Sentenza breve 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/10/2023, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 02194/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01362/2023 REG.RIC.
N. 01363/2023 REG.RIC.
N. 01364/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2023, proposto da
UI AF, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Attanasio, Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2023, proposto da
EO AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Attanasio, Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2023, proposto da
NE OC, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Attanasio, Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1362 del 2023:
per l'annullamento – previa sospensione
a – del provvedimento prot. n. 35681 del 16.06.2023, con il quale il Responsabile del V° Settore del Comune di Scafati ha respinto l'istanza di condono (prot. n. 50761 del 25.09.2019) depositata dal ricorrente ai fini della sanatoria di una unità immobiliare sita alla via Acquavitari di detto Comune, ai sensi dell'art. 32 – comma 25 del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003 e dell'art. 40 – comma 6 della L. n. 47/1985;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 22358 del 12.04.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 33277 del 06.06.2023, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta;
d – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
quanto al ricorso n. 1363 del 2023:
per l'annullamento – previa sospensione
a – del provvedimento prot. n. 35676 del 16.06.2023, con il quale il Responsabile del V° Settore del Comune di Scafati ha respinto l'istanza di condono (prot. n. 50760 del 25.09.2019) depositata dal ricorrente ai fini della sanatoria di una unità immobiliare sita alla via Acquavitari di detto Comune, ai sensi dell'art. 32 – comma 25 del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003 e dell'art. 40 – comma 6 della L. n. 47/1985;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 22372 del 12.04.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 33277 del 06.06.2023, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta;
d – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
quanto al ricorso n. 1364 del 2023:
per l'annullamento – previa sospensione
a – del provvedimento prot. n. 35678 del 16.06.2023, con il quale il Responsabile del V° Settore del Comune di Scafati ha respinto l'istanza di condono (prot. n. 50759 del 25.09.2019) depositata dal ricorrente ai fini della sanatoria di una unità immobiliare sita alla via Acquavitari di detto Comune, ai sensi dell'art. 32 – comma 25 del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003 e dell'art. 40 – comma 6 della L. n. 47/1985;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 22367 del 12.04.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 33277 del 06.06.2023, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta;
d – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti espongono di:
- avere acquistato in comunione, ad un’asta giudiziale, un fabbricato ubicato in Scafati, via Acquavitari n. 10, già suddiviso in plurime unità immobiliari ed in particolare, per quel che qui rileva: - in un alloggio per civile abitazione posto al piano rialzato, distinto in catasto al fl. 10, part. 617, sub 2; - in un alloggio per civile abitazione posto al piano primo, distinto in catasto fl. 10, part. 617, sub 3; - in un locale deposito posto al piano seminterrato, distinto in catasto al fl. 10, part. 617, sub 4;
- avere ciascuno di loro presentato, giusta delega conferita dagli altri, una domanda di condono riferita ad ognuna delle porzioni sopra indicate, ai sensi dell’art. 32, comma 25 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003 e dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985.
Impugnano, pertanto, i provvedimenti n. 35681, n. 35676 e n. 35678 del 16.06.2023, con cui il Comune di Scafati ha respinto le predette domande, a causa del superamento della volumetria complessiva massima di 750 mc, non essendo «identificabili nell’ambito di un unico edificio distinte unità immobiliari, ognuna nella titolarità di soggetti diversi, legittimati a presentare istanze separate, per porzioni di fabbricato… Lo stesso fabbricato è stato [infatti] trasferito dal Tribunale come “lotto unico”, talché non risulta operata alcuna divisione o costituito distinto diritto di proprietà su porzioni del medesimo fabbricato; porzioni che restano individuate solo catastalmente a seguito di variazione catastale prodotta dai proprietari in data 07.10.2022».
I ricorsi, da riunire per identità oggettiva, sono manifestamente fondati e possono essere decisi in forma semplificata, in conformità al precedente di questa Sezione, costituito dalla sentenza n. 1110 dell’11 maggio 2023.
E’ infatti pacifico tra le parti che:
- il fabbricato è privo di titolo costruttivo, ha una volumetria totale di mc 1.401 ed è stato assegnato in proprietà indivisa ai predetti ricorrenti come “lotto unico” in sede di vendita giudiziaria, con espresso avviso che, ricorrendone i presupposti, si sarebbe potuta presentare domanda di condono edilizio;
- nell’atto pubblico di trasferimento del 27.05.2019, il fabbricato risulta diviso in più subalterni, ognuno di volumetria non superiore ai 750 mc;
- ciascuno dei ricorrenti ha presentato una separata domanda di condono per ogni subalterno, nei termini di cui all’art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, ossia “entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile”.
Tanto premesso, ritiene il collegio che alla fattispecie si applichi l’art. 32, comma 25, secondo periodo, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo cui: “le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 mc”.
Tale disposizione certamente non opera quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando, invece, le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Cass. pen. n. 807/2022, n. 20420/2015).
Al contrario, nel caso di un immobile che superi complessivamente la cubatura di 750 mc, ma che sia diviso in più unità immobiliari, è possibile presentare la domanda ed ottenere il condono con riferimento a ciascuna di esse.
E questo è il caso in esame, atteso che i ricorrenti non hanno proceduto ad alcun frazionamento materiale o giuridico dell’immobile, perché lo stesso, al momento dell’acquisto e della presentazione della domanda di condono, era già suddiviso in subalterni catastali; dovendo intendersi, per subalterno catastale, un’autonoma unità immobiliare, a nulla rilevando che le stesse siano state trasferite come “lotto unico”.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di lite tra tutti i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, sui ricorsi riuniti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti n. 35681, n. 35676 e n. 35678 del 16.06.2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Laura Zoppo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO