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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/08/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1689 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Piazza Le Pera n.9, presso lo studio dell'Avv. Peppino Mariano che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_2
Borgia (CZ), alla Via Scylletion n.50, presso lo studio dell'Avv. Laura Danieli che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 16 ottobre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio in Catanzaro il 10 Parte_2
RGVG n. 1689/2024 - Pagina 1 di 5 marzo 2015 in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, – deducevano che la comunione Per_1 morale e materiale si era deteriorata al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, che era impiegato amministrativo presso Parte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, mentre la era dipendete, con contratto Pt_1 part-time, della società Crystal Kirei s.a.s.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“- il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori Persona_2
(affido condiviso), che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
- il sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio non collocato Parte_2 presso la propria abitazione ogni volta che lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze degli stessi;
le vacanze di Natale, di
Pasqua, le altre festività e le vacanze estive saranno concordate, di volta in volta, da entrambi i genitori, avuto modo che il minore trascorra almeno una festività cin ciascuno dei genitori;
- il figlio potrà intrattenersi con la madre e con il padre a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina, pernottando presso le rispettive abitazioni;
i genitori si impegnano a rispettare il piano genitoriale predisposto dagli stessi in base alle esigenze del figlio che, sottoscritto da entrambi, viene allegato al presente accordo da intendersi parte integrante;
- ciascun coniuge, previo congruo preavviso, si impegna ad accogliere il figlio presso la propria abitazione nel caso in cui l'altro dovesse assentarsi per brevi
RGVG n. 1689/2024 - Pagina 2 di 5 periodi dalla propria casa o nel caso in cui, per qualsiasi giustificato motivo, non gli fosse possibile provvedere allo stesso;
- la casa coniugale, sita in Catanzaro, alla Via Piemonte 43, concessa in comodato
d'uso gratuito è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra , nella sua Parte_1 qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore;
- il sig. sposterà la propria residenza presso l'abitazione sita in Parte_2
Catanzaro, alla Via Trieste, 5, che prenderà in locazione;
- il sig. contribuirà al mantenimento di , versando alla sig,ra Parte_2 Per_1
, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, entro il Parte_1 giorni 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso e con decorrenza dal mese di luglio 2024; importo sottoposto a rivalutazione montetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
- entrambi i coniugi parteciperanno alle spese straordinarie, preventivamente concordate, salvo imprevisti e/o urgenze, nell'interesse del minore in parti uguali
(al 50%) della spesa, come da protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Catanzaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro il
16.05.2019;
- il sig. contribuirà al mamtenimento della sig.ra Parte_2 Parte_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00, con decorrenza dal mese di luglio 2024, mporto sottoposto a rivalutazione montetaria annuale ex indici ISTAT;
- l'automobile Citroen C1, tg. EA 924 FY di proprietà della sig.ra , Parte_1 resterà nella sua disponibilità;
- le partiu si rilasciano, sin d'ora, l'autorizzazione al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti;
per tutto quanto non espressamente previsto in tale accordo, si rinvia alle norme del Codice Civile, alla L. 898/70 e alla L. 74/87”.
I coniugi dichiaravano, infine, di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza mediante deposito di note scritte.
1.1. All'udienza cartolare del 19 febbraio 2025, il Giudice Delegato – preso atto della volontà delle parti – rinviava la causa per esigenze dovute al gravoso carico
RGVG n. 1689/2024 - Pagina 3 di 5 di ruolo all'udienza del 13 maggio 2025, all'esito della quale rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 12 giugno 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da , nata a [...] il [...] Parte_1
RGVG n. 1689/2024 - Pagina 4 di 5 e nato a [...] il [...], con l'intervento necessario Parte_2 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno matrimonio concordatario in Catanzaro il 2 marzo 2015, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2015, Parte I, Serie A,
N. 15, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
6 agosto 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1689/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1689 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Piazza Le Pera n.9, presso lo studio dell'Avv. Peppino Mariano che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_2
Borgia (CZ), alla Via Scylletion n.50, presso lo studio dell'Avv. Laura Danieli che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 16 ottobre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio in Catanzaro il 10 Parte_2
RGVG n. 1689/2024 - Pagina 1 di 5 marzo 2015 in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, – deducevano che la comunione Per_1 morale e materiale si era deteriorata al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, che era impiegato amministrativo presso Parte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, mentre la era dipendete, con contratto Pt_1 part-time, della società Crystal Kirei s.a.s.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“- il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori Persona_2
(affido condiviso), che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
- il sig. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio non collocato Parte_2 presso la propria abitazione ogni volta che lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze degli stessi;
le vacanze di Natale, di
Pasqua, le altre festività e le vacanze estive saranno concordate, di volta in volta, da entrambi i genitori, avuto modo che il minore trascorra almeno una festività cin ciascuno dei genitori;
- il figlio potrà intrattenersi con la madre e con il padre a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina, pernottando presso le rispettive abitazioni;
i genitori si impegnano a rispettare il piano genitoriale predisposto dagli stessi in base alle esigenze del figlio che, sottoscritto da entrambi, viene allegato al presente accordo da intendersi parte integrante;
- ciascun coniuge, previo congruo preavviso, si impegna ad accogliere il figlio presso la propria abitazione nel caso in cui l'altro dovesse assentarsi per brevi
RGVG n. 1689/2024 - Pagina 2 di 5 periodi dalla propria casa o nel caso in cui, per qualsiasi giustificato motivo, non gli fosse possibile provvedere allo stesso;
- la casa coniugale, sita in Catanzaro, alla Via Piemonte 43, concessa in comodato
d'uso gratuito è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra , nella sua Parte_1 qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore;
- il sig. sposterà la propria residenza presso l'abitazione sita in Parte_2
Catanzaro, alla Via Trieste, 5, che prenderà in locazione;
- il sig. contribuirà al mantenimento di , versando alla sig,ra Parte_2 Per_1
, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, entro il Parte_1 giorni 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso e con decorrenza dal mese di luglio 2024; importo sottoposto a rivalutazione montetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
- entrambi i coniugi parteciperanno alle spese straordinarie, preventivamente concordate, salvo imprevisti e/o urgenze, nell'interesse del minore in parti uguali
(al 50%) della spesa, come da protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Catanzaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro il
16.05.2019;
- il sig. contribuirà al mamtenimento della sig.ra Parte_2 Parte_1 versando entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 200,00, con decorrenza dal mese di luglio 2024, mporto sottoposto a rivalutazione montetaria annuale ex indici ISTAT;
- l'automobile Citroen C1, tg. EA 924 FY di proprietà della sig.ra , Parte_1 resterà nella sua disponibilità;
- le partiu si rilasciano, sin d'ora, l'autorizzazione al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti;
per tutto quanto non espressamente previsto in tale accordo, si rinvia alle norme del Codice Civile, alla L. 898/70 e alla L. 74/87”.
I coniugi dichiaravano, infine, di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza mediante deposito di note scritte.
1.1. All'udienza cartolare del 19 febbraio 2025, il Giudice Delegato – preso atto della volontà delle parti – rinviava la causa per esigenze dovute al gravoso carico
RGVG n. 1689/2024 - Pagina 3 di 5 di ruolo all'udienza del 13 maggio 2025, all'esito della quale rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 12 giugno 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 Parte_2 separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da , nata a [...] il [...] Parte_1
RGVG n. 1689/2024 - Pagina 4 di 5 e nato a [...] il [...], con l'intervento necessario Parte_2 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno matrimonio concordatario in Catanzaro il 2 marzo 2015, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Anno 2015, Parte I, Serie A,
N. 15, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
6 agosto 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1689/2024 - Pagina 5 di 5