Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'udienza dell'8 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2655/2024 R.G. lavoro T R A
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Severino Nappi, nato a [...] il [...] (C.F. ) (email: – n. C.F._2 Email_1 fax 081 -409100) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, 413, come da procura rilasciata su foglio separato e allegato al ricorso di primo grado
Appellante
E
P. Iva con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, alla Via Venezia Giulia 5/A, in persona del Consigliere Delegato, Dr.
[...]
nato in [...], il [...] (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenica Manti (C.F. C.F._3
– ) e dall'Avv. C.F._4 Email_2
Marta D'Elia (Cod. Fisc. - C.F._5
), del Foro di Roma, in forza di procura apposta Email_3
a margine al presente atto ed elettivamente domiciliata presso le nominate procuratrici in Roma, 00198, alla Via Messina n. 30, (le procuratrici dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni agli indirizzi pec sopra indicati)
Appellata
§
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1143/2024 pubblicata l'11.4.2024 resa dal Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro 1
[...] responsabile dei servizi di bordo dei treni alta velocità di , inquadrato nel CP_3 livello D1 di cui al CCNL Attività Ferroviarie – dedusse:
-di aver sempre svolto l'attività lavorativa in condizioni di autonomia, occupandosi della gestione completa della carrozza ristoro, della predisposizione della merce al suo interno, della vendita al dettaglio ai clienti e dell'incasso dei pagamenti, nonché della rendicontazione della merce venduta;
-di aver ricevuto la lettera prot. n. 621 del 22 agosto 2022 con la quale la società, previa sospensione cautelare non disciplinare ai sensi dell'art. 65 CCNL, gli aveva comunicato l'avvio di un procedimento disciplinare, contestandogli di aver effettuato plurime vendite senza emissione del relativo scontrino fiscale e con indebita appropriazione degli incassi (per un totale di € 21,00);
-di essere stato licenziato, all'esito delle giustificazioni rese in sede di audizione orale del 21 settembre 2022, con nota del 28 settembre 2022, per motivi disciplinari senza preavviso “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 del Codice Civile e dell'art. 64 lett. a) d) e p) del CCNL Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016”;
-di aver tempestivamente impugnato il recesso a mezzo pec del 12 ottobre 2022. Eccepì l'illegittimità del licenziamento sotto il profilo formale, per violazione dei principi di immediatezza e specificità della contestazione, con lesione del proprio diritto di difesa, non avendo potuto esaminare la documentazione posta a fondamento del procedimento disciplinare ed essendo stata omessa l'indicazione del nominativo dei clienti citati nella contestazione disciplinare, con violazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970. Contestò ancora la legittimità del licenziamento per l'illegittimo ricorso da parte della società, nell'attività di controllo, ad un soggetto estraneo all'organizzazione aziendale, con conseguente inutilizzabilità della documentazione posta a base della contestazione disciplinare, per violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 300/1970. In ogni caso, eccepì l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, per la mancanza di discrasie tra la merce venduta e le somme incassate. Concluse chiedendo,
1)previo accertamento della nullità, inefficacia e/o comunque illegittimità del procedimento disciplinare e del licenziamento intimato al ricorrente , condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare nel posto di CP_1 lavoro con effetti ex tunc il sig. e a pagare in favore di quest'ultimo Parte_1 tutte le retribuzioni mensili m rrisposte dalla data di sospensione cautelare dal servizio (22 luglio 2022) e sino alla effettiva reintegrazione, ciascuna pari ad Euro 2.009,07, oltre al versamento di tutti gli oneri contributivi, come da busta paga versata in atti, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito e sino al soddisfo;
2) in via subordinata, previo accertamento dell'inefficacia e/o comunque illegittimità del procedimento disciplinare e del licenziamento intimato al ricorrente, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1 pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità, da quantificare in 24 mensilità e cioè in euro 48.217,68 (2.009,07 x 24), in considerazione dell'anzianità del lavoratore (10 anni) e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati e dell'ingente volume d'affari;
2 3) in via ancora più subordinata, previo accertamento della illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per le causali specificate nel presente ricorso, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad Euro 2.009,07), in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali da calcolarsi dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
vinte le spese. Regolarmente costituita, la società eccepì l'infondatezza del ricorso e ne chiese il rigetto. Con la sentenza in epigrafe, l'adito Giudice rigettò il ricorso. Con atto depositato telematicamente il 9.10.2024 il lavoratore ha proposto tempestivo appello lamentando, sotto vari profili, l'erroneità delle motivazioni poste a fondamento del convincimento giudiziale. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 4 della Legge n. 300 del 1970 con particolare riguardo all'effettuazione dei controlli ed all'utilizzo da parte del datore di lavoro delle risultanze delle indagini commissionate ad agenzie investigative. Con il secondo motivo ha eccepito l'errata valutazione delle risultanze istruttorie;
ha argomentato sull'illegittimità ed inefficacia del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, sia per difetto di prova che in ogni caso dell'assenza di “portata illecita” della condotta del lavoratore, priva di qualsivoglia capacità offensiva e dannosa nei confronti della CP_1
Il terzo motivo concerne la mancanza di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata al rispetto ai fatti addebitati ovvero la riconducibilità degli stessi Pt_1 nell'ambito dell'art. 59, comma 1, lett. h), CCNL Mobilità applicato dall'azienda a norma del quale : “Si incorre nella sanzione disciplinare della multa: h) in genere per negligenza e/o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda”. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza, e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate davanti al Tribunale;
vinte spese del doppio grado. La società si è costituita ed ha invocato il rigetto del gravame, vinte spese del grado. E' stata disposta la trattazione scritta;
quindi, su richiesta del procuratore di parte appellante, è stata confermata la data dell'odierna udienza, in presenza, per la discussione orale. All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è infondato.
