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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 605/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 605/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. FABIO TEDESCO (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(P.I. - C.F. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 seguito anche solo “ , con gli avv.ti LISA PECORA (C.F. CP_1 CodiceFiscale_3
e GIOVANNA BAGNATO (C.F. Email_2
; CodiceFiscale_4 Email_3
(C.F. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Controparte_2 P.IVA_3
, con l'avv. VINCENZO SORACE (C.F. CP_2 CodiceFiscale_5
Email_4
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 146/2020, pubblicata il
18/02/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 313/2019 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 313/2019 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(A) ella era proprietaria di alcuni terreni siti in Marina di SA ON (in Catasto al fg. 10,
p.lle 1028 – ex 599 -, 1009 – ex 659 – e 1026 – ex 1041 e già 77), oggetto, a partire dal 2007, di occupazione temporanea ed esproprio parziale da parte di u mandato dell' CP_2 CP_1
(B) i terreni le venivano poi riconsegnati in data 20.09.2012, ma gli accessi per potervi accedere venivano poi realizzati solo nel gennaio 2015;
(C) le due parti convenute dovevano essere conseguentemente condannate a risarcirle i danni causati nel predetto periodo (settembre 2012-gennaio 2015) e consistiti nel mancato godimento dei suoi beni, nella mancata percezione dei frutti, nel decremento produttivo e nel deprezzamento di valore.
I.1.2.- Con comparsa del 14.05.2019 si è poi costituita la parte contestando le avverse CP_1
prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) il proprio difetto di legittimazione passiva e l'obbligo di manleva da parte dell'appaltatrice;
(B) l'integrale infondatezza, in ogni caso, della domanda attorea.
I.1.3.- Con comparsa del 14.05.2019 si è poi costituita la parte contestando le avverse CP_2
prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la propria totale di responsabilità;
(B) l'assoluta indeterminatezza e comunque infondatezza delle avverse richieste.
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I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 146/2020, pubblicata il 18/02/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
(b) condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti dei due convenuti.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte , la Parte_1 quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 605/2020) e ivi in particolare dedotto:
(1) il carattere in re ipsa del danno fatto valere, trattandosi di occupazione illegittima di un bene fruttifero;
(2) l'ingiustificata reiezione, inoltre, della propria richiesta di C.T.U. volta a determinare i danni subiti.
I.2.2.- Con comparsa del 2.03.2021 si è poi costituita l'appellata contestando le CP_1
avverse prospettazioni e in particolare eccependo la carenza di allegazione e prova del danno e la conseguente piena correttezza della sentenza ex adverso impugnata.
I.2.3.- Con comparsa del 17.09.2021 si è poi costituita anche l'appellata contestando le CP_2
avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'integrale infondatezza della domanda attorea qui ribadita.
I.2.4.- Con provvedimento del 28.06.2024, comunicato l'1.07.2024, il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025.
I.2.5.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 28.-31.03.2025 l'appello è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e
Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e
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circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza”
e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o
“questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio”
(cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n.
28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ.,
3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n. 413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò detto, l'appello è poi infondato e meritevole di essere disatteso, con conseguente necessità di confermare la sentenza impugnata.
V.- Muovendo, in specie, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], la parte appellante ha in particolare dedotto che, trattandosi di occupazione illegittima di bene fruttifero (terreni coltivati prevalentemente ad agrumi e su cui insistono numerose piante di ulivo), il danno risultava in re ipsa, non dovendosi fornire alcuna prova ulteriore.
