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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/08/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 338/2024 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Magagna, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Valenza (AL), viale Luciano Oliva n. 2
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco E. Gallina e Massimo Lasagna, in C.F._3
forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado, elettivamente domiciliati all'indirizzo pec dei difensori Email_1 Email_2
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 188/2024 emessa dla Tribunale di Alessandria in data 15/02/2024
- Mandato
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Torino, contrariis rejectis, accogliere - per il motivo dedotto in narrativa - il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza N. 188/2024 resa inter partes dal Tribunale di Alessandria Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Alice Ambrosio, nel giudizio N. 891/2020 R.G., pubblicata il 15/02/2024 e notificata telematicamente il 16/02/2024, condannare gli appellati ed Controparte_1 CP_2
al risarcimento del danno in favore dell'appellante da determinarsi nella
[...] Parte_1 somma corrispondente al compenso pattuito pari ad € 150.000,00 ovvero nella diversa, anche inferiore, somma che sarà ritenuta di giustizia.
Col favore delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio.”
Per le parti appellate:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere l'avversario gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi e spese di lite, con gli accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 15/2020 del 05/01/2020, ingiungeva ad
[...]
di pagare, in favore di , la somma di € 150.000,00, oltre Parte_2 Parte_1
interessi, quale compenso a lui spettante in forza del contratto di mandato, stipulato tra le parti, avente ad oggetto l'“assistenza per condurre, coordinare e gestire in via preliminare le trattative finalizzate all'eventuale trasferimento” alla delle quote societarie della e Controparte_3 CP_4
della di titolarità di e . Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
Avverso il predetto decreto proponevano opposizione e Controparte_2 Controparte_1 sostanzialmente contestando l'adempimento dell'incarico da parte di e comunque Parte_1
che quello fosse stato adempiuto rispettando il termine di sei mesi previsto per il suo espletamento e per il prezzo di cessione indicato, essendo la cessione avvenuta per un importo inferiore a quello stabilito, e cioè per € 1.500.000,00, anziché per € 2.000.000,00.
Nel costituirsi in giudizio chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
sostenendo di avere diritto al compenso pattuito nella misura del 10% del prezzo stabilito per la cessione delle quote, anche in virtù del fatto che i mandanti, riconoscendo di aver gestito autonomamente le trattative, avevano così violato il patto di esclusiva previsto a suo favore.
2. Il Tribunale di Alessandria, istruita la causa, anche a mezzo dell'assunzione di prove testimoniali, in data 15/02/2024 pronunciava sentenza, con la quale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e respingeva le ulteriori domande formulate da , condannandolo Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 11 Il Tribunale, dopo avere dichiarata inammissibile la querela di falso, avente ad oggetto la data riportata sul contratto di mandato prodotto dal - attesa l'irrilevanza ai fini di causa che la Parte_1
sottoscrizione fosse avvenuta in data 08/05/2018, ovvero in data 18/05/2018, dato che la stipula del contratto d'affitto d'azienda e del contratto preliminare di cessione delle quote, era comunque avvenuta il 26/11/2018 e, quindi, oltre la scadenza del termine semestrale di efficacia del mandato - così riassumeva i fatti rilevanti per la decisione: il aveva lavorato alle dipendenze della e, quale responsabile vendite, aveva Parte_1 CP_4
intrattenuto rapporti con la che aveva espresso interesse ad operare nello Controparte_3
stesso settore dell'additive manufacturing di CP_4
avendo il raccolto tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 il reciproco interesse delle parti, Parte_1
rispettivamente, alla vendita e all'acquisto, non solo delle quote della ma anche di altra CP_4
società di , la una volta cessato il rapporto di lavoro con la CP_2 Parte_2 Controparte_5 CP_4
otteneva, nel maggio 2018, l'incarico per cui è causa;
[...]
in quello stesso mese veniva siglato un accordo di riservatezza (NDA) tra e , da una CP_2 CP_1 parte, e , socio della dall'altra, accordo che veniva Persona_1 Controparte_3 formalizzato con l'intervento dei consulenti delle due parti, ma senza la partecipazione del Parte_1
ed un mese dopo si interrompevano definitivamente i rapporti tra il e i soci della Parte_1 CP_4
[...]
il 26/11/2018 venivano quindi stipulati i contratti d'affitto d'azienda ed i preliminari di cessione delle quote della e della mentre i contratti definitivi, venivano stipulati il CP_4 Controparte_5
26/09/2019 per il corrispettivo di € 1.000.000,00, quanto alle quote della e di € CP_4
500.000,00, quanto alle quote della Controparte_5
Operate tali premesse in fatto, la sentenza impugnata ha ritenuto che, nonostante il ruolo determinante del nell'incontro delle volontà, non vi fosse prova che egli avesse eseguito le attività di cui Parte_1
al contratto di mandato a partire dal mese di maggio 2018; che alla data del conferimento del mandato la trattativa, lungi dall'essere definita nei suoi aspetti essenziali, secondo quanto sostenuto dal non era neppure iniziata, tanto che da lì a poco le parti si sarebbero incontrate per Parte_1 sottoscrivere l'accordo di riservatezza, preliminare allo scambio di informazioni, che sarebbe intercorso nell'ambito delle trattative.
Peraltro, anche a voler considerare l'obbligazione del circoscritta ad una fase meramente Parte_1
iniziale delle trattative, e quindi sino al momento in cui era stata avviata la fase “tecnica” delle trattative (luglio 2018), difettava comunque qualsivoglia prova dello svolgimento di sue attività successivamente alla sottoscrizione del mandato, atteso che gli incontri che egli avrebbe avuto pagina 3 di 11 nell'estate del 2018 con i vertici della Dedem Automotive S.p.A. avevano altro oggetto, e cioè erano diretti a rassicurare i vertici di quella società circa il ripristino dei rapporti commerciali, che frattanto si erano interrotti, tra la 3D System s.r.l., alle cui dipendenze egli a quel tempo lavorava, e la CP_4
e Controparte_5
Inoltre, ha osservato il Tribunale la cessione è intervenuta dopo la scadenza del termine semestrale indicato nel mandato e a condizioni diverse da quelle stabilite, per cui il per continuare a Parte_1
gestire una trattativa ad un prezzo inferiore avrebbe avuto necessità di interloquire con i mandanti.
