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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4925/2024 R.G., avente per oggetto:
“opposizione a precetto”;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Tornabene, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1
IO NI IM, giusta procura in atti;
, in persona del Ministro pro- Controparte_3
tempore (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. dello Stato P.IVA_2
OM LL, giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE all'udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2024 Pt_1
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione
[...]
di pagamento n. 29320239014937687/000 e agli atti presupposti limitatamente alle sottostanti cartelle di pagamento n.
29320070096953376, n. 29320110022109332000 e n.
29320170028210123000.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento, del ruolo e delle cartelle di pagamento asserendone la mancata notifica delle cartelle medesime, il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 l. 212/2000 nonché l'illegittimità delle somme richieste e dell'aggio di riscossione;
in subordine, nel caso di accertata regolare notifica delle cartelle di pagamento, ha eccepito la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito con comparsa depositata in data 2.7.2024 il , sollevando, in Controparte_3
via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Con atto depositato telematicamente in data 17.7.2024, si è costituita, altresì, l' , la quale, previa Controparte_1
contestazione della propria legittimazione ad agire, ha contestato la domanda sostenendo la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in considerazione delle statuizioni della L. n. 147/2013 (art. 1 co. 623 – condono 2014) e dell'intervenuta sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione ad opera del d.l. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
2 Attesa la natura documentale della causa, in assenza di istanze istruttorie, in data 18 novembre 2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, innanzitutto va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi i convenuti, rispetto a cui va osservato che “In tema di sanzioni amministrative, qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, contestando comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011).
In sostanza, la scelta del soggetto contro cui rivolgere la domanda dipende dai vizi che si contestano dovendo distinguere, infatti, tra l'impugnazione per vizi propri dell'atto, dall'impugnazione per vizi attinenti alla sottostante pretesa impositiva.
Orbene, dal tenore dell'atto introduttivo può riconoscersi la legittimazione passiva sia del concessionario della riscossione che dall'ente titolare del potere sanzionatorio, di talché le eccezioni sul punto sollevate dai convenuti devono essere rigettate.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
A sostegno della propria tesi, l'opponente con la prima doglianza ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento asserendo la
3 mancata notifica degli atti prodromici e segnatamente delle cartelle di pagamento:
- n. 29320070096953376, portante un carico di ruolo emesso dal Tribunale di Catania – Ufficio campione penale, per un totale di € 87,31, iscritto per il recupero delle spese processuali in forza della sentenza n. 1303/2005, divenuta esecutiva il 18/5/2006.
- n. 29320110022109332000, portante un carico di ruolo emesso dalla Corte di Appello di Catania – Ufficio CP_4
avente ad oggetto spese processuali, per l'importo di €
[...]
4.833,55, scaturenti dalla sentenza di condanna n. 333/2008 emessa dalla Corte di appello di Catania l'8.2.2008, divenuta irrevocabile il 12.5.2008;
- n. 29320170028210123000, portante un carico di ruolo di euro 535,88, emesso dal Tribunale di Catania – Ufficio recupero crediti, per il recupero della multa inflitta con decreto penale di condanna n. 1283/2016, divenuto esecutivo il
28/9/2016.
La mancanza della notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale di riscossione degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora/intimazione) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa erariale, con conseguente nullità dell'intimazione.
La prova della esatta notificazione delle cartelle esattoriali deve essere fornita dall' . Controparte_1
4 Nella specie manca la prova della notificazione della cartella di pagamento suindicata portante il n. 29320070096953376 e della cartella di pagamento n. 29320110022109332000.
A tal proposito va osservato che ai sensi dell'art. 140 c.p.c. che «La notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella di pagamento si articola nei seguenti passaggi: deposito della copia dell'atto nella casa comunale, successiva affissione dell'avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario ed invio di una raccomandata A/R con la quale il destinatario è informato dell'avvenuto deposito. Il perfezionamento della procedura coincide non con l'invio della raccomandata informativa, ma con la produzione dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata. L'omissione di uno di questi adempimenti rende la notifica nulla, ma non inesistente» (Cass.
n.22579/2024).
Dalla documentazione prodotta dall' sub. Controparte_5
all. 5 e sub all. 6 alla comparsa difensiva è evincibile esclusivamente che gli atti in oggetto sono stati depositati presso la casa comunale ma nessuna dimostrazione è fornita circa l'effettiva conoscenza del destinatario della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito e affissione;
manca, cioè, l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata attestante la regolare ricezione da parte di quest'ultimo della raccomandata informativa (cfr. all. 5 e 6).