V.1.- E tuttavia, è ormai del tutto pacifico, secondo il più recente insegnamento nomofilattico
(Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645) – evidentemente idoneo a superare tutte le indicazioni giurisprudenziali richiamate dall'appellante, poiché precedenti e in ogni caso sub- valenti rispetto al dictum delle Sezioni unite [dalla cui “interpretazione”, in quanto
“oggettivazione convenzionale di significato”, è pacifico “non possa … prescindersi” (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n. 11747 e Cass. civ., Sez. un., 6/11/2014, n. 23675)] -, che la necessità di riscontro allegatorio e probatorio del danno non è ex se esclusa dalla circostanza che il danno attenga a un “bene fruttifero” e in particolare alla lamentata “perdita del godimento del bene” [atteso che “il carattere in re ipsa del danno” non può essere “fatto discendere” neanche “dalla natura fruttifera del bene”, considerando che pur in caso di
“indisponibilità del bene fruttifero” e in cui pertanto “l'azione dannosa attinge” direttamente
“il bene”, occorre mantener fermi “i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza”, integrante il “caposaldo della teoria del risarcimento del danno”: e infatti, se
è pacifico che “la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza” e che
“il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con” “la tutela
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reale”, dovendo “contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile”, è allora evidente che, pur se “l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà”, “affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto”, “è” sempre comunque “necessario” un quid pluris, occorrendo “che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita
e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”, essendo “l'azione risarcitoria” “il rimedio per la perdita subita a causa” e “in conseguenza” “della violazione del diritto” e risultando dunque sempre e comunque verificare se sussistano gli elementi di riscontro “delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, considerando che “se non c'è danno conseguenza non c'è danno” e che “la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223)” “non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056”, da ciò discendendo, in definitiva e in ogni caso, che “in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c., non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire” (cfr. Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.)].
V.2.- A fronte di ciò, è evidente che, come correttamente e condivisibilmente evidenziato in prime cure [cfr. pagg.
5-10 della sentenza gravata] e qui senz'altro da ribadirsi, anche alla luce dell'arresto nomofilattico da ultimo intervenuto [v. supra, sub V.1.], “le occasioni di guadagno perse” dovevano “essere oggetto di specifica prova”, gravando sull'attrice istante, in specie, non solo l'onere di provvedere a puntuale “allegazione” “della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”, ma altresì l'“onus probandi” “in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante” e dunque “l'onere della prova dello specifico godimento perso”, avendo “l'attore” l'onere di puntualmente “provare”, in particolare, lo specifico “fatto secondario da cui” poi “inferire” e “sillogisticamente” “desumere” la
“possibilità di godimento persa” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit., nonché già
Cass. civ., 8/03/2018, n. 5613].
V.3.- Specifica prova, quest'ultima, qui senz'altro non fornita, essendosi l'attrice istante invero pacificamente limitata a produrre reperti fotografici e visure catastali [cfr. all. 6, 7 e 8 fasc. attoreo di 1° grado], senza pertanto fornire alcun dato, né alcun riscontro documentale
(anche contabile) attestante la concreta produttività del fondo prima dell'occupazione e
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idoneo a dimostrare il vulnus concretamente patito in ragione e a causa di quest'ultima e dunque i “concreti” e “specifici” termini dell'utilità economica a suo avviso pregiudicata.
V.4.- Né una tale concreta e specifica perdita può ritenersi ex se dimostrata sulla scorta della lamentata “interclusione” [cfr. pag. 4, 4° cpv., dell'atto di citazione di 1° grado], non avendo l'istante dimostrato, pur a tal riguardo e come senz'altro necessario, né l'esistenza di una preesistente servitù, né che proprio “l'esecuzione dell'opera pubblica” avesse “determin[ato]
l'eliminazione” delle predetta “servitù di passaggio” già “esistente sul fondo” [cfr. Cass. civ.,
29/09/2017, n. 22815], non potendosi pertanto ritenere il relativo onus probandi affatto ottemperato neanche sotto tale angolo visuale.
