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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 18 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3676/2023 R.G., vertente
TRA
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessia D'Este, giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
, C.F. , con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale alle liti del
23.1.2023 rep. n. 37590/7131 a rogito notaio OPPOSTO Persona_1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.7.2023 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 297/2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Messina il 5.5.2023, notificatole il 25.5.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell' della somma di € 2.575,62, oltre oneri accessori dal dovuto al soddisfo, CP_1
nonché il rimborso del contributo unificato pari a € 21,50 ed il pagamento delle spese del
1 procedimento monitorio liquidate in € 236,50 per compensi professionali oltre rimborso spese generali.
Riferiva che il Decreto Ingiuntivo si fondava sui seguenti fatti: l' in virtù dell'avvenuto CP_1
annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra ella e l'impresa Controparte_2
nel periodo compreso dall'1.11.2013 al 30.11.2014, stante quanto rilevato con il verbale ispettivo unico di accertamento e notificazione n. 599117/DDL del 20.11.2015, aveva considerato indebita la somma pari ad € 2575,62 da ella percepita a titolo di indennità di disoccupazione CAT. ASPI per il periodo compreso dall'8.12.2014 al 28.02.2015, motivo per cui si era attivato per il recupero della suddetta prestazione, ritenuta indebita e, in quanto tale, ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Con la presente opposizione assumeva di aver lavorato presso l'impresa Parte_1
Individuale svolgendo mansioni di impiegata a tempo determinato con orario CP_2
di lavoro a tempo pieno. Deduceva che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'Ente previdenziale, in quanto attendibile fino a prova contraria, non costituiva piena prova e che, in ogni caso, gravava sull' l'onere di provare i fatti costituitivi della propria pretesa basati CP_1
sul rapporto ispettivo. Assumeva, invocando il regime dell'indebito assistenziale, l'irripetibilità delle somme richieste dall' nonché l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in CP_1
quanto avente ad oggetto una somma da ella non dovuta. Pertanto, concludeva chiedendo di revocare nonché dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 297/2023 emesso in data 5.5.2023, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 14.10.2023. CP_1
Deduceva che a seguito dell'accertamento ispettivo a carico della TT GA AN fosse stato disposto l'annullamento di vari rapporti di lavoro e della relativa contribuzione in relazione ad un cospicuo numero di lavoratori, compresa la ricorrente, in quanto da tale accertamento era emerso che la ditta assuntrice non fosse in possesso né della struttura imprenditoriale né del volume d'affari adeguato per giustificare l'impiego della massiccia manodopera denunciata e che pertanto molti rapporti di lavoro fossero stati fittiziamente denunciati. Faceva presente che il sig. presentatosi in data 1.6.2015 nei locali CP_2 dell'Ufficio Ispettivo I.N.P.S., aveva reso una dichiarazione elencando i nomi dei dipendenti che avevano svolto attività lavorativa per la propria impresa, non includendo tra di essi il nominativo della ricorrente così come quello di altri lavoratori che agli atti risultavano essere dipendenti dell'azienda. Asseriva che, solo grazie al rapporto lavorativo denunciato, la
2 ricorrente avesse maturato il diritto all'indennità di disoccupazione cui, diversamente, non avrebbe potuto accedere.
Deduceva l'inapplicabilità della disciplina dell'indebito assistenziale invocata ex adverso, essendo nella fattispecie era applicabile la regola generale della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 del c.c.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto. Spese vinte.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale. L'udienza del 18.2.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Giova premettere che l'annullamento del rapporto di lavoro intercorso dall'1.11.2013 al
30.11.2014 tra l'odierna opponente e la ditta si è verificato in seguito all'attività CP_2 ispettiva espletata dall' nei confronti dell'azienda, come si evince dal verbale di CP_1 accertamento del 20.11.2015 in atti. Solo dopo tale accertamento l' ha agito – a mezzo CP_1 del procedimento monitorio conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo opposto - nei confronti della per il recupero dell'erogata prestazione di disoccupazione, ritenuta Pt_1
indebita, in quanto corrisposta in virtù di un rapporto lavorativo dall'Istituto ritenuto “fittizio”.