1.Non sono state riproposte le questioni preliminari di tempestività ed adeguatezza della contestazione: in assenza di motivi di gravame, i relativi capi di sentenza sono coperti da giudicato.
2. Il tema della legittimità dei controlli è stato correttamente ed esaustivamente esaminato dal Tribunale: la motivazione resiste alle suggestive censure. Rileva il collegio che parte appellante ha eccepito l'illegittimità del ricorso ad un'agenzia investigativa (quindi un soggetto estraneo all'organizzazione aziendale)
3 nell'attività di controllo in quanto – riguardando l'esattezza della prestazione eseguita del lavoratore – era da ritenersi in violazione del combinato disposto degli artt. 2 – 3 – 4 dello Statuto dei Lavoratori. L'art. 4 in particolare risulta impropriamente invocato dalla difesa, in quanto il divieto è riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza che non vengono in evidenza nella fattispecie e non è applicabile analogicamente siccome penalmente sanzionato (v. in motivazione Cass. sez. lavoro, n. 21888/2020 e, ivi richiamate, Cass. n. 5599 del 1990; Cass. n. 8998 del 2001). La fattispecie – per come descritta nella contestazione, trascritta nella sentenza impugnata – si può collocare nel quadro di una consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui è lecito l'affidamento ad un istituto di vigilanza del controllo sull'incasso del prezzo ed il rilascio del relativo scontrino fiscale da parte del personale, riguardando prestazioni lavorative il cui inadempimento costituisce anche violazione di obblighi extracontrattuali penalmente rivelanti e comunque destinati ad incidere negativamente sull'integrità del patrimonio aziendale. In sentenza sono stati opportunamente richiamati numerosi precedenti secondo cui:
“Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse od in corso di esecuzione e ciò indipendentemente dalle modalità di controllo, che possono legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa) da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere” (Cass. Sez. Lav n. 20613/2012; cfr. Cass. n. 13789/2011; n. 3590/2011, Cassazione civile sez. lav. - 31/10/2013, n. 24580; più recentemente Cass. sez. lavoro, n. 21888/2020 che ha ribadito i principi di legittimità “in ordine alla portata degli artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970 che delimitano a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con le disposizioni e i principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopo di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3), è stato precisato che essi non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come una agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale né di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cc direttamente
o mediante la propria organizzazione gerarchica (Cass. n. 15094 del 2018). Il controllo nella fattispecie è stato svolto tramite un'agenzia investigativa ed era diretto non già a verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, non rientrando quindi nel quadro
4 delineato dagli artt. 2-3-4 dello Statuto dei Lavoratori cui fa riferimento l'appellante. Ed infatti la società- a conferma del fatto che aveva agito a tutela del patrimonio e per la repressione di illeciti – ha effettuato la verifica del report delle vendite e degli incassi relativi alle giornate di servizio del oggetto dell'indagine, per Pt_1 riscontrare e constatare eventuali ammanchi. Non consta che gli agenti abbiano provocato il , posto che gli stessi si sono Pt_1 limitati ad effettuare degli acquisti come normali passeggeri a bordo del treno. 3.La società ha posto a fondamento del licenziamento la giusta causa, concretizzatasi in comportamenti analiticamente descritti che il avrebbe Pt_1 posto in essere nell'esercizio delle sue mansioni, con pregiudizio degli interessi datoriali. L'art. 5 L. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso grava sul datore di lavoro (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. lav., n. 26035 del 2018; Cassazione civile, sez. lav., n. 7830 del 2018). Rappresenta un principio consolidato quello secondo cui “Il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento medesimo (e non la sola circostanza della cessazione di fatto del rapporto), spettando al datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo oppure della riconducibilità del recesso alle dimissioni del lavoratore stesso” (Cassazione civile, sez. lavoro, n. 12520 del 2000). Grava sul datore di lavoro, pertanto, fornire la prova della sussistenza dei fatti costitutivi del licenziamento (nel caso di specie, l'assenza ingiustificata e la realizzazione all'interno dei locali