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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/10/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1566/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATANI ROBERTO Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio in via I Maggio 150/b 60131 Ancona elegge domicilio
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTA Controparte_1 P.IVA_2
ND presso il cui studio in via Mastro Giorgio, 36 61100 Pesaro elegge domicilio
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in atti ai sensi dell'art. 189 C.P.C., confermate all'udienza del 25.09.2025 tenutasi in modalità cartolare, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ragioni in Fatto e Diritto della Decisione
La vicenda attiene all'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 401/2023 del 27.06.2023 emesso dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento iscritto al n.
R.G. 1108/2023, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento, in favore della Pt_1 [...]
della somma di €. 21.350,00, oltre interessi come da domanda e delle spese del Controparte_1 procedimento liquidate in €. 567,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A., cu e marca ove dovuti e successive occorrende.
Il giudizio di opposizione è stato azionato dalla avverso la pretesa creditoria Parte_1
vantata dalla come da fattura del 28.02.2022, quale importo pari al 50% del Controparte_1
preventivo 01rev-RD 03.02.2022 di €. 42.700,00 IVA inclusa, relativo alla fornitura in favore della di “Attività di Ricerca & Sviluppo: progettazione, ingegnerizzazione e prototipazione di Pt_1
pagina 1 di 8 tecnologie 4.0 (strumentazione subacquea e app): n. 1 miniROV, n. 1 sonda multiparametrica, software di gestione integrabili ed interfacciabili a vs imbarcazione innovativa EC KA …”.
In particolare, parte opponente contestava la debenza del credito vantato dall'opposta ritenendo non concluso alcun contratto con la stessa nonché, in ogni caso, stante l'inadempimento della
[...]
CP_1
Si costituiva parte opposta insistendo nella legittimità della pretesa azionata con conferma del Decreto
Ingiuntivo, ritenendo, per converso, concluso il rapporto contrattuale tra le parti stesse. La
[...] dichiarava di aver sospeso l'esecuzione della propria prestazione, invocando l'eccezione CP_1
di inadempimento ex art. 1460 CC., per non aver ricevuto dalla il pagamento del dovuto, Pt_1
oggetto appunto della pretesa monitoria azionata.
La causa veniva istruita attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società opposta e l'escussione del teste di parte opponente sui capitoli di prova ammessi con l'Ordinanza del
08.05.2024.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025 celebrata con le modalità di cui all'art.127 ter C.P.C., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, è da respingersi.
In primis, è da disattendere la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata da parte opponente in sede di note conclusive, con riferimento ai capitoli di prova e per interpello richiesti con la memoria 171 – ter C.P.C., ma non ammessi con l'Ordinanza del 08.05.2024, per le motivazioni di cui all'Ordinanza stessa, risultando, oltretutto, i capitoli di prova ed interpello in questione del tutto ininfluenti ed irrilevanti ai fini del decidere, per quanto di seguito motivato.
Nel merito, all'esito dell'istruttoria della causa, è da ritenersi, infatti, emersa la prova dell'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto avente ad oggetto la realizzazione, da parte della
[...]
di beni e servizi di cui al preventivo in atti del 03.02.2022, risultando il contratto Controparte_1
stesso validamente perfezionatosi per fatti concludenti, senza la necessaria sussistenza della forma scritta o la sottoscrizione per accettazione del preventivo controverso.
La conclusione del contratto per comportamenti concludenti è, infatti, ammessa per i contratti a forma libera, potendo la volontà manifestarsi anche per fatti idonei e non equivoci a rivelare l'accettazione, nei contratti per i quali, come nel caso de quo, non è prevista la forma scritta ad substantiam.
Nella fattispecie in esame, è da ritenersi concluso un contratto di appalto di lavori e servizi volto appunto a “progettare, ingegnerizzare e prototipare” tecnologie come da preventivo in atti.
pagina 2 di 8 L'appalto, ex art. 1655 C.C., è, infatti, il contratto con cui una parte (appaltatore o general contractor) si obbliga nei confronti di un'altra parte (committente o appaltante) a compiere, con l'organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L'appalto ricorre, come nella fattispecie in esame, quando lo scopo essenziale è l'esecuzione di un'opera (modifica e/o creazione di beni) o di un servizio (attività che produce utilità sena trasformazione della materia) con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio di risultato da parte dell'appaltatore.
La Cassazione, a riguardo, ritiene che il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né “ad substantiam", né "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia" (Cass. Civ., Sez. 1, n. 16530 del
05.08.2016; Cass. Civ., Sez. I, n. 22616 del 26.10.2009; Cass. Civ. n. 13132 del 1.06. 2006).
Da ciò consegue che, in assenza di una forma scritta, un contratto di tale natura si può considerare perfezionato nei termini e modalità previste dal proponente, anche tramite un comportamento univoco e incompatibile con una volontà contraria.
A riguardo la Cassazione (ex multis: Cass. Civ. Ord., Sez. 2, n. 5438/2021) ha, infatti, statuito che “una volta ritenuto concluso il contratto di appalto, con l'esecuzione della prestazione, l'accettazione per facta concludentia riguarda il contratto di appalto nei termini e con le modalità previste dal proponente, escluse la clausola arbitrale (da pattuirsi per iscritto) e le c.d. clausole vessatorie, fra le quali non rientrano … la clausola risolutiva espresso e quella relativa al termine essenziale (cfr. Cass. 8881/2000; id.16253/2005)”;
Nel caso de quo la società opposta ha trasmesso un preventivo contenente in maniera dettagliata le prestazioni offerte, il prezzo e le condizioni di pagamento.
Tale preventivo, sebbene non sottoscritto da parte opponente, è stato con evidenza accettato dalla stessa in tutte le sue condizioni, non essendo prevista alcuna clausola vessatoria necessitante specifica approvazione scritta. La prova della conclusione dell'avvenuto contratto tra le parti e delle condizioni di cui al preventivo stesso è data dall'avvio dell'esecuzione da parte della Controparte_1
seguito dallo scambio di email e messaggi whatsapp tra le parti relativi appunto alle prestazioni di cui al preventivo. Comunicazioni e scambio di corrispondenza non oggetto di contestazione da parte della circa la loro sussistenza e/o mancata ricezione. Pt_1
La con riferimento all'iniziata esecuzione della prestazione da parte della Pt_1 [...]
non ha avanzato alcuna contestazione, anzi parte opponente, con comunicazione mail del CP_1
17.02.2022, confermava, a mezzo di proprio professionista, di voler dar seguito al rapporto chiedendo pagina 3 di 8 esclusivamente una mera posticipazione della messa in opera della strumentazione di cui al preventivo per motivi organizzativi - comunicazione inviata per conoscenza anche al legale rappresentante della stessa come ogni altra comunicazione relativa all'esecuzione della prestazione. Pt_1
Comunicazioni avverso le quali il legale rappresentante della non ha avanzato contestazioni –. Pt_1
La richiamata comunicazione del 17.02.2022, oltretutto, veniva inviata su espressa richiesta della
[...]
a conferma ed accettazione del preventivo inviato, come da messaggi whatsapp Controparte_1
scambiati tra le parti in pari data.
Non solo, in più occasioni, a seguito dei solleciti da parte della la Controparte_1 Pt_1
stessa prometteva che avrebbe adempiuto alla propria prestazione, ovvero al pagamento del dovuto, senza, tuttavia, mai provvedervi. Ciò a riprova dell'avvenuta conclusione del contratto controverso.
A ciò aggiungasi che l'avvenuta conclusione del contratto tra le parti è, per tabulas, confermata anche dal contegno e dalle affermazioni della stessa parte opponente che, nel dichiarare nei propri scritti difensivi, che nulla in ogni caso è dovuto alla da ritenersi inadempiente nell'esecuzione delle Pt_1 proprie prestazioni, conferma implicitamente l'avvenuta conclusione del contratto, non potendosi ravvisare inadempimento in un rapporto obbligatorio mai venuto in essere.
A riguardo parte opponente produce, altresì, documentazione – in particolare una mail del 15.07.2022 - in cui la lamenta appunto di non aver ricevuto più prestazioni dalla con Pt_1 Controparte_1
riferimento ai servizi pattuiti, in tal modo nuovamente confermando la sussistenza del rapporto controverso.
Del resto lo stesso teste di parte opponente, Sig. escusso a prova testimoniale, ha più Testimone_1
volte dichiarato che la non ha consegnato dei veri e propri progetti in quanto Controparte_1
assenti delle specifiche di funzionamento e dei requisiti operativi necessari, confermando, attraverso il ritenuto inadempimento, ancora una volta l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti.
