Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 10657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/04/2025 nella causa n. 10657/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dagli avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA GASSINO e BON MARCO BITTOLO
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per Parte_1 ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 410 2024 00077628 34
000 dell'importo di € 4.776,71, affermando l'illegittimità della propria iscrizione alla Gestione Commercianti e la non debenza della contribuzione richiesta;
2. l' si è costituito affermando di aver proceduto, in data 14/02/2025, CP_1 allo sgravio totale del titolo impugnato;
3. deve pertanto ritenersi venuto meno l'interesse ad ottenere la pronuncia sul merito del ricorso: deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti;
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4. il carico delle spese di lite deve essere distribuito in applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale, ovvero con una delibazione, sia pure sommaria, della fondatezza delle pretese azionate e del conseguente presumibile esito del giudizio nell'ipotesi in cui non fosse venuto meno l'interesse ad agire in corso di causa;
5. ai soli fini della soccombenza virtuale può osservarsi che l' ha CP_2 provveduto a riconoscere l'infondatezza della pretesa contributiva, sgravando totalmente l'avviso di addebito impugnato;
va osservato come il provvedimento di sgravio sia stato emesso il 14/02/2025, e pertanto prima della notifica del ricorso, avvenuta il 01/03/2025; non si ha tuttavia prova che il provvedimento stesso fosse stato comunicato al ricorrente prima della notifica del ricorso (la modifica dell'anagrafica azienda riporta la data del 03/03/2025), e non vi sono pertanto gli estremi per la compensazione delle spese, richiesta da parte convenuta;
6. ne consegue la considerazione della pronosticabile soccombenza dell'istituto convenuto nell'ipotesi in cui la causa avesse dovuto giungere a decisione nel merito, e la conseguente responsabilità dello stesso alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo;
P.Q.M.
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi € 1.769,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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