Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 171/2024 R.G. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'avv Parte_1 Parte_2
Nerino Allocati dall'avv . Controparte_1
Contro
. , in persona del legale rapp.te p.t. ,rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocato Annantonia Romano
FATTO E DIRITTO Con ricorsi distinti, riuniti per ragioni di connessione , gli istanti chiedevano dichiararsi il loro diritto a percepire i compensi per “ conguaglio ore anno), con le richiesta maggiorazioni orarie, con la condanna della convenuta al pagamento delle somme specificate nelle conclusioni di cui ai rispettivi atti Esponevano e di essere stati dipendenti della a far data Controparte_2 dal 12.7.2003, con mansioni di operaio/a, con inquadramento nel V livello di cui al CCNL servizi di pulizia e servizi integrati\multiservizi. Deducevano che il sistema prescelto per erogare la retribuzione ha previsto il pagamento mensile in ragione del numero di 173 ore di lavoro, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con indicazione in busta paga delle ore retribuite superiori a quelle effettivamente lavorate nella colonna “ competenze” e con indicazione delle ore retribuite in misura inferiore a quelle effettivamente lavorate nella colonna “trattenute”, nonché con l'indicazione dell'importo a debito o a credito del lavoratore alla voce “conguaglio ore mese”. Allegavano che , con tale sistema di retribuzione e con la previsione di cui all'art. 31 del CCNL, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro,
[...]
tale da comportare la revisione del modello retributivo per CP_3 conformarlo alle disposizioni normative di settore ispirate dall'esigenza del contenimento dei costi della retribuzione. Deduceva l'infondatezza della avversa pretesa perché riferita all'applicazione di una norma di contrattazione collettiva – art. 31 - non applicabile nel caso di specie, in quanto riferita ad un orario di lavoro c.d. multi periodale mente la società ha applicato un sistema orario mensile fisso. Contestava lo svolgimento di orario di lavoro straordinario , e allegava che non era provato l' 'assunto attoreo circa un “conguaglio ore” annuale sempre favorevole al lavoratore. Deduceva che, in ogni caso, la mancata erogazione dell'emolumento in esame, anche ove corrisposto e poi disdettato, non costituisse lesione del principio di adeguatezza della retribuzione, sancito dall'art. 36 Cost. Da quanto allegato in atti risulta accertato che i ricorrenti, come gli altri dipendenti della convenuta, sono stati retribuiti mensilmente in relazione a 173 ore, quale orario contrattuale, a prescindere dal numero di ore effettivamente lavorate, con la contabilizzazione, mese per mese, in busta paga sotto la voce
“conguaglio ore mese”, delle ore lavorate in più, indicate nella colonna
“trattenute”, ovvero delle ore lavorate in meno, nella colonna “competenze” e con una compensazione tra le ore “trattenute” e le ore “competenze, a fine anno, con erogazione della somma risultante dovuta sotto la voce “conguaglio ore anno” nella busta paga del mese di gennaio dell'anno di riferimento della compensazione. Tali circostanze risultano dalle risultanze delle buste paga in atti, da cui si evince che la retribuzione mensile risulta calcolata ed erogata in relazione al numero di ore di lavoro ordinario, contrattualmente previste, di 173 ore mensili e con indicazione delle ore lavorate in meno o in più rispetto a tale numero di ore nelle colonne “competenze” e “trattenute” e alla voce “conguaglio ore mese” senza alcuna decurtazione o maggiorazione per gli importi ivi indicati. Risulta, inoltre, l'erogazione degli importi a titolo di “conguaglio ore anno”, corrispondente alla compensazione degli importi di cui ai conguagli mensili tra “trattenute” e “competenze” per come riportato nella busta paga di gennaio 2016 e non anche in quella di gennaio degli anni dal 2017 in poi. Si osserva che il sistema adottato dalla convenuta abbia, in sostanza, previsto una “banca oraria” per ciascun dipendente per il computo di ore lavorate in più o in meno rispetto a quelle mensile, con una compensazione su base annua. Dalle risultanze istruttorie di cui sopra si evince, del resto, che il lavoratore ha effettivamente prestato la propria attività per il numero di ore risultanti in busta paga, anche per le voci “conguaglio ore mese”, per tutti i periodi oggetto di causa- anni 2016- 2021 - e che tale numero di ore abbia superato, in relazione al periodo annuale, il numero di ore considerato ordinario alla stregua delle disposizioni di cui al CCNL di settore, pacificamente applicato dalla convenuta. Risulta, del resto, non contestato da parte resistente il mancato pagamento di quanto dovuto per le ore eccedenti, risultanti dalla compensazione per gli anni in esame. Prive di pregio appaiono, poi, le deduzioni di parte resistente a giustificazione del mancato pagamento del dovuto. Circa la dedotta natura di società in house della ricorrente, deve essere evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti ha assunto natura privatistica e non di impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ancorché privatizzato, come reso evidente dall'applicazione del CCNL di chiara matrice privatistica. Va, in proposito, evidenziato che l'organizzazione di un servizio pubblico secondo un modello privatistico non solleva l'ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae neppure, salva espressa eccezione, alla normativa civilistica propria del modello, come avviene appunto per le società per azioni, non risultando in espressa contraddizione vincoli di finanza pubblica e garanzie giuslavoristiche. La Corte Costituzione ha, del resto, negato che lo scopo perseguito dalle società commerciali affidatarie di servizi pubblici, scopo capace di configurare questi soggetti sul piano economico – funzionale, come longa manus degli enti pubblici, possa portare ad una identificazione dei regimi di assunzione e di trattamento dei lavoratori dipendenti (Corte Cost. 23 luglio 2013 n. 227). La disciplina normativa interna vincolistica che ha dettato disposizioni per disciplinare le procedure di assunzione nonché il trattamento del personale dipendente delle società in house ha, del resto, portata eccezionale e come tale suscettibile di interpretazione assolutamente non estensiva, e, nel caso in esame, non appare adeguatamente allegata nè provata la sussistenza dei presupposti operativi di tale normativa, tenuto conto che la convenuta ha natura privatistica ed opera in regime di diritto privato con riguardo ai rapporti con i propri dipendenti per propria determinazione e che l'oggetto di causa concerne l'applicazione di istituti concernenti il trattamento retributivo principale, non riconducibili alle disposizioni vincolistiche. Inoltre , come risulta dalla documentazione allegata , la prestazione di lavoro dei ricorrenti, con le modalità orarie accertate, è stata disposta dall'azienda datrice di lavoro che, pertanto, almeno implicitamente, ha autorizzato lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche oltre l'orario di lavoro ordinario. Ne consegue il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo retributivo per le ore eccedenti l'orario normale di lavoro, con la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario (25% della paga oraria), per come risultanti dalle buste paga in atti, con condanna della resistente al pagamento del compenso dovuto a tale titolo, per la cui quantificazione possono essere utilizzati i conteggi attorei, che appaiono congrui rispetto alle disposizioni del CCNL di settore e delle stesse buste paga circa l'importo della retribuzione oraria e della maggiorazione applicata.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma indicata nei rispettivi atti, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara diritto dei ricorrenti a percepire l'importo retributivo per le ore eccedenti l'orario normale di lavoro, con la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario, per gli anni 2016- 2021, con la condanna della società resistente al pagamento:
-in favore di della somma complessiva di euro 400,35, oltre Parte_1 alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo;
-in favore di , della somma complessiva di euro 489,79, oltre Parte_2 alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla scadenza dei crediti al saldo;
condanna la società convenuta alla rifusione, delle spese di lite che liquida in euro 540,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari
Così deciso in data 04/04/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio