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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1486/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice CO RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1486/2024 RG
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Anna Picciolini (C.F. Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliato, giusta delega in atti, in Terni, Via Petroni n. 40, C.F._2
presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante protempore (P.I. , rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente come da delega in atti, dall'Avv. Giovanni Levati (C.F.
) e dall'Avv. Paola Margiacchi (C.F. ), ed elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata in Perugia, Piazza della repubblica n.77, presso lo studio dei difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 379/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 15/07/2024 in favore dell'odierna convenuta, per la consegna all'opposta del veicolo Porsche Carrera 997 targato DD371WB oltre al pagamento dei compensi professionali e alle spese della procedura.
In particolare, parte opponente ha esposto:
- di essere socio della società opponente, unitamente ai fratelli e Per_1 Persona_2
- di aver avuto in uso la Porche Carrera 997 targata DD371WB quale auto aziendale al pari dei fratelli;
- che tale autovettura, seppur formalmente intestata alla società, di fatto è stata sempre utilizzata e manutenuta dallo stesso;
- che alcuna contestazione aveva mai ricevuto in merito all'uso dell'auto sino all'anno 2023, quando si verificavano dei contrasti tra i soci.
Ha concluso, dunque, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per ordinare la riconsegna del veicolo alla società.
Si è costituita la contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo, in via CP_1
preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta e, in via subordinata, nell'impossibilità di restituzione in natura del bene, la condanna al pagamento della somma di euro 65.000,00.
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex articolo 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per il deposito di note conclusive fino al 30/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, quanto alla procedibilità dell'opposizione proposta, si condivide la tesi di parte attrice.
Invero, seppur inizialmente fosse stato evidenziato che la medesima poteva ritenersi improcedibile per violazione del termine di dieci giorni per l'iscrizione della causa al ruolo, a una più attenta valutazione pagina 2 di 6 risulta che, dinanzi alla notificazione dell'atto di opposizione del 10/10/2024, la causa sia stata iscritta al ruolo in data 21/10/2024. Tuttavia, il termine di dieci giorni è da ritenersi scaduto solo in data
21/10/2024, e non il 20/10/2024, considerando che tale giornata era una domenica e che l'art. 155 c.p.c. dispone che “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
L'opposizione, dunque, è da ritenersi procedibile.
2. Ciò posto, pur prendendo atto che con nota trasmessa in data 28/11/2025 parte opposta ha comunicato l'avvenuta riconsegna dell'autovettura Porche Carrera 997 targata DD371WB, non si ritiene effettivamente che la materia del contendere sia cessata in virtù di detta riconsegna, in quanto trattasi di adempimento seguente all'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., che non priva di interesse parte attrice alla decisione dell'opposizione né comporta, di conseguenza, una cessazione del contendere.
Si rileva, infatti, che parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto mentre parte opponente ha insistito per la revoca del medesimo.
3. Passando dunque al merito della domanda formulata, deve ravvisarsi che parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo affermando che l'auto Porche Carrera 997 targata DD371WB ricevuta in qualità di socio della seppur formalmente intestata alla predetta società era sempre stata CP_1
utilizzata solo da lui. L'opposta, di contro, ha chiesto la restituzione del veicolo in quanto appartenente alla società e non essendo sussistente tra le parti alcun titolo legittimo per trattenere il bene.
Osserva il Tribunale che, ai fini della decisione, occorre preliminarmente ribadire alcuni principi consolidati in tema di destinazione e disponibilità dei beni aziendali.
L'autovettura aziendale, infatti, costituisce un bene appartenente al patrimonio della società e, in quanto tale, rientra nella sfera di disponibilità esclusiva del proprietario ai sensi dell'art. 832 c.c., il quale gli attribuisce il diritto di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti posti dall'ordinamento. Ne consegue che la società può legittimamente concederne l'uso, disciplinarne le pagina 3 di 6 modalità, limitarne l'impiego ovvero revocare in ogni momento la disponibilità concessa, salvo diverso titolo.
Il mero utilizzo materiale del veicolo da parte del socio, del dipendente o del collaboratore non determina in alcun modo l'acquisto di un diritto reale o personale sul bene, né costituisce fonte autonoma di disponibilità opponibile al proprietario. In assenza di un contratto che trasferisca la proprietà o che attribuisca un diritto di godimento qualificato, l'utilizzo resta una semplice concessione funzionale all'interesse della società.
I beni aziendali sono infatti destinati a perseguire lo scopo sociale, e la loro assegnazione a terzi è giustificata unicamente da esigenze dell'attività imprenditoriale. Qualora tali esigenze vengano meno, ad esempio per cessazione dell'incarico del soggetto utilizzatore o per sopravvenuta non conformità dell'uso agli interessi societari, la società proprietaria è legittimata a revocare la concessione e a richiedere la restituzione del bene.
