarazioni rese da soggetti terzi fuori dal processo, in assenza delle garanzie previste dalla legge, che non possono esplicare efficacia probatoria ma solo indiziaria. Evidenziano anche di aver chiesto, già in primo grado, la prova testimoniale e che le dichiarazioni rese a pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso solo per il tempo e il luogo della dichiarazione e per il relativo testo e non per la veridicità delle stesse.
sentenza civile del Tribunale di IA ME n.560/2024 (di cui non con riferimento a uno dei fondi rustici oggetto della presente vicenda, ha respinto la domanda attrice volta sostanzialmente a ottenere il Gli appellanti, quale secondo motivo di gravame, hanno rilevato da loro richiesta sin dalla comparsa di costituzione, per dimostrare la contestata disponibilità dei fondi rustici utilizzati per la domanda di finanziamento e la regolarità della sottoscrizione dei relativi contratti.
Viene altresì contestato, quale terzo e ultimo motivo di doglianza, il coinvolgimento nella vicenda di SC NO, che ha lavorato presso il C.A.A. negli anni 2017 e 2018 e che, con riferimento modifica documenti anagrafici altresì che, se il suo coinvolgimento deriva dalla stipulazione dei contratti di affitto dei terreni, la sentenza sarebbe contraddittoria 2016 poiché non lavorava nel C.A.A. Infatti, se la responsabilità deriva dalla stipulazione dei contratti di affitto dei terreni, egli dovrebbe rispondere per tutti gli anni (quindi dal 2016 al 2018), ma ciò non è la
responsabilità non sussiste poiché deve escludersi, ad avviso degli appellanti, che egli finanziamento.
In conclusione, gli appellanti chiedono, con vittoria di spese, la riforma della sentenza impugnata con dichiarazione di inesistenza di ogni loro responsabilità. Chiedono, altresì, testimoniale, specificando quesiti e testimoni.
3. La Procura generale, nelle proprie conclusioni, ha contestato i motivi di gravame e ha chiesto, previa declaratoria di inammissibilità degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Con riferimento al primo motivo di gravame, il Requirente ha affermato che le dichiarazioni rese dai soggetti escussi hanno valore di atto pubblico, stante la qualifica di pubblico ufficiale dei militari della Guardia di Finanza che hanno condotto le indagini. Per quanto riguarda la sentenza civile del Tribunale di IA ME n.560/2024, che non si occupa degli aspetti pubblicistici della vicenda e della disciplina sui finanziamenti pubblici, la Procura generale osserva che il rigetto della domanda attrice si fonda sul mancato tempestivo disconoscimento della scrittura privata.
La Procura generale ha ricordato di aver acquisito e depositato la sentenza penale del Tribunale di IA ME n.787/2025, depositata il 9 luglio 2025 e, secondo quanto comunicato dallo stesso Tribunale, non irrevocabile alla data della relativa trasmissione il giorno 10 novembre 2025. La sentenza si riferisce alla falsificazione dei argomento, e ha assolto NA NO e SC NO perché il fatto non sussiste ha precisato che la citata sentenza ha, però, confermato che alcuni firmatari, pur riconoscendo come propria la sottoscrizione del contratto, hanno indicato in SC NO (e non in NA NO) la loro controparte contrattuale e che la valutazione del materiale probatorio nel giudizio di responsabilità, diversamente dal giudizio penale, è più probabile che non In ordine al secondo motivo di gravame, la Procura generale ritiene la prova testimoniale non necessaria per la concordanza delle dichiarazioni già rese alla Guardia di Finanza.
Con riferimento, infine, al terzo e ultimo motivo di gravame e, quindi, al concorso di SC NO nella vicenda dannosa, la Procura generale ha sostenuto che, condivisibilmente, risulta essere stato escluso il periodo (anno 2016) in cui lo stesso non ha lavorato per il C.A.A.
4. In data 20 novembre 2025, gli appellanti hanno presentato una memoria difensiva con cui affermano che la citata sentenza penale n.787/2025 esclude radicalmente la condotta dannosa a loro contestata.
