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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 964/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano Cardarelli, giusta procura generale alle liti rep.
47491 racc. 23139 del 13.3.2014, in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Pietropaolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere a Parte_1 Controparte_1 il pagamento della somma di € 104.767,12, oltre accessori, in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con Refill Tech S.r.l. (poi in liquidazione), che in data 28.6.2013 aveva ceduto l'azienda alla predetta società.
***
Il Tribunale, in data 5.12.2018, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
25746/2018.
***
Proponeva opposizione eccependo la prescrizione parziale, ex art. Controparte_1
2948, n. 4, c.c., del credito vantato, ad eccezione delle fatture n. 2545264042 e n.
2545264043, relative a dicembre 2013 e gennaio 2014, dal momento che le altre riguardavano consumi tra novembre 2011 e novembre 2013 e che il decreto ingiuntivo era stato notificato solo in data 12.12.2018; eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva a fronte dell'esclusione esplicita del contratto di somministrazione, e del debito controverso, dal contratto di cessione d'azienda, come documentalmente provato, nonché a fronte della mancata iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori, con ciò escludendosi la responsabilità solidale tra cedente e cessionario nei confronti del fornitore, prevista all'art. 2560 c.c. solo e unicamente alla condizione che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori;
eccepiva inoltre che la fattura n. 2759959366 non risultava in alcun modo nell'estratto autentico del giornale dei crediti in contenzioso.
***
Si costituiva deducendo che il corso della prescrizione era stato Parte_1 interrotto dalla ricezione delle fatture, dalla richiesta di rateizzazione e dalla richiesta di pagamento inviata all'utente; che nel perimetro dell'azienda affittata e poi ceduta erano compresi tutti i contratti inerenti all'azienda e, quindi, anche il contratto di somministrazione di energia;
che comunque non poteva essere posto in discussione il diritto ad ottenere il pagamento delle fatture emesse per prelievi successivi al marzo 2013 (data del pregresso contratto di affitto di azienda), pari a € 43.082,70; che la suddetta fattura risultava dalla prima pagina del file allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Chiedeva, pertanto, di rigettare l'opposizione e, in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 104.767,12, oltre interessi, o di condannarla, ex art. 2041
c.c., al pagamento della somma di € 43.082,70, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002. pagina 2 di 16 ***
Con sentenza n. 14680/2021, R.G. n. 6439/2019, pubblicata in data 21.9.2021, il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
43.082,70, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, compensando tra le parti le spese di lite.
Il giudice, in primo luogo, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto - pur decorrendo il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. dal momento in cui, per ciascun periodo di competenza, avrebbe dovuto essere effettuata la misurazione dei consumi e la fatturazione degli importi dovuti - nel caso di specie, nonostante le fatture (anche a conguaglio) emesse in data 15.10.2014 e 15.11.2016 si riferissero ai consumi di competenza novembre 2011 e gennaio 2014, la prescrizione non era maturata attesa l'intervenuta interruzione della stessa a seguito dell'invio delle fatture stesse (da considerarsi alla stregua di atto di costituzione in mora) nel termine di cinque anni dalla data di inizio del decorso della prescrizione;
inoltre, l'inequivocabilità della manifestazione di volontà della creditrice di Pt_1 ottenere il pagamento degli importi indicati nelle fatture trovava ulteriore conferma nella richiesta della debitrice di rateizzazione ed era irrilevante che avesse inviato le fatture Pt_1 azionate unicamente alla Refil- Tech S.r.l. e non anche alla opponente, cessionaria dell'azienda, atteso che, ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c., l'interruzione della prescrizione da parte del creditore nei confronti di uno dei debitori solidali ha effetto anche nei confronti degli altri debitori;
infine, tutte le fatture azionate erano state inviate all'indirizzo di Biassongo, via dei Tigli 8, presso i locali in cui era stata effettuata la somministrazione di energia elettrica e costituenti l'oggetto della cessione di azienda, sicché la opponente aveva ricevuto le medesime fatture senza sollevare alcuna contestazione al riguardo.
In secondo luogo, quanto alla cessione di azienda intervenuta tra le parti in data 28.6.2013 e preceduta dall'affitto decorrente dal 27.3.2013, affermava, in sintesi, che:
- in applicazione dell'art. 2558 c.c., in assenza di espressa pattuizione contraria, la cessionaria CP_2
è subentrata ipso iure - sino al recesso intervenuto a gennaio 2014 - nel contratto di
[...] somministrazione di energia elettrica stipulato dalla cedente;
- tuttavia, le obbligazioni scaturenti dal contratto di somministrazione di energia elettrica configurano, con riferimento ai consumi verificatisi per ciascun periodo, una prestazione periodica autonoma nell'ambito di un rapporto continuativo e di durata, sicché ciascuna obbligazione è autonoma e distinta rispetto alle precedenti e si perfeziona periodicamente ogniqualvolta divenga esigibile il pagamento relativo ai consumi dei singoli periodi;
pagina 3 di 16 - conseguentemente, trova applicazione l'art. 2560 c.c., secondo cui la cessionaria Controparte_1 risponderebbe dei debiti anteriori relativi al contratto di somministrazione di energia elettrica cui è subentrata ex art. 2558 c.c., solo qualora gli stessi risultassero iscritti nei libri contabili della società cedente, sicché, in assenza di un tale riscontro contabile la cessionaria non risponde dei debiti anteriori al trasferimento dell'azienda maturati ed esigibili nel periodo antecedente al contratto di cessione;
- se da un lato, quindi, la cessionaria non è obbligata, ai sensi dell'art. 2560 c.c., al pagamento dei debiti anteriori, trattandosi di obbligazioni autonome già perfezionate ed esaurite e non iscritte nei libri contabili obbligatori della cedente, dall'altro lato, essendo subentrata di diritto ex art. 2558 c.c. nel contratto di somministrazione di energia elettrica, essa risponde delle obbligazioni sorte in relazione ai periodi di competenza successivi ai contratti di affitto di azienda, prima, e di cessione, poi, sino all'intervenuto recesso;
- a tale stregua, va inoltre escluso che la mera intestazione delle fatture azionate alla cedente piuttosto che alla cessionaria produca effetti giuridici diversi rispetto a quelli innanzi indicati, considerato altresì che esse hanno ad oggetto la fornitura di energia elettrica presso i locali commerciali trasferiti alla opponente e che le fatture emesse sono state inviate presso tali locali, venendo così a conoscenza della che non ha sollevato alcuna contestazione;
Controparte_2
- in applicazione dei principi esposti, rileva innanzitutto il fatto che, con contratto del 27.3.2013, la CP_2 ha concesso in affitto alla l'azienda cui si riferiva il contratto di
[...] Controparte_2 somministrazione e che, con successivo atto del 28.6.2013, la prima ha ceduto definitivamente alla seconda la medesima azienda;
- pertanto, dall'1.4.2021 (data di decorrenza dell'affitto) la , in mancanza di espresso Controparte_2 patto contrario è subentrata nel contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 2558 c.c., con obbligo di sopportare i costi della relativa utenza maturati da quel momento in poi, mentre i costi dell'utenza maturati con riferimento a periodi di competenza anteriori sono rimasti a carico esclusivo dell'affittante
; CP_2
- in conformità a quanto appena indicato, il primo capoverso dell'art. 12 del contratto di affitto, prevede infatti che “l'affittuaria subentra in tutti i rapporti contrattuali e le utenze in corso alla data odierna … “, mentre al terzo capoverso le parti hanno stabilito che “i costi per le utenze, assistenza tecnica e tutti gli altri costi maturati sino alla data di efficacia sono e saranno a carico dell'affittante”;
- lo stesso regime giuridico ha trovato applicazione a seguito del successivo contratto di cessione di azienda, intervenuto senza soluzione di continuità il 28.6.2013, che non esclude il subentro della cessionaria nel contratto di somministrazione dell'energia elettrica nei locali Controparte_2 oggetto dell'azienda ceduta, ma stabilisce che “la cessione dell'azienda in oggetto avrà effetto dal termine iniziale … e pertanto da tale data si produrranno tutti gli effetti del contratto e pertanto tutte le imposte e tasse ed oneri vari afferenti le attività che non abbiano carattere di arretrato saranno a carico di Parte acquirente come pure saranno a suo favore tutti i proventi relativi alla gestione, mentre sino a tale data i suddetti oneri saranno a carico della Parte venditrice. Sono ceduti inoltre i contratti attivi e passivi in essere per i quali Parte venditrice ha già incassato o pagato anche animatamente
[anticipatamente] i corrispettivi ma non ha ricevuto o eseguito le prestazioni relative al periodo
d'esercizio mancante e dei quali Parte venditrice documenterà i valori, ivi compreso i contratti di pagina 4 di 16 locazione e/o di leasing relativi a veni mobili e immobili nonché il contatto di locazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività. …. Si intendono espressamente esclusi dalla cessione i crediti e
i debiti aziendali, i quali restano rispettivamente a favore ed a carico di Parte venditrice ad esclusione del debito verso i fornitori di cui all'allegato n. 4 …”, allegato nel quale non è riportato il debito nei confronti di er l'utenza elettrica (in ogni caso, un eventuale patto contrario avrebbe avuto effetto Pt_1 soltanto tra le parti e non anche nei confronti del creditore, rispetto al quale trovano applicazione soltanto le disposizioni di cui all'art. 2560 c.c.);
- pertanto, l'opponente, quale affittuaria, prima, e cessionaria, poi, dell'azienda è tenuta al pagamento delle sole fatture relative ai periodi di competenza successivi al 1°.4.2013, fino al recesso intervenuto a gennaio 2014, e non anche delle fatture, incluse quelle a conguaglio, relative a periodi di competenza precedenti, non rispondendo dei debiti anteriori, ai sensi dell'art. 2560, co. 2, c.c.;
- difatti, anche per qualificare un debito come anteriore o successivo all'affitto di azienda (e poi al suo trasferimento), ciò che rileva non è il momento in cui il creditore a emesso le fatture azionate (tutte Pt_1 in data 15.10.2014, eccetto una a conguaglio in data 15.11.2016), bensì a quale periodo di competenza si riferiscono le medesime fatture, essendo quello il momento in cui ciascun credito è divenuto esigibile, non potendo andare a detrimento dell'inconsapevole acquirente dell'azienda la tardiva emissione delle fatture relative a periodi di competenza anteriori;
- ciò posto, esaminate le fatture azionate da l'importo dovuto dalla opponente Pt_1 Controparte_2 per i consumi di energia elettrica relativi ai periodi compresi tra aprile 2013 e gennaio 2014
[...] ammonta a complessivi euro 43.082,70, oltre agli interessi legali dalle scadenze delle fatture al saldo effettivo.
***
Ha proposto appello, affidato a due motivi, chiedendo alla Corte, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, di rigettare l'opposizione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, condannare
[...] al pagamento della somma di € 104.767,12 oltre interessi ex d.lgs. n. Controparte_2
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minor somma risultante all'esito del giudizio.
***
Si è costituita, in data 21.7.2022 (quindi tempestivamente rispetto all'udienza del 12.9.2022 indicata in citazione), chiedendo di dichiarare inammissibile o Controparte_1 rigettare l'appello principale e di accogliere l'appello incidentale, articolato in tre motivi) e le conclusioni rassegnate in primo grado, alle quali ha aggiunto “escludendo gli interessi moratori stante la mora del creditore”.
***
All'udienza del 15.9.2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 16 ***
Dopo un rinvio d'ufficio, rigettata l'istanza di anticipazione avanzata dall'appellante incidentale, con decreto del 26.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 3.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a
20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
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I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante principale ha adeguatamente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Venendo al merito, saranno trattati congiuntamente in quanto connessi, il primo motivo dell'appello principale e il terzo motivo dell'appello incidentale.
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Il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹Sulla cessione del contratto e sugli effetti della stessa cessione››.
pagina 6 di 16 che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che, in caso di cessione Controparte_3 del contratto di somministrazione di energia, il cessionario risponde ai sensi dell'art. 2560 c.c. dei soli prelievi effettuati dopo la cessione del contratto, salvo che gli stessi debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie;
e infatti, in caso di cessione del contratto effettuata ai sensi dell'art. 2558 c.c., non trova applicazione la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2560 c.c., in quanto la stessa norma disciplina, pacificamente, i soli debiti puri, cioè i debiti relativi a contratti che hanno ormai cessato e/o esaurito i propri effetti (cfr. Cass. n.
8359/2018) [in realtà Cass. n. 8539/2018]; inoltre, anche a prescindere dal fatto che le fatture sono state tutte emesse dopo l'acquisto dell'azienda e che il relativo debito non poteva evidentemente essere iscritto nelle scritture contabili della cedente, diversamente da quanto affermato in sentenza, le somministrazioni di energia effettuate non costituiscono una prestazione autonoma, sicché la cessionaria è tenuta al pagamento anche dei prelievi precedenti l'affitto della azienda.
***
Il terzo motivo dell'appello incidentale è rubricato ‹‹ESTRANEITÀ DELL'APPELLATA AI DEBITI
DELLA CEDENTE››.
- dopo aver dedotto che il Tribunale avrebbe errato, ai fini della Controparte_1 prescrizione (trattata anche negli altri motivi, di cui si dirà appresso), nell'affermare che le fatture erano state inviate all'indirizzo comune e che erano state ricevute senza alcuna contestazione al riguardo, dal momento che il solo invio presso i locali utilizzati non ne provava la ricezione da parte di un soggetto diverso dall'intestatario - lamenta che con la cessione d'azienda era stata esclusa la successione nel contratto di fornitura di energia elettrica, mediante patto contrario di cui all'art. 2558 c.c., avente effetti non solo nei confronti delle parti ma anche di (cfr. art. 2 contratto di cessione in combinato disposto con Pt_1
l'allegato 4, da cui risultava che erano stati ceduti soltanto i contratti pendenti in cui permanevano obbligazioni di una sola parte e, tra questi, solo quelli dei quali «Parte venditrice determinerà i valori››); lo stesso articolo poi espressamente escludeva dalla cessione tutti i crediti e debiti aziendali, salvo unicamente il debito verso i fornitori di cui all'allegato n. 4 «elenco fornitori ceduti», nel quale non rientravano i debiti verso la Pt_1 distinzione tra il contratto e i suoi effetti appariva cavillosa, in quanto contratto e debito rappresentano in concreto lo stesso fenomeno;
peraltro, la disposizione di cui all'art. 2558 c.c. si applica unicamente ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguiti da nessuna delle due parti e per i quali, quindi, permangono obbligazioni reciproche pagina 7 di 16 di entrambe le parti, trovando applicazione, per le posizioni debitorie già esaurite, pienamente consolidate e autonome, l'art. 2560 c.c.; errata sarebbe anche la ritenuta continuità tra il contratto di affitto e il contratto di cessione di azienda, che conteneva il patto contrario all'art. 12; da ultimo, l'IVA era stata illegittimamente calcolata sulle imposte e tasse anziché sui soli corrispettivi.
***
Entrambi i motivi sono infondati, dovendosi condividere le approfondite e diffuse argomentazioni del primo giudice, aderenti alle risultanze in atti e in linea con la giurisprudenza di legittimità.
Occorre muovere dall'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 4248/2023; Cass. n.
10902/2024), secondo cui:
- l'art. 2558 c.c. stabilisce che «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale»;
- l'art. 2560 c.c. prevede che «l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito», con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori»;
- l'interpretazione coordinata delle due norme (cfr. Cass., sez. 2, 20/07/1991, n. 8121), porta a ritenere che quella dell'art. 2558 c.c. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la disposizione dell'art. 2560 c.c. riguardi il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente;
- dal combinato disposto delle due norme emerge che la successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'articolo 2560 c.c.;
- è dunque principio condiviso (in questo senso Cass., sez. 1, 16/06/2004, n. 11318), quello in forza del quale il congegno stabilito dall'articolo 2560, secondo comma, c.c., pagina 8 di 16 con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, è destinato ad essere applicato quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'articolo 2558 c.c. (Cass., sez. 2, 20/07/1991, n. 8121; Cass., sez. 08/05/1981, n. 3027; Cass., sez. 1, 09/10/2017, n. 23581), posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto;
- la regola posta dal primo comma dell'art. 2558 c.c. è, dunque, applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell'art. 2560
c.c., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte;
- la previsione dettata dal primo comma dell'art. 2560 c.c., concernente la permanente responsabilità dell'alienante in ordine ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda maturati anteriormente al trasferimento, è completata nel secondo comma, che cumula alla responsabilità del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori;
- si realizza in tal modo una responsabilità del cessionario sotto forma di accollo cumulativo ex lege, con conseguente solidarietà tra cedente e cessionario dell'azienda commerciale, solidarietà peraltro sui generis, dal momento che, nei rapporti tra loro, il debito rimane a carico del cedente, senza che questi possa ripetere dal secondo, neppure in parte, quanto versato al terzo creditore (Cass., sez, 1, 25/02/1987, n. 1990;
Cass., sez. 2, 03/03/1994, n. 2108; Cass., sez. 1, 04/10/2010, n. 20577);
- ne discende, sul piano della ratio della norma, che la solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti concernenti l'esercizio dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante e, per questo, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale;
- perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, la norma è perciò dalla dottrina giudicata inderogabile in conformità ad un accordo fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l'esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori (Cass., n. 23581/2017, cit.).
pagina 9 di 16 Afferma, inoltre, la Suprema Corte (Cass. n. 4248/2023 citata) che nel contratto di somministrazione, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato, sicché ogni singola prestazione è distinta e autonoma rispetto alle altre (Cass., sez. 3, 11/11/2021, n
33559); ciò comporta che occorre avere riguardo alle singole prestazioni, e non al contratto complessivamente considerato, al fine di stabilire se debba applicarsi la regola di cui all'art. 2558 c.c. o piuttosto quella di cui all'art. 2560 c.c.
Alla luce della ricostruzione sin qui descritta, correttamente il primo giudice ha affermato che, in ragione della natura delle obbligazioni scaturenti dal contratto di somministrazione di energia elettrica (che configurano, con riferimento ai consumi verificatisi per ciascun periodo, una prestazione periodica autonoma e distinta rispetto alle precedenti, nell'ambito di un rapporto continuativo e di durata), doveva applicarsi l'art. 2560 c.c., secondo il quale il cessionario dell'azienda risponde dei debiti anteriori al trasferimento soltanto se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
, in sostanza, aveva esaurito la propria prestazione (fornitura dell'energia Parte_1 elettrica in relazione ai consumi dei singoli periodi presi in esame) con riguardo ai periodi antecedenti alla cessione, a nulla rilevando, in ragione di quanto sopra, che il contratto di fornitura sia un contratto di durata ed esaurito e che, a causa della tardiva fatturazione, non fosse possibile l'iscrizione del debito nelle scritture contabili.
In conclusione, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante principale, CP_1
non era tenuta al pagamento “anche dei prelievi precedenti l'affitto della azienda”.
[...]
Ciò determina il rigetto del primo motivo dell'appello principale, in quanto infondato, dovendosi osservare che non è stata riproposta da la domanda ex art. 2041 c.c. Parte_1
Del pari infondato è il terzo motivo dell'appello incidentale.
Insegna la Suprema Corte (Cass. n. 15065/2018 che richiama, tra le altre, Cass. n.
7517/2010) che l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti
"contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti
"contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili) (conf. Cass. n. 3045/2002; Cass. n.
27011/2005). pagina 10 di 16 Il primo giudice ha, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, escluso la sussistenza di un patto contrario con riferimento al contratto di somministrazione, che non risulta né dal contratto di affitto di azienda, né dal contratto di cessione di azienda, dei quali sono state riportate, in sentenza, le disposizioni nella parte che qui interessa.
Invero, la previsione di cui all'art. 2 del contratto di cessione prevede unicamente che sono ceduti “inoltre” (e, quindi, non solo) “i contratti attivi e passivi in essere per i quali Parte venditrice ha già incassato o pagato anticipatamente i corrispettivi ma non ha ricevuto o eseguito le prestazioni relative al periodo d'esercizio mancante”.
È evidente che, dal momento della cessione di azienda, , che non risulta Controparte_1 abbia scelto un diverso fornitore di energia elettrica, è subentrata nel contratto di somministrazione ed è quindi tenuta a pagare i corrispettivi della fornitura per i periodi successivi alla cessione.
Né potevano i relativi debiti aziendali verso i fornitori (che espressamente rientravano nella cessione) figurare nell'allegato 4, poiché alla data della cessione le fatture non erano ancora state emesse e, dunque, nessun argomento può trarsi dalla mancata menzione di
[...]
nell'elenco. Pt_1
In sostanza, la cessionaria essendo subentrata nel contratto di somministrazione, era tenuta al pagamento dei consumi.
Quanto all'affitto di azienda, all'art. 12 del contratto, come riportato nella gravata sentenza, era espressamente previsto che l'affittuaria subentrava in tutti i rapporti contrattuali e le utenze in corso “alla data odierna” e che “I costi per le utenze, assistenza tecnica e tutti gli altri costi maturati sino alla data di efficacia sono e saranno a carico dell' ”. Parte_2
Alla luce del chiaro dato documentale irrilevanti sono le deduzioni difensive della parte sul punto.
In conclusione, senza incorrere in alcun errore, correttamente il Tribunale ha concluso che «Si deve pertanto ritenere che l'odierna opponente, quale affittuaria, prima, e cessionaria, poi, dell'azienda cui si riferisce il contratto di somministrazione di energia elettrica per cui è causa, è tenuta al pagamento delle sole fatture relative ai periodi di competenza successivi al 1° aprile 2013, fino alla data di recesso intervenuto a gennaio 2014 e non anche delle fatture, incluse quelle a conguaglio, relative a periodi di competenza precedenti, non rispondendo dei debiti anteriori, ai sensi dell'art. 2560, co. 2, c.c.», ponendo a carico della cessionaria soltanto le fatture per i consumi di energia elettrica relativi ai periodi compresi tra aprile 2013 e gennaio 2014 (sulla base non della data di fatturazione, bensì del periodo di competenza cui si riferivano le fatture).
pagina 11 di 16 Da ultimo, l'appellante incidentale, del tutto genericamente, si è limitata ad affermare: ‹‹In via residuale, la contestazione di sul quantum e in particolare sulla debenza dell'iva ⎯ illegittimamente CP_2 calcolata sulle imposte e tasse piuttosto che sui soli corrispettivi ⎯ induce la deducente a contestare l'importo del credito azionato, senza togliere pregio alle ragioni che escludono radicalmente ogni debenza››.
Ferma la genericità dell'eccezione come formulata già in primo grado, la parte avrebbe dovuto allegare che era stata ritualmente proposta un'eccezione sul punto, descrivendo gli esatti termini della stessa, per poi dolersi della eventuale omessa pronuncia da parte del primo giudice.
Non si ritiene, infatti, sufficiente il mero vago richiamo “in via residuale” di una non meglio specificata contestazione, che non configura uno specifico motivo di gravame né una riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In conclusione, anche il terzo motivo deve essere rigettato.
***
Procedendo oltre, saranno ora trattati il primo e il secondo motivo dell'appello incidentale.
***
Il primo è rubricato ‹‹LA INESISTENTE SOLIDARIETÀ NEL DEBITO››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che vi fosse solidarietà nel debito tra cedente e cessionario dell'azienda, dal momento che l'obbligazione è sorta tra Pt_1
e che non è parte del giudizio, travisando inoltre il fatto che era stata, in Controparte_2 realtà, la cedente, e non la cessionaria, a chiedere la rateizzazione del debito, sicché doveva escludersi che vi fosse stato riconoscimento di debito da parte di e che Controparte_4 la richiesta di avesse avuto effetto giuridico nei confronti di questa, sicuramente non Pt_1 quello di interrompere la prescrizione;
non trovava applicazione l'art. 1310 c.c., non essendovi stato subentro nel contratto di fornitura di energia elettrica a seguito della cessione.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹PRESCRIZIONE››.
Lamenta l'appellante che, per quanto esposto sopra, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la prescrizione per la ritenuta solidarietà tra cedente e cessionario e per la ritenuta interruzione della prescrizione nei confronti della cessionaria sulla base dei solleciti e delle diffide indirizzati alla sola cedente.
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I motivi, che per ragione di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati.
pagina 12 di 16 Le fatture sono state legittimamente emesse nei confronti della cedente, poiché on era, Pt_1 evidentemente, a conoscenza dell'avvenuta cessione di azienda, atteso che il subentro non è mai stato comunicato, mediante apposita voltura dell'utenza, alla somministrante.
Ciò ha fatto sì che quest'ultima rivolgesse le proprie richieste di pagamento nei confronti della cedente, quale titolare del contratto.
Pertanto, per le ragioni già esposte, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, gli atti interruttivi del corso della prescrizione effettuati nei confronti dell'intestataria dell'utenza sono opponibili alla cessionaria, a nulla rilevando che quest'ultima (come ribadito all'odierna udienza) abbia contestato, sotto vari profili, la ricezione delle fatture.
Ne discende che la prescrizione non è maturata, posto che pacificamente, sulla base della costante giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata nell'impugnata sentenza, la fattura ha valore di atto di costituzione in mora.
In conclusione, i motivi devono essere rigettati.
***
Prima di trattare il quarto motivo dell'appello incidentale, sulle spese, deve essere esaminato il secondo e ultimo motivo dell'appello principale, rubricato ‹‹Sulla misura degli interessi››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel condannare la opponente a pagare gli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo, dal momento che, vista la natura del credito, trovavano applicazione gli interessi al tasso previsto dalla lettera e) dell'art. 2 d. lgs. n.
231/2002, fatto mai contestato da . Controparte_4
***
Il motivo è fondato.
Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass. n. 28413 del 05/11/2024).
Va disattesa la contestazione dell'appellata secondo cui il ritardo nel pagamento sarebbe imputabile ad per il ritardo nella fatturazione, “colpevole anche di aver lasciato prescrivere il Pt_1 credito”.
Infatti, se è vero che l'art. 3 del d. lgs. citato fa salva l'ipotesi in cui il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione pagina 13 di 16 derivante da causa a lui non imputabile, è anche vero che nella specie tale ipotesi non ricorre, in quanto il ritardo nella fatturazione rileva ai soli fini della prescrizione (esclusa nel caso in esame).
Pertanto, il motivo deve essere accolto e, in parziale riforma della gravata sentenza,
l'appellata deve essere condannata al pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
***
Il quarto motivo dell'appello incidentale rubricato ‹‹LA COMPENSAZIONE O LA CONDANNA ALLE
SPESE LEGALI›› è assorbito, poiché la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
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Ricapitolando, va accolto soltanto il secondo motivo dell'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, deve essere Controparte_2 condannata al pagamento degli interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, mentre l'appello incidentale deve essere rigettato.
***
Si è appena detto che, in caso di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, il giudice dell'appello deve provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Deve darsi seguito al principio affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 32061 del 31/10/2022), secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, pagina 14 di 16 ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., presupposti che nella specie (con tutta evidenza) non ricorrono.
Pertanto, in ragione della soccombenza, deve essere condannata a Controparte_4 rifondere a le spese del doppio grado di giudizio (le spese della fase monitoria Parte_1 rimangono a carico di , stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo), che si Parte_1 liquidano in base all'accolto, secondo i valori medi dello scaglione € 26.001,00 - € 52.000,00, per il primo grado, e secondo i valori medi dello stesso scaglione per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la ridotta attività processuale svolta, quanto al giudizio di appello.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione incidentale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14680/2021, R.G. n. 6439/2019, pubblicata in data 21.9.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da per quanto di ragione e, Parte_1 in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna
[...] al pagamento, in favore di degli interessi Controparte_5 Parte_1 moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sull'importo capitale di € 43.082,70 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.165,50 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pagina 15 di 16 4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale.
Roma, 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 964/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano Cardarelli, giusta procura generale alle liti rep.
47491 racc. 23139 del 13.3.2014, in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Pietropaolo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere a Parte_1 Controparte_1 il pagamento della somma di € 104.767,12, oltre accessori, in forza del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con Refill Tech S.r.l. (poi in liquidazione), che in data 28.6.2013 aveva ceduto l'azienda alla predetta società.
***
Il Tribunale, in data 5.12.2018, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
25746/2018.
***
Proponeva opposizione eccependo la prescrizione parziale, ex art. Controparte_1
2948, n. 4, c.c., del credito vantato, ad eccezione delle fatture n. 2545264042 e n.
2545264043, relative a dicembre 2013 e gennaio 2014, dal momento che le altre riguardavano consumi tra novembre 2011 e novembre 2013 e che il decreto ingiuntivo era stato notificato solo in data 12.12.2018; eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva a fronte dell'esclusione esplicita del contratto di somministrazione, e del debito controverso, dal contratto di cessione d'azienda, come documentalmente provato, nonché a fronte della mancata iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori, con ciò escludendosi la responsabilità solidale tra cedente e cessionario nei confronti del fornitore, prevista all'art. 2560 c.c. solo e unicamente alla condizione che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori;
eccepiva inoltre che la fattura n. 2759959366 non risultava in alcun modo nell'estratto autentico del giornale dei crediti in contenzioso.
***
Si costituiva deducendo che il corso della prescrizione era stato Parte_1 interrotto dalla ricezione delle fatture, dalla richiesta di rateizzazione e dalla richiesta di pagamento inviata all'utente; che nel perimetro dell'azienda affittata e poi ceduta erano compresi tutti i contratti inerenti all'azienda e, quindi, anche il contratto di somministrazione di energia;
che comunque non poteva essere posto in discussione il diritto ad ottenere il pagamento delle fatture emesse per prelievi successivi al marzo 2013 (data del pregresso contratto di affitto di azienda), pari a € 43.082,70; che la suddetta fattura risultava dalla prima pagina del file allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Chiedeva, pertanto, di rigettare l'opposizione e, in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 104.767,12, oltre interessi, o di condannarla, ex art. 2041
c.c., al pagamento della somma di € 43.082,70, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002. pagina 2 di 16 ***
Con sentenza n. 14680/2021, R.G. n. 6439/2019, pubblicata in data 21.9.2021, il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
43.082,70, oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, compensando tra le parti le spese di lite.
Il giudice, in primo luogo, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto - pur decorrendo il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. dal momento in cui, per ciascun periodo di competenza, avrebbe dovuto essere effettuata la misurazione dei consumi e la fatturazione degli importi dovuti - nel caso di specie, nonostante le fatture (anche a conguaglio) emesse in data 15.10.2014 e 15.11.2016 si riferissero ai consumi di competenza novembre 2011 e gennaio 2014, la prescrizione non era maturata attesa l'intervenuta interruzione della stessa a seguito dell'invio delle fatture stesse (da considerarsi alla stregua di atto di costituzione in mora) nel termine di cinque anni dalla data di inizio del decorso della prescrizione;
inoltre, l'inequivocabilità della manifestazione di volontà della creditrice di Pt_1 ottenere il pagamento degli importi indicati nelle fatture trovava ulteriore conferma nella richiesta della debitrice di rateizzazione ed era irrilevante che avesse inviato le fatture Pt_1 azionate unicamente alla Refil- Tech S.r.l. e non anche alla opponente, cessionaria dell'azienda, atteso che, ai sensi dell'art. 1310, co. 1, c.c., l'interruzione della prescrizione da parte del creditore nei confronti di uno dei debitori solidali ha effetto anche nei confronti degli altri debitori;
infine, tutte le fatture azionate erano state inviate all'indirizzo di Biassongo, via dei Tigli 8, presso i locali in cui era stata effettuata la somministrazione di energia elettrica e costituenti l'oggetto della cessione di azienda, sicché la opponente aveva ricevuto le medesime fatture senza sollevare alcuna contestazione al riguardo.
In secondo luogo, quanto alla cessione di azienda intervenuta tra le parti in data 28.6.2013 e preceduta dall'affitto decorrente dal 27.3.2013, affermava, in sintesi, che:
- in applicazione dell'art. 2558 c.c., in assenza di espressa pattuizione contraria, la cessionaria CP_2
è subentrata ipso iure - sino al recesso intervenuto a gennaio 2014 - nel contratto di
[...] somministrazione di energia elettrica stipulato dalla cedente;
- tuttavia, le obbligazioni scaturenti dal contratto di somministrazione di energia elettrica configurano, con riferimento ai consumi verificatisi per ciascun periodo, una prestazione periodica autonoma nell'ambito di un rapporto continuativo e di durata, sicché ciascuna obbligazione è autonoma e distinta rispetto alle precedenti e si perfeziona periodicamente ogniqualvolta divenga esigibile il pagamento relativo ai consumi dei singoli periodi;
pagina 3 di 16 - conseguentemente, trova applicazione l'art. 2560 c.c., secondo cui la cessionaria Controparte_1 risponderebbe dei debiti anteriori relativi al contratto di somministrazione di energia elettrica cui è subentrata ex art. 2558 c.c., solo qualora gli stessi risultassero iscritti nei libri contabili della società cedente, sicché, in assenza di un tale riscontro contabile la cessionaria non risponde dei debiti anteriori al trasferimento dell'azienda maturati ed esigibili nel periodo antecedente al contratto di cessione;
- se da un lato, quindi, la cessionaria non è obbligata, ai sensi dell'art. 2560 c.c., al pagamento dei debiti anteriori, trattandosi di obbligazioni autonome già perfezionate ed esaurite e non iscritte nei libri contabili obbligatori della cedente, dall'altro lato, essendo subentrata di diritto ex art. 2558 c.c. nel contratto di somministrazione di energia elettrica, essa risponde delle obbligazioni sorte in relazione ai periodi di competenza successivi ai contratti di affitto di azienda, prima, e di cessione, poi, sino all'intervenuto recesso;
- a tale stregua, va inoltre escluso che la mera intestazione delle fatture azionate alla cedente piuttosto che alla cessionaria produca effetti giuridici diversi rispetto a quelli innanzi indicati, considerato altresì che esse hanno ad oggetto la fornitura di energia elettrica presso i locali commerciali trasferiti alla opponente e che le fatture emesse sono state inviate presso tali locali, venendo così a conoscenza della che non ha sollevato alcuna contestazione;
Controparte_2
- in applicazione dei principi esposti, rileva innanzitutto il fatto che, con contratto del 27.3.2013, la CP_2 ha concesso in affitto alla l'azienda cui si riferiva il contratto di
[...] Controparte_2 somministrazione e che, con successivo atto del 28.6.2013, la prima ha ceduto definitivamente alla seconda la medesima azienda;
- pertanto, dall'1.4.2021 (data di decorrenza dell'affitto) la , in mancanza di espresso Controparte_2 patto contrario è subentrata nel contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 2558 c.c., con obbligo di sopportare i costi della relativa utenza maturati da quel momento in poi, mentre i costi dell'utenza maturati con riferimento a periodi di competenza anteriori sono rimasti a carico esclusivo dell'affittante
; CP_2
- in conformità a quanto appena indicato, il primo capoverso dell'art. 12 del contratto di affitto, prevede infatti che “l'affittuaria subentra in tutti i rapporti contrattuali e le utenze in corso alla data odierna … “, mentre al terzo capoverso le parti hanno stabilito che “i costi per le utenze, assistenza tecnica e tutti gli altri costi maturati sino alla data di efficacia sono e saranno a carico dell'affittante”;