VI.- Ciò detto in ordine alla pacifica inaccoglibilità della 1° ragione di gravame – poiché fondata su un presupposto, i.e. il carattere in re ipsa del danno nel caso di occupazione di bene fruttifero, definitivamente superato e integrante una ricostruzione ormai del tutto
“inaccettabile” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.] -, senz'altro da disattendere risulta anche la doglianza della parte appellante in ordine al mancato accoglimento della propria richiesta di approfondimento peritale [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.1.- E infatti, non v'è dubbio che il mancato o insufficiente adempimento dell'onere probatorio (qui senz'altro verificatosi – v. supra, sub V.-V.4.) non possa essere in alcun modo surrogato o sopperito mediante tale mezzo officioso - qui peraltro sollecitato mediante istanza chiaramente a-specifica e del tutto esplorativa [rimettendosi al C.T.U., del tutto inammissibilmente e in difetto di alcun congruo supporto allegatorio e probatorio, “di determinare i danni subiti” sul fondo attoreo (cfr. pag. 7, punto 1), dell'atto di citazione di 1° grado, nonché pag. 6 dell'atto di appello), con indagine peraltro in thesi da svolgersi su un contesto fattuale chiaramente alterato, riguardando la richiesta “il periodo” dal “settembre
2012” al “gennaio 2015” (pur a fronte di azione instaurata nel 2019, e dunque circa 7 anni dopo l'inizio del periodo da indagarsi) e non essendo stato qui pacificamente espletato (come correttamente evidenziato in prime cure: cfr. pag. 11, 1° cpv., della sentenza gravata) alcun tempestivo accertamento tecnico preventivo] -, “non potendo in nessun caso la consulenza
d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti”, costituendo “un mezzo di indagine” che “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume”, “per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio” ovvero per “compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, trattandosi di mezzo in cui “si rivela sempre
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indefettibile” “il sostrato probatorio” “che è onere delle parti provare” [qui pacificamente non offerto: v. ancora supra, sub V.-V.4.], atteso che in tal caso mediante la C.T.U. si finirebbe per “stimare la fondatezza della pretesa esercitata” sulla scorta di “temi estranei all'oggetto della domanda” e “in base a fatti diversi” da quelli allegati e provati, e così per
“impropriamente … supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio”, essendo pacifico che
“l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità”, risultando dunque la consulenza del tutto “legittimamente negata” [cfr., ex multis e da ultimo, nonché ribadendo che la richiesta deve essere senz'altro respinta “qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero [a] compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, Cass. civ., 31/03/2025, n.
8498; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ.,
18/09/2020, n. 19631; Cass. civ., 31/08/2020, n. 18152; Cass. civ., 1/10/2019 n. 24487; Cass. civ., 12/04/2019, n. 10373; Cass. civ., 15/12/2017, n. 30218; Cass. civ., 23/06/2015, n.
12921].
VI.2.- Essendo stata pertanto la richiesta di approfondimento peritale qui del tutto legittimamente negata dal Tribunale di prime cure [con statuizione reiettiva peraltro specificamente motivata e a più riprese ribadita (cfr. pag. 1, 4° cpv., dell'ordinanza istruttoria del 26.11.2019 e pagg. 10-12 della sentenza appellata)], è evidente che anche tale ragione di doglianza sia da disattendere.
