Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 825/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
BARACCHINO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. RT P.IVA_1
PARTE APPELLATA
*
Oggi 02/04/2025, alle ore 12,01 , dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Filomena Martucci in sostituzione dell'Avv. Paolo Baracchino Per parte appellate, l'Avv. Chiara Tanzini in sostituzione dell'Avv. Francesco Usai
I difensori si riportano agli scritti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico. L'udienza si conclude alle ore 12,04.
pagina 1 di 11
N. R.G. 825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 825/2023 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
BARACCHINO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) con il patrocinio dell'Avv. RT P.IVA_1
FRANCESCO USAI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 954/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/03/2023.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni diversa e contraria istanza, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente atto, in riforma della sentenza 954/2023 del Tribunale di Firenze, Giudice Dott. Alessandro Ghelardini, del 28.03.2023, pubblicata in pari data, accogliere, l'appello proposto, le conclusioni di primo grado qui di seguito riportate:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni diversa istanza: 1) IN VIA PRELIMINARE: rigettare ogni istanza ex art. 648 c.p.c. per il Decreto Ingiuntivo oggetto della proposta pagina 2 di 11 opposizione per tutti i motivi sia processuali che di merito;
2) NEL MERITO: A) IN TESI: accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto ogni richiesta avanzata dalla
[...]
verso , dichiarando che nulla è dovuto Controparte_2 Parte_1
a revo ivo n. 3087/2021 del 21.07.2021 del Tribunale di Firenze;
B) IN IPOTESI DENEGATA: accertare e dichiarare preliminarmente l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa creditoria dedotta fino al 25.06.2008, nonché – in ogni caso - la sussistenza degli elementi basilari della conclusione di uno o più contratti tra le parti, con i relativi termini e condizioni, oltre alla verifica della avvenuta consegna della merce alla SI.ra , sempre con la revoca del Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 3087/2021 del 21 e di Firenze. B).IN VIA ISTRUTTORIA: si riporta alle produzioni, istanze ed eccezioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. n. 2 e n. 3, qui integralmente riportate. Si oppone fin da ora ad ogni modifica e/o domanda nuova della parte convenuta opposta, non accettando il relativo contraddittorio.
In tutti i casi sopra esposti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di mediazione e di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva.”
Con vittoria di competenze legali, spese, spese generali, CAP ed IVA, come per legge, del secondo grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione:
- occorrendo ammettere le istanze istruttorie rigettate durante il giudizio di primo grado e riproposte in questa sede;
- rigettare l'appello proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, confermare Parte_1 la sentenza di primo grado, per le ra tiva e, conseguentemente, confermare la piena validità e legittimità del decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'odierna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 954/2023 pubblicata il 28/03/2023, ha così deciso:
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 3087/2021 e respinge l'opposizione;
- CONDANNA a rimborsare in favore di Controparte_3 CP_1
le spese di lite di questo giudizio, che si liquidano in € 2.552,00 per la fase di
[...] studio, in € 1.628,00 per la fase introduttiva, in € 2.900 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 2.300,00 per la decisoria, €1.000,00 per procedimento di mediazione oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed € 850,00 per
pagina 3 di 11 la mediazione a titolo di esborsi.
1.1 titolare dell'impresa individuale , CP_1 RT aveva ottenuto in data 21.7.2021 DI n. 3087/2021 di € 87.274,00, oltre interessi e spese, nei confronti di , per saldo fatture a suo tempo emesse a seguito della Parte_1 vendita di vestiario.
1.2 aveva opposto l'ingiunzione, eccependo la prescrizione Parte_1 parziale del credito (relativamente agli anni 2006, 2007 e 2008); l'inesistenza del rapporto obbligatorio e, comunque, l'avvenuta consegna della merce.
1.3 La aveva resistito alla opposizione. CP_1
1.4 Il Tribunale sulla scorta della sola istruttoria documentale, ha, per quanto interessi, fondato la sua decisione sui seguenti passaggi:
1.4.a L'eccezione di prescrizione era infondata, perché la creditrice opposta, con la 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., aveva prodotto una intimazione di pagamento del 9.6.2014
(ricevuta il 10.6.2014), che aveva interrotto utilmente ogni prescrizione.
1.4.b La pretesa azionata in via monitoria era fondata, in quanto:
1.4.b.i il credito risultava prima di tutto dall'estratto autentico del libro delle fatture, il quale, pur non avendo, nel giudizio d'opposizione ex art. 645 c.p.c., valore probatorio pregnante, era però «[…] elemento quantomeno indiziante dell'esistenza del credito. Infatti, secondo autorevole orientamento giurisprudenziale: “Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710
c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio” (vd. Cass. civile, Sez II, sentenza n.
9968/2016). […]»;
1.4.b.ii inoltre, nella intimazione di pagamento del 9.6.2014, era stato chiesto il versamento del prezzo per “articoli di abbigliamento (...) acquistati nel corso degli ultimi anni e per i quali sono stati versati solo acconti”.
A tale richiesta, la debitrice non aveva dato riscontro: «[…] Tale circostanza, da un lato, costituisce indizio dell'effettiva ricezione delle fatture di cui è chiesto il pagamento, dall'altro lascia presumere e conferma l'effettiva esistenza del credito. Invero, diversamente pagina 4 di 11 argomentando, , soggetto professionale, avrebbe senz'altro sollevato una formale Pt_1 contestazione. […]».
In realtà, solo quattro anni dopo, la , ricevuta una seconda lettera di sollecito Pt_1
(15.6.2018) aveva per la prima volta sollevato obiezioni: «[…] Tale contestazione peraltro appare senz'altro tardiva e strumentale, attesa l'inerzia serbata (per ben quattro anni) dal primo sollecito di pagamento. In conclusione, deve quindi ritenersi adeguatamente provata, sia pure per presunzioni, la consegna della merce e la pattuizione in ordine ai prezzi applicati. […]».
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
(di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la RT suddetta sentenza per i seguenti motivi:
2.1 Il primo motivo attiene al merito ed è articolato sotto vari profili, tutti convergenti nel contestare che esista la benché minima prova del credito avversario.
In primo luogo, l'appellante contesta d'essere una imprenditrice e, dunque, la possibilità
d'applicare in suo danno gli artt. 2709 e 2710 c.c.-
Nessuna prova, infatti, ne attestava la qualità di imprenditrice (visura CCIAA, attribuzione di partita iva). La stessa controparte aveva scritto, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, che la era solo una assidua cliente del negozio che effettuava acquisti Pt_1 frequenti.
Per il resto, la domanda avversaria era priva di qualsiasi sostegno probatorio: mancavano le fatture, le bolle di consegna e ogni altro adeguato documento.
Neppure la consegna era mai stata provata.
2.2 Il secondo motivo sollecita la revisione dell'onere delle spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 5 di 11 3. Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi RT in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio., se del caso previa ammissione delle prove orali non ammesse in prime cure.
4. L'Istruttore ha fatto precisare le conclusioni, trascritte in epigrafe, all'udienza di prima comparizione e ha rinviato per la discussione dinanzi al collegio.
La causa viene decisa oggi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale, come da retroestesa parte di verbale.
***
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
5. La non può essere considerata imprenditrice. Pt_1
5.1 Occorre premettere che la creditrice ha prodotto complessivamente i seguenti documenti:
(-) l'estratto autenticato del Registro delle Fatture (doc. 1 monitorio);
(-) una intimazione di pagamento del 15.6.2018 (doc. 2 monitorio);
(-) la lettera di contestazione delle pretese del legale della in data 28.6.2018 (doc. Pt_1
4 merito);
(-) le fatture (doc. 5 merito);
(-) l'intimazione di pagamento del 9.6.2014 (doc. 6 merito);
(-) copia di due assegni bancari emessi dalla nell'anno 2014 in favore della Pt_1 CP_1
(350 euro ciascuno).
5.2 Tutte le fatture – emesse fra il 2006 e il 2012 - risultano emesse senza indicare alcuna partita iva della compratrice, ma solo il codice fiscale.
pagina 6 di 11 Nessun'altra prova individua nella una imprenditrice. Pt_1
Le numerose vendite che dovrebbero essere dimostrate dalle fatture non hanno, a parte le fatture, altra prova e sono contestate, sicché sarebbe indebito desumere la qualifica di imprenditrice dalla frequenza degli acquisti nel corso degli anni, perché quest'ultima circostanza, che dovrebbe fondare la presunzione, è tutto fuorché un fatto certo.