- lo stesso regime giuridico ha trovato applicazione a seguito del successivo contratto di cessione di azienda, intervenuto senza soluzione di continuità il 28.6.2013, che non esclude il subentro della cessionaria nel contratto di somministrazione dell'energia elettrica nei locali Controparte_2 oggetto dell'azienda ceduta, ma stabilisce che “la cessione dell'azienda in oggetto avrà effetto dal termine iniziale … e pertanto da tale data si produrranno tutti gli effetti del contratto e pertanto tutte le imposte e tasse ed oneri vari afferenti le attività che non abbiano carattere di arretrato saranno a carico di Parte acquirente come pure saranno a suo favore tutti i proventi relativi alla gestione, mentre sino a tale data i suddetti oneri saranno a carico della Parte venditrice. Sono ceduti inoltre i contratti attivi e passivi in essere per i quali Parte venditrice ha già incassato o pagato anche animatamente
[anticipatamente] i corrispettivi ma non ha ricevuto o eseguito le prestazioni relative al periodo
d'esercizio mancante e dei quali Parte venditrice documenterà i valori, ivi compreso i contratti di pagina 4 di 16 locazione e/o di leasing relativi a veni mobili e immobili nonché il contatto di locazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività. …. Si intendono espressamente esclusi dalla cessione i crediti e
i debiti aziendali, i quali restano rispettivamente a favore ed a carico di Parte venditrice ad esclusione del debito verso i fornitori di cui all'allegato n. 4 …”, allegato nel quale non è riportato il debito nei confronti di er l'utenza elettrica (in ogni caso, un eventuale patto contrario avrebbe avuto effetto Pt_1 soltanto tra le parti e non anche nei confronti del creditore, rispetto al quale trovano applicazione soltanto le disposizioni di cui all'art. 2560 c.c.);
- pertanto, l'opponente, quale affittuaria, prima, e cessionaria, poi, dell'azienda è tenuta al pagamento delle sole fatture relative ai periodi di competenza successivi al 1°.4.2013, fino al recesso intervenuto a gennaio 2014, e non anche delle fatture, incluse quelle a conguaglio, relative a periodi di competenza precedenti, non rispondendo dei debiti anteriori, ai sensi dell'art. 2560, co. 2, c.c.;
- difatti, anche per qualificare un debito come anteriore o successivo all'affitto di azienda (e poi al suo trasferimento), ciò che rileva non è il momento in cui il creditore a emesso le fatture azionate (tutte Pt_1 in data 15.10.2014, eccetto una a conguaglio in data 15.11.2016), bensì a quale periodo di competenza si riferiscono le medesime fatture, essendo quello il momento in cui ciascun credito è divenuto esigibile, non potendo andare a detrimento dell'inconsapevole acquirente dell'azienda la tardiva emissione delle fatture relative a periodi di competenza anteriori;
- ciò posto, esaminate le fatture azionate da l'importo dovuto dalla opponente Pt_1 Controparte_2 per i consumi di energia elettrica relativi ai periodi compresi tra aprile 2013 e gennaio 2014
[...] ammonta a complessivi euro 43.082,70, oltre agli interessi legali dalle scadenze delle fatture al saldo effettivo.
***
Ha proposto appello, affidato a due motivi, chiedendo alla Corte, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, di rigettare l'opposizione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, condannare
[...] al pagamento della somma di € 104.767,12 oltre interessi ex d.lgs. n. Controparte_2
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ovvero di quella maggiore e/o minor somma risultante all'esito del giudizio.
***
Si è costituita, in data 21.7.2022 (quindi tempestivamente rispetto all'udienza del 12.9.2022 indicata in citazione), chiedendo di dichiarare inammissibile o Controparte_1 rigettare l'appello principale e di accogliere l'appello incidentale, articolato in tre motivi) e le conclusioni rassegnate in primo grado, alle quali ha aggiunto “escludendo gli interessi moratori stante la mora del creditore”.
***
All'udienza del 15.9.2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 16 ***
Dopo un rinvio d'ufficio, rigettata l'istanza di anticipazione avanzata dall'appellante incidentale, con decreto del 26.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 3.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a
20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante principale ha adeguatamente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Venendo al merito, saranno trattati congiuntamente in quanto connessi, il primo motivo dell'appello principale e il terzo motivo dell'appello incidentale.
***
Il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹Sulla cessione del contratto e sugli effetti della stessa cessione››.
pagina 6 di 16 che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che, in caso di cessione Controparte_3 del contratto di somministrazione di energia, il cessionario risponde ai sensi dell'art. 2560 c.c. dei soli prelievi effettuati dopo la cessione del contratto, salvo che gli stessi debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie;
e infatti, in caso di cessione del contratto effettuata ai sensi dell'art. 2558 c.c., non trova applicazione la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2560 c.c., in quanto la stessa norma disciplina, pacificamente, i soli debiti puri, cioè i debiti relativi a contratti che hanno ormai cessato e/o esaurito i propri effetti (cfr. Cass. n.
8359/2018) [in realtà Cass. n. 8539/2018]; inoltre, anche a prescindere dal fatto che le fatture sono state tutte emesse dopo l'acquisto dell'azienda e che il relativo debito non poteva evidentemente essere iscritto nelle scritture contabili della cedente, diversamente da quanto affermato in sentenza, le somministrazioni di energia effettuate non costituiscono una prestazione autonoma, sicché la cessionaria è tenuta al pagamento anche dei prelievi precedenti l'affitto della azienda.
***
Il terzo motivo dell'appello incidentale è rubricato ‹‹ESTRANEITÀ DELL'APPELLATA AI DEBITI
DELLA CEDENTE››.
- dopo aver dedotto che il Tribunale avrebbe errato, ai fini della Controparte_1 prescrizione (trattata anche negli altri motivi, di cui si dirà appresso), nell'affermare che le fatture erano state inviate all'indirizzo comune e che erano state ricevute senza alcuna contestazione al riguardo, dal momento che il solo invio presso i locali utilizzati non ne provava la ricezione da parte di un soggetto diverso dall'intestatario - lamenta che con la cessione d'azienda era stata esclusa la successione nel contratto di fornitura di energia elettrica, mediante patto contrario di cui all'art. 2558 c.c., avente effetti non solo nei confronti delle parti ma anche di (cfr. art. 2 contratto di cessione in combinato disposto con Pt_1
l'allegato 4, da cui risultava che erano stati ceduti soltanto i contratti pendenti in cui permanevano obbligazioni di una sola parte e, tra questi, solo quelli dei quali «Parte venditrice determinerà i valori››); lo stesso articolo poi espressamente escludeva dalla cessione tutti i crediti e debiti aziendali, salvo unicamente il debito verso i fornitori di cui all'allegato n. 4 «elenco fornitori ceduti», nel quale non rientravano i debiti verso la Pt_1 distinzione tra il contratto e i suoi effetti appariva cavillosa, in quanto contratto e debito rappresentano in concreto lo stesso fenomeno;
peraltro, la disposizione di cui all'art. 2558 c.c. si applica unicamente ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguiti da nessuna delle due parti e per i quali, quindi, permangono obbligazioni reciproche pagina 7 di 16 di entrambe le parti, trovando applicazione, per le posizioni debitorie già esaurite, pienamente consolidate e autonome, l'art. 2560 c.c.; errata sarebbe anche la ritenuta continuità tra il contratto di affitto e il contratto di cessione di azienda, che conteneva il patto contrario all'art. 12; da ultimo, l'IVA era stata illegittimamente calcolata sulle imposte e tasse anziché sui soli corrispettivi.