In tali circostanze, l'opponente correttamente ha incoato azione avverso il successivo atto notificatogli introducendo un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, con onere a carico di quest'ultima di dimostrare gli
5 elementi costitutivi della richiesta avanzata nei confronti dell'intimato, prova che nel caso di specie, non risulta fornita.
A tal uopo, non può sfuggire l'ormai unanime principio esegetico con il quale i Giudici di Legittimità hanno sancito nella loro più autorevole composizione che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione,
a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario
e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio
6 necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore”
(Cass. S.U. sent. n. 16412/2007).
Nella specie, la parte attrice ha impugnato l'atto di intimazione sollevando il difetto di notificazione delle precedenti cartella di pagamento;
sul piano probatorio, il contribuente può limitarsi a sollevare l'eccezione di difetto di notifica mentre l'amministrazione finanziaria è onerata di fornire la prova contraria, dimostrando cioè che l'atto ha raggiunto il suo destinatario con la conseguenza che, senza prova certa della notifica, il ricorso del contribuente deve essere considerato tempestivo e fondato (da ultimo Cass. civ., ord. Sez. 5, n.
20372/2025; Cass. civ. n. 22729/2016).
Poiché detta prova, con specifico riguardo alle cartelle dianzi richiamate, non risulta assolta ciò refluisce, come chiesto dall'opponente, sulla validità dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
Ogni ulteriore motivo di opposizione proposto dal richiedente – inerente alla doglianza attorea in punto di difetto di motivazione e prescrizione del credito, svolta dal solo in via subordinata, è Pt_1
assorbito per effetto dell'accoglimento delle superiori doglianze con riferimento alle suindicate cartelle di pagamento.
A conclusioni differenti deve giungersi con riguardo alla cartella n.
29320170028210123000 di cui emerge la regolare notificazione eseguita personalmente nelle mani dell'opponente in data 25.1.2018
(cfr. all. 7 comparsa di costituzione ). Controparte_1
7 Sotto tale profilo, dunque, nessuna censura può essere mossa all'attività dell'amministrazione opposta neanche in punto di violazione dell'obbligo di motivazione pure argomentato dall'opponente.
Ed infatti, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege, così come avvenuto nel caso di specie, - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.
Acclarata come sopra la notificazione della cartella n.
29320170028210123000, le difese mosse sul punto non risultano fondate.
Quanto al difetto di motivazione ex art. 7 n. 212/2000, in materia tributaria, in ossequio al principio in base al quale l'atto emesso temporalmente in un secondo momento rispetto a un precedente atto in cui è esplicitata la pretesa nei suoi presupposti essenziali,
l'intimazione di pagamento, in quanto atto successivo rispetto alla cartella di pagamento presupposta, non necessita di una particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.
Del pari non è meritevole di accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito per inutile decorso del termine
8 previsto per legge tra la data di notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento.
Ed infatti, è pacifico che il debito in questione attiene al mancato pagamento di multe e ammende derivanti da provvedimenti giurisdizionali;
infatti, ha sostenuto il – senza alcuna CP_3
contestazione della controparte – che la cartella di pagamento n.
29320170028210123/000, notificata il 25.1.2018, riguarda il recupero della multa inflitta con decreto penale di condanna n. 1283/2016, divenuto esecutivo il 28/9/2016.
La prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione.
Il decreto penale di condanna di certo va equiparato, ai nostri fini, ad una sentenza, essendo che il credito riscosso coattivamente, invero, trova la sua fonte in un titolo giudiziale divenuto definitivo e, pertanto, trova applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c.
Trattandosi di una pena inflitta con un decreto penale di condanna del 3.6.2016 (all. 1 comparsa di costituzione del Controparte_3
), divenuto esecutivo in data 28.9.2016, il diritto a riscuotere
[...]
le somme dovute si prescrive nel termine di dieci anni e, una volta ottenuta la notificazione della cartella esattoriale, è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale, entro cui nella specie è stata notificata l'intimazione di pagamento.
Infatti, atteso che risulta pacifica e documentalmente provata l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n.
29320170028210123000 in data 25.1.2018, nonché la successiva
9 notificazione il 6.3.2024 dell'intimazione di pagamento n.
29320239014937687/000 (circostanza provata in atti), il termine prescrizionale, indipendentemente da sospensioni eventualmente applicabili e riferibili a normative emergenziali, non può certamente dirsi inutilmente spirato.
Restano, infine, a carico del contribuente gli oneri di riscossione trattandosi di una cartella di pagamento relativa ad incarico affidata agli
Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di notifica (solo per effetto della nuova disciplina prevista dalla cosiddetta Legge di Bilancio 2022 ex art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e, quindi, per le cartelle affidate successivamente, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene posta a carico del bilancio dello Stato).
Tenuto conto di quanto sopra, l'intimazione di pagamento n.
29320239014937687/000, va parzialmente annullata limitatamente alle cartelle n. 29320070096953376 e n. 29320110022109332000, mentre l'opposizione va rigettata per la parte relativa all'altra cartella esattoriale.
In considerazione dell'esito del giudizio e delle reciproche domande, sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, nella misura di metà, con condanna dei convenuti, in solido, alla refusione, in favore di dell'ulteriore metà, Parte_1
come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
Sussistono i presupposti per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
10 Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
4925/2025 R.G.: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
annulla la intimazione di pagamento n.
[...]
29320239014937687/000 limitatamente alla parte sottesa alle cartelle esattoriali nn. 29320070096953376 e n. 29320110022109332000 emesse da;
Controparte_6
rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320239014937687/000 sottesa alla cartella n.
29320170028210123000.
ON e il Controparte_1 Controparte_3
, in solido, alla refusione di metà delle spese di lite in favore
[...]
dell'opponente che liquida in complessivi euro 1.401,00 di cui euro
125,00 per spese vive ed euro 1.276,00 per compensi professionali, di cui euro 212,50 (metà di euro 425,00) per la fase di studio, euro 212,50
(metà di euro 425,00) per la fase introduttiva, euro 425,50 per la fase di trattazione (metà di euro 851,00) ed euro 425,50 per la fase decisionale
(metà di euro 851,50), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese processuali, così come liquidate, a favore del difensore dell'opponente.
Così deciso in Catania il 3 dicembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4925/2024 R.G., avente per oggetto:
“opposizione a precetto”;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Tornabene, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1
IO NI IM, giusta procura in atti;
, in persona del Ministro pro- Controparte_3
tempore (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. dello Stato P.IVA_2
OM LL, giusta procura in atti;
PARTI CONVENUTE all'udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2024 Pt_1
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione
[...]
di pagamento n. 29320239014937687/000 e agli atti presupposti limitatamente alle sottostanti cartelle di pagamento n.
29320070096953376, n. 29320110022109332000 e n.
29320170028210123000.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento, del ruolo e delle cartelle di pagamento asserendone la mancata notifica delle cartelle medesime, il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 l. 212/2000 nonché l'illegittimità delle somme richieste e dell'aggio di riscossione;
in subordine, nel caso di accertata regolare notifica delle cartelle di pagamento, ha eccepito la prescrizione del credito.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito con comparsa depositata in data 2.7.2024 il , sollevando, in Controparte_3
via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Con atto depositato telematicamente in data 17.7.2024, si è costituita, altresì, l' , la quale, previa Controparte_1
contestazione della propria legittimazione ad agire, ha contestato la domanda sostenendo la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in considerazione delle statuizioni della L. n. 147/2013 (art. 1 co. 623 – condono 2014) e dell'intervenuta sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione ad opera del d.l. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
2 Attesa la natura documentale della causa, in assenza di istanze istruttorie, in data 18 novembre 2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, la causa è stata posta in decisione.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, innanzitutto va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi i convenuti, rispetto a cui va osservato che “In tema di sanzioni amministrative, qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, contestando comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011).
In sostanza, la scelta del soggetto contro cui rivolgere la domanda dipende dai vizi che si contestano dovendo distinguere, infatti, tra l'impugnazione per vizi propri dell'atto, dall'impugnazione per vizi attinenti alla sottostante pretesa impositiva.
Orbene, dal tenore dell'atto introduttivo può riconoscersi la legittimazione passiva sia del concessionario della riscossione che dall'ente titolare del potere sanzionatorio, di talché le eccezioni sul punto sollevate dai convenuti devono essere rigettate.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
A sostegno della propria tesi, l'opponente con la prima doglianza ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento asserendo la
3 mancata notifica degli atti prodromici e segnatamente delle cartelle di pagamento:
- n. 29320070096953376, portante un carico di ruolo emesso dal Tribunale di Catania – Ufficio campione penale, per un totale di € 87,31, iscritto per il recupero delle spese processuali in forza della sentenza n. 1303/2005, divenuta esecutiva il 18/5/2006.
