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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1957/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. GU Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 03/11/2023, promossa con atto di citazione in appello
da
(c.f. ), con l'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Chioatto del foro di Verona per mandato a margine dell'atto di citazione;
appellante
contro
(c.f. ), (c.f. ed iscrizione nel Registro Imprese CP_1 P.IVA_1
di Modena n. ) in persona del Dottor rappresentata e P.IVA_2 CP_2
1 difesa, anche disgiuntamente, come da procura in calce alla comparsa di risposta dagli avv.ti Bartolomeo Rampinelli Rota e Giampiero Rampinelli Rota entrambi del Foro di Brescia,
appellata
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore geom. CP_3 [...]
(partita iva rappresentata e difesa, in virtù del mandato CP_4 P.IVA_3
a margine della comparsa di risposta dall'Avv. Simone Begalli del Foro di Verona;
appellata
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 1784/2023 pubbl. il 25.09.2023 del
Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1784/2023, resa inter partes dal Tribunale
di Verona, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Francesco
Fontana nel procedimento R.G. n. 7531/2021, pubblicata il 25.09.2023, notificata
2 il 25/26 settembre 2023 , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA PRELIMINARE Respingersi
l'eccezione di mancato disconoscimento del documento prodotto dalla banca dato che non è stata data prova che esista un documento diverso da quelli prodotti in causa da parte attrice a dimostrazione del riempimento abusivo del biancosegno.
Accertare e dichiarare che il diritto del sig. alla ripetizione delle Parte_1
somme bonificate senza alcuna autorizzazione è soggetta al termine di prescrizione decennale. IN VIA PRINCIPALE :Accertato il comportamento negligente ed il conseguente inadempimento contrattuale di ai CP_1
sensi di quanto previsto dagli articoli 1218 e 2729 c.c.., nonché articolo 1711 c.c.
per tutte le ragioni, deduzioni ed eccezioni di cui in narrativa al presente atto e da aversi qui per integralmente richiamate. Conseguentemente condannare quest'ultima alla restituzione delle somme ingiustamente, indebitamente e\o illegittimamente versate alla ditta pari ad euro 144.000,00 e degli CP_3
interessi dovuti da calcolarsi a far data dal pagamento del 26.06.2014. IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi, l'ill.mo Giudice non dovesse accogliere la domanda di cui sopra promossa nei confronti di condannare CP_1
alla restituzione delle somme, in quanto il bonifico eseguito da CP_3 CP_1
, senza alcuna autorizzazione, è a tutti gli effetti indebito oggettivo ex art
[...]
3 2033 c.c. e perciò quest'ultimo ha diritto alla ripetizione delle somme, in quanto privo di qualsiasi causa di giustificazione per le ragioni, deduzioni ed eccezioni di cui in narrativa al presente atto da aversi qui per integralmente trascritte. IN VIA
ISTRUTTORIA: Si insiste affinché l'ill.mo Giudice nomini un CTU, nello specifico perito calligrafico, il quale proceda a tutte le verifiche e confronti documentali di cui in narrativa al presente atto da aversi qui per integralmente trascritti.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello
Per l'appellata : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere: In via preliminare e/o pregiudiziale: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'Appellata e/o comunque Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta nei confronti della
4 medesima Appellata. Nel merito: Accertata e/o dichiarata l'infondatezza delle domande di controparte, accertato e/o dichiarato il mancato disconoscimento della distinta di pagamento e/o del modulo di chiusura del conto corrente, accertata e/o dichiarata in ogni caso l'autorizzazione al pagamento della somma oggetto di causa per l'effetto confermare integralmente la Sentenza n. 1784/2023, R.G.
7531/2021 del 25.09.2023 del Tribunale di Verona e, pertanto, rigettare l'appello.
Nel merito in ogni caso: Rigettarsi le domande dell'Appellante, in quanto trattasi di pretese infondate in fatto e in diritto, non provate oltre che prescritte sia con riferimento alla domanda ripetizione, sia con riferimento all'invero inesistente domanda di risarcimento del danno. Dichiarare in ogni caso la decadenza delle domande dell'Attore. In subordine: In ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'Appellante accertare e/o dichiarare società a socio CP_3
unico, tenuta a restituire all'Appellante le somme indebitamente percepite e/o comunque condannare la medesima a manlevare e/o tenere indenne CP_3
e/o a risarcire di quanto questa fosse condannata a pagare e/o Controparte_1
a restituire all'Appellata. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del primo grado e del secondo grado.
Per l'appellata CP_3
5 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, provvedere come appresso: Nel merito in via principale a) respingere l'appello proposto dal sig.
anche perché inammissibile e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona;
a) con vittoria di spese, diritti ed onorari, 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge. Con
riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed articolazione di mezzi istruttori,
che si riterranno opportuni, anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
per sentirla condannare alla restituzione della somma Controparte_1
illegittimamente bonificata alla pari ad euro 144.000,00 oltre interessi CP_3
dal pagamento al saldo.