***
Entrambi i motivi sono infondati, dovendosi condividere le approfondite e diffuse argomentazioni del primo giudice, aderenti alle risultanze in atti e in linea con la giurisprudenza di legittimità.
Occorre muovere dall'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 4248/2023; Cass. n.
10902/2024), secondo cui:
- l'art. 2558 c.c. stabilisce che «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale»;
- l'art. 2560 c.c. prevede che «l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito», con la precisazione dettata dal secondo comma secondo cui «nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori»;
- l'interpretazione coordinata delle due norme (cfr. Cass., sez. 2, 20/07/1991, n. 8121), porta a ritenere che quella dell'art. 2558 c.c. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l'azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, e che, invece, la disposizione dell'art. 2560 c.c. riguardi il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente;
- dal combinato disposto delle due norme emerge che la successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall'articolo 2560 c.c.;
- è dunque principio condiviso (in questo senso Cass., sez. 1, 16/06/2004, n. 11318), quello in forza del quale il congegno stabilito dall'articolo 2560, secondo comma, c.c., pagina 8 di 16 con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, è destinato ad essere applicato quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'articolo 2558 c.c. (Cass., sez. 2, 20/07/1991, n. 8121; Cass., sez. 08/05/1981, n. 3027; Cass., sez. 1, 09/10/2017, n. 23581), posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto;
- la regola posta dal primo comma dell'art. 2558 c.c. è, dunque, applicabile soltanto ai contratti con prestazioni corrispettive non ancora interamente eseguite da alcuna delle parti, mentre non rientrano nella previsione di tale norma, ma in quella dell'art. 2560
c.c., sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte;
- la previsione dettata dal primo comma dell'art. 2560 c.c., concernente la permanente responsabilità dell'alienante in ordine ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda maturati anteriormente al trasferimento, è completata nel secondo comma, che cumula alla responsabilità del cedente anche quella del cessionario, sempre che il debito risulti dai libri contabili obbligatori;
- si realizza in tal modo una responsabilità del cessionario sotto forma di accollo cumulativo ex lege, con conseguente solidarietà tra cedente e cessionario dell'azienda commerciale, solidarietà peraltro sui generis, dal momento che, nei rapporti tra loro, il debito rimane a carico del cedente, senza che questi possa ripetere dal secondo, neppure in parte, quanto versato al terzo creditore (Cass., sez, 1, 25/02/1987, n. 1990;
Cass., sez. 2, 03/03/1994, n. 2108; Cass., sez. 1, 04/10/2010, n. 20577);
- ne discende, sul piano della ratio della norma, che la solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti concernenti l'esercizio dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante e, per questo, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale;
- perseguendo una finalità di tutela dei creditori aziendali, la norma è perciò dalla dottrina giudicata inderogabile in conformità ad un accordo fra alienante e acquirente, mentre si riconosce ammissibile l'esclusione della sua operatività in forza di un accordo fra acquirente e terzi creditori (Cass., n. 23581/2017, cit.).
pagina 9 di 16 Afferma, inoltre, la Suprema Corte (Cass. n. 4248/2023 citata) che nel contratto di somministrazione, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato, sicché ogni singola prestazione è distinta e autonoma rispetto alle altre (Cass., sez. 3, 11/11/2021, n
33559); ciò comporta che occorre avere riguardo alle singole prestazioni, e non al contratto complessivamente considerato, al fine di stabilire se debba applicarsi la regola di cui all'art. 2558 c.c. o piuttosto quella di cui all'art. 2560 c.c.
Alla luce della ricostruzione sin qui descritta, correttamente il primo giudice ha affermato che, in ragione della natura delle obbligazioni scaturenti dal contratto di somministrazione di energia elettrica (che configurano, con riferimento ai consumi verificatisi per ciascun periodo, una prestazione periodica autonoma e distinta rispetto alle precedenti, nell'ambito di un rapporto continuativo e di durata), doveva applicarsi l'art. 2560 c.c., secondo il quale il cessionario dell'azienda risponde dei debiti anteriori al trasferimento soltanto se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
, in sostanza, aveva esaurito la propria prestazione (fornitura dell'energia Parte_1 elettrica in relazione ai consumi dei singoli periodi presi in esame) con riguardo ai periodi antecedenti alla cessione, a nulla rilevando, in ragione di quanto sopra, che il contratto di fornitura sia un contratto di durata ed esaurito e che, a causa della tardiva fatturazione, non fosse possibile l'iscrizione del debito nelle scritture contabili.
In conclusione, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante principale, CP_1
non era tenuta al pagamento “anche dei prelievi precedenti l'affitto della azienda”.
[...]
Ciò determina il rigetto del primo motivo dell'appello principale, in quanto infondato, dovendosi osservare che non è stata riproposta da la domanda ex art. 2041 c.c. Parte_1
Del pari infondato è il terzo motivo dell'appello incidentale.
Insegna la Suprema Corte (Cass. n. 15065/2018 che richiama, tra le altre, Cass. n.
7517/2010) che l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale si applica soltanto ai cosiddetti
"contratti di azienda" (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti
"contratti di impresa" (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili) (conf. Cass. n. 3045/2002; Cass. n.
27011/2005). pagina 10 di 16 Il primo giudice ha, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, escluso la sussistenza di un patto contrario con riferimento al contratto di somministrazione, che non risulta né dal contratto di affitto di azienda, né dal contratto di cessione di azienda, dei quali sono state riportate, in sentenza, le disposizioni nella parte che qui interessa.
Invero, la previsione di cui all'art. 2 del contratto di cessione prevede unicamente che sono ceduti “inoltre” (e, quindi, non solo) “i contratti attivi e passivi in essere per i quali Parte venditrice ha già incassato o pagato anticipatamente i corrispettivi ma non ha ricevuto o eseguito le prestazioni relative al periodo d'esercizio mancante”.
È evidente che, dal momento della cessione di azienda, , che non risulta Controparte_1 abbia scelto un diverso fornitore di energia elettrica, è subentrata nel contratto di somministrazione ed è quindi tenuta a pagare i corrispettivi della fornitura per i periodi successivi alla cessione.
Né potevano i relativi debiti aziendali verso i fornitori (che espressamente rientravano nella cessione) figurare nell'allegato 4, poiché alla data della cessione le fatture non erano ancora state emesse e, dunque, nessun argomento può trarsi dalla mancata menzione di
[...]
nell'elenco. Pt_1
In sostanza, la cessionaria essendo subentrata nel contratto di somministrazione, era tenuta al pagamento dei consumi.
