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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 12082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12082 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Anna Pagotto, all'udienza del 31.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 31.10.2024, nella causa n.27254/2022 R.
Gen., emette la seguente
SENTENZA
Tra
ricorrente Parte_1 avv.ti Walter Miceli, Salvatore Russo, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci
e
Controparte_1 avv. Alessia Cavallo resistente
[...]
Il ricorrente rappresenta che ha prestato l'ultimo suo servizio alle dipendenze del convenuto presso l'istituto comprensivo” Piersanti Mattarella” Di Roma.
Assume essere stato utilizzato dal convenuto mediante la stipula di ripetuti contratti di insegnamento a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021, ovvero nei seguenti periodi: per l'a.s. 2017/2018: 2 5. 09. 2017 - 01. 10. 2017; 02.10.2017 - 15.10.2017;
16.10.2017 - 24.10.2017; 25.10.2017 - 8.11.2017; 09.11.2017 - 31.11.2017; 14.11.2017 -
20.11.2017; 21.11.2017 - 17.01.2018; 18.01.2018 - 31.01.2018; 01.02.2018 - 09.02.2018;
10.02.2018 - 14.02.2018; 15.02.2018 - 15.02.2018; 16.02.2018 - 18.03.2018; 19.03.2018 -
28.03.2018; 29.03.2018 -03.04.2018; 04.04.2018 - 06.04.2018; 07.04.2018 -27.04.2018;
28.04.2018 - 01.05.2018; 02.05.2018 -04.05.2018; 05.05.2018 - 08.06.2018; 09.06.2018 –
11.6.2018 e per l'a.s. l'anno 2021/2022: 20.9.2021 - 22.12.2021 e 23.12.2021 - 14.4.2021.
Lamenta che durante gli anni scolastici per i periodi sopra indicati non ha percepito la retribuzione professionale docenti nonostante abbia svolto attività con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo punto con articolate argomentazioni e richiami anche alla giurisprudenza comunitaria chiede l'accertamento del suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'articolo 7 del CCNI del 31/08/1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive.
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso.
La causa, istruita anche mediante prova testimoniale, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. oOo
Il ricorso non è fondato.
Negli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021 il ricorrente ha lavorato dopo aver stipulato una numerosa serie di contratti a termine, alcuni dei quali per pochi giorni, per sostituire colleghi assenti. Il periodo in questione non è stato continuativo, nel senso che tra un contratto a termine e l'altro vi sono stati sia pure pochi giorni non lavorati ed il periodo complessivo lavorato è stato comunque, , superiore a 180 giorni.
L'attività è stata resa, quindi, per sopperire alla temporanea assenza di altri dipendenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999. Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla Cassazione nella sentenza
27.10.2023, n. 29961 (in sede di rinvio pregiudiziale), la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. Ad avviso della Corte, “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e sarebbe “errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”. Nei limiti delle questioni da esaminare, il
Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999
(rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estenda durante l'intero anno scolastico.
Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, legge n. 124/1999,
l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
D'altra parte, la stessa Cassazione, adìta nuovamente con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio la specifica questione oggetto del presente giudizio, pur dichiarando inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da Cass. n. 29961/2023 (resa come detto all'esito del primo rinvio pregiudiziale) per cui “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente … deve svolgere” e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi … situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (così, Cass. 19.3.2024, n.
7254).Pertanto, per i due anni scolastici in esame il beneficio della carta docente non è dovuto a favore del ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare totalmente tra le parti le spese del giudizio, considerato il contrasto giurisprudenziale di merito in ordine alla specifica ipotesi oggetto del giudizio e considerato il recente nuovo intervento della Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Roma, 26.11.2024 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Anna Pagotto, all'udienza del 31.10.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza di data 31.10.2024, nella causa n.27254/2022 R.
Gen., emette la seguente
SENTENZA
Tra
ricorrente Parte_1 avv.ti Walter Miceli, Salvatore Russo, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci
e
Controparte_1 avv. Alessia Cavallo resistente
[...]
Il ricorrente rappresenta che ha prestato l'ultimo suo servizio alle dipendenze del convenuto presso l'istituto comprensivo” Piersanti Mattarella” Di Roma.
Assume essere stato utilizzato dal convenuto mediante la stipula di ripetuti contratti di insegnamento a tempo determinato per gli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021, ovvero nei seguenti periodi: per l'a.s. 2017/2018: 2 5. 09. 2017 - 01. 10. 2017; 02.10.2017 - 15.10.2017;
16.10.2017 - 24.10.2017; 25.10.2017 - 8.11.2017; 09.11.2017 - 31.11.2017; 14.11.2017 -
20.11.2017; 21.11.2017 - 17.01.2018; 18.01.2018 - 31.01.2018; 01.02.2018 - 09.02.2018;
10.02.2018 - 14.02.2018; 15.02.2018 - 15.02.2018; 16.02.2018 - 18.03.2018; 19.03.2018 -
28.03.2018; 29.03.2018 -03.04.2018; 04.04.2018 - 06.04.2018; 07.04.2018 -27.04.2018;
28.04.2018 - 01.05.2018; 02.05.2018 -04.05.2018; 05.05.2018 - 08.06.2018; 09.06.2018 –
11.6.2018 e per l'a.s. l'anno 2021/2022: 20.9.2021 - 22.12.2021 e 23.12.2021 - 14.4.2021.
Lamenta che durante gli anni scolastici per i periodi sopra indicati non ha percepito la retribuzione professionale docenti nonostante abbia svolto attività con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo punto con articolate argomentazioni e richiami anche alla giurisprudenza comunitaria chiede l'accertamento del suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'articolo 7 del CCNI del 31/08/1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive.
Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni chiede il rigetto del ricorso.
La causa, istruita anche mediante prova testimoniale, viene oggi decisa con motivazione contestuale a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. oOo
Il ricorso non è fondato.
Negli anni scolastici 2017/2018 e 2020/2021 il ricorrente ha lavorato dopo aver stipulato una numerosa serie di contratti a termine, alcuni dei quali per pochi giorni, per sostituire colleghi assenti. Il periodo in questione non è stato continuativo, nel senso che tra un contratto a termine e l'altro vi sono stati sia pure pochi giorni non lavorati ed il periodo complessivo lavorato è stato comunque, , superiore a 180 giorni.
L'attività è stata resa, quindi, per sopperire alla temporanea assenza di altri dipendenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999. Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla Cassazione nella sentenza
27.10.2023, n. 29961 (in sede di rinvio pregiudiziale), la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. Ad avviso della Corte, “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e sarebbe “errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”. Nei limiti delle questioni da esaminare, il
Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999
(rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estenda durante l'intero anno scolastico.
Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, legge n. 124/1999,
l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
D'altra parte, la stessa Cassazione, adìta nuovamente con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio la specifica questione oggetto del presente giudizio, pur dichiarando inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da Cass. n. 29961/2023 (resa come detto all'esito del primo rinvio pregiudiziale) per cui “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente … deve svolgere” e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi … situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (così, Cass. 19.3.2024, n.
7254).Pertanto, per i due anni scolastici in esame il beneficio della carta docente non è dovuto a favore del ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare totalmente tra le parti le spese del giudizio, considerato il contrasto giurisprudenziale di merito in ordine alla specifica ipotesi oggetto del giudizio e considerato il recente nuovo intervento della Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Roma, 26.11.2024 Il Giudice