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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 618/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 618/2025, promossa con ricorso depositato il 14/02/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio il 14 maggio 1977
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Rita Bottoli del foro di Varese
e
2) Parte_2
nata Torino il 08/03/1974
cittadina: isc. Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Rita Bottoli del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cadegliano VI (Va), in data 22 settembre 2007 (anno 2007 atto n. 6 parte II serie A )
separati con sentenza n. 484/2024 del 06/05/2024 (passata in giudicato il 10/12/2024, v. documenti in atti).
con i seguenti figli minorenni:
pagina 1 di 4 nato a [...] il [...] Per_1
nata Varese il 17/10/2011 Per_2
nato a [...] il [...]. Per_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/02/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Previa declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Le parti continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori nato a [...] il 12/05/ Per_1
2008, nata a [...] il 17/102011 e nato a [...] il [...], con Per_4 Per_3 collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
salvo accordi diversi assunti dalle parti e tenuto conto dell'interesse e delle esigenze dei figli minori, il padre potrà vedere i figli:
a) a fine settimana alternate dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera ore 20;
b) nella settimana in cui il weekend è di pertinenza della madre, il martedì dall'uscita della scuola con accompagnamento a scuola la mattina dopo;
c) nella settimana in cui il weekend sia di pertinenza del padre, il martedì dalla fine della scuola sino alle 21 con accompagnamento a casa della madre;
d) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre o dal 31 dicembre fino al 6 gennaio, alternandosi con l'altro genitore;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal
Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola;
f) durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
il padre si impegna a versare la somma di € 1.200 complessiva per tutti e tre i figli, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT ( prima rivalutazione maggio 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo le linee Guida in uso al Tribunale di Varese;
pagina 2 di 4 gli assegni famigliari erogati dalle autorità svizzere e l'assegno unico italiano verranno ripartiti al 50% tra i genitori;
la sig. avrà diritto a percepire un assegno divorzile ex art. 5, VI comma legge Parte_2
898/70 e successive modifiche. dell'importo di € 400 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge ( prima rivalutazione maggio 2025).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 22 settembre 2007, in Cadegliano VI (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Cadegliano VI (VA) (anno 2007, atto n. 6 , parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 618/2025, promossa con ricorso depositato il 14/02/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio il 14 maggio 1977
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Rita Bottoli del foro di Varese
e
2) Parte_2
nata Torino il 08/03/1974
cittadina: isc. Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Rita Bottoli del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cadegliano VI (Va), in data 22 settembre 2007 (anno 2007 atto n. 6 parte II serie A )
separati con sentenza n. 484/2024 del 06/05/2024 (passata in giudicato il 10/12/2024, v. documenti in atti).
con i seguenti figli minorenni:
pagina 1 di 4 nato a [...] il [...] Per_1
nata Varese il 17/10/2011 Per_2
nato a [...] il [...]. Per_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/02/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Previa declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Le parti continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori nato a [...] il 12/05/ Per_1
2008, nata a [...] il 17/102011 e nato a [...] il [...], con Per_4 Per_3 collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
salvo accordi diversi assunti dalle parti e tenuto conto dell'interesse e delle esigenze dei figli minori, il padre potrà vedere i figli:
a) a fine settimana alternate dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera ore 20;
b) nella settimana in cui il weekend è di pertinenza della madre, il martedì dall'uscita della scuola con accompagnamento a scuola la mattina dopo;
c) nella settimana in cui il weekend sia di pertinenza del padre, il martedì dalla fine della scuola sino alle 21 con accompagnamento a casa della madre;
d) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre o dal 31 dicembre fino al 6 gennaio, alternandosi con l'altro genitore;
e) durante le festività pasquali, ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal
Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola;
f) durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
il padre si impegna a versare la somma di € 1.200 complessiva per tutti e tre i figli, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT ( prima rivalutazione maggio 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo le linee Guida in uso al Tribunale di Varese;
pagina 2 di 4 gli assegni famigliari erogati dalle autorità svizzere e l'assegno unico italiano verranno ripartiti al 50% tra i genitori;
la sig. avrà diritto a percepire un assegno divorzile ex art. 5, VI comma legge Parte_2
898/70 e successive modifiche. dell'importo di € 400 mensili, oltre rivalutazione ISTAT come per legge ( prima rivalutazione maggio 2025).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 22 settembre 2007, in Cadegliano VI (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Cadegliano VI (VA) (anno 2007, atto n. 6 , parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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