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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8652/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 8652/2023 promossa da: con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 (C.F. Parte_1
), numero di iscrizione al Registro delle Imprese P.IVA_1 P.IVA_2 di Milano-Monza-Brianza-Lodi , in persona del Dott. P.IVA_1 [...] in qualità di procuratore del in forza di procura del Pt_2 Parte_1
conferita a mezzo atto del rep 48051 – racc. Persona_1
15970, registrato il 17.07.2023 al n. 55515 serie 1T Ufficio delle Entrate di Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Bertogli, giusta procura in atti, con elezione di domicilio all'indirizzo pec Email_1
- Attore opponente - CONTRO
“ (P. IVA ), in persona TR P.IVA_3 del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Cesare Bruzzone (C.F. ) e dall'Avv. Gianluca Massa (C.F. CodiceFiscale_1
, con elezione di domicilio agli indirizzi pec CodiceFiscale_2
e Email_2 Email_3
a -
Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'opponente. Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta. Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1881/2023 – R.G. 4046/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 7/07/2023 per l'importo di € 20.211,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Costituitasi in giudizio la società opposta, all'esito della prima udienza di comparizione la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza di rimessione della stessa in decisione. Si evidenzia che in corso di giudizio la società opposta è stata posta in liquidazione. Parte opponente in sede monitoria ha dedotto che con atto di citazione notificato in data 20.09.2018 aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova (R.G. n. 11777/2018) la banca odierna opposta, con la quale aveva in essere un rapporto di conto corrente con inizio operatività in data 01.01.2006, lamentando sullo stesso addebiti illegittimi a titolo di anatocismo, CMS, antergazione e postergazione giorni valuta e usura, proponendo quindi azione di accertamento negativo. Poiché in corso di giudizio il conto corrente veniva chiuso, in sede di precisazione delle conclusioni era stata proposta altresì proposta domanda di ripetizione dell'indebito. Infatti, come illustrato nei chiarimenti sollecitati dal Tribunale di Genova nel corso del processo monitorio, detto conto era stato chiuso in data 30.04.2021 con un saldo a zero (quindi con il debito, in quel momento contabilizzato nella somma di € 57.791,92, estinto dalla correntista), prima del deposito della CTU contabile, la quale aveva invece rideterminato il predetto debito nella minor somma di € 37.580,20. Di qui il credito vantato dall'odierna opposta per quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto, pari a € 20.211,72. Il predetto giudizio R.G. n. 11777/2018 era stato definito dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 578/2023, che aveva rideterminato il saldo del conto corrente € -37.580,20, a sfavore del correntista, con una differenza di € 20.211,72, dichiarando però inammissibile ogni altra domanda, quindi anche la domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto tardivamente proposta. La banca opponente contesta l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito svolta in sede monitoria dall'opposta. A suo dire, infatti, detta domanda violerebbe il giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 578/2023 del Tribunale di Genova che, come detto, la aveva ritenuta inammissibile, in quanto tardivamente proposta. Secondo l'opponente, tentare di ottenere la stessa pretesa tramite un decreto ingiuntivo violerebbe il principio del ne bis in idem processuale, che impedisce la riproposizione di domande già decise con sentenza passata in giudicato. Il procedimento monitorio non potrebbe essere utilizzato per eludere le preclusioni processuali derivanti da una sentenza di merito. Infatti il decreto ingiuntivo opposto si fonda sulla stessa pretesa che non è stata accolta dal Tribunale. Tale eccezione appare infondata. Se è vero che la Suprema Corte, in una recente decisione (Cass. civ., n. 18439/2023), ha ritenuto che la “pronuncia in rito di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio”, è vero anche che detto precedente risulta isolato (si vedano, contra, Cass. civ., n. 19039/2024; Cass. civ., n. 13603/2021; Cass. civ., n. 10641/2019; Cass. civ., n. 26377/2014) e che ancora più di recente è stato ribadito che “la pronuncia in rito di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. civ., 20636/2024). Parte opposta ha poi chiesto che sull'importo per il quale ha agito in ripetizione, il cui ammontare non è contestato, vengano calcolati gli interessi moratori a far data dal 31/12/2015, indicata nella predetta sentenza n. 578/2023 quale data di ricalcolo del saldo del conto corrente o, in subordine, dal giorno della notifica dell'atto di citazione introduttivo del predetto giudizio R.G. 11777/2018. L'opposto decreto ingiuntivo si è limitato ad accogliere l'istanza sulla liquidazione degli interessi come da domanda. La banca opponente contesta la correttezza di tale decisione, poiché nel predetto giudizio di merito non è intervenuta alcuna decisione di condanna relativamente a tale domanda. L'eccezione è fondata, poiché, come già evidenziato, l'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. 