Esponeva l'attore: di essere titolare, a far data dal 16.04.2014, di un conto corrente aperto presso che tale conto veniva aperto in quanto doveva Controparte_1
ricevere la somma di euro 144.000,00 dalla società CEJ s.r.l. ; che in data
22.05.2014 si recava presso la ed in tale occasione gli veniva suggerito, CP_1
dallo stesso personale dello sportello, di firmare un modulo in bianco, recante un ordine di bonifico da utilizzare qualora avesse avuto la necessità di coprire le spese del nuovo conto corrente e previa autorizzazione scritta impartita alla banca;
che,
6 in adesione a tale richiesta, provvedeva all'inoltro a mezzo pec di tale modulo di bonifico “in bianco”, rappresentando la necessità della propria autorizzazione scritta prima di disporre qualsiasi operazione e quindi prima di poter utilizzare il documento firmato in bianco;
che in data 21.06.2019, dopo essersi recato presso la filiale apprendeva che il conto corrente era stato chiuso nel gennaio 2016 e dall'esame delle contabili bancarie si avvedeva che gli era stata bonificata dalla società CEJ SRL in data 26.06.2014 la somma di euro 144.000,00 e che nella stessa data quella stessa somma era stata bonificata alla società senza CP_3
alcuna autorizzazione scritta (contrariamente agli accordi scritti intercorsi) ; che gli veniva confermato che il conto corrente a lui intestato era stato chiuso/estinto in data 21.01.2016, senza però allegare alcuna documentazione comprovante la chiusura;
concludeva chiedendo che venisse accertato il comportamento negligente di e condannata la stessa alla restituzione delle somme CP_1
ingiustamente versate alla pari ad euro 144.000,00; in via subordinata CP_3
chiedeva venisse condannata alla restituzione della predetta somma CP_3
a titolo di indebito oggettivo ex art 2033 c.c.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva: che nel corso del Controparte_1
rapporto contrattuale venivano regolarmente inviati al tutti gli estratti Parte_1
conto e che nessuna contestazione era stata avanzata dal cliente;
che la
7 documentazione relativa alla chiusura del conto corrente veniva reperita –
successivamente alla denuncia di smarrimento- e trasmessa al che in Parte_1
data 26.04.2014, i due fratelli e si recavano presso la sede Pt_1 Persona_1
di Verona della banca e l'attore sottoscriveva la disposizione di pagamento in favore di (doc. 4) ; che tale ordine di pagamento era stato acquisito CP_3
direttamente presso la filiale, avanti ai dipendenti della banca, dott. Tes_1
(che aveva raccolto la firma) e dott.ssa (che aveva
[...] Persona_2
eseguito l'operazione) e pertanto, non vi era stato alcun riempimento abusivo di foglio in bianco.
Eccepiva la banca convenuta il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione dell' indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. posto che tale domanda non poteva che essere svolta nei confronti dell'accipiens, ovvero di – alla cui chiamata in causa chiedeva di essere CP_3
autorizzata-; eccepiva, inoltre, la decadenza dalle domande svolte in quanto le operazioni di conto corrente erano state comunicate al con l'invio Parte_1
tempestivo degli estratti conto e che nessuna contestazione era stata svolta nonché
la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'asserito indebito per essere decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c.
8 Si costituiva in giudizio la quale, dopo aver ricostruito i rapporti CP_3
societari tra la società di cui era legale rappresentante – fratello Persona_1
dell'attore- ed escluso che l'attore vantasse diritti di credito nei confronti della società CEJ s.r.l. – altra società costituita fra i fratelli , GU e Pt_1 [...]
risultando, viceversa, la stessa creditrice della somma di euro Persona_1 CP_3
144.000,00 nei confronti dell'attore; concludeva affermando che il pagamento dell'importo in questione era il frutto di specifici accordi tra le parti e che l'ordine di bonifico era stato compiuto in data 26.06.2014 presso la filiale di alla CP_1
presenza di e dell'attore. Persona_1
La causa era istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, indi era decisa con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale
di Verona rigettava la domanda proposta dall'attore e lo condannava alla refusione delle spese del giudizio sostenute dalle convenute.
Affermava il primo giudice che “ nessuna contestazione è stata sollevata
dall'attore sull'autenticità della propria firma di sottoscrizione del modulo di
bonifico (doc. 3 attoreo e doc. 4 di parte convenuta 26.6.2014. CP_1
Quand'anche fosse confermata la firma in bianco di detto modulo, ciò non di
meno la pretesa attorea non può essere accolta: l'irrilevanza dell'addebito mosso
alla banca (l'avere dato corso all'operazione di addebito in assenza di
9 autorizzazione scritta da parte del correntista disponente) è comprovata dalla
successione temporale delle operazioni, e cioè di quella di firma del modulo di
bonifico in favore di (26.6.2014) e quella di effettuazione CP_5
dell'operazione di trasferimento della somma (26.6.2014, doc. 9 prodotto dallo
stesso attore). Detta contestualità evidenzia e comprova che l'operazione di
addebito della somma di €. 144.000,00 in favore di sia stata disposta CP_3
(ed autorizzata) dall'attore nel medesimo contesto ambientale (ambienti della
banca) e temporale e non necessitasse quindi di alcuna autorizzazione scritta”.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza il quale Parte_1
riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado;
deduceva di aver sottoscritto un modulo di bonifico in bianco (doc. 4 del 22.05.2014) in quanto suggeritogli dagli operatori dello sportello bancario e che tale documento era stato abusivamente riempito per disporre il bonifico di euro 144.000,00 in favore di sollecitava la verifica dell' originalità della firma apposta nel modulo CP_3
recante l'ordine di bonifico, nonché della sottoscrizione apposta nel modulo in bianco;
evidenziava che la prova testimoniale nulla aveva accertato e che,
comunque, i testimoni, in quanto dipendenti della Banca, non erano attendibili;
ribadiva di non avere alcun debito nei confronti di e che, pertanto, la CP_3
somma versata in favore della predetta società costituiva un pagamento indebito.
10 Si costituivano in giudizio e le quali contestavano Controparte_1 CP_3
le deduzioni di controparte, reiterando gli argomenti svolti in primo grado e chiedevano il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza dell'11.09.2025, tenutasi in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
Con l'unico motivo di appello censura la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'ordine di bonifico sia stato autorizzato dall'attore, mentre, in tesi dell'appellante, sarebbe stato utilizzato abusivamente il bianco segno compilato in data 22.05.2014.
Sostiene l'appellante che la prova testimoniale non sarebbe stata concludente , in quanto nessuno dei testi -inattendibili in quanto dipendenti dell'istituto di credito-
aveva saputo confermare il documento firmato in data 26.06.2014 e recante l'ordine di bonifico;
ha, infine, reiterato le deduzioni già svolte in primo grado e non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite, relative all'inesistenza di debiti nei confronti della società terza chiamata, concludendo per la condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 144.000,00.
1.L'appello non è fondato e pertanto va respinto.
11 In primo luogo, va dato atto che l'appellante non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al modulo recante l'ordine di bonifico in favore di (doc. 4 CP_3
fasc. convenuta primo grado) con l'effetto che si è determinato ai sensi dell'art. 215 c.p.c. il legale riconoscimento della scrittura, né potendosi supplire a tale inerzia in sede di appello stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Invero, il documento recante l'ordine di bonifico sottoscritto dal (doc. Parte_1
4 conv. ) è stato prodotto da con la comparsa di risposta e né alla prima CP_1
udienza utile tenutasi in data 26.01.2022 né in quella successiva del 30.06.2022,
all'esito della chiamata in causa di il ha formalmente CP_3 Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione, determinandosi così il riconoscimento tacito della scrittura ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
I testi audìti hanno inoltre confermato che in data 26.06.2014 l'appellante si recava presso la sede di Verona dell'Istituto di credito, unitamente al proprio fratello amministratore della CEJ S.r.l., nonché amministratore e socio Persona_1
unico della e sottoscriveva la distinta di pagamento sub doc. 4 fasc. CP_3
conv. controfirmata dal dott. Testimone_1
Il dott. sulla seguente circostanza : “Vero che, in data Testimone_1
26.06.2014 il Sig. dava istruzioni a di voler Parte_1 CP_1
bonificare a favore di la somma di Euro 144.000,00” così ha risposto: CP_3
12 “è vero. ADR) posso confermarlo perché sulla contabile di esecuzione dell'ordine
di pagamento è presente la mia sigla che non avrei apposto se avessi avuto dubbi
sulla correttezza dell'operazione; ADR: per correttezza intendo dire la
corrispondenza tra quanto richiesto dal cliente e quanto eseguito dalla banca”.
Tale ricostruzione è stata confermata anche dalla teste “ cap. 3): sulla Per_2
contabile del doc. 4 mostratomi riconosco la mia matricola e ciò significa che ho
predisposto ed eseguito sicuramente io l'operazione; nella distinta, confermo che
la firma del è stata raccolta dal dott. ”. Parte_1 Tes_1
Quanto alla contestata attendibilità dei testi va osservato che la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne
"ex ante" la capacità a testimoniare (v. Cass. ordinanza n. 33536 del 15/11/2022)
ragione per cui la circostanza che i testi audìti siano dipendenti dell'istituto di credito appellato non determina ex se l'inattendibilità degli stessi, laddove, come nella specie, costoro abbiano reso dichiarazioni coerenti e precise, nonché
conformi alle risultanze documentali, ovvero all'originale della contabile di bonifico prodotta dalla banca (v. Cass. ordinanza n. 15270 del 31/05/2024).
Né tali conclusioni sono smentite dalla ricostruzione offerta dall'appellante secondo cui in data in data 22.5.2014 si sarebbe recato presso la sede di CP_1
13 Verona “per accordarsi con gli operatori di sportello su come operare nell'attesa
del bonifico da parte del fratello e, “… in quella sede gli venne Persona_1
consigliato di firmare in bianco un modulo di bonifico”.
Tale circostanza sarebbe documentata in una pec inviata dal in data Parte_1
22.5.2014, che avrebbe allegato il “bianco segno” e che conterrebbe una “diffida”
alla banca a non utilizzare il modulo in bianco in assenza di una espressa autorizzazione da parte dell'interessato.
Orbene, in disparte la circostanza che l'appellante non ha provato – e tale onere poteva essere agevolmente assolto in via documentale allegando la ricevuta di accettazione e di consegna della pec - di aver inviato tale pec alla – che ne CP_1
ha contestato la ricezione – va osservato che tale ricostruzione, ancorché
dimostrata, non è concludente, in quanto superata dalla prova che il si Parte_1
è recato personalmente in filiale e ivi ha impartito l'ordine di bonifico, così
smentendo la tesi dell'utilizzo abusivo da parte della banca del modulo firmato in bianco.
Con riferimento a tale documento va evidenziato che esso sarebbe stato inviato a mezzo della predetta pec, quale allegato alla stessa;
tuttavia, esso non risulta firmato digitalmente (trattandosi di un file in formato pdf.p7m) né è riconducibile alla -asserita- pec del 22.05.2014.
14 2.Con riferimento alle deduzioni svolte dall'appellante (pagg. da 7 a 10 –
numerazione aggiunta- atto di appello) volte a contestare la debenza nei confronti di della somma di euro 144.000,00 e a fondare la richiesta di CP_3
restituzione della somma a titolo di indebito oggettivo, va osservato quanto segue.
2.1 La domanda di condanna ex art. 2033 c.c. è stata svolta nei confronti di CP_3
da parte dell'appellante, (“nella denegata ipotesi, l'ill.mo Giudice non dovesse
[...]
accogliere la domanda di cui sopra promossa nei confronti di CP_1
condannare alla restituzione delle somme, in quanto il bonifico CP_3
eseguito da , senza alcuna autorizzazione, è a tutti gli effetti CP_1
indebito oggettivo ex art 2033 c.c. e perciò quest'ultimo ha diritto alla ripetizione
delle somme, in quanto privo di qualsiasi causa di giustificazione per le ragioni,
deduzioni ed eccezioni di cui in narrativa al presente atto da aversi qui per
integralmente trascritte”) solamente con la prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. e pertanto tardivamente, trattandosi di domanda nuova, proposta nei confronti di che non era stata evocata in giudizio dall'attore, odierno CP_3
appellante ma che si è costituita a seguito della chiamata in causa da parte di
, nei cui confronti inizialmente era stata svolta anche “domanda di CP_1
ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.” oltre alla domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale.
15 Infatti, con l'atto di citazione il al di là della manifestamente erronea Parte_1
qualificazione della domanda in termini di ripetizione d'indebito, chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca ed è con la predetta memoria che ha proposto la domanda di ripetizione nei confronti di CP_3
Tale domanda non può ritenersi tempestiva in quanto la chiamata in causa di CP_3
è avvenuta su richiesta della banca e non del , che pur poteva svolgere Parte_1
domanda di ripetizione di indebito nei confronti della società già nell'atto introduttivo del giudizio e non l'ha svolta, limitandosi ad agire nei confronti della banca.
Pertanto, tale domanda è stata svolta tardivamente, non essendovi dubbio che trattasi di domanda nuova, in quanto tendente ad ampliare il thema decidendum,
con l'introduzione di una nuova causa petendi e di un nuovo petitum , affatto diversi da quelli volti all'accertamento della responsabilità contrattuale della banca, in quanto funzionale ad accertare l'assenza di causa giustificatrice del pagamento nei confronti di CP_3
Né può sostenersi che la proposizione di tale domanda costituisca una reconventio
reconventionis in quanto nel costituirsi in giudizio non ha svolto alcuna CP_3
domanda riconvenzionale e ha chiesto il solo rigetto delle domande delle controparti.
16 Neppure può configurarsi un'estensione della domanda nei confronti del terzo in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti – quello nei confronti dell'istituto di credito e neri confronti di , ancorché confluiti in un unico CP_3
processo (v., tra le altre, in tema di garanzia ma il principio è esportabile nel caso di specie, Cass. sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
3. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media, secondo lo scaglione di pertinenza (euro
52.001,00 a euro 260.000,00 ) e tenuto conto dell'attività svolta (fase studio,
introduttiva e decisionale).
Si dà atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1784/2023 del
Tribunale di Verona;
17 2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali sostenute dalle appellate che liquida, per ciascuna parte, in euro 9.991,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3. dà atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell' 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina GU Santoro
18
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1957/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. GU Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo il 03/11/2023, promossa con atto di citazione in appello
da
(c.f. ), con l'avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Chioatto del foro di Verona per mandato a margine dell'atto di citazione;
appellante
contro
(c.f. ), (c.f. ed iscrizione nel Registro Imprese CP_1 P.IVA_1
di Modena n. ) in persona del Dottor rappresentata e P.IVA_2 CP_2
1 difesa, anche disgiuntamente, come da procura in calce alla comparsa di risposta dagli avv.ti Bartolomeo Rampinelli Rota e Giampiero Rampinelli Rota entrambi del Foro di Brescia,
appellata
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore geom. CP_3 [...]
(partita iva rappresentata e difesa, in virtù del mandato CP_4 P.IVA_3
a margine della comparsa di risposta dall'Avv. Simone Begalli del Foro di Verona;
appellata
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 1784/2023 pubbl. il 25.09.2023 del
Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1784/2023, resa inter partes dal Tribunale
di Verona, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Francesco
Fontana nel procedimento R.G. n. 7531/2021, pubblicata il 25.09.2023, notificata
2 il 25/26 settembre 2023 , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “IN VIA PRELIMINARE Respingersi
l'eccezione di mancato disconoscimento del documento prodotto dalla banca dato che non è stata data prova che esista un documento diverso da quelli prodotti in causa da parte attrice a dimostrazione del riempimento abusivo del biancosegno.
Accertare e dichiarare che il diritto del sig. alla ripetizione delle Parte_1
somme bonificate senza alcuna autorizzazione è soggetta al termine di prescrizione decennale. IN VIA PRINCIPALE :Accertato il comportamento negligente ed il conseguente inadempimento contrattuale di ai CP_1
sensi di quanto previsto dagli articoli 1218 e 2729 c.c.., nonché articolo 1711 c.c.
per tutte le ragioni, deduzioni ed eccezioni di cui in narrativa al presente atto e da aversi qui per integralmente richiamate. Conseguentemente condannare quest'ultima alla restituzione delle somme ingiustamente, indebitamente e\o illegittimamente versate alla ditta pari ad euro 144.000,00 e degli CP_3
interessi dovuti da calcolarsi a far data dal pagamento del 26.06.2014. IN VIA
SUBORDINATA Nella denegata ipotesi, l'ill.mo Giudice non dovesse accogliere la domanda di cui sopra promossa nei confronti di condannare CP_1
alla restituzione delle somme, in quanto il bonifico eseguito da CP_3 CP_1
, senza alcuna autorizzazione, è a tutti gli effetti indebito oggettivo ex art
[...]
3 2033 c.c. e perciò quest'ultimo ha diritto alla ripetizione delle somme, in quanto privo di qualsiasi causa di giustificazione per le ragioni, deduzioni ed eccezioni di cui in narrativa al presente atto da aversi qui per integralmente trascritte. IN VIA
ISTRUTTORIA: Si insiste affinché l'ill.mo Giudice nomini un CTU, nello specifico perito calligrafico, il quale proceda a tutte le verifiche e confronti documentali di cui in narrativa al presente atto da aversi qui per integralmente trascritti.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello
Per l'appellata : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere: In via preliminare e/o pregiudiziale: Dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'Appellata e/o comunque Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta nei confronti della
4 medesima Appellata. Nel merito: Accertata e/o dichiarata l'infondatezza delle domande di controparte, accertato e/o dichiarato il mancato disconoscimento della distinta di pagamento e/o del modulo di chiusura del conto corrente, accertata e/o dichiarata in ogni caso l'autorizzazione al pagamento della somma oggetto di causa per l'effetto confermare integralmente la Sentenza n. 1784/2023, R.G.
7531/2021 del 25.09.2023 del Tribunale di Verona e, pertanto, rigettare l'appello.
Nel merito in ogni caso: Rigettarsi le domande dell'Appellante, in quanto trattasi di pretese infondate in fatto e in diritto, non provate oltre che prescritte sia con riferimento alla domanda ripetizione, sia con riferimento all'invero inesistente domanda di risarcimento del danno. Dichiarare in ogni caso la decadenza delle domande dell'Attore. In subordine: In ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'Appellante accertare e/o dichiarare società a socio CP_3
unico, tenuta a restituire all'Appellante le somme indebitamente percepite e/o comunque condannare la medesima a manlevare e/o tenere indenne CP_3
e/o a risarcire di quanto questa fosse condannata a pagare e/o Controparte_1
a restituire all'Appellata. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della lite del primo grado e del secondo grado.
Per l'appellata CP_3
5 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, provvedere come appresso: Nel merito in via principale a) respingere l'appello proposto dal sig.
anche perché inammissibile e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Verona;
a) con vittoria di spese, diritti ed onorari, 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge. Con
riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed articolazione di mezzi istruttori,
che si riterranno opportuni, anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
per sentirla condannare alla restituzione della somma Controparte_1
illegittimamente bonificata alla pari ad euro 144.000,00 oltre interessi CP_3
dal pagamento al saldo.
Esponeva l'attore: di essere titolare, a far data dal 16.04.2014, di un conto corrente aperto presso che tale conto veniva aperto in quanto doveva Controparte_1
ricevere la somma di euro 144.000,00 dalla società CEJ s.r.l. ; che in data
22.05.2014 si recava presso la ed in tale occasione gli veniva suggerito, CP_1
dallo stesso personale dello sportello, di firmare un modulo in bianco, recante un ordine di bonifico da utilizzare qualora avesse avuto la necessità di coprire le spese del nuovo conto corrente e previa autorizzazione scritta impartita alla banca;
che,
6 in adesione a tale richiesta, provvedeva all'inoltro a mezzo pec di tale modulo di bonifico “in bianco”, rappresentando la necessità della propria autorizzazione scritta prima di disporre qualsiasi operazione e quindi prima di poter utilizzare il documento firmato in bianco;
che in data 21.06.2019, dopo essersi recato presso la filiale apprendeva che il conto corrente era stato chiuso nel gennaio 2016 e dall'esame delle contabili bancarie si avvedeva che gli era stata bonificata dalla società CEJ SRL in data 26.06.2014 la somma di euro 144.000,00 e che nella stessa data quella stessa somma era stata bonificata alla società senza CP_3
alcuna autorizzazione scritta (contrariamente agli accordi scritti intercorsi) ; che gli veniva confermato che il conto corrente a lui intestato era stato chiuso/estinto in data 21.01.2016, senza però allegare alcuna documentazione comprovante la chiusura;
concludeva chiedendo che venisse accertato il comportamento negligente di e condannata la stessa alla restituzione delle somme CP_1
ingiustamente versate alla pari ad euro 144.000,00; in via subordinata CP_3
chiedeva venisse condannata alla restituzione della predetta somma CP_3
a titolo di indebito oggettivo ex art 2033 c.c.
Si costituiva in giudizio la quale deduceva: che nel corso del Controparte_1
rapporto contrattuale venivano regolarmente inviati al tutti gli estratti Parte_1
conto e che nessuna contestazione era stata avanzata dal cliente;
che la
7 documentazione relativa alla chiusura del conto corrente veniva reperita –
successivamente alla denuncia di smarrimento- e trasmessa al che in Parte_1
data 26.04.2014, i due fratelli e si recavano presso la sede Pt_1 Persona_1
di Verona della banca e l'attore sottoscriveva la disposizione di pagamento in favore di (doc. 4) ; che tale ordine di pagamento era stato acquisito CP_3
direttamente presso la filiale, avanti ai dipendenti della banca, dott. Tes_1
(che aveva raccolto la firma) e dott.ssa (che aveva
[...] Persona_2
eseguito l'operazione) e pertanto, non vi era stato alcun riempimento abusivo di foglio in bianco.
Eccepiva la banca convenuta il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di ripetizione dell' indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. posto che tale domanda non poteva che essere svolta nei confronti dell'accipiens, ovvero di – alla cui chiamata in causa chiedeva di essere CP_3
autorizzata-; eccepiva, inoltre, la decadenza dalle domande svolte in quanto le operazioni di conto corrente erano state comunicate al con l'invio Parte_1
tempestivo degli estratti conto e che nessuna contestazione era stata svolta nonché
la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'asserito indebito per essere decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 c.c.
8 Si costituiva in giudizio la quale, dopo aver ricostruito i rapporti CP_3
societari tra la società di cui era legale rappresentante – fratello Persona_1
dell'attore- ed escluso che l'attore vantasse diritti di credito nei confronti della società CEJ s.r.l. – altra società costituita fra i fratelli , GU e Pt_1 [...]
risultando, viceversa, la stessa creditrice della somma di euro Persona_1 CP_3
144.000,00 nei confronti dell'attore; concludeva affermando che il pagamento dell'importo in questione era il frutto di specifici accordi tra le parti e che l'ordine di bonifico era stato compiuto in data 26.06.2014 presso la filiale di alla CP_1
presenza di e dell'attore. Persona_1
La causa era istruita documentalmente e mediante l'assunzione di prova testimoniale, indi era decisa con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale
di Verona rigettava la domanda proposta dall'attore e lo condannava alla refusione delle spese del giudizio sostenute dalle convenute.
