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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/09/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 797/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
16.4.2025
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. STOPPA AMEDEO, come da mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sansepolcro (AR), Via XXV Aprile n. 62
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- contumace –
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) INTERPRETARE l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107, nel senso di ricomprendere all'interno dell'area Docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo;
1 2) INTERPRETARE il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107 nel senso di ricomprendere all'interno dell'area docenti di ruolo anche il personale Educativo di ruolo, ovvero DISAPPLICARE il D.P.C.M. del 28.10.2016
attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude il profilo personale Educativo nell'area personale docente, nonché tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi, e per l'effetto:
3) CONDANNARE il , in persona del in Controparte_1 CP_2
, (C.F. , corrente in Roma, Viale Trastevere, 76/A all'attribuzione CP_3 P.IVA_1
della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale
€ 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico in favore di: Prof. Parte_1
(C.F. ) per gli anni scolastici 2024/2025 secondo le modalità del C.F._1
D.P.C.M. del 28.10.2016 e per un importo complessivo di Euro 500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dal Magistrato;
ovvero, in subordine, CONDANNARE
il , in persona del in carica, (C.F. Controparte_1 CP_2
), a corrispondere al Ricorrente una somma pari ad Euro 500,00, o la P.IVA_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
4) CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI per le quali si chiede si chiede la maggiorazione obbligatoria ex lege del compenso del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
DM 55/2014 come modificato dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.M. n. 147/2022
(“Ricerca ipertestuale all'interno dell'atto” ex Legge Cartabia) da liquidarsi in favore del
difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di svolgere attività lavorativa quale educatore, con contratto a tempo indeterminato, ed agiva in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, per la sola ragione della
[...]
qualifica posseduta piuttosto che quella di docente, della Carta Elettronica del Docente
istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno
2 scolastico ai docenti di ruolo, del valore di € 500,00 spendibile per l'acquisto di libri,
riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il o presso il Controparte_1 [...]
. Sosteneva che la mancata assegnazione della carta Controparte_4
docente fosse in contrasto con l'equiparazione normativamente prevista tra personale docente ed educativo e con la previsione anche a carico del personale educativo dell'obbligo di aggiornamento e formazione, richiamando a supporto la giurisprudenza della Corte di Cassazione e di merito. Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a suo favore Controparte_1
dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta, per importo di € 500,00 in relazione all'a.s. 2024/25.
2. Il , pur ritualmente notificato del ricorso-decreto, Controparte_1
rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che il ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/25, durante il quale ha svolto attività lavorativa quale educatore in quanto immesso in ruolo a detto titolo (cfr.
docc. 1 e 2 ric.).
6. La questione riguarda la spettanza al personale assunto quale educatore della “Carta
elettronica” del docente che l'art. 1, co. 121, della L. 107/15 ha istituito allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
3 professionali”. La Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività
di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_5
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
7. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il DPCM del 23 settembre 2015, poi sostituito dal DPCM 28 settembre 2016,
ivi individuandosi i “beneficiari della carta” nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
8. Parte ricorrente assume che la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli docenti, con esclusione dunque di tutto il personale assunto come educatore, sia illegittima in quanto in contrasto con l'equiparazione tra personale educativo e docente stabilita a livello normativo dall'art. 282 D.Lgs. 297/94 e con l'art. 28 del CCNL
comparto scuola del 1995 che impone anche agli educatori i medesimi obblighi formativi previsti per i docenti.
4 9. Sul punto si conviene con Cass., 32104/22, secondo cui “2.2 La carta in discorso è
attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395,
rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include,
infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il
personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1
grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi,
convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività
che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e
5 guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo,
seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che,
nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività CP_6
funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa",
appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La
6 circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del
, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente CP_6
con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie,
e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.”.
10. In questo senso è anche la più recente Cass., 9895/24, e la assolutamente prevalente giurisprudenza di merito, ivi compresa quella del Tribunale adito.
11. In conclusione, condivisi dal giudicante gli arresti sopra riportati, va accolta la pretesa svolta dal ricorrente, accertando il diritto dello stesso all'accredito sulla Carta
elettronica di € 500,00 per l'anno 2024/25, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (sul punto si veda Cass., 29961/23).
12. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto del ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, e conseguentemente condanna il a CP_1
7 provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere ai procuratori del ricorrente – che si é dichiarato CP_1
antistatario - le spese di lite, liquidate in € 400,00 maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del
DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 21,50.
Venezia, 23/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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