11777/2018 non conteneva la domanda di ripetizione dell'importo di € 20.211,72. Detta domanda è stata tardivamente proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni ed è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Genova. Di conseguenza nella specie gli interessi sono dovuti nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. soltanto a partire dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (21.04.2023), data di proposizione della domanda giudiziale di cui alla citata disposizione. A quanto sopra, tenuto anche conto dell'ammontare dell'importo della somma richiesta a titolo di interessi moratori da parte opposta, segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione, si dispone comunque la condanna della banca opponente al pagamento delle spese del procedimento monitorio, compensate nella misura di un terzo, dunque rideterminate in € 145,50 per spese anticipate e in € 378,00 per competenze, e di quelle del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa, a loro volta compensate nella misura di un terzo: a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00; b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00; c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00; d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1881/2023 – R.G. 4046/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 7/07/2023;
- accerta e dichiara il diritto dell'opposta a ripetere dall'opponente l'importo di
€ 20.211,72; - per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di “ TR
, in persona del liquidatore
[...]
20.211,72, oltre interessi, nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., a decorrere dal 21.04.2023 al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento, in favore di , in TR persona del liquidatore pro rio, compensate nella misura di un terzo, dunque rideterminate in € 145,50 per spese anticipate e in € 378,00 per competenze, nonché delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, compensate a loro volta nella misura di un terzo, nell'importo di € 2.258,00 per competenze, in entrambi i casi oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente esecutiva. Genova, li 27 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 8652/2023 promossa da: con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4 (C.F. Parte_1
), numero di iscrizione al Registro delle Imprese P.IVA_1 P.IVA_2 di Milano-Monza-Brianza-Lodi , in persona del Dott. P.IVA_1 [...] in qualità di procuratore del in forza di procura del Pt_2 Parte_1
conferita a mezzo atto del rep 48051 – racc. Persona_1
15970, registrato il 17.07.2023 al n. 55515 serie 1T Ufficio delle Entrate di Milano, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Bertogli, giusta procura in atti, con elezione di domicilio all'indirizzo pec Email_1
- Attore opponente - CONTRO
“ (P. IVA ), in persona TR P.IVA_3 del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Cesare Bruzzone (C.F. ) e dall'Avv. Gianluca Massa (C.F. CodiceFiscale_1
, con elezione di domicilio agli indirizzi pec CodiceFiscale_2
e Email_2 Email_3
a -
Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'opponente. Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta. Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione L'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1881/2023 – R.G. 4046/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 7/07/2023 per l'importo di € 20.211,72, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Costituitasi in giudizio la società opposta, all'esito della prima udienza di comparizione la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza di rimessione della stessa in decisione. Si evidenzia che in corso di giudizio la società opposta è stata posta in liquidazione. Parte opponente in sede monitoria ha dedotto che con atto di citazione notificato in data 20.09.2018 aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova (R.G. n. 11777/2018) la banca odierna opposta, con la quale aveva in essere un rapporto di conto corrente con inizio operatività in data 01.01.2006, lamentando sullo stesso addebiti illegittimi a titolo di anatocismo, CMS, antergazione e postergazione giorni valuta e usura, proponendo quindi azione di accertamento negativo. Poiché in corso di giudizio il conto corrente veniva chiuso, in sede di precisazione delle conclusioni era stata proposta altresì proposta domanda di ripetizione dell'indebito. Infatti, come illustrato nei chiarimenti sollecitati dal Tribunale di Genova nel corso del processo monitorio, detto conto era stato chiuso in data 30.04.2021 con un saldo a zero (quindi con il debito, in quel momento contabilizzato nella somma di € 57.791,92, estinto dalla correntista), prima del deposito della CTU contabile, la quale aveva invece rideterminato il predetto debito nella minor somma di € 37.580,20. Di qui il credito vantato dall'odierna opposta per quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto, pari a € 20.211,72. Il predetto giudizio R.G. n. 11777/2018 era stato definito dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 578/2023, che aveva rideterminato il saldo del conto corrente € -37.580,20, a sfavore del correntista, con una differenza di € 20.211,72, dichiarando però inammissibile ogni altra domanda, quindi anche la domanda di ripetizione dell'indebito, in quanto tardivamente proposta. La banca opponente contesta l'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito svolta in sede monitoria dall'opposta. A suo dire, infatti, detta domanda violerebbe il giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 578/2023 del Tribunale di Genova che, come detto, la aveva ritenuta inammissibile, in quanto tardivamente proposta. Secondo l'opponente, tentare di ottenere la stessa pretesa tramite un decreto ingiuntivo violerebbe il principio del ne bis in idem processuale, che impedisce la riproposizione di domande già decise con sentenza passata in giudicato. Il procedimento monitorio non potrebbe essere utilizzato per eludere le preclusioni processuali derivanti da una sentenza di merito. Infatti il decreto ingiuntivo opposto si fonda sulla stessa pretesa che non è stata accolta dal Tribunale. Tale eccezione appare infondata. Se è vero che la Suprema Corte, in una recente decisione (Cass. civ., n. 18439/2023), ha ritenuto che la “pronuncia in rito di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio”, è vero anche che detto precedente risulta isolato (si vedano, contra, Cass. civ., n. 19039/2024; Cass. civ., n. 13603/2021; Cass. civ., n. 10641/2019; Cass. civ., n. 26377/2014) e che ancora più di recente è stato ribadito che “la pronuncia in rito di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. civ., 20636/2024). Parte opposta ha poi chiesto che sull'importo per il quale ha agito in ripetizione, il cui ammontare non è contestato, vengano calcolati gli interessi moratori a far data dal 31/12/2015, indicata nella predetta sentenza n. 578/2023 quale data di ricalcolo del saldo del conto corrente o, in subordine, dal giorno della notifica dell'atto di citazione introduttivo del predetto giudizio R.G. 11777/2018. L'opposto decreto ingiuntivo si è limitato ad accogliere l'istanza sulla liquidazione degli interessi come da domanda. La banca opponente contesta la correttezza di tale decisione, poiché nel predetto giudizio di merito non è intervenuta alcuna decisione di condanna relativamente a tale domanda. L'eccezione è fondata, poiché, come già evidenziato, l'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. 11777/2018 non conteneva la domanda di ripetizione dell'importo di € 20.211,72. Detta domanda è stata tardivamente proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni ed è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di Genova. Di conseguenza nella specie gli interessi sono dovuti nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. soltanto a partire dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (21.04.2023), data di proposizione della domanda giudiziale di cui alla citata disposizione. A quanto sopra, tenuto anche conto dell'ammontare dell'importo della somma richiesta a titolo di interessi moratori da parte opposta, segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione, si dispone comunque la condanna della banca opponente al pagamento delle spese del procedimento monitorio, compensate nella misura di un terzo, dunque rideterminate in € 145,50 per spese anticipate e in € 378,00 per competenze, e di quelle del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa, a loro volta compensate nella misura di un terzo: a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00; b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00; c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00; d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1881/2023 – R.G. 4046/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 7/07/2023;
- accerta e dichiara il diritto dell'opposta a ripetere dall'opponente l'importo di
€ 20.211,72; - per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di “ TR
, in persona del liquidatore
[...]
20.211,72, oltre interessi, nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., a decorrere dal 21.04.2023 al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento, in favore di , in TR persona del liquidatore pro rio, compensate nella misura di un terzo, dunque rideterminate in € 145,50 per spese anticipate e in € 378,00 per competenze, nonché delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, compensate a loro volta nella misura di un terzo, nell'importo di € 2.258,00 per competenze, in entrambi i casi oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente esecutiva. Genova, li 27 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago