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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/05/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 5479/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Micaela Controparte_1 P.IVA_1
C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
22.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 01.10.2020, impugnava la sentenza n. Parte_1
2486/20, emessa dal Giudice di pace di Nola in data 19.08.2020, con la quale era stata rigettata la domanda formulata dalla stessa nei confronti di nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 23.02.2017, alle ore 17.00 circa, in Terzigno, alla via Carlo Alberto, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da una Fiat 500, di colore scuro;
• in conseguenza del fatto subiva lesioni al ginocchio, alla spalla e al polso destro;
• non era possibile identificare l'autoveicolo, né il suo conducente.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale patito, quantificato entro i limiti della competenza del Giudice adito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione. In particolare, affermava che, alla luce dell'istruttoria espletata, non risulta provata la dinamica prospettata in citazione, dovendosi ritenere inattendibili i testi escussi.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
• difetto di motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.;
• erronea motivazione della sentenza, nella parte in cui ha affermato l'inattendibilità dei testi escussi;
• mancata motivazione in relazione alla attività svolta dal consulente d'ufficio.
1.4 – Con comparsa depositata in data 05.01.2021, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., e l'inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, argomentava circa l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,.
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 19.08.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 01.10.2020; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.,
2 poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 05.10.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., inoltre, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Sempre in via preliminare, si osserva che all'interno del fascicolo di primo grado non è presente la produzione attorea, non depositata in appello.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il Giudice
d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.
6645).
Conseguentemente, nel caso di specie, non essendo stato allegato lo smarrimento di tale produzione, è comunque possibile procedere all'esame dell'impugnazione.
3 3 – Nel merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Ricorre, dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza, qualora essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cassazione civile sez. I, 06/08/2024, n. 22156).
3.2 – Nel caso di specie, il vizio appena prospettato non sussiste, poiché il Giudice di prime cure ha argomentato il proprio convincimento, evidenziando le ragioni che lo hanno indotto ad affermare l'inattendibilità dei testi escussi e a rigettare la domanda. Risulta soddisfatto, quindi, il requisito della “sufficiente” motivazione previsto dagli artt. 161 comma 2 c.p.c. e 132 comma 2
n. 4 c.p.c., oltre che dall'art. 111 Cost..
Il primo motivo di appello, quindi, deve essere rigettato.
4 – Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato l'inattendibilità dei testi escussi.
Neppure tale doglianza può essere condivisa.
4.1 – In effetti, l'odierno appellante, al fine di provare il sinistro descritto all'interno dell'atto di citazione, ha chiesto l'escussione di due testi, e condivisibilmente Tes_1 Tes_2
ritenute inattendibili dal Giudice di Pace, alla luce della genericità e della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle stesse.
Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che
4 anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
4.2 – Nel caso di specie, deve essere evidenziato, anzitutto, che la teste è la figlia Tes_1 dell'odierno appellante;
lo stretto legame di parentela sussistente con la parte processuale costituisce un significativo elemento soggettivo di inattendibilità delle sue dichiarazioni. Tale inattendibilità, del resto, si desume anche dall'oggettiva genericità delle dichiarazioni rese dalla testimone, che, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, non ha chiarito in quale punto è stato colpito il danneggiato, limitandosi ad affermare che l'autovettura ha colpito la vittima con la propria “parte anteriore sinistra”; inoltre, non ha precisato da che lato suo padre è caduto al suolo, generando incertezze in merito alle modalità dell'impatto.
Allo stesso modo, la ricostruzione del sinistro prospettata da è oggettivamente Tes_2
inattendibile, poiché è incompleta, in quanto la stessa non ha specificato da che lato è caduta la vittima, impedendo di verificare se tale caduta sia compatibile con le lesioni riportate.
Del resto, le significative contraddizioni sussistenti tra le dichiarazioni delle due testimoni escusse costituiscono elementi oggettivi di inattendibilità delle medesime.
In primo luogo, infatti, si evidenzia che ha dichiarato che non sono intervenute altre Tes_1
persone a soccorrere suo padre, riferendo di non ricordare se circolassero altre auto.
[...]
invece, ha affermato che, al momento del sinistro, il veicolo danneggiante le era appena Tes_2
passato davanti, per cui ella si trovava dietro il medesimo;
ha ricordato di essersi avvicinata alla vittima del sinistro per prestare i primi soccorsi e di aver lasciato i propri recapiti alla figlia del danneggiato. In altri termini, la prima teste ha escluso l'intervento di altre persone, ma è stata contraddetta dalla seconda, che ha affermato di essere intervenuta sul posto e di aver anche interloquito con la figlia della vittima.
