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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 10/04/2025 N. 5642/2024
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dottoressa Francesca Capelli quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, ( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
BELLOPEDE ANTONIO e BITTO DANIELE;
RICORRENTE
contro
; Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA: ); CP_2 P.IVA_2
P.IVA: CP_3 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.05.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha convenuto, innanzi alla sezione lavoro di Parte_1 questo Tribunale, chiedendo Controparte_1 CP_2 CP_3 di accertare e dichiarare il diritto alle spettanze di fine rapporto, TFR e competenze finali (permessi, ferie ed ex festività, ratei 13 e 14 mensilità, anche l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità di maneggio denaro, oltre alle differenze retributive per superiore inquadramento e straordinario, esponendo quanto segue:
- di aver lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di un gruppo di imprese che gestisce i marchi “ ” – “ – “ Controparte_4 CP_5 CP_6
, dal 01.01.2022 al 29.09.2023, operante nel settore della ristorazione e
[...] cocktail bar, venendo alternativamente e/o contemporaneamente assunto/impiegato alle dipendenze delle seguenti società: e Controparte_1 da ritenersi quale centro unico di imputazione e facenti capo alla CP_2
tutte compagini societarie amministrate dal sig. Controparte_7 CP_8
proprietario di tutte le attività e fondatore del gruppo “ (cfr.
[...] CP_3 estratto contributivo + articolo di giornale + visure camerali);
- di aver svolto nello specifico, sempre la mansione di barman: - dal 01.01.2022 al
30.09.2022, alle dipendenze della società con un contratto di Controparte_1 lavoro a tempo pieno e determinato, inquadramento nel livello D1 del CCNL di categoria, cessato per scadenza naturale in data 30.09.2022 (cfr. C2/Storico +
Estratto contributivo;
- dal 01.10.2022 al 29.09.2023, alle dipendenze della P_
, con fittizio contratto di apprendistato professionalizzante a tempo CP_2 pieno, con qualifica da acquisire nel livello C1, cessato per intervenute dimissioni per giusta causa rese dal dipendente in data 30.09.2023, senza mai essere affiancato da alcun tutor e/o aver mai sottoscritto un piano formativo;
- che la sua mansione espletata alle dipendenze di tutte le compagini societarie
( , da ritenersi quale centro unico di imputazione, è Controparte_10 sempre stata quella di barman, occupandosi anche dell'organizzazione e coordinamento del servizio catering reso dalla in favore di clienti esterni;
CP_7
- che, tutte le compagini societarie convenute gestiscono mediante il sistema del gruppo di impresa “ gli esercizi commerciali di proprietà del sig. CP_7 Pt_2
taluni a insegna “ ” e altri a marchio “ (cfr.
[...] Controparte_4 CP_5 articolo di giornale), attività operanti sull'intero territorio nazionale e nel settore della ristorazione e cocktail bar (cfr. visure camerali);
- di evidenziare, nello specifico, che: - l'oggetto sociale delle compagini societarie è sempre lo stesso;
- la sede legale è uguale;
- il codice ateco è il medesimo;
- gli strumenti di lavoro sono gli stessi;
- il personale utilizzando è il medesimo;
-
2 sussistono, senza soluzione di continuità, delle alternanze di assunzioni tra le resistenti;
- il lavoratore è stato assunto a sua insaputa in data 01.10.2022 alle dipendenze della senza aver mai firmato un contratto individuale di CP_2 assunzione;
- la mansione del ricorrente è sempre la medesima, ovvero barman;
- le direttive di lavoro sono state sempre impartite dal legale rappr.te delle convenute, sig. - le società datrice sono controllate dalla capogruppo Controparte_8 [...]
CP_3
- di aver lavorato dal 01.01.2022 al 30.09.2022, presso il ristorante CP_4
di Via Marghera 43 e dal 01.10.2022 al 29.09.2023 presso il Cocktail Bar
[...] denominato “ di Piazza XXIV maggio, sempre di proprietà del sig. CP_5 CP_8
[...]
- di essere stato impiegato nel periodo dal dicembre 2022 al luglio 2023, sotto la dipendenza della in modo continuativo e prevalente anche presso i CP_2 ristoranti gestiti dalla in sostituzione del personale assente per ferie Controparte_1
e/o malattia presso le unità locali site in Milano, a dimostrazione del centro unico di imputazione delle società convenute;
- di aver espletato, nell' intercorso periodo di lavoro, senza soluzione di continuità, dal 01.01.2022 al 29.09.2023, in via continuativa e prevalente, le mansioni di per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo mai coincidente con il Pt_3 weekend (lunedì e/o mercoledì) osservando il seguente orario di lavoro: dalle ore
17:00 all'1:00, pertanto lo stesso vanta differenze retributive a titolo di mansioni superiori, lavoro straordinario, festivo, feriale e notturno;
- di aver svolto, in particolare, durante il periodo alla dipendenze della Controparte_1 le mansioni di: “…Gestire il banco bar (preparazione linea per drink, preparazione strumenti, analcolici, bibite, caffè), caricare i frigoriferi (birre, coca cola, acqua tonica, lemon soda, ginger beer), preparare la linea vino al calice, succhi (es. limone, lime, arancia), cocktail alcolici (in linea con la drink list, grandi classici, gusto del cliente), caffè, bibite/soft drink (coca cola, analcolici), pulire il banco bar, il frigo, la macchina del caffè, prendere le comande beverage (cocktail, vino, birra), servire i tavoli (cocktail, vino, birra), predisporre l'inventario mensile dei prodotti in giacenza, ordinare settimanali i prodotti mancanti per la linea drink list e bottigliera premium…”; mentre alle dipendenze della svolgeva le seguenti l'attività: “…Gestione banco bar (preparazione linea CP_2 per drink, preparazione strumenti, analcolici, bibite, caffè), caricamento frigoriferi (birre,
3 coca cola, acqua tonica, lemon soda, ginger beer), preparazione linea vini, succhi (es. limone, lime, arancia), cocktail alcolici (in linea con la drink list, grandi classici, gusto del cliente), caffè, bibite/soft drink (coca cola, analcolici), pulizia banco bar, frigo e macchina del caffè, le comande beverage (cocktail, vino, birra), servire i tavoli (cocktail, vino, birra), predisposizione dell'inventario mensile dei prodotti in giacenza, ordinazioni settimanali dei prodotti mancanti per la linea drink list e bottigliera premium;
gestione pacchetto clienti per eventi (appuntamenti in loco o telefonici); interlocuzioni con i potenziali clienti per organizzazione di compleanni o lauree (spiegazione pacchetto offerto tra food e beverage, utilizzo degli spazi, possibilità di usufruire della nostra consolle per accompagnamento musicale e/o dj set), gestione cassa e pagamenti (in linea con gli ordini
e responsabilità impartiti dal Bar Manager), chiusura cassa (in linea con disposizioni impartite dal Bar Manager)…”;
- che alla luce delle mansioni suddette, sarebbe dovuto essere inquadrato nel livello
4° del CCNL “pubblici esercizi”, avente la seguente declaratoria: “Appartengono a questo livello i Lavoratori che, anche preposti a gruppi operativi, con autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di carattere amministrativo, tecnico- pratico o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche in qualunque modo ottenute: e con Pt_3 retribuzione globale mensile lorda di € 1.562,69, oltre all'indennità di maneggio denaro pari al 5% della retribuzione mensile;
- che le buste paga, eccetto quelle offerte in atti, non gli sono state mai consegnate;
- che il salario del mese lavorato di settembre 2023, non gli è mai stato corrisposto, nonostante i continui solleciti anche formali inviati alle convenute (cfr. missive di messa in mora);
- che le spettanze di fine rapporto, TFR e competenze finali (permessi, ferie ed ex festività, ratei 13 e 14 mensilità), alla “formale” cessazione del rapporto di lavoro alle Contr dipendenze di , non gli sono state corrisposte e le conseguenti richieste sia verbali che formali di corresponsione dei predetti emolumenti retributivi per l'intero e unitario periodo lavorato (01.01.2022 al 30.09.2023), sono rimaste prive di effetti;
- che gli spetta anche l'indennità sostitutiva del preavviso, attese le dimissioni per giusta causa rese in data 29.09.2023, in virtù del mancato pagamento della mensilità di agosto 2023;
4 - di vantare, in definitiva, il diritto alle seguenti voci: il salario del mese di settembre
2023, il TFR e le competenze di fine rapporto (permessi, ferie e roll., ratei di 13° e
14° mensilità) maturato alle dipendenze di l'indennità di mancato CP_2 preavviso e l'indennità di maneggio denaro, oltre alle differenze retributive per quantità e qualità di lavoro prestato;
Ciò premesso, ha domandato di:
➢ in via principale, accertare e dichiarare che tra la società Controparte_1
(P.IVA: 10539670967) la società P.IVA: e la società CP_2 P.IVA_2 CP_3
(P.IVA: , vi è un centro unico di imputazione;
P.IVA_3
➢ sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad un inquadramento full-time a tempo indeterminato nel livello 4 del CCNL “Pubblici Esercizi” per l'intero periodo di lavoro alle dipendenze della convenute, ovvero dal 01.01.2022 al
30.09.2023 e, per l'effetto, condannare solidalmente (P.IVA: Controparte_1
, la (P.IVA: e la (P.IVA: P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 CP_3
, al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva lorda pari P.IVA_3 ad € 24.105,57, così come da conteggio sopraindicato e/o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
➢ in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di accertamento del centro unico di imputazione, accertarsi e dichiararsi comunque il diritto del ricorrente ad un inquadramento Full – Time a tempo indeterminato nel livello 4 del CCNL “Pubblici Esercizi” nel periodo lavorato dal
01.01.2022 al 30.09.2022 e dal 01.10.2022 al 30.09.2023 e, per l'effetto, condannarsi
[...]
(P.IVA: (P.IVA: , la (P.IVA: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
e la (P.IVA: , ognuna per la propria parte, al pagamento in CP_3 P.IVA_3 favore dell'istante della somma complessiva di € 24.105,57, come da conteggio analitico sopra indicato e per le causali in esso indicate per gli ambedue i rapporti lavorati e/o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
➢ condannare le convenute solidalmente al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore degli scriventi avvocati.
Nessuno si è costituito per le società convenute.
Il giudice, rilevata la regolarità delle notifiche all'udienza del 17.12.2024, ha dichiarato la contumacia delle resistenti.
5 Il giudice, dopo aver esperito l'istruttoria all'udienza del 18.03.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione, tenutasi all'udienza del 10.04.2025, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, fatta eccezione la richiesta di superiore inquadramento, per le ragioni di seguito esposte.
In relazione alle mansioni svolte dal ricorrente e all'orario di lavoro osservato da quest'ultimo è stata esperita l'istruttoria.
Il primo teste di parte ricorrente nata a [...] il [...], ha Testimone_1 dichiarato:
“Io sono stata dipendente della da novembre 2021 a Gennaio 2024 in qualità di CP_1 direttore di era il primo marchio che hanno aperto, poi ce ne sono stati altri tra CP_1
Contr i quali e , appartenevano tutti la stessa persona;
CP_3 tutti i dipendenti erano utilizzati promiscuamente in tutte le società io ho gestito solo il locale . CP_1
Ho conosciuto il ricorrente che ha lavorato per , ha iniziato nel gennaio 2022 CP_1 nello store di poi era nel locale di Marghera;
mentre io ero nella CP_11 Parte_4
e a volte veniva presso di noi. CP_12
Lui è entrato come barista e responsabile del locale di Marghera lato bar in base alle esigenze poteva essere spostate in altri locali negli altri non era responsabile del bar.
era l'azienda madre che ha sviluppato gli altri brand gli uffici erano in viale CP_13
Monte Rosa.
L'orario base era dalle 17 a chiusura che cambiava a seconda delle prenotazione questo per era anche diverso gli orari erano più lunghi. Parte_5
La chiusura poteva essere anche alle 3 o alle quattro, è capitato che mi aiutasse in piazzale Oberdan.”
Il secondo teste di parte ricorrente, nato a [...] il [...], ha Testimone_2 dichiarato:
“Sono stato dipendente di dal gennaio 2022 sino al settembre 2023. Parte_6
Conosco il ricorrente in quanto mio collaboratore in qualità di barman ha lavorato Contr prima per e poi con apertura del punto vendita di ha lavorato per CP_1
6 quest'ultima tutte le società erano di Tutti i dipendenti erano Parte_2 impiegati indifferentemente nell'una o nell'altra società erano tutte subordinate alla società madre . Lavorava 6 giorni su sette dalle 17 alle 1 di notte a volte anche CP_3 oltre se era necessario. Io l'ho visto personalmente in quanto ero il bar manager di tutti i locali.
Il sig. non era responsabile del locale era un bartender, si occupava della Pt_1 preparazione di bevande alcoliche e analcoliche e di presa delle comande, prima della
e poi di E' successo che nel caso in cui non fossi presente io lui si CP_1 CP_5 occupasse della chiusura locale e cassa. Tendenzialmente lo faceva circa un paio di volte la settimana.”
Dall'istruttoria è emerso lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del ricorrente.
Risulta infatti chiaramente dalle dichiarazioni testimoniali che il sig. ha lavorato Pt_1 costantemente per 6 giorni alla settimana, dalle 17:00 alle 01:00, con un giorno di riposo, per un totale di 48 ore settimanali, prestando, di fatto, 8 ore di lavoro straordinario alla settimana.
“Lavorava 6 giorni su sette dalle 17 alle 1 di notte a volte anche oltre se era necessario. Io
l'ho visto personalmente in quanto ero il bar manager di tutti i locali.” (teste ) Tes_2
“L'orario base era dalle 17 a chiusura che cambiava a seconda delle prenotazione questo per era anche diverso gli orari erano più lunghi. Parte_5
La chiusura poteva essere anche alle 3 o alle quattro, è capitato che mi aiutasse in piazzale Oberdan.” (teste . Tes_1
In base a quanto detto sopra, lo straordinario risulta adeguatamente provato da parte ricorrente.
Il sig. ha diritto alla corresponsione delle differenze retributive a titolo di Pt_1 straordinario, quantificate nell'importo complessivo di € 6.534,31, sulla base dei conteggi riportati dal ricorrente e non contestati dalle convenute.
Invece, il superiore inquadramento vantato da parte ricorrente, non è emerso dall'istruttoria.
Infatti dalle dichiarazioni testimoniali è risultato che il lavoro prevalentemente svolto dal sig. fosse quello di bartender. Pt_1
“Lui è entrato come barista e responsabile del locale di Marghera lato bar in base alle esigenze poteva essere spostate in altri locali negli altri non era responsabile del bar.”
(teste Tes_1
7 “Il sig. non era responsabile del locale era un bartender, si occupava della Pt_1 preparazione di bevande alcoliche e analcoliche e di presa delle comande, prima della
e poi di E' successo che nel caso in cui non fossi presente io lui si CP_1 CP_5 occupasse della chiusura locale e cassa. Tendenzialmente lo faceva circa un paio di volte la settimana.” (teste ) Tes_2
In base a quanto detto sopra non è emerso il ricorrente avesse la gestione del banco bar e la responsabilità del locale bar, ma è risultato che il lavoratore fosse principalmente e prevalentemente adibito alla preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche.
Deve rammentarsi, sul tema, che per il riconoscimento del superiore inquadramento, è necessario che al lavoratore siano state assegnate mansioni corrispondenti ad un livello d'inquadramento superiore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano quantitativamente ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza e che le mansioni corrispondenti al livello superiore siano prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore.
Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che il lavoratore che rivendica la qualifica superiore ha l'onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell'attività dedotta, ma anche le modalità con cui l'ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi.
Si evidenzia che parte ricorrente elenca una serie di mansioni senza fornire alcuna prova concreta, circa lo svolgimento delle stesse limitandosi a riportare le declaratoria contrattuale del livello, senza fornire, alcuna prova delle stesse, né alcun elemento utile per l'accertamento della loro veridicità.
Inoltre, come detto sopra, l'istruttoria ha smentito la ricostruzione delle mansioni fornita dalla lavoratore, essendo risultato coerente il livello contrattuale attribuitogli dalla datrice di lavoro, in quanto è emerso che il ricorrente svolgesse prevalentemente mansioni di bartender e che non avesse la gestione e la responsabilità del banco bar tale da giustificare il diritto al superiore inquadramento.
In virtù di quanto detto sopra, le pretese avanzate da parte ricorrente, sul diritto al superiore inquadramento con le conseguenti differenze retributive, appaiono infondate.
In base a quanto emerso in istruttoria e prodotto dal ricorrente, si rileva sussistere il centro unico di imputazione tra le società convenute.
8 Sul tema, la Cassazione ha affermato: "Il principio per cui il collegamento societario non comporta l'insorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di rapporti diverso dalle singole società collegate - per le quali conservano la rispettiva personalità giuridica
e sono le datrici di lavoro del personale in servizio nelle imprese da ciascuna di esse esercitate - sicché non è consentito attribuire la titolarità di un rapporto di lavoro ad un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualità di datore di lavoro, non è superabile né con riferimento alla speciale disciplina giuridica dei gruppi societari in tema di bilancio consolidato di gruppo (art. 2429 bis c.c.), né in relazione alla disciplina delle agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali" (Cass. lav., 27.2.95, n.
2261). Viene solo fatta salva l'ipotesi della simulazione - peraltro difficilmente verificabile attesa la necessità dell'accordo di tutti i soggetti interessati - nonché della preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società del gruppo mediante interposizioni fittizie e viceversa reali ma fiduciarie, oltre ovviamente l'eventuale violazione della legge
n. 1369 del 1960; sempre con oneroso carico probatorio gravante sul lavoratore, che deve comunque formulare specifica domanda. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza di alcuni requisiti. A tal fine, vanno rammentati gli arresti giurisprudenziali in materia di “codatorialità” nel cd. gruppo di imprese, secondo cui “l'unico centro di imputazione può dirsi esistente allorché sussistano
i seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo
9 indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cassazione civile sez. lav. 24 settembre 2010 n. 20231, Cass. n. 11107 del 15/05/2006, Cass. n. 18843 del
07/09/2007, Cass. 5496/2006, Cass. 20701/2004, Cass. 6707/2004, Cass. 5808/2004,
Cass. n. 3136 del 01/04/1999, Cass. n. 14609 del 20/11/2001). Solo in presenza di questi indici, “è giuridicamente possibile concepire un'impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi il che, tra l'altro, non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone rendendo così solidale
l'obbligazione del datore di lavoro” (così Cass., sez. lav. 24.3.2003, n.4274 Pres. Mileo est.
Foglia in D & L, 2003, 779). In altri termini, rileva soltanto che l'attività di impresa risulti integrata al punto da rendere sostanzialmente unitario il centro di imputazione di interessi quale frutto del collegamento economico-funzionale tra le imprese”
Nel caso di specie gli indici indicati dalla Cassazione come prove del centro unico di imputazione sono presenti, in quanto è risultato che l'oggetto sociale delle compagini societarie è sempre lo stesso;
la sede legale è uguale;
il codice ateco è il medesimo;
gli strumenti di lavoro sono gli stessi;
il personale utilizzando è il medesimo;
sussistono, senza soluzione di continuità, delle alternanze di assunzioni tra le resistenti;
la mansione del ricorrente è sempre la medesima;
le direttive di lavoro sono state sempre impartite dal legale rappr.te delle convenute, sig. le società datrice sono controllate Controparte_8
Contr dalla capogruppo (vedasi visure camerali prodotte) CP_3
Si rileva che e sono da ritenersi quale centro unico di Controparte_1 CP_2 imputazione e facenti capo alla tutte compagini societarie Controparte_7 amministrate dal sig. proprietario di tutte le attività e fondatore del Controparte_8 gruppo “ (vedasi visure camerali prodotte) CP_3
Deve osservarsi che anche dalle dichiarazioni testimoniali è emerso quanto detto sopra.
“Io sono stata dipendente della da novembre 2021 a Gennaio 2024 in qualità di CP_1 direttore di era il primo marchio che hanno aperto, poi ce ne sono stati altri tra CP_1
Contr i quali e , appartenevano tutti la stessa persona;
CP_3 tutti i dipendenti erano utilizzati promiscuamente in tutte le società io ho gestito solo il locale Filettaria…
era l'azienda madre che ha sviluppato gli altri brand gli uffici erano in viale CP_13
Monte Rosa” (teste . Tes_1
10 “tutte le società erano di Tutti i dipendenti erano impiegati Parte_2 indifferentemente nell'una o nell'altra società erano tutte subordinate alla società madre
” (teste ). CP_3 Tes_2
In ragione di quanto detto sopra pertanto si rileva sussistere il centro unico di imputazione tra le tre società convenute e per l'effetto si accerta e dichiara che le convenute sono debitrici in solido in favore del ricorrente.
