CASS
Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2024, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi riuniti iscritti al n. 3203/2023 R.G. ed al n. 3244/2023 R.G. proposti il primo da: AVV. SCARABINO PIETRO GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 12, presso lo studio dell’avvocato FALVELLA NICOLA ([...]) rappresentato e difeso da sé stesso ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE -intimate- avverso la SENTENZA di COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA sez. staccata di SALERNO n. 6723/2022 depositata il 13/10/2022. Civile Sent. Sez. 5 Num. 4947 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: DI PISA FABIO Data pubblicazione: 23/02/2024 2 di 12 ed il secondo proposto da: AVV. SCARABINO PIETRO GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 12, presso lo studio dell’avvocato FALVELLA NICOLA ([...]) rappresentato e difeso da sé stesso ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA Sez. staccata SALERNO n. 6723/2022 depositata il 12/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 e e successivamente, in riconvocazione, il 13 febbraio 2024, dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del primo ricorso nonché per il rigetto del successivo ricorso, previa riunione dei due procedimenti FATTI DI CAUSA 1. L’ Avvocato Pietro Giulio Scarabino, con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ed ad Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Salerno impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, la cartella di pagamento n. 100 2020 0000591157000 per l’ importo di € 289,80 con la quale, a seguito del ruolo n. 2019/001010 reso esecutivo in data 13.11.2019 emesso da "Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Salerno" gli era stato ingiunto di pagare la somma € 292,19 per "registrazione atti giudiziari anno 2018 – somme dovute a seguito di avviso di 3 di 12 liquidazione n. 000004476 registrazione atto giudiziario emesso da Tribunale di Salerno". 1.1. Il contribuente eccepiva l'illegittimità e l’infondatezza della pretesa in quanto la cartella impugnata faceva riferimento ad un prodromico avviso di liquidazione, per imposta di registro, già annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con sentenza n. 1749/2019 depositata in data 17/06/2019 e non impugnata dall'ente impositore. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio ed la liquidazione del risarcimento del danno da determinare in via equitativa, stante la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la mala fede e la violazione del grado minimo di diligenza. 2. Nelle more dei tempi della mediazione l’ Agenzia delle Entrate comunicava di aver provveduto allo sgravio della cartella per l'importo di € 275,60 così specificato: € 200,00 per tributo, € 60,00 per sanzioni, € 6,90 per interessi, € 8,75 per notifica mentre a dire del ricorrente nessun provvedimento, nei termini del reclamo, veniva adottato e perveniva da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione. 3. La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo l'improcedibilità del ricorso perché depositato prima del tempo previsto per la definizione della procedura di mediazione e rappresentando la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio. Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 20/10/2020 insistendo per la declaratoria di cessazione della materia state l’ intervenuto sgravio integrale della cartella. 4. La Commissione adita dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. 5. Proposto appello da parte del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza, n. 6723/4/2022, 4 di 12 depositata il 13/10/2022 e non notificata, rigettava l’appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite. 6. Contro detta sentenza l’ Avvocato Pietro Giulio Scarabino ha proposto ricorso per cassazione (R.G. 3203/2023) affidato a quattro motivi illustrati con successiva memoria. 6.1. Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate sono rimaste intimate. 7. Contro la medesima sentenza l’ Avvocato Pietro Giulio Scarabino ha proposto altro (identico) ricorso per cassazione (R.G. 3244/2023), successivamente depositando memoria contenente: “istanza annullamento deposito telematico”. 7.1. Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi R.G. 3203/2023 e R.G. 3244/2023, ai sensi dell’ art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza. 2. Va, quindi, rilevato che con il primo motivo (del ricorso R.G. 3203/2023) il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione alle proposte censure. Rileva che la sentenza di primo grado era stata impugnata nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite con rigetto della domanda di risarcimento del danno sulla scorta dei seguenti motivi: a) violazione degli artt. 12, 17-bis, comma 2 e 18 del d.lgs. n. 546/1992 perché il ricorso era stato legittimamente proposto e procedibile nei confronti del contradittore principale (l'Agenzia Entrate Riscossione) che aveva provveduto allo sgravio della cartella impugnata e degli oneri connessi di sua competenza, solo in data 10.10.2022 ben oltre i termini di sospensione ancorché 5 di 12 dilatati per effetto del Covid, a nulla rilevando lo sgravio della sola imposta di registro adottato dall'Agenzia delle Entrate, mero terzo chiamato in causa;
b) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. dal momento che la Commissione Tributaria Regionale non si era pronunziata sulla circostanza che, già prima della formazione del ruolo, l'Agenzia delle Entrate era a conoscenza che l'imposta di registro era stata già annullata da una precedente sentenza tributaria ben nota all'Ufficio, divenuta giudicato per cui non doveva procedere alla sua nuova imposizione, circostanza questa che la stessa Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto nelle proprie controdeduzioni ove aveva ammesso l'evidente errore sulla formazione del ruolo;
c) violazione dell'art. 2043 cod. civ. e dell’ art. 59 d.P.R. 602/73 laddove era stato negato il risarcimento in presenza del riconosciuto errore dell'Agenzia delle Entrate, tutte censure non esaminate dai giudici di appello i quali si erano soffermati, in modo erroneo, sulla mera questione della inammissibilità/improcedibilità del ricorso originario perché lo sgravio dell'imposta emesso dall'Ufficio era intervenuto nei tempi di sospensione previsti dalla normativa Covid. 3. Con il secondo motivo del medesimo ricorso il contribuente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. 546/92, art. 92 cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 111 Cost. in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che nel caso di illegittimità della pretesa di pagamento, il contribuente aveva il diritto di richiedere il pagamento delle spese processuali e la disposta compensazione delle spese di giudizio (delibata in primo grado ed espressamente impugnata in secondo grado) era manifestamente illegittima non solo perché il contenzioso (pur anche nella sua fase pre-contenziosa) non doveva sorgere, stante l'acclarato e 6 di 12 riconosciuto errore dell'Ufficio nella formazione del ruolo, ma anche perché la formula usata dalla Commissione Tributaria Regionale (mancando ogni e qualsiasi responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma 3, cod. proc. civ.) non rientrava in alcuno dei parametri fissati dalla legge né era conforme ai principi di diritto fissati dalla massima giurisprudenza di legittimità in materia. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, secondo comma, cod. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ, 15, commi 1 e 2-ter), d.lgs. 546/92, nonché D.M. n. 55 (artt. 4 e 5) relativamente alla statuizione di condanna parte al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti appellate liquidate in euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione". Rileva che palesemente si trattava “di una determinazione contraddittoria rispetto a quanto delibato in primo grado - ove si era esclusa qualsiasi responsabilità ex art. 96/3 cpc - ed immotivata in quanto omette del tutto di indicare gli elementi da cui il giudicante ha tratto la propria convinzione anche rispetto alla nota spese depositata dall'Agenzia delle Entrate indicate in € 340,00 ed alla generica richiesta ex art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. 546/92 dell'Agenzia Entrate Riscossione”. 5. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione apparente, error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4) d. lgs. 546/92, art. 132 cod. proc. civ ed art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., osservando che la condanna alle spese era priva di ogni motivazione, sì da non consentire di comprenderne la quantificazione globale carente di ogni distinzione fra onorari, rimborsi, spese ed accessori. 6. Il ricorso suindicato deve essere respinto per le ragioni appresso specificate. 7 di 12 7. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono privi di fondamento. 7.1. Va premesso che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (tra le tante: Cass., Sez. 2, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass. Sez. 6-5, 16 marzo 2022, nn. 8523, 8524 e 8534; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, nn. 13297, 13298 e 13299). Pertanto, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3, 29 gennaio 2021, n. 2151). Ed è stato quindi ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che 8 di 12 tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^ - 1, 4 giugno 2019, n. 15255) Per cui, la violazione dell'art. 112 cod. proc.. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un'espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l'implicita reiezione (tra le ultime: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19502). 7.2. Occorre, pure, evidenziare che, in riferimento al regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (tra le molte: Cass. n. 19613/2017). 7.3. Orbene, ad avviso di questo Collegio, non vi è stata alcuna violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha (anche implicitamente) respinto tutte le censure ritenendo corretta la compensazione in primo grado ed il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dal contribuente. Peraltro le censure finiscono per impingere in profili fattuali (tempistica dello sgravio ai fini della verifica della c.d. soccombenza 9 di 12 virtuale) rispetto ai quali il ricorso si appalesa privo di autosufficienza. 8. Il terzo e il quarto motivo, anch’ essi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere privi di fondamento. 8.1. Occorre, invero, premettere che la motivazione sulle spese non può ritenersi illegittima e meramente “apparente” anche considerato che le censure appaiono prive di autosufficienza (non essendo stata riprodotta la nota spese dell’ ufficio che asseritamente sarebbe stata disattesa dai giudici di merito). 8.2. Va del resto precisato che in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01), ipotesi non ravvisabile nella fattispecie in esame. 