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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 950/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
PARISI TOMMASO, OR
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5524/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220112097000000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, in qualità di compagine incorporante, ha impugnato la cartella di pagamento nr.
097202201120970000, intestata alla compagine incorporata, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
e notificata il 22.02.2025 per omesso versamento IRPEF concernente ritenute su addizionali comunale e regionale, nonché altre ritenute ed imposte sostitutive varie, anno 2017, oltre sanzioni ed interessi, in seguito al controllo automatizzato sul Modello 770/2018 svolto ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. nr. 600 del
1973. La difesa di parte attrice, in particolare, ha eccepito la nullità della notifica del provvedimento impugnato in quanto effettuata nei confronti di una società estinta per effetto di fusione per incorporazione avvenuta il
22.09.2020, l'omesso invio alla società incorporante dell'avviso bonario, la nullità dell'avviso bonario notificato il 15.07.2021 alla società incorporata ormai estinta e la prescrizione delle sanzioni e degli interessi atteso il termine quinquennale. In data 04.04.2025 ha versato in atti una memoria illustrativa, in cui ha precisato ulteriormente le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma II, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 02.04.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la prima censura sollevata da parte attrice non ha pregio e deve essere disattesa;
al riguardo, è sufficiente osservare che il consolidato orientamento della Suprema Corte, quanto alla soggettività passiva, propugna il canone secondo cui è pienamente legittima ed efficace l'emissione della cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata e concernente la sua posizione fiscale sino al momento della fusione, ferma restando la legittimazione passiva, con riferimento alla notifica della cartella, della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali dell'incorporata (ex multis Cassazione nr. 1672 del 2025). Nel caso specifico il descritto principio è stato correttamente applicato dall'Agenzia delle Entrate, posto che la cartella è stata intestata alla società incorporata, trattandosi di annualità 2017, ma notificata alla compagine incorporante quale legittimata passiva. Anche la seconda doglianza non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici, poiché, a prescindere dalla circostanza che l'Ufficio ha dato dimostrazione della notifica della comunicazione di irregolarità in data 15.07.2021 alla società incorporata, tramite consegna ad un addetto all'azienda, circostanza che lascia presumere con ragionevole certezza come il menzionato avviso sia comunque entrato nella cognizione anche dell'incorporante, preme evidenziare che, in ogni caso, l'avviso bonario non è mai obbligatorio in caso di omesso o tardivo versamento risultante dal controllo automatizzato della dichiarazione presentata dall'interessato, sul rilievo assorbente che in siffatta evenienza non sussiste alcuna incertezza o dubbio di valutazione considerato che i dati sono stati indicati dallo stesso contribuente (ex multis
Cassazione, nnrr. 12023 del 2015 e 1711 del 2018), per cui le relative somme possono essere iscritte direttamente a ruolo. Anche l'ultima eccezione, infine, non merita l'adesione del Collegio atteso che, per un verso, alla luce del consolidato indirizzo ermeneutico propugnato dalla Corte di legittimità sul punto (ex multis
Cassazione, SS.UU., nnrr. 8814 del 2008 e 25790 del 2009, Sezioni semplici, nnrr. 10547 del 2019 e 13815 del 2021), laddove le sanzioni e gli interessi si riferiscano nel ruolo ad un tributo, e quindi non vengano richiesti autonomamente, il termine di prescrizione dei medesimi segue quello del tributo al quale sono intimamente collegati quali accessori, trattandosi di obbligazione a carattere unitario ed inscindibile, per altro verso, la notifica dell'intimazione si rivela assolutamente tempestiva. Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la società ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 3.000,00 (tremila//00).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 3.000,00 (tremila//00)
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Roberto Proietti)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
PARISI TOMMASO, OR
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5524/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220112097000000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, in qualità di compagine incorporante, ha impugnato la cartella di pagamento nr.
097202201120970000, intestata alla compagine incorporata, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione
e notificata il 22.02.2025 per omesso versamento IRPEF concernente ritenute su addizionali comunale e regionale, nonché altre ritenute ed imposte sostitutive varie, anno 2017, oltre sanzioni ed interessi, in seguito al controllo automatizzato sul Modello 770/2018 svolto ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. nr. 600 del
1973. La difesa di parte attrice, in particolare, ha eccepito la nullità della notifica del provvedimento impugnato in quanto effettuata nei confronti di una società estinta per effetto di fusione per incorporazione avvenuta il
22.09.2020, l'omesso invio alla società incorporante dell'avviso bonario, la nullità dell'avviso bonario notificato il 15.07.2021 alla società incorporata ormai estinta e la prescrizione delle sanzioni e degli interessi atteso il termine quinquennale. In data 04.04.2025 ha versato in atti una memoria illustrativa, in cui ha precisato ulteriormente le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma II, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 02.04.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la prima censura sollevata da parte attrice non ha pregio e deve essere disattesa;
al riguardo, è sufficiente osservare che il consolidato orientamento della Suprema Corte, quanto alla soggettività passiva, propugna il canone secondo cui è pienamente legittima ed efficace l'emissione della cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata e concernente la sua posizione fiscale sino al momento della fusione, ferma restando la legittimazione passiva, con riferimento alla notifica della cartella, della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali dell'incorporata (ex multis Cassazione nr. 1672 del 2025). Nel caso specifico il descritto principio è stato correttamente applicato dall'Agenzia delle Entrate, posto che la cartella è stata intestata alla società incorporata, trattandosi di annualità 2017, ma notificata alla compagine incorporante quale legittimata passiva. Anche la seconda doglianza non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici, poiché, a prescindere dalla circostanza che l'Ufficio ha dato dimostrazione della notifica della comunicazione di irregolarità in data 15.07.2021 alla società incorporata, tramite consegna ad un addetto all'azienda, circostanza che lascia presumere con ragionevole certezza come il menzionato avviso sia comunque entrato nella cognizione anche dell'incorporante, preme evidenziare che, in ogni caso, l'avviso bonario non è mai obbligatorio in caso di omesso o tardivo versamento risultante dal controllo automatizzato della dichiarazione presentata dall'interessato, sul rilievo assorbente che in siffatta evenienza non sussiste alcuna incertezza o dubbio di valutazione considerato che i dati sono stati indicati dallo stesso contribuente (ex multis
Cassazione, nnrr. 12023 del 2015 e 1711 del 2018), per cui le relative somme possono essere iscritte direttamente a ruolo. Anche l'ultima eccezione, infine, non merita l'adesione del Collegio atteso che, per un verso, alla luce del consolidato indirizzo ermeneutico propugnato dalla Corte di legittimità sul punto (ex multis
Cassazione, SS.UU., nnrr. 8814 del 2008 e 25790 del 2009, Sezioni semplici, nnrr. 10547 del 2019 e 13815 del 2021), laddove le sanzioni e gli interessi si riferiscano nel ruolo ad un tributo, e quindi non vengano richiesti autonomamente, il termine di prescrizione dei medesimi segue quello del tributo al quale sono intimamente collegati quali accessori, trattandosi di obbligazione a carattere unitario ed inscindibile, per altro verso, la notifica dell'intimazione si rivela assolutamente tempestiva. Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la società ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 3.000,00 (tremila//00).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 3.000,00 (tremila//00)
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Roberto Proietti)