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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8637 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75289/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75289/2022 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. BIGETTI FILIPPO e BERTONI GIOVANNI , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in via Golametto n.4 (C.F.: Pec: C.F._2
; C.F.: ; Pec: Email_1 C.F._3
; ); Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._4 patrocinio dell'Avv. MISSIAGGIA MARIA LUISA ) Email_3 con elezione di domicilio presso lo studio del difensore via Veneto n.169; RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/12/2022 chiedeva la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 9.7.2018 a Roma con
, precisando che dall'unione non erano nati figli e che, a far CP_1
data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione pronunciata con sentenza n. 12810/2021, passata in giudicato, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Il ricorrente premesso che ciascuna parte era
1 perfettamente in grado di provvedere al proprio autonomo mantenimento chiedeva dichiarare che nulla fosse dovuto ad a titolo di assegno divorzile. CP_1
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto da CP_1
controparte e riferiva di avere riportato quale conseguenza della vicenda matrimoniale una grave depressione post-traumatica, da ascrivere alle condotte vessatorie inflittele dal marito, tali da incidere sulla sua capacità lavorativa, come documentato in atti. Pertanto chiedeva stabilire l'obbligo di di Parte_1
corrisponderle un assegno divorzile nella somma pari ad Euro 700,00 al mese, oltre alla rivalutazione annuale su base ISTAT con decorrenza dalla domanda.
All'esito della comparizione personale delle parti all'udienza del 22.5.2023 il
Presidente emetteva i provvedimenti provvisori confermando le statuizioni della separazione, quindi designato il giudice istruttore la causa era rimessa nel prosieguo per l'istruttoria. Con sentenza parziale n.18700/2023 pubblicata il 19.12.2023,
l'intestato Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene, le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di , cui c'è l'opposizione di controparte. CP_1
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto
2 fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in
3 relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie risulta che le parti sono state sposate dal 2018 al 2020, dopo una breve frequentazione iniziata nel 2016. Il ricorrente già in pensione da tempo dopo avere svolto la professione di medico, aveva al momento del matrimonio 69 anni.
La resistente, contabile e ragioniera di 57 anni, aveva smesso di lavorare fin dal
2012, in epoca antecedente al matrimonio, prima di conoscere il e per Pt_1
ragioni quindi estranee alla scelta matrimoniale.
Dalle dichiarazioni rese dalla resistente in sede di separazione (cfr. ordinanza presidenziale del 4.11.2020 come riformata dalla Corte D'Appello entrambe allegate in atti dal ricorrente) si evince che la resistente da sempre autonoma economicamente aveva smesso di lavorare come contabile fin dal 2012, pur rimanendo iscritta all'albo professionale, in quanto proprietaria di numerosi immobili, oltre che di un cospicuo patrimonio mobiliare (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata fin dalla fese della separazione e depositata nel presente procedimento con data del 4.4.2023).
L'età delle parti al momento del matrimonio consente di ritenere che nessuna delle due abbia pregiudicato le proprie aspettative professionali, avendo ormai entrambe avviato da tempo il proprio percorso professionale.
Successivamente alla separazione tra le parti la ha sviluppato un disturbo CP_1
complesso post traumatico da stress. Tale disturbo è stato descritto dagli specialisti che la hanno avuta in cura come riconducibile ad un grave stato di assoggettamento e dipendenza dal ricorrente (cfr. certificati in atti). La ha riportato agli CP_1
specialisti che la hanno avuta in cura, infatti, di avere vissuto una esperienza relazionale di abuso psicologico nel corso della relazione matrimoniale.
La grave condizione della resistente, che ha reso necessario l'assunzione di una cura farmacologica, le impedisce di svolgere allo stato attuale alcuna attività lavorativa
(in tal senso cfr. la relazione rilasciata in data 27.8.2021 dal Centro di salute
Mentale della ASL . Pt_2
4 Orbene dalla lettura degli atti si evince che sebbene le attuali condizioni di grave disagio psico-fisico della (riconducibili certamente alla relazione CP_1
matrimoniale con il come confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese Pt_1
nel giudizio di separazione), hanno impattato sulla attuale capacità lavorativa della medesima, non può dirsi che le medesime abbiano determinato il peggioramento delle sue condizioni economiche, né che il matrimonio con il abbia Pt_1
costituito di per sè occasione di perdita da parte della di occasioni CP_1
professionali e reddituali.