Ancora lo stesso legale rappresentante della con il messaggio whatsapp in atti del 15.05.2022, Pt_1 nel comunicare alla l'impossibilità di partecipazione al Salone nautico di Controparte_1
Venezia – oggetto del continuo scambio di mail e legato alle prestazioni di cui al preventivo – confermava l'avvenuta conclusione del contratto controverso.
Di nessun fondamento è, pertanto, l'eccezione di parte opponente volta a dimostrare l'insussistenza del rapporto contrattuale per cui è causa, sulla base della mancata sottoscrizione del contratto quadro scambiato tra le parti con corrispondenza mail del 14.07.2022, dal momento che lo stesso riguarda l'instaurazione di una collaborazione generale tra le parti come dimostrato anche dalle stesse pattuizioni interne alla bozza di contratto stesso, dove si stabiliscono volumi minimi di vendita annuali ed eventuali servizi di assistenza e formazione, tipici di rapporti contrattuali volti a disciplinare pagina 4 di 8 prestazioni periodiche e continuative tra le parti stesse, mentre le prestazioni di cui al preventivo di molti mesi addietro (ovvero Febbraio 2022) ha ad oggetto l'esecuzione e realizzazione di tecnologie specifiche relative all'imbarcazione EC KA della al fine della partecipazione al salone Pt_1
nautico di Venezia come confermato anche dallo scambio di corrispondenza richiamato. Semmai tale bozza di accordo quadro conferma la volontà tra le parti di dar seguito all'instaurato rapporto di collaborazione di cui al preventivo, in maniera continuativa.
Il contegno di parte opponente e la stessa attività istruttoria espletata, pertanto, comprovano inequivocabilmente la conclusione del contratto tra le parti.
Stabilito, quindi, l'avvenuta conclusione del rapporto contrattuale tra le parti, è necessario vagliare le reciproche eccezioni di inadempimento avanzate dalle stesse.
L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.C. è uno strumento di autotutela nei contratti sinallagmatici, esercitabile quando l'altra parte non adempie o non offre l'adempimento contestuale, nel rispetto di buona fede, proporzionalità e nesso di correspettività, può essere esercitata per la prima volta anche in giudizio e non richiede formule particolari.
È un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempie la propria.
L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione. Se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela di colui che si è avvalso dell'eccezione, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà colui che ha invocato l'eccezione stessa ad essere tenuto all'adempimento.
Nel caso in cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 C.C., nonché ai sensi dello stesso capoverso dell'art. 1460 C.C., affinché l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali. Per valutare l'esistenza del requisito della buona fede è
pagina 5 di 8 necessario confrontare i reciproci comportamenti con riferimento al tempo dei rispettivi inadempimenti, alla loro posizione e ai loro interessi (ex multis Cass. Civ., Sez. II, n. 36295 del
28.12.2023, Cass Civ. n. 4474 del 5.03.2015; Cass. Civ. Sez. 1, n. 2720 del 04.02.2009; Cass. Civ. n.
11430 del 16.05.2006; Cass. Civ., Sez. 3, n. 16822 del 10.11.2003).
Presupposto affinché operi l'eccezione di inadempimento è, altresì, che sussista un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiutato l'adempimento. Lo scopo è, infatti, quello di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento dell'altra.
La valutazione dei presupposti indispensabili per l'applicabilità dell'eccezione di inadempimento è demandata al giudice del merito e, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità
(Cass. 4 Maggio 2016 n. 8912; Cass. Civ. 25 Novembre 2005 n. 24899, Cass. Civ. 3 Febbraio 2000 n.
1168).
In caso di denuncia di inadempienze reciproche, come nel caso in esame, è necessario mettere a confronto i comportamenti di entrambe le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle inadempienze di maggior rilievo, tanto da aver alterato il nesso di reciprocità determinando l'inadempimento altrui, tenuto conto dell'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto in rapporto all'interesse perseguito da ciascuna parte (Cass. Civ. 4 Febbraio 2009 n. 2720).