Infine risulta pacifico e documentale il diritto del ricorrente a percepire dalla datrice di lavoro le seguenti voci: il salario del mese di settembre 2023, il TFR e le competenze di fine rapporto (permessi, ferie e roll., ratei di 13° e 14° mensilità) maturato alle dipendenze di l'indennità di mancato preavviso e l'indennità di maneggio denaro, in quanto CP_2 mai corrisposte da parte resistente.
Pertanto spettano al sig. , sulla base dei conteggi prodotti e non contestati dalle Pt_1 resistenti, a titolo di salario per il mese di settembre 2023, la somma di € 1.562,69; a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità per i mesi di agosto e settembre 2023, la somma di € 230,00
(€ 115,00 ratei 13° settembre 2023 + € 115,00 rateo 14° settembre 2023); a titolo di competenze di fine rapporto (permessi, ferie ed roll.), come risulta dalla busta paga di agosto 2023, la somma di € 72,68 (€ 9,08 X 8,00 ore di Roll.); titolo di TFR, maturato alle dipendenze di la somma lorda di € 2.025,59; e a titolo di indennità sostitutiva CP_2 del preavviso, la somma di € 1.202,06 (€ 60,10 X 20 gg);
Si deve evidenziare che deve essere condannata al pagamento delle accertate differenze retributive la sola in quanto le altre due resistenti e CP_2 Controparte_1
risultano essere in liquidazione giudiziale. CP_3
In ragione di quanto accertato sopra si condanna la società a corrispondere al CP_2 ricorrente le seguenti somme:
-A titolo di salario per il mese di settembre 2023, € 1.562,69 lordi;
- A titolo di ratei di 13° e 14° mensilità per i mesi di agosto e settembre 2023, di € 230,00 lordi (€ 115,00 ratei 13° settembre 2023 + € 115,00 rateo 14° settembre 2023);
- A titolo di competenze di fine rapporto (permessi, ferie ed roll.), di € 72,68 lordi (€ 9,08
X 8,00 ore di;
Pt_7
- A titolo di TFR, maturato alle dipendenze di di € 2.025,59 lordi;
CP_2
- A titolo di indennità sostitutiva del preavviso, all'istante spetta la somma di € 1.202,06 lordi (€ 60,10 X 20 gg)
- a titolo di lavoro straordinario € 6.534,31;
11 - a titolo di indennità di maneggio denaro € 1.640,82 lordi.
In virtù del principio di soccombenza il Giudice condanna al pagamento delle CP_2 spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 3.000,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 5642/2024, così dispone:
-accerta e dichiara che tra la società (P.IVA: la Controparte_1 P.IVA_1 società P.IVA: ) e la società (P.IVA: , vi CP_2 P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3
è un centro unico di imputazione;
per l'effetto accerta e dichiara che le convenute sono debitrici in solido in favore del ricorrente delle seguenti somme:
-A titolo di salario per il mese di settembre 2023 € 1.562,69 lordi;
- A titolo di ratei di 13° e 14° mensilità per i mesi di agosto e settembre 2023, di € 230,00 lordi (€ 115,00 ratei 13° settembre 2023 + € 115,00 rateo 14° settembre 2023);
- A titolo di competenze di fine rapporto (permessi, ferie ed roll.), di € 72,68 lordi (€ 9,08
X 8,00 ore di;
Pt_7
- A titolo di TFR, maturato alle dipendenze di di € 2.025,59 lordi;
CP_2
- A titolo di indennità sostitutiva del preavviso, all'istante spetta la somma di € 1.202,06 lordi (€ 60,10 X 20 gg)
- a titolo di lavoro straordinario € 6.534,31;
- a titolo di indennità di maneggio denaro € 1.640,82 lordi;
Per l'effetto condanna al pagamento in favore del ricorrente delle suddette CP_2 somme oltre interessi e rivalutazione;
rigetta ogni altra domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida CP_2 in euro 3.000,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
10/04/2025 Il Giudice Francesca Capelli
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