CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1173/2020 R.G., tra:
con sede in Porto Empedocle (Ag), via Lincoln n. Parte_1
73 (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Aiello, elettivamente domiciliata in Porto Empedocle (Ag), via Granet n. 5, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
(già , con Controparte_1 Controparte_2 sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 (c.f. ), in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Francesco Mancuso, elettivamente domiciliata in Palermo, via Isidoro La Lumia n.11, presso lo studio SO (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in
1 atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 14 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Giuseppe Aiello per Parte_1
“…precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quanto esposto, asserito e prodotto nel proprio atto introduttivo contestando tutto quanto esposto e chiede che la causa venga posta in decisone con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed al contempo reitera la richiesta di riapertura della fase istruttoria, così come formulata nelle note di trattazione scritta, depositate in data 07/12/2020.”;
avv. Mario Francesco Mancuso per Controparte_1
“…Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e, solo occorrendo, reitera le richieste istruttorie riportate nella predetta comparsa di costituzione e risposta.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 agosto 2020, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 505/2020 Reg. Sent., del 02
[...] luglio 2020, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 829/2017 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 *****
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Agrigento la esponendo: Controparte_1
- che, a seguito della sua istanza del 21 dicembre 2010, relativa alla fornitura di energia elettrica per la durata di 36 mesi riguardo ad un cantiere edilizio destinato alla realizzazione di un complesso residenziale,
[...] aveva proceduto all'istallazione del contatore, attribuendole il Controparte_2 codice cliente n. 911713217;
- che la convenuta, dopo aver concesso due proroghe, fino al 30.06.2014 e fino al 30.06.2016, nel giugno 2016 le aveva comunicato che il contratto era scaduto e che, pertanto, era necessario stipularne uno nuovo;
- che, a seguito di ciò, aveva attivato una nuova Controparte_2 fornitura, con contestuale assegnazione del codice cliente 974730413, procedendo unilateralmente alla sostituzione del contatore;
- di aver ricevuto, in data 25.02.2017, la fattura di conguaglio n. 841790090105817 del 12.07.2016, dell'importo di €12.148.09, relativa al codice cliente 911713217;
- che, con nota del 22.11.2016, aveva riferito di aver provveduto, in CP_2 seguito alle adeguate verifiche, ad emettere la fattura n. 84179009010581 di euro -10,10, a rettifica di quanto già precedentemente fatturato;
- di aver ricevuto, successivamente, in data 06.03.2017, la fattura n. 841790090105317 del 05.02.2017, addebitata al codice cliente n. 974730413, di €12.385,66, riferibile al conguaglio relativo al precedente contatore, per
€12.137,00 (pari ad € 12.148,09 al netto di € 10,10), oltre all'importo del consumo in corso, pari ad €247,67, da pagarsi entro il 02.03.2017,
e chiedendo al giudice adito di: sospendere, in via preliminare, della fattura impugnata n. 841790090105817 del 12/07/2016 dell'importo di €. 12.148,09; nel merito, ritenere e dichiarare infondata la fattura contestata perché non rispondente all'effettivo consumo e che, quindi, nulla deve l' a in termini di Parte_1 Controparte_2 conguaglio;
sempre in via principale ma subordinata alla precedente, ritenere e dichiarare che
non avendo rispettato la direttiva dell'Autorità Garante per Controparte_2
l'Energia circa l'asporto del contatore, non ha diritto, poiché decaduta a richiedere l'importo della fattura contestata;
in via del tutto subordinata, ritenere e dichiarare che non avendo, osservato la direttiva del Garante per l'Energia circa il temine Controparte_2 annuale di verifica del consumo effettivo, ha diritto solamente al pagamento del consumo
3 relativo all'ultimo anno di erogazione.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_2 delle domande e, in via riconvenzionale, che l'attrice fosse condannata al pagamento della somma di €12.385,66, come da fattura del 05 febbraio 2017.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Agrigento così statuiva;
“- RESPINGE ogni domanda di parte attrice;
- ACCERTA e DICHIARA il credito della convenuta per € 12.385,66, di cui alla fattura del 5.2.2017 rimasta insoluta;
per l'effetto, NA l'attrice al relativo pagamento in suo favore, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
- NA parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute da parte convenuta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 1600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge”.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante reitera, in sostanza, le argomentazione già addotte in primo grado alle proprie domande e disattese dal Tribunale.
Denuncia la violazione, da parte di della Controparte_3 direttiva del Garante per l'Energia secondo cui l'ente erogatore ha l'obbligo di effettuare il controllo del reale consumo di energia almeno una volta l'anno e deduce che, ove ciò non accada, come nel caso di specie, il fornitore, nonostante il differente consumo effettivo, può richiedere esclusivamente il pagamento dell'ultima annualità.
Deduce che dalla fatturazione precedente alla rimozione del contatore, dal 2010 al 2016, si evidenziano consumi costanti, per importi varianti fra un minimo di
€280,00 ed un massimo di €320,00, sicchè il conguaglio successivamente richiesto risulta del tutto ingiustificato, e che con la fattura del 21 febbraio 2011 veva comunicato che non vi era nulla da pagare. CP_2
Ribadisce che la sostituzione del contatore è avvenuta senza le garanzie previste.
4 Insiste per l'ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado.
L'appello è infondato.
Come opportunamente evidenziato dal giudice di primo grado, il rilievo, da parte dell'attrice, di inattendibilità dell'importo riportato dalla fattura del 05 febbraio 2017 si fonda su un presupposto errato, ossia che esso contrasti con i consumi ed i conseguenti addebiti registrati nei periodi precedenti.
Gli importi riportati in tutte le fatture pregresse, infatti, come emerge dai documenti stessi e come è di fatto incontestato, attengono esclusivamente a consumi stimati.
Essi, pertanto, non possono in alcun modo fungere da parametro per la verifica della correttezza dei consumi registrati nelle fatture finali che, al contrario, si fondano su letture effettive, ossia sul confronto fra le letture del 30 settembre 2013 e del 05 luglio 2016.
Nessuna determinazione forfetaria del costo finale dell'energia erogata è, dunque, riscontrabile nell'occasione.
Né alcun rilievo può assumere la fattura del 22 novembre 2016, la quale non prevedeva alcun pagamento ma solo la nota di accredito di €10,10, attenendo essa semplicemente al ricalcolo di alcuni costi per servizi, di cui poi si è tenuto conto nella fattura finale del 05 febbraio 2017.
La non ha, per il resto, addotto alcun elemento concreto e Parte_1 significativo, in termini di attività svolte, di apparecchiature utilizzate, di orari di lavoro, da cui desumere, anche solo in via presuntiva o indiziaria, che l'addebito conseguente all'ultima lettura fosse errato.
In tale contesto, è evidente come la circostanza che non abbia Controparte_2 eseguito le letture con cadenza annuale - oltre a non poter costituire inadempimento grave, come già rilevato in sentenza, cui sul punto si rimanda - non incida in alcun modo sulla rilevazione dei consumi, né possa determinare la limitazione della pretesa al pagamento dei corrispettivi per l'energia somministrata alla sola ultima annualità.
5 E, d'altro canto, il primo giudice ha opportunamente rimarcato come la pratica della fatturazione sulla scorta di consumi presunti fosse espressamente consentita dall'art. 5 della delibera 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Così come era consentita l'autolettura, di cui la en avrebbe Parte_1 potuto servirsi, a fronte della ricezione e del pagamento di fatture fondate su quantificazioni forfetarie, per comunicare (oltre che per controllare in prima persona) periodicamente il consumo effettivo, in particolare trattandosi di fornitura per attività industriale, che comportava il rischio di costi particolarmente onerosi.
Nemmeno la società attrice ha allegato (tanto meno adducendo elementi concreti, reali e significativi) l'esistenza di vizi di funzionamento del contatore, il cui riscontro sarebbe potuto, in ipotesi, essere pregiudicato dalla sostituzione unilaterale dell'apparecchio, riguardo al quale deve ritenersi, dunque, operante la presunzione, sia pure semplice, di veridicità (Cass. Civ., sez. III, n. 512/2025; sez. III, n. 836/2021).
