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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5988 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 15526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello introdotta con atto di citazione notificato in data 09.07.2023
DA
nato a [...] il [...], cod. fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliato in LI, viale Michelangelo n. 56, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Carlo Iovinelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO - CONTUMACE
NONCHÉ
con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Controparte_2
Grezar n. 14, in persona del procuratore, sig. , responsabile atti introduttivi Controparte_3 del giudizio Campania, elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA), alla via
Picenna n. 17, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Carcarino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello relativo alla compensazione delle spese di lite
Conclusioni per l'appellante: - dichiarare la contumacia del - confermare per Controparte_1 quanto occorrer possa l'annullamento dei verbali e della cartella esattoriale impugnati, condannando in solido il Concessionario ed il al pagamento delle spese Controparte_1 legali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, per entrambi i gradi di giudizio, incluso il rimborso dei contributi unificati di euro 43,00 per il primo grado (depositato nel corso della causa di primo grado), ed euro 64,50 per il secondo grado (depositato il 15.10.2023 nel fascicolo telematico, ed allegato alle note di udienza depositate il 11.11.23).
Conclusioni per l'Agenzia: 1) preliminarmente, rigettare l'appello spiegato e confermare la sentenza impugnata;
2) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, condannare in via esclusiva al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio il CP_1
quale Ente Impositore;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di
[...] giudizio, oltre IVA e CPA.
1 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 965/23, pubblicata in data 09.01.2023 e non notificata, il giudice di pace di LI ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120200039443908000, notificata il 17.05.2022, con cui l (di seguito ) aveva intimato all'opponente il Controparte_2 CP_2 pagamento di complessivi € 797,66, credito nascente da 4 verbali di violazione del codice della strada emessi dal comune di LI (n. 6783364/15 del 09.09.15; n. ZT15464118/15 del
06.10.15; n. 16501824/15 del 27.10.15; n. ZT15549852/16 del 24.11.15).
In particolare, rispetto al verbale n. 6783364/15, il giudice di pace di LI ha ritenuto fondata l'eccezione di tempestivo pagamento, mentre rispetto alla residua pretesa creditoria ha recepito l'eccezione di estinzione del credito sanzionatorio per mancata prova della notificazione dei verbali. Pur avendo accolto l'opposizione, il giudice di prime cure ha compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “Per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, verificata, per tre dei quattro verbali propedeutici all'atto opposto, la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono, ex art. 92 comma 2 c.p.c., i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti”.
Il sig. propone appello avverso tale decisione, dolendosi della compensazione e Parte_1 deducendone l'ingiustizia, l'illegittimità per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., stante la soccombenza della controparte, e la carenza di motivazione.
Il è contumace, mentre l si oppone alla modifica della statuizione in punto CP_1 CP_2 di spese di lite, ritenendo sussistenti i motivi per la compensazione e sostenendo, in ogni caso, che la condanna andrebbe emessa nei soli confronti dell'ente impositore, responsabile della mancata notifica dei verbali.
§ 2. L'appello è fondato.
Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., in quanto, come si evidenzierà a breve, nel caso in esame non ricorre alcuna fattispecie idonea a giustificare la compensazione delle spese. Inoltre, la statuizione impugnata è motivata in modo apparente, perché utilizza clausole di stile (“peculiarità della materia trattata”) e richiama ragioni del tutto scollegate alla ratio della decisione (“mancata contestazione”, “innovazioni giurisprudenziali”).
Quanto ai presupposti dell'istituto, in base al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto-legge 12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10/11/2014, n. 162, il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018).
2 La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla “assoluta novità della questione trattata”). I giudici costituzionali hanno poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost..
La Corte di Cassazione si è posta sulla scia della pronunzia su richiamata, ribadendo che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 4696 del 18/02/2019; in senso conforme, Cass. n. 3977 del 18/02/2020).
Ebbene, se si considera che il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione per mancata prova della notificazione di 3 dei 4 verbali presupposti e per la prova, da parte dello del Parte_1 pagamento del quarto verbale, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto: - non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento integrale dell'opposizione; - non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/18; - non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa, né contrasto giurisprudenziale da superare. In particolare, le questioni relative alla qualificazione dell'opposizione proposta dallo (opposizione c.d. recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. n. Parte_1
150 del 2011 anziché opposizione all'esecuzione) non hanno avuto alcuna influenza in ordine all'accoglimento dell'opposizione (comunque tempestiva, secondo il giudice di prime cure, anche in caso di applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011). Inoltre, il chiarimento in ordine alla tipologia di opposizioni proponibili avverso la cartella di pagamento risale a Cass., sez. un.,
n. 22080/2017 ed è quindi precedente di vari anni all'introduzione del presente giudizio.
Quanto alla non contestazione, non si comprende per quale motivo lo avrebbe dovuto Parte_1 contestare il merito della pretesa impositiva, non avendo ricevuto la notificazione dei verbali e non essendo, quindi, a conoscenza dell'illecito alla base della sanzione.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese processuali.
In base all'art. 91 c.p.c., il e l' devono essere condannati, in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, a rifondere al sig. le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal decreto del Ministero della
3 giustizia n. 55 del 10/03/2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022). Gli importi riportati nella nota in atti sono stati ridotti, tenuto conto del valore esiguo della causa, dell'assoluta semplicità delle questioni giuridiche trattate e della natura seriale dei motivi di opposizione.
La condanna alle spese va emessa anche nei confronti dell , in base al consolidato CP_2 principio di diritto secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, “anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del Decreto Legislativo n.
112 del 1999, articolo 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (cfr. Cass., sez. trib., 30/11/2020, n. 27332, nonché i numerosi precedenti da essa richiamati).
P.Q.M.
Il Tribunale di LI, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di
LI n. 965/23, condanna il e l , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a rifondere al sig. le spese di lite del primo grado di Parte_1 giudizio, liquidate in € 43,00 a titolo di esborsi ed € 221,00 per compenso del difensore
(di cui € 50,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
50,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carlo Iovinelli;
b) condanna il e l , in solido tra loro, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere al sig. le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Parte_1
64,50 a titolo di esborsi e in € 410,00 per compenso del difensore (di cui € 80,00 per la fase di studio;
€ 80,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 100,00 per la fase di trattazione/istruttoria; € 150,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Carlo Iovinelli.
LI, 16.06.2025 Il Giudice
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