Nel caso de quo, pertanto, la parte che, con il suo inadempimento, ha inciso sull'equilibrio contrattuale,
è stata la che, a seguito della conclusione del contratto, non ha versato il dovuto secondo le Pt_1 scadenze previste in preventivo, ovvero il 50% al momento dell'ordine, ponendo la
[...]
nella condizione di dover sospendere l'esecuzione della prestazione ed agire per il CP_1
dovuto, prevenendo una situazione di eccessivo squilibrio economico. Diversamente, se la
[...] avesse consegnato i progetti completi, la avrebbe potuto usufruire dell'integrale CP_1 Pt_1
prestazione in suo favore, a fronte di un suo totale inadempimento nei confronti della società opposta.
Situazione che avrebbe creato un'evidente sproporzione e squilibrio economico-contrattuale tra le parti contraenti. Di nessun fondamento, pertanto, è l'eccezione di inadempimento avanzata da parte opponente secondo la quale la pretesa azionata dalla non dovrebbe comunque Controparte_1
trovare accoglimento per non aver la stessa adempiuto correttamente la propria prestazione.
Nei fatti, così come emersi dalle produzioni documentali delle parti, la Società opposta ha iniziato, come da rapporto concluso, ad eseguire la prestazione pattuita come comprovato dallo scambio di informazioni, dettagli esecutivi e disegni di cui alle mail in atti, mentre, per converso, la non Pt_1 ha assolto la propria obbligazione, non versando alla il 50% dell'importo di cui Controparte_1
al preventivo come nello stesso previsto, neanche a distanza di mesi.
pagina 6 di 8 La Società opposta, infatti, emetteva la fattura per l'importo controverso, tuttavia, la Società opponente non provvedeva a saldare il dovuto neanche parzialmente, nonostante le rassicurazioni a mezzo messaggi whatsapp e nonostante i solleciti via mail effettuati dall'azienda opposta che ripetutamente nello scambio di corrispondenza relativa all'esecuzione della prestazione convenuta chiedeva aggiornamenti dal punto di vista economico.
Legittimamente, pertanto, a fronte del protratto inadempimento della la Pt_1 [...]
sospendeva la propria prestazione non consegnando il prototipo finale alla società CP_1
opponente. La mail della relativa al presunto inadempimento della è, Pt_1 Controparte_1 infatti, di Luglio 2022, diversi mesi dopo l'emissione della fattura, più volte sollecitata e non saldata, con ciò risultando legittima la sospensione della prestazione da parte della Società opposta che si è avvalsa dell'eccezione di inadempimento, azionando legittimamente la procedura monitoria per il solo recupero del 50% del preventivo in atti e non anche per l'ulteriore 30% previsto a consegna del prototipo.
La sospensione della prestazione da parte della società opposta a fronte dell'integrale mancato pagamento del dovuto nei termini e modalità previsti è da ritenersi, pertanto, conforme a buona fede, sussistendo un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta – mancato pagamento integrale della tranche dovuta - e quella di cui sia stato rifiutato l'adempimento – mancata consegna del prototipo completo per il quale, oltretutto, non era previsto alcun termine essenziale –.
Mentre la dal canto suo, si è avvalsa delle prestazioni offerte dalla Pt_1 Controparte_1
delle informazioni, conoscenze e know-how aziendale della stessa, la per Controparte_1
converso, non ha tratto alcuna utilità dal rapporto vedendosi procrastinare il pagamento della tranche dovuta neanche parzialmente versata.
Per quanto fin motivato l'opposizione è da ritenersi infondata e da respingere, con conferma del decreto ingiuntivo opposto stante, per converso, la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, avendo parte opposta provato la sussistenza del contratto tra le parti e la fondatezza del quantum azionato come da condizioni di cui al preventivo in atti, oltretutto, non oggetto di specifica contestazione da parte opponente che si è limitata a contestarne la debenza a fronte del ritenuto e, tuttavia, insussistente inadempimento della Controparte_1
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022. Deve considerarsi che i fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni pagina 7 di 8 giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M., che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al
50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 1566/2023 r.g., ogni ulteriore o difforme domanda od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione;
• conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 401/2023 del 27.06.2023 emesso dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 1108/2023 che diviene definitivo;
• condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese legali liquidate complessivamente in €. 5.077, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per Legge, da riconoscersi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pesaro, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1566/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATANI ROBERTO Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio in via I Maggio 150/b 60131 Ancona elegge domicilio
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUNTA Controparte_1 P.IVA_2
ND presso il cui studio in via Mastro Giorgio, 36 61100 Pesaro elegge domicilio
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in atti ai sensi dell'art. 189 C.P.C., confermate all'udienza del 25.09.2025 tenutasi in modalità cartolare, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ragioni in Fatto e Diritto della Decisione
La vicenda attiene all'opposizione proposta dalla avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 401/2023 del 27.06.2023 emesso dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento iscritto al n.
R.G. 1108/2023, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento, in favore della Pt_1 [...]
della somma di €. 21.350,00, oltre interessi come da domanda e delle spese del Controparte_1 procedimento liquidate in €. 567,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A., cu e marca ove dovuti e successive occorrende.
Il giudizio di opposizione è stato azionato dalla avverso la pretesa creditoria Parte_1
vantata dalla come da fattura del 28.02.2022, quale importo pari al 50% del Controparte_1
preventivo 01rev-RD 03.02.2022 di €. 42.700,00 IVA inclusa, relativo alla fornitura in favore della di “Attività di Ricerca & Sviluppo: progettazione, ingegnerizzazione e prototipazione di Pt_1
pagina 1 di 8 tecnologie 4.0 (strumentazione subacquea e app): n. 1 miniROV, n. 1 sonda multiparametrica, software di gestione integrabili ed interfacciabili a vs imbarcazione innovativa EC KA …”.
In particolare, parte opponente contestava la debenza del credito vantato dall'opposta ritenendo non concluso alcun contratto con la stessa nonché, in ogni caso, stante l'inadempimento della
[...]
CP_1
Si costituiva parte opposta insistendo nella legittimità della pretesa azionata con conferma del Decreto
Ingiuntivo, ritenendo, per converso, concluso il rapporto contrattuale tra le parti stesse. La
[...] dichiarava di aver sospeso l'esecuzione della propria prestazione, invocando l'eccezione CP_1
di inadempimento ex art. 1460 CC., per non aver ricevuto dalla il pagamento del dovuto, Pt_1
oggetto appunto della pretesa monitoria azionata.
La causa veniva istruita attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società opposta e l'escussione del teste di parte opponente sui capitoli di prova ammessi con l'Ordinanza del
08.05.2024.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025 celebrata con le modalità di cui all'art.127 ter C.P.C., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, è da respingersi.
In primis, è da disattendere la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata da parte opponente in sede di note conclusive, con riferimento ai capitoli di prova e per interpello richiesti con la memoria 171 – ter C.P.C., ma non ammessi con l'Ordinanza del 08.05.2024, per le motivazioni di cui all'Ordinanza stessa, risultando, oltretutto, i capitoli di prova ed interpello in questione del tutto ininfluenti ed irrilevanti ai fini del decidere, per quanto di seguito motivato.
Nel merito, all'esito dell'istruttoria della causa, è da ritenersi, infatti, emersa la prova dell'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto avente ad oggetto la realizzazione, da parte della
[...]
di beni e servizi di cui al preventivo in atti del 03.02.2022, risultando il contratto Controparte_1
stesso validamente perfezionatosi per fatti concludenti, senza la necessaria sussistenza della forma scritta o la sottoscrizione per accettazione del preventivo controverso.
La conclusione del contratto per comportamenti concludenti è, infatti, ammessa per i contratti a forma libera, potendo la volontà manifestarsi anche per fatti idonei e non equivoci a rivelare l'accettazione, nei contratti per i quali, come nel caso de quo, non è prevista la forma scritta ad substantiam.
Nella fattispecie in esame, è da ritenersi concluso un contratto di appalto di lavori e servizi volto appunto a “progettare, ingegnerizzare e prototipare” tecnologie come da preventivo in atti.
pagina 2 di 8 L'appalto, ex art. 1655 C.C., è, infatti, il contratto con cui una parte (appaltatore o general contractor) si obbliga nei confronti di un'altra parte (committente o appaltante) a compiere, con l'organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.
L'appalto ricorre, come nella fattispecie in esame, quando lo scopo essenziale è l'esecuzione di un'opera (modifica e/o creazione di beni) o di un servizio (attività che produce utilità sena trasformazione della materia) con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio di risultato da parte dell'appaltatore.
