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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3150/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg. 3150/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA
), in proprio e n.q. di titolare della Parte_1 C.F._1 omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'Avv. Filippo Cima, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
, in proprio e n.q. di titolare della P_ C.F._2 omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'Avv. Luisa Pesce, come da procura in atti OPPOSTA
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice, titolare di impresa individuale, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1130/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 10 novembre 2023, con cui è stata ingiunta di pagare la somma di euro 27.834,60, oltre interessi e spese, in favore del convenuto , titolare di impresa individuale. Il credito azionato in via P_ monitoria dall'opposto si fonda sul mancato pagamento di tre fatture, emesse per la vendita di granoturco, per il noleggio di un trattore cingolato e di un rimorchio agricolo per il periodo di sei mesi, oltre spese di riparazione, avvenute nel 2021. I mezzi erano stati restituiti senza preavviso al termine dell'annata agraria;
avendo riscontrato danni a carico del trattore, l'odierno opposto aveva richiesto l'importo delle spese necessarie per la riparazione, portato nella fattura oggetto di ingiunzione.
1.1. Con l'atto di opposizione l'attrice contesta fermamente la pretesa del convenuto, assumendo che il trattore era stato prestato nel 2018 dal padre del convenuto, _1
1 , al padre dell'attrice, , nell'ambito di un rapporto di amicizia e P_ Persona_2 che, al momento della restituzione, era stato concesso un ulteriore periodo di utilizzo, fino al 10 agosto 2018, quando il trattore era stato riconsegnato senza contestazione di alcun danno da parte del proprietario. Nondimeno, a distanza di anni, l'odierno convenuto aveva preteso il risarcimento dei danni subiti dal trattore, mai contestati alla riconsegna del mezzo e, all'inizio del 2022, il pagamento del noleggio del trattore, oltre al rimborso delle riparazioni effettuate sul veicolo successivamente alla riconsegna, il tutto in forza di tre fatture, fermamente contestate dall'attrice. Ciononostante, il P_ aveva nuovamente reiterato la richiesta di pagamento, fondata sulle tre fatture, riferite all'anno 2021 e non più all'anno 2018 e oggetto dell'ingiunzione oggi opposta, lamentando altresì la sussistenza di gravi danni al trattore.
1.2. Ciò premesso, l'attrice contesta in primo luogo l'esistenza del credito azionato in via monitoria dall'opposto, non risultando la prova dell'accordo in ordine al noleggio del trattore per un termine di sei mesi, contestando altresì la richiesta di rimborso delle spese di riparazione, non documentate e già oggetto di una riparazione effettuata nel 2019, stante peraltro l'assenza di prova dell'imputabilità degli asseriti danni all'attrice. Quanto al mancato pagamento della fornitura di granoturco, del pari l'attrice ne contesta il fondamento, essendo soccidaria di un allevamento di polli ed essendo l'acquisto del mangime a carico del soccidante. Per l'effetto, l'attrice ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., previo rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecutorietà.
2. Il convenuto si è costituito contestando la prospettazione attorea, rappresentando l'estraneità delle vicende descritte dall'attrice rispetto ai rapporti sottesi alle richieste di pagamento oggetto di ingiunzione. Nel dettaglio, rileva che il trattore, di sua proprietà, era stato prestato dal padre al padre dell'odierna attrice per alcuni _1 giorni, circostanze tuttavia irrilevanti ai fini del giudizio, poiché successivamente il si era accordato con l'attrice, nel 2021, per la vendita del granoturco e per il P_ noleggio di sei mesi del trattore e del rimorchio, per il corrispettivo indicato nelle fatture azionate in via monitoria. Sul punto, deduce il convenuto che nel mese di novembre 2021 i mezzi erano stati lasciati, danneggiati, dinanzi alla sede legale della propria impresa in Dogliani, senza alcun avvertimento. Effettuate le riparazioni, il convenuto aveva pertanto inviato le fatture, aventi ad oggetto sia il noleggio che gli importi richiesti a titolo di rimborso per le riparazioni. Il invoca pertanto l'accordo intervenuto P_ verbalmente con l'attrice in ordine al noleggio del trattore, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 3. Fissata udienza di trattazione e assegnati termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni e richieste istruttorie;
parte convenuta ha chiesto concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. È stata quindi formulata proposta conciliativa, accettata dal convenuto e rifiutata dall'attrice, che ha negato la sussistenza di un contratto di noleggio intervenuto tra le parti. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione;
rigettate le richieste istruttorie è stata quindi rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 4. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
4.1. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale e gli estratti autentici dei libri contabili non costituiscono piena prova della esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, la fattura commerciale è equiparabile ad una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un determinato rapporto giuridico, con la conseguenza che, in caso di contestazione in ordine al rapporto contrattuale sottostante, la fattura non è idonea a costituire prova del contratto ma mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione (ex multis: Trib. Milano, n. 5664/2019; Trib. Firenze n. 1873/2020; Trib. Livorno, n. 420/2020; Trib. Roma, n. 221/2019), dovendo il creditore opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata. In altri termini, al fine di superare il valore probatorio della fattura commerciale nel giudizio di opposizione, è necessaria la contestazione del rapporto contrattuale sottostante da parte del debitore opponente. Contestazione che, secondo la costante giurisprudenza, non può risolversi in una generica allegazione della inidoneità del documento ai fini della prova del credito, non essendo sufficiente tale prospettazione ad assolvere l'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