Per le ragioni esposte, non merita accoglimento la richiesta di prova testimoniale tesa a provare circostanze irrilevanti e comunque già provate documentalmente e non contestate - ossia che “gli importi” richiesti a fronte della erogazione di corrente erano sempre risultati “costanti nel tempo”, che l veva concesso CP_2 due proroghe contrattuali e che il vecchio contatore era stato rimosso senza la presenza del titolare della azienda o di un suo incaricato - e l'appello deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, la Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano -
[...] tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
6 €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 505/2020 Reg. Parte_1
Sent., del 2 luglio 2020, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 829/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi €4.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
7 d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Guzzo Rossana Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1173/2020 R.G., tra:
con sede in Porto Empedocle (Ag), via Lincoln n. Parte_1
73 (p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Aiello, elettivamente domiciliata in Porto Empedocle (Ag), via Granet n. 5, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
(già , con Controparte_1 Controparte_2 sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125 (c.f. ), in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Francesco Mancuso, elettivamente domiciliata in Palermo, via Isidoro La Lumia n.11, presso lo studio SO (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in
1 atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 14 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 2, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Giuseppe Aiello per Parte_1
“…precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quanto esposto, asserito e prodotto nel proprio atto introduttivo contestando tutto quanto esposto e chiede che la causa venga posta in decisone con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed al contempo reitera la richiesta di riapertura della fase istruttoria, così come formulata nelle note di trattazione scritta, depositate in data 07/12/2020.”;
avv. Mario Francesco Mancuso per Controparte_1
“…Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e, solo occorrendo, reitera le richieste istruttorie riportate nella predetta comparsa di costituzione e risposta.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12 agosto 2020, la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 505/2020 Reg. Sent., del 02
[...] luglio 2020, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 829/2017 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 *****
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Agrigento la esponendo: Controparte_1
- che, a seguito della sua istanza del 21 dicembre 2010, relativa alla fornitura di energia elettrica per la durata di 36 mesi riguardo ad un cantiere edilizio destinato alla realizzazione di un complesso residenziale,
[...] aveva proceduto all'istallazione del contatore, attribuendole il Controparte_2 codice cliente n. 911713217;
- che la convenuta, dopo aver concesso due proroghe, fino al 30.06.2014 e fino al 30.06.2016, nel giugno 2016 le aveva comunicato che il contratto era scaduto e che, pertanto, era necessario stipularne uno nuovo;
- che, a seguito di ciò, aveva attivato una nuova Controparte_2 fornitura, con contestuale assegnazione del codice cliente 974730413, procedendo unilateralmente alla sostituzione del contatore;
- di aver ricevuto, in data 25.02.2017, la fattura di conguaglio n. 841790090105817 del 12.07.2016, dell'importo di €12.148.09, relativa al codice cliente 911713217;
- che, con nota del 22.11.2016, aveva riferito di aver provveduto, in CP_2 seguito alle adeguate verifiche, ad emettere la fattura n. 84179009010581 di euro -10,10, a rettifica di quanto già precedentemente fatturato;
- di aver ricevuto, successivamente, in data 06.03.2017, la fattura n. 841790090105317 del 05.02.2017, addebitata al codice cliente n. 974730413, di €12.385,66, riferibile al conguaglio relativo al precedente contatore, per
€12.137,00 (pari ad € 12.148,09 al netto di € 10,10), oltre all'importo del consumo in corso, pari ad €247,67, da pagarsi entro il 02.03.2017,
e chiedendo al giudice adito di: sospendere, in via preliminare, della fattura impugnata n. 841790090105817 del 12/07/2016 dell'importo di €. 12.148,09; nel merito, ritenere e dichiarare infondata la fattura contestata perché non rispondente all'effettivo consumo e che, quindi, nulla deve l' a in termini di Parte_1 Controparte_2 conguaglio;
sempre in via principale ma subordinata alla precedente, ritenere e dichiarare che
non avendo rispettato la direttiva dell'Autorità Garante per Controparte_2
l'Energia circa l'asporto del contatore, non ha diritto, poiché decaduta a richiedere l'importo della fattura contestata;
in via del tutto subordinata, ritenere e dichiarare che non avendo, osservato la direttiva del Garante per l'Energia circa il temine Controparte_2 annuale di verifica del consumo effettivo, ha diritto solamente al pagamento del consumo
3 relativo all'ultimo anno di erogazione.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_2 delle domande e, in via riconvenzionale, che l'attrice fosse condannata al pagamento della somma di €12.385,66, come da fattura del 05 febbraio 2017.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Agrigento così statuiva;
“- RESPINGE ogni domanda di parte attrice;
- ACCERTA e DICHIARA il credito della convenuta per € 12.385,66, di cui alla fattura del 5.2.2017 rimasta insoluta;
per l'effetto, NA l'attrice al relativo pagamento in suo favore, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
- NA parte attrice alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute da parte convenuta che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 1600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori come per legge”.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante reitera, in sostanza, le argomentazione già addotte in primo grado alle proprie domande e disattese dal Tribunale.