In secondo luogo, ha evidenziato che il veicolo danneggiante “proveniva dal senso Tes_1 opposto” rispetto alla sua visuale e che, da quella prospettiva, il danneggiato stava attraversando da sinistra a destra. Anche ha affermato che la vittima stava attraversando da Tes_2
sinistra a destra, ma ha sostenuto che la sua prospettiva era inversa rispetto a quella della prima teste, in quanto si trovava dietro il veicolo danneggiante, che l'aveva appena superata. È evidente,
5 dunque, che le due testimoni si sono contraddette in merito al senso di attraversamento seguito dal pedone, giacché hanno indicato la stessa direzione, pur trovandosi su lati opposti.
4.3 – In definitiva, dunque, l'imprecisione delle dichiarazioni testimoniali, unitamente alle contraddizioni sussistenti, impongono di affermare l'inattendibilità delle stesse;
esse, dunque, sono inidonee provare la dinamica del sinistro per cui è causa.
Pertanto, la domanda è stata correttamente rigettata dal Giudice di prime cure.
5 – In definitiva, i primi due motivi d'appello devono essere rigettati;
ciò implica l'assorbimento del terzo motivo di gravame, atteso che la rilevata mancanza di prove relative alla sussistenza del sinistro rende superflua, ai fini della decisione, l'analisi delle risultanze della CTU.
In effetti, la compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica descritta all'interno dell'atto di citazione, pur essendo stata affermata dal CTU, è del tutto irrilevante, atteso che non è stata provata l'effettiva verificazione del sinistro.
6 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
6.1 – Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c., richiesta da parte appellata, non essendo stata allegata e provata la sussistenza di un danno scaturente dalla condotta processuale dell'appellante (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, n. 15175).
Si ritiene, inoltre, che non sussistano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., non essendo provata la mala fede o la colpa grave del medesimo, alla luce della controvertibilità della valutazione della prova testimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n. 29831; Cassazione civile sez. un., 20/04/2018, n. 9912).
6.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- rigetta la domanda formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 12/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 5479/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLANTE
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Micaela Controparte_1 P.IVA_1
C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
22.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 01.10.2020, impugnava la sentenza n. Parte_1
2486/20, emessa dal Giudice di pace di Nola in data 19.08.2020, con la quale era stata rigettata la domanda formulata dalla stessa nei confronti di nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• in data 23.02.2017, alle ore 17.00 circa, in Terzigno, alla via Carlo Alberto, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da una Fiat 500, di colore scuro;
• in conseguenza del fatto subiva lesioni al ginocchio, alla spalla e al polso destro;
• non era possibile identificare l'autoveicolo, né il suo conducente.
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale patito, quantificato entro i limiti della competenza del Giudice adito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione. In particolare, affermava che, alla luce dell'istruttoria espletata, non risulta provata la dinamica prospettata in citazione, dovendosi ritenere inattendibili i testi escussi.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
• difetto di motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.;
• erronea motivazione della sentenza, nella parte in cui ha affermato l'inattendibilità dei testi escussi;
• mancata motivazione in relazione alla attività svolta dal consulente d'ufficio.
1.4 – Con comparsa depositata in data 05.01.2021, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., e l'inammissibilità del gravame, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, argomentava circa l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,.
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 19.08.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 01.10.2020; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.,
2 poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 05.10.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., inoltre, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Sempre in via preliminare, si osserva che all'interno del fascicolo di primo grado non è presente la produzione attorea, non depositata in appello.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il Giudice
d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.
6645).
Conseguentemente, nel caso di specie, non essendo stato allegato lo smarrimento di tale produzione, è comunque possibile procedere all'esame dell'impugnazione.
3 3 – Nel merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
3.1 – Al riguardo, si evidenzia che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, il vizio di motivazione sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Ricorre, dunque, il vizio di motivazione apparente della sentenza, qualora essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cassazione civile sez. I, 06/08/2024, n. 22156).
3.2 – Nel caso di specie, il vizio appena prospettato non sussiste, poiché il Giudice di prime cure ha argomentato il proprio convincimento, evidenziando le ragioni che lo hanno indotto ad affermare l'inattendibilità dei testi escussi e a rigettare la domanda. Risulta soddisfatto, quindi, il requisito della “sufficiente” motivazione previsto dagli artt. 161 comma 2 c.p.c. e 132 comma 2
n. 4 c.p.c., oltre che dall'art. 111 Cost..