VII.- Considerato, pertanto, che l'attrice istante era onerata di provare lo specifico godimento perso [non rilevando in senso contrario neanche la natura fruttifera del bene occupato, vigendo pur in tal caso la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza ed essendo sempre “inaccettabile” la tesi del danno intrinseco alla lesione del diritto dominicale e dunque
“irrefutabile” (cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.)] e che tale onere sia rimasto qui pacificamente inadempiuto [non essendo stati forniti congrui e sufficienti riscontri documentali (v. supra, sub V.-V.4., nonché gli allegati all'atto di citazione di 1° grado), né proposte ammissibili e rilevanti istanze di prova (né di C.T.U. – v. supra, sub VI.-VI.2. -, né testimoniali – come evidenziato in prime cure, spec. a pag. 1, 3° cpv., del provvedimento del
26.11.2019, e con richieste da intendersi poi tacitamente rinunciate e non più riproponibili in questa sede per difetto di specifica reiterazione in sede di p.c.)], non v'è dubbio che, come
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detto (v. supra, sub IV.) e qui ribadirsi, l'impugnativa proposta sia da disattendere, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione [ivi comprese quelle fatte valere dall'appellata solo “in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della CP_1 pretesa avversaria”, e dunque per evenienza qui in ogni caso non realizzatasi] e integralmente conferma della sentenza di prime cure.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera richiesta delle parti di vittoria di spese dei due gradi di giudizio, non corroborata da alcuna ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure e dunque chiaramente difettando, al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.) – ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623;
Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle due parti vittoriose [trattandosi di parte distintamente difese e dunque operando il principio per cui “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi” (cfr. Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561)], come in dispositivo e avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al valore della causa
(inferiore a € 5.200,00);
(C) a tutte le fasi, ivi compresa quella decisionale [ex se spettante a prescindere dal deposito di scritti conclusivi (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/09/2023, n. 26483)] e di trattazione [in quanto “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 29/12/2022, n.
37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)], apparendo tuttavia congruo, con riguardo a quest'ultima, considerando il limitato numero di attività svolte, la non eccessiva complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, la natura
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documentale della vertenza e il difetto di attività strictu sensu istruttoria, contenerne la liquidazione ai valori minimi dello scaglione di riferimento;
(D) ai valori invece medi per tutte le ulteriori fasi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente applicarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ., 17/05/2018,
n. 12093)].
VIII.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 605/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 146/2020, pubblicata il 18/02/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 313/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore delle due appellate ( e spese liquidate, per ciascuna, in misura pari a € 2.419,00, CP_1 CP_2
oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'11 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 605/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. FABIO TEDESCO (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(P.I. - C.F. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 seguito anche solo “ , con gli avv.ti LISA PECORA (C.F. CP_1 CodiceFiscale_3
e GIOVANNA BAGNATO (C.F. Email_2
; CodiceFiscale_4 Email_3
(C.F. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo Controparte_2 P.IVA_3
, con l'avv. VINCENZO SORACE (C.F. CP_2 CodiceFiscale_5
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-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 146/2020, pubblicata il
18/02/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 313/2019 R.G..
Pagina 1 di 9 R.G. 605/2020.
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.03.2025.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 313/2019 R.G.) e ivi in particolare deducendo che:
(A) ella era proprietaria di alcuni terreni siti in Marina di SA ON (in Catasto al fg. 10,
p.lle 1028 – ex 599 -, 1009 – ex 659 – e 1026 – ex 1041 e già 77), oggetto, a partire dal 2007, di occupazione temporanea ed esproprio parziale da parte di u mandato dell' CP_2 CP_1
(B) i terreni le venivano poi riconsegnati in data 20.09.2012, ma gli accessi per potervi accedere venivano poi realizzati solo nel gennaio 2015;
(C) le due parti convenute dovevano essere conseguentemente condannate a risarcirle i danni causati nel predetto periodo (settembre 2012-gennaio 2015) e consistiti nel mancato godimento dei suoi beni, nella mancata percezione dei frutti, nel decremento produttivo e nel deprezzamento di valore.
I.1.2.- Con comparsa del 14.05.2019 si è poi costituita la parte contestando le avverse CP_1
prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) il proprio difetto di legittimazione passiva e l'obbligo di manleva da parte dell'appaltatrice;
(B) l'integrale infondatezza, in ogni caso, della domanda attorea.
I.1.3.- Con comparsa del 14.05.2019 si è poi costituita la parte contestando le avverse CP_2
prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la propria totale di responsabilità;
(B) l'assoluta indeterminatezza e comunque infondatezza delle avverse richieste.