5. esposizione del relatore sullo Mascaro) per gli appellanti e il Vice Procuratore Generale Dott.ssa conclusioni già illustrate.
argomentazioni già espresse negli scritti difensivi e ne ha chiesto già menzionate sentenze, riguardanti la medesima vicenda, emesse nel giudizio penale e nel giudizio civile a favore dei propri assistiti.
La Procura generale ha precisato che la sentenza penale assolutoria acquisita rileverebbe Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Come riportato in fatto, con la sentenza impugnata NA NO è stata condannata al pagamento, in favore della Regione Calabria, di 41.881,59 (oltre accessori), di cui il solo importo di 19.062,13 in solido con SC NO, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, di contributi pubblici mediante produzione di falsa documentazione.
La sentenza di condanna deve essere confermata, non essendo fondati i motivi di appello proposti.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di gravame e, quindi, in ordine alla rilevanza delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai proprietari dei vari terreni interessati, va osservato preliminarmente che, per costante e consolidata giurisprudenza, il giudice contabile, nell'ambito della sua discrezionalità e in assenza di espresso divieto normativo, può utilizzare, stante il principio dell'unicità della giurisdizione, le prove (es. consulenze tecniche, acquisizioni documentali, dichiarazioni testimoniali, ecc.) raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti, tanto più se il diverso giudizio abbia per oggetto la medesima situazione di fatto, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore decisivo per la definizione della causa. Lo stesso dicasi, ovviamente, per i documenti provenienti dal procedimento penale e per le dichiarazioni rese in quella sede e nel corso delle indagini preliminari, anche se non confermate in dibattimento oppure rese da coimputati o da imputati in procedimento connesso (ex plurimis, Corte conti, Sez. Appello Sicilia, 8 marzo 2024, n.52). Il legislatore ha, infatti, previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile) volto a non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari. Gli elementi probatori formati nell'indagine penale, pertanto, rilevano nel giudizio innanzi alla Corte dei conti, non quali prove in senso tecnico, ma quali elementi da valutare nel contraddittorio delle parti che possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti (ex multis, Corte conti, Sez. III Appello, 29 settembre 2023, n.398). Non è precluso, pertanto, al giudice contabile di tenere conto delle acquisizioni probatorie del processo penale, ivi comprese le sommarie informazioni testimoniali rese alla P.G. (ex multis, Sez. III Appello, 26 ottobre 2021, n.437). Il giudice erariale è libero di formare il proprio convincimento sulle prove raccolte in un processo penale persino se le stesse siano state ivi dichiarate inutilizzabili per la mancata osservanza delle disposizioni del Codice di procedura penale, in conseguenza sia del dato relativo alla diversità dei regimi probatori che di una norma che autorizzi l'estensione per analogia di siffatto divieto (Sez. III Appello, 17 settembre 2019, n.172).
Alla luce delle considerazioni appena esposte, dunque, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai proprietari dei vari terreni interessati possono essere valutate dal giudice contabile e, nel caso di specie, risultano rilevanti ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa degli appellanti, a maggior ragione in considerazione della mancata produzione in giudizio, da parte dei medesimi, di qualsiasi idonea documentazione di contenuto contrario. I finanziamenti pubblici sono stati, infatti, illecitamente percepiti anche grazie alla indicazione del possesso di terreni di proprietà altrui, per i quali i legittimi proprietari hanno espressamente disconosciuto la sottoscrizione del relativo dichiarato di aver stipulato il contratto con SC NO e non con NA NO.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non inducono a diversa conclusione né la sentenza civile n.560/2024 del Tribunale di IA ME, né la sentenza penale n.787/2025 dello stesso Tribunale.
La sentenza civile riguardante solo uno dei fondi rustici interessati dalla presente vicenda e contemplante esclusivamente la posizione di NA NO, ha respinto la domanda della proprietaria attrice, volta sostanzialmente a ottenere dalla NO la restituzione del possesso del terreno asseritamente occupato senza titolo e il secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione ; dunque, e inequivoco disconoscimento della copia non autenticata del contratto di affitto prodotta nel medesimo giudizio dalla stessa NO e dopo aver rigettato, evidentemente perché tardiva, la richiesta ice di emissione di ordine di esibizione, a carico della Nel giudizio civile indicato, quindi, NA NO non ha mai effettivamente provato il legittimo possesso del fondo rustico conteso, contratto stipulato ma ha visto riconosciute, peraltro in modo non irrevocabile, le proprie ragioni sostanzialmente solo per una questione procedurale e non di merito. La signora NA non ha mai prodotto, a supporto delle sue affermazioni, il suddetto originale del contratto, neppure nel presente giudizio e nel correlato giudizio penale. La menzionata sentenza civile, pertanto, non servirebbe a escludere la responsabilità amministrativa degli appellanti neppure nel caso di suo passaggio in giudicato.
Non depone in senso favorevole per i NO neppure la sentenza penale n.787/2025 del Tribunale di IA ME, di cui non è perché il fatto non sussiste
ascritti, vale a dire per aver attestato falsamente, nelle domande presentate per gli anni 2016 e 2017 (quindi per un periodo di tempo comunque più breve di quello oggetto del presente giudizio che no 2018), di avere la disponibilità di vari fondi rustici acquisiti mediante contratti che presentavano firme apocrife dei proprietari oppure firme autentiche apposte con la convinzione di aver stipulato il contratto con altro contraente.
In primo luogo, ribadito che per la citata sentenza penale manca la la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso necessaria irrevocabilità, non accertata nel caso di specie e precisato carattere eccezionale in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi risultandone, pertanto, preclusa l'estensione oltre i casi previsti espressamente (Cass., SS.UU., 26 gennaio 2011, n.1768),
occorre puntualizzare che la formula assolutoria penale "perché il fatto non sussiste" non necessariamente sta a significare l'insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell'elemento che compone la fattispecie delittuosa (ex plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 29 maggio 2025, n.125).
A ulteriore conferma della irrilevanza della predetta sentenza penale ai essenzialmente fondata solo sulla sentenza civile prima illustrata (nella quale la domanda contro la NO è stata rigettata sostanzialmente solo per ragioni procedurali) e sulla affermazione che alcuni proprietari hanno confermato di aver stipulato i contratti, senza però considerare che questi proprietari hanno dichiarato di aver voluto stipulare i contratti con altra persona (SC NO e non NA NO) e, soprattutto, senza porre in evidenza che, invece, altri proprietari hanno del tutto disconosciuto dinanzi alla Guardia di Finanza le proprie sottoscrizioni (diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, una proprietaria ha anche presentato una querela per la vicenda). Manca, inoltre, la totale identità tra le particelle considerate nel giudizio penale e le numerose particelle oggetto del presente giudizio.
Appare, inoltre, in ogni caso, decisiva la considerazione che, mentre il oltre ogni ragionevole dubbio giudizio erariale si base sul criterio probatorio più probabile che non Il processo penale e il processo per responsabilità amministrativa, che possono riguardare la medesima vicenda ed essere fondati sullo stesso materiale probatorio, sono infatti caratterizzati da differenti regole di giudizio nella valutazione di mo. Mentre nel giudizio penale, in virtù della presunzione di oltre ogni ragionevole dubbio
giudizio civile, la meno rigida regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non anc , che convincano il giudice ex
plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 25 novembre 2025, n.243).
3. Le considerazioni sopra espresse consentono, allo stesso tempo, di superare agevolmente anche il secondo motivo di appello, rappresentato dalla mancata acquisizione da parte del giudice di prime cure della prova testimoniale volta, nelle intenzioni degli appellanti, a dimostrare la legittima disponibilità dei fondi rustici oggetto degli aiuti e la regolarità della sottoscrizione dei relativi contratti.
civile, attribuisce al giudice contabile il potere di ammettere o meno la prova per testimoni (Sez. II Appello, 24 settembre 2024, n.233). Tale decisione va motivata (art.5 c.g.c.).
