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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/12/2024, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 654/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 654/2024
T R A
(C.F con il patrocinio dell'avv. VINCI Parte_1 C.F._1
LUCIANO NATALE (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
CASTRONUOVO MICHELE (C.F ) C.F._4
RESISTENTE
NONCHÈ
pagina1 di 7
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere nulla oppone, reso in data 11/7/24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/6/24, (C.F Parte_1 C.F._1
chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con (C.F. alle seguenti Controparte_1 C.F._3
conclusioni: 1) Il minore rimane affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 prevalente collocazione presso la madre in Sant'Arcangelo (PZ), via Rodolfo Morandi n. 29, e conseguente assegnazione dell'immobile alla Sig.ra 2) Il padre terrà con sé il minore Pt_1
uniformandosi ai seguenti tempi di frequentazione: il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00; a fine settimana alternati, dal sabato alle 16.00 alle ore 20.00 della domenica;
7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno e 3 giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con madre il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, ferma la frequentazione ordinaria, 10 giorni consecutivi, in un periodo che andrà comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) Il padre, per il mantenimento del minore, dal mese della domanda, dovrà versare, in favore della Sig.ra l'importo mensile di euro 120,00 Pt_1
entro il 28 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese aventi natura straordinaria, da concordarsi di volta in volta preventivamente;
4) La signora pagina2 di 7 continuerà a percepire, per l'intero e in via esclusiva, l'importo dovuto al nucleo Pt_1 familiare a titolo di assegno unico universale”.
Lo stesso esponeva che:
1) Le odierne parti, nella data del 23 agosto 2014, in Sant'Arcangelo (PZ), hanno contratto matrimonio concordatario (doc. 4).
2) Dalla loro unione matrimoniale è nato un unico figlio: (C.F.: Persona_2
), in Policoro (MT), nella data del 2 febbraio 2013, residente in [...]C.F._5
Brancato - Frazione di Sant'Arcangelo (PZ), alla via Rodolfo Morandi, 29, minorenne e cittadino italiano (cfr. doc. 1).
3) Negli anni, l'unione matrimoniale è andata progressivamente logorandosi e, a seguito di una crisi affettiva divenuta irreversibile, la signora con ricorso del 14 luglio 2023, ha Pt_1
adito il Tribunale di Lagonegro al fine di ottenere la separazione coniugale, così incardinandosi il giudizio segnato al n. Rg. 811/2023, definitosi con sentenza n. 584 del 14 dicembre 2023, pubblicata in data 15 dicembre 2023 e, ad oggi, passata in giudicato (docc. 5,
6).
4) Ricorre, nella specie, uno dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, della legge n. 898/70 e successive modifiche;
5) I coniugi, infatti, vivono separati sin dalla data del 21 novembre 2023, data in cui si è svolta la prima udienza di comparizione innanzi al Tribunale in intestazione, anche deputata al tentativo di conciliazione, esperito con esito negativo e nel corso della quale le parti addivenivano ad un accordo, così mutando il titolo della separazione da giudiziale in consensuale (doc. 7).
6) La separazione consensuale si è, dunque, protratta per oltre 6 mesi.
7) Ricorre, altresì, il presupposto di cui all'art. 2 della legge n. 898/70 e successive modifiche.
8) Tra i coniugi, infatti, non si sono verificati fatti riconciliativi e tra gli stessi non può essere mantenuta o ricostituita la necessaria comunione spirituale e materiale.