Affermava il primo giudice che “ nessuna contestazione è stata sollevata
dall'attore sull'autenticità della propria firma di sottoscrizione del modulo di
bonifico (doc. 3 attoreo e doc. 4 di parte convenuta 26.6.2014. CP_1
Quand'anche fosse confermata la firma in bianco di detto modulo, ciò non di
meno la pretesa attorea non può essere accolta: l'irrilevanza dell'addebito mosso
alla banca (l'avere dato corso all'operazione di addebito in assenza di
9 autorizzazione scritta da parte del correntista disponente) è comprovata dalla
successione temporale delle operazioni, e cioè di quella di firma del modulo di
bonifico in favore di (26.6.2014) e quella di effettuazione CP_5
dell'operazione di trasferimento della somma (26.6.2014, doc. 9 prodotto dallo
stesso attore). Detta contestualità evidenzia e comprova che l'operazione di
addebito della somma di €. 144.000,00 in favore di sia stata disposta CP_3
(ed autorizzata) dall'attore nel medesimo contesto ambientale (ambienti della
banca) e temporale e non necessitasse quindi di alcuna autorizzazione scritta”.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza il quale Parte_1
riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado;
deduceva di aver sottoscritto un modulo di bonifico in bianco (doc. 4 del 22.05.2014) in quanto suggeritogli dagli operatori dello sportello bancario e che tale documento era stato abusivamente riempito per disporre il bonifico di euro 144.000,00 in favore di sollecitava la verifica dell' originalità della firma apposta nel modulo CP_3
recante l'ordine di bonifico, nonché della sottoscrizione apposta nel modulo in bianco;
evidenziava che la prova testimoniale nulla aveva accertato e che,
comunque, i testimoni, in quanto dipendenti della Banca, non erano attendibili;
ribadiva di non avere alcun debito nei confronti di e che, pertanto, la CP_3
somma versata in favore della predetta società costituiva un pagamento indebito.
10 Si costituivano in giudizio e le quali contestavano Controparte_1 CP_3
le deduzioni di controparte, reiterando gli argomenti svolti in primo grado e chiedevano il rigetto dell'appello.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza dell'11.09.2025, tenutasi in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
Con l'unico motivo di appello censura la sentenza impugnata Parte_1
nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'ordine di bonifico sia stato autorizzato dall'attore, mentre, in tesi dell'appellante, sarebbe stato utilizzato abusivamente il bianco segno compilato in data 22.05.2014.
Sostiene l'appellante che la prova testimoniale non sarebbe stata concludente , in quanto nessuno dei testi -inattendibili in quanto dipendenti dell'istituto di credito-
aveva saputo confermare il documento firmato in data 26.06.2014 e recante l'ordine di bonifico;
ha, infine, reiterato le deduzioni già svolte in primo grado e non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite, relative all'inesistenza di debiti nei confronti della società terza chiamata, concludendo per la condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 144.000,00.
1.L'appello non è fondato e pertanto va respinto.
11 In primo luogo, va dato atto che l'appellante non ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al modulo recante l'ordine di bonifico in favore di (doc. 4 CP_3
fasc. convenuta primo grado) con l'effetto che si è determinato ai sensi dell'art. 215 c.p.c. il legale riconoscimento della scrittura, né potendosi supplire a tale inerzia in sede di appello stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Invero, il documento recante l'ordine di bonifico sottoscritto dal (doc. Parte_1
4 conv. ) è stato prodotto da con la comparsa di risposta e né alla prima CP_1
udienza utile tenutasi in data 26.01.2022 né in quella successiva del 30.06.2022,
all'esito della chiamata in causa di il ha formalmente CP_3 Parte_1
disconosciuto la sottoscrizione, determinandosi così il riconoscimento tacito della scrittura ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
I testi audìti hanno inoltre confermato che in data 26.06.2014 l'appellante si recava presso la sede di Verona dell'Istituto di credito, unitamente al proprio fratello amministratore della CEJ S.r.l., nonché amministratore e socio Persona_1
unico della e sottoscriveva la distinta di pagamento sub doc. 4 fasc. CP_3
conv. controfirmata dal dott. Testimone_1
Il dott. sulla seguente circostanza : “Vero che, in data Testimone_1
26.06.2014 il Sig. dava istruzioni a di voler Parte_1 CP_1
bonificare a favore di la somma di Euro 144.000,00” così ha risposto: CP_3
12 “è vero. ADR) posso confermarlo perché sulla contabile di esecuzione dell'ordine
di pagamento è presente la mia sigla che non avrei apposto se avessi avuto dubbi
sulla correttezza dell'operazione; ADR: per correttezza intendo dire la
corrispondenza tra quanto richiesto dal cliente e quanto eseguito dalla banca”.
Tale ricostruzione è stata confermata anche dalla teste “ cap. 3): sulla Per_2
contabile del doc. 4 mostratomi riconosco la mia matricola e ciò significa che ho
predisposto ed eseguito sicuramente io l'operazione; nella distinta, confermo che
la firma del è stata raccolta dal dott. ”. Parte_1 Tes_1
Quanto alla contestata attendibilità dei testi va osservato che la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne
"ex ante" la capacità a testimoniare (v. Cass. ordinanza n. 33536 del 15/11/2022)
ragione per cui la circostanza che i testi audìti siano dipendenti dell'istituto di credito appellato non determina ex se l'inattendibilità degli stessi, laddove, come nella specie, costoro abbiano reso dichiarazioni coerenti e precise, nonché
conformi alle risultanze documentali, ovvero all'originale della contabile di bonifico prodotta dalla banca (v. Cass. ordinanza n. 15270 del 31/05/2024).