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I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 146/2020, pubblicata il 18/02/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
(b) condannato l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti dei due convenuti.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte , la Parte_1 quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 605/2020) e ivi in particolare dedotto:
(1) il carattere in re ipsa del danno fatto valere, trattandosi di occupazione illegittima di un bene fruttifero;
(2) l'ingiustificata reiezione, inoltre, della propria richiesta di C.T.U. volta a determinare i danni subiti.
I.2.2.- Con comparsa del 2.03.2021 si è poi costituita l'appellata contestando le CP_1
avverse prospettazioni e in particolare eccependo la carenza di allegazione e prova del danno e la conseguente piena correttezza della sentenza ex adverso impugnata.
I.2.3.- Con comparsa del 17.09.2021 si è poi costituita anche l'appellata contestando le CP_2
avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'integrale infondatezza della domanda attorea qui ribadita.
I.2.4.- Con provvedimento del 28.06.2024, comunicato l'1.07.2024, il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025.
I.2.5.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 28.-31.03.2025 l'appello è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e
Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e
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circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza”
e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o
“questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio”
(cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n.
28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ.,
3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n. 413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò detto, l'appello è poi infondato e meritevole di essere disatteso, con conseguente necessità di confermare la sentenza impugnata.
V.- Muovendo, in specie, dal 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], la parte appellante ha in particolare dedotto che, trattandosi di occupazione illegittima di bene fruttifero (terreni coltivati prevalentemente ad agrumi e su cui insistono numerose piante di ulivo), il danno risultava in re ipsa, non dovendosi fornire alcuna prova ulteriore.
V.1.- E tuttavia, è ormai del tutto pacifico, secondo il più recente insegnamento nomofilattico
(Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645) – evidentemente idoneo a superare tutte le indicazioni giurisprudenziali richiamate dall'appellante, poiché precedenti e in ogni caso sub- valenti rispetto al dictum delle Sezioni unite [dalla cui “interpretazione”, in quanto
“oggettivazione convenzionale di significato”, è pacifico “non possa … prescindersi” (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n. 11747 e Cass. civ., Sez. un., 6/11/2014, n. 23675)] -, che la necessità di riscontro allegatorio e probatorio del danno non è ex se esclusa dalla circostanza che il danno attenga a un “bene fruttifero” e in particolare alla lamentata “perdita del godimento del bene” [atteso che “il carattere in re ipsa del danno” non può essere “fatto discendere” neanche “dalla natura fruttifera del bene”, considerando che pur in caso di
“indisponibilità del bene fruttifero” e in cui pertanto “l'azione dannosa attinge” direttamente
“il bene”, occorre mantener fermi “i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza”, integrante il “caposaldo della teoria del risarcimento del danno”: e infatti, se
è pacifico che “la fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza” e che
“il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con” “la tutela
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reale”, dovendo “contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile”, è allora evidente che, pur se “l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà”, “affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto”, “è” sempre comunque “necessario” un quid pluris, occorrendo “che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita
e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”, essendo “l'azione risarcitoria” “il rimedio per la perdita subita a causa” e “in conseguenza” “della violazione del diritto” e risultando dunque sempre e comunque verificare se sussistano gli elementi di riscontro “delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c.”, considerando che “se non c'è danno conseguenza non c'è danno” e che “la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223)” “non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056”, da ciò discendendo, in definitiva e in ogni caso, che “in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c., non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire” (cfr. Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.)].
V.2.- A fronte di ciò, è evidente che, come correttamente e condivisibilmente evidenziato in prime cure [cfr. pagg.
5-10 della sentenza gravata] e qui senz'altro da ribadirsi, anche alla luce dell'arresto nomofilattico da ultimo intervenuto [v. supra, sub V.1.], “le occasioni di guadagno perse” dovevano “essere oggetto di specifica prova”, gravando sull'attrice istante, in specie, non solo l'onere di provvedere a puntuale “allegazione” “della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa”, ma altresì l'“onus probandi” “in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante” e dunque “l'onere della prova dello specifico godimento perso”, avendo “l'attore” l'onere di puntualmente “provare”, in particolare, lo specifico “fatto secondario da cui” poi “inferire” e “sillogisticamente” “desumere” la
“possibilità di godimento persa” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit., nonché già
Cass. civ., 8/03/2018, n. 5613].