Infine, il contratto non contemplava affatto un patto d'esclusiva in favore del mandatario, bensì conferiva al il potere di trattare la cessione esclusivamente con la Dedem Automotive Parte_1
S.p.A., facendo tuttavia salva la facoltà dei mandanti di intervenire nella gestione delle trattative o di decidere in maniera insindacabile di interromperle in qualunque momento.
Escluso pertanto il diritto del al pagamento del compenso contrattualmente pattuito, il Parte_1
Tribunale, ha infine negato il diritto risarcimento del danno - ulteriore richiesta formulata dal nel giudizio d'opposizione - ritenendo che non potesse considerarsi violato il principio di Parte_1 buona fede nell'esecuzione del contratto da parte dei mandanti, poiché semplicemente i rapporti tra le parti si erano interrotti a giugno del 2018, in concomitanza con la comunicazione da parte della 3D
System della revoca alla dell'incarico di rivenditore, ed il non aveva provato di CP_4 Parte_1
avere, a partire dal mese di maggio, quanto meno tentato di adempiere al proprio incarico.
Il Tribunale ribadiva altresì che e si erano espressamente riservati la facoltà di CP_2 CP_1
intervenire nelle trattative, anche nella loro fase preliminare, aggiungendo come “potrebbe discutersi di revoca senza giusta causa del mandato, che secondo quanto previsto dall'art. 1725 c.c. obbliga il mandante al risarcimento del danno, soltanto laddove avesse provato di aver quantomeno Parte_1
tentato di gestire, coordinare e condurre le trattative, o avesse almeno reclamato il suo ruolo ai due mandanti;
in difetto di simile prova deve ritenersi che lo stesso non avesse alcun interesse all'adempimento del proprio incarico, avendo di fatto rinunciato al mandato.” (v. pagg. 14 e 15 sentenza impugnata).
3. Con un unico motivo d'impugnazione censura quest'ultimo passaggio della Parte_1
sentenza, denunciando la violazione degli artt. 1723, 1724, 1725, 1363 c.c. e 115, 116 c.p.c.
Sostiene l'appellante che le difese svolte da e sono Controparte_1 Controparte_2
interamente basate sull'assunto che i mandanti abbiano personalmente condotto le trattative finalizzate alla cessione, compiendo quindi loro stessi l'attività oggetto dell'incarico conferito al mandatario,
. Parte_1
pagina 4 di 11 La sentenza ha accolto tale linea difensiva, accertando inequivocabilmente che i mandanti abbiano assunto personalmente le trattative e portato a compimento l'affare, dal che conseguirebbe in modo chiaro ed inevitabile, sulla base dell'art. 1724 c.c., che i mandanti hanno in tal modo revocato tacitamente l'incarico al mandatario.
Tuttavia, il Giudice di prime cure, pur in presenza di tali presupposti, sull'assunto che la clausola g) della scrittura privata di conferimento d'incarico, prevedesse la facoltà in capo ai mandanti di intervenire anche nella fase preliminare delle trattative, ha escluso l'applicazione dell'art. 1724 c.c., sulla base di un'interpretazione non condivisibile, atteso che la clausola contrattuale attribuiva ai mandanti il diritto di affiancarsi, ma non di sostituirsi al mandatario nella gestione e conduzione della trattativa, diversamente la clausola si porrebbe in contrasto con la pattuita irrevocabilità dell'incarico.
Il compimento dell'affare da parte dei mandanti aveva quindi comportato la revoca tacita del mandato, revoca nello specifico ravvisabile nel compimento diretto di un atto giuridico, ovvero la sottoscrizione del patto di riservatezza (NDA), che rientrava nei compiti del mandatario.
Il Tribunale, una volta accertata l'intervenuta revoca tacita, in una fattispecie in cui il mandato aveva carattere di irrevocabilità, non ha considerato come difettasse una giusta causa per la revoca, dal che conseguiva il diritto del ad ottenere il risarcimento del danno. Parte_1
Sostiene infatti l'appellante come non possa condividersi l'assunto della sentenza, secondo cui la circostanza che il non abbia dato prova di aver tentato di gestire, condurre e coordinare le Parte_1
trattative, ovvero non abbia reclamato il proprio ruolo, potrebbe costituire una giusta causa di revoca.
Il Giudice, del resto, non avrebbe correttamente valutato l'esito delle prove testimoniali, laddove i testi hanno confermato che il ha dato esecuzione al mandato, almeno sino alla sottoscrizione del Parte_1
menzionato NDA, intervenuto in data 31/05/2018, e solo nel mese di giugno 2018 i rapporti tra i mandanti e mandatario si sarebbero interrotti.
Sottolinea infine l'appellante la contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale, da un lato, per respingere la domanda principale, ha ritenuto il contratto di mandato vigente tra le parti, ma non adempiuto dal mandatario;
mentre, dall'altro lato, per respingere la domanda subordinata, oggetto del presente appello, ha ritenuto il mandato non più vigente tra le parti, in quanto estinto per rinuncia tacita da parte del mandatario.
Gli appellati, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ripropongono tutte le argomentazioni già svolte in primo grado, volte a contrastare domande, che nel presente giudizio di appello non sono più state veicolate attraverso l'impugnazione dei capi della sentenza che quelle domande hanno respinto.
Solo nella parte finale del proprio atto (v. pag. 15 comparsa di costituzione) gli appellati prendono specifica posizione "sui motivi d'appello avversari", asserendo che la controparte - consapevole pagina 5 di 11 dell'infondatezza delle tesi, che hanno costituito oggetto del giudizio di primo grado - con il gravame tenterebbe "una strada alternativa, che tuttavia è del tutto infondata ed incompatibile con i suoi stessi assunti", sostenendo di non aver potuto adempiere al mandato conferitogli, a causa di una revoca tacita da parte dei mandanti, prospettazione questa erronea e comunque in totale contraddizione con gli assunti del contenuti nell'atto introduttivo del giudizio, e cioè nel ricorso monitorio, oltre Parte_1
che nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, laddove egli affermava di avere ampiamente svolto l'attività di trattativa preliminare, che era oggetto del conferito incarico, espressamente indicando a pag. 16 della comparsa di costituzione come i mandanti non avessero mai ritenuto di revocargli l'incarico.
Tutta l'attività istruttoria, coerentemente con le allegazioni del era stata dunque Parte_1
univocamente diretta a dimostrare - pur senza riuscirvi - l'adempimento del mandato. Il non Parte_1
aveva quindi mai allegato, né provato, o richiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità di un recesso tacito da parte dei mandanti e solo ora ne farebbe "ambiguamente ed irritualmente oggetto dei motivi
d'appello, imputando al primo Giudice errori, che in realtà non ha commesso e che non possono trovare aggancio neppure nella più parziale lettura della motivazione della sentenza impugnata, anche nelle parti in cui la stessa, per completezza d'argomentazione, si inoltra in considerazioni che, al più, possono avere natura di obiter dicta." (v. pagg.16 e 17 comparsa costituzione degli appellati).
4. L'appello è inammissibile, in quanto non ha proposto nel giudizio di primo grado Parte_1
l'asserita “domanda subordinata”, oggetto del presente appello.
L'appellante ha incentrato la propria impugnazione sulla censura delle considerazioni svolte dal
Tribunale in via del tutto ipotetica (“potrebbe discutersi di revoca senza giusta causa del mandato”), per una malintesa esigenza di completezza di motivazione, che l'ha condotto a prendere in considerazione un'argomentazione svolta dal per la prima volta nella comparsa Parte_1
conclusionale.
Pertanto l'esame delle critiche proposte con l'atto d'appello alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, per escludere la ravvisabilità nel caso di specie di un'ipotetica revoca per giusta causa del mandato - a prescindere dalla fondatezza o meno di quelle critiche - non potrebbe mai condurre all'esito auspicato dall'appellante, e cioè all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la revoca del mandato in assenza di giusta causa, per la semplice ragione che si tratta di domanda che non è stata formulata nel giudizio di primo grado e che certo non può esserlo nel presente grado d'appello, atteso il divieto di “nova “, posto dall'art. 345 c.p.c.
Giova al riguardo brevemente ricostruire come abbia agito in giudizio con il ricorso Parte_1 monitorio per ottenere il pagamento del corrispettivo a lui spettante per avere adempiuto all'incarico di pagina 6 di 11 cui al contratto di mandato (“l'esponente espletava tanto efficacemente il proprio incarico che si giungeva alla sottoscrizione dei seguenti contratti aventi appunto quel preliminare valore giuridico che
l'incarico stesso richiedeva”, v. pag. 3 ricorso monitorio).
Secondo la medesima linea, diretta a sostenere l'esecuzione del mandato, a fronte delle contestazioni avversarie sollevate con l'atto di citazione in opposizione, si muoveva la comparsa di costituzione, con cui, da un lato, veniva sostenuto che, in ogni caso, il diritto al compenso era eziologicamente legato alla violazione del diritto di esclusiva (v. pag. 8), dall'altro, che erano integrati i presupposti di cui alle clausole e) (esito positivo delle trattative e conseguente stipula dell'atto di cessione) ed f) della scrittura
(maturazione del diritto al compenso per effetto della stipula del rogito e pagamento del prezzo della cessione).
Concludeva pertanto il che l'attività da lui svolta “…integra perfettamente quelle Parte_1
preliminari trattative che abbiamo visto essere state oggetto del conferito incarico, confermando la piena legittimità della pretesa dell'opposto e rivelando, al contempo, la pretestuosità delle difese degli opponenti.
In particolare, queste ultime appaiono ancor più inconsistenti se si considera che i predetti, pur consapevoli di aver sottoscritto il contratto di mandato, non hanno mai contestato all'opposto inadempimenti di sorta né, ovviamente, hanno mai ritenuto di revocargli l'incarico.
Il non essersi a suo tempo avvalsi di tali iniziative non consente ora ai medesimi di ragionevolmente sostenere che l'opposto non abbia “adempiuto alcunché”. (v. pag. 18 comparsa di costituzione
. Parte_1
Alla prima udienza del 01/10/2020, considerato che gli opponenti, e non avevano CP_1 CP_2
proposto alcuna domanda riconvenzionale o formulato eccezioni, ma si erano limitati a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza della domanda del non venivano dal Parte_1
proposte domande od eccezioni, che fossero conseguenza delle eccezioni o difese degli Parte_1
opponenti.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. , dopo avere ancora una volta ribadito Parte_1 che la ricostruzione avversaria nulla toglieva “al fatto che l'opposto abbia comunque adempiuto alla propria obbligazione” (v. pag. 5 memoria), aggiungeva che, siccome gli opponenti avevano “eseguito il contratto in violazione dell'obbligo di buona fede stabilito dall'art. 1375 codice civile”, non essendo stata la loro condotta, successiva al conferimento formale dell'incarico, finalizzata alla salvaguardia del suo interesse, bensì essendo stata preordinata ad eccepirne l'inadempimento, allo scopo di non corrispondergli il compenso, tale violazione “costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale”…nella misura del cd. interesse positivo”, ovvero nella misura dei
pagina 7 di 11 vantaggi economici che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo buona fede, nella nostra fattispecie coincidente con il pattuito compenso pari ad € 150.000,00.” (v. pag. 6 memoria).
Le conclusioni venivano quindi modificate con l'aggiunta di una domanda proposta, in via di “ulteriore subordine”, di condanna di e al risarcimento dei danni, in Controparte_1 Controparte_2 dipendenza della violazione “del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto”.
Quelle domande venivano richiamate al momento della precisazione delle conclusioni, secondo quanto
è dato evincere anche dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza del Tribunale di
Alessandria, senza che vi fosse quindi alcuna allegazione del comportamento dei mandanti, rilevante sotto il profilo della revoca del mandato, o formulazione di una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1725 c.c.
Solo nell'ultima parte della comparsa conclusionale (v. pag. 32 - 34), dopo avere ribadito che, nella denegata ipotesi in cui si fosse reputato che il non aveva adempiuto alla propria prestazione, Parte_1
il diritto a percepire il compenso gli avrebbe dovuto, in ogni caso, essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, derivante dalla violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, veniva altresì richiamato l'art. 1724 c.c.