Quanto all'affitto di azienda, all'art. 12 del contratto, come riportato nella gravata sentenza, era espressamente previsto che l'affittuaria subentrava in tutti i rapporti contrattuali e le utenze in corso “alla data odierna” e che “I costi per le utenze, assistenza tecnica e tutti gli altri costi maturati sino alla data di efficacia sono e saranno a carico dell' ”. Parte_2
Alla luce del chiaro dato documentale irrilevanti sono le deduzioni difensive della parte sul punto.
In conclusione, senza incorrere in alcun errore, correttamente il Tribunale ha concluso che «Si deve pertanto ritenere che l'odierna opponente, quale affittuaria, prima, e cessionaria, poi, dell'azienda cui si riferisce il contratto di somministrazione di energia elettrica per cui è causa, è tenuta al pagamento delle sole fatture relative ai periodi di competenza successivi al 1° aprile 2013, fino alla data di recesso intervenuto a gennaio 2014 e non anche delle fatture, incluse quelle a conguaglio, relative a periodi di competenza precedenti, non rispondendo dei debiti anteriori, ai sensi dell'art. 2560, co. 2, c.c.», ponendo a carico della cessionaria soltanto le fatture per i consumi di energia elettrica relativi ai periodi compresi tra aprile 2013 e gennaio 2014 (sulla base non della data di fatturazione, bensì del periodo di competenza cui si riferivano le fatture).
pagina 11 di 16 Da ultimo, l'appellante incidentale, del tutto genericamente, si è limitata ad affermare: ‹‹In via residuale, la contestazione di sul quantum e in particolare sulla debenza dell'iva ⎯ illegittimamente CP_2 calcolata sulle imposte e tasse piuttosto che sui soli corrispettivi ⎯ induce la deducente a contestare l'importo del credito azionato, senza togliere pregio alle ragioni che escludono radicalmente ogni debenza››.
Ferma la genericità dell'eccezione come formulata già in primo grado, la parte avrebbe dovuto allegare che era stata ritualmente proposta un'eccezione sul punto, descrivendo gli esatti termini della stessa, per poi dolersi della eventuale omessa pronuncia da parte del primo giudice.
Non si ritiene, infatti, sufficiente il mero vago richiamo “in via residuale” di una non meglio specificata contestazione, che non configura uno specifico motivo di gravame né una riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
In conclusione, anche il terzo motivo deve essere rigettato.
***
Procedendo oltre, saranno ora trattati il primo e il secondo motivo dell'appello incidentale.
***
Il primo è rubricato ‹‹LA INESISTENTE SOLIDARIETÀ NEL DEBITO››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che vi fosse solidarietà nel debito tra cedente e cessionario dell'azienda, dal momento che l'obbligazione è sorta tra Pt_1
e che non è parte del giudizio, travisando inoltre il fatto che era stata, in Controparte_2 realtà, la cedente, e non la cessionaria, a chiedere la rateizzazione del debito, sicché doveva escludersi che vi fosse stato riconoscimento di debito da parte di e che Controparte_4 la richiesta di avesse avuto effetto giuridico nei confronti di questa, sicuramente non Pt_1 quello di interrompere la prescrizione;
non trovava applicazione l'art. 1310 c.c., non essendovi stato subentro nel contratto di fornitura di energia elettrica a seguito della cessione.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹PRESCRIZIONE››.
Lamenta l'appellante che, per quanto esposto sopra, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la prescrizione per la ritenuta solidarietà tra cedente e cessionario e per la ritenuta interruzione della prescrizione nei confronti della cessionaria sulla base dei solleciti e delle diffide indirizzati alla sola cedente.
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I motivi, che per ragione di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati.
pagina 12 di 16 Le fatture sono state legittimamente emesse nei confronti della cedente, poiché on era, Pt_1 evidentemente, a conoscenza dell'avvenuta cessione di azienda, atteso che il subentro non è mai stato comunicato, mediante apposita voltura dell'utenza, alla somministrante.
Ciò ha fatto sì che quest'ultima rivolgesse le proprie richieste di pagamento nei confronti della cedente, quale titolare del contratto.
Pertanto, per le ragioni già esposte, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, gli atti interruttivi del corso della prescrizione effettuati nei confronti dell'intestataria dell'utenza sono opponibili alla cessionaria, a nulla rilevando che quest'ultima (come ribadito all'odierna udienza) abbia contestato, sotto vari profili, la ricezione delle fatture.
Ne discende che la prescrizione non è maturata, posto che pacificamente, sulla base della costante giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata nell'impugnata sentenza, la fattura ha valore di atto di costituzione in mora.
In conclusione, i motivi devono essere rigettati.
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Prima di trattare il quarto motivo dell'appello incidentale, sulle spese, deve essere esaminato il secondo e ultimo motivo dell'appello principale, rubricato ‹‹Sulla misura degli interessi››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel condannare la opponente a pagare gli interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo, dal momento che, vista la natura del credito, trovavano applicazione gli interessi al tasso previsto dalla lettera e) dell'art. 2 d. lgs. n.
231/2002, fatto mai contestato da . Controparte_4
***
Il motivo è fondato.
Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass. n. 28413 del 05/11/2024).
Va disattesa la contestazione dell'appellata secondo cui il ritardo nel pagamento sarebbe imputabile ad per il ritardo nella fatturazione, “colpevole anche di aver lasciato prescrivere il Pt_1 credito”.
Infatti, se è vero che l'art. 3 del d. lgs. citato fa salva l'ipotesi in cui il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione pagina 13 di 16 derivante da causa a lui non imputabile, è anche vero che nella specie tale ipotesi non ricorre, in quanto il ritardo nella fatturazione rileva ai soli fini della prescrizione (esclusa nel caso in esame).
Pertanto, il motivo deve essere accolto e, in parziale riforma della gravata sentenza,
l'appellata deve essere condannata al pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
***
Il quarto motivo dell'appello incidentale rubricato ‹‹LA COMPENSAZIONE O LA CONDANNA ALLE
SPESE LEGALI›› è assorbito, poiché la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
***
Ricapitolando, va accolto soltanto il secondo motivo dell'appello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, deve essere Controparte_2 condannata al pagamento degli interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, mentre l'appello incidentale deve essere rigettato.
***
Si è appena detto che, in caso di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, il giudice dell'appello deve provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Deve darsi seguito al principio affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 32061 del 31/10/2022), secondo cui, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, pagina 14 di 16 ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., presupposti che nella specie (con tutta evidenza) non ricorrono.
Pertanto, in ragione della soccombenza, deve essere condannata a Controparte_4 rifondere a le spese del doppio grado di giudizio (le spese della fase monitoria Parte_1 rimangono a carico di , stante l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo), che si Parte_1 liquidano in base all'accolto, secondo i valori medi dello scaglione € 26.001,00 - € 52.000,00, per il primo grado, e secondo i valori medi dello stesso scaglione per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la ridotta attività processuale svolta, quanto al giudizio di appello.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione incidentale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14680/2021, R.G. n. 6439/2019, pubblicata in data 21.9.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto da per quanto di ragione e, Parte_1 in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna
[...] al pagamento, in favore di degli interessi Controparte_5 Parte_1 moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sull'importo capitale di € 43.082,70 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.165,50 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pagina 15 di 16 4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale.
Roma, 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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