Per quanto noto, si ha solo la prova che nel 2014 la effettuò due pagamenti da Pt_1
350 euro l'uno alla il che è ampiamente spiegabile in termini di acquisti fatti da una CP_1 normale cliente presso un negozio di vestiario.
5.3 L'applicazione degli articoli 2709 c.c. e 2710 c.c., dunque, è stata indebita.
6. In ogni caso – quand'anche, cioè, si consideri la una imprenditrice – l'appello Pt_1 coglie comunque nel segno nel contestare l'apprezzamento degli elementi probatorî fatto dal
Tribunale, il quale avrebbe dovuto escludere la prova presuntiva delle vendite e, in ogni caso, della consegna.
6.1 In primo luogo, gli artt. 2709 e 2710 c.c., se applicati, non farebbero conseguire alla i vantaggi probatorî affermati dal primo giudice. CP_1
È ben vero che «La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.» (Cass. sez. 2^ civ.
8.2.2024 n. 3581 rv 670294-01): ma, nel presente caso, è assolutamente certo che nessuna fattura è mai stata accettata, men che meno annotata in scritture contabili che, per quanto si sappia, la non ha. Pt_1
Ed è anche vero che «Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dalle stesse, regolarmente tenute, elementi indiziari valevoli ad integrare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzioni anche a favore dell'imprenditore che le abbia prodotte in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la legittimità del recesso della società conduttrice da un contratto di locazione ad uso commerciale, ai sensi dell'art. 27 della l. n.
392 del 1978, sulla base delle risultanze dei bilanci e delle relazioni prodotte in giudizio dalla
pagina 7 di 11 stessa).» (Cass. sez. 3^ civ. ord.
6.10.2023 n. 28217 rv 669112-01): ma, nel presente caso, non vi sono utili e significativi elementi di riscontro, come ci si accinge a dimostrare.
6.2 Il Tribunale ha valorizzato, per dare riscontro agli indizi che a suo parere si potevano trarre dalle scritture contabili della creditrice, la mancata contestazione extragiudiziale del credito da parte della nei quattro anni che vanno dal 2014 (prima intimazione di Pt_1 pagamento) al 2018 (seconda intimazione di pagamento); e ha dunque reputato strumentale la contestazione effettuata dopo la seconda lettera.
Il collegio dissente, perché si tratta di un elemento fortemente equivoco: è esattamente come se si volesse rimarcare in danno della la circostanza, manifestamente anomala, CP_1 che ella, se si recepisse la sua versione dei fatti, ha continuato per circa sei anni (2006/2012) a consegnare vestititi alla per migliaia di euro, facendo credito alla acquirente, che non Pt_1 pagava mai;
e che, dopo avere inviato un sollecito nel 2014 (a distanza di due anni dall'ultima fattura), ha atteso altri quattro anni per inviarne un altro.
È evidente a tutti che entrambe le parti sono manifestamente reticenti sui loro reali rapporti, sui quali, allo stato, non si possono fare che congetture: ma è certo impossibile individuare anomalie esclusivamente a carico della , sì da desumere elementi di Pt_1 riscontro alle fatture, essendo ben più strano il comportamento della CP_1
6.3 Gli argomenti svolti valgono, a fortiori, per la consegna della merce.
A fronte di molte fatture nell'arco di sei anni, non esiste neppure un documento di trasporto o altro equipollente atto che dimostri che la merce è stata consegnata.
Sotto questo profilo, più ancora che sotto quello dell'esistenza dei contratti di vendita, la irrimediabile carenza probatoria della creditrice opposta è indiscutibile: desumere che la merce è stata consegnata dal fatto – e solo da esso, perché nient'altro è noto – che la Pt_1 non diede risposta alla lettera del 2014 è, ad avviso del collegio, impossibile.
7. L'appellata ha reiterato qui le prove orali dedotte in prime cure e non ammesse, ma esse sono inammissibili.
7.1 Innanzitutto, nelle note scritte di precisazione delle conclusioni (dep. 11.1.2023), non insistette nei mezzi di prova, se non con questa generica formula: In via CP_1 istruttoria, la SI.ra insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate. CP_1
pagina 8 di 11 Trova, quindi, applicazione in suo danno il seguente principio: «La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.» (cfr Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 23.11.2021 n. 36134 rv 663017-01; Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770-02; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez.