Quindi per la prima volta - ed in termini antitetici rispetto alle allegazioni in fatto sino ad allora esposte e alle prove dedotte, tutte volte a dimostrare l'esecuzione dell'incarico (v. capi da 11 a 18 memoria istruttoria) - veniva prospettata la revoca del mandato, asserendo che quella “si è senz'altro verificata, poiché CO ha espressamente dichiarato di aver condotto, dopo il 31/05/2018, personalmente le trattative insieme all'Avv. Moriggia.”
Nel riassumere nell'ultima pagina della comparsa conclusionale le richieste del veniva Parte_1
pertanto inserito, riguardo alla domanda formulata a titolo di risarcimento del danno, oltre al riferimento all'art. 1375 c.c., anche quello al combinato disposto degli artt. 1724 - 1725 c.c.
Parte appellante, nel prendere posizione nel presente giudizio sull'eccepita novità ed irritualità della domanda di risarcimento per revoca ingiustificata del mandato, assume che la proposizione di tale domanda subordinata non si fondi su fatti nuovi o diversi, essendo fondata sugli stessi fatti di causa allegati dagli opponenti con le loro difese, e cioè l'aver essi direttamente compiuto l'affare oggetto del mandato conferito al e non avergli mai mosso formali contestazioni o comunicato la revoca Parte_1
del mandato.
La tesi è manifestamente infondata, non è infatti possibile sostenere che la domanda risarcitoria - a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla tempestività della sua proposizione a mezzo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., non trattandosi della modifica o precisazione di una delle domande introdotte dal con il ricorso per decreto ingiuntivo - si fondi sui medesimi fatti, sia Parte_1
pagina 8 di 11 che venga dedotta la violazione dei principi di buona fede e cooperazione nell'esecuzione del contratto da parte dei mandanti, allo scopo di eccepire l'inadempimento del mandatario, che avrebbe comunque assolto al suo incarico, sia che si sostenga che quel mandato non ha invece potuto essere espletato per essere stato, sia pure tacitamente, revocato.
La seconda prospettazione presuppone un'evidente diversa ricostruzione dei fatti, in base alla quale l'affare sarebbe stato concluso direttamente dai mandanti, i quali avrebbero, nel revocare il mandato, esercitato un diritto potestativo ad essi spettante, ex art. 1723, co. 1, c.c. (anche per il caso di irrevocabilità del mandato), che fa tuttavia salvo il diritto del mandatario ad ottenere il risarcimento del danno, che può, ma non necessariamente deve, essere commisurato al compenso che avrebbe ritratto dall'adempimento del mandato e che la giurisprudenza pacificamente qualifica come un indennizzo da fatto lecito (v. Cass. n. 11283/1992).
Va inoltre osservato come non possa la domanda del - secondo quanto egli sostiene nel Parte_1
presente giudizio - fondarsi sui fatti che, a confutazione della sua prospettazione in fatto e delle sue argomentazioni in diritto, gli odierni appellati in primo grado hanno allegato per negare la sussistenza del diritto fatto valere nei loro confronti.
I mandanti hanno infatti contestato l'adempimento da parte del sostenendo che egli non Parte_1
abbia eseguito le prestazioni cui era tenuto, tanto meno che l'abbia fatto entro i termini stabiliti nell'incarico e per il corrispettivo di cessione previsto, così che la stipula dei contratti d'affitto d'azienda, nonché dei contratti preliminari di cessione delle quote e poi di quelli definitivi, è avvenuta per effetto di trattative dirette tra i cedenti ed i cessionari.
Dunque, l'assunzione diretta delle trattative da parte dei mandanti sarebbe dipesa non dalla loro decisione di sollevare dall'incarico il mandatario, bensì dall'inattività di quello.
Pertanto, in quella loro prospettazione non è affatto ravvisabile l'allegazione di fatti integranti una revoca tacita del mandato, né per quanto già esposto quel diverso titolo, fonte di una distinta responsabilità risarcitoria, è stato tempestivamente introdotto in fatto o nelle argomentazioni in diritto nel giudizio di primo grado da . Parte_1
A fronte dei fatti dedotti dai mandanti, a dimostrazione dell'inerzia del mandatario, che avrebbe determinato il loro intervento diretto nelle trattative e la loro esclusiva conduzione sino al perfezionamento dell'affare, sarebbe stato infatti onere del qualora sulla base della Parte_1
ricostruzione fattuale avversaria, difforme da quella da lui allegata, avesse inteso fondare una subordinata domanda risarcitoria, allegare dei fatti ulteriori, idonei ad attribuire alla condotta dei mandanti il diverso significato della revoca dell'incarico, per averlo di fatto esautorato, nonostante la pagina 9 di 11 prosecuzione della sua attività nell'interlocuzione con i potenziali cessionari, sino a precludergli, a partire da un determinato momento, la possibilità di adempiere al suo incarico.
Non è quindi condivisibile quanto sostenuto dall'appellante con la comparsa conclusionale, in ordine al fatto che la domanda subordinata proposta non amplierebbe o modificherebbe “il perimetro fattuale su cui il Giudice di prime cure si è pronunciato”, poiché i fatti fondanti la domanda (invero mai dedotti) risultano estranei al thema decidendum e al thema probandum del giudizio.
Parimenti infondato è il rilievo che e non abbiano mai eccepito Controparte_1 Controparte_2
alcunché nel giudizio d'opposizione, in ordine alla proponibilità in rito di quella domanda subordinata, essendo evidente come ciò dipenda dal fatto che quella domanda è rimasta estranea a tutto il giudizio e di essa è stata fatta menzione dal solo nella comparsa conclusionale. Parte_1
5. Alla soccombenza di , per effetto dell'inammissibilità dell'appello, consegue la Parte_1
sua condanna alla rifusione in favore degli appellati anche delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi prossimi ai medi per la fase di studio (€ 2.977,00), introduttiva (€
1.911,00) e decisionale (€ 4.300,00), e così in complessivi € 9.188,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Deve, infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
188/2024 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 15/02/2024, dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
condanna a rifondere a e le spese del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 9.188,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende. dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, , del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
pagina 10 di 11 Così deciso nella camera di consiglio in data 17/07/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Rossana ZAPPASODI Presidente dott.ssa Anna BONFILIO Consigliere dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 338/2024 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Magagna, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Valenza (AL), viale Luciano Oliva n. 2
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco E. Gallina e Massimo Lasagna, in C.F._3
forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado, elettivamente domiciliati all'indirizzo pec dei difensori Email_1 Email_2
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 188/2024 emessa dla Tribunale di Alessandria in data 15/02/2024
- Mandato
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Torino, contrariis rejectis, accogliere - per il motivo dedotto in narrativa - il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza N. 188/2024 resa inter partes dal Tribunale di Alessandria Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Alice Ambrosio, nel giudizio N. 891/2020 R.G., pubblicata il 15/02/2024 e notificata telematicamente il 16/02/2024, condannare gli appellati ed Controparte_1 CP_2
al risarcimento del danno in favore dell'appellante da determinarsi nella
[...] Parte_1 somma corrispondente al compenso pattuito pari ad € 150.000,00 ovvero nella diversa, anche inferiore, somma che sarà ritenuta di giustizia.
Col favore delle spese di causa di entrambi i gradi del giudizio.”
Per le parti appellate:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere l'avversario gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi e spese di lite, con gli accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 15/2020 del 05/01/2020, ingiungeva ad
[...]
di pagare, in favore di , la somma di € 150.000,00, oltre Parte_2 Parte_1
interessi, quale compenso a lui spettante in forza del contratto di mandato, stipulato tra le parti, avente ad oggetto l'“assistenza per condurre, coordinare e gestire in via preliminare le trattative finalizzate all'eventuale trasferimento” alla delle quote societarie della e Controparte_3 CP_4
della di titolarità di e . Controparte_5 Controparte_2 Controparte_1
Avverso il predetto decreto proponevano opposizione e Controparte_2 Controparte_1 sostanzialmente contestando l'adempimento dell'incarico da parte di e comunque Parte_1
che quello fosse stato adempiuto rispettando il termine di sei mesi previsto per il suo espletamento e per il prezzo di cessione indicato, essendo la cessione avvenuta per un importo inferiore a quello stabilito, e cioè per € 1.500.000,00, anziché per € 2.000.000,00.
Nel costituirsi in giudizio chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
sostenendo di avere diritto al compenso pattuito nella misura del 10% del prezzo stabilito per la cessione delle quote, anche in virtù del fatto che i mandanti, riconoscendo di aver gestito autonomamente le trattative, avevano così violato il patto di esclusiva previsto a suo favore.
2. Il Tribunale di Alessandria, istruita la causa, anche a mezzo dell'assunzione di prove testimoniali, in data 15/02/2024 pronunciava sentenza, con la quale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e respingeva le ulteriori domande formulate da , condannandolo Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 11 Il Tribunale, dopo avere dichiarata inammissibile la querela di falso, avente ad oggetto la data riportata sul contratto di mandato prodotto dal - attesa l'irrilevanza ai fini di causa che la Parte_1
sottoscrizione fosse avvenuta in data 08/05/2018, ovvero in data 18/05/2018, dato che la stipula del contratto d'affitto d'azienda e del contratto preliminare di cessione delle quote, era comunque avvenuta il 26/11/2018 e, quindi, oltre la scadenza del termine semestrale di efficacia del mandato - così riassumeva i fatti rilevanti per la decisione: il aveva lavorato alle dipendenze della e, quale responsabile vendite, aveva Parte_1 CP_4
intrattenuto rapporti con la che aveva espresso interesse ad operare nello Controparte_3
stesso settore dell'additive manufacturing di CP_4
avendo il raccolto tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 il reciproco interesse delle parti, Parte_1
rispettivamente, alla vendita e all'acquisto, non solo delle quote della ma anche di altra CP_4
società di , la una volta cessato il rapporto di lavoro con la CP_2 Parte_2 Controparte_5 CP_4
otteneva, nel maggio 2018, l'incarico per cui è causa;
[...]
in quello stesso mese veniva siglato un accordo di riservatezza (NDA) tra e , da una CP_2 CP_1 parte, e , socio della dall'altra, accordo che veniva Persona_1 Controparte_3 formalizzato con l'intervento dei consulenti delle due parti, ma senza la partecipazione del Parte_1
ed un mese dopo si interrompevano definitivamente i rapporti tra il e i soci della Parte_1 CP_4
[...]
il 26/11/2018 venivano quindi stipulati i contratti d'affitto d'azienda ed i preliminari di cessione delle quote della e della mentre i contratti definitivi, venivano stipulati il CP_4 Controparte_5
26/09/2019 per il corrispettivo di € 1.000.000,00, quanto alle quote della e di € CP_4
500.000,00, quanto alle quote della Controparte_5
Operate tali premesse in fatto, la sentenza impugnata ha ritenuto che, nonostante il ruolo determinante del nell'incontro delle volontà, non vi fosse prova che egli avesse eseguito le attività di cui Parte_1
al contratto di mandato a partire dal mese di maggio 2018; che alla data del conferimento del mandato la trattativa, lungi dall'essere definita nei suoi aspetti essenziali, secondo quanto sostenuto dal non era neppure iniziata, tanto che da lì a poco le parti si sarebbero incontrate per Parte_1 sottoscrivere l'accordo di riservatezza, preliminare allo scambio di informazioni, che sarebbe intercorso nell'ambito delle trattative.
Peraltro, anche a voler considerare l'obbligazione del circoscritta ad una fase meramente Parte_1
iniziale delle trattative, e quindi sino al momento in cui era stata avviata la fase “tecnica” delle trattative (luglio 2018), difettava comunque qualsivoglia prova dello svolgimento di sue attività successivamente alla sottoscrizione del mandato, atteso che gli incontri che egli avrebbe avuto pagina 3 di 11 nell'estate del 2018 con i vertici della Dedem Automotive S.p.A. avevano altro oggetto, e cioè erano diretti a rassicurare i vertici di quella società circa il ripristino dei rapporti commerciali, che frattanto si erano interrotti, tra la 3D System s.r.l., alle cui dipendenze egli a quel tempo lavorava, e la CP_4
e Controparte_5
Inoltre, ha osservato il Tribunale la cessione è intervenuta dopo la scadenza del termine semestrale indicato nel mandato e a condizioni diverse da quelle stabilite, per cui il per continuare a Parte_1
gestire una trattativa ad un prezzo inferiore avrebbe avuto necessità di interloquire con i mandanti.