- n. 29320110022109332000, portante un carico di ruolo emesso dalla Corte di Appello di Catania – Ufficio CP_4
avente ad oggetto spese processuali, per l'importo di €
[...]
4.833,55, scaturenti dalla sentenza di condanna n. 333/2008 emessa dalla Corte di appello di Catania l'8.2.2008, divenuta irrevocabile il 12.5.2008;
- n. 29320170028210123000, portante un carico di ruolo di euro 535,88, emesso dal Tribunale di Catania – Ufficio recupero crediti, per il recupero della multa inflitta con decreto penale di condanna n. 1283/2016, divenuto esecutivo il
28/9/2016.
La mancanza della notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale di riscossione degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora/intimazione) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa erariale, con conseguente nullità dell'intimazione.
La prova della esatta notificazione delle cartelle esattoriali deve essere fornita dall' . Controparte_1
4 Nella specie manca la prova della notificazione della cartella di pagamento suindicata portante il n. 29320070096953376 e della cartella di pagamento n. 29320110022109332000.
A tal proposito va osservato che ai sensi dell'art. 140 c.p.c. che «La notifica ex art. 140 c.p.c. della cartella di pagamento si articola nei seguenti passaggi: deposito della copia dell'atto nella casa comunale, successiva affissione dell'avviso di deposito alla porta del domicilio del destinatario ed invio di una raccomandata A/R con la quale il destinatario è informato dell'avvenuto deposito. Il perfezionamento della procedura coincide non con l'invio della raccomandata informativa, ma con la produzione dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata. L'omissione di uno di questi adempimenti rende la notifica nulla, ma non inesistente» (Cass.
n.22579/2024).
Dalla documentazione prodotta dall' sub. Controparte_5
all. 5 e sub all. 6 alla comparsa difensiva è evincibile esclusivamente che gli atti in oggetto sono stati depositati presso la casa comunale ma nessuna dimostrazione è fornita circa l'effettiva conoscenza del destinatario della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito e affissione;
manca, cioè, l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata attestante la regolare ricezione da parte di quest'ultimo della raccomandata informativa (cfr. all. 5 e 6).
In tali circostanze, l'opponente correttamente ha incoato azione avverso il successivo atto notificatogli introducendo un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, con onere a carico di quest'ultima di dimostrare gli
5 elementi costitutivi della richiesta avanzata nei confronti dell'intimato, prova che nel caso di specie, non risulta fornita.
A tal uopo, non può sfuggire l'ormai unanime principio esegetico con il quale i Giudici di Legittimità hanno sancito nella loro più autorevole composizione che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione,
a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario
e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio
6 necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore”
(Cass. S.U. sent. n. 16412/2007).
Nella specie, la parte attrice ha impugnato l'atto di intimazione sollevando il difetto di notificazione delle precedenti cartella di pagamento;
sul piano probatorio, il contribuente può limitarsi a sollevare l'eccezione di difetto di notifica mentre l'amministrazione finanziaria è onerata di fornire la prova contraria, dimostrando cioè che l'atto ha raggiunto il suo destinatario con la conseguenza che, senza prova certa della notifica, il ricorso del contribuente deve essere considerato tempestivo e fondato (da ultimo Cass. civ., ord. Sez. 5, n.
20372/2025; Cass. civ. n. 22729/2016).
Poiché detta prova, con specifico riguardo alle cartelle dianzi richiamate, non risulta assolta ciò refluisce, come chiesto dall'opponente, sulla validità dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
Ogni ulteriore motivo di opposizione proposto dal richiedente – inerente alla doglianza attorea in punto di difetto di motivazione e prescrizione del credito, svolta dal solo in via subordinata, è Pt_1
assorbito per effetto dell'accoglimento delle superiori doglianze con riferimento alle suindicate cartelle di pagamento.
A conclusioni differenti deve giungersi con riguardo alla cartella n.
29320170028210123000 di cui emerge la regolare notificazione eseguita personalmente nelle mani dell'opponente in data 25.1.2018
(cfr. all. 7 comparsa di costituzione ). Controparte_1
7 Sotto tale profilo, dunque, nessuna censura può essere mossa all'attività dell'amministrazione opposta neanche in punto di violazione dell'obbligo di motivazione pure argomentato dall'opponente.