La decisione del giudice di prime cure di non accogliere la richiesta di ammissione della prova testimoniale in base alla motivazione che non sarebbe stato comunque possibile superare il contenuto di dichiarazioni rese in un atto pubblico davanti a pubblici ufficiali, risulta, dunque, legittima e condivisibile.
E invero, l indagini penali, con le quali vari proprietari dei terreni utilizzati per il finanziamento pubblico percepito dalla NO hanno affermato di non aver sottoscritto i corrispondenti contratti (una dei proprietari ha anche presentato una querela per questa ragione) o di averli sottoscritti nella consapevolezza che la controparte fosse SC NO (anziché NA NO) potevano essere validamente contestate non per il tramite di una eventuale dichiarazione di segno opposto delle stesse persone, ma solo con idonea documentazione o con una querela di falso. La prova testimoniale, pertanto, non risulta idonea a fornire al giudice alcun ulteriore concreto elemento di valutazione.
Considerando il contenuto di quasi tutti i quesiti proposti, a ulteriore della prova testimoniale richiesta dagli appellanti, va evidenziato che, come sarà meglio illustrato innanzi, ai poter
dimostrare la legittima disponibilità dei terreni derivante da uno dei titoli espressamente presi in considerazione dalla disciplina di la materiale disponibilità di detti terreni, essendo necessario che egli dimostri che tale disponibilità scaturisce da uno dei previsti titoli giuridici, debitamente documentati, idonei a farla conseguire.
validi titoli giuridici, da documentarsi con le forme previste, che attribuiscono al richiedente la disponibilità della superficie. Detti titoli fondo da parte del soggetto che richie dalla mera disponibilità materiale dei terreni (Corte conti, Sez. I Appello, 5 maggio 2021, n.173). Fermo restando quanto già illustrato in tema di dichiarazioni rese in un atto pubblico davanti a pubblici ufficiali, la prova testimoniale, al più, nel caso di specie, avrebbe possesso di fatto dei terreni da parte della NO NA, ma non avrebbe potuto in ogni caso sostituire la necessaria prova documentale della disponibilità di un valido titolo giuridico.
4. Con riferimento, infine, al terzo e ultimo motivo di doglianza relativo alla responsabilità e alla conseguente condanna di SC NO, per dolo, in via solidale per una parte del danno (
19.062,13 corrispondenti alle somme percepite per le domande giudice di prime cure per il ruolo da lui 2017 in cui operava presso il C.A.A., si osserva quanto segue.
La sentenza impugnata non appare contraddittoria sul punto, come affermato dalla difesa.
Va premesso al riguardo che la Corte dei conti, per costante giurisprudenza, ha giurisdizione (ex plurimis, Sez. II Appello, 2 settembre 2022, n.368) anche sugli operatori e responsabili dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.) in quanto questi, mediante apposite convenzioni, assumono compiti che implicano un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, svolgendo attività di assistenza, verifica e controllo nelle procedure di erogazione di contributi comunitari all'agricoltura. Va altresì premesso che i funzionari e responsabili dei C.A.A. sono tenuti a rispondere in solido, e non in via sussidiaria (Sez. Appello Sicilia, 14 maggio 2025, n.38),
con il percettore delle somme illegittimamente ottenute qualora abbiano attivamente partecipato alla compilazione e trasmissione delle domande contenenti dichiarazioni false o fuorvianti.