Infine, il contratto non contemplava affatto un patto d'esclusiva in favore del mandatario, bensì conferiva al il potere di trattare la cessione esclusivamente con la Dedem Automotive Parte_1
S.p.A., facendo tuttavia salva la facoltà dei mandanti di intervenire nella gestione delle trattative o di decidere in maniera insindacabile di interromperle in qualunque momento.
Escluso pertanto il diritto del al pagamento del compenso contrattualmente pattuito, il Parte_1
Tribunale, ha infine negato il diritto risarcimento del danno - ulteriore richiesta formulata dal nel giudizio d'opposizione - ritenendo che non potesse considerarsi violato il principio di Parte_1 buona fede nell'esecuzione del contratto da parte dei mandanti, poiché semplicemente i rapporti tra le parti si erano interrotti a giugno del 2018, in concomitanza con la comunicazione da parte della 3D
System della revoca alla dell'incarico di rivenditore, ed il non aveva provato di CP_4 Parte_1
avere, a partire dal mese di maggio, quanto meno tentato di adempiere al proprio incarico.
Il Tribunale ribadiva altresì che e si erano espressamente riservati la facoltà di CP_2 CP_1
intervenire nelle trattative, anche nella loro fase preliminare, aggiungendo come “potrebbe discutersi di revoca senza giusta causa del mandato, che secondo quanto previsto dall'art. 1725 c.c. obbliga il mandante al risarcimento del danno, soltanto laddove avesse provato di aver quantomeno Parte_1
tentato di gestire, coordinare e condurre le trattative, o avesse almeno reclamato il suo ruolo ai due mandanti;
in difetto di simile prova deve ritenersi che lo stesso non avesse alcun interesse all'adempimento del proprio incarico, avendo di fatto rinunciato al mandato.” (v. pagg. 14 e 15 sentenza impugnata).
3. Con un unico motivo d'impugnazione censura quest'ultimo passaggio della Parte_1
sentenza, denunciando la violazione degli artt. 1723, 1724, 1725, 1363 c.c. e 115, 116 c.p.c.
Sostiene l'appellante che le difese svolte da e sono Controparte_1 Controparte_2
interamente basate sull'assunto che i mandanti abbiano personalmente condotto le trattative finalizzate alla cessione, compiendo quindi loro stessi l'attività oggetto dell'incarico conferito al mandatario,
. Parte_1
pagina 4 di 11 La sentenza ha accolto tale linea difensiva, accertando inequivocabilmente che i mandanti abbiano assunto personalmente le trattative e portato a compimento l'affare, dal che conseguirebbe in modo chiaro ed inevitabile, sulla base dell'art. 1724 c.c., che i mandanti hanno in tal modo revocato tacitamente l'incarico al mandatario.
Tuttavia, il Giudice di prime cure, pur in presenza di tali presupposti, sull'assunto che la clausola g) della scrittura privata di conferimento d'incarico, prevedesse la facoltà in capo ai mandanti di intervenire anche nella fase preliminare delle trattative, ha escluso l'applicazione dell'art. 1724 c.c., sulla base di un'interpretazione non condivisibile, atteso che la clausola contrattuale attribuiva ai mandanti il diritto di affiancarsi, ma non di sostituirsi al mandatario nella gestione e conduzione della trattativa, diversamente la clausola si porrebbe in contrasto con la pattuita irrevocabilità dell'incarico.
Il compimento dell'affare da parte dei mandanti aveva quindi comportato la revoca tacita del mandato, revoca nello specifico ravvisabile nel compimento diretto di un atto giuridico, ovvero la sottoscrizione del patto di riservatezza (NDA), che rientrava nei compiti del mandatario.
Il Tribunale, una volta accertata l'intervenuta revoca tacita, in una fattispecie in cui il mandato aveva carattere di irrevocabilità, non ha considerato come difettasse una giusta causa per la revoca, dal che conseguiva il diritto del ad ottenere il risarcimento del danno. Parte_1
Sostiene infatti l'appellante come non possa condividersi l'assunto della sentenza, secondo cui la circostanza che il non abbia dato prova di aver tentato di gestire, condurre e coordinare le Parte_1
trattative, ovvero non abbia reclamato il proprio ruolo, potrebbe costituire una giusta causa di revoca.
Il Giudice, del resto, non avrebbe correttamente valutato l'esito delle prove testimoniali, laddove i testi hanno confermato che il ha dato esecuzione al mandato, almeno sino alla sottoscrizione del Parte_1
menzionato NDA, intervenuto in data 31/05/2018, e solo nel mese di giugno 2018 i rapporti tra i mandanti e mandatario si sarebbero interrotti.
Sottolinea infine l'appellante la contraddittorietà della sentenza impugnata, la quale, da un lato, per respingere la domanda principale, ha ritenuto il contratto di mandato vigente tra le parti, ma non adempiuto dal mandatario;
mentre, dall'altro lato, per respingere la domanda subordinata, oggetto del presente appello, ha ritenuto il mandato non più vigente tra le parti, in quanto estinto per rinuncia tacita da parte del mandatario.
Gli appellati, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ripropongono tutte le argomentazioni già svolte in primo grado, volte a contrastare domande, che nel presente giudizio di appello non sono più state veicolate attraverso l'impugnazione dei capi della sentenza che quelle domande hanno respinto.
Solo nella parte finale del proprio atto (v. pag. 15 comparsa di costituzione) gli appellati prendono specifica posizione "sui motivi d'appello avversari", asserendo che la controparte - consapevole pagina 5 di 11 dell'infondatezza delle tesi, che hanno costituito oggetto del giudizio di primo grado - con il gravame tenterebbe "una strada alternativa, che tuttavia è del tutto infondata ed incompatibile con i suoi stessi assunti", sostenendo di non aver potuto adempiere al mandato conferitogli, a causa di una revoca tacita da parte dei mandanti, prospettazione questa erronea e comunque in totale contraddizione con gli assunti del contenuti nell'atto introduttivo del giudizio, e cioè nel ricorso monitorio, oltre Parte_1
che nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, laddove egli affermava di avere ampiamente svolto l'attività di trattativa preliminare, che era oggetto del conferito incarico, espressamente indicando a pag. 16 della comparsa di costituzione come i mandanti non avessero mai ritenuto di revocargli l'incarico.