4.2. In altri termini, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, “una contestazione generica del credito azionato, peraltro fondato su fatture commerciali regolarmente registrate, non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi altrimenti gravante sulla controparte e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Monza n. 1220/2016). Per l'effetto, come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza “…se è vero che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio, va nondimeno considerato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il comportamento dell'opponente che non abbia negato l'esistenza del
3 rapporto, né abbia contestato la corretta e completa esecuzione ad opera della controparte dei lavori commissionati oggetto di contratto (limitandosi ad una generica contestazione in ordine al valore probatorio dei documenti – fatture – ex adverso prodotti) assume indubbio valore indiziario in ordine all'esistenza del credito avversario e alla correttezza del suo ammontare” (Trib. Brescia n. 782/2018). 5. Nel caso di specie, il credito vantato dalla opposta si fonda su tre fatture: la n. 1 del 26 gennaio 2022, dell'importo di euro 811,60, per la vendita di granoturco in granello;
la n. 1b del 21 gennaio 2022, dell'importo di euro 17.141,00, avente ad oggetto il noleggio per sei mesi del trattore cingolato Fiat455, comprendente la somma di euro 5.050,00 per riaddebito di spese di riparazione del mezzo e la fattura n. 3b del 27 gennaio 2022, dell'importo di euro 9.882,00, per il noleggio per sei mesi del rimorchio agricolo AZ (docc.
1-3 fascicolo monitorio).
5.1. Tutte le fatture sono state contestate dall'attrice che ha fermamente negato l'esistenza di un contratto di noleggio del trattore e del rimorchio, intervenuto tra le parti. In conformità ai principi innanzi richiamati e in considerazione della contestazione di parte attrice, incombe sul convenuto opposto fornire la prova del titolo su cui si fonda la pretesa azionata in via monitoria. Ritiene il Tribunale che il convenuto non abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico. Il convenuto ha difatti prodotto in atti unicamente le fatture di cui trattasi, invocando l'accordo verbale intervenuto con l'attrice in ordine al contratto di noleggio;
posto che, come innanzi già rilevato, le fatture non sono idonee a fondare la prova dell'intervenuto accordo tra le parti, vieppiù in considerazione della contestazione di parte attrice, si deve osservare come alcun ulteriore elemento probatorio, sia stato addotto dal convenuto a sostegno della propria prospettazione.
5.2. Ed invero, in disparte la assoluta mancanza di elementi probatori documentali, parte convenuta ha affidato la dimostrazione della sussistenza dell'accordo a una prova orale del tutto inammissibile, atteso che nessuno dei capitoli articolati aveva ad oggetto il rapporto asseritamente intervenuto con l'attrice , vertendo su circostanze Parte_1 concernenti il rapporto tra e , padre dell'attrice, Persona_3 Persona_2 circostanze che, per stessa ammissione di parte convenuta, come dedotto in comparsa di costituzione, dovevano ritenersi irrilevanti ai fini del presente giudizio. In altri termini, nessuna delle circostanze articolate, nello specifico, aveva ad oggetto l'accordo intervenuto tra le odierne parti del giudizio e la pattuizione del relativo prezzo. Soltanto all'udienza fissata per la discussione, parte convenuta ha richiesto l'ammissione di documenti attestanti l'esistenza dell'accordo; la richiesta è stata tuttavia ritenuta tardiva, in quanto documentazione preesistente e già nella disponibilità del convenuto, in quanto rinvenuta in un “cassetto del magazzino”, in occasione di una perquisizione come risulta dal verbale di udienza del 7 maggio 2025. Per tutte le osservazioni fin qui esposte, l'opposizione è fondata e va accolta;
il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività
4 processuale e delle semplicità delle questioni affrontate. Per l'effetto, il convenuto opposto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo l'inequivocabile e manifesta temerarietà e abuso dell'iniziativa processuale del . P_
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1130/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 10 novembre 2023; condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore della P_ opponente , spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. rigetta la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Cuneo, 7 agosto 2025 Il Giudice Ruggiero Berardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa nrg. 3150/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA
), in proprio e n.q. di titolare della Parte_1 C.F._1 omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'Avv. Filippo Cima, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
, in proprio e n.q. di titolare della P_ C.F._2 omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'Avv. Luisa Pesce, come da procura in atti OPPOSTA
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attrice, titolare di impresa individuale, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1130/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 10 novembre 2023, con cui è stata ingiunta di pagare la somma di euro 27.834,60, oltre interessi e spese, in favore del convenuto , titolare di impresa individuale. Il credito azionato in via P_ monitoria dall'opposto si fonda sul mancato pagamento di tre fatture, emesse per la vendita di granoturco, per il noleggio di un trattore cingolato e di un rimorchio agricolo per il periodo di sei mesi, oltre spese di riparazione, avvenute nel 2021. I mezzi erano stati restituiti senza preavviso al termine dell'annata agraria;
avendo riscontrato danni a carico del trattore, l'odierno opposto aveva richiesto l'importo delle spese necessarie per la riparazione, portato nella fattura oggetto di ingiunzione.
