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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Marsala, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Francesco Giardina Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 571 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, sul reclamo presentato ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da (avv. Nicola Parte_1
Piazza) nei confronti di (contumace) Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con reclamo presentato in data 02.04.2025, creditore procedente Parte_1 nella procedura esecutiva n. 13/2025, ha contestato la legittimità dell'ordinanza del
18.3.2025 con la quale il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva sul presupposto del deposito della nota di trascrizione priva dell'attestazione di conformità.
Il reclamante ha rappresentato: a) che l'ultimo periodo dell'art. 557 c.p.c. “non prevede alcun termine perentorio a pena di inefficacia per il deposito della nota di trascrizione né, a fortiori, della sua attestazione di conformità”; b) che la mancanza dell'attestazione di conformità “può tutt'al più integrare una mera irregolarità formale”; c) di avere, in ogni caso, depositato, prima dell'adozione del provvedimento di estinzione, “l'attestazione di conformità “ora per allora” della nota di trascrizione”. ha chiesto dunque all'adito Tribunale di “revocare l'ordinanza del 18.3.2025 Parte_1 con cui il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.r.g.es
13\2025 del Tribunale di Marsala, promossa da in danno di Parte_1 Controparte_1 ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento e, per l'effetto, disporre la prosecuzione del processo esecutivo”.
1 2. Con provvedimento del 9.4.2025 è stato assegnato al debitore un termine di giorni trenta per il deposito di memorie difensive.
3. Scaduti i termini, il relatore, nella contumacia di , ha riferito al Controparte_1 collegio.
4. Va preliminarmente osservato che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione - tra i quali vi rientra anche quello adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 557
c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 3494/2025) - sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630 c.p.c. di talché il rimedio esperito da nei Parte_1 termini di legge, deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, il reclamo merita accoglimento.
L'art. 557, comma 2, c.p.c. prevede che “Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso” nonché che “Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”.
La norma delinea due distinte fattispecie: 1) quella in cui sia l'ufficiale giudiziario a procedere alla restituzione dell'atto di pignoramento trascritto e della relativa nota, restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari, al creditore procedente;
2) quella in cui sia il creditore pignorante ad effettuare la trascrizione del pignoramento a seguito del ritiro della documentazione dall'ufficiale giudiziario.
Nel primo caso, il legislatore ha previsto il deposito da parte del creditore procedente, entro quindici giorni dalla consegna dell'atto, delle copie conformi della nota di iscrizione a ruolo del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e la nota di trascrizione;
il tutto a pena di inefficacia.
Nella seconda ipotesi il creditore sarà tenuto a depositare la nota di trascrizione “appena restituitagli dal conservatore; la norma non prevede espressamente né il deposito della copia conforme della nota di trascrizione nel termine di quindici giorni dalla restituzione al creditore né, in caso di omesso deposito, il verificarsi dell'effetto estintivo.
Il dato letterale della norma induce dunque a ritenere che la sanzione dell'inefficacia possa essere ricollegata al solo mancato o ritardato deposito: a) di tutti i documenti indicati nella prima parte del comma 2 dell'art. 557 c.p.c. solo nel caso in cui sia l'ufficiale giudiziario a curare la trascrizione;
b) del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e non anche della nota di trascrizione nel caso in cui sia il creditore a provvedere a tale ultimo adempimento.
2 Nel caso di specie, ricorre all'evidenza la seconda delle ipotesi sopra previste atteso che l'attività di trascrizione è stata compiuta pacificamente dal solo creditore procedente.
Pertanto - vigendo in materia il principio di tassatività delle fattispecie estintive sancito dall'art. 630 c.p.c. e non essendo ammissibile una interpretazione analogica o estensiva delle cause estintive - la dichiarazione di inefficacia, benché sussistenti orientamenti dottrinali contrastanti, deve essere revocata.
Sul punto si condivide anche quanto recentemente affermato dal Tribunale di Trapani con provvedimento del 15.5.2025 reso nella causa RG 350/2025: “Con riferimento alla ulteriore questione della mancata attestazione di conformità della nota di trascrizione del pignoramento, deve osservarsi che a mente del nuovo art. 557 comma 2 c.p.c. “Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”.
L'ipotesi disciplinata dall'ultimo cpv dell'art. 557 c.p.c., ossia quella più comune che alla trascrizione provveda il conservatore su richiesta del creditore procedente, non è soggetta al termine perentorio di giorni 15 di cui al precedente periodo, poichè la nota non è nella disponibilità del creditore che deve, infatti, depositarla non appena restituitagli dal conservatore. Non avendosi, dunque, un termine perentorio entro il quale la nota deve essere depositata, la giurisprudenza di merito ha individuato come termine ultimo entro il quale la nota e la relativa attestazione devono essere depositate, anche disgiuntamente, quello della udienza ex art.
569 c.p.c., con la conseguenza che ove il g.e. rilevi, come nel caso di specie ove la nota non risulta accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale da parte dell'avvocato né tantomeno risulta essere firmata digitalmente dall'amministrazione (risulta solo firmato digitalmente dall'avvocato Gitto), dovrà, prima della predetta udienza, assegnare un termine affinchè il creditore integri la documentazione ritenuta mancante o incompleta.
Nel caso di specie, il g.e. non ha concesso alcun termine al fine di consentire al creditore di procedere alle necessarie integrazioni ( era stato, infatti, concesso il solo termine di cui al primo comma dell'art. 567 c.p.c. su richiesta del creditore).
Le ragioni che precedono impongono l'accoglimento del reclamo”
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite, in ragione dall'assoluta novità della questione giuridica, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto da e, per l'effetto, revoca il provvedimento di estinzione emesso in data Parte_1
18.3.2025 e rimette le parti davanti al GE per il prosieguo della procedura esecutiva n.
13/2025. Spese compensate.
Così deciso in Marsala, 28.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesco Giardina Francesco Paolo Pizzo
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