Tutta l'attività istruttoria, coerentemente con le allegazioni del era stata dunque Parte_1
univocamente diretta a dimostrare - pur senza riuscirvi - l'adempimento del mandato. Il non Parte_1
aveva quindi mai allegato, né provato, o richiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità di un recesso tacito da parte dei mandanti e solo ora ne farebbe "ambiguamente ed irritualmente oggetto dei motivi
d'appello, imputando al primo Giudice errori, che in realtà non ha commesso e che non possono trovare aggancio neppure nella più parziale lettura della motivazione della sentenza impugnata, anche nelle parti in cui la stessa, per completezza d'argomentazione, si inoltra in considerazioni che, al più, possono avere natura di obiter dicta." (v. pagg.16 e 17 comparsa costituzione degli appellati).
4. L'appello è inammissibile, in quanto non ha proposto nel giudizio di primo grado Parte_1
l'asserita “domanda subordinata”, oggetto del presente appello.
L'appellante ha incentrato la propria impugnazione sulla censura delle considerazioni svolte dal
Tribunale in via del tutto ipotetica (“potrebbe discutersi di revoca senza giusta causa del mandato”), per una malintesa esigenza di completezza di motivazione, che l'ha condotto a prendere in considerazione un'argomentazione svolta dal per la prima volta nella comparsa Parte_1
conclusionale.
Pertanto l'esame delle critiche proposte con l'atto d'appello alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, per escludere la ravvisabilità nel caso di specie di un'ipotetica revoca per giusta causa del mandato - a prescindere dalla fondatezza o meno di quelle critiche - non potrebbe mai condurre all'esito auspicato dall'appellante, e cioè all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la revoca del mandato in assenza di giusta causa, per la semplice ragione che si tratta di domanda che non è stata formulata nel giudizio di primo grado e che certo non può esserlo nel presente grado d'appello, atteso il divieto di “nova “, posto dall'art. 345 c.p.c.
Giova al riguardo brevemente ricostruire come abbia agito in giudizio con il ricorso Parte_1 monitorio per ottenere il pagamento del corrispettivo a lui spettante per avere adempiuto all'incarico di pagina 6 di 11 cui al contratto di mandato (“l'esponente espletava tanto efficacemente il proprio incarico che si giungeva alla sottoscrizione dei seguenti contratti aventi appunto quel preliminare valore giuridico che
l'incarico stesso richiedeva”, v. pag. 3 ricorso monitorio).
Secondo la medesima linea, diretta a sostenere l'esecuzione del mandato, a fronte delle contestazioni avversarie sollevate con l'atto di citazione in opposizione, si muoveva la comparsa di costituzione, con cui, da un lato, veniva sostenuto che, in ogni caso, il diritto al compenso era eziologicamente legato alla violazione del diritto di esclusiva (v. pag. 8), dall'altro, che erano integrati i presupposti di cui alle clausole e) (esito positivo delle trattative e conseguente stipula dell'atto di cessione) ed f) della scrittura
(maturazione del diritto al compenso per effetto della stipula del rogito e pagamento del prezzo della cessione).
Concludeva pertanto il che l'attività da lui svolta “…integra perfettamente quelle Parte_1
preliminari trattative che abbiamo visto essere state oggetto del conferito incarico, confermando la piena legittimità della pretesa dell'opposto e rivelando, al contempo, la pretestuosità delle difese degli opponenti.
In particolare, queste ultime appaiono ancor più inconsistenti se si considera che i predetti, pur consapevoli di aver sottoscritto il contratto di mandato, non hanno mai contestato all'opposto inadempimenti di sorta né, ovviamente, hanno mai ritenuto di revocargli l'incarico.
Il non essersi a suo tempo avvalsi di tali iniziative non consente ora ai medesimi di ragionevolmente sostenere che l'opposto non abbia “adempiuto alcunché”. (v. pag. 18 comparsa di costituzione
. Parte_1
Alla prima udienza del 01/10/2020, considerato che gli opponenti, e non avevano CP_1 CP_2
proposto alcuna domanda riconvenzionale o formulato eccezioni, ma si erano limitati a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza della domanda del non venivano dal Parte_1
proposte domande od eccezioni, che fossero conseguenza delle eccezioni o difese degli Parte_1
opponenti.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. , dopo avere ancora una volta ribadito Parte_1 che la ricostruzione avversaria nulla toglieva “al fatto che l'opposto abbia comunque adempiuto alla propria obbligazione” (v. pag. 5 memoria), aggiungeva che, siccome gli opponenti avevano “eseguito il contratto in violazione dell'obbligo di buona fede stabilito dall'art. 1375 codice civile”, non essendo stata la loro condotta, successiva al conferimento formale dell'incarico, finalizzata alla salvaguardia del suo interesse, bensì essendo stata preordinata ad eccepirne l'inadempimento, allo scopo di non corrispondergli il compenso, tale violazione “costituisce di per sé inadempimento e genera responsabilità contrattuale”…nella misura del cd. interesse positivo”, ovvero nella misura dei
pagina 7 di 11 vantaggi economici che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo buona fede, nella nostra fattispecie coincidente con il pattuito compenso pari ad € 150.000,00.” (v. pag. 6 memoria).
Le conclusioni venivano quindi modificate con l'aggiunta di una domanda proposta, in via di “ulteriore subordine”, di condanna di e al risarcimento dei danni, in Controparte_1 Controparte_2 dipendenza della violazione “del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto”.
Quelle domande venivano richiamate al momento della precisazione delle conclusioni, secondo quanto
è dato evincere anche dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza del Tribunale di
Alessandria, senza che vi fosse quindi alcuna allegazione del comportamento dei mandanti, rilevante sotto il profilo della revoca del mandato, o formulazione di una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1725 c.c.
Solo nell'ultima parte della comparsa conclusionale (v. pag. 32 - 34), dopo avere ribadito che, nella denegata ipotesi in cui si fosse reputato che il non aveva adempiuto alla propria prestazione, Parte_1
il diritto a percepire il compenso gli avrebbe dovuto, in ogni caso, essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, derivante dalla violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, veniva altresì richiamato l'art. 1724 c.c.