1.1. Con l'atto di opposizione l'attrice contesta fermamente la pretesa del convenuto, assumendo che il trattore era stato prestato nel 2018 dal padre del convenuto, _1
1 , al padre dell'attrice, , nell'ambito di un rapporto di amicizia e P_ Persona_2 che, al momento della restituzione, era stato concesso un ulteriore periodo di utilizzo, fino al 10 agosto 2018, quando il trattore era stato riconsegnato senza contestazione di alcun danno da parte del proprietario. Nondimeno, a distanza di anni, l'odierno convenuto aveva preteso il risarcimento dei danni subiti dal trattore, mai contestati alla riconsegna del mezzo e, all'inizio del 2022, il pagamento del noleggio del trattore, oltre al rimborso delle riparazioni effettuate sul veicolo successivamente alla riconsegna, il tutto in forza di tre fatture, fermamente contestate dall'attrice. Ciononostante, il P_ aveva nuovamente reiterato la richiesta di pagamento, fondata sulle tre fatture, riferite all'anno 2021 e non più all'anno 2018 e oggetto dell'ingiunzione oggi opposta, lamentando altresì la sussistenza di gravi danni al trattore.
1.2. Ciò premesso, l'attrice contesta in primo luogo l'esistenza del credito azionato in via monitoria dall'opposto, non risultando la prova dell'accordo in ordine al noleggio del trattore per un termine di sei mesi, contestando altresì la richiesta di rimborso delle spese di riparazione, non documentate e già oggetto di una riparazione effettuata nel 2019, stante peraltro l'assenza di prova dell'imputabilità degli asseriti danni all'attrice. Quanto al mancato pagamento della fornitura di granoturco, del pari l'attrice ne contesta il fondamento, essendo soccidaria di un allevamento di polli ed essendo l'acquisto del mangime a carico del soccidante. Per l'effetto, l'attrice ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., previo rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecutorietà.
2. Il convenuto si è costituito contestando la prospettazione attorea, rappresentando l'estraneità delle vicende descritte dall'attrice rispetto ai rapporti sottesi alle richieste di pagamento oggetto di ingiunzione. Nel dettaglio, rileva che il trattore, di sua proprietà, era stato prestato dal padre al padre dell'odierna attrice per alcuni _1 giorni, circostanze tuttavia irrilevanti ai fini del giudizio, poiché successivamente il si era accordato con l'attrice, nel 2021, per la vendita del granoturco e per il P_ noleggio di sei mesi del trattore e del rimorchio, per il corrispettivo indicato nelle fatture azionate in via monitoria. Sul punto, deduce il convenuto che nel mese di novembre 2021 i mezzi erano stati lasciati, danneggiati, dinanzi alla sede legale della propria impresa in Dogliani, senza alcun avvertimento. Effettuate le riparazioni, il convenuto aveva pertanto inviato le fatture, aventi ad oggetto sia il noleggio che gli importi richiesti a titolo di rimborso per le riparazioni. Il invoca pertanto l'accordo intervenuto P_ verbalmente con l'attrice in ordine al noleggio del trattore, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 3. Fissata udienza di trattazione e assegnati termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza le parti hanno insistito nelle rispettive prospettazioni e richieste istruttorie;
parte convenuta ha chiesto concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. È stata quindi formulata proposta conciliativa, accettata dal convenuto e rifiutata dall'attrice, che ha negato la sussistenza di un contratto di noleggio intervenuto tra le parti. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione;
rigettate le richieste istruttorie è stata quindi rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 4. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
4.1. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale e gli estratti autentici dei libri contabili non costituiscono piena prova della esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, la fattura commerciale è equiparabile ad una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un determinato rapporto giuridico, con la conseguenza che, in caso di contestazione in ordine al rapporto contrattuale sottostante, la fattura non è idonea a costituire prova del contratto ma mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione (ex multis: Trib. Milano, n. 5664/2019; Trib. Firenze n. 1873/2020; Trib. Livorno, n. 420/2020; Trib. Roma, n. 221/2019), dovendo il creditore opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata. In altri termini, al fine di superare il valore probatorio della fattura commerciale nel giudizio di opposizione, è necessaria la contestazione del rapporto contrattuale sottostante da parte del debitore opponente. Contestazione che, secondo la costante giurisprudenza, non può risolversi in una generica allegazione della inidoneità del documento ai fini della prova del credito, non essendo sufficiente tale prospettazione ad assolvere l'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