La Cassazione, a riguardo, ritiene che il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né “ad substantiam", né "ad probationem", potendo dunque essere concluso anche "per facta concludentia" (Cass. Civ., Sez. 1, n. 16530 del
05.08.2016; Cass. Civ., Sez. I, n. 22616 del 26.10.2009; Cass. Civ. n. 13132 del 1.06. 2006).
Da ciò consegue che, in assenza di una forma scritta, un contratto di tale natura si può considerare perfezionato nei termini e modalità previste dal proponente, anche tramite un comportamento univoco e incompatibile con una volontà contraria.
A riguardo la Cassazione (ex multis: Cass. Civ. Ord., Sez. 2, n. 5438/2021) ha, infatti, statuito che “una volta ritenuto concluso il contratto di appalto, con l'esecuzione della prestazione, l'accettazione per facta concludentia riguarda il contratto di appalto nei termini e con le modalità previste dal proponente, escluse la clausola arbitrale (da pattuirsi per iscritto) e le c.d. clausole vessatorie, fra le quali non rientrano … la clausola risolutiva espresso e quella relativa al termine essenziale (cfr. Cass. 8881/2000; id.16253/2005)”;
Nel caso de quo la società opposta ha trasmesso un preventivo contenente in maniera dettagliata le prestazioni offerte, il prezzo e le condizioni di pagamento.
Tale preventivo, sebbene non sottoscritto da parte opponente, è stato con evidenza accettato dalla stessa in tutte le sue condizioni, non essendo prevista alcuna clausola vessatoria necessitante specifica approvazione scritta. La prova della conclusione dell'avvenuto contratto tra le parti e delle condizioni di cui al preventivo stesso è data dall'avvio dell'esecuzione da parte della Controparte_1
seguito dallo scambio di email e messaggi whatsapp tra le parti relativi appunto alle prestazioni di cui al preventivo. Comunicazioni e scambio di corrispondenza non oggetto di contestazione da parte della circa la loro sussistenza e/o mancata ricezione. Pt_1
La con riferimento all'iniziata esecuzione della prestazione da parte della Pt_1 [...]
non ha avanzato alcuna contestazione, anzi parte opponente, con comunicazione mail del CP_1
17.02.2022, confermava, a mezzo di proprio professionista, di voler dar seguito al rapporto chiedendo pagina 3 di 8 esclusivamente una mera posticipazione della messa in opera della strumentazione di cui al preventivo per motivi organizzativi - comunicazione inviata per conoscenza anche al legale rappresentante della stessa come ogni altra comunicazione relativa all'esecuzione della prestazione. Pt_1
Comunicazioni avverso le quali il legale rappresentante della non ha avanzato contestazioni –. Pt_1
La richiamata comunicazione del 17.02.2022, oltretutto, veniva inviata su espressa richiesta della
[...]
a conferma ed accettazione del preventivo inviato, come da messaggi whatsapp Controparte_1
scambiati tra le parti in pari data.
Non solo, in più occasioni, a seguito dei solleciti da parte della la Controparte_1 Pt_1
stessa prometteva che avrebbe adempiuto alla propria prestazione, ovvero al pagamento del dovuto, senza, tuttavia, mai provvedervi. Ciò a riprova dell'avvenuta conclusione del contratto controverso.
A ciò aggiungasi che l'avvenuta conclusione del contratto tra le parti è, per tabulas, confermata anche dal contegno e dalle affermazioni della stessa parte opponente che, nel dichiarare nei propri scritti difensivi, che nulla in ogni caso è dovuto alla da ritenersi inadempiente nell'esecuzione delle Pt_1 proprie prestazioni, conferma implicitamente l'avvenuta conclusione del contratto, non potendosi ravvisare inadempimento in un rapporto obbligatorio mai venuto in essere.
A riguardo parte opponente produce, altresì, documentazione – in particolare una mail del 15.07.2022 - in cui la lamenta appunto di non aver ricevuto più prestazioni dalla con Pt_1 Controparte_1
riferimento ai servizi pattuiti, in tal modo nuovamente confermando la sussistenza del rapporto controverso.
Del resto lo stesso teste di parte opponente, Sig. escusso a prova testimoniale, ha più Testimone_1
volte dichiarato che la non ha consegnato dei veri e propri progetti in quanto Controparte_1
assenti delle specifiche di funzionamento e dei requisiti operativi necessari, confermando, attraverso il ritenuto inadempimento, ancora una volta l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti.
