Decreto cautelare 29 aprile 2016
Ordinanza cautelare 14 luglio 2016
Ordinanza cautelare 25 novembre 2016
Sentenza breve 7 agosto 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 25/11/2016, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2016
N. 00504/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2016, proposto da:
MA HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Bertoli, con domicilio eletto presso il suo studio in IA, via Crispi, 3;
contro
Questura di IA - Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 27/9/2014, di revoca del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di IA - Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
1. Con ordinanza 13-14 luglio 2016, n. 525, questa Sezione - non definitivamente pronunciando sulla domanda cautelare all’esame - stabiliva:
a) di demandare al Dirigente l’Ufficio Immigrazione della Questura di IA di effettuare apposito incombente istruttorio circa l’effettività del rapporto di lavoro instaurato dal ricorrente e di depositare la relativa relazione, anche sugli ulteriori profili della complessiva vicenda dedotta in causa, entro il 20 settembre 2016;
b) di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del 5 ottobre 2016;
c) di sospendere provvisoriamente sino a tale data l’esecuzione del provvedimento impugnato.
2. All’anzidetta camera di consiglio, veniva disposto il rinvio a quella odierna, stante - come risulta dal verbale di udienza - “ la produzione documentale dell'Amministrazione in data 22.9.2016 e la recente udienza preliminare del 29.9.2016, di cui già è stata effettuata produzione in causa ” e la richiesta della difesa del ricorrente di termine “ per produrre documentazione in ordine agli sviluppi della situazione familiare e reddituale del proprio assistito ”;
3. In data 18 novembre 2016 la difesa del ricorrente produceva memoria e documentazione.
4. E’ preliminarmente necessario dar conto delle risultanze processuali successive alla menzionata ordinanza n. 525/2016.
4.1. Per quanto riguarda la Questura, la relazione dell’Ufficio Immigrazione prodotta il 22 settembre 2016 evidenzia, tra l’altro, che:
- <la banca "UNICREDIT", ha trasmesso la lista movimenti relativa al conto corrente dello straniero in oggetto dalla quale emergono i prelievi che azzerano l'importo accreditato>;
- con mail del 02/09/2016, < la"FROSIO BORTOLO S.r.l." ha confermato l'assunzione dello straniero come apprendista programmatore robot, percependo un reddito di circa 1.000,00 curo che vengono accreditati dal 12 al 20 del mese sul suo conto corrente banca "UNICREDIT". Dal 18/01/2016, ogni mese viene trattenuto 1/5 dello stipendio versato all'Avv. Michela Rizzi per pignoramento c/o terzi come da atto del Tribunale di IA>;
- <il provvedimento impugnato è stato emesso il 27/09/2014 e notificato il 18/03/2016, in quanto lo straniero risultava destinatario di due sentenze di condanna, una del 03/04/2009 per rapina e una del 22/03/2010 per lesioni personali; inoltre con nota datata 22/03/2013 la Stazione Carabinieri di Vobarno aveva comunicato la frequentazione di pregiudicati e la pessima condotta morale e civile>.
4.2. Per quanto riguarda il ricorrente:
- come si evince dal verbale di udienza preliminare 29.9.2016 (depositato in questo giudizio il 3 ottobre 2016), relativo al procedimento RG 20018/14 in cui il ricorrente è imputato per i reati di cui agli artt. 625 ter e 640 ter c.p., il G.I.P. del Tribunale ordinario di IA ha ritenuto ammissibile l’istanza di sospensione del processo con messa alla prova e rinviato conseguentemente all'udienza del 19/1/2017 per le valutazioni in ordine al relativo programma da elaborarsi da parte dell’UEPE;
- secondo quanto risulta dalla memoria e dalla documentazione dimessa il 18 novembre 2016, attualmente la fidanzata del ricorrente (UI FA ZA, nata in [...] come il ricorrente) è in attesa di un figlio dal ricorrente, con data del parto prevista per il 14.04.2017; la coppia avrebbe, quindi, deciso di trasferirsi a vivere con la famiglia del ricorrente, nucleo composto da cittadini italiani, tanto che dal mese di ottobre 2016, il ricorrente sarebbe effettivamente tornato nell'abitazione di Vobarno, Via G.E. Falck n. 52, ove peraltro risulta tuttora residente, mentre la compagna, che vive ad oggi con i propri genitori, dovrebbe anch’ella trasferirsi a breve presso la famiglia di origine del ricorrente;
- sono state, altresì, dimesse buste paga di maggio, giugno e luglio 2016, emesse dalla Ditta Frosio Bortolo, per importi medi mensili netti di poco inferiori a mille euro.
5. Ciò premesso in fatto, il Collegio non può che ribadire preliminarmente in diritto quanto osservato nell’iniziale decreto cautelare monocratico 29 aprile 2016, n. 317 e cioè che “ nella presente fattispecie si rivela decisivo il fattore tempo ”, in quanto:
i) le due condanne (per una pena complessiva di poco superiore all’anno) assunte a presupposto dell’impugnato provvedimento di revoca risultano piuttosto risalenti (2009 e 2010);
ii) la prima e più consistente (oltre dieci mesi per rapina) è stata pronunciata dal Tribunale dei minorenni, essendo tale il ricorrente all’epoca dei fatti;
iii) l’istanza di rinnovo della carta di soggiorno è stata presentata il 15 ottobre 2011 e il decreto con cui lo stesso titolo è stato revocato è intervenuto a quasi tre anni di distanza (27 settembre 2014);
iv) dopodiché, tra adozione di detto decreto e sua notifica è trascorso un ulteriore anno e mezzo (18 marzo 2016).
Donde la necessità di un’attualizzazione temporale della situazione.
5.1. Sotto questo profilo, non possono non assumere rilievo, ai fini della presente pronuncia cautelare, le ultime tre circostanze emergenti dagli atti di causa, e cioè:
- la fissazione al 19 gennaio 2017, da parte del G.I.P., dell’udienza per le valutazioni del programma UEPE circa la messa alla prova del ricorrente, in relazione all’ultimo procedimento 2014 in cui egli figura quale imputato;
- la nascita prevista al 14 aprile 2017 del figlio del ricorrente e della sua compagna;
- la non espressa messa in discussione, da parte della Questura di IA, della veridicità del rapporto di lavoro tra ricorrente e ditta Frosio Bortolo, rapporto tuttora in atto e che assicura al ricorrente sufficienti mezzi di sostentamento per sé e anche per il nucleo familiare proprio in via di formazione.
5.2. In tale situazione fattuale, appare opportuna la concessione di una nuova misura cautelare ad tempus , al fine di:
- mantenere la complessiva coerenza tra le pronunce in sede penale e giurisdizionale amministrativa e, pertanto, consentire al ricorrente di fruire della messa alla prova, eventualmente disposta dal G.I.P.;
- attendere la nascita del figlio del ricorrente e verificare l’effettiva coabitazione del suo nucleo familiare con quello della sua famiglia di origine;
- verificare la prosecuzione del regolare rapporto di lavoro con la ditta Frosio Bortolo.
5.3. Conseguentemente occorre così provvedere:
I. va fissata per il prosieguo dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 24 maggio 2017;
II. onde accertare in giudizio quanto sopra indicato, la difesa del ricorrente dovrà produrre, entro il 15 maggio 2017:
- verbale dell’udienza 19.1.2017 dinanzi al G.I.P. e ogni altra documentazione (relazioni dei competenti servizi, ecc.) inerente la messa alla prova eventualmente concessa e, pertanto, in corso sino alla suddetta data del 15 maggio 2017;
- certificazioni relative alla prossima nascita del figlio e alla residenza e/o stato di famiglia del ricorrente, della compagna e del figlio;
- buste paga percepite sino al mese di aprile 2017 e relativa certificazione previdenziale INPS, nonché documentazione relativa agli adempimenti fiscali (certificazione unica per Agenzia delle Entrate o altro) connessi al reddito di lavoro dipendente;
- estratti conto bancari da settembre 2016 ad aprile 2017;
III. entro la medesima data del 15 maggio 2017, l’Ufficio Immigrazione della Questura produrrà:
- relazione aggiornata in ordine a quanto rappresentato nella menzionata relazione depositata il 22 settembre 2016, relativamente, cioè, alle risposte eventualmente ricevute dalle varie autorità interpellate circa le pendenze penali del ricorrente;
- nuova informativa aggiornata dei Carabinieri di Vobarno circa la condotta tenuta dal ricorrente e la sua convivenza con la famiglia di origine;
IV. nelle more, va confermata la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima)
Accoglie provvisoriamente, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare del ricorrente e per l'effetto:
a) fissa, per il prosieguo e per la decisione in punto di spese della presente fase, la camera di consiglio del 24 maggio 2017, ore di rito;
b) sospende sino a tale data l’esecuzione del provvedimento impugnato;
c) dispone, a carico delle parti, gli incombenti istruttori nei modi e nei termini rispettivamente indicati ai capi 5.3.II e 5.3.III. della motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giorgio Calderoni |
IL SEGRETARIO