4.2. In altri termini, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, “una contestazione generica del credito azionato, peraltro fondato su fatture commerciali regolarmente registrate, non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi altrimenti gravante sulla controparte e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Monza n. 1220/2016). Per l'effetto, come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza “…se è vero che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio, va nondimeno considerato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il comportamento dell'opponente che non abbia negato l'esistenza del
3 rapporto, né abbia contestato la corretta e completa esecuzione ad opera della controparte dei lavori commissionati oggetto di contratto (limitandosi ad una generica contestazione in ordine al valore probatorio dei documenti – fatture – ex adverso prodotti) assume indubbio valore indiziario in ordine all'esistenza del credito avversario e alla correttezza del suo ammontare” (Trib. Brescia n. 782/2018). 5. Nel caso di specie, il credito vantato dalla opposta si fonda su tre fatture: la n. 1 del 26 gennaio 2022, dell'importo di euro 811,60, per la vendita di granoturco in granello;
la n. 1b del 21 gennaio 2022, dell'importo di euro 17.141,00, avente ad oggetto il noleggio per sei mesi del trattore cingolato Fiat455, comprendente la somma di euro 5.050,00 per riaddebito di spese di riparazione del mezzo e la fattura n. 3b del 27 gennaio 2022, dell'importo di euro 9.882,00, per il noleggio per sei mesi del rimorchio agricolo AZ (docc.
1-3 fascicolo monitorio).
5.1. Tutte le fatture sono state contestate dall'attrice che ha fermamente negato l'esistenza di un contratto di noleggio del trattore e del rimorchio, intervenuto tra le parti. In conformità ai principi innanzi richiamati e in considerazione della contestazione di parte attrice, incombe sul convenuto opposto fornire la prova del titolo su cui si fonda la pretesa azionata in via monitoria. Ritiene il Tribunale che il convenuto non abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico. Il convenuto ha difatti prodotto in atti unicamente le fatture di cui trattasi, invocando l'accordo verbale intervenuto con l'attrice in ordine al contratto di noleggio;
posto che, come innanzi già rilevato, le fatture non sono idonee a fondare la prova dell'intervenuto accordo tra le parti, vieppiù in considerazione della contestazione di parte attrice, si deve osservare come alcun ulteriore elemento probatorio, sia stato addotto dal convenuto a sostegno della propria prospettazione.
5.2. Ed invero, in disparte la assoluta mancanza di elementi probatori documentali, parte convenuta ha affidato la dimostrazione della sussistenza dell'accordo a una prova orale del tutto inammissibile, atteso che nessuno dei capitoli articolati aveva ad oggetto il rapporto asseritamente intervenuto con l'attrice , vertendo su circostanze Parte_1 concernenti il rapporto tra e , padre dell'attrice, Persona_3 Persona_2 circostanze che, per stessa ammissione di parte convenuta, come dedotto in comparsa di costituzione, dovevano ritenersi irrilevanti ai fini del presente giudizio. In altri termini, nessuna delle circostanze articolate, nello specifico, aveva ad oggetto l'accordo intervenuto tra le odierne parti del giudizio e la pattuizione del relativo prezzo. Soltanto all'udienza fissata per la discussione, parte convenuta ha richiesto l'ammissione di documenti attestanti l'esistenza dell'accordo; la richiesta è stata tuttavia ritenuta tardiva, in quanto documentazione preesistente e già nella disponibilità del convenuto, in quanto rinvenuta in un “cassetto del magazzino”, in occasione di una perquisizione come risulta dal verbale di udienza del 7 maggio 2025. Per tutte le osservazioni fin qui esposte, l'opposizione è fondata e va accolta;
il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività
4 processuale e delle semplicità delle questioni affrontate. Per l'effetto, il convenuto opposto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge. Deve invece essere rigettata la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non emergendo l'inequivocabile e manifesta temerarietà e abuso dell'iniziativa processuale del . P_
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1130/2023, reso dal Tribunale di Cuneo il 10 novembre 2023; condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore della P_ opponente , spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. rigetta la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Cuneo, 7 agosto 2025 Il Giudice Ruggiero Berardi
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