8.3. Quanto alla censura concernente la liquidazione da parte della Commissione Tributaria Regionale delle spese di secondo grado in favore delle parti resistenti ancorché costituitesi soltanto a mezzo funzionari, questa Corte ha chiarito che in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti 10 di 12 interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario 'rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24675 del 23/11/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021). Privo di pregio, appare, dunque il richiamo, operato nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai principi fissati dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9900 del 15 aprile 2021 la quale ha affermato che il contribuente non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l’ente pubblico si è difeso con un suo funzionario, precisando che gli enti pubblici non possono chiedere il pagamento dei compensi e dei diritti dei procuratori e degli avvocati se si sono difesi da propri dipendenti, trattandosi di controversia non riguardante le cause tributarie (quale quella in esame) per le quali opera, per espressa previsione normativa, una diversa disciplina. 8.4. Va, infine, precisato che deve ritenersi, in assenza di indicazione di esborsi e/spese vive, che sono stati liquidati solamente i compensi e non anche spese e/o accessori, apparendo priva di pregio la contestazione circa la mancata specificazione delle singole voci. 9. Sulla scorta delle considerazioni il suindicato ricorso deve essere, pertanto, rigettato, dovendosi dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. 9.1. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Agenzia delle Entrate. 10. Per quanto concerne il successivo ricorso (R.G. 3244/2023) va, in primo luogo, rilevato che il ricorrente con l’ istanza sopra indicata, 11 di 12 nel premettere che il ricorso in questione costituiva un duplicato di analogo ricorso iscritto al R.G. n. 3203/2023, depositato in data 08.03.2023, la cui “comunicazione di successo” era pervenuta tardivamente inducendolo, “erroneamente nella convinzione di mancato deposito, alla sua ripetizione” ne ha chiesto: “l'annullamento e rifiuto di accettazione o altra formula al fine di evitare, nell'economia di giudizio, la procedibilità di un doppio medesimo ricorso”. 10.1. Orbene, ad avviso di questo Collegio, l’ istanza in questione va qualificata come quale vera e propria rinunzia, con conseguente estinzione del relativo giudizio riunito. 10.2. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Agenzia delle Entrate, rimaste intimate. 10.3 Non ricorrono, quanto a tale ultimo ricorso, i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso R.G. 3203/2023 e dichiara estinto il giudizio riunito di cui al R.G. n. 3244/2023; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente quanto al primo giudizio, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. 12 di 12 Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data
sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del primo ricorso nonché per il rigetto del successivo ricorso, previa riunione dei due procedimenti FATTI DI CAUSA 1. L’ Avvocato Pietro Giulio Scarabino, con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ed ad Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Salerno impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, la cartella di pagamento n. 100 2020 0000591157000 per l’ importo di € 289,80 con la quale, a seguito del ruolo n. 2019/001010 reso esecutivo in data 13.11.2019 emesso da "Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Salerno" gli era stato ingiunto di pagare la somma € 292,19 per "registrazione atti giudiziari anno 2018 – somme dovute a seguito di avviso di 3 di 12 liquidazione n. 000004476 registrazione atto giudiziario emesso da Tribunale di Salerno". 1.1. Il contribuente eccepiva l'illegittimità e l’infondatezza della pretesa in quanto la cartella impugnata faceva riferimento ad un prodromico avviso di liquidazione, per imposta di registro, già annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con sentenza n. 1749/2019 depositata in data 17/06/2019 e non impugnata dall'ente impositore. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio ed la liquidazione del risarcimento del danno da determinare in via equitativa, stante la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la mala fede e la violazione del grado minimo di diligenza. 2. Nelle more dei tempi della mediazione l’ Agenzia delle Entrate comunicava di aver provveduto allo sgravio della cartella per l'importo di € 275,60 così specificato: € 200,00 per tributo, € 60,00 per sanzioni, € 6,90 per interessi, € 8,75 per notifica mentre a dire del ricorrente nessun provvedimento, nei termini del reclamo, veniva adottato e perveniva da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione. 3. La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate si costituiva eccependo l'improcedibilità del ricorso perché depositato prima del tempo previsto per la definizione della procedura di mediazione e rappresentando la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio. Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 20/10/2020 insistendo per la declaratoria di cessazione della materia state l’ intervenuto sgravio integrale della cartella. 4. La Commissione adita dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. 5. Proposto appello da parte del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza, n. 6723/4/2022, 4 di 12 depositata il 13/10/2022 e non notificata, rigettava l’appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite. 6. Contro detta sentenza l’ Avvocato Pietro Giulio Scarabino ha proposto ricorso per cassazione (R.G. 3203/2023) affidato a quattro motivi illustrati con successiva memoria. 6.1. Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate sono rimaste intimate. 7. Contro la medesima sentenza l’ Avvocato Pietro Giulio Scarabino ha proposto altro (identico) ricorso per cassazione (R.G. 3244/2023), successivamente depositando memoria contenente: “istanza annullamento deposito telematico”. 7.1. Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate sono rimaste intimate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi R.G. 3203/2023 e R.G. 3244/2023, ai sensi dell’ art. 335 cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza. 2. Va, quindi, rilevato che con il primo motivo (del ricorso R.G. 3203/2023) il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione alle proposte censure. Rileva che la sentenza di primo grado era stata impugnata nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese di lite con rigetto della domanda di risarcimento del danno sulla scorta dei seguenti motivi: a) violazione degli artt. 12, 17-bis, comma 2 e 18 del d.lgs. n. 546/1992 perché il ricorso era stato legittimamente proposto e procedibile nei confronti del contradittore principale (l'Agenzia Entrate Riscossione) che aveva provveduto allo sgravio della cartella impugnata e degli oneri connessi di sua competenza, solo in data 10.10.2022 ben oltre i termini di sospensione ancorché 5 di 12 dilatati per effetto del Covid, a nulla rilevando lo sgravio della sola imposta di registro adottato dall'Agenzia delle Entrate, mero terzo chiamato in causa;
b) violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. dal momento che la Commissione Tributaria Regionale non si era pronunziata sulla circostanza che, già prima della formazione del ruolo, l'Agenzia delle Entrate era a conoscenza che l'imposta di registro era stata già annullata da una precedente sentenza tributaria ben nota all'Ufficio, divenuta giudicato per cui non doveva procedere alla sua nuova imposizione, circostanza questa che la stessa Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto nelle proprie controdeduzioni ove aveva ammesso l'evidente errore sulla formazione del ruolo;
c) violazione dell'art. 2043 cod. civ. e dell’ art. 59 d.P.R. 602/73 laddove era stato negato il risarcimento in presenza del riconosciuto errore dell'Agenzia delle Entrate, tutte censure non esaminate dai giudici di appello i quali si erano soffermati, in modo erroneo, sulla mera questione della inammissibilità/improcedibilità del ricorso originario perché lo sgravio dell'imposta emesso dall'Ufficio era intervenuto nei tempi di sospensione previsti dalla normativa Covid. 3. Con il secondo motivo del medesimo ricorso il contribuente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. 546/92, art. 92 cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 111 Cost. in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che nel caso di illegittimità della pretesa di pagamento, il contribuente aveva il diritto di richiedere il pagamento delle spese processuali e la disposta compensazione delle spese di giudizio (delibata in primo grado ed espressamente impugnata in secondo grado) era manifestamente illegittima non solo perché il contenzioso (pur anche nella sua fase pre-contenziosa) non doveva sorgere, stante l'acclarato e 6 di 12 riconosciuto errore dell'Ufficio nella formazione del ruolo, ma anche perché la formula usata dalla Commissione Tributaria Regionale (mancando ogni e qualsiasi responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma 3, cod. proc. civ.) non rientrava in alcuno dei parametri fissati dalla legge né era conforme ai principi di diritto fissati dalla massima giurisprudenza di legittimità in materia. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, secondo comma, cod. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ, 15, commi 1 e 2-ter), d.lgs. 546/92, nonché D.M. n. 55 (artt. 4 e 5) relativamente alla statuizione di condanna parte al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti appellate liquidate in euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione". Rileva che palesemente si trattava “di una determinazione contraddittoria rispetto a quanto delibato in primo grado - ove si era esclusa qualsiasi responsabilità ex art. 96/3 cpc - ed immotivata in quanto omette del tutto di indicare gli elementi da cui il giudicante ha tratto la propria convinzione anche rispetto alla nota spese depositata dall'Agenzia delle Entrate indicate in € 340,00 ed alla generica richiesta ex art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. 546/92 dell'Agenzia Entrate Riscossione”. 5. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione apparente, error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4) d. lgs. 546/92, art. 132 cod. proc. civ ed art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., osservando che la condanna alle spese era priva di ogni motivazione, sì da non consentire di comprenderne la quantificazione globale carente di ogni distinzione fra onorari, rimborsi, spese ed accessori. 6. Il ricorso suindicato deve essere respinto per le ragioni appresso specificate. 7 di 12 7. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono privi di fondamento. 7.1. Va premesso che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (tra le tante: Cass., Sez. 2, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass. Sez. 6-5, 16 marzo 2022, nn. 8523, 8524 e 8534; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, nn. 13297, 13298 e 13299). Pertanto, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto;
tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3, 29 gennaio 2021, n. 2151). Ed è stato quindi ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che 8 di 12 tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^ - 1, 4 giugno 2019, n. 15255) Per cui, la violazione dell'art. 112 cod. proc.. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un'espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l'implicita reiezione (tra le ultime: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19502). 7.2. Occorre, pure, evidenziare che, in riferimento al regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (tra le molte: Cass. n. 19613/2017). 7.3. Orbene, ad avviso di questo Collegio, non vi è stata alcuna violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha (anche implicitamente) respinto tutte le censure ritenendo corretta la compensazione in primo grado ed il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dal contribuente. Peraltro le censure finiscono per impingere in profili fattuali (tempistica dello sgravio ai fini della verifica della c.d. soccombenza 9 di 12 virtuale) rispetto ai quali il ricorso si appalesa privo di autosufficienza. 8. Il terzo e il quarto motivo, anch’ essi da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere privi di fondamento. 8.1. Occorre, invero, premettere che la motivazione sulle spese non può ritenersi illegittima e meramente “apparente” anche considerato che le censure appaiono prive di autosufficienza (non essendo stata riprodotta la nota spese dell’ ufficio che asseritamente sarebbe stata disattesa dai giudici di merito). 8.2. Va del resto precisato che in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01), ipotesi non ravvisabile nella fattispecie in esame. 8.3. Quanto alla censura concernente la liquidazione da parte della Commissione Tributaria Regionale delle spese di secondo grado in favore delle parti resistenti ancorché costituitesi soltanto a mezzo funzionari, questa Corte ha chiarito che in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari, in caso di vittoria nella lite, spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applicandosi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari medesimi, utilizzabile altrimenti in compiti 10 di 12 interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario 'rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24675 del 23/11/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23055 del 17/09/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27634 del 11/10/2021). Privo di pregio, appare, dunque il richiamo, operato nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai principi fissati dalla Cassazione con l’ordinanza n. 9900 del 15 aprile 2021 la quale ha affermato che il contribuente non può essere condannato al pagamento delle spese legali se l’ente pubblico si è difeso con un suo funzionario, precisando che gli enti pubblici non possono chiedere il pagamento dei compensi e dei diritti dei procuratori e degli avvocati se si sono difesi da propri dipendenti, trattandosi di controversia non riguardante le cause tributarie (quale quella in esame) per le quali opera, per espressa previsione normativa, una diversa disciplina. 8.4. Va, infine, precisato che deve ritenersi, in assenza di indicazione di esborsi e/spese vive, che sono stati liquidati solamente i compensi e non anche spese e/o accessori, apparendo priva di pregio la contestazione circa la mancata specificazione delle singole voci. 9. Sulla scorta delle considerazioni il suindicato ricorso deve essere, pertanto, rigettato, dovendosi dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. 9.1. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Agenzia delle Entrate. 10. Per quanto concerne il successivo ricorso (R.G. 3244/2023) va, in primo luogo, rilevato che il ricorrente con l’ istanza sopra indicata, 11 di 12 nel premettere che il ricorso in questione costituiva un duplicato di analogo ricorso iscritto al R.G. n. 3203/2023, depositato in data 08.03.2023, la cui “comunicazione di successo” era pervenuta tardivamente inducendolo, “erroneamente nella convinzione di mancato deposito, alla sua ripetizione” ne ha chiesto: “l'annullamento e rifiuto di accettazione o altra formula al fine di evitare, nell'economia di giudizio, la procedibilità di un doppio medesimo ricorso”. 10.1. Orbene, ad avviso di questo Collegio, l’ istanza in questione va qualificata come quale vera e propria rinunzia, con conseguente estinzione del relativo giudizio riunito. 10.2. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese stante la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione e di Agenzia delle Entrate, rimaste intimate. 10.3 Non ricorrono, quanto a tale ultimo ricorso, i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso R.G. 3203/2023 e dichiara estinto il giudizio riunito di cui al R.G. n. 3244/2023; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente quanto al primo giudizio, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. 12 di 12 Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data