3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
Anche a voler valorizzare la condotta processuale complessiva e successiva alla precisazione delle conclusioni (cfr Cass. sez. 6^-3 civ. ord.
4.4.2022 n. 10767 rv 664646-01), la conclusione non muta, anzi è avvalorata.
All'udienza di discussione, infatti, come risulta dal verbale che contiene la sentenza contestuale, la difesa opposta ha completamente trascurato le pregresse istanze istruttorie, chiedendo invece un rinvio per deferire il giuramento («[…] chiede rinvio dell'udienza al fine di deferire il giuramento alla controparte […]»). Non solo, dunque, al momento di discutere, la ha omesso qualsiasi riferimento alle sue prove orali già articolate, ma, chiedendo un CP_1 rinvio per poter deferire il giuramento, ha mostrato in modo inequivocabile di voler abbandonare i precedenti mezzi, in favore di quello diverso ancora da svolgere.
7.2 In ogni caso, i capitoli di interrogatorio formale e di prova per testi articolati nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. della creditrice opposta, sarebbero stati da respingere per le stesse ragioni esposte dal Tribunale nella sua ordinanza reiettiva del 10.11.2022, mai specificatamente contestate dalla CP_1
7.3 Infine, quei capitoli sono:
(-) irrilevanti, laddove sollecitano la prova che la è stata fra il 2006 e il 2012 Pt_1 cliente abituale del negozio: ciò pare addirittura in contrasto, come giustamente ha notato l'appellante, con la tesi che la sia una imprenditrice, non potendo avere tale veste sol Pt_1 perché era cliente abituale di un negozio;
(-) generici, laddove lasciano il luogo e il tempo dei vari fatti privi di riferimenti: a tal fine, collocare uno o più fatti, indistintamente, nell'arco temporale di sei anni (dal 2006 al
2012) è inaccettabile, essendo chiaramente impedita qualsiasi prova contraria.
pagina 9 di 11 8. Il secondo motivo sulle spese è assorbito dall'accoglimento dell'impugnazione nel merito, che determina la necessità di porre integralmente le spese dei due gradi a carico di
CP_1
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
§§ 2, 25 bis e 12 tf, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma pretesa (scaglione sino a 260mila euro).
Pertanto:
1^ grado: € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2, € 2.835,00 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per tener conto della mancanza di istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale), € 2.126,50 fase 4 (così dimezzato il parametro medio per tener conto della minore attività indotta dalla discussione orale), € 1.008,00 fase di attivazione ed € 2.016,00 fase di negoziazione, in tutto € 12.166,00, oltre accessori di legge e oltre a € 461,30 per spese vive;
2^ grado (omessa la fase 3, non chiesta): € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2 ed €
2.551,50 fase 4 (così dimezzato il parametro medio per tener conto della minore attività indotta dalla discussione orale), in tutto € 7.439,50, oltre accessori e spese vive per € 1.165,50.
Si accoglie l'istanza ex art. 93 c.p.c. avanzata con le note conclusionali.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in accoglimento rigetto dell'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 954/2023 emessa dal RT
Tribunale di Firenze e pubblicata il 28/03/2023, in sua totale riforma:
1.a) revoca il decreto ingiuntivo n. 3087/2021 emesso il 21.7.2021 dal Tribunale di
Firenze;
1.b) rigetta ogni domanda proposta da contro RT
; Parte_1 pagina 10 di 11 1.c) condanna a rimborsare a RT [...]
le spese processuali del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., che Parte_1 liquida in complessivi € 12.627,30, di cui € 461,30 per esborsi ed € 12.166,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge, da pagare in favore del procuratore antistatario Avv.
PAOLO BARACCHINO;
2. condanna a rimborsare a RT Parte_1
le spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.605,00, di
[...] cui € 1.165,50 per esborsi ed € 7.439,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge, da pagare in favore del procuratore antistatario Avv. PAOLO BARACCHINO.
Firenze, 2 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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