L'instaurazione del giudizio de quo è conseguente alla decisione dell' di disconoscere CP_1
un diritto per il quale la vantava un titolo formale, fornitogli peraltro dal medesimo Pt_1
Istituto; ed invero è lo stesso ad aver dedotto la natura simulata e/o fittizia del suddetto CP_1 rapporto di lavoro, sicché non appare dubbio che debba essere l' a contestare CP_1 specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo al riguardo elementi utili per ritenerlo simulato o fittizio.
Ciò premesso, si rileva che nel corso di causa non sono stati forniti elementi sufficienti a far ritenere simulato/fittizio il rapporto di lavoro intercorso tra la e la ditta GA. Pt_1
Alcuna prova, sebbene fosse a ciò tenuto, è stata fornita dall' in relazione alla fattispecie CP_1
ritenuta sussistente in sede di controllo ispettivo. Ed invero l' si è limitato a fare CP_1
espresso rimando alle risultanze ispettive producendo il verbale di accertamento ispettivo eseguito nei confronti della ditta. Appare opportuno evidenziare che, per costante orientamento
3 giurisprudenziale, il verbale di accertamento ispettivo, da solo, non può costituire una sufficiente prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall' . Per converso, Controparte_3
si evince che quanto dedotto dall'odierna opponente in merito allo svolgimento di attività lavorativa presso la predetta ditta, sia stato avallato non soltanto dalla documentazione in atti
(busta paga e modello Unilav) ma altresì dall'esito dell'espletata attività istruttoria.
Ed invero, il teste ha confermato che la ricorrente ha Testimone_1 effettivamente prestato attività lavorativa presso l'azienda svolgendo mansioni CP_2
di impiegata con orario di lavoro a tempo pieno. In particolare, dichiarando “è vero, lo so in quanto anche io vi lavoravo, nel periodo 2014; confermo;
io ero autista e la ricorrente era in magazzino, lavoravo a tempo pieno e la vedevo la mattina quando entravo al lavoro e anche la sera, quando finivamo di lavorare… lavoravamo in Via Roccamotore, io lavoravo lì e anche la ricorrente”, ha dimostrato di avere conoscenza diretta delle circostanze, mostrandosi preciso e puntuale.
Al contrario, niente di rilevante a sostegno degli assunti dell' si ricava dalle CP_1 deposizioni degli altri due testi escussi, (titolare dell'omonima ditta) e CP_2 Tes_2
(ispettore di vigilanza dell' all'epoca dell'accertamento ispettivo eseguito
[...] CP_1
presso la ditta . CP_2
Ed invero, sebbene il teste abbia dichiarato che i soggetti che prestavano CP_2
attività lavorativa alle sue dipendenze erano esclusivamente quelli da lui indicati (tra i quali non figura il nome della , giova evidenziare che durante l'accertamento eseguito Pt_1 dall' nell'immediatezza dei fatti e in un momento non sospetto, in data CP_1 CP_2
22.4.2015 ha altresì affermato che, oltre ai lavoratori dallo stesso espressamente menzionati quali “unici” dipendenti della propria ditta, ve ne fossero altri di cui, a suo dire, non conosceva il nome. In merito, ha dichiarato: “ho dato delega al mio consulente la sig.ra di Per_2
assumere il personale che occorre per l'attività amministrativa da diversi anni. I colloqui sono fatti dalla sig.ra mi viene comunicata l'assunzione e molto spesso nemmeno arrivo a Per_2 conoscerle”. Tra l'altro, in sede di escussione, ha confermato di non sapere chi avesse provveduto ad effettuare tutte le altre assunzioni per conto della sua ditta e, a tal proposito, ha affermato: “Avevo un mio consulente di cui mi fidavo ed ero io a dare ordine di mettere in regola il personale di cui avevo bisogno”, dichiarando poi che si trattava proprio della . Per_2
4 Il teste , oltre ad aver evidenziato le molteplici incongruenze emerse all'interno Testimone_2 della ditta all'esito dell'accertamento ispettivo, con riguardo alla descrizione interna dei locali, al tipo di attività svolta all'interno degli stessi, alla tipologia dei trasporti effettuati ecc., non ha dichiarato alcunché in merito alla posizione dell'odierna opponente.
Orbene, l'esito dell'espletata attività istruttoria, in concorso con la documentazione prodotta (in particolare il modello Unilav e la busta paga in atti) comprovano la sussistenza di un effettivo
(e non fittizio) rapporto lavorativo intercorso tra l'opponente e la ditta CP_2 dall'1.11.2013 al 30.11.2014. Per l'effetto, contrariamente a quanto asserito dall' CP_1
l'indennità di disoccupazione erogata alla dall'Istituto in conseguenza della cessazione Pt_1 dell'attività lavorativa prestata presso la ditta (ovvero, come emerge dagli atti, nel periodo compreso dall'8.12.2014 al 28.02.2015) non assume i caratteri dell' “indebito”, in quanto il diritto alla corresponsione di tale indennità è maturato in conseguenza del predetto rapporto lavorativo, il cui carattere “fittizio” dedotto dall' è stato smentito, non trovando CP_1
riscontro in corso di causa.
Tra l'altro, per costante orientamento giurisprudenziale, la busta paga stessa è un documento idoneo a dimostrare quantomeno la sussistenza di un rapporto di lavoro (cfr., ex multis, Cass. 6 luglio 2020, n. 13781). Non è un caso che dalla busta paga di novembre 2014 sia possibile desumere che il rapporto di lavoro tra la e la ditta sia intercorso dall'1.11.2013 al Pt_1
30.11.2014, in conformità peraltro a quanto si evince dalla Comunicazione Obbligatoria
Unificato UniLav in atti, che indica che la ricorrente era impiegata presso la TT GA con orario di 40 ore settimanali e in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato.
5.- Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, non potendosi considerare indebita l'indennità di disoccupazione erogata in favore di . Parte_1
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opponente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate e della durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
5 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 4.7.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 297/2023 del 5.5.2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 18 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3676/2023 R.G., vertente
TRA
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessia D'Este, giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
, C.F. , con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale alle liti del
23.1.2023 rep. n. 37590/7131 a rogito notaio OPPOSTO Persona_1
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.7.2023 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 297/2023 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Messina il 5.5.2023, notificatole il 25.5.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell' della somma di € 2.575,62, oltre oneri accessori dal dovuto al soddisfo, CP_1
nonché il rimborso del contributo unificato pari a € 21,50 ed il pagamento delle spese del
1 procedimento monitorio liquidate in € 236,50 per compensi professionali oltre rimborso spese generali.
Riferiva che il Decreto Ingiuntivo si fondava sui seguenti fatti: l' in virtù dell'avvenuto CP_1
annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra ella e l'impresa Controparte_2
nel periodo compreso dall'1.11.2013 al 30.11.2014, stante quanto rilevato con il verbale ispettivo unico di accertamento e notificazione n. 599117/DDL del 20.11.2015, aveva considerato indebita la somma pari ad € 2575,62 da ella percepita a titolo di indennità di disoccupazione CAT. ASPI per il periodo compreso dall'8.12.2014 al 28.02.2015, motivo per cui si era attivato per il recupero della suddetta prestazione, ritenuta indebita e, in quanto tale, ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Con la presente opposizione assumeva di aver lavorato presso l'impresa Parte_1
Individuale svolgendo mansioni di impiegata a tempo determinato con orario CP_2
di lavoro a tempo pieno. Deduceva che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'Ente previdenziale, in quanto attendibile fino a prova contraria, non costituiva piena prova e che, in ogni caso, gravava sull' l'onere di provare i fatti costituitivi della propria pretesa basati CP_1
sul rapporto ispettivo. Assumeva, invocando il regime dell'indebito assistenziale, l'irripetibilità delle somme richieste dall' nonché l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in CP_1
quanto avente ad oggetto una somma da ella non dovuta. Pertanto, concludeva chiedendo di revocare nonché dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 297/2023 emesso in data 5.5.2023, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 14.10.2023. CP_1
Deduceva che a seguito dell'accertamento ispettivo a carico della TT GA AN fosse stato disposto l'annullamento di vari rapporti di lavoro e della relativa contribuzione in relazione ad un cospicuo numero di lavoratori, compresa la ricorrente, in quanto da tale accertamento era emerso che la ditta assuntrice non fosse in possesso né della struttura imprenditoriale né del volume d'affari adeguato per giustificare l'impiego della massiccia manodopera denunciata e che pertanto molti rapporti di lavoro fossero stati fittiziamente denunciati. Faceva presente che il sig. presentatosi in data 1.6.2015 nei locali CP_2 dell'Ufficio Ispettivo I.N.P.S., aveva reso una dichiarazione elencando i nomi dei dipendenti che avevano svolto attività lavorativa per la propria impresa, non includendo tra di essi il nominativo della ricorrente così come quello di altri lavoratori che agli atti risultavano essere dipendenti dell'azienda. Asseriva che, solo grazie al rapporto lavorativo denunciato, la
2 ricorrente avesse maturato il diritto all'indennità di disoccupazione cui, diversamente, non avrebbe potuto accedere.