Il primo motivo di appello, quindi, deve essere rigettato.
4 – Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato l'inattendibilità dei testi escussi.
Neppure tale doglianza può essere condivisa.
4.1 – In effetti, l'odierno appellante, al fine di provare il sinistro descritto all'interno dell'atto di citazione, ha chiesto l'escussione di due testi, e condivisibilmente Tes_1 Tes_2
ritenute inattendibili dal Giudice di Pace, alla luce della genericità e della contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle stesse.
Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che
4 anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
4.2 – Nel caso di specie, deve essere evidenziato, anzitutto, che la teste è la figlia Tes_1 dell'odierno appellante;
lo stretto legame di parentela sussistente con la parte processuale costituisce un significativo elemento soggettivo di inattendibilità delle sue dichiarazioni. Tale inattendibilità, del resto, si desume anche dall'oggettiva genericità delle dichiarazioni rese dalla testimone, che, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, non ha chiarito in quale punto è stato colpito il danneggiato, limitandosi ad affermare che l'autovettura ha colpito la vittima con la propria “parte anteriore sinistra”; inoltre, non ha precisato da che lato suo padre è caduto al suolo, generando incertezze in merito alle modalità dell'impatto.
Allo stesso modo, la ricostruzione del sinistro prospettata da è oggettivamente Tes_2
inattendibile, poiché è incompleta, in quanto la stessa non ha specificato da che lato è caduta la vittima, impedendo di verificare se tale caduta sia compatibile con le lesioni riportate.
Del resto, le significative contraddizioni sussistenti tra le dichiarazioni delle due testimoni escusse costituiscono elementi oggettivi di inattendibilità delle medesime.
In primo luogo, infatti, si evidenzia che ha dichiarato che non sono intervenute altre Tes_1
persone a soccorrere suo padre, riferendo di non ricordare se circolassero altre auto.
[...]
invece, ha affermato che, al momento del sinistro, il veicolo danneggiante le era appena Tes_2
passato davanti, per cui ella si trovava dietro il medesimo;
ha ricordato di essersi avvicinata alla vittima del sinistro per prestare i primi soccorsi e di aver lasciato i propri recapiti alla figlia del danneggiato. In altri termini, la prima teste ha escluso l'intervento di altre persone, ma è stata contraddetta dalla seconda, che ha affermato di essere intervenuta sul posto e di aver anche interloquito con la figlia della vittima.
In secondo luogo, ha evidenziato che il veicolo danneggiante “proveniva dal senso Tes_1 opposto” rispetto alla sua visuale e che, da quella prospettiva, il danneggiato stava attraversando da sinistra a destra. Anche ha affermato che la vittima stava attraversando da Tes_2
sinistra a destra, ma ha sostenuto che la sua prospettiva era inversa rispetto a quella della prima teste, in quanto si trovava dietro il veicolo danneggiante, che l'aveva appena superata. È evidente,
5 dunque, che le due testimoni si sono contraddette in merito al senso di attraversamento seguito dal pedone, giacché hanno indicato la stessa direzione, pur trovandosi su lati opposti.
4.3 – In definitiva, dunque, l'imprecisione delle dichiarazioni testimoniali, unitamente alle contraddizioni sussistenti, impongono di affermare l'inattendibilità delle stesse;
esse, dunque, sono inidonee provare la dinamica del sinistro per cui è causa.
Pertanto, la domanda è stata correttamente rigettata dal Giudice di prime cure.
5 – In definitiva, i primi due motivi d'appello devono essere rigettati;
ciò implica l'assorbimento del terzo motivo di gravame, atteso che la rilevata mancanza di prove relative alla sussistenza del sinistro rende superflua, ai fini della decisione, l'analisi delle risultanze della CTU.
In effetti, la compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica descritta all'interno dell'atto di citazione, pur essendo stata affermata dal CTU, è del tutto irrilevante, atteso che non è stata provata l'effettiva verificazione del sinistro.
6 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
6.1 – Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c., richiesta da parte appellata, non essendo stata allegata e provata la sussistenza di un danno scaturente dalla condotta processuale dell'appellante (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, n. 15175).
Si ritiene, inoltre, che non sussistano i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., non essendo provata la mala fede o la colpa grave del medesimo, alla luce della controvertibilità della valutazione della prova testimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n. 29831; Cassazione civile sez. un., 20/04/2018, n. 9912).
6.2 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- rigetta la domanda formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 12/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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