Tutto ciò premesso, la condanna di SC NO, come giudice (che ha accolto integralmente la domanda attorea), ha riguardato il solo anno 2017 (anche se il NO ha operato presso il C.A.A. anche 2018) figura quale operatore presso il C.A.A. che ha curato la compilazione e la stampa di varie domande di aiuto della LA NA
(domande n.70263079298, n.74240201942, n.74240202080 e n.74210363201), presentate dopo che lo stesso NO si era precedentemente occupato di reperire i terreni da utilizzare. Dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dai proprietari interessati emerge, infatti, che il NO, con il quale peraltro vari proprietari pensavano di aver stipulato il contratto, si è attivamente interessato alla vicenda e, ad esempio, ha presentato la LA NA al proprietario contraente, ha proposto la stipulazione del contratto procedendo alla successiva consegna dello stesso al proprietario dopo la sottoscrizione della LA NA oppure ha pattuito il contenuto del contratto con il proprietario.
secondo la quale, con riferimento alla LA NA, il NO unicamente una modifica documenti anagrafici C.A.A. responsabile, delle domande di aiuto proposte dalla LA NA. La condotta descritta, peraltro, è stata realizzata dal NO nonostante, in base a quanto affermato dalla stessa difesa, la sussistenza lui sottoscritta. Allo stesso tempo, il NO SC non parimenti coinvolto nella costruzione di una fittizia realtà documentale
(come nel successivo anno 2017), non operava presso il C.A.A. e non svolgeva dunque alcun ruolo pubblico. Con riferimento invece, pur operando presso il C.A.A. e pur essendo investito di un ruolo pubblico, non risulta aver tenuto una condotta censurabile in questa sede.
Pienamente condivisa è, quindi, la motivazione della sentenza appellata secondo cui autentico dominus della vicenda è senza dubbio CI SC, il quale risulta avere predisposto i contratti conclusi formaliter dalla LA certamente egli ha concorso che le indagini hanno appurato essere fittizia e che poi ha consentito alla LA di accedere ad un contributo pubblico per assenza dei presupposti
.
5. In conclusione, il soggetto richiedente l'erogazione di contributi agricoli deve essere in possesso di un valido titolo giuridico, debitamente documentato, che gli attribuisca la legittima disponibilità della singola particella di terreno per la quale ritenga di avere diritto alla concessione del beneficio economico. La mancanza di un valido titolo giuridico rende illecita la percezione del contributo pubblico, non potendo assumere alcuna significativa rilevanza l'asserita o eventuale sussistenza del "possesso materiale" o di fatto del fondo e della solo materiale disponibilità dei terreni da parte di colui che richiede la concessione del beneficio. La normativa allora vigente (art.60 del regolamento CE n.1306/2013), secondo la quale fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione al pari della normativa attualmente vigente (art.62 del regolamento CE n.2021/2116/UE), prevedeva la decadenza dal diritto a fruire del contributo ove fosse stato accertato che il soggetto interessato aveva intenzionalmente inoltrato alla competente Amministrazione istanze corredate da dichiarazioni non veritiere, al fine di ottenere l'erogazione di contributi non spettanti o spettanti in misura
contributo pubblico è condizionata alla sussistenza di validi titoli giuridici, da documentarsi con le forme previste, che non possono ondo da parte del soggetto richiedente disponibilità materiale dei terreni (Sez. I Appello, n. 173/ 2021).
tempo considerato (anni 2016, 2017 e 2018), anche se il beneficio è stato richiesto anche per terreni di proprietà o per terreni per i quali i proprietari non hanno disconosciuto la sottoscrizione dei relativi che prevede, in caso di dichiarazione mendace, la revoca dei benefici applica laddove sia accertato che un beneficiario abbia creato e,
quindi, laddove sia accertata la fittizietà anche solo di una parte della documentazione presentata e comporta la decadenza integrale del contributo ottenuto (Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2025, n.860).
6. Per le su esposte ragioni vanno confermate le condanne, per dolo, di NA NO e di
SC NO.
grado di giudizio sono a carico degli appellanti soccombenti, in via solidale, nella misura del 50% ciascuno e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-
- condanna gli appellanti, in via solidale, nella misura del 50%
ciascuno, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che 144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
(Cons. Cosmo Sciancalepore) (Pres. TA Loreto)
f.to digitalmente f.to digitalmente SENT. 30/2026 Depositata in Segreteria il P. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente SENT. 30/2026 4 FEBBRAIO 2026 Il Funzionario Proposto LU IA