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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 2989/2024
Il Tribunale di BO, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato in nome del Popolo Italiana la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2989/2024 introdotto da
, nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
con l'avv. BACCI ALESSANDRA, giusta delega dimessa in C.F._1
atti,
- parte ricorrente -;
contro
, nata il [...] a [...], codice CP_1
pagina 1 di 4 fiscale , senza avvocato, ma presente di persona all'udienza C.F._2
comparizione parti;
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -,
avente per oggetto: procedimento per la modifica della regolamentazione concernente affidamento, collocamento, mantenimento dei figli (ex artt. 337quinquies c.c.).
Il Tribunale di BO
rilevato
che il presente procedimento è stato introdotto come richiesta conteziosa di modifica della regolamentazione concernente affidamento, collocamento, mantenimento dei figli
(ex artt. 337quinquies c.c.), ma nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto conclusioni congiunte che prevedono le modifiche della regolamentazione riportate in parte dispositiva della presente sentenza (cfr. gli artt. 337quinquies c.c., 473bis.29 e
473bis.47 c.p.c.);
che l'art. 337ter c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari
all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
pagina 2 di 4 che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole ( nato il Persona_1
27.05.2010 a BO, e , nata il [...] a [...]); Persona_2
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto dei minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati
genitori in modifica del decreto di omologa n. 1451/2023 del 21/04/2023, depositato
il 28/04/2023:
“Le parti sono d'accordo con le seguenti conclusioni congiunte:
1) disporre l'affidamento esclusivo dei minori e al Persona_2 Persona_1
ricorrente; i minori rimangono a vivere presso il padre al quale viene assegnato la casa
familiare con tutti gli arredi;
2) garantire il più ampio diritto di visita alla madre secondo l'intesa con i propri figli;
pagina 3 di 4 3) il padre rinuncia a ogni contributo di mantenimento ordinario;
le spese straordinarie
vengono suddivise in parti uguali tra i genitori;
4) gli eventuali assegni familiari (anche l'assegno unico) e\o altre contribuzioni
pubbliche per i figli rimangono di beneficio esclusivo del padre;
le detrazioni fiscali
vanno a vantaggio del padre;
5) il padre si accolla le spese processuali”.
Così deciso in BO (BZ) in Camera di Consiglio, il 10/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 2989/2024
Il Tribunale di BO, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato in nome del Popolo Italiana la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2989/2024 introdotto da
, nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
con l'avv. BACCI ALESSANDRA, giusta delega dimessa in C.F._1
atti,
- parte ricorrente -;
contro
, nata il [...] a [...], codice CP_1
pagina 1 di 4 fiscale , senza avvocato, ma presente di persona all'udienza C.F._2
comparizione parti;
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -,
avente per oggetto: procedimento per la modifica della regolamentazione concernente affidamento, collocamento, mantenimento dei figli (ex artt. 337quinquies c.c.).
Il Tribunale di BO
rilevato
che il presente procedimento è stato introdotto come richiesta conteziosa di modifica della regolamentazione concernente affidamento, collocamento, mantenimento dei figli
(ex artt. 337quinquies c.c.), ma nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto conclusioni congiunte che prevedono le modifiche della regolamentazione riportate in parte dispositiva della presente sentenza (cfr. gli artt. 337quinquies c.c., 473bis.29 e
473bis.47 c.p.c.);
che l'art. 337ter c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari
all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
pagina 2 di 4 che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole ( nato il Persona_1
27.05.2010 a BO, e , nata il [...] a [...]); Persona_2
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto dei minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale prende atto dei seguenti accordi intervenuti tra i sopra indicati
genitori in modifica del decreto di omologa n. 1451/2023 del 21/04/2023, depositato
il 28/04/2023:
“Le parti sono d'accordo con le seguenti conclusioni congiunte:
1) disporre l'affidamento esclusivo dei minori e al Persona_2 Persona_1
ricorrente; i minori rimangono a vivere presso il padre al quale viene assegnato la casa
familiare con tutti gli arredi;
2) garantire il più ampio diritto di visita alla madre secondo l'intesa con i propri figli;
pagina 3 di 4 3) il padre rinuncia a ogni contributo di mantenimento ordinario;
le spese straordinarie
vengono suddivise in parti uguali tra i genitori;
4) gli eventuali assegni familiari (anche l'assegno unico) e\o altre contribuzioni
pubbliche per i figli rimangono di beneficio esclusivo del padre;
le detrazioni fiscali
vanno a vantaggio del padre;
5) il padre si accolla le spese processuali”.
Così deciso in BO (BZ) in Camera di Consiglio, il 10/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 4 di 4