Ancora lo stesso legale rappresentante della con il messaggio whatsapp in atti del 15.05.2022, Pt_1 nel comunicare alla l'impossibilità di partecipazione al Salone nautico di Controparte_1
Venezia – oggetto del continuo scambio di mail e legato alle prestazioni di cui al preventivo – confermava l'avvenuta conclusione del contratto controverso.
Di nessun fondamento è, pertanto, l'eccezione di parte opponente volta a dimostrare l'insussistenza del rapporto contrattuale per cui è causa, sulla base della mancata sottoscrizione del contratto quadro scambiato tra le parti con corrispondenza mail del 14.07.2022, dal momento che lo stesso riguarda l'instaurazione di una collaborazione generale tra le parti come dimostrato anche dalle stesse pattuizioni interne alla bozza di contratto stesso, dove si stabiliscono volumi minimi di vendita annuali ed eventuali servizi di assistenza e formazione, tipici di rapporti contrattuali volti a disciplinare pagina 4 di 8 prestazioni periodiche e continuative tra le parti stesse, mentre le prestazioni di cui al preventivo di molti mesi addietro (ovvero Febbraio 2022) ha ad oggetto l'esecuzione e realizzazione di tecnologie specifiche relative all'imbarcazione EC KA della al fine della partecipazione al salone Pt_1
nautico di Venezia come confermato anche dallo scambio di corrispondenza richiamato. Semmai tale bozza di accordo quadro conferma la volontà tra le parti di dar seguito all'instaurato rapporto di collaborazione di cui al preventivo, in maniera continuativa.
Il contegno di parte opponente e la stessa attività istruttoria espletata, pertanto, comprovano inequivocabilmente la conclusione del contratto tra le parti.
Stabilito, quindi, l'avvenuta conclusione del rapporto contrattuale tra le parti, è necessario vagliare le reciproche eccezioni di inadempimento avanzate dalle stesse.
L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 C.C. è uno strumento di autotutela nei contratti sinallagmatici, esercitabile quando l'altra parte non adempie o non offre l'adempimento contestuale, nel rispetto di buona fede, proporzionalità e nesso di correspettività, può essere esercitata per la prima volta anche in giudizio e non richiede formule particolari.
È un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo, ma anzi ne presuppone la permanenza, consentendo a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempie la propria.
L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione. Se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela di colui che si è avvalso dell'eccezione, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà colui che ha invocato l'eccezione stessa ad essere tenuto all'adempimento.
Nel caso in cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economico sociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 C.C., nonché ai sensi dello stesso capoverso dell'art. 1460 C.C., affinché l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali. Per valutare l'esistenza del requisito della buona fede è
pagina 5 di 8 necessario confrontare i reciproci comportamenti con riferimento al tempo dei rispettivi inadempimenti, alla loro posizione e ai loro interessi (ex multis Cass. Civ., Sez. II, n. 36295 del
28.12.2023, Cass Civ. n. 4474 del 5.03.2015; Cass. Civ. Sez. 1, n. 2720 del 04.02.2009; Cass. Civ. n.
11430 del 16.05.2006; Cass. Civ., Sez. 3, n. 16822 del 10.11.2003).
Presupposto affinché operi l'eccezione di inadempimento è, altresì, che sussista un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiutato l'adempimento. Lo scopo è, infatti, quello di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento dell'altra.
La valutazione dei presupposti indispensabili per l'applicabilità dell'eccezione di inadempimento è demandata al giudice del merito e, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità
(Cass. 4 Maggio 2016 n. 8912; Cass. Civ. 25 Novembre 2005 n. 24899, Cass. Civ. 3 Febbraio 2000 n.
1168).
In caso di denuncia di inadempienze reciproche, come nel caso in esame, è necessario mettere a confronto i comportamenti di entrambe le parti per stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle inadempienze di maggior rilievo, tanto da aver alterato il nesso di reciprocità determinando l'inadempimento altrui, tenuto conto dell'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto in rapporto all'interesse perseguito da ciascuna parte (Cass. Civ. 4 Febbraio 2009 n. 2720).