Deduceva l'inapplicabilità della disciplina dell'indebito assistenziale invocata ex adverso, essendo nella fattispecie era applicabile la regola generale della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 del c.c.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto. Spese vinte.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale. L'udienza del 18.2.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- Giova premettere che l'annullamento del rapporto di lavoro intercorso dall'1.11.2013 al
30.11.2014 tra l'odierna opponente e la ditta si è verificato in seguito all'attività CP_2 ispettiva espletata dall' nei confronti dell'azienda, come si evince dal verbale di CP_1 accertamento del 20.11.2015 in atti. Solo dopo tale accertamento l' ha agito – a mezzo CP_1 del procedimento monitorio conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo opposto - nei confronti della per il recupero dell'erogata prestazione di disoccupazione, ritenuta Pt_1
indebita, in quanto corrisposta in virtù di un rapporto lavorativo dall'Istituto ritenuto “fittizio”.
L'instaurazione del giudizio de quo è conseguente alla decisione dell' di disconoscere CP_1
un diritto per il quale la vantava un titolo formale, fornitogli peraltro dal medesimo Pt_1
Istituto; ed invero è lo stesso ad aver dedotto la natura simulata e/o fittizia del suddetto CP_1 rapporto di lavoro, sicché non appare dubbio che debba essere l' a contestare CP_1 specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo al riguardo elementi utili per ritenerlo simulato o fittizio.
Ciò premesso, si rileva che nel corso di causa non sono stati forniti elementi sufficienti a far ritenere simulato/fittizio il rapporto di lavoro intercorso tra la e la ditta GA. Pt_1
Alcuna prova, sebbene fosse a ciò tenuto, è stata fornita dall' in relazione alla fattispecie CP_1
ritenuta sussistente in sede di controllo ispettivo. Ed invero l' si è limitato a fare CP_1
espresso rimando alle risultanze ispettive producendo il verbale di accertamento ispettivo eseguito nei confronti della ditta. Appare opportuno evidenziare che, per costante orientamento
3 giurisprudenziale, il verbale di accertamento ispettivo, da solo, non può costituire una sufficiente prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall' . Per converso, Controparte_3
si evince che quanto dedotto dall'odierna opponente in merito allo svolgimento di attività lavorativa presso la predetta ditta, sia stato avallato non soltanto dalla documentazione in atti
(busta paga e modello Unilav) ma altresì dall'esito dell'espletata attività istruttoria.
Ed invero, il teste ha confermato che la ricorrente ha Testimone_1 effettivamente prestato attività lavorativa presso l'azienda svolgendo mansioni CP_2
di impiegata con orario di lavoro a tempo pieno. In particolare, dichiarando “è vero, lo so in quanto anche io vi lavoravo, nel periodo 2014; confermo;
io ero autista e la ricorrente era in magazzino, lavoravo a tempo pieno e la vedevo la mattina quando entravo al lavoro e anche la sera, quando finivamo di lavorare… lavoravamo in Via Roccamotore, io lavoravo lì e anche la ricorrente”, ha dimostrato di avere conoscenza diretta delle circostanze, mostrandosi preciso e puntuale.