Quindi per la prima volta - ed in termini antitetici rispetto alle allegazioni in fatto sino ad allora esposte e alle prove dedotte, tutte volte a dimostrare l'esecuzione dell'incarico (v. capi da 11 a 18 memoria istruttoria) - veniva prospettata la revoca del mandato, asserendo che quella “si è senz'altro verificata, poiché CO ha espressamente dichiarato di aver condotto, dopo il 31/05/2018, personalmente le trattative insieme all'Avv. Moriggia.”
Nel riassumere nell'ultima pagina della comparsa conclusionale le richieste del veniva Parte_1
pertanto inserito, riguardo alla domanda formulata a titolo di risarcimento del danno, oltre al riferimento all'art. 1375 c.c., anche quello al combinato disposto degli artt. 1724 - 1725 c.c.
Parte appellante, nel prendere posizione nel presente giudizio sull'eccepita novità ed irritualità della domanda di risarcimento per revoca ingiustificata del mandato, assume che la proposizione di tale domanda subordinata non si fondi su fatti nuovi o diversi, essendo fondata sugli stessi fatti di causa allegati dagli opponenti con le loro difese, e cioè l'aver essi direttamente compiuto l'affare oggetto del mandato conferito al e non avergli mai mosso formali contestazioni o comunicato la revoca Parte_1
del mandato.
La tesi è manifestamente infondata, non è infatti possibile sostenere che la domanda risarcitoria - a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla tempestività della sua proposizione a mezzo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., non trattandosi della modifica o precisazione di una delle domande introdotte dal con il ricorso per decreto ingiuntivo - si fondi sui medesimi fatti, sia Parte_1
pagina 8 di 11 che venga dedotta la violazione dei principi di buona fede e cooperazione nell'esecuzione del contratto da parte dei mandanti, allo scopo di eccepire l'inadempimento del mandatario, che avrebbe comunque assolto al suo incarico, sia che si sostenga che quel mandato non ha invece potuto essere espletato per essere stato, sia pure tacitamente, revocato.
La seconda prospettazione presuppone un'evidente diversa ricostruzione dei fatti, in base alla quale l'affare sarebbe stato concluso direttamente dai mandanti, i quali avrebbero, nel revocare il mandato, esercitato un diritto potestativo ad essi spettante, ex art. 1723, co. 1, c.c. (anche per il caso di irrevocabilità del mandato), che fa tuttavia salvo il diritto del mandatario ad ottenere il risarcimento del danno, che può, ma non necessariamente deve, essere commisurato al compenso che avrebbe ritratto dall'adempimento del mandato e che la giurisprudenza pacificamente qualifica come un indennizzo da fatto lecito (v. Cass. n. 11283/1992).
Va inoltre osservato come non possa la domanda del - secondo quanto egli sostiene nel Parte_1
presente giudizio - fondarsi sui fatti che, a confutazione della sua prospettazione in fatto e delle sue argomentazioni in diritto, gli odierni appellati in primo grado hanno allegato per negare la sussistenza del diritto fatto valere nei loro confronti.
I mandanti hanno infatti contestato l'adempimento da parte del sostenendo che egli non Parte_1
abbia eseguito le prestazioni cui era tenuto, tanto meno che l'abbia fatto entro i termini stabiliti nell'incarico e per il corrispettivo di cessione previsto, così che la stipula dei contratti d'affitto d'azienda, nonché dei contratti preliminari di cessione delle quote e poi di quelli definitivi, è avvenuta per effetto di trattative dirette tra i cedenti ed i cessionari.
Dunque, l'assunzione diretta delle trattative da parte dei mandanti sarebbe dipesa non dalla loro decisione di sollevare dall'incarico il mandatario, bensì dall'inattività di quello.
Pertanto, in quella loro prospettazione non è affatto ravvisabile l'allegazione di fatti integranti una revoca tacita del mandato, né per quanto già esposto quel diverso titolo, fonte di una distinta responsabilità risarcitoria, è stato tempestivamente introdotto in fatto o nelle argomentazioni in diritto nel giudizio di primo grado da . Parte_1
A fronte dei fatti dedotti dai mandanti, a dimostrazione dell'inerzia del mandatario, che avrebbe determinato il loro intervento diretto nelle trattative e la loro esclusiva conduzione sino al perfezionamento dell'affare, sarebbe stato infatti onere del qualora sulla base della Parte_1
ricostruzione fattuale avversaria, difforme da quella da lui allegata, avesse inteso fondare una subordinata domanda risarcitoria, allegare dei fatti ulteriori, idonei ad attribuire alla condotta dei mandanti il diverso significato della revoca dell'incarico, per averlo di fatto esautorato, nonostante la pagina 9 di 11 prosecuzione della sua attività nell'interlocuzione con i potenziali cessionari, sino a precludergli, a partire da un determinato momento, la possibilità di adempiere al suo incarico.
Non è quindi condivisibile quanto sostenuto dall'appellante con la comparsa conclusionale, in ordine al fatto che la domanda subordinata proposta non amplierebbe o modificherebbe “il perimetro fattuale su cui il Giudice di prime cure si è pronunciato”, poiché i fatti fondanti la domanda (invero mai dedotti) risultano estranei al thema decidendum e al thema probandum del giudizio.
Parimenti infondato è il rilievo che e non abbiano mai eccepito Controparte_1 Controparte_2
alcunché nel giudizio d'opposizione, in ordine alla proponibilità in rito di quella domanda subordinata, essendo evidente come ciò dipenda dal fatto che quella domanda è rimasta estranea a tutto il giudizio e di essa è stata fatta menzione dal solo nella comparsa conclusionale. Parte_1
5. Alla soccombenza di , per effetto dell'inammissibilità dell'appello, consegue la Parte_1
sua condanna alla rifusione in favore degli appellati anche delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi prossimi ai medi per la fase di studio (€ 2.977,00), introduttiva (€
1.911,00) e decisionale (€ 4.300,00), e così in complessivi € 9.188,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Deve, infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
188/2024 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 15/02/2024, dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
condanna a rifondere a e le spese del Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 9.188,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende. dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, , del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
pagina 10 di 11 Così deciso nella camera di consiglio in data 17/07/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 11 di 11