Denuncia la violazione, da parte di della Controparte_3 direttiva del Garante per l'Energia secondo cui l'ente erogatore ha l'obbligo di effettuare il controllo del reale consumo di energia almeno una volta l'anno e deduce che, ove ciò non accada, come nel caso di specie, il fornitore, nonostante il differente consumo effettivo, può richiedere esclusivamente il pagamento dell'ultima annualità.
Deduce che dalla fatturazione precedente alla rimozione del contatore, dal 2010 al 2016, si evidenziano consumi costanti, per importi varianti fra un minimo di
€280,00 ed un massimo di €320,00, sicchè il conguaglio successivamente richiesto risulta del tutto ingiustificato, e che con la fattura del 21 febbraio 2011 veva comunicato che non vi era nulla da pagare. CP_2
Ribadisce che la sostituzione del contatore è avvenuta senza le garanzie previste.
4 Insiste per l'ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado.
L'appello è infondato.
Come opportunamente evidenziato dal giudice di primo grado, il rilievo, da parte dell'attrice, di inattendibilità dell'importo riportato dalla fattura del 05 febbraio 2017 si fonda su un presupposto errato, ossia che esso contrasti con i consumi ed i conseguenti addebiti registrati nei periodi precedenti.
Gli importi riportati in tutte le fatture pregresse, infatti, come emerge dai documenti stessi e come è di fatto incontestato, attengono esclusivamente a consumi stimati.
Essi, pertanto, non possono in alcun modo fungere da parametro per la verifica della correttezza dei consumi registrati nelle fatture finali che, al contrario, si fondano su letture effettive, ossia sul confronto fra le letture del 30 settembre 2013 e del 05 luglio 2016.
Nessuna determinazione forfetaria del costo finale dell'energia erogata è, dunque, riscontrabile nell'occasione.
Né alcun rilievo può assumere la fattura del 22 novembre 2016, la quale non prevedeva alcun pagamento ma solo la nota di accredito di €10,10, attenendo essa semplicemente al ricalcolo di alcuni costi per servizi, di cui poi si è tenuto conto nella fattura finale del 05 febbraio 2017.
La non ha, per il resto, addotto alcun elemento concreto e Parte_1 significativo, in termini di attività svolte, di apparecchiature utilizzate, di orari di lavoro, da cui desumere, anche solo in via presuntiva o indiziaria, che l'addebito conseguente all'ultima lettura fosse errato.
In tale contesto, è evidente come la circostanza che non abbia Controparte_2 eseguito le letture con cadenza annuale - oltre a non poter costituire inadempimento grave, come già rilevato in sentenza, cui sul punto si rimanda - non incida in alcun modo sulla rilevazione dei consumi, né possa determinare la limitazione della pretesa al pagamento dei corrispettivi per l'energia somministrata alla sola ultima annualità.
5 E, d'altro canto, il primo giudice ha opportunamente rimarcato come la pratica della fatturazione sulla scorta di consumi presunti fosse espressamente consentita dall'art. 5 della delibera 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Così come era consentita l'autolettura, di cui la en avrebbe Parte_1 potuto servirsi, a fronte della ricezione e del pagamento di fatture fondate su quantificazioni forfetarie, per comunicare (oltre che per controllare in prima persona) periodicamente il consumo effettivo, in particolare trattandosi di fornitura per attività industriale, che comportava il rischio di costi particolarmente onerosi.
Nemmeno la società attrice ha allegato (tanto meno adducendo elementi concreti, reali e significativi) l'esistenza di vizi di funzionamento del contatore, il cui riscontro sarebbe potuto, in ipotesi, essere pregiudicato dalla sostituzione unilaterale dell'apparecchio, riguardo al quale deve ritenersi, dunque, operante la presunzione, sia pure semplice, di veridicità (Cass. Civ., sez. III, n. 512/2025; sez. III, n. 836/2021).
Per le ragioni esposte, non merita accoglimento la richiesta di prova testimoniale tesa a provare circostanze irrilevanti e comunque già provate documentalmente e non contestate - ossia che “gli importi” richiesti a fronte della erogazione di corrente erano sempre risultati “costanti nel tempo”, che l veva concesso CP_2 due proroghe contrattuali e che il vecchio contatore era stato rimosso senza la presenza del titolare della azienda o di un suo incaricato - e l'appello deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, la Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano -
[...] tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €4.000,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
6 €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 505/2020 Reg. Parte_1
Sent., del 2 luglio 2020, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 829/2017 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi €4.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
7 d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
8