Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 24/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1984 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Vice Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1
Amministrazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arianna Balducci e Stefania Rocci come da procura in atti OPPONENTE
E
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Antonelli come da procura in atti
OPPOSTA
NONCHE'
P.I. ), in persona del legale rappresentante "pro tempore" Controparte_2 P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, l' (di seguito nonché la Controparte_1 CP_3 CP_2
chiedendo - previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme
[...]
del G.E. per l'importo di euro 42.096,65, notificatale il 12.1.2023 - dichiararsi la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza medesima.
A sostegno, l'opponente deduceva di non essere comparsa all'udienza fissata per l'accertamento dell'obbligo del terzo a causa di un problema di gestione del traffico internet che le aveva impedito di acquisire tempestiva conoscenza della mail pec inviatale dalla da cui risultava che il G.E. CP_3
aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
precisava, quindi, che solo a seguito della notifica dell'ordinanza di assegnazione aveva preso visione del fascicolo telematico, così avvedendosi dell'avvenuta notifica effettuata dalla CP_3
Nel merito, l'opponente deduceva di avere sottoscritto con la in data 20 settembre 2019, CP_2
un contratto di affitto di azienda della durata di anni cinque, per il canone mensile di euro 6.700,00, negozio che successivamente le parti avevano deciso di risolvere, pervenendo il 17 luglio 2020 ad un accordo transattivo con cui erano stati definiti tutti i reciproci rapporti, anche contabili, per cui la non vantava alcun credito nei confronti della stessa CP_2 Pt_1
L'istante aggiungeva che la mancata iscrizione di tale scrittura presso la Camera di Commercio - contestata dalla davanti al G.E. - era dipesa da un disguido burocratico dovuto alle numero- CP_3
se sospensioni a seguito della pandemia da Covid;
sosteneva, quindi, la mancanza non solo di un credito della nei suoi confronti ma anche del rapporto da cui deriverebbe il credito stesso. CP_2
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il CP_3
rigetto; restava, invece, contumace la benchè regolarmente citata. CP_2
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ed invero, la pone a fondamento della propria opposizione le medesime circostanze Pt_1
fatte valere davanti al G.E. nella fase cautelare volta ad ottenere la sospensione dell'ordinanza di assegnazione delle somme, istanza in quella sede rigettata con argomentazioni che il Tribunale condivide.
Ed invero, privo di pregio è il motivo relativo alla sussistenza del "problema informatico di gestione del traffico via internet”, che avrebbe impedito all'odierna opponente di venire a conoscenza della
2 disposta integrazione del contraddittorio, poichè l'email inviata dalla non sarebbe pervenuta CP_3
al destinatario.
Infatti, trattasi di assunto non solo non dimostrato ma smentito dalla documentazione prodotta dalla da cui emerge, in particolare, che il domicilio digitale della presso il quale CP_3 Parte_1 effettuare le comunicazioni di legge – – è lo stesso al quale sono stati Email_1 notificati sia l'atto di pignoramento presso terzi che il verbale di udienza del 25.10.2022 con cui il
G.E. disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società opponente, rinviando la causa al successivo 1 dicembre (doc. 4 allegato dall' . CP_3
Dalle prodotte ricevute di consegna e accettazione risulta quindi che sia l'atto di pignoramento che il verbale di udienza sono stati tempestivamente e regolarmente notificati alla sul Parte_1
punto, si ricorda che "nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico"
(Cass. n. 31045/21, n. 21560/2019, n. 25819/2017), prova che nella specie è del tutto mancata.
Pertanto, nel momento in cui al mittente sono pervenute entrambe le ricevute, come avvenuto nel caso che ci occupa, la notifica si ha per effettuata e perfezionata.
Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, riguardante il merito, il credito vantato dalla (debitrice) nei confronti della terza pignorata di cui è stata disposta l'assegnazione in CP_2 Pt_1
favore del creditore procedente scaturisce da un contratto di affitto di azienda intercorso tra CP_3
le medesime società; sul punto, il G.E., nell'ordinanza cautelare, ha correttamente affermato che nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo si applicano le regole ordinarie in tema di onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 cc.
A mente dell'art. 548 cpc, nel caso in cui il terzo non compare alla nuova udienza (come appositamente fissata, nella specie), il credito pignorato si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Nel caso in esame, la mancata comparizione del terzo ha comportato la non Parte_1 contestazione e l'accertamento del credito pignorato così come dimostrato dal creditore procedente che, depositando il contratto di affitto di azienda, ha compiutamente adempiuto all'onere CP_3
probatorio a suo carico. Infatti, il contratto stipulato tra e dal quale si CP_2 Parte_1
3 evincono la durata, l'importo totale del corrispettivo, l'entità del canone e dei ratei, è indubbiamente idoneo a costituire prova certa del credito.
Pure infondate sono le argomentazioni di parte opponente relative alla mancata iscrizione della disdetta del contratto di affitto presso la Camera di Commercio, che sarebbe "il frutto di un disguido burocratico dovuto alle numerose sospensioni a seguito al (del) Covid 19" (così nell'atto di citazione).
Ed invero, da un lato non è dato riscontrare alcuna normativa che abbia previsto una sospensione di tal fatta e, dall'altro, il periodo emergenziale è cessato il 31 marzo 2022 (D.L. n. 24/2022), mentre il pignoramento presso terzi è stato notificato alla il 29 aprile seguente e, dunque, circa un Pt_1
mese dopo la suddetta cessazione.
Senza considerare che, come risulta dalla visura storica dell'opponente (all. 4 alla comparsa di costituzione della , il Covid non ha comunque impedito iscrizioni e comunicazioni che nel CP_3
periodo emergenziale (31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022) hanno interessato la Pt_1
Da tanto consegue che la mancata registrazione presso la competente Camera di Commercio del recesso dal contratto di affitto (procedura asseritamente attivata solo all'epoca della citazione, come affermato dall'opponente, senza tuttavia, alcuna risultanza documentale), consentiva di ritenere il contratto stesso ancora in essere, valido ed efficace, con sua conseguente inopponibilità nei confronti dei terzi, quali il creditore procedente CP_3
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'assunto dell'odierna istante è privo di pregio.
Di qui l'integrale rigetto dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite tra le parti costituite, liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Daniele Antonelli.
Nulla per le spese tra l'opponente e la rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
nonché della ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così
[...] Controparte_2
provvede:
a) rigetta l'opposizione;
4 b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell' Controparte_1
, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con
[...]
distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Daniele Antonelli;
c) nulla per le spese tra l'opponente e la Controparte_2
Così deciso in Pescara, il 21 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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