aziendali di merce destinata ad altri clienti), mentre spetta al lavoratore, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere probatorio sancite dall'art. 2697 c.c., provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di recesso esercitato dal datore. L'istruttoria ha consentito di acquisire la prova del fatto, non potendo accogliersi la tesi dell'insussistenza (giuridica) dello stesso come delineata dalla costante giurisprudenza di legittimità, evocata dall'appellante. In sintesi nella specie si controverte di operazioni illecite di vendita, poste in essere dal nella qualità di responsabile dei servizi di bar e ristorazione di bordo, Pt_1 senza emissione di regolare scontrino e con appropriazione indebita della somma di € 21,00 corrispondente al valore della merce non contabilizzata. A ciò si aggiunge il fatto che il ricorrente aveva praticato prezzi non corrispondenti al listino ed offerto anche dei caffè agli investigatori in incognito/presunti clienti;
sul punto hanno riferito i protagonisti degli acquisti, i testi e Testimone_1 Testimone_2
dipendenti della Key Investigation s.r.l. dal 2019, con compiti di
[...] collaboratori investigativi. Nonostante le lievi divergenze relative alle circostanze di cui erano stati resi edotti all'atto del conferimento dell'incarico, i testi hanno confermato il contenuto delle relazioni stilate, ricordando gli episodi in contestazione e la riconducibilità al . Pt_1
E' stato confermato che quest'ultimo, responsabile della carrozza ristoro, nell'espletamento della sua attività di vendita dei prodotti (in particolare, n. 2 acque naturali, n. 1 toast, n. 1 patatine rustiche, n. 1 biscotti Ringo e n. 1 acqua frizzante, sul treno 9540, in data 15.06.2022; n. 1 piadina, n. 2 acque naturali, n. 1 caffè, n. 1 Coca-cola e n. 1 caffè decaffeinato, sul treno 9623, in data 14 luglio 2022), aveva incassato il corrispettivo (per un totale di € 21,00) senza emissione dei relativi scontrini fiscali, applicando prezzi difformi da quelli indicati sui listini esposti al
5 pubblico. I testi sono stati “protagonisti” dei fatti, in qualità di acquirenti e quindi ne hanno una conoscenza diretta. Il teste collega del ricorrente, ha spiegato che la merce veniva Testimone_3 caricata nella stazione di partenza e l'addetto svolgeva il controllo;
poi si scaricava nella stazione di arrivo il rimanente che veniva dato in consegna al magazziniere insieme alla bolla di scarico. Le ricevute degli scontrini rimanevano sul palmare. L'incasso della tratta veniva messo in busta, in parte in contanti e in parte rappresentato da scontrini dei pagamenti elettronici;
rispetto ai pagamenti in contante veniva scaricata dal palmare la relativa “strisciata”. Parte appellante ha sostenuto che non sia stata acquisita la prova dell'appropriazione del danaro: tuttavia non è in contestazione quanto accertato dalla in sede di controllo delle ricevute fiscali estratte dai palmari in CP_1 dotazione per l'esecuzione dei servizi a bordo treno, con i dati relativi agli incassi in contanti dichiarati sia nei rapporti “dotazioni di servizio” redatti sia nelle buste di versamento n. 5663227 e n. 5692009, relativi ai giorni oggetto di contestazione (15 giugno 2022 e 14 luglio 2022). E' risultato che l'importo - in contanti e attraverso carta di credito - percepito a fronte dei servizi (ristorante, bar e minibar) nelle buste di versamento coincideva con il totale delle ricevute/scontrini fiscali emessi attraverso i palmari, con la conseguenza che le somme ricevute in pagamento per le vendite in contestazione effettuate a bordo del treno n. 9540 e n. 9623 (per le quali non erano stati emessi gli scontrini fiscali) non risultavano nell'importo totale pervenuto alla (cfr. documenti da 20 a 26 in prod. parte CP_1 resistente). Posto che non è emerso un maggior incasso rispetto all'importo complessivo degli scontrini fiscali e che le suddette vendite erano state effettuale dal , come Pt_1 riferito dai testi, si deve concludere nel senso che lo stesso si sia appropriato di tale somma, integrando la condotta illecita, anche dal punto di vista soggettivo dell'intenzionalità, e con danno per la datrice. Se di errore, ovvero di occasionale distrazione o dimenticanza di emissione dello scontrino si fosse trattato, il Pt_1 avrebbe consegnato la somma comunque incassata, una volta giunto alla stazione di destinazione. Le tesi dell'appellante, relativa all'incompletezza del ragionamento deduttivo sviluppato dal Tribunale, noncoglie nel segno: nessuna emergenza istruttoria conduce ad ipotizzare che le vendite in contestazione avessero riguardato merce di proprietà della non inventariata, ma presente a bordo del treno. Peraltro la CP_1 regolare tenut ordo dei prodotti rientrava comunque nelle mansioni del ricorrente (v. estratto del mansionario aziendale- All.10 in produz. ELIOR). Infine il pregiudizio derivante dalla mancata emissione dei due scontrini de quo, che – come sottolineato dallo stesso appellante - “a norma del CCNL non è declinato come mera potenzialità ma come effettiva lesione degli interessi aziendali”, nel caso di specie è stato provato in giudizio dalla CP_1