Al contrario, niente di rilevante a sostegno degli assunti dell' si ricava dalle CP_1 deposizioni degli altri due testi escussi, (titolare dell'omonima ditta) e CP_2 Tes_2
(ispettore di vigilanza dell' all'epoca dell'accertamento ispettivo eseguito
[...] CP_1
presso la ditta . CP_2
Ed invero, sebbene il teste abbia dichiarato che i soggetti che prestavano CP_2
attività lavorativa alle sue dipendenze erano esclusivamente quelli da lui indicati (tra i quali non figura il nome della , giova evidenziare che durante l'accertamento eseguito Pt_1 dall' nell'immediatezza dei fatti e in un momento non sospetto, in data CP_1 CP_2
22.4.2015 ha altresì affermato che, oltre ai lavoratori dallo stesso espressamente menzionati quali “unici” dipendenti della propria ditta, ve ne fossero altri di cui, a suo dire, non conosceva il nome. In merito, ha dichiarato: “ho dato delega al mio consulente la sig.ra di Per_2
assumere il personale che occorre per l'attività amministrativa da diversi anni. I colloqui sono fatti dalla sig.ra mi viene comunicata l'assunzione e molto spesso nemmeno arrivo a Per_2 conoscerle”. Tra l'altro, in sede di escussione, ha confermato di non sapere chi avesse provveduto ad effettuare tutte le altre assunzioni per conto della sua ditta e, a tal proposito, ha affermato: “Avevo un mio consulente di cui mi fidavo ed ero io a dare ordine di mettere in regola il personale di cui avevo bisogno”, dichiarando poi che si trattava proprio della . Per_2
4 Il teste , oltre ad aver evidenziato le molteplici incongruenze emerse all'interno Testimone_2 della ditta all'esito dell'accertamento ispettivo, con riguardo alla descrizione interna dei locali, al tipo di attività svolta all'interno degli stessi, alla tipologia dei trasporti effettuati ecc., non ha dichiarato alcunché in merito alla posizione dell'odierna opponente.
Orbene, l'esito dell'espletata attività istruttoria, in concorso con la documentazione prodotta (in particolare il modello Unilav e la busta paga in atti) comprovano la sussistenza di un effettivo
(e non fittizio) rapporto lavorativo intercorso tra l'opponente e la ditta CP_2 dall'1.11.2013 al 30.11.2014. Per l'effetto, contrariamente a quanto asserito dall' CP_1
l'indennità di disoccupazione erogata alla dall'Istituto in conseguenza della cessazione Pt_1 dell'attività lavorativa prestata presso la ditta (ovvero, come emerge dagli atti, nel periodo compreso dall'8.12.2014 al 28.02.2015) non assume i caratteri dell' “indebito”, in quanto il diritto alla corresponsione di tale indennità è maturato in conseguenza del predetto rapporto lavorativo, il cui carattere “fittizio” dedotto dall' è stato smentito, non trovando CP_1
riscontro in corso di causa.
Tra l'altro, per costante orientamento giurisprudenziale, la busta paga stessa è un documento idoneo a dimostrare quantomeno la sussistenza di un rapporto di lavoro (cfr., ex multis, Cass. 6 luglio 2020, n. 13781). Non è un caso che dalla busta paga di novembre 2014 sia possibile desumere che il rapporto di lavoro tra la e la ditta sia intercorso dall'1.11.2013 al Pt_1
30.11.2014, in conformità peraltro a quanto si evince dalla Comunicazione Obbligatoria
Unificato UniLav in atti, che indica che la ricorrente era impiegata presso la TT GA con orario di 40 ore settimanali e in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato.
5.- Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, non potendosi considerare indebita l'indennità di disoccupazione erogata in favore di . Parte_1
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'opponente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate e della durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
5 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 4.7.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 297/2023 del 5.5.2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 19 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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