Ritiene infatti il Tribunale che la condizione di autosufficienza economica della non sia stata pregiudicata dalla intervenuta e attuale difficoltà di lavorare, CP_1
posto che la era già autonoma economicamente fino al momento del CP_1
matrimonio intervenuto nel 2018, per avere la medesima smesso di lavorare come contabile fin dal 2012. L'attuale e peraltro scelta cancellazione dall'albo da parte della , in ragione delle sue attuali condizioni psico-fisiche, non costituisce CP_1
pertanto la causa della perdita di opportunità lavorativa da parte della resistente .
Le condizioni economiche della resistente precedenti al matrimonio, derivanti da entrate economiche extralavorative, non sono venute meno successivamente alla separazione, posto che la condizione di autosufficienza economica di CP_1
prescinde dallo svolgimento della professione di contabile da parte della
[...]
medesima. attualmente non si trova pertanto in una situazione di CP_1
precarietà economica, che consenta in suo favore il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, sia tenuto conto della componente assistenziale, che compensativa dell'istituto in oggetto, non essendo mai stata mantenuta peraltro dal marito. A fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è necessario infatti verificare, in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita ( cfr. da ultimo ord. Cass. N.13420/23). Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio della resistente si evince chiaramente che vive in una casa CP_1 di proprietà a Roma in via Cortina D'Ampezzo, è proprietaria di tre appartamenti in Fonte Nuova di cui due locati ed uno concesso in comodato gratuito, oltre che di un box, di un altro immobile da ristrutturare in Calabria (Filadeflia -VV), ha investimenti in titoli per la somma pari ad Euro 356.000 circa presso la Banca
Mediolanum. Le consistenze immobiliari e mobiliari descritte consentono pertanto
5 di ritenere che la non si trovi in una condizione di indigenza tale da CP_1
riconoscerle il diritto ad un assegno divorzile da parte di . Parte_1
Le spese di lite tenuto conto del complessivo esito del giudizio, delle gravi allegazioni di violenza psicologica subite dalla resistente, suffragate dalla pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
75289/2022, preso atto della sentenza parziale n.18700/2023 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da . CP_1
- Dispone che ciascuna parte provvederà al proprio autonomo mantenimento.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75289/2022 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. BIGETTI FILIPPO e BERTONI GIOVANNI , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in via Golametto n.4 (C.F.: Pec: C.F._2
; C.F.: ; Pec: Email_1 C.F._3
; ); Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._4 patrocinio dell'Avv. MISSIAGGIA MARIA LUISA ) Email_3 con elezione di domicilio presso lo studio del difensore via Veneto n.169; RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/12/2022 chiedeva la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 9.7.2018 a Roma con
, precisando che dall'unione non erano nati figli e che, a far CP_1
data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione pronunciata con sentenza n. 12810/2021, passata in giudicato, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Il ricorrente premesso che ciascuna parte era
1 perfettamente in grado di provvedere al proprio autonomo mantenimento chiedeva dichiarare che nulla fosse dovuto ad a titolo di assegno divorzile. CP_1
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto da CP_1
controparte e riferiva di avere riportato quale conseguenza della vicenda matrimoniale una grave depressione post-traumatica, da ascrivere alle condotte vessatorie inflittele dal marito, tali da incidere sulla sua capacità lavorativa, come documentato in atti. Pertanto chiedeva stabilire l'obbligo di di Parte_1
corrisponderle un assegno divorzile nella somma pari ad Euro 700,00 al mese, oltre alla rivalutazione annuale su base ISTAT con decorrenza dalla domanda.
All'esito della comparizione personale delle parti all'udienza del 22.5.2023 il
Presidente emetteva i provvedimenti provvisori confermando le statuizioni della separazione, quindi designato il giudice istruttore la causa era rimessa nel prosieguo per l'istruttoria. Con sentenza parziale n.18700/2023 pubblicata il 19.12.2023,
l'intestato Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste.
Ebbene, le questioni economiche attengono alla richiesta di determinazione di un assegno divorzile in favore di , cui c'è l'opposizione di controparte. CP_1
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto
2 fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in
3 relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie risulta che le parti sono state sposate dal 2018 al 2020, dopo una breve frequentazione iniziata nel 2016. Il ricorrente già in pensione da tempo dopo avere svolto la professione di medico, aveva al momento del matrimonio 69 anni.
La resistente, contabile e ragioniera di 57 anni, aveva smesso di lavorare fin dal
2012, in epoca antecedente al matrimonio, prima di conoscere il e per Pt_1
ragioni quindi estranee alla scelta matrimoniale.
Dalle dichiarazioni rese dalla resistente in sede di separazione (cfr. ordinanza presidenziale del 4.11.2020 come riformata dalla Corte D'Appello entrambe allegate in atti dal ricorrente) si evince che la resistente da sempre autonoma economicamente aveva smesso di lavorare come contabile fin dal 2012, pur rimanendo iscritta all'albo professionale, in quanto proprietaria di numerosi immobili, oltre che di un cospicuo patrimonio mobiliare (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata fin dalla fese della separazione e depositata nel presente procedimento con data del 4.4.2023).
L'età delle parti al momento del matrimonio consente di ritenere che nessuna delle due abbia pregiudicato le proprie aspettative professionali, avendo ormai entrambe avviato da tempo il proprio percorso professionale.
Successivamente alla separazione tra le parti la ha sviluppato un disturbo CP_1
complesso post traumatico da stress. Tale disturbo è stato descritto dagli specialisti che la hanno avuta in cura come riconducibile ad un grave stato di assoggettamento e dipendenza dal ricorrente (cfr. certificati in atti). La ha riportato agli CP_1
specialisti che la hanno avuta in cura, infatti, di avere vissuto una esperienza relazionale di abuso psicologico nel corso della relazione matrimoniale.
La grave condizione della resistente, che ha reso necessario l'assunzione di una cura farmacologica, le impedisce di svolgere allo stato attuale alcuna attività lavorativa
(in tal senso cfr. la relazione rilasciata in data 27.8.2021 dal Centro di salute
Mentale della ASL . Pt_2
4 Orbene dalla lettura degli atti si evince che sebbene le attuali condizioni di grave disagio psico-fisico della (riconducibili certamente alla relazione CP_1
matrimoniale con il come confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese Pt_1
nel giudizio di separazione), hanno impattato sulla attuale capacità lavorativa della medesima, non può dirsi che le medesime abbiano determinato il peggioramento delle sue condizioni economiche, né che il matrimonio con il abbia Pt_1
costituito di per sè occasione di perdita da parte della di occasioni CP_1
professionali e reddituali.
Ritiene infatti il Tribunale che la condizione di autosufficienza economica della non sia stata pregiudicata dalla intervenuta e attuale difficoltà di lavorare, CP_1
posto che la era già autonoma economicamente fino al momento del CP_1
matrimonio intervenuto nel 2018, per avere la medesima smesso di lavorare come contabile fin dal 2012. L'attuale e peraltro scelta cancellazione dall'albo da parte della , in ragione delle sue attuali condizioni psico-fisiche, non costituisce CP_1
pertanto la causa della perdita di opportunità lavorativa da parte della resistente .
Le condizioni economiche della resistente precedenti al matrimonio, derivanti da entrate economiche extralavorative, non sono venute meno successivamente alla separazione, posto che la condizione di autosufficienza economica di CP_1
prescinde dallo svolgimento della professione di contabile da parte della
[...]
medesima. attualmente non si trova pertanto in una situazione di CP_1
precarietà economica, che consenta in suo favore il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, sia tenuto conto della componente assistenziale, che compensativa dell'istituto in oggetto, non essendo mai stata mantenuta peraltro dal marito. A fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è necessario infatti verificare, in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita ( cfr. da ultimo ord. Cass. N.13420/23). Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio della resistente si evince chiaramente che vive in una casa CP_1 di proprietà a Roma in via Cortina D'Ampezzo, è proprietaria di tre appartamenti in Fonte Nuova di cui due locati ed uno concesso in comodato gratuito, oltre che di un box, di un altro immobile da ristrutturare in Calabria (Filadeflia -VV), ha investimenti in titoli per la somma pari ad Euro 356.000 circa presso la Banca
Mediolanum. Le consistenze immobiliari e mobiliari descritte consentono pertanto
5 di ritenere che la non si trovi in una condizione di indigenza tale da CP_1
riconoscerle il diritto ad un assegno divorzile da parte di . Parte_1
Le spese di lite tenuto conto del complessivo esito del giudizio, delle gravi allegazioni di violenza psicologica subite dalla resistente, suffragate dalla pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
75289/2022, preso atto della sentenza parziale n.18700/2023 intervenuta tra le parti ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da . CP_1
- Dispone che ciascuna parte provvederà al proprio autonomo mantenimento.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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