Il fatto dunque sussiste nella sua materialità ed illiceità. 4.Provato il fatto, è stata correttamente ritenuta dal Tribunale la legittimità del licenziamento per la violazione del vincolo fiduciario sotteso al rapporto, con un giudizio che - avuto riguardo alla tipologia di mansioni ed al grado di responsabilità correlato – merita conferma. La condotta contestata è stata posta a fondamento del licenziamento disciplinare senza preavviso “ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 del Codice Civile e dell'art. 64 lett. a) d) e p) del CCNL Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016”.
6 Il citato art. 64, lett. a) d) e p), dispone che: “Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'azienda, come di seguito riportato: a)per illecito uso, manomissione, distrazione, sottrazione o furto di somme, bagagli, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell'azienda o ad essa affidati, ovvero per connivente tolleranza o occultamento relativamente ad abusi commessi da dipendenti o da terzi;
…. d) per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare
o abbiano arrecato forte pregiudizio all'azienda o a terzi;
…
… p) in genere per fatti o atti dolosi, comprese le violazioni dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”. Le condotte rientrano a pieno titolo sia nella previsione codicistica, in quanto si pongono in contrasto con il dovere di fedeltà, correttezza e diligenza nell'esecuzione della prestazione, quindi costituiscono violazione dei doveri di previsti agli artt. 2104 e 2105 c.c. su cui si fonda il vincolo fiduciario tra le parti, in correlazione con la natura delle mansioni proprie della qualifica;
sia in quella contrattuale, in quanto poste in essere in violazione dei doveri attinenti al nucleo essenziale delle mansioni, implicanti il maneggio di danaro ed investe sia le disposizioni di legge con appropriazione indebita di somme che le procedure aziendali (v. estratto mansionario in atti-doc. 11 in produz. ELIOR). Il pregiudizio economico, come sopra detto, è pure stato provato. Non può dunque sostenersi che la fattispecie sia riconducibile ad illecito disciplinare, tipizzato dal CCNL e punibile con sanzione conservativa (v. art. 59, comma 1, lett. h):“Si incorre nella sanzione disciplinare della multa: h) in genere per negligenza e/o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda” invocato dall'appellante). 5.Né può ravvisarsi sproporzione tra il fatto e il recesso: nonostante la modesta entità delle somme in contestazione, deve aversi riguardo al grado di responsabilità insito nelle mansioni, con affidamento da parte dell'azienda di beni di consumo e correlati incassi. Le condotte riscontrate in entrambe le operazioni investigative sono connotate da grave antigiuridicità, anche in considerazione del fatto che le stesse sono state reiterate con le medesime modalità di gestione disinvolta ed irresponsabile del servizio di vendita e di tenuta della cassa a bordo treno, con appropriazione indebita di denaro corrispondente a prodotti che dovevano essere venduti con profitto della . CP_1
Come evidenziato dal Giudice in conclusione, la natura dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente implicante da un lato il maneggio di danaro, dall'altro l'impossibilità di vigilanza diretta e continua da parte del datore rende particolarmente intenso il vincolo fiduciario tra le parti e quindi irrimediabile la lesione provocata dal comportamento del . Non potrebbe infatti la società Pt_1 seriamente fare affidamento sul futuro corretto adempimento dei doveri da parte del proprio dipendente. Le condotte, come accennato in premessa, poste in essere nel rapporto con la clientela, hanno prodotto danni agli interessi economici dell'azienda sebbene l'ammanco accertato sia di modesta entità, con possibili ricadute sull'immagine della stessa, esponendola anche al rischio di sanzioni per la mancata emissione di scontrini fiscali nelle operazioni di vendita.
7 Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell'appellante. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli l'8 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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