Ne deriva che la disponibilità dell'autovettura non integra un diritto soggettivo dell'utilizzatore, ma un mero rapporto di fatto fondato su una concessione precaria, revocabile ad nutum. A seguito della revoca,
l'utilizzatore è privo di titolo e sorge l'obbligo di immediata restituzione, poiché il bene deve continuare a servire gli interessi della società e non quelli personali del singolo, quand'anche questi rivesta la qualità di socio.
Applicando i principi che precedono al caso di specie si rileva che è pacifica e incontestata tra le parti la proprietà del veicolo oggetto di causa, come risulta dalla documentazione prodotta, e segnatamente dalla copia del certificato cronologico del P.R.A. recante l'intestazione in capo alla società (cfr. doc. 1 all. fascicolo monitorio).
Parimenti pacifica è la carica societaria rivestita dall'opponente, circostanza mai contestata e risultante dagli atti (cfr. doc. 2 all. citazione).
È inoltre documentalmente provato che la società, con comunicazione a mezzo PEC del 15/12/2022 (cfr. doc. 2 all. fascicolo monitorio), intimava al socio opponente la restituzione dell'autovettura aziendale. Tale
pagina 4 di 6 richiesta veniva espressamente rifiutata dall'opponente, senza che questi fornisse alcuna motivazione né indicasse l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a legittimare la prosecuzione della detenzione del bene
(cfr. doc. 3 all. ricorso monitorio).
Si rileva inoltre che, nel corso del giudizio, l'opponente non ha allegato né prodotto alcun contratto, accordo o diverso titolo che possa integrare un diritto di godimento sul veicolo, né ha dedotto circostanze idonee a configurare un diritto personale o reale sulla cosa con la conseguenza che la protratta detenzione del veicolo è continuata sine titulo.
Ne discende che la revoca dell'uso da parte della società proprietaria deve ritenersi pienamente legittima e che l'opponente non aveva alcun diritto a trattenere il veicolo dopo la formale richiesta di restituzione.
La presente opposizione, dunque, merita integrale rigetto.
4. Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss. cpc e sono integralmente poste a carico di parte opponente che, risultata soccombente, va condannata a rifondere le spese dell'opposta non essendo emerse gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa), la non complessità delle questioni affrontate e l'assenza di fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_2
379/2024 (RG. 919/2024) emesso dal Tribunale di Spoleto;
- condanna al pagamento dei compensi professionali in favore di in persona del Parte_2 CP_1
legale rappresentante protempore, liquidati in euro 2.906,00 (euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per pagina 5 di 6 fase introduttiva, ed euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 12/12/2025
Il giudice
CO RI
pagina 6 di 6
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice CO RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1486/2024 RG
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Anna Picciolini (C.F. Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliato, giusta delega in atti, in Terni, Via Petroni n. 40, C.F._2
presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante protempore (P.I. , rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente come da delega in atti, dall'Avv. Giovanni Levati (C.F.
) e dall'Avv. Paola Margiacchi (C.F. ), ed elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliata in Perugia, Piazza della repubblica n.77, presso lo studio dei difensori;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 379/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 15/07/2024 in favore dell'odierna convenuta, per la consegna all'opposta del veicolo Porsche Carrera 997 targato DD371WB oltre al pagamento dei compensi professionali e alle spese della procedura.
In particolare, parte opponente ha esposto:
- di essere socio della società opponente, unitamente ai fratelli e Per_1 Persona_2
- di aver avuto in uso la Porche Carrera 997 targata DD371WB quale auto aziendale al pari dei fratelli;
- che tale autovettura, seppur formalmente intestata alla società, di fatto è stata sempre utilizzata e manutenuta dallo stesso;
- che alcuna contestazione aveva mai ricevuto in merito all'uso dell'auto sino all'anno 2023, quando si verificavano dei contrasti tra i soci.
Ha concluso, dunque, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per ordinare la riconsegna del veicolo alla società.
Si è costituita la contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo, in via CP_1
preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nel merito, il rigetto dell'opposizione proposta e, in via subordinata, nell'impossibilità di restituzione in natura del bene, la condanna al pagamento della somma di euro 65.000,00.
All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e decisione ex articolo 281sexies c.p.c. all'odierna udienza, con termine per il deposito di note conclusive fino al 30/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, quanto alla procedibilità dell'opposizione proposta, si condivide la tesi di parte attrice.
Invero, seppur inizialmente fosse stato evidenziato che la medesima poteva ritenersi improcedibile per violazione del termine di dieci giorni per l'iscrizione della causa al ruolo, a una più attenta valutazione pagina 2 di 6 risulta che, dinanzi alla notificazione dell'atto di opposizione del 10/10/2024, la causa sia stata iscritta al ruolo in data 21/10/2024. Tuttavia, il termine di dieci giorni è da ritenersi scaduto solo in data
21/10/2024, e non il 20/10/2024, considerando che tale giornata era una domenica e che l'art. 155 c.p.c. dispone che “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
L'opposizione, dunque, è da ritenersi procedibile.