Ed infatti, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege, così come avvenuto nel caso di specie, - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo.
Acclarata come sopra la notificazione della cartella n.
29320170028210123000, le difese mosse sul punto non risultano fondate.
Quanto al difetto di motivazione ex art. 7 n. 212/2000, in materia tributaria, in ossequio al principio in base al quale l'atto emesso temporalmente in un secondo momento rispetto a un precedente atto in cui è esplicitata la pretesa nei suoi presupposti essenziali,
l'intimazione di pagamento, in quanto atto successivo rispetto alla cartella di pagamento presupposta, non necessita di una particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta.
Del pari non è meritevole di accoglimento l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito per inutile decorso del termine
8 previsto per legge tra la data di notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento.
Ed infatti, è pacifico che il debito in questione attiene al mancato pagamento di multe e ammende derivanti da provvedimenti giurisdizionali;
infatti, ha sostenuto il – senza alcuna CP_3
contestazione della controparte – che la cartella di pagamento n.
29320170028210123/000, notificata il 25.1.2018, riguarda il recupero della multa inflitta con decreto penale di condanna n. 1283/2016, divenuto esecutivo il 28/9/2016.
La prescrizione decennale da "actio iudicati" ex art. 2953 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e, se appellata, dalla declaratoria giudiziale che rende definitiva la decisione.
Il decreto penale di condanna di certo va equiparato, ai nostri fini, ad una sentenza, essendo che il credito riscosso coattivamente, invero, trova la sua fonte in un titolo giudiziale divenuto definitivo e, pertanto, trova applicazione l'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c.
Trattandosi di una pena inflitta con un decreto penale di condanna del 3.6.2016 (all. 1 comparsa di costituzione del Controparte_3
), divenuto esecutivo in data 28.9.2016, il diritto a riscuotere
[...]
le somme dovute si prescrive nel termine di dieci anni e, una volta ottenuta la notificazione della cartella esattoriale, è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale, entro cui nella specie è stata notificata l'intimazione di pagamento.
Infatti, atteso che risulta pacifica e documentalmente provata l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento n.
29320170028210123000 in data 25.1.2018, nonché la successiva
9 notificazione il 6.3.2024 dell'intimazione di pagamento n.
29320239014937687/000 (circostanza provata in atti), il termine prescrizionale, indipendentemente da sospensioni eventualmente applicabili e riferibili a normative emergenziali, non può certamente dirsi inutilmente spirato.
Restano, infine, a carico del contribuente gli oneri di riscossione trattandosi di una cartella di pagamento relativa ad incarico affidata agli
Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di notifica (solo per effetto della nuova disciplina prevista dalla cosiddetta Legge di Bilancio 2022 ex art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e, quindi, per le cartelle affidate successivamente, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene posta a carico del bilancio dello Stato).
Tenuto conto di quanto sopra, l'intimazione di pagamento n.
29320239014937687/000, va parzialmente annullata limitatamente alle cartelle n. 29320070096953376 e n. 29320110022109332000, mentre l'opposizione va rigettata per la parte relativa all'altra cartella esattoriale.
In considerazione dell'esito del giudizio e delle reciproche domande, sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, nella misura di metà, con condanna dei convenuti, in solido, alla refusione, in favore di dell'ulteriore metà, Parte_1
come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
Sussistono i presupposti per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
10 Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
4925/2025 R.G.: in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
annulla la intimazione di pagamento n.
[...]
29320239014937687/000 limitatamente alla parte sottesa alle cartelle esattoriali nn. 29320070096953376 e n. 29320110022109332000 emesse da;
Controparte_6
rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320239014937687/000 sottesa alla cartella n.
29320170028210123000.
ON e il Controparte_1 Controparte_3
, in solido, alla refusione di metà delle spese di lite in favore
[...]
dell'opponente che liquida in complessivi euro 1.401,00 di cui euro
125,00 per spese vive ed euro 1.276,00 per compensi professionali, di cui euro 212,50 (metà di euro 425,00) per la fase di studio, euro 212,50
(metà di euro 425,00) per la fase introduttiva, euro 425,50 per la fase di trattazione (metà di euro 851,00) ed euro 425,50 per la fase decisionale
(metà di euro 851,50), oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 c.p.c., dispone la distrazione delle spese processuali, così come liquidate, a favore del difensore dell'opponente.
Così deciso in Catania il 3 dicembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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