pagina3 di 7 9) Il Tribunale di Lagonegro, con la richiamata sentenza n. 584 del 14 dicembre 2023, relativamente all'affidamento del minore, alla sua prevalente collocazione e ai rapporti di frequentazione con il padre, genitore non collocatario, così ha stabilito: “1) Il minore Per_1
rimane affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre in Sant'Arcangelo (PZ), via Rodolfo Morandi n. 29, e conseguente assegnazione dell'immobile alla Sig.ra 2) Il padre terrà con sé il minore uniformandosi ai seguenti Pt_1
tempi di frequentazione: il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00; a fine settimana alternati, dal sabato alle 16.00 alle ore 20.00 della domenica;
7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e il giorno di
Capodanno e 3 giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con madre il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, ferma la frequentazione ordinaria, 10 giorni consecutivi, in un periodo che andrà comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
”
10) Anche per la conservazione di stili di vita positivamente consolidatisi nel tempo, dette statuizioni possono trovare conferma anche nella presente sede divorzile atteso che le stesse garantiscono il diritto alla bigenitorialità del minore nonché la corretta applicazione, nella specie, del principio di cui all'art. 337 ter cc secondo cui, come noto, il minore, anche in ipotesi di disgregazione del nucleo familiare, il minore ha il diritto di conservare, con ciascun genitore, un rapporto equilibrato e continuativo
11) La prevalente collocazione del minore presso la madre determina, in favore della stessa, ex art. 337 sexies del codice civile, il diritto all'assegnazione dell'immobile costituente la casa coniugale, appartenente al padre, il signor . Parte_2
12) Quanto all'obbligo di mantenimento del padre in favore del figlio, in ambito separativo e con il ripetuto provvedimento, veniva stabilito: “Il padre, per il mantenimento del minore, dal mese di dicembre dell'anno 2023, dovrà versare, in favore della Sig.ra l'importo Pt_1
mensile di euro 120,00 entro il 28 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese aventi natura straordinaria, da concordarsi di volta in volta preventivamente;
4) Il Sig. quale ulteriore forma di contribuzione al mantenimento CP_1
pagina4 di 7 del figlio, acconsente che la madre continui a percepire, per l'intero e in via esclusiva,
l'importo dovuto al nucleo familiare a titolo di assegno unico universale”.
13) In assenza di fatti nuovi e sopravvenuti, considerato il principio di proporzionalità adottato in materia, le riportate statuizioni possono trovare conferma anche nella presente sede divorzile.
14) Il signor oggi come al tempo della separazione, svolge attività lavorativa in CP_1
forma saltuaria e la signora casalinga, è priva di entrate economiche Pt_1
15) Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 473 bis. 12, III comma, cpc, si specifica che la ricorrente, negli ultimi tre anni, non ha presentato la dichiarazione dei redditi, non è titolare di diritti reali su beni immobili ma unicamente proprietaria dell'autoveicolo targato FY710JT, marca Fiat modello Punto (doc. 8).
16) La stessa, presso PosteItaliane, dal mese di febbraio dell'anno 2022, è titolare di Postepay
Evolution n. 5333171162906008 di cui si allega la movimentazione (doc. 9)
si costituiva, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_1
alle condizioni di cui alla separazione.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice, all'udienza del 3/12/24 riservava la causa in decisione a seguito di discussione orale.
1. Sulla cessazione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente sin dal 21 novembre 2023, quando i medesimi comparvero innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 584 del 14 dicembre 2023, passata in cosa giudicata.
pagina5 di 7 Lo stato di separazione, caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970
n. 898 , così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e, d'altra parte, considerato che i coniugi, sentiti innanzi al Presidente, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In relazione ai provvedimenti accessori, stante la concorde richiesta di confermare quelli di cui alla separazione, e la non contrarietà degli stessi agli interessi dei figli o a norme imperative possono essere recepiti dal collegio in quanto idonei a regolare.
Spese.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerate anche le posizioni difensive assolutamente concilianti e conformi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data …
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile/concordatario contratto in SANT'ARCANGELO il 23/08/2014 (atto anno 2014 , n. 14, Parte II,
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra Pt_1
(C.F e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
alle condizioni di cui alla separazione, come da volontà C.F._3
concorde delle parti: “1) Il minore rimane affidato, in via condivisa, ad Per_1 entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre in Sant'Arcangelo
(PZ), via Rodolfo Morandi n. 29, e conseguente assegnazione dell'immobile alla
Sig.ra 2) Il padre terrà con sé il minore uniformandosi ai seguenti tempi di Pt_1
frequentazione: il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00; a fine settimana
pagina6 di 7 alternati, dal sabato alle 16.00 alle ore 20.00 della domenica;
7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno di
Natale e il giorno di Capodanno e 3 giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con madre il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, ferma la frequentazione ordinaria, 10 giorni consecutivi, in un periodo che andrà comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) Il padre, per il mantenimento del minore, dal mese della domanda, dovrà versare, in favore della
Sig.ra l'importo mensile di euro 120,00 entro il 28 di ogni mese e con Pt_1
rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese aventi natura straordinaria, da concordarsi di volta in volta preventivamente;
4) La signora continuerà a percepire, per l'intero e in via esclusiva, l'importo dovuto al Pt_1 nucleo familiare a titolo di assegno unico universale”
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 4/12/24
Il Giudice est. Il Presidente
Riccardo Sabato Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 654/2024
T R A
(C.F con il patrocinio dell'avv. VINCI Parte_1 C.F._1
LUCIANO NATALE (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
CASTRONUOVO MICHELE (C.F ) C.F._4
RESISTENTE
NONCHÈ
pagina1 di 7
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti: come in atti
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere nulla oppone, reso in data 11/7/24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/6/24, (C.F Parte_1 C.F._1
chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con (C.F. alle seguenti Controparte_1 C.F._3
conclusioni: 1) Il minore rimane affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 prevalente collocazione presso la madre in Sant'Arcangelo (PZ), via Rodolfo Morandi n. 29, e conseguente assegnazione dell'immobile alla Sig.ra 2) Il padre terrà con sé il minore Pt_1
uniformandosi ai seguenti tempi di frequentazione: il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00; a fine settimana alternati, dal sabato alle 16.00 alle ore 20.00 della domenica;
7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno e 3 giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con madre il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, ferma la frequentazione ordinaria, 10 giorni consecutivi, in un periodo che andrà comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) Il padre, per il mantenimento del minore, dal mese della domanda, dovrà versare, in favore della Sig.ra l'importo mensile di euro 120,00 Pt_1
entro il 28 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese aventi natura straordinaria, da concordarsi di volta in volta preventivamente;
4) La signora pagina2 di 7 continuerà a percepire, per l'intero e in via esclusiva, l'importo dovuto al nucleo Pt_1 familiare a titolo di assegno unico universale”.
Lo stesso esponeva che:
1) Le odierne parti, nella data del 23 agosto 2014, in Sant'Arcangelo (PZ), hanno contratto matrimonio concordatario (doc. 4).
2) Dalla loro unione matrimoniale è nato un unico figlio: (C.F.: Persona_2
), in Policoro (MT), nella data del 2 febbraio 2013, residente in [...]C.F._5
Brancato - Frazione di Sant'Arcangelo (PZ), alla via Rodolfo Morandi, 29, minorenne e cittadino italiano (cfr. doc. 1).
3) Negli anni, l'unione matrimoniale è andata progressivamente logorandosi e, a seguito di una crisi affettiva divenuta irreversibile, la signora con ricorso del 14 luglio 2023, ha Pt_1
adito il Tribunale di Lagonegro al fine di ottenere la separazione coniugale, così incardinandosi il giudizio segnato al n. Rg. 811/2023, definitosi con sentenza n. 584 del 14 dicembre 2023, pubblicata in data 15 dicembre 2023 e, ad oggi, passata in giudicato (docc. 5,
6).
4) Ricorre, nella specie, uno dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, della legge n. 898/70 e successive modifiche;
5) I coniugi, infatti, vivono separati sin dalla data del 21 novembre 2023, data in cui si è svolta la prima udienza di comparizione innanzi al Tribunale in intestazione, anche deputata al tentativo di conciliazione, esperito con esito negativo e nel corso della quale le parti addivenivano ad un accordo, così mutando il titolo della separazione da giudiziale in consensuale (doc. 7).
6) La separazione consensuale si è, dunque, protratta per oltre 6 mesi.
7) Ricorre, altresì, il presupposto di cui all'art. 2 della legge n. 898/70 e successive modifiche.
8) Tra i coniugi, infatti, non si sono verificati fatti riconciliativi e tra gli stessi non può essere mantenuta o ricostituita la necessaria comunione spirituale e materiale.
pagina3 di 7 9) Il Tribunale di Lagonegro, con la richiamata sentenza n. 584 del 14 dicembre 2023, relativamente all'affidamento del minore, alla sua prevalente collocazione e ai rapporti di frequentazione con il padre, genitore non collocatario, così ha stabilito: “1) Il minore Per_1
rimane affidato, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre in Sant'Arcangelo (PZ), via Rodolfo Morandi n. 29, e conseguente assegnazione dell'immobile alla Sig.ra 2) Il padre terrà con sé il minore uniformandosi ai seguenti Pt_1
tempi di frequentazione: il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00; a fine settimana alternati, dal sabato alle 16.00 alle ore 20.00 della domenica;
7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Natale e il giorno di
Capodanno e 3 giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con madre il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, ferma la frequentazione ordinaria, 10 giorni consecutivi, in un periodo che andrà comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
”
10) Anche per la conservazione di stili di vita positivamente consolidatisi nel tempo, dette statuizioni possono trovare conferma anche nella presente sede divorzile atteso che le stesse garantiscono il diritto alla bigenitorialità del minore nonché la corretta applicazione, nella specie, del principio di cui all'art. 337 ter cc secondo cui, come noto, il minore, anche in ipotesi di disgregazione del nucleo familiare, il minore ha il diritto di conservare, con ciascun genitore, un rapporto equilibrato e continuativo
11) La prevalente collocazione del minore presso la madre determina, in favore della stessa, ex art. 337 sexies del codice civile, il diritto all'assegnazione dell'immobile costituente la casa coniugale, appartenente al padre, il signor . Parte_2
12) Quanto all'obbligo di mantenimento del padre in favore del figlio, in ambito separativo e con il ripetuto provvedimento, veniva stabilito: “Il padre, per il mantenimento del minore, dal mese di dicembre dell'anno 2023, dovrà versare, in favore della Sig.ra l'importo Pt_1
mensile di euro 120,00 entro il 28 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese aventi natura straordinaria, da concordarsi di volta in volta preventivamente;
4) Il Sig. quale ulteriore forma di contribuzione al mantenimento CP_1
pagina4 di 7 del figlio, acconsente che la madre continui a percepire, per l'intero e in via esclusiva,
l'importo dovuto al nucleo familiare a titolo di assegno unico universale”.
13) In assenza di fatti nuovi e sopravvenuti, considerato il principio di proporzionalità adottato in materia, le riportate statuizioni possono trovare conferma anche nella presente sede divorzile.
14) Il signor oggi come al tempo della separazione, svolge attività lavorativa in CP_1
forma saltuaria e la signora casalinga, è priva di entrate economiche Pt_1
15) Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 473 bis. 12, III comma, cpc, si specifica che la ricorrente, negli ultimi tre anni, non ha presentato la dichiarazione dei redditi, non è titolare di diritti reali su beni immobili ma unicamente proprietaria dell'autoveicolo targato FY710JT, marca Fiat modello Punto (doc. 8).
16) La stessa, presso PosteItaliane, dal mese di febbraio dell'anno 2022, è titolare di Postepay
Evolution n. 5333171162906008 di cui si allega la movimentazione (doc. 9)
si costituiva, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_1
alle condizioni di cui alla separazione.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il giudice, all'udienza del 3/12/24 riservava la causa in decisione a seguito di discussione orale.
1. Sulla cessazione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e va accolta.
Risulta, infatti, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, protrattasi ininterrottamente sin dal 21 novembre 2023, quando i medesimi comparvero innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 584 del 14 dicembre 2023, passata in cosa giudicata.
pagina5 di 7 Lo stato di separazione, caratterizzato dall'assenza di coabitazione e di convivenza, deve presumersi essersi protratto ininterrottamente fino ad oggi in difetto di eccezione od anche di semplice deduzione contraria.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi, prevista dall'art. 3, n. 2 lett. B), legge 1.12.1970
n. 898 , così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e, d'altra parte, considerato che i coniugi, sentiti innanzi al Presidente, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
In relazione ai provvedimenti accessori, stante la concorde richiesta di confermare quelli di cui alla separazione, e la non contrarietà degli stessi agli interessi dei figli o a norme imperative possono essere recepiti dal collegio in quanto idonei a regolare.
Spese.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio, considerate anche le posizioni difensive assolutamente concilianti e conformi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data …
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile/concordatario contratto in SANT'ARCANGELO il 23/08/2014 (atto anno 2014 , n. 14, Parte II,
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra Pt_1
(C.F e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
alle condizioni di cui alla separazione, come da volontà C.F._3
concorde delle parti: “1) Il minore rimane affidato, in via condivisa, ad Per_1 entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre in Sant'Arcangelo
(PZ), via Rodolfo Morandi n. 29, e conseguente assegnazione dell'immobile alla
Sig.ra 2) Il padre terrà con sé il minore uniformandosi ai seguenti tempi di Pt_1
frequentazione: il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00; a fine settimana
pagina6 di 7 alternati, dal sabato alle 16.00 alle ore 20.00 della domenica;
7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il giorno di
Natale e il giorno di Capodanno e 3 giorni consecutivi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con madre il giorno di Pasqua;
durante le vacanze estive, ferma la frequentazione ordinaria, 10 giorni consecutivi, in un periodo che andrà comunicato alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
3) Il padre, per il mantenimento del minore, dal mese della domanda, dovrà versare, in favore della
Sig.ra l'importo mensile di euro 120,00 entro il 28 di ogni mese e con Pt_1
rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese aventi natura straordinaria, da concordarsi di volta in volta preventivamente;
4) La signora continuerà a percepire, per l'intero e in via esclusiva, l'importo dovuto al Pt_1 nucleo familiare a titolo di assegno unico universale”
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite
Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 4/12/24
Il Giudice est. Il Presidente
Riccardo Sabato Giuliana Santa Trotta
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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