2. Ciò posto, pur prendendo atto che con nota trasmessa in data 28/11/2025 parte opposta ha comunicato l'avvenuta riconsegna dell'autovettura Porche Carrera 997 targata DD371WB, non si ritiene effettivamente che la materia del contendere sia cessata in virtù di detta riconsegna, in quanto trattasi di adempimento seguente all'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., che non priva di interesse parte attrice alla decisione dell'opposizione né comporta, di conseguenza, una cessazione del contendere.
Si rileva, infatti, che parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto mentre parte opponente ha insistito per la revoca del medesimo.
3. Passando dunque al merito della domanda formulata, deve ravvisarsi che parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo affermando che l'auto Porche Carrera 997 targata DD371WB ricevuta in qualità di socio della seppur formalmente intestata alla predetta società era sempre stata CP_1
utilizzata solo da lui. L'opposta, di contro, ha chiesto la restituzione del veicolo in quanto appartenente alla società e non essendo sussistente tra le parti alcun titolo legittimo per trattenere il bene.
Osserva il Tribunale che, ai fini della decisione, occorre preliminarmente ribadire alcuni principi consolidati in tema di destinazione e disponibilità dei beni aziendali.
L'autovettura aziendale, infatti, costituisce un bene appartenente al patrimonio della società e, in quanto tale, rientra nella sfera di disponibilità esclusiva del proprietario ai sensi dell'art. 832 c.c., il quale gli attribuisce il diritto di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti posti dall'ordinamento. Ne consegue che la società può legittimamente concederne l'uso, disciplinarne le pagina 3 di 6 modalità, limitarne l'impiego ovvero revocare in ogni momento la disponibilità concessa, salvo diverso titolo.
Il mero utilizzo materiale del veicolo da parte del socio, del dipendente o del collaboratore non determina in alcun modo l'acquisto di un diritto reale o personale sul bene, né costituisce fonte autonoma di disponibilità opponibile al proprietario. In assenza di un contratto che trasferisca la proprietà o che attribuisca un diritto di godimento qualificato, l'utilizzo resta una semplice concessione funzionale all'interesse della società.
I beni aziendali sono infatti destinati a perseguire lo scopo sociale, e la loro assegnazione a terzi è giustificata unicamente da esigenze dell'attività imprenditoriale. Qualora tali esigenze vengano meno, ad esempio per cessazione dell'incarico del soggetto utilizzatore o per sopravvenuta non conformità dell'uso agli interessi societari, la società proprietaria è legittimata a revocare la concessione e a richiedere la restituzione del bene.
Ne deriva che la disponibilità dell'autovettura non integra un diritto soggettivo dell'utilizzatore, ma un mero rapporto di fatto fondato su una concessione precaria, revocabile ad nutum. A seguito della revoca,
l'utilizzatore è privo di titolo e sorge l'obbligo di immediata restituzione, poiché il bene deve continuare a servire gli interessi della società e non quelli personali del singolo, quand'anche questi rivesta la qualità di socio.
Applicando i principi che precedono al caso di specie si rileva che è pacifica e incontestata tra le parti la proprietà del veicolo oggetto di causa, come risulta dalla documentazione prodotta, e segnatamente dalla copia del certificato cronologico del P.R.A. recante l'intestazione in capo alla società (cfr. doc. 1 all. fascicolo monitorio).
Parimenti pacifica è la carica societaria rivestita dall'opponente, circostanza mai contestata e risultante dagli atti (cfr. doc. 2 all. citazione).
È inoltre documentalmente provato che la società, con comunicazione a mezzo PEC del 15/12/2022 (cfr. doc. 2 all. fascicolo monitorio), intimava al socio opponente la restituzione dell'autovettura aziendale. Tale
pagina 4 di 6 richiesta veniva espressamente rifiutata dall'opponente, senza che questi fornisse alcuna motivazione né indicasse l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a legittimare la prosecuzione della detenzione del bene
(cfr. doc. 3 all. ricorso monitorio).
Si rileva inoltre che, nel corso del giudizio, l'opponente non ha allegato né prodotto alcun contratto, accordo o diverso titolo che possa integrare un diritto di godimento sul veicolo, né ha dedotto circostanze idonee a configurare un diritto personale o reale sulla cosa con la conseguenza che la protratta detenzione del veicolo è continuata sine titulo.
Ne discende che la revoca dell'uso da parte della società proprietaria deve ritenersi pienamente legittima e che l'opponente non aveva alcun diritto a trattenere il veicolo dopo la formale richiesta di restituzione.
La presente opposizione, dunque, merita integrale rigetto.
4. Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss. cpc e sono integralmente poste a carico di parte opponente che, risultata soccombente, va condannata a rifondere le spese dell'opposta non essendo emerse gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa), la non complessità delle questioni affrontate e l'assenza di fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_2
379/2024 (RG. 919/2024) emesso dal Tribunale di Spoleto;
- condanna al pagamento dei compensi professionali in favore di in persona del Parte_2 CP_1
legale rappresentante protempore, liquidati in euro 2.906,00 (euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per pagina 5 di 6 fase introduttiva, ed euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 12/12/2025
Il giudice
CO RI
pagina 6 di 6