Né tali conclusioni sono smentite dalla ricostruzione offerta dall'appellante secondo cui in data in data 22.5.2014 si sarebbe recato presso la sede di CP_1
13 Verona “per accordarsi con gli operatori di sportello su come operare nell'attesa
del bonifico da parte del fratello e, “… in quella sede gli venne Persona_1
consigliato di firmare in bianco un modulo di bonifico”.
Tale circostanza sarebbe documentata in una pec inviata dal in data Parte_1
22.5.2014, che avrebbe allegato il “bianco segno” e che conterrebbe una “diffida”
alla banca a non utilizzare il modulo in bianco in assenza di una espressa autorizzazione da parte dell'interessato.
Orbene, in disparte la circostanza che l'appellante non ha provato – e tale onere poteva essere agevolmente assolto in via documentale allegando la ricevuta di accettazione e di consegna della pec - di aver inviato tale pec alla – che ne CP_1
ha contestato la ricezione – va osservato che tale ricostruzione, ancorché
dimostrata, non è concludente, in quanto superata dalla prova che il si Parte_1
è recato personalmente in filiale e ivi ha impartito l'ordine di bonifico, così
smentendo la tesi dell'utilizzo abusivo da parte della banca del modulo firmato in bianco.
Con riferimento a tale documento va evidenziato che esso sarebbe stato inviato a mezzo della predetta pec, quale allegato alla stessa;
tuttavia, esso non risulta firmato digitalmente (trattandosi di un file in formato pdf.p7m) né è riconducibile alla -asserita- pec del 22.05.2014.
14 2.Con riferimento alle deduzioni svolte dall'appellante (pagg. da 7 a 10 –
numerazione aggiunta- atto di appello) volte a contestare la debenza nei confronti di della somma di euro 144.000,00 e a fondare la richiesta di CP_3
restituzione della somma a titolo di indebito oggettivo, va osservato quanto segue.
2.1 La domanda di condanna ex art. 2033 c.c. è stata svolta nei confronti di CP_3
da parte dell'appellante, (“nella denegata ipotesi, l'ill.mo Giudice non dovesse
[...]
accogliere la domanda di cui sopra promossa nei confronti di CP_1
condannare alla restituzione delle somme, in quanto il bonifico CP_3
eseguito da , senza alcuna autorizzazione, è a tutti gli effetti CP_1
indebito oggettivo ex art 2033 c.c. e perciò quest'ultimo ha diritto alla ripetizione
delle somme, in quanto privo di qualsiasi causa di giustificazione per le ragioni,
deduzioni ed eccezioni di cui in narrativa al presente atto da aversi qui per
integralmente trascritte”) solamente con la prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c. e pertanto tardivamente, trattandosi di domanda nuova, proposta nei confronti di che non era stata evocata in giudizio dall'attore, odierno CP_3
appellante ma che si è costituita a seguito della chiamata in causa da parte di
, nei cui confronti inizialmente era stata svolta anche “domanda di CP_1
ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.” oltre alla domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale.
15 Infatti, con l'atto di citazione il al di là della manifestamente erronea Parte_1
qualificazione della domanda in termini di ripetizione d'indebito, chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale della banca ed è con la predetta memoria che ha proposto la domanda di ripetizione nei confronti di CP_3
Tale domanda non può ritenersi tempestiva in quanto la chiamata in causa di CP_3
è avvenuta su richiesta della banca e non del , che pur poteva svolgere Parte_1
domanda di ripetizione di indebito nei confronti della società già nell'atto introduttivo del giudizio e non l'ha svolta, limitandosi ad agire nei confronti della banca.
Pertanto, tale domanda è stata svolta tardivamente, non essendovi dubbio che trattasi di domanda nuova, in quanto tendente ad ampliare il thema decidendum,
con l'introduzione di una nuova causa petendi e di un nuovo petitum , affatto diversi da quelli volti all'accertamento della responsabilità contrattuale della banca, in quanto funzionale ad accertare l'assenza di causa giustificatrice del pagamento nei confronti di CP_3
Né può sostenersi che la proposizione di tale domanda costituisca una reconventio
reconventionis in quanto nel costituirsi in giudizio non ha svolto alcuna CP_3
domanda riconvenzionale e ha chiesto il solo rigetto delle domande delle controparti.
16 Neppure può configurarsi un'estensione della domanda nei confronti del terzo in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti – quello nei confronti dell'istituto di credito e neri confronti di , ancorché confluiti in un unico CP_3
processo (v., tra le altre, in tema di garanzia ma il principio è esportabile nel caso di specie, Cass. sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
3. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri vigenti, applicati nella misura media, secondo lo scaglione di pertinenza (euro
52.001,00 a euro 260.000,00 ) e tenuto conto dell'attività svolta (fase studio,
introduttiva e decisionale).
Si dà atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1784/2023 del
Tribunale di Verona;
17 2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali sostenute dalle appellate che liquida, per ciascuna parte, in euro 9.991,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3. dà atto, infine, che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio dell' 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina GU Santoro
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