Sentenza 12 luglio 1976
Massime • 4
Ai sensi dell'art 1306 secondo comma cod civ, il giudicato sulla declaratoria di illegittimita di un provvedimento amministrativo di condanna ad una sanzione pecuniaria (nella specie, per infrazioni doganali e valutarie), ove intervenuto fra l'amministrazione ed uno dei soggetti solidalmente condannati alla sanzione medesima, estende i suoi effetti in favore degli altri coobbligati, se trova fondamento in ragioni non personali alla parte in causa (quale, nella specie, l'obiettiva insussistenza delle contestate infrazioni).*
La domanda con la quale il proprietario di merci sequestrate, per infrazioni doganali e valutarie, chieda la declaratoria di illegittimita del provvedimento amministrativo di confisca di dette merci, in quanto contrario a legge (nella specie, per insussistenza delle contestate infrazioni), non configura, di per se, Esercizio del diritto del proprietario stesso di ottenere la restituzione delle merci (od il controvalore in denaro), e, pertanto, non puo spiegare effetto sulla prescrizione estintiva del diritto medesimo.*
L'Azione rivolta a conseguire l'equivalente in denaro di un bene perito, contro il responsabile, spetta esclusivamente a colui che era proprietario del bene medesimo. Pertanto, configurando tale qualita una condizione della predetta Azione, al responsabile, che sia contemporaneamente convenuto da chi assuma l'esclusiva proprieta del bene e da chi pretenda una quota di comproprieta sullo stesso, non puo negarsi il diritto di chiedere ed ottenere una pronuncia di accertamento sulla proprieta, a nulla rilevando l'atteggiamento che gli attori abbiano fra di loro preso in ordine alle contrapposte pretese (nella specie, devolvendo ad arbitri la relativa decisione).*
Qualora un provvedimento amministrativo, sull'erroneo presupposto di una fraudolenta esportazione di merci, abbia illegittimamente inflitto una sanzione pecuniaria e disposto la confisca delle predette merci, deve ritenersi sottoposta a prescrizione estintiva l'Azione rivolta a chiedere la restituzione dei beni, ovvero l'equivalente in denaro dei medesimi, ma non anche l'Azione di accertamento negativo della legittimita della pretesa creditoria relativa alla sanzione pecuniaria.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/1976, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1976 |
Testo completo
L'Azione rivolta a conseguire l'equivalente in denaro di un bene perito, contro il responsabile, spetta esclusivamente a colui che era proprietario del bene medesimo. Pertanto, configurando tale qualita una condizione della predetta Azione, al responsabile, che sia contemporaneamente convenuto da chi assuma l'esclusiva proprieta del bene e da chi pretenda una quota di comproprieta sullo stesso, non puo negarsi il diritto di chiedere ed ottenere una pronuncia di accertamento sulla proprieta, a nulla rilevando l'atteggiamento che gli attori abbiano fra di loro preso in ordine alle contrapposte pretese (nella specie, devolvendo ad arbitri la relativa decisione).*