Nel caso de quo, pertanto, la parte che, con il suo inadempimento, ha inciso sull'equilibrio contrattuale,
è stata la che, a seguito della conclusione del contratto, non ha versato il dovuto secondo le Pt_1 scadenze previste in preventivo, ovvero il 50% al momento dell'ordine, ponendo la
[...]
nella condizione di dover sospendere l'esecuzione della prestazione ed agire per il CP_1
dovuto, prevenendo una situazione di eccessivo squilibrio economico. Diversamente, se la
[...] avesse consegnato i progetti completi, la avrebbe potuto usufruire dell'integrale CP_1 Pt_1
prestazione in suo favore, a fronte di un suo totale inadempimento nei confronti della società opposta.
Situazione che avrebbe creato un'evidente sproporzione e squilibrio economico-contrattuale tra le parti contraenti. Di nessun fondamento, pertanto, è l'eccezione di inadempimento avanzata da parte opponente secondo la quale la pretesa azionata dalla non dovrebbe comunque Controparte_1
trovare accoglimento per non aver la stessa adempiuto correttamente la propria prestazione.
Nei fatti, così come emersi dalle produzioni documentali delle parti, la Società opposta ha iniziato, come da rapporto concluso, ad eseguire la prestazione pattuita come comprovato dallo scambio di informazioni, dettagli esecutivi e disegni di cui alle mail in atti, mentre, per converso, la non Pt_1 ha assolto la propria obbligazione, non versando alla il 50% dell'importo di cui Controparte_1
al preventivo come nello stesso previsto, neanche a distanza di mesi.
pagina 6 di 8 La Società opposta, infatti, emetteva la fattura per l'importo controverso, tuttavia, la Società opponente non provvedeva a saldare il dovuto neanche parzialmente, nonostante le rassicurazioni a mezzo messaggi whatsapp e nonostante i solleciti via mail effettuati dall'azienda opposta che ripetutamente nello scambio di corrispondenza relativa all'esecuzione della prestazione convenuta chiedeva aggiornamenti dal punto di vista economico.
Legittimamente, pertanto, a fronte del protratto inadempimento della la Pt_1 [...]
sospendeva la propria prestazione non consegnando il prototipo finale alla società CP_1
opponente. La mail della relativa al presunto inadempimento della è, Pt_1 Controparte_1 infatti, di Luglio 2022, diversi mesi dopo l'emissione della fattura, più volte sollecitata e non saldata, con ciò risultando legittima la sospensione della prestazione da parte della Società opposta che si è avvalsa dell'eccezione di inadempimento, azionando legittimamente la procedura monitoria per il solo recupero del 50% del preventivo in atti e non anche per l'ulteriore 30% previsto a consegna del prototipo.
La sospensione della prestazione da parte della società opposta a fronte dell'integrale mancato pagamento del dovuto nei termini e modalità previsti è da ritenersi, pertanto, conforme a buona fede, sussistendo un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta – mancato pagamento integrale della tranche dovuta - e quella di cui sia stato rifiutato l'adempimento – mancata consegna del prototipo completo per il quale, oltretutto, non era previsto alcun termine essenziale –.
Mentre la dal canto suo, si è avvalsa delle prestazioni offerte dalla Pt_1 Controparte_1
delle informazioni, conoscenze e know-how aziendale della stessa, la per Controparte_1
converso, non ha tratto alcuna utilità dal rapporto vedendosi procrastinare il pagamento della tranche dovuta neanche parzialmente versata.
Per quanto fin motivato l'opposizione è da ritenersi infondata e da respingere, con conferma del decreto ingiuntivo opposto stante, per converso, la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, avendo parte opposta provato la sussistenza del contratto tra le parti e la fondatezza del quantum azionato come da condizioni di cui al preventivo in atti, oltretutto, non oggetto di specifica contestazione da parte opponente che si è limitata a contestarne la debenza a fronte del ritenuto e, tuttavia, insussistente inadempimento della Controparte_1
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo secondo le nuove tabelle di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022. Deve considerarsi che i fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni pagina 7 di 8 giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M., che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al
50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 1566/2023 r.g., ogni ulteriore o difforme domanda od eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
• Respinge l'opposizione;
• conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 401/2023 del 27.06.2023 emesso dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 1108/2023 che diviene definitivo;
• condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese legali liquidate complessivamente in €. 5.077, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per Legge, da riconoscersi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pesaro, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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