V.3.- Specifica prova, quest'ultima, qui senz'altro non fornita, essendosi l'attrice istante invero pacificamente limitata a produrre reperti fotografici e visure catastali [cfr. all. 6, 7 e 8 fasc. attoreo di 1° grado], senza pertanto fornire alcun dato, né alcun riscontro documentale
(anche contabile) attestante la concreta produttività del fondo prima dell'occupazione e
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idoneo a dimostrare il vulnus concretamente patito in ragione e a causa di quest'ultima e dunque i “concreti” e “specifici” termini dell'utilità economica a suo avviso pregiudicata.
V.4.- Né una tale concreta e specifica perdita può ritenersi ex se dimostrata sulla scorta della lamentata “interclusione” [cfr. pag. 4, 4° cpv., dell'atto di citazione di 1° grado], non avendo l'istante dimostrato, pur a tal riguardo e come senz'altro necessario, né l'esistenza di una preesistente servitù, né che proprio “l'esecuzione dell'opera pubblica” avesse “determin[ato]
l'eliminazione” delle predetta “servitù di passaggio” già “esistente sul fondo” [cfr. Cass. civ.,
29/09/2017, n. 22815], non potendosi pertanto ritenere il relativo onus probandi affatto ottemperato neanche sotto tale angolo visuale.
VI.- Ciò detto in ordine alla pacifica inaccoglibilità della 1° ragione di gravame – poiché fondata su un presupposto, i.e. il carattere in re ipsa del danno nel caso di occupazione di bene fruttifero, definitivamente superato e integrante una ricostruzione ormai del tutto
“inaccettabile” [cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.] -, senz'altro da disattendere risulta anche la doglianza della parte appellante in ordine al mancato accoglimento della propria richiesta di approfondimento peritale [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.1.- E infatti, non v'è dubbio che il mancato o insufficiente adempimento dell'onere probatorio (qui senz'altro verificatosi – v. supra, sub V.-V.4.) non possa essere in alcun modo surrogato o sopperito mediante tale mezzo officioso - qui peraltro sollecitato mediante istanza chiaramente a-specifica e del tutto esplorativa [rimettendosi al C.T.U., del tutto inammissibilmente e in difetto di alcun congruo supporto allegatorio e probatorio, “di determinare i danni subiti” sul fondo attoreo (cfr. pag. 7, punto 1), dell'atto di citazione di 1° grado, nonché pag. 6 dell'atto di appello), con indagine peraltro in thesi da svolgersi su un contesto fattuale chiaramente alterato, riguardando la richiesta “il periodo” dal “settembre
2012” al “gennaio 2015” (pur a fronte di azione instaurata nel 2019, e dunque circa 7 anni dopo l'inizio del periodo da indagarsi) e non essendo stato qui pacificamente espletato (come correttamente evidenziato in prime cure: cfr. pag. 11, 1° cpv., della sentenza gravata) alcun tempestivo accertamento tecnico preventivo] -, “non potendo in nessun caso la consulenza
d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti”, costituendo “un mezzo di indagine” che “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume”, “per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio” ovvero per “compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, trattandosi di mezzo in cui “si rivela sempre
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indefettibile” “il sostrato probatorio” “che è onere delle parti provare” [qui pacificamente non offerto: v. ancora supra, sub V.-V.4.], atteso che in tal caso mediante la C.T.U. si finirebbe per “stimare la fondatezza della pretesa esercitata” sulla scorta di “temi estranei all'oggetto della domanda” e “in base a fatti diversi” da quelli allegati e provati, e così per
“impropriamente … supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio”, essendo pacifico che
“l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità”, risultando dunque la consulenza del tutto “legittimamente negata” [cfr., ex multis e da ultimo, nonché ribadendo che la richiesta deve essere senz'altro respinta “qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero [a] compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, Cass. civ., 31/03/2025, n.
8498; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ.,
18/09/2020, n. 19631; Cass. civ., 31/08/2020, n. 18152; Cass. civ., 1/10/2019 n. 24487; Cass. civ., 12/04/2019, n. 10373; Cass. civ., 15/12/2017, n. 30218; Cass. civ., 23/06/2015, n.
12921].
VI.2.- Essendo stata pertanto la richiesta di approfondimento peritale qui del tutto legittimamente negata dal Tribunale di prime cure [con statuizione reiettiva peraltro specificamente motivata e a più riprese ribadita (cfr. pag. 1, 4° cpv., dell'ordinanza istruttoria del 26.11.2019 e pagg. 10-12 della sentenza appellata)], è evidente che anche tale ragione di doglianza sia da disattendere.
VII.- Considerato, pertanto, che l'attrice istante era onerata di provare lo specifico godimento perso [non rilevando in senso contrario neanche la natura fruttifera del bene occupato, vigendo pur in tal caso la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza ed essendo sempre “inaccettabile” la tesi del danno intrinseco alla lesione del diritto dominicale e dunque
“irrefutabile” (cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.)] e che tale onere sia rimasto qui pacificamente inadempiuto [non essendo stati forniti congrui e sufficienti riscontri documentali (v. supra, sub V.-V.4., nonché gli allegati all'atto di citazione di 1° grado), né proposte ammissibili e rilevanti istanze di prova (né di C.T.U. – v. supra, sub VI.-VI.2. -, né testimoniali – come evidenziato in prime cure, spec. a pag. 1, 3° cpv., del provvedimento del
26.11.2019, e con richieste da intendersi poi tacitamente rinunciate e non più riproponibili in questa sede per difetto di specifica reiterazione in sede di p.c.)], non v'è dubbio che, come
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detto (v. supra, sub IV.) e qui ribadirsi, l'impugnativa proposta sia da disattendere, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione [ivi comprese quelle fatte valere dall'appellata solo “in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della CP_1 pretesa avversaria”, e dunque per evenienza qui in ogni caso non realizzatasi] e integralmente conferma della sentenza di prime cure.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera richiesta delle parti di vittoria di spese dei due gradi di giudizio, non corroborata da alcuna ragione di censura avverso la regolazione delle spese di prime cure e dunque chiaramente difettando, al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.) – ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623;
Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], esse seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di ciascuna delle due parti vittoriose [trattandosi di parte distintamente difese e dunque operando il principio per cui “la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi” (cfr. Cass. civ., 27/03/2023, n. 8561)], come in dispositivo e avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al valore della causa
(inferiore a € 5.200,00);
(C) a tutte le fasi, ivi compresa quella decisionale [ex se spettante a prescindere dal deposito di scritti conclusivi (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/09/2023, n. 26483)] e di trattazione [in quanto “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 29/12/2022, n.
37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483; Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)], apparendo tuttavia congruo, con riguardo a quest'ultima, considerando il limitato numero di attività svolte, la non eccessiva complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, la natura
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documentale della vertenza e il difetto di attività strictu sensu istruttoria, contenerne la liquidazione ai valori minimi dello scaglione di riferimento;
(D) ai valori invece medi per tutte le ulteriori fasi [in ossequio al principio di legge (ex art. 4, comma I, 2° parte, del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle”) e al criterio pertanto da generalmente applicarsi, senza necessità di motivazione alcuna, in difetto di ragioni di segno contrario (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 89 e Cass. civ., 17/05/2018,
n. 12093)].
VIII.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 605/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 146/2020, pubblicata il 18/02/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 313/2019 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore delle due appellate ( e spese liquidate, per ciascuna, in misura pari a € 2.419,00, CP_1 CP_2
oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'11 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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