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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16535/2023 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Di Tella e Gaetano Parte_1
Bottigliero RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.09.2023 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa, mediante domanda del 21.06.2021, deduceva di aver proposto giudizio per ATP, ai sensi dell'art 445 bis c.p.c, all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, nonché, delle condizioni di cui all'art. 3, 3° comma della L.104/1992. Ed invero, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto ai suddetti benefici, lamentando una sottovalutazione del proprio quadro clinico ed, in particolare, dell'incidenza dello stesso sulla sua capacità di attendere agli atti quotidiani della vita, tale, cioè, da renderla bisognevole di assistenza continua. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito dell'integrazione peritale richiesta, stante la documentazione medica successiva, e delle note ex art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di seguito illustrato.
Parte ricorrente ha contestato gli esiti della CTU disposta nella fase pregressa ritenendo limitativa la valutazione operata dal tecnico. A parere di chi scrive, il Dott. è stato particolarmente chiaro nell'affermare che la _1
, sulla base della documentazione medica in atti, nonché, in sede di esame obiettivo nella Parte_1 fase di ATP: “è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età – grave 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa”. Ha, quindi, ritenuto che il grado di invalidità fosse pari al 100% ma senza la necessità di assistenza continua dal momento che le patologie lamentate non inficiavano l'autonomia della che, Parte_1 seppur con difficoltà, era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente come era, altresì, possibile evincere dall'esito della prima visita geriatrica del 16.10.2023, in cui l'esame obiettivo cardiaco e toracico era, pressoché, nella norma e di quella successiva del 13.03.2024 in cui veniva obiettivato un quadro di “cardiopatia ipertensiva” e
“broncopatia cronica riacutizzata”. Questo Giudice, infatti, condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU in questa fase del giudizio atteso che ha reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale e, come tale, utilizzabile sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, deve ritenersi, infatti, che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte.
Tuttavia, in data 05.06.2024, la ricorrente subiva un episodio acuto di scompenso cardiaco congestizio, a seguito del quale veniva trasportata presso il pronto soccorso dell' Ospedale Buon Consiglio di Napoli dove rimaneva degente fino al 18.06.2024, data in cui veniva trasferita, poi, presso la clinica riabilitativa Clinic Center con diagnosi di “cardiopatia ischemico ipertensiva e fibrillazione atriale permanente con recente episodio di scompenso cardiaco congestizio, insufficienza renale III stadio, BPCO e fibrillazione atriale permanente”. In ragione della documentazione prodotta in corso di giudizio questo Giudice ha ritenuto ai sensi dell'art 149 disp. att c.p.c di disporre un supplemento delle CTU, all'esito della quale è stato riscontrato un peggioramento delle condizioni di salute.
Per effetto di detto peggioramento, quindi, la ricorrente risulta bisognevole di assistenza continua a far data dallo scompenso congestizio acuto e, pertanto, da giugno 2024, data da cui si riconoscono, altresì, le condizioni legittimanti i benefici di cui all'art.3, 3° comma della L.104/1992. Ne consegue l'accoglimento del ricorso in opposizione per quanto di ragione. Le spese del giudizio, in ragione del riconoscimento intervenuto nel corso dello stesso, legittimano la compensazione integrale delle stesse per entrambi le fasi del giudizio .
PQM
Così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è incapace di attendere gli atti quotidiani della vita , nonché, delle condizioni di cui all'art.3, 3° comma della L.104/1992 a far data da giugno 2024;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio;
3) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 26 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi